52.2023.242
Licenza edilizia per opere nel nucleo
30 settembre 2025Italiano15 min
conferiscono al singolo il diritto di essere trattato allo stesso modo. Soltanto
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.242
Lugano
30
settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 26 maggio
2023 di
RI
1
contro
la decisione del 24 maggio 2023 (n. 2595) del
Consiglio di Stato, che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la
risoluzione del 7 settembre 2022 con cui il Municipio
di Bissone le ha negato la licenza edilizia a posteriori per la posa esterna
di una cella frigorifera e per collocare dei nuovi pannelli in plexiglass
(part. _____);
ritenuto, in
fatto
A.
a. Il 24 gennaio 2022 la RI 1 ha presentato al Municipio di
Bissone una domanda di costruzione a posteriori per una cella frigorifera che
essa ha posato alcuni anni prima al servizio dell'albergo-ristorante __________
(part. __________), nel nucleo storico, sul fronte lago. In particolare, l'impianto
(di m 3.23 x 1.43, (h) m 2.23) è stato collocato sul fondo confinante di
proprietà della Chiesa __________ (part. __________), in un incavo tra la
facciata retrostante l'albergo e l'Oratorio __________ (sub A; bene culturale
protetto d'importanza cantonale). Con il progetto l'istante ha inoltre chiesto
il permesso di posare - previa rimozione di una tettoia e di una finta siepe e
dei vasi che nascondono sul lato nord la cella frigorifera e dei cassonetti per
rifiuti (vetro e PET) - un nuovo mascheramento (trompe-oeil) formato da
pannelli colorati in plexiglas alti tra m 2 e 2.90, oltre a una nuova copertura
sporgente dalla facciata dell'albergo.
ESTRATTO PLANIMETRIA
b. Nel termine di
pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1, municipale del
Comune.
c. Dopo vicissitudini
che non occorre illustrare, il 18 luglio 2022 l'autorità dipartimentale si è
opposta al rilascio del permesso (avviso n. 122343), alla luce dei preavvisi
negativi dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e dell'Ufficio dei
beni culturali (UBC), che hanno ravvisato nell'intervento un conflitto con il
paesaggio circostante rispettivamente con la conservazione e la valorizzazione
dell'Oratorio __________ (considerato il perimetro di rispetto proposto e la
tutela in vigore).
d. Il 7 settembre 2022
il Municipio ha quindi negato il permesso richiesto, accogliendo nel contempo l'opposizione
pervenuta. Nella decisione ha in particolare richiamato l'art. 34 cpv. 5 delle
norme di attuazione del piano regolatore di Bissone (NAPR), che nel nucleo
storico non ammette nuove costruzioni e impone di salvaguardare gli spazi
liberi, e l'art. 34 cpv. 8 NAPR, che proibisce tutti quegli interventi che
potrebbero modificare o compromettere il valore ed il significato dei beni
culturali o ostacolarne la vista o essere deturpanti per l'ambiente
circostante, come pure l'avviso cantonale negativo vincolante.
B. Con giudizio del 24
maggio 2023, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1
contro la predetta risoluzione, che ha confermato.
In sunto, il Governo ha preliminarmente annotato che l'opposizione del
municipale CO 1 (non particolarmente toccato dal progetto), avrebbe dovuto essere
dichiarata irricevibile, reputando comunque tale aspetto irrilevante ai fini
dell'esito. Nel merito, ha rilevato come il Municipio, a dispetto delle
critiche dell'insorgente, non si fosse limitato a far proprie le motivazioni
dell'autorità dipartimentale, ma avesse valutato il progetto anche in base alle
norme comunali, considerandolo lesivo dell'art. 34 cpv. 5 e 8 NAPR L'Esecutivo
cantonale ha in seguito tutelato la valutazione estetica dell'UNP relativa al
principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100),
avallando anche le considerazioni espresse dall'autorità comunale in
applicazione dell'art. 34 cpv. 8 NAPR. Infine, ha disatteso un'eccezione riguardante
il principio della parità di trattamento, negando pure che il Municipio fosse
incorso in una violazione del principio di proporzionalità per non aver imposto
dei correttivi di progetto, anziché negare il permesso.
C. Contro tale giudizio governativo,
l'istante in licenza si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo.
L'insorgente nega in
sostanza qualsiasi contrasto con il contesto paesaggistico, viste le dimensioni
ridotte della cella, che è collocata in un angolo, e il mascheramento previsto
(di cui sarebbe semmai disposta a rivedere foggia e materiale). Non ritiene
possibile affermare che questi interventi, a differenza delle attrezzature del
parco giochi e del vicino lido, non si inseriscano armoniosamente nel
paesaggio. Analoghe considerazioni varrebbero per valutare il rispetto o meno
dell'art. 34 cpv. 5 e 8 NAPR
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle
domande di costruzione richiama le sue precedenti comparse scritte, ribadendo
che l'intervento si porrebbe in contrasto con il contesto paesaggistico. Il
Municipio chiede di respingere il ricorso, con argomenti di cui si dirà, nella
misura del necessario, nei considerandi di diritto. CO 1 si riconferma negli
scritti presentati davanti alle autorità inferiori.
E. Con la replica e le
dupliche, la ricorrente rispettivamente il Municipio si riconfermano
essenzialmente nelle rispettive tesi e domande di giudizio. Di questi allegati,
come pure di quello presentato dal municipale CO 1, si dirà per quanto occorre
in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dell'istante RI 1 (ora in liquidazione, a seguito del
fallimento pronunciato il 17 febbraio 2025), personalmente e direttamente
toccata dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE, 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione
emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti. Le
prove genericamente sollecitate dalla ricorrente (informazioni delle
parti/di terzi, sopralluogo, edizione e richiamo documenti, perizia) non
appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
1.3. Va inoltre precisato che al municipale CO 1 non può essere riconosciuta la
qualità di parte nella presente procedura. Egli non contesta infatti le considerazioni
espresse dal Governo, che ha rilevato come già la sua opposizione dinnanzi al
Municipio avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile, per difetto dell'abilitazione
a opporsi (cfr. pure STA 52.2022.327 del 6 agosto 2024 consid. 2.1). Non nega
segnatamente di non trovarsi in un rapporto particolarmente stretto e intenso
con l'oggetto della lite, e in particolare di non essere proprietario di un
fondo nelle vicinanze e avere il domicilio a oltre un chilometro di distanza. I
suoi allegati in questa sede non vengono di conseguenza presi in
considerazione.
2. Norme d'intervento
nel nucleo storico
2.1. Il PR vigente (approvato con ris. gov. n. 5383 del 21 ottobre 2008) assoggetta
il perimetro del nucleo storico e delle sue aree di contorno a un vincolo di
piano regolatore particolareggiato (PRP). Fino all'entrata in vigore del PRP,
le possibilità d'intervento nel settore del nucleo storico e nel settore di
complemento sono transitoriamente disciplinate dall'art. 34 NAPR (cfr. art. 34
cpv. 13 NAPR).
2.2. In base all'art. 34 cpv. 5 NAPR, all'interno del settore del nucleo
storico valgono le seguenti modalità di intervento:
a) sono
ammessi riattamenti e trasformazioni nel rispetto delle caratteristiche
storico-architettoniche degli edifici esistenti
b) sono ammessi piccoli ampliamenti verticali nel
rispetto degli allineamenti storici esistenti
c) non sono ammesse nuove costruzioni
d) gli spazi liberi devono essere salvaguardati
e) nell'ambito di domande di costruzione è ammessa
la demolizione di edifici esistenti se è dimostrata l'impossibilità tecnica di
mantenerne la struttura originaria ed a condizione che la ricostruzione avvenga
con un volume per lo meno uguale a quello demolito
f) la demolizione senza ricostruzione è ammessa
solo per motivi di sicurezza pubblica comprovati tramite una perizia tecnica
g) la demolizione di parti di edifici deturpanti
estranee al tessuto urbano ed all'espressione architettonica tradizionali è
ammessa senza la loro ricostruzione.
La predetta norma ha
una matrice di natura essenzialmente conservativa e attribuisce particolare
importanza alla qualità del rapporto tra spazi liberi e costruito, non
ammettendo in particolare nuove costruzioni (lett. c) e imponendo di
salvaguardare gli spazi liberi (lett. d). Nella misura in cui contiene diversi
concetti giuridici di natura indeterminata, essa riserva all'autorità decidente
una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto
precettivo e apprezzamento nel caso concreto, che le istanze di ricorso sono tenute
a rispettare (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF
1C_616/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.1, 1C_650/2019 del 10 marzo 2019
consid. 2; RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi).
2.3. In concreto, oggetto di controversia è la cella frigorifera al servizio
dell'esercizio pubblico sulla part. __________, che l'istante ha collocato
alcuni anni fa sul fondo confinante, in un incavo tra la facciata retrostante l'albergo
e l'Oratorio __________, come pure il nuovo intervento prospettato per il suo
mascheramento, così come illustrato in narrativa. Il Municipio ha anzitutto
ritenuto che le opere in questione si ponessero in contrasto con il divieto di
nuove costruzioni e l'obbligo di salvaguardare gli spazi liberi di cui all'art.
34 cpv. 5 NAPR. La conclusione, rievocata anche dal Governo, è immune da
violazione del diritto.
2.4. Pacifico è anzitutto che sia alla cella frigorifera (permesso richiesto a
posteriori), che al nuovo intervento di mascheramento, torni applicabile l'art.
34 NAPR, senz'altro già in vigore anche al momento della posa dell'impianto
(cfr. sul diritto applicabile alle domande di costruzione in sanatoria: STA 52.2022.118
del 24 agosto 2023 consid. 4.2 e rimandi). Nemmeno l'insorgente lo contesta.
Non è del resto dato di vedere come essa, iscritta a registro di commercio solo
il 3 maggio 2012, potrebbe aver eseguito i lavori prima di questa data.
Ferma questa premessa, e tenuto conto del riserbo di cui devono dar prova le
autorità di ricorso nell'interpretazione e applicazione delle norme di diritto
comunale autonomo, non è insostenibile affermare che la controversa cella,
viste le sue caratteristiche e dimensioni non trascurabili (ca. 10 m3)
- e ancorché inserita in un incavo da cui sporge comunque per oltre 1 m,
restando chiaramente percettibile (cfr. piani e foto agli atti) - disattenda l'art.
34 cpv. 5 NAPR, che proibisce di realizzare nuove costruzioni nel nucleo
storico (lett. c) e impone di preservare gli spazi liberi (lett. d), quale va
considerata l'area aperta verso il lago tra l'Oratorio __________ e l'albergo-ristorante
giustapposto. Analoga deduzione vale per la copertura e la schermatura in
plexiglas, quest'ultima prevista su un fronte di più di 6 m (oltretutto con
foggia e materiali avulsi dal contesto). A maggior ragione vale tale
conclusione se si considera che all'interno del nucleo l'art. 34 NAPR non
consente neppure la posa di un impianto esterno più piccolo come un
condizionatore d'aria, che non sia completamente incassato e mascherato (griglia
a filo facciata, cfr. art. 34 cpv. 9 lett. c NAPR; cfr. pure risposta del
Municipio). Già solo per questo motivo, il giudizio impugnato che ha tutelato
il diniego del permesso va quindi confermato.
3. 3.1. La LST
prevede all'art. 104 cpv. 2 (già art. 94 cpv. 2; BU 2011, 525) una clausola
estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio
cantonale. Secondo tale norma, le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in
maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della leggo sullo
sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) precisa che
l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra
nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le
preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Il principio è applicato dall'UNP
nell'esame delle domande di costruzione che riguardano, tra l'altro, i nuclei
(cfr. art. 109 cpv. 1 lett. b LST).
Per giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e
armonioso nel paesaggio l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità
soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro
applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla
limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA
52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015
dell'11 maggio 2015; 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La
protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario
ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La clausola estetica possiede una
portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie.
Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le
prescrizioni edilizie dei piani regolatori.
3.2. Il concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio costituisce
una nozione giuridica indeterminata che, come tale, conferisce all'autorità
decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo
contenuto normativo. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle
istanze inferiori, il Tribunale giudica di per sé con pieno potere di
cognizione, che esercita tuttavia con riserbo. Nella misura in cui la norma
riserva alle autorità di prime cure anche un certo margine discrezionale, il
sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato a esprimere è invece
circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo
dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Ove la
valutazione estetica appaia plausibile, questa Corte non può dunque censurarla,
sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente (cfr. DTF 100
Ia 82 consid. 4a, 96 I 369 consid. 4; STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016
consid. 6.3, 52.2013.35 citata consid. 5.3 e rimandi).
3.3. Nel caso di
specie, l'UNP ha considerato che l'intervento avesse un impatto paesaggistico
conflittuale con il contesto di pregio in cui si inserisce, caratterizzato
dalla presenza della chiesa e affacciato su spazi pubblici posti in riva al
lago; sia la cella che gli elementi e le strutture prospettate per il suo
mascheramento non sarebbero adeguati, né in sintonia con il luogo. La
valutazione estetica, avallata dal Governo, resiste alle critiche dell'insorgente.
Come già visto, l'intervento non è di scarsa entità. L'impianto, al pari degli
elementi volti a camuffarlo, restano delle opere estranee all'architettura del
nucleo, chiaramente percettibili dallo spazio pubblico e non qualificanti per
il contesto. Al riguardo non va poi dimenticato che Bissone, come già ricordato
dal Municipio, è un villaggio censito nell'Inventario federale degli
insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale, con eccezionali
qualità spaziali (cfr. sulla portata dell'ISOS nel quadro dell'applicazione
della clausola estetica: STF 1C_27/2023 del 28 novembre 2023 consid. 3.4.2 e
STA 52.2020.560 del 28 novembre 2022 consid. 2.6 con rimandi). Anche questa
parte dell'insediamento (con l'Oratorio __________ e l'albergo-ristorante
giustapposto, E 0.0.9) rientra in particolare nell'intorno circoscritto I-Ci
Fatti
I (con categoria di rilievo e obbiettivo di salvaguardia a) e
concorre quindi a formare la preziosa fascia antistante il lago. Fascia,
investita della maggior parte delle funzioni pubbliche dell'insediamento
(compresa quella dell'impianto balneare risalente agli anni '70), di cui l'ISOS
rimarca l'enorme peso (quale sottolineatura all'edificazione, anche alla vista
dal lago) e a cui deve quindi essere posta particolare attenzione nell'ambito
di eventuali interventi (cfr. scheda di rilevamento ISOS, pag. 8). Ciò che qui
non s'avvera, ritenuto che ben si può ammettere che la cella frigo e gli
elementi volti a schermarla non si integrano nello spazio circostante,
ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche
dei luoghi.
Anche da questo profilo, il giudizio governativo che ha confermato il diniego
di licenza è quindi conforme al diritto.
4. Posto che la decisione
impugnata va confermata già per i motivi di cui si è detto, non mette conto di
chinarsi anche sulla violazione riscontrata dal Municipio dell'art. 34 cpv. 8
NAPR, né sul contrasto evocato dall'UBC con riferimento al perimetro di
rispetto proposto per il complesso del nucleo storico nel quadro dell'adozione
del PRP, la cui procedura è ancora in corso.
5. Da ultimo, non
porta invece ad altra conclusione la generica obiezione della ricorrente
riferita alla presenza delle attrezzature del parco giochi o del vicino lido
comunale.
Anzitutto va ricordato che il diritto alla parità di trattamento non prevale di
regola sul principio di legalità. Precedenti violazioni della legge non
conferiscono al singolo il diritto di essere trattato allo stesso modo. Soltanto
in casi eccezionali, quando risulti dimostrata l'esistenza di una prassi non
conforme al diritto dalla quale l'autorità non intende scostarsi e non appaiano
lesi interessi preponderanti, il singolo può invocare il diritto alla parità di
trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid.
8.6; STA 2017.625 del 30 ottobre 2018 consid. 3).
In concreto, la semplice presenza di giochi sullo stesso fondo accessibile al
pubblico o di non meglio precisate strutture nel vicino stabilimento balneare non
conferisce di per sé all'insorgente alcun diritto a ottenere il permesso per la
controversa cella frigorifera e il prospettato mascheramento, che come visto si
pongono in contrasto sia con l'art. 34 cpv. 5 NAPR sia con la clausola estetica
positiva di diritto cantonale. Non è d'altronde dato di vedere in che misura le
situazioni genericamente evocate dall'insorgente siano paragonabili dal profilo
fattuale e giuridico al caso di specie. Tanto meno in che misura sussista una
prassi lesiva del diritto da cui le autorità preposte non intenderebbero scostarsi.
6. 6.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
6.2. Con l'emanazione della presente decisione diviene priva d'oggetto la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato
per legge (cfr. art. 71 LPAmm).
6.3. Visto l'esito, la
tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv.
1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente. Non
si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
cancelliera