52.2023.237
Tassa base sui rifiuti - attività economica
21 novembre 2023Italiano22 min
eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.237
Lugano
21
novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 20 giugno
2023 del
RI
1
rappresentato
dal suo RA 1
contro
la decisione del 17 maggio 2023 (n. 2414) del
Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dalla CO
1, l'arch. __________ e dalla __________ avverso la risoluzione dell'11
aprile 2022 del RA 1 in materia di tassa raccolta rifiuti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18 ottobre 2021 il
Servizio esazioni del RA 1 ha emesso singolarmente a carico della CO 1, della __________
Sagl e delle ditte individuali __________ architetto e __________, tutte con
sede in Viale __________ a __________, quattro fatture riguardanti la tassa
base per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021
dell'importo di fr. 200.- ciascuna, riferite alle attività economiche da queste
svolte.
Con decisione dell'11 aprile 2022 l'Esecutivo comunale ha parzialmente accolto
il reclamo inoltrato dai suddetti contribuenti, annullando la fatturazione a
carico della __________ Sagl e confermando le altre tre.
B. Con giudizio del 17
maggio 2023 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato
congiuntamente dalla CO 1, da __________ architetto e da __________ contro
quest'ultima decisione municipale. Richiamato il quadro giuridico applicabile,
il Governo cantonale ha confermato l'imposizione della tassa base rifiuti per
le due ditte individuali e ha invece annullato la tassazione riferita a CO 1
ritenendo che quest'ultima non svolgesse un'attività atta a produrre rifiuti.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia, il RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento con contestuale conferma della decisione municipale.
Eccepita una violazione del suo diritto di essere sentito per carente
motivazione del giudizio impugnato, sostiene - in sintesi - che l'attività
svolta da CO 1 possa generare (e generi) rifiuti, motivo per cui alla stessa
deve essere imposta la tassa base per il relativo servizio comunale.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone CO 1 con argomenti di cui si dirà, ove necessario, in
seguito.
A identica conclusione perviene il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
E. In sede di replica e
di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie contrapposte
tesi e domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10
marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività del ricorso è certa (art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). La società resistente eccepisce invece la mancanza di una
risoluzione municipale (recte del Consiglio comunale) che legittimi il
Municipio a presentare ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato.
L'argomento è del tutto privo di pregio. Il presente ricorso, infatti, è di
tutta evidenza presentato dal RI 1, corporazione di diritto pubblico che
detiene - a differenza del suo Municipio - la capacità giuridica e quella di
essere parte (STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48
con rinvii a giurisprudenza e dottrina). Esso è ovviamente rappresentato dal
suo organo esecutivo (art. 17 cpv. 3
della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997
[Cost./TI; RL 101.000], art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC) il quale dirige
l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a
tutela dell'interesse del Comune, comprese le procedure amministrative
nell'ambito delle quali il Municipio agisce autonomamente (art. 13 cpv. 1 lett.
l e art. 106 lett. a LOC). In particolare quelle che si riferiscono a
specifiche competenze amministrative attribuitegli (art. 2 cpv. 1 e 30 cpv. 1 Regolamento
sulla gestione dei rifiuti del 13 maggio 2019; RGR) e che riguardano procedure ricorsuali relative a decisioni
municipali. Non era pertanto necessaria nessuna risoluzione del legislativo
comunale per autorizzare il Municipio a inoltrare ricorso contro la decisione
del Consiglio di Stato.
2. Il Comune
insorgente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per carente
motivazione della decisione impugnata: la stessa non affronterebbe infatti
integralmente le argomentazioni che esso aveva sollevato davanti alla
precedente istanza di giudizio, sarebbe eccessivamente stringata e priva di
motivazioni giuridiche.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm,
ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale
si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa
altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le
garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di
essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la
facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua
situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella
procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste,
anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone
tuttavia di esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che
dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità
fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.
2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il
diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita,
risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del
29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016
del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. In concreto, dalla decisione impugnata emerge che il Consiglio di
Stato, dopo avere illustrato il
quadro giuridico applicabile, ha esposto in modo chiaro i motivi che lo hanno
condotto a concludere che a CO 1 non possa essere imposta la tassa base
rifiuti. Esso ha infatti spiegato di ritenere che la suddetta società non
svolga in realtà nessuna attività atta a produrre rifiuti, rispettivamente che
la sua posizione è la medesima di un qualsiasi proprietario che cede in
locazione gli spazi che gli appartengono.
Se ne deve dunque dedurre che la
querelata decisione ha consentito al ricorrente di comprendere con sufficiente
chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza di giudizio ad
annullare la controversa decisione di tassazione. La fondatezza o non di tali
argomenti è invece questione di merito, che sarà pertanto trattata in seguito. Le
motivazioni addotte dall'Esecutivo cantonale sono state del resto perfettamente
recepite dal Comune ricorrente, che ha di conseguenza potuto impugnare con
piena cognizione di causa il giudizio davanti a questo Tribunale. Ne discende che nell'occasione non vi è
stata alcuna violazione del diritto di essere sentito. La relativa censura deve
dunque essere respinta.
3. 3.1. La tassa
per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, vale a dire un compenso
particolare imposto al privato per
una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio
pubblico (DTF 111 Ia 326 in: RDAT 1986 n. 38 consid. 7). Essa deve pertanto
poggiare su una legge in senso formale e ossequiare inoltre i principi della
copertura dei costi (condizione comunque controversa per talune tasse di
utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la
terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la
qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118
Ia 320 segg. consid. 3, 4b e 4c, 111 Ia 326 consid. 7). La fissazione della
tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato
all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101) e il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost.
(RDAT 1986 n. 38 consid. 6, ancora riferito all'art. 4 della vecchia
Costituzione federale del 1874; RU 1 1).
3.2. Il finanziamento dello smaltimento dei
rifiuti urbani è regolamentato all'art. 32a della legge federale sulla
protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01). Questa norma concretizza
il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel
contesto del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del
Consiglio federale del 4 settembre 1996, FF 1996, 1041 segg., 1060).
In passato il Tribunale federale ha
costantemente considerato che il prelievo dei costi concernenti il
trattamento dei rifiuti urbani non doveva avvenire tuttavia in applicazione
diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb, essendo necessaria una
regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente
Fatti
i Comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il Ticino)
godevano di un certo margine di decisione. In particolare, sempre secondo
l'Alta Corte, in questo ambito il principio della causalità non poteva essere
interpretato nel senso che fosse lecita solo una ripartizione dei costi
proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Una simile
interpretazione avrebbe in pratica obbligato gli enti pubblici a introdurre la
cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non aveva inteso
limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia
politicamente così discussa (cfr. RDAT I-1996 n. 51 e 52). Ne aveva pertanto
concluso che i Cantoni rispettivamente i Comuni godevano di una notevole
libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.
2 LPAmb, nonché del principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio
(ibidem).
In tempi più recenti il Tribunale federale ha tuttavia rivisto la propria
giurisprudenza in materia, prendendo in parte le distanze dai principi testé
esposti. Esso ha precisato che il fatto di istituire delle tasse forfettarie
per le economie domestiche viola l'art. 32a LPAmb, in quanto,
contrariamente a quanto disposto da quest'ultima norma, un simile sistema
contributivo non tiene debitamente conto del quantitativo di rifiuti prodotto
dai singoli utenti e sarebbe inoltre
sprovvisto di qualsiasi effetto incitativo. In effetti, secondo i giudici
di Losanna, in questo modo due economie domestiche
composte dal medesimo numero di persone, ma che producono una quantità di
rifiuti differente, si troverebbero a pagare la medesima tassa, fatto, questo
non costituisce un incentivo a ridurre la quantità di scarti consegnati. Analogo
discorso vale anche per le tasse forfettarie prelevate presso le ditte e le
residenze secondarie (DTF 137 I 257, consid. 6).
4. 4.1. Nel Cantone
Ticino, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è regolata, dal
1° gennaio 2006, dalla legge cantonale di applicazione della legge federale
sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 831.100) e dal
relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio 2005 (RLALPAmb; RL
831.110). La legislazione ticinese affida ai Comuni la competenza di
organizzare la raccolta dei rifiuti urbani (art. 17 LALPAmb). Essi, soggiunge l'art. 18 LALPAmb, coprono
le spese della gestione dei rifiuti urbani mediante il prelievo di:
a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta e
smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi,
determinate in funzione del detentore (tassa base);
b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non
riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e
prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tassa sul
quantitativo);
c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c LALPAmb.
L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello
delle spese sostenute; nei casi in cui a consuntivo risultassero delle
eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo
delle tasse dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato (art. 18 cpv. 3
LALPAmb). Per quanto qui di interesse, l'art. 18a LALPAmb stabilisce che la
tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione (cpv. 1). Le persone
fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla
tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse
fruiscono dei servizi comunali (cpv. 2). Per le persone giuridiche l'ammontare
della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie
di rifiuti prodotte (cpv. 4).
4.2. Nel Comune di __________ il servizio di nettezza urbana è regolato dal RGR,
approvato dalla Sezione degli enti locali il 4 settembre 2019. Secondo questa
normativa il servizio è organizzato dal Comune e si applicava a tutto
territorio comunale (art. 1 RGR); la consegna dei rifiuti è di principio
obbligatoria (art. 14 RGR).
Per quanto attiene al finanziamento del medesimo, l'art. 20 RGR istituisce il
prelievo di una tassa base e di una tassa proporzionale alla quantità dei
rifiuti prodotta (cpv. 1 e 2). La tassa base è in particolare destinata al
finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli amministrativi
e del personale (lett. a), di informazione e sensibilizzazione (lett.b), di
raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate (lett.c), di
investimento (lett. d) e di altri costi per i quali non è determinabile un
nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti (art. 2 cpv. 2 RGR). Il
calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività
economiche (art. 2 cpv. 2 RGR ultima frase).
Per quanto qui di interesse, l'art. 22 RGR prevede poi che è soggetta alla
tassa base per attività economiche ogni persona, fisica o giuridica,
indipendentemente dall'iscrizione o non a registro di commercio (cpv. 1); la
tassa base è stabilita dal Municipio mediante ordinanza, ritenuti i minimi e i
massimi fissati dall'art. 22 cpv. 2 RGR. La presenza di più attività economiche
sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica
giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse (cpv. 3 del
suddetto disposto).
Giusta l'art. 23 RGR la tassa base annuale è dovuta indipendentemente
dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente
art. 2 cpv. 3, 13 cpv. 3, 15 RGR). La tassa base è dovuta dalle persone fisiche
residenti nel Comune (comprese le residenze secondarie) e dalle attività
economiche operative sul territorio giurisdizionale di Lugano, al momento della
fatturazione. Essa è fissata per anno civile ed è interamente dovuta, anche se
la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.
Mediante ordinanza del 17 ottobre 2019 (OM), il RA 1 ha fissato le tasse base
annue in vigore dal 1° gennaio 2020, e meglio fr. 200.- per uffici commerciali
e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori
di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi
magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, fino a 10 unità
lavorative. Oltre le 10 unità lavorative e fino a 99 la tassa base è di fr.
400.- e dalle 100 unità lavorative è di fr. 800.- (art. 20 OM). Giusta l'art.
20 cpv. 2 OM la presenza di più attività economiche sul territorio comunale
riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo
della tassa base per ciascuna di esse.
5. 5.1. Come
accennato in narrativa, il Comune ricorrente sostiene che CO 1 svolga a tutti
gli effetti un'attività economica atta a generare rifiuti, ciò che risulterebbe
già dallo scopo sociale iscritto a registro di commercio. A sostegno della
propria tesi l'Ente comunale segnala che CO 1 dispone di un proprio numero di
identificazione IVA per cui, secondo l'opuscolo edito dall'Ufficio federale
dell'ambiente (UFAM) relativo al finanziamento dello smaltimento dei rifiuti
urbani, la stessa sarebbe da considerare un'impresa soggetta al tributo in
parola. La società resistente è poi contribuente per le imposte ordinarie,
dispone di pagine sui social media, di un numero telefonico iscritto su
local.ch e di un suo indirizzo di posta elettronica, riceve corrispondenza (in
particolare dal Comune), dispone di un proprio logo e di carta intestata e ha
notificato all'Autorità comunale l'avvio di un'attività economica a partire dal
2018. Sarebbe per contro irrilevante il fatto di non disporre di locali propri
e di dipendenti, atteso che vi è comunque una gerente/socia e un socio.
Contesta che si possa paragonare la sua situazione a quella di un classico
locatore atteso che i proprietari dell'immobile hanno scelto di optare per la
costituzione di una società che gestisca la condivisione di questi spazi e che
di fatto ne risulta la sublocatrice.
5.2. Come esposto in precedenza la tassa per
il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti costituisce una tassa d'utilizzazione.
La ripartizione tra gli utenti dei costi generati dal servizio comunale di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti deve rispettare il principio di causalità
(art. 2 e 32a LPAmb; cfr. sopra consid. 2.2.). Quando un servizio
pubblico come quello in esame è obbligatorio (art. 14 RGR), la giurisprudenza
ha più volte precisato che la tassa può essere imposta anche a chi non utilizza
il servizio, essendo sufficiente l'esercizio di un'attività suscettibile di
produrre rifiuti. In questo caso, la causa dell'imposizione è costituita non
tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta, bensì dalla
possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (RDAT I-1997
n. 47 e riferimenti); servizio che l'ente è tenuto a mantenere efficiente,
sopportandone gli oneri, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo
utente e che anzi deve organizzare in modo che sia pronto in qualsiasi momento
a evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione
di questi (RDAF 2000 1 284 s. consid. 4b con riferimenti; STA 52.2017.327 del
12 giugno 2019 consid. 4.2). Ciò non significa tuttavia che il legislatore
possa fissare le condizioni di imposizione facendo capo a dei criteri che nulla
rilevano circa la commisurazione della quantità (potenziale) di rifiuti
prodotta, né riguardo all'idoneità dell'attività esercitata di produrre scarti.
Presupposto fondamentale per poter prelevare una tassa di questo genere è
infatti l'esistenza di un'attività suscettibile di produrre rifiuti (STA
52.2017.327 del 12 giugno 2019 consid. 4.2, 52.2009.462 del 9 giugno 2010
consid. 3.2).
5.3. Nel caso in esame presso il piano terra dello stabile che insiste sul
mappale n. __________ di __________ (PPP n. __________) vi sono tre locali
distinti, assegnati con separati contratti di locazione rispettivamente alla __________
Sagl (locale n. 1) e alle ditte individuali __________ (locale n. 2) e a __________
Architetto (locale n. 3), nonché uno spazio condiviso formato da quattro
postazioni di lavoro, una zona conferenze e un'area relax (cfr. contratti di
locazione di cui al doc. D e risposta del 31 agosto 2023 pag. 6). Proprietari
della particella sono __________ e __________ i quali, con contratto del 30
settembre 2018, hanno concesso alla CO 1, società di cui __________ è socio
insieme alla moglie __________ (pure gerente), la gestione di questi spazi; dal
tenore delle stipulazioni (cfr. doc. H) la società resistente dispone della PPP
a titolo gratuito e i due soci, sulla base di contratti di locazione, vi hanno
installato le proprie rispettive attività professionali relative alla pratica
del golf e dell'architettura, aggiungendovi quella di truccatrice esercitata da
__________.
Ora, CO 1 ammette di occuparsi di mettere in locazione questi spazi e di
gestirli, sia quelli attribuiti singolarmente sia lo spazio condiviso dai tre
inquilini, ciò che risulta d'altronde anche dallo scopo sociale iscritto a
registro di commercio. La società pertanto è operativa e l'attività da essa
svolta, contrariamente a quanto sostenuto dall'Autorità precedente, è
perfettamente suscettibile di generare spazzatura, prevalentemente scarti cartacei,
materiali di cancelleria o simili che devono essere smaltiti facendo capo al
servizio pubblico. CO 1 dispone, infatti,
di un numero IDI (il numero di identificazione IVA corrisponde al numero IDI
seguito dalla dicitura IVA, registro quest'ultimo al quale la resistente non
risulta iscritta cfr. doc. 1), indicazione utile a individuare un contribuente
di una tassa d'utilizzazione come quella in esame, atteso che le imprese ai
sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della legge federale sul numero
d'identificazione delle imprese del 18 giugno 2010 (LIDI; RS 431.03) includono
tutte le entità giuridiche (o anche solo delle unità) che sono in contatto con
l'amministrazione per via della loro attività economica e che, di conseguenza,
ricevono quantomeno della corrispondenza. Non solo dall'Autorità comunale ma
anche da quelle cantonali (ad esempio per quanto attiene all'iscrizione a
registro di commercio e, trattandosi in specie di una società di capitali, alle
dichiarazioni fiscali) e federali (ad esempio per l'iscrizione nel registro
delle imprese). Quale soggetto giuridico, tra l'altro società in senso stretto
iscritta a registro di commercio, CO 1 produce rifiuti (cartacei e affini) anche
per i rapporti che intrattiene con altri privati: per la gestione dei contratti
di locazione con gli inquilini (a titolo di esempio per l'incasso delle pigioni
e della relativa e obbligatoria contabilità), corrispondenza di vario genere
come pubblicità o le comunicazioni che essa stessa riferisce di avere con
soggetti terzi (cfr. risposta del 31 agosto 2023 pag. 8). Nonostante poi i
contratti con le tre ditte conduttrici prevedano una pigione che include anche
le spese accessorie, la resistente riceverà corrispondenza anche per quanto
concerne gli oneri connessi alla PPP come - ad esempio - le fatture per
elettricità e acqua. Il fatto di avere una propria carta intestata con logo, d'altronde,
le serve proprio per identificarsi con i propri interlocutori, relazioni che
avvengono (anche) per iscritto e che dunque generano rifiuti. Risulta tra
l'altro che da febbraio 2020, CO 1 funga pure da sede per un'altra società, la __________
Sagl (cfr. FUSC n. __________ del 6 febbraio 2020), ciò che comporta la
ricezione (almeno di una parte) di corrispondenza a questa relativa, per cui la
sua attività non sembra limitarsi alla locazione e alla gestione degli spazi
del piano terra dello stabile di cui al mappale n. __________ di __________.
Per quanto modesta dunque vi è di fatto una materiale produzione di rifiuti che
esula da quelle delle attività di natura diversa esercitate dalle ditte
conduttrici, alle quali si aggiunge. In questo senso non possono essere seguiti
il Consiglio di Stato e la resistente laddove sostengono che la posizione della
CO 1 non è differente da quella di qualsiasi proprietario che cede in
locazione degli spazi che gli appartengono, laddove la tassa base è dovuta da
chi concretamente vi esercita la propria attività. CO 1la resistente non è
proprietaria del fondo, è un soggetto diverso dai proprietari che non
corrispondono interamente ai suoi soci e, come detto, risulta si occupi pure di
attività diverse dalla locazione degli spazi in parola (sede per almeno
un'altra società). Un'attività economica viene d'altronde tassata dal momento
che, quantomeno potenzialmente, è suscettibile di generare rifiuti e ciò anche
se la stessa è esercitata a titolo indipendente a partire da un domicilio per
il quale viene pagata la relativa tassa anche per l'economia domestica (cfr. STF
2C_677/2010 del 2 marzo 2011 consid. 3), eventualmente come attività accessoria
(cfr. art. 22 cpv. 2 RGR e art. 20 cpv. 1 OM). CO 1 nemmeno sostiene di avere
una sede operativa altrove, con il che l'amministrazione della stessa, per
quanto limitata possa essere, avviene di fatto presso i locali siti in Viale __________
a __________, da dove la gerente della società gestisce l'attività. Non vi è
dunque alcuna violazione del principio di parità di trattamento nell'imporre
alla resistente la tassa base per il servizio di raccolta rifiuti; anzi la sua
esenzione risulterebbe iniqua rispetto alle attività (tassate) svolte da altre
imprese, siano esse esercitate da sedi operative o da residenze private.
Irrilevante è inoltre l'assenza di uffici propri o di locali della medesima
esclusivamente adibiti all'esercizio dell'attività aziendale, rispettivamente
che quantomeno una parte degli spazi in parola sia condivisa dagli inquilini
(coworking). L'assoggettamento a questa tassa avviene in base al genere di
attività svolta e non - ad esempio - in base al numero di locali, per cui
decisiva ai fini dell'imposizione risulta unicamente la circostanza, data in
questo caso, che presso il citato recapito a __________, CO 1 svolge
un'attività aziendale effettiva e che la medesima è potenzialmente atta a
generare degli scarti che devono essere obbligatoriamente smaltiti attraverso
il servizio offerto dal Comune (cfr. pro multis STA 52.2019.447 del 24
gennaio 2023 consid. 4.3), motivo per cui essa deve partecipare al
finanziamento di quest'ultimo.
6. Merita infine
tutela l'importo del tributo che è stato posto a carico della resistente.
Anzitutto l'ammontare della tassa base qui avversata s'inscrive all'interno della
forchetta stabilita dal legislatore comunale (art. 22 cpv. 2 RGR); considerato
poi che il querelato tributo serve non solo a coprire i costi derivanti
dall'uso effettivo da parte dell'utenza, ma pure a garantire il finanziamento
di un servizio pubblico obbligatorio e permanente che contribuisce al
mantenimento dell'ordine, della pulizia e dell'igiene all'interno del
comprensorio comunale, si deve considerare che la somma richiesta, di fr. 200.-
per l'anno 2021, non può essere ritenuta manifestamente sproporzionata rispetto
ai vantaggi economici e giuridici di cui beneficia la contribuente, come pure
al suo interesse per la prestazione fornitale dall'Ente pubblico. Ragione per
la quale il principio di equivalenza appare, in concreto, rispettato.
7. 7.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto,
annullando la risoluzione governativa impugnata e ripristinando la decisione
dell'11 aprile 2022 del Comune di __________ in materia di imposizione della
tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2021.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico di CO 1, in quanto
soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Comune
ricorrente, che non è patrocinato da un legale, che dispone di un servizio giuridico
e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAmm; cfr. pro
multis: STA 52.2019.233 del 12 settembre 2019 consid. 4.2 52.2019.286 del
20 settembre 2019 consid. 5.2;).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione
del 17 maggio 2023 (n. 2414) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione
dell'11 aprile 2022 del RI 1 che pone a carico della CO 1 la tassa base per il
servizio di raccolta rifiuti per il 2021 è confermata.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico della resistente. Al RI 1 va restituito
l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese
processuali. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera