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Decisione

52.2023.27

Revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi

19 maggio 2023Italiano15 min

verso le ore 16.50, mentre stava circolando alla guida dell'automobile immatricolata

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.27

Lugano

19

maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 23 gennaio

2023 di

RI

1

contro

la decisione del 21 dicembre 2022 (n. 6358) del

Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 28 settembre 2022 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, le ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di tre mesi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è nata il __________

1987 e dal 2006 è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore della

categoria B (nel settembre 2020 ha poi conseguito quella per la categoria A).

Avvocato di formazione,

non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

B. a. Il 26 giugno 2020,

verso le ore 16.50, mentre stava circolando alla guida dell'automobile immatricolata

(I) __________ (intestata al compagno), in territorio di Coldrerio (autostrada

A2 in direzione sud), RI 1 ha omesso di mantenere una sufficiente distanza di

sicurezza dal veicolo che la precedeva. Dal rapporto di constatazione della

Polizia cantonale del 13 luglio 2020, fondato sulla registrazione video

effettuata da una pattuglia superata in quella circostanza, risulta che la

conducente, circolando a una velocità di 113 km/h, ha mantenuto, per un tratto

di 1'200 m, una distanza di 13.6 m (pari a 0.43 secondi) dal veicolo antistante.

Interrogata dalla polizia cantonale l'8 luglio 2020, la conducente ha ammesso i

fatti, spiegando che la sua intenzione era quella di sorpassare il veicolo che

la precedeva e che occupava inutilmente la corsia di sinistra. Ha inoltre

osservato come le condizioni meteorologiche, della strada e del traffico

fossero ottime. Si è infine scusata per l'accaduto, precisando che l'infrazione

non è stata compiuta in modo aggressivo e che in futuro sarebbe stata più

attenta.

b. Preso atto del predetto rapporto di polizia, con scritto del 5 agosto

2020 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessata che, dal

profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine

dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire

eventuali sue responsabilità.

c. A seguito dei

predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 3 settembre 2020 il competente

procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme

della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere omesso

di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo (13.6 m

malgrado la velocità da lei tenuta di 113 km/h), per un tratto di circa 1'200

m. Ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 30 aliquote

giornaliere da fr. 150.- cadauna (per un totale di fr. 4'500.-), oltre che al

pagamento di una multa di fr. 700.-.

d. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessata,

con sentenza dell'8 novembre 2021 il giudice della Pretura penale, esperito il

dibattimento, ha confermato il capo d'imputazione, riducendo la pena pecuniaria

inflitta (15 aliquote giornaliere da fr. 170.- cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 2'550.-), la durata della sospensione condizionale (due anni) e

la multa (fr. 450.-). Tale decisione è passata in giudicato, dopo che la

conducente ha ritirato l'appello inizialmente presentato.

e. Alla luce del già

citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 25 agosto 2022 la

Sezione della circolazione ha notificato all'interessata l'apertura di un

procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le

sue osservazioni, il 28 settembre 2022 ha risolto di revocarle la licenza di

condurre per la durata di tre mesi (dal 28 marzo al 27 giugno 2023 inclusi),

autorizzando comunque in tale periodo la guida di veicoli delle categorie

speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv.

1 lett. a e 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione

alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 21

dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha anzitutto rilevato come l'accertamento dei fatti

operato in sede penale, di principio vincolante anche per l'autorità

amministrativa, non fosse in concreto contestato. Ha quindi constatato la

sussistenza di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi

dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, per la quale la Sezione della

circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della

patente per la durata di tre mesi.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone, in via principale, l'annullamento insieme alla decisione

dipartimentale. In via subordinata, chiede che la durata della revoca sia

limitata a un mese.

La ricorrente lamenta

che le precedenti autorità non abbiano proceduto all'esame della

proporzionalità della misura, che in concreto - visto il tempo trascorso dai

fatti, l'assenza di ulteriori infrazioni e il superamento dell'esame per

condurre veicoli a motore della categoria A - avrebbe ormai perso il suo

carattere istruttivo. Prevalendosi del ridimensionamento della colpa operato

dal giudice penale (che ha ridotto la pena da 30 a 15 aliquote giornaliere) e

ricordando come l'autorità amministrativa possa procedere a una valutazione

giuridica autonoma della fattispecie, la ricorrente sostiene che, alla luce

dell'insieme delle circostanze, l'infrazione debba essere considerata tutt'al

più medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr. Ritiene peraltro che la

soglia dell'infrazione grave (distanza pari a uno spazio temporale di 0.6

secondi) - proposta dalla dottrina all'inizio degli anni 2000 e mai confermata

dal Tribunale federale - vada rivalutata alla luce dei cambiamenti intercorsi negli

anni.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio

provvedimento, non ravvisando validi motivi per discostarsi dal giudizio penale

che ha riconosciuto un'infrazione grave ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr.

F. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata

dal giudizio impugnato, di cui è destinataria,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

La ricorrente non contesta

l'accertamento dei fatti così come operato dalle autorità penali (cfr. supra,

consid. Bc e Bd), che vincola peraltro anche l'autorità amministrativa (cfr.

DTF 139 II 95 consid. 3.2), come

correttamente rilevato dal Governo (cfr. decisione impugnata, consid. 2), per

modo che in questa sede occorre chinarsi unicamente sulla qualifica giuridica

dell'infrazione.

2.1

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali

non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari

comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per

stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del

singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca

non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un

serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo

(art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti

e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata

per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece

un'infrazione medio grave colui che, violando le norme della circolazione,

cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto

pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tale evenienza, la licenza di condurre deve essere revocata per

almeno un mese (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

2.2

Il Tribunale federale ha ripetutamente

avuto modo di spiegare (cfr. DTF 136 II 447

consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2) che l'infrazione medio grave così

come definita dall'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per

esclusione, qualora in essa non siano racchiusi

tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a

cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza

altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave

+ grave messa in pericolo della sicurezza altrui).

2.3

Giusta l'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una

distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare

nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. L'art. 12

cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre

1962.

(ONC; RS 741.11) prevede che, quando i veicoli si susseguono, il

conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede

al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.

Non esistono regole assolute che definiscano cosa si debba intendere per

"distanza sufficiente" ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LCStr: la stessa

dipende dalle circostanze concrete, segnatamente dalle condizioni stradali,

della circolazione e della visibilità, così come dai veicoli implicati. Il

senso di tale norma - di fondamentale importanza per la sicurezza della

circolazione - è in primo luogo quello di permettere al conducente, anche in

caso di frenata inopinata del veicolo che lo precede, di fermarsi dietro di

lui. La giurisprudenza non ha fissato delle distanze minime da rispettare per

non incorrere in un'infrazione semplice, medio grave o grave alla LCStr. Ha

tuttavia ammesso che la regola dei due secondi o del "mezzo

tachimetro" (corrispondente a un intervallo di 1.8 secondi) sono degli

standard minimi abitualmente riconosciuti. Un caso può essere grave quando, su

un'autostrada, l'intervallo tra i veicoli è inferiore a 0.6 secondi (cfr. DTF

131.

IV 133 consid. 3.1; STF 6B_1139/2019 del 3 aprile 2020 consid. 2.2). Con

distanze attorno ai 10 m (rispettivamente 0.36 secondi) e velocità di circa 100

km/h il Tribunale federale considera regolarmente dato il caso grave ai sensi

dell'art. 90 cpv. 2 rispettivamente 16c LCStr (cfr. STF 1C_474/2020 del

19.

aprile 2021 consid. 3, 6B_894/2020 del 26 novembre 2020 consid. 2.3, 1C_26/2018

del 15 giugno 2018 consid. 5.2; cfr. pure, per intervalli superiori a 0.4 secondi,

STF 1C_554/2013 del 17 settembre 2013 e 1C_446/2011 del 15 marzo 2012, nonché, per

intervalli superiori a 0.5 secondi, STF 1C_746/2013 del 12 dicembre 2013 e

6B_3/2010 del 25 febbraio 2010).

2.4

In

concreto, come visto, dagli atti risulta che il 26 giugno 2020, verso le

ore 16.50, RI 1 ha circolato sull'autostrada A2 in territorio di Coldrerio alla guida della vettura intestata al suo compagno

a una velocità di 113 km/h senza rispettare, per oltre un chilometro, la

distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva. Poiché il sistema di

rilevamento impiegato in concreto (SAT-SPEED G2 Video, n. METAS 27361, cfr.

certificato di verificazione 258-33662 del 24 aprile 2020 valido fino al 30

aprile 2021, agli atti) tiene automaticamente conto dei margini di tolleranza, non

occorre procedere - contrariamente a

quanto preteso nel gravame (cfr. pag. 7) - ad alcuna deduzione dalla velocità

registrata (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g dell'ordinanza dell'USTRA concernente

l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008

[OOCCS-USTRA; RS 741.013.1]; cfr. pure decisione Obergericht Bern SK 19 184 del

7.

maggio 2020 consid. 5.1.2 e 5.2.1).

Dal profilo oggettivo, l'insorgente ha violato una fondamentale norma della

circolazione (qual è quella che impone al conducente di osservare sempre una

sufficiente distanza dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per

tempo in caso di frenata inattesa), assumendosi così il rischio di creare un

pericolo per la sicurezza altrui. Alla luce della giurisprudenza sopraesposta

(cfr. consid. 2.3) e delle concrete circostanze, v'è da ritenere che la distanza

mantenuta nel caso di specie integri gli estremi del caso grave: come visto, la

ricorrente ha infatti tenuto una distanza largamente insufficiente (13.6 m,

corrispondenti a 0.43 secondi), allorquando stava circolando a velocità elevata

(ben superiore a 100 km/h), in autostrada, sulla corsia di sorpasso, su un

tratto di ben 1'200 m. Non portano ad altre conclusioni le sentenze citate

dell'insorgente (cfr. in particolare STF 1C_183/2013 del 21 giugno 2013 e

1C_424/2012 del 15 gennaio 2013), relative a casi in cui la distanza era superiore

e/o la velocità inferiore. Il fatto che il traffico non fosse intenso (come

parrebbero confermare le fotografie agli atti) e che la visibilità fosse

ottimale non giova alla ricorrente, ritenuto che almeno gli occupanti del veicolo

che la precedeva sono stati messi gravemente in pericolo (cfr. pure, per un

caso del tutto analogo, decisione Verwaltungsgericht Solothurn VWBES.2021.71

dell'8 marzo 2022, in particolare consid. 3.4.1). Del resto, le ragioni

all'origine di un'improvvisa frenata di un veicolo non sono né prevedibili né

forzatamente riconoscibili per il conducente che lo segue: proprio in caso di

tallonamento ravvicinato (come in concreto) ci si deve inoltre aspettare che il

conducente del veicolo che circola davanti si senta pressato e reagisca perciò

in maniera inappropriata (cfr. STF 6B_1139/2019 citata consid. 2.4.2). L'infrazione

va dunque ritenuta oggettivamente grave.

Dal profilo soggettivo, la ricorrente ha tenuto la suddetta condotta di guida intenzionalmente,

su un tratto di oltre un chilometro (che ha percorso in circa 38 secondi), cioè

per più di un breve frangente. Ammettendo di avere avuto l'intenzione di

sorpassare il veicolo che la precedeva e che bloccava inutilmente la

corsia di sinistra, ha inoltre implicitamente ammesso di aver agito

nell'intento di indurre il suo conducente a liberare tale corsia (ancorché

senza fare uso a tal fine di segnali luminosi; cfr. ricorso, pag. 3). Un tale

agire va considerato spericolato poiché normalmente infastidisce il conducente

del veicolo antistante che, anche se può cambiare corsia, si sente pressato, il

che comporta il rischio che reagisca nervosamente e scorrettamente (cfr. STF

1C_746/2013 citata consid. 3.5; citata decisione Verwaltungsgericht Solothurn

VWBES.2021.71 consid. 3.4.2; cfr. pure STF 6B_3/2010 citata consid. 3.3.2). Privo

di rilievo è il fatto che l'insorgente pensasse che il suddetto conducente

sarebbe rientrato sulla corsia di destra una volta accortosi della sua presenza

(cfr. ricorso, pag. 3; cfr. STF 1C_746/2013 citata consid. 3.5, 1C_446/2011 citata

consid. 6.3). Irrilevante è pure che lo stesso dovesse essere perseguito per

non avere liberato la corsia di sorpasso (cfr. ricorso, pag. 3; cfr. STF

1C_446/2011 citata consid. 6.3). La colpa della ricorrente deve quindi essere considerata

grave. Grado di colpa che è peraltro stato riconosciuto anche dalle autorità

penali, che l'hanno ritenuta colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr (cfr. decreto d'accusa del 3

settembre 2020 e sentenza dell'8 novembre 2021 della Pretura penale). Nulla può

dunque dedurre a suo favore l'insorgente dalla riduzione della pena operata dal

giudice penale (da 30 a 15 aliquote giornaliere), che nulla muta alla qualifica

giuridica dell'infrazione rimproveratale.

Visto tutto quanto precede, si deve quindi ritenere che, dal profilo

amministrativo, l'infrazione commessa dalla ricorrente integri gli estremi del

caso grave previsto all'art. 16c LCStr.

2.5

Se ne deve concludere che, tornando

applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento amministrativo

della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere

ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza

appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della

proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il

genere di violazione di cui si è macchiata la ricorrente (cfr. art. 16b

cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza

di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente,

effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in

fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF

1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la

presente decisione, l'insorgente dovrà prendere contatto con la Sezione

della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni

modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al giugno

2020.

e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per

conservare il loro carattere istruttivo. Carattere istruttivo che, in concreto,

contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, è manifestamente ancora dato.

3.

3.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve essere respinto.

3.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a

carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

giudice presidente La vicecancelliera