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Decisione

52.2023.236

Dipendenti cantonali. Disdetta (giustificata) del rapporto di impiego per motivi di salute. Decisione confermata dal Tribunale federale (STF 1C_63/2025 del 25 agosto 2025)

12 dicembre 2024Italiano13 min

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.236

Lugano

12

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 20 giugno

2023 di

RI

1

patrocinato

da:

contro

la decisione del 17 maggio 2023 (n. 2446) del

Consiglio di Stato che ha disdetto il suo rapporto di impiego con effetto al

30 novembre 2023;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 (1968) è entrato

alle dipendenze dello Stato il 1° novembre 1998 sulla base di un contratto di

lavoro per personale ausiliario, dapprima alla Divisione degli affari militari

e della protezione civile, e in seguito alla Cancelleria dello Stato quale

addetto ai servizi logistici amministrativi. Il 1° gennaio 2006 è stato

nominato quale operaio specialista a tempo pieno alla Divisione delle risorse.

Inizialmente attribuito all'Area della manutenzione della Sezione della

logistica, con decisione del 13 dicembre 2013 il collaboratore è stato trasferito

all'Area della realizzazione e dell'esercizio del Sopraceneri della Sezione

della logistica, sempre con sede di servizio a __________.

Con comunicazione del 29

novembre 2017, la Sezione delle

risorse umane ha informato RI 1 che il Consiglio di Stato, con decisione del 22

novembre 2017 gli aveva attribuito la funzione di operaio specialista e lo aveva iscritto nella classe 3

dell'organico con 19 aumenti. Con risoluzione governativa del 28

febbraio 2018 egli è stato promosso, a contare dal 1° marzo 2018, quale collaboratore

tecnico-amministrativo a tempo pieno alla Divisione delle risorse ed iscritto

nella classe 7 dell'organico con 3 aumenti. A decorrere dal 1° giugno 2020 RI 1

è stato trasferito all'Area della gestione tecnica e della manutenzione della

Sezione della logistica.

B. a. Dal 18 febbraio

2021 RI 1 ha registrato un lungo periodo di assenza per malattia presentando vari

certificati medici.

b. Dopo aver

sottoposto il dipendente al controllo del medico del personale dello Stato,

dott. med. __________, il quale lo ha reputato abile al lavoro nella misura del

50% dal 5 ottobre 2022 con il suo mansionario abituale, e avergli dato la

possibilità di esprimersi al riguardo, con decisione del 22 dicembre 2022 la

Sezione della logistica ha dichiarato arbitrarie le assenze dal lavoro dal 5

ottobre 2022. Contro questa decisione RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di

Stato, che con decisione del 15 novembre 2023 ha parzialmente accolto il gravame,

riformando la decisione nel senso che le assenze dal 5 ottobre 2022 sono da

considerarsi arbitrarie solo per il 50%. Contro la predetta risoluzione

governativa il dipendente si è aggravato davanti a questo Tribunale con un

ricorso che verrà evaso con giudizio separato di data odierna (inc. n. 52.2024.4).

C. RI 1 è rientrato al

lavoro il 2 gennaio 2023 nella misura del 50%. Dal 17 aprile 2023 egli ha

ripreso la propria attività al 70%, mentre dal 1° giugno 2023 a tempo pieno.

D. Frattanto,

l'11 gennaio 2023 il caposezione della logistica si è rivolto per scritto alla

Sezione delle risorse umane chiedendo di avviare la procedura di scioglimento

del rapporto di impiego di RI 1 in relazione al raggiungimento dei 18 mesi di

assenza per malattia.

E. Con decisione dell'8 febbraio 2023 il

Consiglio di Stato, richiamati gli art. 58 lett. c e 60 cpv. 3 lett. b della

legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo

1995 (LORD; RL 173.100), ha quindi prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto

di impiego. A giustificazione del provvedimento prospettato, l'autorità di

nomina ha evocato l'assenza dal lavoro per motivi di salute, superiore a 18

mesi, accumulata dal dipendente dal 18 febbraio 2021 al 31 gennaio 2023.

F.

Fallito il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione

conciliativa per il personale dello Stato, con decisione del 17 maggio 2023

l'autorità di nomina ha sciolto il rapporto di impiego di RI 1 con effetto al

30 novembre 2023. A sostegno del licenziamento il Governo ha richiamato i 780

giorni di assenza dal lavoro per motivi di salute totalizzati dal dipendente al

31 gennaio 2023.

G. RI 1 ha impugnato la

predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando di

accertare il carattere ingiustificato della disdetta del rapporto d'impiego e

di condannare lo Stato al versamento di un'indennità per disdetta

ingiustificata pari a 12 mensilità, rispettivamente a 8 mesi di stipendio in

caso di riassunzione, oltre interessi del 5% dal 20 giugno 2023. Il ricorrente

sostiene che il licenziamento sarebbe intempestivo, essendo stato pronunciato

ben oltre il termine dei 18 mesi di assenza per malattia e soprattutto dopo il

suo rientro al lavoro (quando lavorava al 70% con previsto reintegro a tempo

pieno, effettivamente avvenuto a partire dal 1° giugno 2023), e pure lesivo del

diritto, potendo esigere che l'autorità di nomina prosegua il rapporto

d'impiego essendo rientrato con successo da una lunga assenza ed avendoglielo

garantito in occasione di una riunione avvenuta il 9 novembre 2022. A mente sua

la disdetta sarebbe finanche abusiva, nella misura in cui è dettata da ragioni

estranee a quelle addotte a suo sostegno, essendo di fatto scaturita dal

rientro al lavoro dell'insorgente il 2 gennaio 2023 e dal malcontento in seno

alla Sezione della logistica, soprattutto qualora fosse andato ad occupare una

posizione per la quale aveva concorso e aveva probabilmente altri progetti, corroborato

dall'opposizione del dipendente alla decisione emessa da quest'ultima autorità

di dichiarare arbitrarie parte delle sue assenze dal lavoro. Il provvedimento

sarebbe in ogni caso sproporzionato; quand'anche l'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD

tornasse applicabile per il 30% di incapacità lavorativa ancora presente al

momento della pronunzia impugnata, l'autorità di nomina avrebbe tuttalpiù

potuto applicare nei suoi confronti misure meno incisive, quali lo spostamento

ad altra funzione o altro posto di lavoro con mansioni adeguate oppure, in via

subordinata, la riduzione della percentuale d'impiego.

H. All'accoglimento del ricorso si è opposto

il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione delle risorse umane del

DFE, ribadendo che le assenze per malattia accumulate dal ricorrente

giustificavano il suo licenziamento. La disdetta non sarebbe intempestiva,

posto che la legge non stabilisce un termine perentorio entro il quale deve

essere pronunciata, né abusiva, non essendo di alcuna pertinenza la sussistenza

del parallelo contenzioso con la Sezione della logistica. Del tutto irrilevante

sarebbe pure il fatto che il ricorrente fosse rientrato al lavoro e che non risulterebbe

accertata una permanenza e/o irreversibilità dei disturbi, tali da pregiudicare

definitivamente l'attività lavorativa. Il provvedimento sarebbe proporzionato;

non vi sarebbe peraltro alcun obbligo per il datore di lavoro di offrire

soluzioni alternative.

Fatti

I.

Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie posizioni, con precisazioni di cui

si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD.

La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente

interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La fattispecie emerge con chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti e

dal carteggio trasmesso al Tribunale dall'autorità inferiore. Non è necessario assumere

le prove genericamente sollecitate dal ricorrente: né l'audizione personale

dell'insorgente, che ha già avuto ampio modo di esprimersi per scritto

esponendo dettagliatamente le proprie argomentazioni, né il richiamo di altra

documentazione (incarto, informazioni scritte del medico del personale)

appaiono suscettibili di apportare alla Corte ulteriori elementi utili ai fini

del giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l'art. 60 cpv. 1 LORD l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di

impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei

mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati tali, precisa

l'art. 60 cpv. 3 LORD in particolare:

a) la soppressione

del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di

pensionamento per limiti di età;

b) l'assenza per

malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le

assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;

c) le ripetute o

continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in

particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;

d) l'incapacità, l'inattitudine

o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;

e) la mancanza di

disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;

f) il rifiuto

ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi

dell'art. 18a;

g) qualsiasi

circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in

buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego

nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito

dei posti vacanti;

h) il venir meno

del rapporto di fiducia da parte del Consiglio di Stato nei confronti dei

funzionari che dipendono direttamente dal collegio governativo o da parte di un

direttore di Dipartimento nei confronti di un direttore di Divisione.

2.2

Quale motivo a giustificazione della disdetta, l'autorità di nomina ha

invocato le lunghe assenze per malattia accumulate dal dipendente tra il 18

febbraio 2021 e il 31 gennaio 2023 per un totale di 780 giorni, pari a circa 26

mesi di assenza. Ha quindi motivato lo scioglimento del rapporto di lavoro in

virtù di quanto previsto dall'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD. Il ricorrente, a

questo proposito, non ha contestato di avere totalizzato 780 giorni di

assenza dal lavoro per motivi di salute. Ha (invece) sostenuto che il licenziamento sarebbe intempestivo,

lesivo del diritto e finanche abusivo. Questo sarebbe in ogni caso

sproporzionato; l'autorità di nomina avrebbe potuto adottare nei suoi confronti

delle misure meno incisive tenuto conto della lunga durata del rapporto di impiego (25 anni) e della sua

non più giovanissima età (55 anni).

2.3

Dalle tavole

processuali emerge che dal 18 febbraio 2021 al 1° gennaio 2023 il ricorrente è

stato totalmente assente dal lavoro per malattia, segnatamente a causa di

patologie di tipo somatico (inerenti le anche bilaterali e la colonna

vertebrale) oltre che psicologico. Dal 2 gennaio 2023 egli ha ripreso la

propria attività al 50%.

Al momento della disdetta, l'assenza per

malattia era ancora in essere al 30%. Si è quindi protratta per (ben oltre) 18

mesi senza interruzione ed è pertanto atta a giustificare la disdetta del rapporto di impiego ai sensi

dell'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD.

Non porta a diversa conclusione il fatto che l'autorità di nomina, secondo

quanto sostenuto dal ricorrente, mai prima del (parziale) rientro in servizio

del collaboratore (avvenuto il 1° gennaio 2023) gli avesse anche solo accennato

la possibilità di sciogliere il rapporto d'impiego, benché fosse da tempo

superato - e di molto - il termine dei 18 mesi di assenza. Né la

circostanza secondo cui la predetta autorità abbia prospettato la disdetta e

poi emanato la decisione di licenziamento dopo che il ricorrente aveva ripreso

la sua attività lavorativa al 50% (dal 1° gennaio 2023) rispettivamente al 70%

(dal 12 aprile 2023) con previsione di ulteriore ripresa, fino al 100% di

abilità, nel prossimo breve termine (cfr. certificato medico del 12 aprile

2023, agli atti), poi effettivamente avvenuta a partire dal 1° giugno 2023. È

ben vero che il Governo avrebbe potuto pronunciare la decisione di disdetta (già)

nel mese di agosto 2022, dopo che erano trascorsi 18 mesi di assenza

ininterrotta per malattia. È tuttavia altresì vero, come giustamente rileva

l'autorità di nomina, che la LORD non menziona termini perentori entro i quali

debba essere presa la decisione di disdetta, essendo sufficiente al riguardo

che, come in concreto, il dipendente sia stato ininterrottamente impedito da

malattia a prestare servizio per più di un anno e mezzo. Priva di rilievo è la vicinanza temporale tra la richiesta del caposezione della

logistica di dare avvio alla procedura di disdetta e la decisione del

ricorrente di opporsi alla decisione con cui la Sezione della logistica ha

considerato arbitrarie parte delle sue assenze. Per quanto discutibile possa

apparire agli occhi dell'insorgente, una simile circostanza ancora non rende

illegittimo né intempestivo il provvedimento querelato. Né giova al ricorrente contestare il licenziamento prevalendosi

del fatto che in occasione di un colloquio informale, avvenuto il 9 novembre

2022, il caposezione della logistica avrebbe auspicato il suo il rientro al

lavoro quando la salute glielo avrebbe permesso. Va infatti rilevato che i funzionari cantonali non costituiscono, com'è ovvio,

il Consiglio di Stato e l'opinione dei primi non vincolerebbe, comunque sia,

quest'autorità, che è la sola competente a pronunciarsi in merito al rapporto

di impiego dei dipendenti cantonali. Inutile, quindi, che il ricorrente

insista nell'affermare che uno dei più alti funzionari della Sezione della

logistica avrebbe assunto un comportamento lesivo del principio della buona

fede per aver chiesto alla Sezione delle risorse umane di licenziarlo in

aperta contraddizione con quanto gli aveva assicurato solo una decina di

giorni prima (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1

con rinvii; STA 52.2013.277 del 6 novembre 2013 consid. 4.2, 52.2015.17 del 24

maggio 2017 consid. 4.2; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 616 seg.,

639.

con rinvii). Parimenti a torto il ricorrente si lamenta del fatto

che la Sezione delle risorse umane avrebbe gestito la sua pratica in maniera

inadeguata, incorrendo in comportamenti contraddittori. Quest'ultima non ha fatto alcuna promessa concreta ed effettiva

all'insorgente, né tanto meno gli ha fornito delle indicazioni errate. Va considerato inoltre che, come ha già avuto modo

di stabilire questo Tribunale (cfr. da ultimo la STA 52.2022.171/172 del

20.

febbraio 2023 consid. 3.5), l'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD trova applicazione

a prescindere da qualsivoglia verifica di responsabilità specifiche proprie o

altrui nella sopravvenienza del pregiudizio alla salute. Di conseguenza, la

circostanza secondo cui, senza alcuna colpa, egli sia stato affetto da gravi

problemi di salute su un arco di tempo protrattosi oltre al normale anche a

causa della pandemia (che ha ritardato di parecchi mesi le operazioni alle

anche a cui si è sottoposto) appare priva di rilievo ai fini del presente

giudizio.

3.

Sulla scorta di

quanto precede il gravame deve essere respinto con la conseguente conferma

della decisione impugnata.

4.

La tassa di

giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera