52.2023.236
Dipendenti cantonali. Disdetta (giustificata) del rapporto di impiego per motivi di salute. Decisione confermata dal Tribunale federale (STF 1C_63/2025 del 25 agosto 2025)
12 dicembre 2024Italiano13 min
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.236
Lugano
12
dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 20 giugno
2023 di
RI
1
patrocinato
da:
contro
la decisione del 17 maggio 2023 (n. 2446) del
Consiglio di Stato che ha disdetto il suo rapporto di impiego con effetto al
30 novembre 2023;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 (1968) è entrato
alle dipendenze dello Stato il 1° novembre 1998 sulla base di un contratto di
lavoro per personale ausiliario, dapprima alla Divisione degli affari militari
e della protezione civile, e in seguito alla Cancelleria dello Stato quale
addetto ai servizi logistici amministrativi. Il 1° gennaio 2006 è stato
nominato quale operaio specialista a tempo pieno alla Divisione delle risorse.
Inizialmente attribuito all'Area della manutenzione della Sezione della
logistica, con decisione del 13 dicembre 2013 il collaboratore è stato trasferito
all'Area della realizzazione e dell'esercizio del Sopraceneri della Sezione
della logistica, sempre con sede di servizio a __________.
Con comunicazione del 29
novembre 2017, la Sezione delle
risorse umane ha informato RI 1 che il Consiglio di Stato, con decisione del 22
novembre 2017 gli aveva attribuito la funzione di operaio specialista e lo aveva iscritto nella classe 3
dell'organico con 19 aumenti. Con risoluzione governativa del 28
febbraio 2018 egli è stato promosso, a contare dal 1° marzo 2018, quale collaboratore
tecnico-amministrativo a tempo pieno alla Divisione delle risorse ed iscritto
nella classe 7 dell'organico con 3 aumenti. A decorrere dal 1° giugno 2020 RI 1
è stato trasferito all'Area della gestione tecnica e della manutenzione della
Sezione della logistica.
B. a. Dal 18 febbraio
2021 RI 1 ha registrato un lungo periodo di assenza per malattia presentando vari
certificati medici.
b. Dopo aver
sottoposto il dipendente al controllo del medico del personale dello Stato,
dott. med. __________, il quale lo ha reputato abile al lavoro nella misura del
50% dal 5 ottobre 2022 con il suo mansionario abituale, e avergli dato la
possibilità di esprimersi al riguardo, con decisione del 22 dicembre 2022 la
Sezione della logistica ha dichiarato arbitrarie le assenze dal lavoro dal 5
ottobre 2022. Contro questa decisione RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di
Stato, che con decisione del 15 novembre 2023 ha parzialmente accolto il gravame,
riformando la decisione nel senso che le assenze dal 5 ottobre 2022 sono da
considerarsi arbitrarie solo per il 50%. Contro la predetta risoluzione
governativa il dipendente si è aggravato davanti a questo Tribunale con un
ricorso che verrà evaso con giudizio separato di data odierna (inc. n. 52.2024.4).
C. RI 1 è rientrato al
lavoro il 2 gennaio 2023 nella misura del 50%. Dal 17 aprile 2023 egli ha
ripreso la propria attività al 70%, mentre dal 1° giugno 2023 a tempo pieno.
D. Frattanto,
l'11 gennaio 2023 il caposezione della logistica si è rivolto per scritto alla
Sezione delle risorse umane chiedendo di avviare la procedura di scioglimento
del rapporto di impiego di RI 1 in relazione al raggiungimento dei 18 mesi di
assenza per malattia.
E. Con decisione dell'8 febbraio 2023 il
Consiglio di Stato, richiamati gli art. 58 lett. c e 60 cpv. 3 lett. b della
legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo
1995 (LORD; RL 173.100), ha quindi prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto
di impiego. A giustificazione del provvedimento prospettato, l'autorità di
nomina ha evocato l'assenza dal lavoro per motivi di salute, superiore a 18
mesi, accumulata dal dipendente dal 18 febbraio 2021 al 31 gennaio 2023.
F.
Fallito il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione
conciliativa per il personale dello Stato, con decisione del 17 maggio 2023
l'autorità di nomina ha sciolto il rapporto di impiego di RI 1 con effetto al
30 novembre 2023. A sostegno del licenziamento il Governo ha richiamato i 780
giorni di assenza dal lavoro per motivi di salute totalizzati dal dipendente al
31 gennaio 2023.
G. RI 1 ha impugnato la
predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando di
accertare il carattere ingiustificato della disdetta del rapporto d'impiego e
di condannare lo Stato al versamento di un'indennità per disdetta
ingiustificata pari a 12 mensilità, rispettivamente a 8 mesi di stipendio in
caso di riassunzione, oltre interessi del 5% dal 20 giugno 2023. Il ricorrente
sostiene che il licenziamento sarebbe intempestivo, essendo stato pronunciato
ben oltre il termine dei 18 mesi di assenza per malattia e soprattutto dopo il
suo rientro al lavoro (quando lavorava al 70% con previsto reintegro a tempo
pieno, effettivamente avvenuto a partire dal 1° giugno 2023), e pure lesivo del
diritto, potendo esigere che l'autorità di nomina prosegua il rapporto
d'impiego essendo rientrato con successo da una lunga assenza ed avendoglielo
garantito in occasione di una riunione avvenuta il 9 novembre 2022. A mente sua
la disdetta sarebbe finanche abusiva, nella misura in cui è dettata da ragioni
estranee a quelle addotte a suo sostegno, essendo di fatto scaturita dal
rientro al lavoro dell'insorgente il 2 gennaio 2023 e dal malcontento in seno
alla Sezione della logistica, soprattutto qualora fosse andato ad occupare una
posizione per la quale aveva concorso e aveva probabilmente altri progetti, corroborato
dall'opposizione del dipendente alla decisione emessa da quest'ultima autorità
di dichiarare arbitrarie parte delle sue assenze dal lavoro. Il provvedimento
sarebbe in ogni caso sproporzionato; quand'anche l'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD
tornasse applicabile per il 30% di incapacità lavorativa ancora presente al
momento della pronunzia impugnata, l'autorità di nomina avrebbe tuttalpiù
potuto applicare nei suoi confronti misure meno incisive, quali lo spostamento
ad altra funzione o altro posto di lavoro con mansioni adeguate oppure, in via
subordinata, la riduzione della percentuale d'impiego.
H. All'accoglimento del ricorso si è opposto
il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione delle risorse umane del
DFE, ribadendo che le assenze per malattia accumulate dal ricorrente
giustificavano il suo licenziamento. La disdetta non sarebbe intempestiva,
posto che la legge non stabilisce un termine perentorio entro il quale deve
essere pronunciata, né abusiva, non essendo di alcuna pertinenza la sussistenza
del parallelo contenzioso con la Sezione della logistica. Del tutto irrilevante
sarebbe pure il fatto che il ricorrente fosse rientrato al lavoro e che non risulterebbe
accertata una permanenza e/o irreversibilità dei disturbi, tali da pregiudicare
definitivamente l'attività lavorativa. Il provvedimento sarebbe proporzionato;
non vi sarebbe peraltro alcun obbligo per il datore di lavoro di offrire
soluzioni alternative.
Fatti
I.
Con la replica e la
duplica le parti hanno ribadito le proprie posizioni, con precisazioni di cui
si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD.
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La fattispecie emerge con chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti e
dal carteggio trasmesso al Tribunale dall'autorità inferiore. Non è necessario assumere
le prove genericamente sollecitate dal ricorrente: né l'audizione personale
dell'insorgente, che ha già avuto ampio modo di esprimersi per scritto
esponendo dettagliatamente le proprie argomentazioni, né il richiamo di altra
documentazione (incarto, informazioni scritte del medico del personale)
appaiono suscettibili di apportare alla Corte ulteriori elementi utili ai fini
del giudizio.
Considerandi
2.
2.1. Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LORD l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di
impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei
mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati tali, precisa
l'art. 60 cpv. 3 LORD in particolare:
a) la soppressione
del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di
pensionamento per limiti di età;
b) l'assenza per
malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le
assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;
c) le ripetute o
continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in
particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
d) l'incapacità, l'inattitudine
o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;
e) la mancanza di
disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
f) il rifiuto
ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi
dell'art. 18a;
g) qualsiasi
circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in
buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego
nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito
dei posti vacanti;
h) il venir meno
del rapporto di fiducia da parte del Consiglio di Stato nei confronti dei
funzionari che dipendono direttamente dal collegio governativo o da parte di un
direttore di Dipartimento nei confronti di un direttore di Divisione.
2.2
Quale motivo a giustificazione della disdetta, l'autorità di nomina ha
invocato le lunghe assenze per malattia accumulate dal dipendente tra il 18
febbraio 2021 e il 31 gennaio 2023 per un totale di 780 giorni, pari a circa 26
mesi di assenza. Ha quindi motivato lo scioglimento del rapporto di lavoro in
virtù di quanto previsto dall'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD. Il ricorrente, a
questo proposito, non ha contestato di avere totalizzato 780 giorni di
assenza dal lavoro per motivi di salute. Ha (invece) sostenuto che il licenziamento sarebbe intempestivo,
lesivo del diritto e finanche abusivo. Questo sarebbe in ogni caso
sproporzionato; l'autorità di nomina avrebbe potuto adottare nei suoi confronti
delle misure meno incisive tenuto conto della lunga durata del rapporto di impiego (25 anni) e della sua
non più giovanissima età (55 anni).
2.3
Dalle tavole
processuali emerge che dal 18 febbraio 2021 al 1° gennaio 2023 il ricorrente è
stato totalmente assente dal lavoro per malattia, segnatamente a causa di
patologie di tipo somatico (inerenti le anche bilaterali e la colonna
vertebrale) oltre che psicologico. Dal 2 gennaio 2023 egli ha ripreso la
propria attività al 50%.
Al momento della disdetta, l'assenza per
malattia era ancora in essere al 30%. Si è quindi protratta per (ben oltre) 18
mesi senza interruzione ed è pertanto atta a giustificare la disdetta del rapporto di impiego ai sensi
dell'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD.
Non porta a diversa conclusione il fatto che l'autorità di nomina, secondo
quanto sostenuto dal ricorrente, mai prima del (parziale) rientro in servizio
del collaboratore (avvenuto il 1° gennaio 2023) gli avesse anche solo accennato
la possibilità di sciogliere il rapporto d'impiego, benché fosse da tempo
superato - e di molto - il termine dei 18 mesi di assenza. Né la
circostanza secondo cui la predetta autorità abbia prospettato la disdetta e
poi emanato la decisione di licenziamento dopo che il ricorrente aveva ripreso
la sua attività lavorativa al 50% (dal 1° gennaio 2023) rispettivamente al 70%
(dal 12 aprile 2023) con previsione di ulteriore ripresa, fino al 100% di
abilità, nel prossimo breve termine (cfr. certificato medico del 12 aprile
2023, agli atti), poi effettivamente avvenuta a partire dal 1° giugno 2023. È
ben vero che il Governo avrebbe potuto pronunciare la decisione di disdetta (già)
nel mese di agosto 2022, dopo che erano trascorsi 18 mesi di assenza
ininterrotta per malattia. È tuttavia altresì vero, come giustamente rileva
l'autorità di nomina, che la LORD non menziona termini perentori entro i quali
debba essere presa la decisione di disdetta, essendo sufficiente al riguardo
che, come in concreto, il dipendente sia stato ininterrottamente impedito da
malattia a prestare servizio per più di un anno e mezzo. Priva di rilievo è la vicinanza temporale tra la richiesta del caposezione della
logistica di dare avvio alla procedura di disdetta e la decisione del
ricorrente di opporsi alla decisione con cui la Sezione della logistica ha
considerato arbitrarie parte delle sue assenze. Per quanto discutibile possa
apparire agli occhi dell'insorgente, una simile circostanza ancora non rende
illegittimo né intempestivo il provvedimento querelato. Né giova al ricorrente contestare il licenziamento prevalendosi
del fatto che in occasione di un colloquio informale, avvenuto il 9 novembre
2022, il caposezione della logistica avrebbe auspicato il suo il rientro al
lavoro quando la salute glielo avrebbe permesso. Va infatti rilevato che i funzionari cantonali non costituiscono, com'è ovvio,
il Consiglio di Stato e l'opinione dei primi non vincolerebbe, comunque sia,
quest'autorità, che è la sola competente a pronunciarsi in merito al rapporto
di impiego dei dipendenti cantonali. Inutile, quindi, che il ricorrente
insista nell'affermare che uno dei più alti funzionari della Sezione della
logistica avrebbe assunto un comportamento lesivo del principio della buona
fede per aver chiesto alla Sezione delle risorse umane di licenziarlo in
aperta contraddizione con quanto gli aveva assicurato solo una decina di
giorni prima (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1
con rinvii; STA 52.2013.277 del 6 novembre 2013 consid. 4.2, 52.2015.17 del 24
maggio 2017 consid. 4.2; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 616 seg.,
639.
con rinvii). Parimenti a torto il ricorrente si lamenta del fatto
che la Sezione delle risorse umane avrebbe gestito la sua pratica in maniera
inadeguata, incorrendo in comportamenti contraddittori. Quest'ultima non ha fatto alcuna promessa concreta ed effettiva
all'insorgente, né tanto meno gli ha fornito delle indicazioni errate. Va considerato inoltre che, come ha già avuto modo
di stabilire questo Tribunale (cfr. da ultimo la STA 52.2022.171/172 del
20.
febbraio 2023 consid. 3.5), l'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD trova applicazione
a prescindere da qualsivoglia verifica di responsabilità specifiche proprie o
altrui nella sopravvenienza del pregiudizio alla salute. Di conseguenza, la
circostanza secondo cui, senza alcuna colpa, egli sia stato affetto da gravi
problemi di salute su un arco di tempo protrattosi oltre al normale anche a
causa della pandemia (che ha ritardato di parecchi mesi le operazioni alle
anche a cui si è sottoposto) appare priva di rilievo ai fini del presente
giudizio.
3.
Sulla scorta di
quanto precede il gravame deve essere respinto con la conseguente conferma
della decisione impugnata.
4.
La tassa di
giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a
suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera