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Decisione

52.2023.237

Tassa base sui rifiuti - attività economica

21 novembre 2023Italiano22 min

eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.237

Lugano

21

novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 20 giugno

2023 del

RI

1

rappresentato

dal suo RA 1

contro

la decisione del 17 maggio 2023 (n. 2414) del

Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dalla CO

1, l'arch. __________ e dalla __________ avverso la risoluzione dell'11

aprile 2022 del RA 1 in materia di tassa raccolta rifiuti;

ritenuto, in

fatto

A. Il 18 ottobre 2021 il

Servizio esazioni del RA 1 ha emesso singolarmente a carico della CO 1, della __________

Sagl e delle ditte individuali __________ architetto e __________, tutte con

sede in Viale __________ a __________, quattro fatture riguardanti la tassa

base per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021

dell'importo di fr. 200.- ciascuna, riferite alle attività economiche da queste

svolte.

Con decisione dell'11 aprile 2022 l'Esecutivo comunale ha parzialmente accolto

il reclamo inoltrato dai suddetti contribuenti, annullando la fatturazione a

carico della __________ Sagl e confermando le altre tre.

B. Con giudizio del 17

maggio 2023 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato

congiuntamente dalla CO 1, da __________ architetto e da __________ contro

quest'ultima decisione municipale. Richiamato il quadro giuridico applicabile,

il Governo cantonale ha confermato l'imposizione della tassa base rifiuti per

le due ditte individuali e ha invece annullato la tassazione riferita a CO 1

ritenendo che quest'ultima non svolgesse un'attività atta a produrre rifiuti.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia, il RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento con contestuale conferma della decisione municipale.

Eccepita una violazione del suo diritto di essere sentito per carente

motivazione del giudizio impugnato, sostiene - in sintesi - che l'attività

svolta da CO 1 possa generare (e generi) rifiuti, motivo per cui alla stessa

deve essere imposta la tassa base per il relativo servizio comunale.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone CO 1 con argomenti di cui si dirà, ove necessario, in

seguito.

A identica conclusione perviene il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

E. In sede di replica e

di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie contrapposte

tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10

marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività del ricorso è certa (art.

68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). La società resistente eccepisce invece la mancanza di una

risoluzione municipale (recte del Consiglio comunale) che legittimi il

Municipio a presentare ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato.

L'argomento è del tutto privo di pregio. Il presente ricorso, infatti, è di

tutta evidenza presentato dal RI 1, corporazione di diritto pubblico che

detiene - a differenza del suo Municipio - la capacità giuridica e quella di

essere parte (STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48

con rinvii a giurisprudenza e dottrina). Esso è ovviamente rappresentato dal

suo organo esecutivo (art. 17 cpv. 3

della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997

[Cost./TI; RL 101.000], art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC) il quale dirige

l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a

tutela dell'interesse del Comune, comprese le procedure amministrative

nell'ambito delle quali il Municipio agisce autonomamente (art. 13 cpv. 1 lett.

l e art. 106 lett. a LOC). In particolare quelle che si riferiscono a

specifiche competenze amministrative attribuitegli (art. 2 cpv. 1 e 30 cpv. 1 Regolamento

sulla gestione dei rifiuti del 13 maggio 2019; RGR) e che riguardano procedure ricorsuali relative a decisioni

municipali. Non era pertanto necessaria nessuna risoluzione del legislativo

comunale per autorizzare il Municipio a inoltrare ricorso contro la decisione

del Consiglio di Stato.

2. Il Comune

insorgente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per carente

motivazione della decisione impugnata: la stessa non affronterebbe infatti

integralmente le argomentazioni che esso aveva sollevato davanti alla

precedente istanza di giudizio, sarebbe eccessivamente stringata e priva di

motivazioni giuridiche.

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm,

ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale

si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa

altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di

essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la

facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua

situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli

riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella

procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste,

anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone

tuttavia di esporre e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che

dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità

fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.

2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il

diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita,

risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del

29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016

del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2. In concreto, dalla decisione impugnata emerge che il Consiglio di

Stato, dopo avere illustrato il

quadro giuridico applicabile, ha esposto in modo chiaro i motivi che lo hanno

condotto a concludere che a CO 1 non possa essere imposta la tassa base

rifiuti. Esso ha infatti spiegato di ritenere che la suddetta società non

svolga in realtà nessuna attività atta a produrre rifiuti, rispettivamente che

la sua posizione è la medesima di un qualsiasi proprietario che cede in

locazione gli spazi che gli appartengono.

Se ne deve dunque dedurre che la

querelata decisione ha consentito al ricorrente di comprendere con sufficiente

chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza di giudizio ad

annullare la controversa decisione di tassazione. La fondatezza o non di tali

argomenti è invece questione di merito, che sarà pertanto trattata in seguito. Le

motivazioni addotte dall'Esecutivo cantonale sono state del resto perfettamente

recepite dal Comune ricorrente, che ha di conseguenza potuto impugnare con

piena cognizione di causa il giudizio davanti a questo Tribunale. Ne discende che nell'occasione non vi è

stata alcuna violazione del diritto di essere sentito. La relativa censura deve

dunque essere respinta.

3. 3.1. La tassa

per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, vale a dire un compenso

particolare imposto al privato per

una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio

pubblico (DTF 111 Ia 326 in: RDAT 1986 n. 38 consid. 7). Essa deve pertanto

poggiare su una legge in senso formale e ossequiare inoltre i principi della

copertura dei costi (condizione comunque controversa per talune tasse di

utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la

terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la

qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118

Ia 320 segg. consid. 3, 4b e 4c, 111 Ia 326 consid. 7). La fissazione della

tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato

all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101) e il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost.

(RDAT 1986 n. 38 consid. 6, ancora riferito all'art. 4 della vecchia

Costituzione federale del 1874; RU 1 1).

3.2. Il finanziamento dello smaltimento dei

rifiuti urbani è regolamentato all'art. 32a della legge federale sulla

protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01). Questa norma concretizza

il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel

contesto del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del

Consiglio federale del 4 settembre 1996, FF 1996, 1041 segg., 1060).

In passato il Tribunale federale ha

costantemente considerato che il prelievo dei costi concernenti il

trattamento dei rifiuti urbani non doveva avvenire tuttavia in applicazione

diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb, essendo necessaria una

regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente

Fatti

i Comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il Ticino)

godevano di un certo margine di decisione. In particolare, sempre secondo

l'Alta Corte, in questo ambito il principio della causalità non poteva essere

interpretato nel senso che fosse lecita solo una ripartizione dei costi

proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Una simile

interpretazione avrebbe in pratica obbligato gli enti pubblici a introdurre la

cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non aveva inteso

limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia

politicamente così discussa (cfr. RDAT I-1996 n. 51 e 52). Ne aveva pertanto

concluso che i Cantoni rispettivamente i Comuni godevano di una notevole

libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di

eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.

2 LPAmb, nonché del principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio

(ibidem).

In tempi più recenti il Tribunale federale ha tuttavia rivisto la propria

giurisprudenza in materia, prendendo in parte le distanze dai principi testé

esposti. Esso ha precisato che il fatto di istituire delle tasse forfettarie

per le economie domestiche viola l'art. 32a LPAmb, in quanto,

contrariamente a quanto disposto da quest'ultima norma, un simile sistema

contributivo non tiene debitamente conto del quantitativo di rifiuti prodotto

dai singoli utenti e sarebbe inoltre

sprovvisto di qualsiasi effetto incitativo. In effetti, secondo i giudici

di Losanna, in questo modo due economie domestiche

composte dal medesimo numero di persone, ma che producono una quantità di

rifiuti differente, si troverebbero a pagare la medesima tassa, fatto, questo

non costituisce un incentivo a ridurre la quantità di scarti consegnati. Analogo

discorso vale anche per le tasse forfettarie prelevate presso le ditte e le

residenze secondarie (DTF 137 I 257, consid. 6).

4. 4.1. Nel Cantone

Ticino, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è regolata, dal

1° gennaio 2006, dalla legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 831.100) e dal

relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio 2005 (RLALPAmb; RL

831.110). La legislazione ticinese affida ai Comuni la competenza di

organizzare la raccolta dei rifiuti urbani (art. 17 LALPAmb). Essi, soggiunge l'art. 18 LALPAmb, coprono

le spese della gestione dei rifiuti urbani mediante il prelievo di:

a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta e

smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi,

determinate in funzione del detentore (tassa base);

b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non

riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e

prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tassa sul

quantitativo);

c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c LALPAmb.

L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello

delle spese sostenute; nei casi in cui a consuntivo risultassero delle

eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo

delle tasse dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato (art. 18 cpv. 3

LALPAmb). Per quanto qui di interesse, l'art. 18a LALPAmb stabilisce che la

tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione (cpv. 1). Le persone

fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla

tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse

fruiscono dei servizi comunali (cpv. 2). Per le persone giuridiche l'ammontare

della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie

di rifiuti prodotte (cpv. 4).

4.2. Nel Comune di __________ il servizio di nettezza urbana è regolato dal RGR,

approvato dalla Sezione degli enti locali il 4 settembre 2019. Secondo questa

normativa il servizio è organizzato dal Comune e si applicava a tutto

territorio comunale (art. 1 RGR); la consegna dei rifiuti è di principio

obbligatoria (art. 14 RGR).

Per quanto attiene al finanziamento del medesimo, l'art. 20 RGR istituisce il

prelievo di una tassa base e di una tassa proporzionale alla quantità dei

rifiuti prodotta (cpv. 1 e 2). La tassa base è in particolare destinata al

finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli amministrativi

e del personale (lett. a), di informazione e sensibilizzazione (lett.b), di

raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate (lett.c), di

investimento (lett. d) e di altri costi per i quali non è determinabile un

nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti (art. 2 cpv. 2 RGR). Il

calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività

economiche (art. 2 cpv. 2 RGR ultima frase).

Per quanto qui di interesse, l'art. 22 RGR prevede poi che è soggetta alla

tassa base per attività economiche ogni persona, fisica o giuridica,

indipendentemente dall'iscrizione o non a registro di commercio (cpv. 1); la

tassa base è stabilita dal Municipio mediante ordinanza, ritenuti i minimi e i

massimi fissati dall'art. 22 cpv. 2 RGR. La presenza di più attività economiche

sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica

giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse (cpv. 3 del

suddetto disposto).

Giusta l'art. 23 RGR la tassa base annuale è dovuta indipendentemente

dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente

art. 2 cpv. 3, 13 cpv. 3, 15 RGR). La tassa base è dovuta dalle persone fisiche

residenti nel Comune (comprese le residenze secondarie) e dalle attività

economiche operative sul territorio giurisdizionale di Lugano, al momento della

fatturazione. Essa è fissata per anno civile ed è interamente dovuta, anche se

la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.

Mediante ordinanza del 17 ottobre 2019 (OM), il RA 1 ha fissato le tasse base

annue in vigore dal 1° gennaio 2020, e meglio fr. 200.- per uffici commerciali

e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori

di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi

magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, fino a 10 unità

lavorative. Oltre le 10 unità lavorative e fino a 99 la tassa base è di fr.

400.- e dalle 100 unità lavorative è di fr. 800.- (art. 20 OM). Giusta l'art.

20 cpv. 2 OM la presenza di più attività economiche sul territorio comunale

riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo

della tassa base per ciascuna di esse.

5. 5.1. Come

accennato in narrativa, il Comune ricorrente sostiene che CO 1 svolga a tutti

gli effetti un'attività economica atta a generare rifiuti, ciò che risulterebbe

già dallo scopo sociale iscritto a registro di commercio. A sostegno della

propria tesi l'Ente comunale segnala che CO 1 dispone di un proprio numero di

identificazione IVA per cui, secondo l'opuscolo edito dall'Ufficio federale

dell'ambiente (UFAM) relativo al finanziamento dello smaltimento dei rifiuti

urbani, la stessa sarebbe da considerare un'impresa soggetta al tributo in

parola. La società resistente è poi contribuente per le imposte ordinarie,

dispone di pagine sui social media, di un numero telefonico iscritto su

local.ch e di un suo indirizzo di posta elettronica, riceve corrispondenza (in

particolare dal Comune), dispone di un proprio logo e di carta intestata e ha

notificato all'Autorità comunale l'avvio di un'attività economica a partire dal

2018. Sarebbe per contro irrilevante il fatto di non disporre di locali propri

e di dipendenti, atteso che vi è comunque una gerente/socia e un socio.

Contesta che si possa paragonare la sua situazione a quella di un classico

locatore atteso che i proprietari dell'immobile hanno scelto di optare per la

costituzione di una società che gestisca la condivisione di questi spazi e che

di fatto ne risulta la sublocatrice.

5.2. Come esposto in precedenza la tassa per

il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti costituisce una tassa d'utilizzazione.

La ripartizione tra gli utenti dei costi generati dal servizio comunale di

raccolta e di smaltimento dei rifiuti deve rispettare il principio di causalità

(art. 2 e 32a LPAmb; cfr. sopra consid. 2.2.). Quando un servizio

pubblico come quello in esame è obbligatorio (art. 14 RGR), la giurisprudenza

ha più volte precisato che la tassa può essere imposta anche a chi non utilizza

il servizio, essendo sufficiente l'esercizio di un'attività suscettibile di

produrre rifiuti. In questo caso, la causa dell'imposizione è costituita non

tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta, bensì dalla

possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (RDAT I-1997

n. 47 e riferimenti); servizio che l'ente è tenuto a mantenere efficiente,

sopportandone gli oneri, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo

utente e che anzi deve organizzare in modo che sia pronto in qualsiasi momento

a evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione

di questi (RDAF 2000 1 284 s. consid. 4b con riferimenti; STA 52.2017.327 del

12 giugno 2019 consid. 4.2). Ciò non significa tuttavia che il legislatore

possa fissare le condizioni di imposizione facendo capo a dei criteri che nulla

rilevano circa la commisurazione della quantità (potenziale) di rifiuti

prodotta, né riguardo all'idoneità dell'attività esercitata di produrre scarti.

Presupposto fondamentale per poter prelevare una tassa di questo genere è

infatti l'esistenza di un'attività suscettibile di produrre rifiuti (STA

52.2017.327 del 12 giugno 2019 consid. 4.2, 52.2009.462 del 9 giugno 2010

consid. 3.2).

5.3. Nel caso in esame presso il piano terra dello stabile che insiste sul

mappale n. __________ di __________ (PPP n. __________) vi sono tre locali

distinti, assegnati con separati contratti di locazione rispettivamente alla __________

Sagl (locale n. 1) e alle ditte individuali __________ (locale n. 2) e a __________

Architetto (locale n. 3), nonché uno spazio condiviso formato da quattro

postazioni di lavoro, una zona conferenze e un'area relax (cfr. contratti di

locazione di cui al doc. D e risposta del 31 agosto 2023 pag. 6). Proprietari

della particella sono __________ e __________ i quali, con contratto del 30

settembre 2018, hanno concesso alla CO 1, società di cui __________ è socio

insieme alla moglie __________ (pure gerente), la gestione di questi spazi; dal

tenore delle stipulazioni (cfr. doc. H) la società resistente dispone della PPP

a titolo gratuito e i due soci, sulla base di contratti di locazione, vi hanno

installato le proprie rispettive attività professionali relative alla pratica

del golf e dell'architettura, aggiungendovi quella di truccatrice esercitata da

__________.

Ora, CO 1 ammette di occuparsi di mettere in locazione questi spazi e di

gestirli, sia quelli attribuiti singolarmente sia lo spazio condiviso dai tre

inquilini, ciò che risulta d'altronde anche dallo scopo sociale iscritto a

registro di commercio. La società pertanto è operativa e l'attività da essa

svolta, contrariamente a quanto sostenuto dall'Autorità precedente, è

perfettamente suscettibile di generare spazzatura, prevalentemente scarti cartacei,

materiali di cancelleria o simili che devono essere smaltiti facendo capo al

servizio pubblico. CO 1 dispone, infatti,

di un numero IDI (il numero di identificazione IVA corrisponde al numero IDI

seguito dalla dicitura IVA, registro quest'ultimo al quale la resistente non

risulta iscritta cfr. doc. 1), indicazione utile a individuare un contribuente

di una tassa d'utilizzazione come quella in esame, atteso che le imprese ai

sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della legge federale sul numero

d'identificazione delle imprese del 18 giugno 2010 (LIDI; RS 431.03) includono

tutte le entità giuridiche (o anche solo delle unità) che sono in contatto con

l'amministrazione per via della loro attività economica e che, di conseguenza,

ricevono quantomeno della corrispondenza. Non solo dall'Autorità comunale ma

anche da quelle cantonali (ad esempio per quanto attiene all'iscrizione a

registro di commercio e, trattandosi in specie di una società di capitali, alle

dichiarazioni fiscali) e federali (ad esempio per l'iscrizione nel registro

delle imprese). Quale soggetto giuridico, tra l'altro società in senso stretto

iscritta a registro di commercio, CO 1 produce rifiuti (cartacei e affini) anche

per i rapporti che intrattiene con altri privati: per la gestione dei contratti

di locazione con gli inquilini (a titolo di esempio per l'incasso delle pigioni

e della relativa e obbligatoria contabilità), corrispondenza di vario genere

come pubblicità o le comunicazioni che essa stessa riferisce di avere con

soggetti terzi (cfr. risposta del 31 agosto 2023 pag. 8). Nonostante poi i

contratti con le tre ditte conduttrici prevedano una pigione che include anche

le spese accessorie, la resistente riceverà corrispondenza anche per quanto

concerne gli oneri connessi alla PPP come - ad esempio - le fatture per

elettricità e acqua. Il fatto di avere una propria carta intestata con logo, d'altronde,

le serve proprio per identificarsi con i propri interlocutori, relazioni che

avvengono (anche) per iscritto e che dunque generano rifiuti. Risulta tra

l'altro che da febbraio 2020, CO 1 funga pure da sede per un'altra società, la __________

Sagl (cfr. FUSC n. __________ del 6 febbraio 2020), ciò che comporta la

ricezione (almeno di una parte) di corrispondenza a questa relativa, per cui la

sua attività non sembra limitarsi alla locazione e alla gestione degli spazi

del piano terra dello stabile di cui al mappale n. __________ di __________.

Per quanto modesta dunque vi è di fatto una materiale produzione di rifiuti che

esula da quelle delle attività di natura diversa esercitate dalle ditte

conduttrici, alle quali si aggiunge. In questo senso non possono essere seguiti

il Consiglio di Stato e la resistente laddove sostengono che la posizione della

CO 1 non è differente da quella di qualsiasi proprietario che cede in

locazione degli spazi che gli appartengono, laddove la tassa base è dovuta da

chi concretamente vi esercita la propria attività. CO 1la resistente non è

proprietaria del fondo, è un soggetto diverso dai proprietari che non

corrispondono interamente ai suoi soci e, come detto, risulta si occupi pure di

attività diverse dalla locazione degli spazi in parola (sede per almeno

un'altra società). Un'attività economica viene d'altronde tassata dal momento

che, quantomeno potenzialmente, è suscettibile di generare rifiuti e ciò anche

se la stessa è esercitata a titolo indipendente a partire da un domicilio per

il quale viene pagata la relativa tassa anche per l'economia domestica (cfr. STF

2C_677/2010 del 2 marzo 2011 consid. 3), eventualmente come attività accessoria

(cfr. art. 22 cpv. 2 RGR e art. 20 cpv. 1 OM). CO 1 nemmeno sostiene di avere

una sede operativa altrove, con il che l'amministrazione della stessa, per

quanto limitata possa essere, avviene di fatto presso i locali siti in Viale __________

a __________, da dove la gerente della società gestisce l'attività. Non vi è

dunque alcuna violazione del principio di parità di trattamento nell'imporre

alla resistente la tassa base per il servizio di raccolta rifiuti; anzi la sua

esenzione risulterebbe iniqua rispetto alle attività (tassate) svolte da altre

imprese, siano esse esercitate da sedi operative o da residenze private.

Irrilevante è inoltre l'assenza di uffici propri o di locali della medesima

esclusivamente adibiti all'esercizio dell'attività aziendale, rispettivamente

che quantomeno una parte degli spazi in parola sia condivisa dagli inquilini

(coworking). L'assoggettamento a questa tassa avviene in base al genere di

attività svolta e non - ad esempio - in base al numero di locali, per cui

decisiva ai fini dell'imposizione risulta unicamente la circostanza, data in

questo caso, che presso il citato recapito a __________, CO 1 svolge

un'attività aziendale effettiva e che la medesima è potenzialmente atta a

generare degli scarti che devono essere obbligatoriamente smaltiti attraverso

il servizio offerto dal Comune (cfr. pro multis STA 52.2019.447 del 24

gennaio 2023 consid. 4.3), motivo per cui essa deve partecipare al

finanziamento di quest'ultimo.

6. Merita infine

tutela l'importo del tributo che è stato posto a carico della resistente.

Anzitutto l'ammontare della tassa base qui avversata s'inscrive all'interno della

forchetta stabilita dal legislatore comunale (art. 22 cpv. 2 RGR); considerato

poi che il querelato tributo serve non solo a coprire i costi derivanti

dall'uso effettivo da parte dell'utenza, ma pure a garantire il finanziamento

di un servizio pubblico obbligatorio e permanente che contribuisce al

mantenimento dell'ordine, della pulizia e dell'igiene all'interno del

comprensorio comunale, si deve considerare che la somma richiesta, di fr. 200.-

per l'anno 2021, non può essere ritenuta manifestamente sproporzionata rispetto

ai vantaggi economici e giuridici di cui beneficia la contribuente, come pure

al suo interesse per la prestazione fornitale dall'Ente pubblico. Ragione per

la quale il principio di equivalenza appare, in concreto, rispettato.

7. 7.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto,

annullando la risoluzione governativa impugnata e ripristinando la decisione

dell'11 aprile 2022 del Comune di __________ in materia di imposizione della

tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2021.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico di CO 1, in quanto

soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Comune

ricorrente, che non è patrocinato da un legale, che dispone di un servizio giuridico

e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAmm; cfr. pro

multis: STA 52.2019.233 del 12 settembre 2019 consid. 4.2 52.2019.286 del

20 settembre 2019 consid. 5.2;).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 17 maggio 2023 (n. 2414) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la decisione

dell'11 aprile 2022 del RI 1 che pone a carico della CO 1 la tassa base per il

servizio di raccolta rifiuti per il 2021 è confermata.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico della resistente. Al RI 1 va restituito

l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese

processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera