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Decisione

52.2023.238

Autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario immobiliare - pratica biennale

6 febbraio 2024Italiano19 min

2007 essa è alle dipendenze della N__________ SA (dal 7 settembre 2023 N__________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.238

Lugano

6

febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 22 giugno

2023 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 13 giugno 2023 dell'Autorità di

vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è

stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la

professione di fiduciario immobiliare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 ha ottenuto il

certificato quale impiegata di amministrazione presso la Scuola cantonale di

amministrazione (istituto definitivamente soppresso nel 1996). Dopo aver svolto

svariati impieghi in ambito prevalentemente amministrativo, dal 1° novembre

2007 essa è alle dipendenze della N__________ SA (dal 7 settembre 2023 N__________

e A__________ SA), società attiva in campo fiduciario immobiliare. Il suo grado

di occupazione è aumentato progressivamente sino a raggiungere a partire dal 1°

ottobre 2015 il 100% e da questo stesso anno occupa pure una carica

dirigenziale, quale membro del consiglio d'amministrazione.

Parallelamente alla sua attività professionale essa ha conseguito nel 2012 il

certificato di assistente in amministrazione di PPP e nel marzo del 2023 l'attestato

federale quale gestore immobiliare presso la scuola dell'associazione svizzera

dell'economia immobiliare (SVIT)

B. Il 31 marzo 2023 RI 1

ha domandato all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di

fiduciario (Autorità di vigilanza) il rilascio dell'autorizzazione quale

fiduciario immobiliare. A sostegno della propria richiesta ha dichiarato di

disporre di un titolo di studi valido e di aver svolto il periodo di pratica

biennale, producendo la relativa documentazione.

Il 28 aprile 2023 l'Autorità ha tuttavia preavvisato negativamente la suddetta

richiesta rilevando che la pratica lavorativa non era stata svolta secondo le

modalità previste dalla LFid. Sollecitata a emanare un provvedimento formale,

con decisione del 13 giugno 2023 la medesima Autorità ha ribadito il proprio

diniego ritenendo che gli anni di lavoro presso N__________ SA, svolti prima

del conseguimento dell'attestato federale di gestore immobiliare, non potessero

essere presi in considerazione e, abbondanzialmente, che tale attività aveva

avuto luogo senza che sussistesse il necessario rapporto di subordinazione con

un fiduciario immobiliare autorizzato.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento con contestuale rilascio dell'autorizzazione di

fiduciario immobiliare. Eccepita una violazione del suo diritto di essere

sentita, ritiene che la legge non prevede che la pratica professionale biennale

debba essere successiva al conseguimento del titolo di studio; prassi, questa,

che non è stata codificata neppure in occasione della recente revisione della

legislazione sui fiduciari e che, in quanto non più attuale, deve essere

abbandonata. Sostiene che il titolo professionale da lei conseguito presuppone lo

svolgimento di tre anni di lavoro nel settore immobiliare, ambito nel quale,

essendo attiva da oltre quindici anni, ha potuto accumulare una più che

sufficiente esperienza. Contesta poi che non vi sia stato un rapporto di subordinazione

con i vari fiduciari autorizzati che si sono susseguiti nel corso degli anni in

seno alla N__________ SA e fa valere una violazione del principio

dell'affidamento.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone l'Autorità di vigilanza, con argomentazioni di cui si dirà,

ove necessario, in seguito.

E. In sede di replica RI

1 si è riconfermata nelle proprie tesi e domande di giudizio. L'Autorità di

vigilanza non ha presentato osservazioni di duplica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge

cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009

(LFid; RL 953.100). La legittimazione della ricorrente, direttamente e

personalmente toccata dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid), sono certe. Il

gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Da respingere è, infatti, la

richiesta di acquisire agli atti i documenti relativi alle autorizzazioni (ed

eventuali deroghe) di due fiduciari autorizzati che negli anni hanno funto da

responsabili per la N__________ SA. L'oggetto della controversia emerge con

sufficiente chiarezza dalle carte processuali e le prove proposte, come meglio

si vedrà in seguito, non sono suscettibili di apportare a questo Tribunale la

conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.

Preliminarmente l'insorgente lamenta una violazione del suo diritto di essere

sentita per carente motivazione della decisione impugnata: sostiene infatti che

la giurisprudenza citata dall'autorità di prime cure non sia pertinente e che

quest'ultima non abbia tenuto debitamente in considerazione tutti gli atti a

sua disposizione, emettendo pertanto una decisione che non fornisce le dovute

motivazioni.

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm,

ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale

si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa

altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di

essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la

facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua

situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli

riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella

procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste,

anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone

tuttavia di esporre e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che

dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità

fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.

2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il

diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita,

risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del

29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016

del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2. In concreto, dalla decisione impugnata emerge che l'Autorità di

vigilanza, dopo aver illustrato brevemente il quadro giuridico applicabile, ha

esposto in modo del tutto esaustivo

e chiaro i motivi che l'hanno condotta a respingere la domanda di

autorizzazione. Essa ha infatti indicato che secondo costante giurisprudenza il

periodo di pratica professionale deve essere effettuato dopo il conseguimento

del titolo. Abbondanzialmente ha poi osservato che le modalità di svolgimento della

pratica non risultavano comunque conformi ai requisiti previsti, segnatamente

che mancasse in specie il necessario rapporto di subordinazione rispetto al

fiduciario autorizzato responsabile per la N__________ SA, ritenuto tra l’altro

come la persona che aveva ricoperto tale ruolo tra il 2020 e il 2022 fosse in

possesso unicamente di un permesso quale fiduciario commercialista e non quale fiduciario

immobiliare, settore per il quale la ricorrente postula il rilascio

dell'autorizzazione. Se ne deve dunque dedurre che la querelata decisione ha consentito alla

ricorrente di comprendere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno

indotto la precedente istanza di giudizio a negarle il rilascio del permesso da

lei richiesto. La fondatezza o meno di tali argomenti è invece questione di

merito, che sarà pertanto trattata in seguito. Le motivazioni addotte

dall'Autorità di vigilanza sono del resto state perfettamente recepite

dall'insorgente, rappresentata da uno sperimentato legale, che infatti ha potuto

impugnare con piena cognizione di causa la decisione dell’Autorità di vigilanza

davanti a questo Tribunale. Ne discende che

nell'occasione non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere

sentito. La relativa censura deve dunque essere respinta.

3. Nel Canton

Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare,

svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad

autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere

rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2

LFid).

L'autorizzazione di fiduciario commercialista e di fiduciario immobiliare è

rilasciata dall'Autorità di vigilanza all'istante che adempie i requisiti posti

all'art. 8 LFid. Tra questi figurano il possesso di un titolo di studio

riconosciuto e l'assolvimento di un periodo di pratica biennale in Svizzera nel

rispettivo ramo (art. 8 cpv. 1 lett. d LFid).

4. 4.1. Come

accennato in narrativa, la ricorrente sostiene che la sua lunga esperienza nel

settore immobiliare debba essere ritenuta sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione

professionale di cui ha fatto richiesta. Afferma che la condizione secondo cui

la pratica biennale debba essere svolta successivamente al conseguimento del

titolo di studi non è prevista dalla legge, non essendo stata inserita neppure

in occasione della sua recente revisione avvenuta nel 2022. Ciò dimostra che

per la stessa Autorità di vigilanza tale esigenza è di secondaria importanza,

oltre che non più attuale. Rileva che per conseguire il titolo di studio di cui

è in possesso sono necessari almeno tre anni di esperienza lavorativa, ragione

per cui, seguendo il ragionamento dell’Autorità di vigilanza, per poter esercitare

la professione di fiduciario in Ticino dovrebbe avere alle proprie spalle in

totale addirittura 5 anni di pratica: si tratterebbe di un’esigenza del tutto insostenibile

e lesiva della concorrenza intercantonale. Contesta poi di non avere lavorato

in un rapporto di subordinazione con un fiduciario autorizzato e attivo nel settore

immobiliare. Sostiene che l'attestazione di lavoro allegata alla sua istanza,

benché non firmata dal fiduciario responsabile all'epoca, è stata sottoscritta

dal presidente del consiglio d'amministrazione della N__________ SA che funge

altresì da responsabile delle risorse umane, ciò che non permette di negare che

essa abbia agito sotto la supervisione di un fiduciario autorizzato. Sostiene

poi che la persona che dal 2020 ha funto da fiduciario autorizzato responsabile

Considerandi

per la N__________ SA, era sì iscritta quale fiduciario commercialista, ma aveva

ricevuto una delega per esercitare in ambito immobiliare. Rileva come in ogni

caso l'amministrazione di immobili – che essa ha svolto per oltre quindici anni

- sia un'attività che rientra anche nel campo d’attività riservato ai fiduciari

commercialisti.

La ricorrente fa valere infine una violazione del principio di affidamento:

sostiene che né la SVIT, né l'Autorità di vigilanza l’abbiano mai avvertita

della necessità di svolgere i due anni di pratica professionale dopo la

formazione. Sostiene di avere intrapreso la formazione di gestore immobiliare,

sostenendo i relativi ingenti costi, al solo scopo di poter esercitare in

autonomia all'interno della N__________ SA; scelta, questa, che non avrebbe

fatto se avesse saputo della necessità di dover effettuare due ulteriori anni

di pratica. Rileva per finire che qualora non dovesse ottenere l’autorizzazione

in questione, verrà verosimilmente licenziata dalla datrice di lavoro.

4.2

Anzitutto è a giusto titolo che la ricorrente non contesta l'esigenza di

un periodo di pratica ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid, misura di polizia

a tutela della collettività giudicata legittima dal Tribunale federale,

affinché a sufficienti conoscenze teoriche sia abbinata un'esperienza

professionale diretta (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 5.2.1,

2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.2.2; STA 52.2016.129 del 21 giugno

2017.

consid. 3.2, 52.2014.106 del 26 giugno 2014 consid. 3.2, 52.2001.414 del 3

aprile 2002 consid. 4.1 e riferimenti, 52.2001.306 del 3 aprile 2002 consid.

3.2; Mauro Bianchetti, Aspetti

giuridici concernenti l'applicazione della Legge sull'esercizio delle

professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 39).

Come ricordato nella decisione impugnata, secondo costante giurisprudenza di

questo Tribunale, la pratica imposta dalla suddetta norma deve assumere un

certo grado di professionalità e di assiduità, ed essere svolta secondo le

modalità che caratterizzano la professione fiduciaria, ossia per conto di terzi

(STA 52.2001.314 del 3 aprile 2002 consid. 4.3). Deve inoltre essere esercitata

in posizione subordinata, ovvero sotto la sorveglianza e la responsabilità di

un professionista autorizzato, garante verso la clientela della competenza e

dell'affidabilità richieste dalla legge, fatte salve le eccezioni di cui

all'art. 7 LFid (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 5.2.1; 2C_738/2013

del 27 novembre 2013 consid. 4.2 et 4.3). Inoltre, le stesse finalità impongono

un legame temporale ragionevole tra il momento dello svolgimento della pratica

e quello in cui viene chiesta l'autorizzazione. In caso contrario, le garanzie

di competenza derivanti da un esercizio regolare dell'attività oggetto della

domanda verrebbero a mancare. (STA 52.2021.371 del 30 novembre 2022 consid.

3.2, 52.2016.129 del 21 giugno 2017 consid. 3.2, 52.2007.223 del 30 ottobre

2007.

consid. 4.1, 52.2005.324 del 14 dicembre 2012 consid. 4.1, 52.2001.314 del

3.

aprile 2002 consid. 4.3; RtiD-2014 n. 16 consid. 4.1, RDAT II-2002 n. 58; Mauro Mini, La legge sull'esercizio

delle professioni di fiduciario, Lugano/Basilea et al. 2002, pag. 78 e segg.).

Anche per quanto attiene al momento in cui la pratica deve essere svolta,

questa Corte ha più volte sottolineato che l'acquisizione di conoscenze

teoriche deve precedere la pratica professionale (pro multis: STA

52.2013.511

del 10 giugno 2014 consid. 4.2, 52.2007.223 del 30 ottobre 2007

consid. 4.2). Si tratta di una prassi giurisprudenziale che è stata pure

tutelata dal Tribunale federale (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 in: RDAT

I-2016 n. 18). L'esigenza di un periodo di pratica è infatti una misura di

polizia a tutela della collettività, destinata a garantire che alle conoscenze

acquisite nell'ambito della formazione teorica venga abbinata un'esperienza

professionale diretta. Il titolo di studio attesta l'acquisizione delle

conoscenze tecniche e specialistiche necessarie all'esercizio della professione

e assicura uno standard minimo di preparazione. Protegge inoltre, unitamente

all'esperienza pratica, dai pericoli derivanti dall'attività di persone non

qualificate, incapaci e inesperte. Per contro il periodo di pratica, da solo,

non garantisce sufficientemente l'interesse pubblico, nemmeno se fosse

accompagnato da un esame finale. A fronte di tale legittima finalità, appare

logico ammettere, da un lato, che la pratica debba essere svolta in posizione

subordinata, ovvero sotto la sorveglianza e la responsabilità di un

professionista autorizzato che si renda garante della competenza e

dell'affidabilità richieste dalla legge e, dall'altro, che l'acquisizione delle

conoscenze teoriche debba precedere la pratica professionale, la quale serve

quindi a mettere in atto sotto la guida di un professionista già sperimentato

le conoscenze acquisite nel corso della propria formazione (cfr. STF

2C_720/2014 del 12 maggio 2015 in: RDAT I-2016 n. 18 consid. 5.2.1. con

riferimenti ivi citati).

Ora, tale interpretazione, benché resa allorquando era vigente la vecchia legge

sui fiduciari, resta senz'altro ancora valida sotto l'impero dell'attuale

ordinamento cantonale in materia, in vigore dal 1° luglio 2012 (BU 2012, 203). Il semplice fatto che tale esigenza non

sia immediatamente desumibile dal tenore letterale della norma, ma sia il

frutto della giurisprudenza sviluppata dai tribunali, non ne comporta

l'inapplicabilità, neppure a fronte della recente revisione legislativa

incentrata, a onor del vero, unicamente sull'adeguamento della LFid alle nuove

normative federali per il settore finanziario. Essa permette d'altronde, sulla

base di parametri oggettivi facilmente applicabili, di garantire una certa

qualità dell'esperienza professionale necessaria per ottenere il permesso in

parola. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, valutare ogni volta gli

anni di impiego prima della formazione sulla base di fattori soggettivi e

aleatori (quali le modalità precise con cui l'esperienza lavorativa è stata

svolta) lascerebbe all'Autorità di vigilanza un margine di apprezzamento troppo

ampio con il rischio in definitiva di mettere in pericolo la garanzia della parità

di trattamento.

4.3

Tornando al caso in esame, l'insorgente ha conseguito il titolo di studio nel

mese di marzo del 2023 e ha subito inoltrato richiesta per il rilascio

dell’autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario immobiliare.

La sua esperienza professionale pertanto, essendo totalmente precedente alla

formazione, non rispetta le precitate condizioni stabilite dalla giurisprudenza,

per poter soddisfare il requisito previsto dall’art. 8 cpv. 1 lett. d LFid. In siffatte

circostanze e a prescindere dal livello qualitativo dell'attività professionale

svolta nel corso degli anni dalla ricorrente, il fatto che la pratica non sia

stata maturata dopo l'ottenimento del titolo richiesto dalla legge non permette

oggettivamente di garantire quel nesso necessario tra l’apprendimento di

nozioni teoriche e l’attuazione concreta delle stesse in un contesto

sorvegliato da un fiduciario autorizzato, che eserciti la conduzione delle

attività.

4.4

Per quanto attiene alla pratica lavorativa richiesta per essere ammessi

alla formazione offerta dalla SVIT, è necessario distinguere tra professione

regolamentata, il cui esercizio è riservato ai titolari di un determinato

certificato (in specie l'autorizzazione cantonale all'esercizio della

professione di fiduciario), e formazione regolamentata, che prevede un percorso

di formazione con carattere professionalizzante disciplinato da una normativa

che ne determina il livello, la struttura, la durata, ecc. La pratica

professionale richiesta dalla SVIT costituisce in realtà un requisito relativo

alla formazione professionale e non all'esercizio stesso della professione.

Essa persegue obiettivi diversi rispetto alla pratica professionale biennale

richiesta per l'accesso alla professione di fiduciario, la quale intende

assicurare, per motivi di polizia, un consolidamento più specifico al ramo

fiduciario e sotto la vigilanza di un professionista autorizzato delle

conoscenze acquisite nell'ambito della formazione teorica. Appare quindi

giustificato stabilire requisiti differenti per i due tipi di pratica

professionale (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 in: RDAT I-2016 n. 18 consid.

5.3).

Certo, questo comporta per i titolari di simili diplomi, che desiderano

esercitare (per la prima volta) in Ticino, di dover svolgere un ulteriore periodo

di pratica per ottenere l'autorizzazione. Ciò tuttavia è la diretta conseguenza

dell'esistenza nel nostro Cantone di un regime autorizzativo per la professione

di fiduciario, il quale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge federale

sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02), impone l'adempimento

di determinati requisiti per poter esercitare questa attività, tra cui

l’assolvimento di un periodo di pratica professionale successivamente al

conseguimento del titolo di studio (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 in: RDAT

I-2016 n. 18 consid. 7, 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 7.1.4; pro

multis STA 52.2019.531 del 21 luglio 2020 consid. 6.2).

In concreto, ci si potrebbe chiedere se l'esperienza lavorativa maturata

dall'insorgente durante la formazione possa essere tenuta in considerazione

(cfr. in questo senso STF 2C_738/2013 del 27 novembre 2013 consid. 4). La

questione non necessita tuttavia di essere risolta in questa sede. Da una parte

infatti, la formazione seguita dalla ricorrente è durata sedici mesi per cui è

comunque inferiore al periodo previsto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid;

dall'altra va osservato che dal 2020 a fine 2022 il fiduciario responsabile

della N__________ SA era iscritto al relativo albo professionale unicamente

quale commercialista e non quale fiduciario immobiliare. In questo senso va

osservato che la LFid non prevede la possibilità di esercitare, eccezionalmente

o in deroga, in un settore diverso da quello per cui si è iscritti all'albo,

ciò che pertanto rende inutile la richiesta di acquisire agli atti la

documentazione riferita all'autorizzazione di cui era in possesso la persona che

all’epoca fungeva da fiduciario responsabile della N__________ SA. Un

fiduciario commercialista può esercitare in ambito immobiliare solo per quanto

attiene all'amministrazione di immobili e società immobiliari (art. 3 lett. d

LFid), attività comune con il fiduciario immobiliare (art. 4 lett. d LFid). Egli

non può invece svolgere le altre attività in ambito immobiliare previste

dall'art. 4 LFid e in particolare la mediazione e l'intermediazione di immobili.

Ora, atteso che l'Autorità di vigilanza può rilasciare l'autorizzazione per

l’esercizio della professione di fiduciario solo a chi ha svolto un certo

numero di attività fra quelle che la LFid contempla per ciascun settore (cfr.

rapporto n. 5896 del 18 novembre 2009 concernente la revisione della legge

sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984, n. 6 ad art.

11.

cpv. 5 LFid; STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 5.2.2), appare

logico e imprescindibile che il fiduciario responsabile debba essere iscritto

nel medesimo settore d’attività per il quale il praticante postula il rilascio

del permesso. In altri termini, se la pratica è stata svolta in posizione

subordinata rispetto ad un fiduciario commercialista, la stessa non può essere

ritenuta come una valida esperienza in ambito immobiliare, visto che solo

l'attività comune ai due settori, vale a dire l’amministrazione di immobili e

società immobiliari, sarà stata effettivamente svolta. L'esperienza lavorativa

non potrebbe dirsi allora che parziale e ci si troverebbe ad autorizzare

persone che hanno in realtà soltanto delle limitate conoscenze pratiche nello

specifico ambito in cui intendono operare, ciò che - di tutta evidenza - non

permetterebbe di tutelare sufficientemente la clientela da professionisti sprovvisti

della necessaria preparazione.

4.4

Non permette di giungere a diversa conclusione la pretesa lesione del

principio della buona fede invocata dalla ricorrente, secondo la quale né la SVIT,

né l'Autorità di vigilanza l’avevano avvertita della necessità di esperire un

periodo di pratica professionale dopo il conseguimento del titolo di studio. Premesso

che la SVIT è un'associazione di categoria a cui non compete certo fornire

informazioni vincolanti circa l’applicazione della LFid, per il resto occorre

rilevare che nel caso di specie l'Autorità di vigilanza non ha fatto alcuna

promessa concreta e effettiva all'insorgente, né tanto meno le ha fornito delle

indicazioni errate, ciò che invero quest’ultima nemmeno pretende e che di

sicuro non può essere ravvisato nell'assenza di una specifica indicazione nel

sito internet dell'Autorità delle modalità di svolgimento della pratica. Quale

aspirante fiduciario, d'altronde, la ricorrente era tenuta ad informarsi in

proposito e non poteva pertanto ignorare che la pratica andasse svolta dopo il

conseguimento del titolo.

5.

5.1. Visto

quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata, senza che sia necessario chinarsi sulle ulteriori censure sollevate

nel gravame (segnatamente sull'esistenza di un rapporto di subordinazione).

5.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente

(art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm)

all'Autorità resistente, non avendone fatto richiesta e non essendone ad ogni

modo dati i presupposti.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera