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Decisione

52.2023.254

Diniego della licenza edilizia in sanatoria e per un nuovo centro di riciclaggio e impianto di calcestruzzo

30 luglio 2024Italiano24 min

della RI 1 si oppongono la CO 1 e il Consiglio di Stato, mentre il Comune di Muzzano

Source ti.ch

PA 1

Incarti n.

a. 52.2023.254

b. 52.2023.255

Lugano

30 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Sonja Dobrijevic

statuendo sui ricorsi del 10 luglio

2023 di

a.

RI

1

patrocinata

da: PA 1

b.

RI 2,

patrocinato da avv. PA 3

Contro

la decisione del 7 giugno 2023 (n. 2809) del

Consiglio di Stato che accoglie i ricorsi della CO 1

- del 14 giugno 2022 avverso la

decisione del 6 maggio 2022 del Municipio di Muzzano di diniego della licenza

edilizia a posteriori per il rifacimento della pavimentazione in asfalto

esistente al mapp. __________1 di quel Comune e

- del 5 dicembre 2022 avverso la

decisione del 4 novembre 2022 del Municipio di Muzzano di diniego della

licenza edilizia per un nuovo centro di riciclaggio e impianto di

calcestruzzo ai mapp. __________1, __________2, __________3 e __________5 di

quel Comune;

ritenuto, in

fatto

A. a. Lo Stato del Cantone Ticino è proprietario dei

fondi part. __________2 (di 1'194 m2) e 723 (di 1'812 m2)

situati a Muzzano, in località __________. Alla __________ (Fondazione)

appartengono invece la confinante part. __________1 (di 4'008 m2) e

la part. __________5 (di 1'911 m2) situata più a nord, sul lato

opposto di via __________, all'intersezione con via __________.

ESTRATTO MAPPA

b. Il 18 maggio 2001, __________

(allora titolare di una ditta individuale di scavi, trasporti e fornitura di

materiale) ha chiesto al Municipio di Muzzano

la licenza edilizia per avviare su una parte (1'100 m2) dei fondi __________2

e __________3 di proprietà dello Stato - di cui aveva domandato in precedenza

l'autorizzazione demaniale - un'attività di recupero di materiale inerte. Il

progetto prevedeva in particolare la messa in funzione di un impianto di

frantumazione mobile, da collocare sull'angolo sud-est della part. __________2,

e la formazione di due depositi per la lavorazione di un quantitativo di

materiale dell'ordine di 2'000 m3 all'anno.

c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 32229 del 28 gennaio 2005), il 18

luglio 2005 il Municipio ha rilasciato a __________ la licenza edilizia

richiesta, subordinandola a svariate condizioni di natura ambientale (in

particolare divieto di lavorazione di croste bituminose).

Nel frattempo, nonostante i vari ordini di sospensione dei lavori, sin dal 2001

la ditta aveva dato avvio all'attività.

B. Nel corso del 2006, __________

ha preso in locazione anche i due fondi (part. __________1 e __________5) di

proprietà della Fondazione.

Il 17 aprile 2007 ha ottenuto una licenza edilizia a posteriori per erigere sul

mapp. __________1 una tettoia (22 x 10 m), da adibire ad autorimessa per

autocarri.

Con decisione del 23 agosto 2007, il Municipio gli ha invece negato la licenza

in sanatoria per formare sulla part. __________5 un deposito di terra vegetale.

Tale decisione, tutelata dal Governo, è stata confermata anche dal Tribunale

cantonale amministrativo (STA 52.2007.404 del 21 gennaio 2008).

C. a. Successivamente,

senza più richiedere alcun permesso, la ditta di __________ - cui è subentrata

nel 2012 la RI 1 - ha esteso l'attività di lavorazione e deposito di materiali

inerti a tutti i fondi in questione. L'attività di frantumazione, con il

frantoio posto al centro della part. __________3, ha così interessato una

superficie di oltre 7'000 m2 per oltre 8'000 m3 di

materiale lavorato, a cui si sono aggiunte aree di posteggio e vari fabbricati

al servizio dell'impianto. Là dove era prevista la tettoia sul fondo __________1

è stato eretto un edificio con un corpo a due piani adibito a cucina, servizi,

ufficio, deposito, spogliatoio dipendenti, magazzino, area di rifornimento e

autorimessa. Una tettoia applicata sul fronte ovest sporge per 3-4 m sulla

part. __________3. Sul medesimo fondo sono stati realizzati una decina di

depositi di materiale (per un volume di circa 1'560 m3). Anche sulla

part. __________5, verso via __________, sono stati ricavati dei depositi

arginati da muri; per il resto, il fondo è stato essenzialmente adibito a

posteggio (16 posti per auto e camion). Sull'area del centro di lavorazione

operano inoltre svariati mezzi e macchinari per la movimentazione, miscelatura

e trasporto del materiale (ruspe/pale, escavatrici, vagliatrici, camion ecc.).

b. Dopo vicissitudini che non mette conto di riassumere, così sollecitata dal

Municipio, il 30 novembre 2014 la CO 1 ha inoltrato una prima domanda di

costruzione, parzialmente a posteriori, per gli interventi eseguiti e da effettuare sui

mapp. __________1 e __________5.

Nel mese di luglio 2015, la RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di

costruzione, anch'essa parzialmente a posteriori, per gli altri due

fondi contigui (part. __________2 e __________3) interessati dall'insediamento.

D. a. Nel termine di pubblicazione, entrambe le domande

hanno suscitato l'opposizione della CO 2 (__________), proprietaria

della part. __________, situata sull'altro lato di via __________, sui cui si

trovano i suoi stabilimenti.

b. Raccolti gli avvisi cantonali sfavorevoli (n.

95053 e 91279), con decisioni del 29 settembre 2016 il Municipio ha

negato le due licenze edilizie a posteriori.

Ha in particolare ritenuto che l'attività della RI 1, con tutte le relative

opere, fosse contraria alla funzione di zona. E ciò sia secondo il piano

regolatore in vigore al momento dell'insediamento dell'allora ditta individuale

__________ (piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 5 settembre

1984; ris. gov. 4711) - che assegnava i fondi (part. __________2, __________3

e __________1) alla zona artigianale e per piccola industria non molesta (Ar3) rispettivamente all'area per insediamenti

di industria leggera (J2; part. __________5) - sia in base a quello vigente al

momento della decisione, secondo cui i fondi erano inseriti nella zona

industriale I (ris. gov. n. 1550 del 15 aprile 2015; questo piano regolatore

verrà poi annullato da questo Tribunale con decisione del 30 aprile 2021; cfr.

inc. n. 90.2015.47,64-67). Ha inoltre evidenziato la disattenzione di altre

prescrizioni, secondo il vecchio e il nuovo PR (concernenti le distanze da

confine e verso l'area pubblica, la superficie minima di area verde, divieto di

depositi ecc.), negando tutte le deroghe sollecitate dall'istante.

c. Tali decisioni sono

cresciute in giudicato, dopo essere state confermate dapprima dal Consiglio di

Stato il 22 novembre 2017 e poi da questo Tribunale con giudizio del 25

febbraio 2019 (inc. n. 52.2018.21), di cui si dirà per quanto occorre più

avanti.

E. a. Preso atto che,

nonostante le decisioni di cui sopra, la RI 1 proseguiva la sua attività di

lavorazione e deposito degli inerti, ancorché sprovvista di autorizzazione, con

decisione del 5 giugno 2019 il Municipio di Muzzano le ha intimato un divieto

d'uso dei fondi part. __________1, __________5, __________2 e __________3 per

tutte le attività ivi svolte, con la comminatoria dell'art. 292 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).

b. Con giudizio del 22 gennaio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il

ricorso interposto dalla RI 1 avverso il predetto ordine, che ha confermato.

Ritenuta assodata la violazione materiale dell'attività svolta dalla ricorrente

(sfociata nel diniego dei permessi cresciuti in giudicato), il Governo ha

essenzialmente considerato che il controverso divieto fosse giustificato e

conforme al principio della proporzionalità.

c. Non solo questo Tribunale ha ritenuto

ammissibile il divieto emanato dall'Autorità comunale, respingendo il ricorso

della CO 1 con decisione del 12 maggio 2021 (inc. n. 52.2020.105), bensì anche

il Tribunale federale in ultima battuta ne ha condiviso l'esito con decisione

dell'11 aprile 2023 (inc. n. 1C_376/2021).

F. a. Nel

frattempo, il 25 maggio 2020 il Municipio ha emanato nei confronti della CO 1

rispettivamente di __________ un ordine di demolizione e di ripristino dei

luoghi concernente tutt'e quattro i fondi da essi gestiti, da eseguirsi entro 6

mesi dall'approvazione del piano di demolizione e di ripristino. Il

provvedimento riguarda tutti quegli impianti e quelle opere che non sono

stati autorizzati e che servono allo svolgimento dell'attività imprenditoriale

della CO 1 e che si trovano così in contrasto con il diritto materiale. Nello

specifico devono essere demolite e/o rimosse tutte le opere, gli impianti e i

mezzi di lavorazione, tranne (cfr. pag. 3 e 4 e allegati):

- per la part. __________2:

il frantoio previsto su questo mappale, ma posizionato sulla part. __________3,

2 depositi e 1 trax (cfr. licenza edilizia del 18 luglio 2005), il tutto

finalizzato alla lavorazione di un quantitativo di 2'000 m3 di

materiale;

- per la part. __________3:

la tettoia delle dimensioni di 22 x 10 m;

- per la part. __________1:

la sopraelevazione e l'ampliamento dell'edificio.

La decisione è

cresciuta in giudicato incontestata.

b. Visto che gli intimati non hanno dato

alcun seguito all'ordine, il 9 giugno 2023 l'Esecutivo comunale, richiamato il

precedente divieto d'uso e le decisioni delle istanze giudiziarie che lo hanno

confermato, ha assegnato un termine fino al 30 giugno 2023 per cessare

ogni

attività imprenditoriale (divieto d'uso) sulle part. N. __________2, __________3,

__________1 e __________5 RD di __________, con le comminatorie

dell'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza e dell'art. 292 CPC in caso

di disobbedienza.

c. Il Consiglio di Stato ha dichiarato

irricevibile il ricorso della CO 1 avverso la predetta determinazione,

considerata una diffida e, in quanto, tale inappellabile. Conclusione che anche

questo Tribunale ha condiviso, respingendo il ricorso dell'interessata l'11

ottobre 2023 (inc. n. 52.2023.351). L'atto municipale è quindi cresciuto in

giudicato.

G. a. In precedenza, l'11

settembre 2020 la CO 1 aveva inoltrato al Municipio di Muzzano una domanda di

costruzione parzialmente a posteriori per un nuovo centro di riciclaggio inerti

e impianto di calcestruzzo sui mapp. __________1, __________5, __________2 e __________3.

La domanda ha suscitato l'opposizione di svariati privati (__________, __________

e __________, __________ e __________ __________, __________, __________ e __________,

__________, __________ __________ e __________, __________ e __________ e __________,

__________ e __________) e anche quella delle RI 1. Con avviso n. 115947 i

Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono invece espressi

favorevolmente, sulla base del PR 1984, che attribuiva i fondi __________2, __________3

e __________1 alla zona Ar3 (zona artigianale e per piccola industria non

molesta) e il mapp. __________5 alla zona J2 (zona per insediamenti di industria

leggera). La domanda è stata in seguito aggiornata il 26 marzo 2021.

b. Il 4 novembre 2022 il Municipio di Muzzano ha negato la licenza edilizia.

Ritenuta la natura industriale dell'impianto e la molestia causata

dall'attività svolta, ha considerato che il progetto non fosse conforme al

piano regolatore, come del resto già sancito nelle precedenti decisioni dei

vari Tribunali che si erano già espressi sul tema. Già per questo motivo la

licenza non poteva essere rilasciata, per cui qualsiasi altra valutazione sul

rispetto dei parametri edificatori previsti dalle norme di attuazione del piano

regolatore era superflua. Peraltro, il progetto edilizio si poneva in contrasto

anche con gli studi pianificatori a quel momento in atto, per cui in ogni caso

si sarebbe dovuto quantomeno sospendere l'esame della domanda a tutela della

pianificazione in fieri secondo quanto stabilito dall'art. 62 della legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100).

c. La CO 1 ha impugnato

la decisione di diniego della licenza dinanzi al Consiglio di Stato. Ha

anzitutto lamentato una violazione del suo diritto di essere sentita poiché

l'Autorità comunale non avrebbe tenuto un incontro nel quale essa avrebbe

potuto meglio esporre il progetto edilizio. Avrebbe inoltre omesso di

determinarsi sul rispetto dei parametri edificatori, contestati dagli

opponenti. Nel merito, ritiene che il PR 1984 sarebbe obsoleto, mentre la

scheda V6 del piano direttore cantonale ribadirebbe l'importanza per tutto il

territorio ticinese di prevedere centri di questo genere.

d. Con decisione del 7 giugno 2023 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame

e ha disposto il rinvio degli atti all'Autorità comunale affinché si esprima

compiutamente su tutti gli aspetti contestati e non solo sulla legittimità del

progetto da un punto di vista pianificatorio.

H. a. Nel frattempo, la CO

1 ha inoltrato un'altra domanda di costruzione a posteriori per il rifacimento

della pavimentazione al mapp. __________1, su una superficie di circa 500 m2,

deterioratasi nel corso degli anni. Tutti i lavori erano già conclusi al

momento dell'inoltro della domanda. Anche questa domanda ha sollevato svariate

opposizioni di privati (__________ e __________, __________ __________ e __________,

__________ e __________, __________ __________, __________ e __________, __________

e __________ __________) e della __________. I Servizi generali del

Dipartimento del territorio hanno invece emanato un avviso positivo per quanto

di loro competenza (n. 122390).

b. Il 6 maggio 2022 il Municipio di Muzzano ha negato anche questa licenza

edilizia, ritenendo in sostanza che la pavimentazione fosse funzionale alla

continuazione di un'attività il cui carattere abusivo era già stato accertato e

per la quale era già stato emanato un ordine di ripristino. Non poteva pertanto

essere autorizzata.

c. La decisione

municipale è stata impugnata da parte della CO 1 dinanzi al Consiglio di Stato,

che, sempre con la medesima decisione del 7 giugno 2023 di cui si è già detto

sopra (ad G.d.) ha accolto il suo ricorso annullando il diniego della licenza e

rinviando gli atti al Municipio per il rilascio dell'autorizzazione

(dispositivo n. 1.1.). In sunto, ha ritenuto che la pavimentazione richiesta

potesse essere considerata un intervento a sé stante, indipendentemente

dall'uso della parte restante del fondo. Non vi sarebbe alcuna norma di diritto

pubblico contraria che impedirebbe il rilascio del permesso.

Fatti

I. La

decisione governativa è stata impugnata sia dalla RI 1 che dal RI 2.

a. La RI 1 contesta la decisione unicamente nella misura in cui ha statuito

sulla questione della pavimentazione. Chiede di annullare il dispositivo n. 1.1

e conseguentemente anche quello relativo alle spese e ripetibili (n. 2 e 3). In

sintesi, ritiene che la richiesta licenza edilizia avrebbe unicamente quale

scopo quello di consolidare una situazione abusiva. Contesta che l'intervento

effettuato possa essere valutato e ammesso a prescindere dall'intera attività

svolta sui fondi gestiti dalla CO 1, di natura industriale e particolarmente

molesta (ripercussioni a livello di rumore, polveri, movimenti veicolari) e

pertanto in contrasto con la destinazione di zona prevista dal PR. Fatti questi

del resto già accertati da questo Tribunale nella citata decisione del 25

febbraio 2019. Non può nemmeno essere dimenticato che il Municipio di Muzzano

ha emanato un divieto di uso dei fondi per l'attività di riciclaggio e

lavorazione inerti e un ordine di demolizione e ripristino, entrambi cresciuti

in giudicato. La nuova pavimentazione non si giustificherebbe nemmeno alla luce

delle licenze edilizie del 2005 e del 2007, visto che la CO 1 si è

manifestamente scostata da queste autorizzazioni. Tribunale che ha pure

accertato che la CO 1 non può appellarsi alla tutela delle situazioni

acquisite, per cui il rilascio della licenza non si giustificherebbe nemmeno

per questo motivo.

b. Il RI 2 contesta

integralmente la decisione del Consiglio di Stato. Chiede di annullarla e di

confermare le due decisioni di diniego della licenza edilizia. Riprende in

sostanza le argomentazioni già esposte nelle sue decisioni, in particolare

ribadisce la mancanza di conformità di zona anche di questo nuovo centro di

riciclaggio e di lavorazione di inerti. Contesta in ogni caso di essere incorso

in una violazione del diritto di essere sentito esaminando solo l'aspetto della

conformità di zona, che rende superfluo l'esame delle altre censure. Inserito

in questo contesto, nemmeno il rifacimento della pavimentazione può dunque

essere approvato, ritenuto che è funzionale alla continuazione e al

miglioramento dell'attività del centro.

J. a. Al ricorso

della RI 1 si oppongono la CO 1 e il Consiglio di Stato, mentre il Comune di Muzzano

ne postula l'accoglimento. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), per

conto del Dipartimento del territorio, non formula osservazioni. Negli allegati

di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive precedenti

allegazioni e domande. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, in appresso.

b. La CO 1 resiste anche

all'impugnativa del RI 2, che chiede sia respinta, nella misura in cui sia

ammissibile. Il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, mentre

l'UDC non formula osservazioni. La RI 1 aderisce al ricorso del Comune per

quanto riguarda la pavimentazione, rinviando al contenuto del ricorso da essa

inoltrato. Per il nuovo centro di riciclaggio di inerti e impianto di

calcestruzzo si rimette invece al giudizio del Tribunale sulla necessità di

rinviare gli atti al Municipio per nuova decisione. I già opponenti formulano

identiche osservazioni, senza tuttavia avanzare alcuna domanda. Negli allegati

di replica e duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi e

allegazioni. Di tutto questo si dirà, per quanto necessario, nei considerandi

successivi.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia

cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva

della RI 1, già opponente, così come quella del RI 2 (art. 21 cpv. 2 LE). I ricorsi

sono tempestivi (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Resta da verificare se la decisione sia

impugnabile in quanto tale.

2. 2.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che

rinvia la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore è in linea di

principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid.

1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il

giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (cfr. DTF 134

Considerandi

II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato il caso

in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più

alcun margine decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto disposto

dall'autorità superiore: in questo caso la decisione è considerata finale e può

essere dedotta in giudizio (cfr. DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid.

1.1, 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi

anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr. tra tante, STA

52.2020.423

del 7 maggio 2021 consid. 2.1, 52.2018.206 del 3 settembre 2018,

52.2015.36

del 5 ottobre 2015 consid. 2.3.1 e rinvii).

2.2

Le decisioni incidentali possono essere impugnate solo alle condizioni

poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, se:

a) possono provocare

al ricorrente un pregiudizio irreparabile o

b) l'accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

L'esistenza

di un pregiudizio irreparabile

ai sensi della lett. a non dipende da un

unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto

impugnato (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 [n. 6645]

sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del

19.

aprile 1966, pag. 1985 ad 2.4). Di principio, è sufficiente che il

ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'immediata modifica o

all'annullamento della decisione impugnata. Il pregiudizio può anche essere di

mero fatto, ma non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un

rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi

della procedura (cfr. STA 52.2020.423 citata consid. 3.1., 52.2015.36 citata consid.

2.3.1

e rimandi).

La lett. b del disposto presuppone invece che l'autorità di ricorso,

giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere

immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza

inferiore. Richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della

decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e

dispendiosa (cfr. STA 52.2020.423 citata consid. 3.1, 52.2015.36 citata consid.

2.3.2

e rimandi).

2.3

2.3.1

In concreto, il Governo ha annullato la decisione del 6 maggio

2022.

con la quale il Municipio ha negato la licenza edilizia per il rifacimento

della pavimentazione in asfalto al mapp. __________1 e gli ha rinviato gli atti

per il rilascio della licenza. Ora, tale giudizio costituisce una decisione

finale, poiché, con le sue istruzioni vincolanti, pone il Municipio nella

condizione di unicamente adempiere a quanto ordinatogli dall'Autorità

superiore, senza alcun margine di manovra. Su questo aspetto la decisione

governativa è quindi impugnabile e il ricorso del RI 2 e quello della RI 1 è

ricevibile.

2.3.2

Diversamente ne va

per quanto riguarda l'annullamento del diniego del permesso edilizio richiesto

dalla CO 1 per la costruzione di un nuovo centro di riciclaggio trattamento

inerti sui fondi __________2, __________3, __________1 e __________5. In quel

caso, il Consiglio di Stato ha esaminato un'unica censura, quella della

violazione del diritto di essere sentita dell'istante in licenza per non aver

il Municipio esaminato tutti gli aspetti contestati (in particolare dagli opponenti),

limitandosi a verificare la conformità di zona, negandola, per poi non

concedere, sulla sola base di questa conclusione, l'autorizzazione a costruire.

Accolta la censura, il Governo ha quindi annullato l'atto municipale e rinviato

l'incarto per esame di tutti gli altri motivi che osterebbero al rilascio della

licenza. Con ciò, non sono state impartite istruzioni vincolanti all'autorità

chiamata a pronunciarsi nuovamente, che dispone così di piena libertà di

decisione. Si è quindi di fronte a un giudizio che non mette fine alla

vertenza. Visto il suo carattere incidentale, può dunque essere esaminato

unicamente alle condizioni di cui all'art. 66 cpv. 2 LPAmm.

Ora, la prima delle

ipotesi (lett. a) non è chiaramente adempiuta: il Comune non dimostra di

incorrere in alcun pregiudizio irreparabile dovendo decidere nuovamente, né è

dato di vedere in cosa potrebbe consistere tale pregiudizio, se non in un

prolungamento della procedura, comunque irrilevante. Ma nemmeno la seconda

ipotesi della citata norma risulta soddisfatta (lett. b). In effetti, l'esame

della conformità del progetto alle norme pianificatorie non esige una procedura

probatoria defatigante e dispendiosa. Inoltre, questo Tribunale non potrebbe

rendere immediatamente una decisione finale sull'oggetto della lite, visto che

il Consiglio di Stato si è limitato a esaminare la violazione del diritto di

essere sentito, senza affrontare le altre censure ricorsuali (mancanza di

convocazione dell'istante in licenza ad un colloquio e, soprattutto, la

contestata non conformità di zona del progetto in questione). Non sono quindi

date le condizioni per entrare nel merito del ricorso. Non spetta in ogni caso

a questo Tribunale esprimersi in prima battuta sulle censure rimaste inevase.

Certo, le motivazioni a sostegno della violazione dei diritti di parte

rimproverata all'Autorità comunale destano più che una perplessità alla luce

dei chiari principi giurisprudenziali vigenti in merito alle esigenze di

motivazione. Si ricorda in effetti, che la motivazione di una decisione è

sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto

della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con

cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che

l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere

in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi

in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può

limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in

quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid.

4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Ma

tant'è, ciò non sana comunque il difetto di impugnabilità della decisione e

l'inammissibilità del ricorso.

2.4

Riassumendo, dunque,

il ricorso della RI 1 (inc. 52.2023. 254) è ricevibile, mentre quello del RI 2

(inc. 52.2023.255) è ammissibile unicamente per quanto riguarda la questione

del rifacimento della pavimentazione in asfalto sulla part. __________1.

2.5

Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Riguardando lo stesso complesso di fatti, i ricorsi possono inoltre essere

evasi con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm).

3.

Come ricordato, la

decisione impugnata affronta la questione del rifacimento (già eseguito) della

pavimentazione in asfalto su circa 500 m2 del mapp. __________1. Il

Consiglio di Stato ha ritenuto che tali lavori potessero essere autorizzati

indipendentemente dall'attività che avviene sul resto del fondo. Tesi

contestata dal Comune e dalla RI 1.

In generale, un'opera di

pavimentazione di parte di un terreno quale quella oggetto di giudizio è di

principio conforme alla zona edificabile. Potrebbe essere autorizzata anche

indipendentemente da un determinato utilizzo del fondo, ad esempio per

facilitarne l'accesso e la sua manutenzione oppure per predisporlo in vista di

una successiva edificazione e utilizzazione. In concreto, non vi sono dunque

motivi per considerare non conforme alla zona artigianale e per piccola

industria non molesta (Ar3) secondo il piano regolatore del 1984, di cui

tuttora fa parte, un'asfaltatura di 500 m2 della part. __________1.

Da questo punto di vista nulla osta al rilascio della licenza edilizia. Ora, se

un simile intervento può già conseguire un permesso quale opera a sé stante,

nella fattispecie lo può ottenere a maggior ragione se si considera l'attività

legittima di lavorazione di materiali che la CO 1 potrebbe continuare a esercitare,

seppur in termini molto ridotti rispetto all'attuale situazione. In effetti,

come ricordato in narrativa (cfr. supra ad F.a.), secondo l'ordine di

demolizione e ripristino dei fondi, il Municipio ha concesso alla CO 1 la

possibilità di mantenere parte dell'infrastruttura esistente, ovvero quella

autorizzata con le licenze del 2005 (frantoio, due depositi un trax) e del 2007

(tettoia), e di utilizzarla per svolgere un'attività di lavorazione limitata a

2'000 m3 di materiale. Come sostenuto dall'istante in licenza, la

pavimentazione in asfalto può dunque essere considerata (anche) funzionale al

mantenimento di queste strutture e all'esercizio di tale attività ridotta,

nonché ovviamente allo svolgimento di altre eventuali attività conformi alla zona

di situazione che potrebbero essere se del caso autorizzate. Neppure da questo

profilo vi sono quindi motivi per negare la licenza richiesta. Nemmeno i

Servizi generali hanno peraltro rilevato alcun impedimento a tale sistemazione

del terreno, che non genera lo scarico di acque residuali, vietando unicamente

qualsiasi tipo di lavaggio (cfr. avviso cantonale 122390 del 13 aprile 2022).

Non muta questa conclusione il fatto che il Municipio ha emanato, prima ancora

del provvedimento di demolizione e ripristino dei fondi, un divieto d'uso dei

medesimi (cfr. supra ad E.a.), tuttora valido. Tale ordine è stato infatti

ritenuto giustificato da questa Corte e dal Tribunale federale, proprio per

impedire che la CO 1 continuasse a trattare e stoccare ingenti quantitativi di

materiale senza essere al beneficio delle relative autorizzazioni e questo, per

l'appunto, fino alla rimozione di quelle opere ed impianti non autorizzati che

hanno sviluppato ed incrementato l'attività e le immissioni da essa derivanti

(cfr. decisione di questo Tribunale di cui all'inc. n. 52.2020.105 del 12

maggio 2021, consid. 3.3. e decisione del Tribunale federale di cui all'inc. n.

1C_376/2021 dell'11 aprile 2023, consid. 3.1). Del resto, non è evidentemente

dalla controversa pavimentazione che dipende l'esercizio illegale dell'attività

oggetto degli ordini municipali. Non è dunque imponendo la rimozione della

pavimentazione che verrà posta fine all'attività in questione, ma mettendo in

esecuzione, se del caso in via sostitutiva, i citati ordini.

4.

In conclusione, il ricorso

della RI 1 è respinto così come quello del RI 2, nella misura della sua

ammissibilità. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei

ricorrenti secondo soccombenza, ritenuto che il Comune ne va esente, essendo

intervento nell'espletamento delle sue funzioni (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Ciò

non lo dispensa comunque dal rifondere, con la RI 1, congrue ripetibili alla CO

1, patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm). I già opponenti, che hanno

partecipato unicamente alla procedura ricorsuale avviata dal Comune, non sono

tenuti al pagamento di spese e ripetibili, dato che non hanno formulato

domande.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso

della RI 1 è respinto.

2.

Il ricorso

del RI 2, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla RI 1, rimane a suo carico. Alla CO

1.

verranno versati fr. 800.- da parte della RI 1 e fr. 1'200.- da parte del Comune

a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera