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Decisione

52.2023.261

Dipendente cantonale (Polizia). Trasferimento a funzione di classe inferiore

20 dicembre 2023Italiano19 min

I. Con la

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.261

Lugano

20

dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 14 luglio

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 28 giugno 2023 (n. 3279) del

Consiglio di Stato che, modificando la risoluzione governativa dell'8 marzo

2023 lo ha trasferito a contare dal 1° aprile 2023 nella funzione di sergente

e lo ha iscritto nella classe 6 dell'organico con 19 aumenti;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è un agente della

Polizia cantonale. A contare dal 1° novembre 2018, quando ricopriva il ruolo di

sergente (in classe 6 dell'organico, con 14 aumenti), è stato promosso a

sergente capo presso la Gendarmeria, V reparto Stradale di __________, ed è

stato iscritto nella settima classe dell'organico con 11 aumenti. Dal 1°

gennaio 2022 ricopre il ruolo di sergente maggiore, sempre in classe 7.

B. a. RI 1 ha partecipato

a un concorso interno, indetto il 14 dicembre 2022, per ricoprire la posizione

di sergente (in classe 6) presso il Servizio incidenti. A gennaio 2023, il

dipendente aveva raggiunto 16 aumenti all'interno della classe 7.

b. In esito al

predetto concorso, con risoluzione dell'8 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha

nominato RI 1 sergente e lo ha iscritto nella classe 6 dell'organico con 24

aumenti a contare dal 1° aprile successivo.

C. Con e-mail del 13 marzo

2023, la collaboratrice scientifica delle risorse umane della Polizia cantonale

ha comunicato a RI 1 che la predetta risoluzione governativa, recapitatagli il

giorno stesso, stabiliva in maniera erronea la sua posizione salariale. Ha

quindi annunciato che questa sarebbe stata rettificata attribuendogli la classe

6 con 19 aumenti. La funzionaria ha invitato RI 1 ad accettare le nuove

condizioni di impiego. Ciò che il medesimo ha fatto con e-mail del 15 marzo

2023, dopo un sollecito da parte della predetta collaboratrice scientifica.

D. Con scritto del 17

marzo 2023 il dipendente, per il tramite del suo legale, ha contestato

l'annunciata modifica delle condizioni di impiego. Ha pure fatto notare che, in

assenza di una decisione formale munita dei termini di ricorso, avrebbe

continuato a fare stato la risoluzione governativa dell'8 marzo 2023.

E. a. Con decisione del 4

aprile 2023, la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e

dell'economia ha modificato la risoluzione governativa dell'8 marzo 2023,

attribuendo a RI 1 la classe 6 dell'organico con 19 aumenti. L'atto indicava la

possibilità di interporre reclamo alla Sezione delle risorse umane contro lo

stesso. Possibilità di cui l'interessato si è avvalso.

b. Il 23 giugno 2023 la Sezione delle risorse umane ha stralciato dai ruoli il reclamo

e annullato la decisione contestata, ritenendo che la stessa esulava dalle

competenze attribuitele dal regolamento sulle deleghe di competenze decisionali

del 24 agosto 1994 (RL 172.220) e che spettava al Consiglio di Stato entrare

nel merito della questione.

F. Il 28 giugno

2023 il Governo ha quindi modificato la risoluzione dell'8 marzo 2023,

assegnando a RI 1 uno stipendio corrispondente alla classe 6 con 19 aumenti a

partire dal 1° aprile 2023. Questa rettifica permetterebbe di applicare in modo

corretto l'art. 16 della legge sugli stipendi degli impiegati

dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), che

determina il salario in caso di trasferimento a funzione di classe inferiore e

assicura che il dipendente mantenga almeno lo stesso numero di aumenti nella

nuova classe (nel caso concreto, almeno 16). La scelta garantirebbe inoltre l'equità

salariale all'interno della Polizia cantonale. Infatti, per costante prassi, in

caso di passaggio a una funzione inferiore, il numero di aumenti all'interno

della nuova classe è stabilito tenendo conto dell'ipotetica carriera che il

dipendente avrebbe percorso in assenza della precedente promozione, così da

parificarla a quella dei colleghi con un percorso analogo.

G. Contro la predetta

decisione, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento. Contesta innanzitutto di aver dato un valido

accordo alla riduzione dello stipendio stabilita con la decisione governativa

dell'8 marzo 2023. Egli sarebbe infatti stato messo sotto pressione e, temendo

conseguenze circa la sua effettiva entrata in servizio, avrebbe risposto

affermativamente all'e-mail con cui la funzionaria delle risorse umane ha chiesto

il suo consenso per la modifica della posizione salariale. Lo stesso si è poi

subito attivato per far valere i suoi diritti tramite un legale.

Il ricorrente eccepisce la violazione del suo diritto di essere sentito per non

essersi potuto esprimere prima che l'autorità adottasse la decisione impugnata.

Questa difetterebbe inoltre di un'adeguata motivazione sulla ragione per la

quale è stato ridotto il numero di scatti a lui attribuiti. La modifica della

decisione dell'8 marzo 2023, cresciuta in giudicato, deve essere giustificata

quantomeno da un errore, che il Consiglio di Stato tuttavia non rende noto.

Dubbia sarebbe pure la facoltà per l'autorità di nomina di agire d'ufficio in

questo modo, senza alcuna richiesta formale in questo senso.

In ogni caso, nel

merito, l'art. 16 LStip non costituirebbe una base legale sufficiente per

assegnare al ricorrente solo 19 aumenti a fronte dei 24 inizialmente stabiliti.

H. All'accoglimento del

gravame si oppongono i Servizi generali della Polizia cantonale del Dipartimento

delle istituzioni. Ripercorsa la carriera dell'insorgente, l'autorità osserva

che al momento di calcolare lo stipendio in occasione del suo passaggio da

sergente maggiore, in classe 7, a sergente, in classe 6, per una svista, è

stata applicata la prassi prevista per le promozioni anziché quella per i casi

di trasferimento a funzione inferiore. L'attribuzione di 24 aumenti

inizialmente decisa è quindi frutto di un abbaglio. Il passaggio a una funzione

di classe inferiore comporta infatti l'inserimento del dipendente nella nuova

classe salariale con almeno gli aumenti maturati (art. 16 LStip). Per

consolidata prassi, ben nota all'interno della Polizia cantonale, nei casi di

trasferimento volontario a funzione inferiore, il grado e la classificazione salariale

sono attribuiti prendendo come riferimento la classificazione precedente alla

promozione a funzione con condotta e aggiungendo gli anni trascorsi, come se la

carriera professionale del collaboratore non avesse incluso promozioni a

funzioni con condotta. Nel caso concreto, l'ultimo periodo in cui il ricorrente

ha ricoperto una funzione senza condotta è stato nell'ottobre 2018, in cui era

sergente in classe 6 con 14 aumenti. Aggiungendo uno scatto annuale per i

cinque anni trascorsi da allora, si giunge, restando sempre nella classe 6

dell'organico, a 19 aumenti (fr. 101'548.-). Per errore, invece, con

risoluzione dell'8 marzo 2023, l'autorità ha preso in considerazione lo

stipendio del ricorrente prima del trasferimento, che corrispondeva alla classe

7 con 16 aumenti (fr. 106'094), e lo ha traslato nella classe 6, assegnandogli

quello immediatamente superiore, corrispondente cioè a 24 aumenti (fr. 106'941.-).

Ciò, soggiunge l'autorità, è stato diffusamente spiegato al ricorrente dalla

collaboratrice delle risorse umane della Polizia cantonale.

Fatti

I. Con la

replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip in combinazione

con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione trasmessa dalle parti fornisce

sufficienti elementi affinché il Tribunale possa determinarsi con cognizione di

causa.

Considerandi

2.

Il ricorrente

eccepisce innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito per non

essersi potuto esprimere prima che l'autorità adottasse la decisione impugnata.

Questa difetterebbe inoltre di un'adeguata motivazione sulla ragione per la

quale è stato ridotto il numero di scatti a lui attribuiti.

2.1

La natura e i limiti del diritto di

essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa

procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della

Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura

all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole

nei suoi confronti e che comprende tutte quelle facoltà che devono essergli

riconosciute affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella

procedura (DTF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II

218.

consid. 2.3, 135 I 279 consid. 2.3, 135 I 187 consid. 2.2; STF 2C_879/2014

del 17 aprile 2015 consid. 2.2,

1C_356/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.4, 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid. 4.2; Gabrielle Steffen, Le droit d'être

entendu du collaborateur de la fonction publique: juste une question de

procédure?, in: RJN 2005, pag. 64 ). A

livello cantonale tale principio è sancito all'art. 34 LPAmm secondo cui le

parti hanno il diritto di essere sentite. Di principio l'autorità, prima di

prendere una decisione, permette alle parti di esercitare, di regola per

scritto, questo diritto (art. 35 cpv. 1 e 2 LPAmm).

2.2

Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per

scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto

di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che

stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta

sufficiente - ed adempiere pertanto al citato

scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che

l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45 consid.

2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed.,

Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2c ad art. 26). Le esigenze di motivazione sono tanto più

rigorose quanto più esteso è il potere d'apprezzamento di cui dispone

l'autorità (DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 3.3; STA 52.2017.612

del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; Scolari, op.

cit., n. 395 e 536). La

violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento

della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle

contestazioni di merito. Eventuali carenze di

motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di

ricorso a condizione che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante

e che all'insorgente sia data la possibilità

di prendere posizione sugli argomenti da quest'ultima addotti in sede di

risposta (RDAT II-2002 n. 43).

2.3

Nel caso in esame, il ricorrente ha avuto modo di esprimersi prima che il

Consiglio di Stato adottasse la decisione impugnata. L'ha fatto, diffusamente,

sia con lo scritto del 17 marzo 2023 del suo patrocinatore sia con il reclamo

del 18 aprile 2023 presentato dinanzi alla Sezione delle risorse umane, che ha

poi rinviato l'esame della questione al Governo. In ogni caso, qualsiasi

eventuale lesione del diritto di essere sentito sarebbe stata sanata in questa

sede, in cui l'insorgente ha esposto nel dettaglio le sue ragioni dinanzi al

Tribunale, che rivede liberamente fatti e diritto. La censura va quindi

respinta.

2.4

La decisione contestata spiega che la rettifica della risoluzione dell'8

marzo 2023 è dettata dalla necessità di preservare l'equità salariale

all'interno della Polizia, che da costante prassi, in caso di trasferimento a

funzione di classe inferiore per rinuncia del dipendente a svolgere le attività

previste per il ruolo di maggior responsabilità, calcola il numero di aumenti

ipotizzando la carriera salariale che l'agente avrebbe percorso in assenza

della precedente promozione. La risoluzione, sufficientemente motivata, ha

permesso al ricorrente di comprendere la portata del provvedimento e di

insorgere contro lo stesso con un ricorso articolato. Anche questa censura va

quindi disattesa.

3.

3.1. Una decisione amministrativa cresciuta in giudicato formale può essere revocata o

adeguata dall'autorità che l'ha emanata, d'ufficio o dietro richiesta di

riesame (riconsiderazione) da parte degli interessati. La revoca può avere per

oggetto sia una decisione viziata siccome contraria ab origine al

diritto sostanziale (ursprüngliche Fehlerhaftigkeit) sia una decisione

venuta a trovarsi in contrasto con l'ordinamento giuridico a seguito di un

cambiamento dei presupposti di fatto o di diritto su cui si fondava, ovvero per

causa superveniens (nachträgliche Fehlerhaftigkeit; cfr. Ulrich Häfelin/Georg

Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrechts,

VIII ed., Zurigo/ San Gallo 2020, n. 1214 segg.; Annette Guckelberger, Der Widerruf von Verfügungen im

schweizerischen Verwaltungsrecht, in: ZBl 2007, pag. 293 segg., pag. 294 e rif.

ivi citati).

3.2

Il diritto dell'autorità di procedere a una revoca presuppone innanzitutto

l'esistenza di un motivo che giustifichi di rinvenire sulla decisione. Quando i presupposti della revocabilità sono

espressamente disciplinati in una specifica disposizione legale, è innanzitutto

sulla base della stessa che occorre esaminare l'ammissibilità della revoca

(STA 52.2010.91/151 del 13 agosto 2010 consid. 2.1 con riferimenti). Altrimenti, le ragioni che secondo giurisprudenza

possono giustificare la revoca di una decisione amministrativa sono l'esistenza

di un motivo di revisione (cfr. art. 57 LPAmm),

l'errata applicazione del diritto, l'evoluzione della fattispecie e

l'evoluzione della situazione giuridica (Jacques

Dubey/ Jean-Baptiste Zuffrey, Droit administratif général, Basilea 2014,

n. 1043 segg.).

3.3

Individuato un motivo di revoca, occorre ancora che lo stesso sia

sufficiente a giustificare l'intervento, ossia che l'interesse pubblico alla

corretta applicazione della legge prevalga su quello privato alla sicurezza del

diritto. Secondo la giurisprudenza sviluppata

dal Tribunale federale in applicazione dei principi generali del diritto

amministrativo, la revocabilità di un atto amministrativo dipende dal confronto

dell'interesse all'attuazione del diritto oggettivo con quello riferito alla

sicurezza del diritto. Il secondo prevale di regola sul primo, e impedisce quindi

la revoca, se l'atto amministrativo in questione ha creato diritti soggettivi a

favore del destinatario, se è stato preceduto da una procedura di accertamento

e di opposizione destinata a esaminare e a soppesare gli opposti interessi in

gioco, oppure se l'interessato ha già fatto uso della facoltà conferitagli. Queste

regole non sono però assolute. D'un canto, la revoca può ancora intervenire

anche in dette ipotesi, segnatamente laddove è richiesta da un interesse

pubblico eminente. D'altro canto, le esigenze della sicurezza giuridica possono

essere prioritarie anche quando le tre suddette ipotesi non sono realizzate (STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020

pubbl. in: RtiD II-2021 n. 21 consid. 4.1 con riferimenti; STA 52.2008.445 del

16.

marzo 2010 consid. 3.1; RtiD II-2008 n. 10 consid. 5.2.; Häfelin/

Müller/ Uhlmann, op. cit., n. 1226 segg.).

4.

Nel caso

concreto, l'autorità di nomina, con risoluzione del 23 giugno 2023, ha

modificato le condizioni salariali dell'insorgente stabilite con decisione

dell'8 marzo precedente.

Occorre innanzitutto verificare l'esistenza di un motivo di revoca della prima

risoluzione. L'autorità invoca in buona sostanza l'errata applicazione del

diritto.

4.1

L'art. 16 cpv. 1

LStip prevede che in caso di trasferimento a posizione di classe inferiore, il

nuovo salario deve corrispondere almeno allo stipendio della classe della nuova

funzione con gli aumenti maturati (cpv. 1) e rinvia al Governo la facoltà di

precisare le condizioni per regolamento (cpv. 2). L'art. 55 cpv. 1 RDSt precisa

che in caso di soppressione di posto, derivante dall'abbandono del compito, da

riorganizzazione interna, da inabilità lavorativa o da un trasferimento del

compito all'esterno dell'Amministrazione cantonale, oppure in caso di

situazioni conflittuali, il titolare che viene trasferito a funzione di classe

inferiore mantiene lo stipendio precedente per un massimo di due anni.

4.2

Il ricorrente ricopriva, fino al 31 marzo 2023, la funzione di sergente

maggiore ed era inserito in classe 7 con 16 aumenti (fr. 106'094). Dal 1°

aprile 2023, per sua scelta, detiene il grado di sergente, a cui è attribuita

la classe 6 della scala stipendi.

Per l'art. 16 cpv. 1 LStip, il ricorrente, a seguito del trasferimento a funzione

inferiore, deve essere inserito nella classe corrispondente alla nuova posizione

(6), con almeno gli aumenti maturati (16). Non rientrando nelle fattispecie

elencate all'art. 55 cpv. 1 RDSt - segnatamente la soppressione del posto - il

medesimo, che ha volontariamente rinunciato al grado di sergente capo, non ha

diritto al temporaneo mantenimento del salario precedente.

L'autorità

di nomina, con risoluzione dell'8 marzo 2023, ha assegnato al ricorrente, per

la sua posizione di sergente, uno stipendio di fr. 106'941.-, corrispondente al

massimo della classe 6 (24 aumenti). Si tratta di un evidente errore: grazie a

questa decisione, l'insorgente, dopo aver rinunciato spontaneamente a una

posizione con responsabilità di condotta per passare a una di grado inferiore,

si ritrova a percepire uno stipendio addirittura più alto del precedente. Senza

alcuna valida ragione, al medesimo non solo è stato riconosciuto un salario di

gran lunga superiore al minimo garantitogli dall'art. 16 cpv. 1 LStip, ma sono

state anche accordate condizioni più favorevoli di quelle concesse dall'art. 55

RDSt, che garantisce un salario pari (e non migliore) a quello precedente al

trasferimento e per un massimo di due anni (anziché a tempo indeterminato).

Come correttamente rilevato dai Servizi generali della Polizia cantonale, un

simile trattamento appare ingiustificato anche ponendo mente al fatto che

all'interno del Corpo le promozioni avvengono frequentemente, secondo i criteri

fissati dal regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale

del 12 dicembre 2017 (RL 173.130), così come non è insolito che un agente

rinunci al grado superiore per tornare a ricoprire una funzione senza condotta.

Il mantenimento del salario precedente al trasferimento in queste situazioni

potrebbe condurre gli agenti ad abusare del sistema, andando a ricoprire una

funzione con condotta per poi abbandonarla, dopo pochi anni, a favore di un

ruolo con meno responsabilità, ma con la stessa retribuzione.

4.3

Per contro, il salario definito con la risoluzione impugnata (classe 6, con 19

aumenti) rispetta i principi stabiliti dalle normative applicabili e discende

da un uso corretto del potere di apprezzamento dell'autorità di nomina. Tale

stipendio garantisce infatti il mantenimento dei 16 aumenti maturati dal ricorrente

(art. 16 cpv. 1 LStip), nonché la parità di trattamento tra i dipendenti del

Corpo, secondo la prassi instaurata dal Comando della Polizia cantonale, e

sulla cui costante applicazione non vi è motivo di dubitare. Grazie a questa

prassi, al ricorrente sono stati riconosciuti tre aumenti in più rispetto ai 16

maturati, ponendolo così nella posizione che avrebbe raggiunto se avesse

continuato a ricoprire la carica di sergente dall'ottobre 2018, momento in cui

era inserito in classe 6 con 14 aumenti.

5.

Atteso che la

decisione è frutto di un'errata applicazione del diritto, occorre esaminare se

vi sono i presupposti per procedere a una revoca, e in particolare se

quest'ultima è giustificata da un interesse pubblico preponderante.

5.1

Nella concreta

fattispecie, l'interesse invocato dall'autorità di nomina, oltre all'aspetto

meramente economico, consiste nella garanzia della parità di trattamento

salariale all'interno del Corpo di Polizia. Nell'ottica di procedere a una

valutazione dei contrapposti interessi in gioco, si rileva innanzitutto che la

decisione, che accorda al ricorrente un'immeritata retribuzione, è atta a

esplicare effetto per tutta la durata del rapporto di impiego. Inoltre, va

tenuto conto che l'insorgente è stato informato dell'errore nella definizione

del suo stipendio con e-mail del 13 marzo 2023, ossia subito dopo aver ricevuto

la decisione datata 8 marzo 2023. In queste circostanze, non si è instaurata

una situazione che faccia apparire la decisione impugnata contraria ai principi

della sicurezza del diritto e della buona fede.

La Sezione delle risorse umane si è inoltre attivata immediatamente per

correggere la situazione, ancora entro la scadenza del termine di impugnazione

di trenta giorni, quando eventuali rettifiche sono ammesse senza particolari

formalità (cfr. STA 52.2019.423 del 10 febbraio 2020 consid. 3.1), sebbene, a

causa di un errore procedurale, la sua decisione del 4 aprile 2023 sia poi stata

annullata.

Da parte sua, per contro, il ricorrente non ha tenuto un comportamento

ineccepibile dal profilo della buona fede, avendo dapprima espresso il suo

consenso per e-mail alla rettifica dello stipendio, per poi contestarlo due

giorni dopo per il tramite del suo avvocato.

5.2

Posto tutto quanto precede, l'interesse pubblico alla corretta

applicazione del diritto e alla tutela della parità di trattamento tra i

dipendenti della Polizia cantonale appare preponderante rispetto a quello

dell'insorgente a mantenere uno stipendio che, per una svista, è più elevato

del dovuto. Le censure del ricorrente vanno pertanto respinte e la decisione

impugnata confermata.

6.

Il ricorrente

nemmeno può pretendere di mantenere la posizione salariale errata fondandosi

sul principio dell'affidamento (art. 9 della Costituzione federale della

Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101) facendo valere le

informazioni che gli sarebbero state fornite dalla Sezione delle risorse umane prima

di inoltrare la propria candidatura. Lo stesso non circostanzia per nulla la

propria tesi e non si premura nemmeno di indicare la persona che gli avrebbe

assicurato, con ogni probabilità solo verbalmente, che sarebbe stato iscritto

nella sesta classe dell'organico con 24 aumenti dopo il trasferimento. Già per

questo motivo, la censura, carente della necessaria motivazione, va disattesa.

Ad ogni buon conto, competente a determinare lo stipendio dei dipendenti è il

Consiglio di Stato quale autorità di nomina (art. 9 cpv. 1 LStip), circostanza

che il ricorrente non poteva ignorare. Nessuna rassicurazione degna di tutela

poteva quindi emanare dai funzionari della predetta Sezione. D'altro canto,

facendo uso della dovuta diligenza, l'insorgente avrebbe dovuto rendersi conto

dell'inesattezza di tale affermazione, apparendo quantomeno dubbia la

possibilità che il passaggio a un ruolo di grado inferiore dia luogo un aumento

di salario.

7.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso Contro la presente decisione è dato ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine

di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è

superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera