52.2023.261
Dipendente cantonale (Polizia). Trasferimento a funzione di classe inferiore
20 dicembre 2023Italiano19 min
I. Con la
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.261
Lugano
20
dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 14 luglio
2023 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 28 giugno 2023 (n. 3279) del
Consiglio di Stato che, modificando la risoluzione governativa dell'8 marzo
2023 lo ha trasferito a contare dal 1° aprile 2023 nella funzione di sergente
e lo ha iscritto nella classe 6 dell'organico con 19 aumenti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è un agente della
Polizia cantonale. A contare dal 1° novembre 2018, quando ricopriva il ruolo di
sergente (in classe 6 dell'organico, con 14 aumenti), è stato promosso a
sergente capo presso la Gendarmeria, V reparto Stradale di __________, ed è
stato iscritto nella settima classe dell'organico con 11 aumenti. Dal 1°
gennaio 2022 ricopre il ruolo di sergente maggiore, sempre in classe 7.
B. a. RI 1 ha partecipato
a un concorso interno, indetto il 14 dicembre 2022, per ricoprire la posizione
di sergente (in classe 6) presso il Servizio incidenti. A gennaio 2023, il
dipendente aveva raggiunto 16 aumenti all'interno della classe 7.
b. In esito al
predetto concorso, con risoluzione dell'8 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha
nominato RI 1 sergente e lo ha iscritto nella classe 6 dell'organico con 24
aumenti a contare dal 1° aprile successivo.
C. Con e-mail del 13 marzo
2023, la collaboratrice scientifica delle risorse umane della Polizia cantonale
ha comunicato a RI 1 che la predetta risoluzione governativa, recapitatagli il
giorno stesso, stabiliva in maniera erronea la sua posizione salariale. Ha
quindi annunciato che questa sarebbe stata rettificata attribuendogli la classe
6 con 19 aumenti. La funzionaria ha invitato RI 1 ad accettare le nuove
condizioni di impiego. Ciò che il medesimo ha fatto con e-mail del 15 marzo
2023, dopo un sollecito da parte della predetta collaboratrice scientifica.
D. Con scritto del 17
marzo 2023 il dipendente, per il tramite del suo legale, ha contestato
l'annunciata modifica delle condizioni di impiego. Ha pure fatto notare che, in
assenza di una decisione formale munita dei termini di ricorso, avrebbe
continuato a fare stato la risoluzione governativa dell'8 marzo 2023.
E. a. Con decisione del 4
aprile 2023, la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e
dell'economia ha modificato la risoluzione governativa dell'8 marzo 2023,
attribuendo a RI 1 la classe 6 dell'organico con 19 aumenti. L'atto indicava la
possibilità di interporre reclamo alla Sezione delle risorse umane contro lo
stesso. Possibilità di cui l'interessato si è avvalso.
b. Il 23 giugno 2023 la Sezione delle risorse umane ha stralciato dai ruoli il reclamo
e annullato la decisione contestata, ritenendo che la stessa esulava dalle
competenze attribuitele dal regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
del 24 agosto 1994 (RL 172.220) e che spettava al Consiglio di Stato entrare
nel merito della questione.
F. Il 28 giugno
2023 il Governo ha quindi modificato la risoluzione dell'8 marzo 2023,
assegnando a RI 1 uno stipendio corrispondente alla classe 6 con 19 aumenti a
partire dal 1° aprile 2023. Questa rettifica permetterebbe di applicare in modo
corretto l'art. 16 della legge sugli stipendi degli impiegati
dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), che
determina il salario in caso di trasferimento a funzione di classe inferiore e
assicura che il dipendente mantenga almeno lo stesso numero di aumenti nella
nuova classe (nel caso concreto, almeno 16). La scelta garantirebbe inoltre l'equità
salariale all'interno della Polizia cantonale. Infatti, per costante prassi, in
caso di passaggio a una funzione inferiore, il numero di aumenti all'interno
della nuova classe è stabilito tenendo conto dell'ipotetica carriera che il
dipendente avrebbe percorso in assenza della precedente promozione, così da
parificarla a quella dei colleghi con un percorso analogo.
G. Contro la predetta
decisione, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento. Contesta innanzitutto di aver dato un valido
accordo alla riduzione dello stipendio stabilita con la decisione governativa
dell'8 marzo 2023. Egli sarebbe infatti stato messo sotto pressione e, temendo
conseguenze circa la sua effettiva entrata in servizio, avrebbe risposto
affermativamente all'e-mail con cui la funzionaria delle risorse umane ha chiesto
il suo consenso per la modifica della posizione salariale. Lo stesso si è poi
subito attivato per far valere i suoi diritti tramite un legale.
Il ricorrente eccepisce la violazione del suo diritto di essere sentito per non
essersi potuto esprimere prima che l'autorità adottasse la decisione impugnata.
Questa difetterebbe inoltre di un'adeguata motivazione sulla ragione per la
quale è stato ridotto il numero di scatti a lui attribuiti. La modifica della
decisione dell'8 marzo 2023, cresciuta in giudicato, deve essere giustificata
quantomeno da un errore, che il Consiglio di Stato tuttavia non rende noto.
Dubbia sarebbe pure la facoltà per l'autorità di nomina di agire d'ufficio in
questo modo, senza alcuna richiesta formale in questo senso.
In ogni caso, nel
merito, l'art. 16 LStip non costituirebbe una base legale sufficiente per
assegnare al ricorrente solo 19 aumenti a fronte dei 24 inizialmente stabiliti.
H. All'accoglimento del
gravame si oppongono i Servizi generali della Polizia cantonale del Dipartimento
delle istituzioni. Ripercorsa la carriera dell'insorgente, l'autorità osserva
che al momento di calcolare lo stipendio in occasione del suo passaggio da
sergente maggiore, in classe 7, a sergente, in classe 6, per una svista, è
stata applicata la prassi prevista per le promozioni anziché quella per i casi
di trasferimento a funzione inferiore. L'attribuzione di 24 aumenti
inizialmente decisa è quindi frutto di un abbaglio. Il passaggio a una funzione
di classe inferiore comporta infatti l'inserimento del dipendente nella nuova
classe salariale con almeno gli aumenti maturati (art. 16 LStip). Per
consolidata prassi, ben nota all'interno della Polizia cantonale, nei casi di
trasferimento volontario a funzione inferiore, il grado e la classificazione salariale
sono attribuiti prendendo come riferimento la classificazione precedente alla
promozione a funzione con condotta e aggiungendo gli anni trascorsi, come se la
carriera professionale del collaboratore non avesse incluso promozioni a
funzioni con condotta. Nel caso concreto, l'ultimo periodo in cui il ricorrente
ha ricoperto una funzione senza condotta è stato nell'ottobre 2018, in cui era
sergente in classe 6 con 14 aumenti. Aggiungendo uno scatto annuale per i
cinque anni trascorsi da allora, si giunge, restando sempre nella classe 6
dell'organico, a 19 aumenti (fr. 101'548.-). Per errore, invece, con
risoluzione dell'8 marzo 2023, l'autorità ha preso in considerazione lo
stipendio del ricorrente prima del trasferimento, che corrispondeva alla classe
7 con 16 aumenti (fr. 106'094), e lo ha traslato nella classe 6, assegnandogli
quello immediatamente superiore, corrispondente cioè a 24 aumenti (fr. 106'941.-).
Ciò, soggiunge l'autorità, è stato diffusamente spiegato al ricorrente dalla
collaboratrice delle risorse umane della Polizia cantonale.
Fatti
I. Con la
replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip in combinazione
con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.
1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione trasmessa dalle parti fornisce
sufficienti elementi affinché il Tribunale possa determinarsi con cognizione di
causa.
Considerandi
2.
Il ricorrente
eccepisce innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito per non
essersi potuto esprimere prima che l'autorità adottasse la decisione impugnata.
Questa difetterebbe inoltre di un'adeguata motivazione sulla ragione per la
quale è stato ridotto il numero di scatti a lui attribuiti.
2.1
La natura e i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa
procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le
garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura
all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole
nei suoi confronti e che comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella
procedura (DTF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II
218.
consid. 2.3, 135 I 279 consid. 2.3, 135 I 187 consid. 2.2; STF 2C_879/2014
del 17 aprile 2015 consid. 2.2,
1C_356/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.4, 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid. 4.2; Gabrielle Steffen, Le droit d'être
entendu du collaborateur de la fonction publique: juste une question de
procédure?, in: RJN 2005, pag. 64 ). A
livello cantonale tale principio è sancito all'art. 34 LPAmm secondo cui le
parti hanno il diritto di essere sentite. Di principio l'autorità, prima di
prendere una decisione, permette alle parti di esercitare, di regola per
scritto, questo diritto (art. 35 cpv. 1 e 2 LPAmm).
2.2
Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per
scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto
di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che
stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta
sufficiente - ed adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che
l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45 consid.
2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed.,
Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2c ad art. 26). Le esigenze di motivazione sono tanto più
rigorose quanto più esteso è il potere d'apprezzamento di cui dispone
l'autorità (DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 3.3; STA 52.2017.612
del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; Scolari, op.
cit., n. 395 e 536). La
violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento
della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle
contestazioni di merito. Eventuali carenze di
motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di
ricorso a condizione che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante
e che all'insorgente sia data la possibilità
di prendere posizione sugli argomenti da quest'ultima addotti in sede di
risposta (RDAT II-2002 n. 43).
2.3
Nel caso in esame, il ricorrente ha avuto modo di esprimersi prima che il
Consiglio di Stato adottasse la decisione impugnata. L'ha fatto, diffusamente,
sia con lo scritto del 17 marzo 2023 del suo patrocinatore sia con il reclamo
del 18 aprile 2023 presentato dinanzi alla Sezione delle risorse umane, che ha
poi rinviato l'esame della questione al Governo. In ogni caso, qualsiasi
eventuale lesione del diritto di essere sentito sarebbe stata sanata in questa
sede, in cui l'insorgente ha esposto nel dettaglio le sue ragioni dinanzi al
Tribunale, che rivede liberamente fatti e diritto. La censura va quindi
respinta.
2.4
La decisione contestata spiega che la rettifica della risoluzione dell'8
marzo 2023 è dettata dalla necessità di preservare l'equità salariale
all'interno della Polizia, che da costante prassi, in caso di trasferimento a
funzione di classe inferiore per rinuncia del dipendente a svolgere le attività
previste per il ruolo di maggior responsabilità, calcola il numero di aumenti
ipotizzando la carriera salariale che l'agente avrebbe percorso in assenza
della precedente promozione. La risoluzione, sufficientemente motivata, ha
permesso al ricorrente di comprendere la portata del provvedimento e di
insorgere contro lo stesso con un ricorso articolato. Anche questa censura va
quindi disattesa.
3.
3.1. Una decisione amministrativa cresciuta in giudicato formale può essere revocata o
adeguata dall'autorità che l'ha emanata, d'ufficio o dietro richiesta di
riesame (riconsiderazione) da parte degli interessati. La revoca può avere per
oggetto sia una decisione viziata siccome contraria ab origine al
diritto sostanziale (ursprüngliche Fehlerhaftigkeit) sia una decisione
venuta a trovarsi in contrasto con l'ordinamento giuridico a seguito di un
cambiamento dei presupposti di fatto o di diritto su cui si fondava, ovvero per
causa superveniens (nachträgliche Fehlerhaftigkeit; cfr. Ulrich Häfelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrechts,
VIII ed., Zurigo/ San Gallo 2020, n. 1214 segg.; Annette Guckelberger, Der Widerruf von Verfügungen im
schweizerischen Verwaltungsrecht, in: ZBl 2007, pag. 293 segg., pag. 294 e rif.
ivi citati).
3.2
Il diritto dell'autorità di procedere a una revoca presuppone innanzitutto
l'esistenza di un motivo che giustifichi di rinvenire sulla decisione. Quando i presupposti della revocabilità sono
espressamente disciplinati in una specifica disposizione legale, è innanzitutto
sulla base della stessa che occorre esaminare l'ammissibilità della revoca
(STA 52.2010.91/151 del 13 agosto 2010 consid. 2.1 con riferimenti). Altrimenti, le ragioni che secondo giurisprudenza
possono giustificare la revoca di una decisione amministrativa sono l'esistenza
di un motivo di revisione (cfr. art. 57 LPAmm),
l'errata applicazione del diritto, l'evoluzione della fattispecie e
l'evoluzione della situazione giuridica (Jacques
Dubey/ Jean-Baptiste Zuffrey, Droit administratif général, Basilea 2014,
n. 1043 segg.).
3.3
Individuato un motivo di revoca, occorre ancora che lo stesso sia
sufficiente a giustificare l'intervento, ossia che l'interesse pubblico alla
corretta applicazione della legge prevalga su quello privato alla sicurezza del
diritto. Secondo la giurisprudenza sviluppata
dal Tribunale federale in applicazione dei principi generali del diritto
amministrativo, la revocabilità di un atto amministrativo dipende dal confronto
dell'interesse all'attuazione del diritto oggettivo con quello riferito alla
sicurezza del diritto. Il secondo prevale di regola sul primo, e impedisce quindi
la revoca, se l'atto amministrativo in questione ha creato diritti soggettivi a
favore del destinatario, se è stato preceduto da una procedura di accertamento
e di opposizione destinata a esaminare e a soppesare gli opposti interessi in
gioco, oppure se l'interessato ha già fatto uso della facoltà conferitagli. Queste
regole non sono però assolute. D'un canto, la revoca può ancora intervenire
anche in dette ipotesi, segnatamente laddove è richiesta da un interesse
pubblico eminente. D'altro canto, le esigenze della sicurezza giuridica possono
essere prioritarie anche quando le tre suddette ipotesi non sono realizzate (STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020
pubbl. in: RtiD II-2021 n. 21 consid. 4.1 con riferimenti; STA 52.2008.445 del
16.
marzo 2010 consid. 3.1; RtiD II-2008 n. 10 consid. 5.2.; Häfelin/
Müller/ Uhlmann, op. cit., n. 1226 segg.).
4.
Nel caso
concreto, l'autorità di nomina, con risoluzione del 23 giugno 2023, ha
modificato le condizioni salariali dell'insorgente stabilite con decisione
dell'8 marzo precedente.
Occorre innanzitutto verificare l'esistenza di un motivo di revoca della prima
risoluzione. L'autorità invoca in buona sostanza l'errata applicazione del
diritto.
4.1
L'art. 16 cpv. 1
LStip prevede che in caso di trasferimento a posizione di classe inferiore, il
nuovo salario deve corrispondere almeno allo stipendio della classe della nuova
funzione con gli aumenti maturati (cpv. 1) e rinvia al Governo la facoltà di
precisare le condizioni per regolamento (cpv. 2). L'art. 55 cpv. 1 RDSt precisa
che in caso di soppressione di posto, derivante dall'abbandono del compito, da
riorganizzazione interna, da inabilità lavorativa o da un trasferimento del
compito all'esterno dell'Amministrazione cantonale, oppure in caso di
situazioni conflittuali, il titolare che viene trasferito a funzione di classe
inferiore mantiene lo stipendio precedente per un massimo di due anni.
4.2
Il ricorrente ricopriva, fino al 31 marzo 2023, la funzione di sergente
maggiore ed era inserito in classe 7 con 16 aumenti (fr. 106'094). Dal 1°
aprile 2023, per sua scelta, detiene il grado di sergente, a cui è attribuita
la classe 6 della scala stipendi.
Per l'art. 16 cpv. 1 LStip, il ricorrente, a seguito del trasferimento a funzione
inferiore, deve essere inserito nella classe corrispondente alla nuova posizione
(6), con almeno gli aumenti maturati (16). Non rientrando nelle fattispecie
elencate all'art. 55 cpv. 1 RDSt - segnatamente la soppressione del posto - il
medesimo, che ha volontariamente rinunciato al grado di sergente capo, non ha
diritto al temporaneo mantenimento del salario precedente.
L'autorità
di nomina, con risoluzione dell'8 marzo 2023, ha assegnato al ricorrente, per
la sua posizione di sergente, uno stipendio di fr. 106'941.-, corrispondente al
massimo della classe 6 (24 aumenti). Si tratta di un evidente errore: grazie a
questa decisione, l'insorgente, dopo aver rinunciato spontaneamente a una
posizione con responsabilità di condotta per passare a una di grado inferiore,
si ritrova a percepire uno stipendio addirittura più alto del precedente. Senza
alcuna valida ragione, al medesimo non solo è stato riconosciuto un salario di
gran lunga superiore al minimo garantitogli dall'art. 16 cpv. 1 LStip, ma sono
state anche accordate condizioni più favorevoli di quelle concesse dall'art. 55
RDSt, che garantisce un salario pari (e non migliore) a quello precedente al
trasferimento e per un massimo di due anni (anziché a tempo indeterminato).
Come correttamente rilevato dai Servizi generali della Polizia cantonale, un
simile trattamento appare ingiustificato anche ponendo mente al fatto che
all'interno del Corpo le promozioni avvengono frequentemente, secondo i criteri
fissati dal regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale
del 12 dicembre 2017 (RL 173.130), così come non è insolito che un agente
rinunci al grado superiore per tornare a ricoprire una funzione senza condotta.
Il mantenimento del salario precedente al trasferimento in queste situazioni
potrebbe condurre gli agenti ad abusare del sistema, andando a ricoprire una
funzione con condotta per poi abbandonarla, dopo pochi anni, a favore di un
ruolo con meno responsabilità, ma con la stessa retribuzione.
4.3
Per contro, il salario definito con la risoluzione impugnata (classe 6, con 19
aumenti) rispetta i principi stabiliti dalle normative applicabili e discende
da un uso corretto del potere di apprezzamento dell'autorità di nomina. Tale
stipendio garantisce infatti il mantenimento dei 16 aumenti maturati dal ricorrente
(art. 16 cpv. 1 LStip), nonché la parità di trattamento tra i dipendenti del
Corpo, secondo la prassi instaurata dal Comando della Polizia cantonale, e
sulla cui costante applicazione non vi è motivo di dubitare. Grazie a questa
prassi, al ricorrente sono stati riconosciuti tre aumenti in più rispetto ai 16
maturati, ponendolo così nella posizione che avrebbe raggiunto se avesse
continuato a ricoprire la carica di sergente dall'ottobre 2018, momento in cui
era inserito in classe 6 con 14 aumenti.
5.
Atteso che la
decisione è frutto di un'errata applicazione del diritto, occorre esaminare se
vi sono i presupposti per procedere a una revoca, e in particolare se
quest'ultima è giustificata da un interesse pubblico preponderante.
5.1
Nella concreta
fattispecie, l'interesse invocato dall'autorità di nomina, oltre all'aspetto
meramente economico, consiste nella garanzia della parità di trattamento
salariale all'interno del Corpo di Polizia. Nell'ottica di procedere a una
valutazione dei contrapposti interessi in gioco, si rileva innanzitutto che la
decisione, che accorda al ricorrente un'immeritata retribuzione, è atta a
esplicare effetto per tutta la durata del rapporto di impiego. Inoltre, va
tenuto conto che l'insorgente è stato informato dell'errore nella definizione
del suo stipendio con e-mail del 13 marzo 2023, ossia subito dopo aver ricevuto
la decisione datata 8 marzo 2023. In queste circostanze, non si è instaurata
una situazione che faccia apparire la decisione impugnata contraria ai principi
della sicurezza del diritto e della buona fede.
La Sezione delle risorse umane si è inoltre attivata immediatamente per
correggere la situazione, ancora entro la scadenza del termine di impugnazione
di trenta giorni, quando eventuali rettifiche sono ammesse senza particolari
formalità (cfr. STA 52.2019.423 del 10 febbraio 2020 consid. 3.1), sebbene, a
causa di un errore procedurale, la sua decisione del 4 aprile 2023 sia poi stata
annullata.
Da parte sua, per contro, il ricorrente non ha tenuto un comportamento
ineccepibile dal profilo della buona fede, avendo dapprima espresso il suo
consenso per e-mail alla rettifica dello stipendio, per poi contestarlo due
giorni dopo per il tramite del suo avvocato.
5.2
Posto tutto quanto precede, l'interesse pubblico alla corretta
applicazione del diritto e alla tutela della parità di trattamento tra i
dipendenti della Polizia cantonale appare preponderante rispetto a quello
dell'insorgente a mantenere uno stipendio che, per una svista, è più elevato
del dovuto. Le censure del ricorrente vanno pertanto respinte e la decisione
impugnata confermata.
6.
Il ricorrente
nemmeno può pretendere di mantenere la posizione salariale errata fondandosi
sul principio dell'affidamento (art. 9 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101) facendo valere le
informazioni che gli sarebbero state fornite dalla Sezione delle risorse umane prima
di inoltrare la propria candidatura. Lo stesso non circostanzia per nulla la
propria tesi e non si premura nemmeno di indicare la persona che gli avrebbe
assicurato, con ogni probabilità solo verbalmente, che sarebbe stato iscritto
nella sesta classe dell'organico con 24 aumenti dopo il trasferimento. Già per
questo motivo, la censura, carente della necessaria motivazione, va disattesa.
Ad ogni buon conto, competente a determinare lo stipendio dei dipendenti è il
Consiglio di Stato quale autorità di nomina (art. 9 cpv. 1 LStip), circostanza
che il ricorrente non poteva ignorare. Nessuna rassicurazione degna di tutela
poteva quindi emanare dai funzionari della predetta Sezione. D'altro canto,
facendo uso della dovuta diligenza, l'insorgente avrebbe dovuto rendersi conto
dell'inesattezza di tale affermazione, apparendo quantomeno dubbia la
possibilità che il passaggio a un ruolo di grado inferiore dia luogo un aumento
di salario.
7.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a
carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso Contro la presente decisione è dato ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è
superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera