52.2023.246
Commessa pubblica. Contestazione tardiva delle condizioni di gara. Esclusione dal concorso
14 settembre 2023Italiano8 min
il Comune di CO 1 ha indetto un pubblico concorso di progetto - retto dal concordato
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.246
Lugano
14
settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 30 giugno
2023 di
RI 1
RI
2
rappresentate
da: RA 1
contro
la decisione del 21 giugno 2023 del Municipio del CO
1, comunicata dall'avv. __________, che lo esclude dalla procedura di
concorso di progetto inerente alla sistemazione e al nuovo assetto del
piazzale __________ a __________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 28 aprile 2023
il Comune di CO 1 ha indetto un pubblico concorso di progetto - retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera - inerente alla
sistemazione e al nuovo assetto del piazzale __________ a __________ (FU n. 83
del 28 aprile 2023, pag. 8).
b. Il programma di
concorso, a pag. 7, prevedeva un termine scadente il 19 maggio 2023 per
l'iscrizione al concorso dei gruppi interdisciplinari interessati, formati
necessariamente da figure professionali rappresentanti le seguenti discipline:
architetto, ingegnere civile e ingegnere del traffico, alle quali si potevano
aggiungere, facoltativamente, un architetto paesaggista e un progettista di
illuminotecnica.
Il documento poneva requisiti di idoneità in capo ai professionisti coinvolti,
avvertendo che il loro adempimento doveva essere dimostrato da ogni singolo
membro del gruppo interdisciplinare (pag. 12, punti 3.4.a e 3.4.b). Per quanto
qui interessa, l'ente banditore ha previsto che gli ingegneri del traffico
dovevano essere iscritti all'Associazione Svizzera degli ingegneri ed esperi
del traffico (SVI) o alla corrispondente associazione settoriale estera (punto
3.4.c).
c. Contro il bando di
concorso non è stato interposto ricorso.
B. a. Il gruppo
interdisciplinare formato dalle ditte RA 1 (capofila e architetto) e RI 2
(ingegnere civile e ingegnere del traffico) ha inoltrato la propria candidatura
tramite l'apposito formulario all'indirizzo dell'avv. __________, notaio
designato a questo scopo dal committente.
b. Con scritto del 5 giugno 2023 l'avv. __________ ha assegnato al predetto
gruppo un termite scadente il 20 giugno 2023 per completare la documentazione
attestante il rispetto dei criteri di idoneità, tra cui la conferma dell'iscrizione
all'Associazione svizzera degli ingegneri ed esperti del traffico (SVI) da
parte dei professionisti indicati dalla RI 2 quali ingegneri del traffico.
C. Dopo una presa di
posizione con cui la capofila ha informato che l'ingegnere del traffico del
proprio gruppo non disponeva del certificato richiesto, con lettera del 21
giugno 2023 l'avv. __________, per conto del committente, ha comunicato al
gruppo interdisciplinare la sua esclusione dalla procedura di concorso per la
mancata consegna del documento.
D. Contro la predetta
decisione insorgono ora le ditte RI 1 e RI 2 dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e la conseguente ammissione al
concorso del proprio gruppo, previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame. Sostengono che il criterio di idoneità che impone l'iscrizione alla
SVI sia inammissibile e discriminatorio. Questo comporterebbe l'esclusione di
un enorme potenziale di professionisti. L'appartenenza a un'associazione
professionale è un atto volontario e libero, oltre che oneroso: non sarebbe
quindi giustificato elevare l'adesione a tale associazione a criterio di idoneità.
Non vi sarebbero inoltre valide ragioni per preferire tale ente rispetto ad
altre associazioni professionali, non meno valide. L'idoneità degli ingegneri
del traffico, che svolgono una professione relativamente giovane e dai
curriculum accademici recenti, dovrebbe essere verificata direttamente dal
committente, senza che questo esame sia in buona sostanza delegato a un ente
privato.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente. Sostiene che il bando di concorso, rimasto
incontestato, è divenuto vincolante per i concorrenti. I ricorrenti hanno
partecipato al concorso accettando le regole di gara, che non possono mettere
ora in discussione. Non avendo dimostrato di adempiere al requisito richiesto
l'esclusione della candidatura è giustificata. Osserva inoltre che la SVI conta
in Svizzera 2500 membri tra persone fisiche, amministrazioni federali,
cantonali e comunali, ditte, uffici tecnici, produttori e professionisti attivi
nel settore del traffico. Almeno 500 di essi sono liberi professionisti e
quindi potenziali concorrenti, numero sufficiente per garantire il rispetto
della libera concorrenza, tanto più che era data la possibilità per l'ingegnere
del traffico di candidarsi per più di un gruppo interdisciplinare.
L'affiliazione alla SVI è stata ritenuta una specifica necessaria per garantire
la serietà a livello professionale dell'ingegnere del traffico. L'associazione,
infatti, certifica e controlla i requisiti di base dei professionisti, a
garanzia delle conoscenze tecniche in materia di traffico e trasporti.
F. L'ufficio di
vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non ha
presentato osservazioni.
G. Il 27 luglio 2023 la
giudice delegata del Tribunale ha respinto la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo.
H. I ricorrenti non hanno
replicato.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).
In quanto partecipanti
al concorso i ricorrenti, uniti in un gruppo interdisciplinare, sono
legittimati a contestare la propria esclusione dalla procedura di
aggiudicazione (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori
accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione esibita dalle parti
basta per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
Considerandi
2.
Secondo l'art.
40.
cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche
e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di
tutte le condizioni di legge e del bando. La norma scaturisce direttamente dal
principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). È inoltre
riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero
contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere
in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti
contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad
agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT
I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica
impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al
committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti
durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene
al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa
regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro
prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento
sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non
potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018
consid. 3.1.1, 52.2011.327 del 16 agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25
gennaio 2011 consid. 3.2).
3.
Nella presente
fattispecie, la condizione di gara che imponeva all'ingegnere del traffico di
dimostrare la sua appartenenza alla SVI, pena esclusione del concorso, era
chiara. I ricorrenti hanno inoltrato la propria candidatura senza eccepire
alcunché. Solo una volta preso atto dell'esclusione per il mancato
soddisfacimento del criterio di idoneità imposto in capo all'ingegnere del
traffico, essi sono insorti contestando la condizione di gara. La critica è
pertanto manifestamente tardiva. Non sono nemmeno dati i presupposti per
entrare eccezionalmente nel merito della censura. Infatti, come detto, la
portata della regola era facilmente riconoscibile. Non si può inoltre ritenere
che la stessa sia gravemente lesiva dell'ordinamento sulle commesse pubbliche. Contrariamente
a quanto sostengono gli insorgenti, non vi sono elementi che lascino pensare
che l'introduzione del criterio si traduca in una limitazione eccessiva della
cerchia dei concorrenti, ostacolando la libera concorrenza e producendo effetti
discriminatori. Anzi, una simile conclusione va esclusa a fronte della
precisazione dell'ente banditore, rimasta incontestata, secondo cui vi sono
almeno 500 liberi professionisti in Svizzera affiliati alla SVI, che peraltro
possono far parte di più gruppi interdisciplinari. Per quanto opinabile possa
apparire questo criterio, il fatto che permetta l'accesso a un congruo numero
di professionisti e che sia fissato allo scopo di garantire lo svolgimento
della commessa a ingegneri in possesso di adeguati titoli di studio e
sufficiente esperienza professionale permette di escludere quantomeno una grave
violazione della legislazione sulle commesse pubbliche.
Il principio della buona fede non permette pertanto ai ricorrenti di rimettere
in discussione in questa sede i requisiti di partecipazione al concorso.
4.
Incontestato che
il gruppo interdisciplinare formato dai ricorrenti non adempie al predetto
criterio di idoneità, la decisione di esclusione non può che essere tutelata.
Il ricorso va quindi respinto.
5.
La tassa di giustizia
è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non
si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera