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Decisione

52.2023.274

Licenza edilizia per interventi alle infrastrutture di un lido

27 dicembre 2024Italiano22 min

i due ricettori (I1 e I2) più sensibili situati in zona con GdS II (tra cui l'abitazione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.274

Lugano

27

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 21 agosto

2023 di

RI

1,

RI

2,

patrocinati

da: avv. ,

contro

la decisione del 14 giugno 2023 (n. 2909) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa di RI 1 avverso la risoluzione

del 16 agosto 2022 con cui il Municipio di Riva San Vitale ha concesso al

proprio Comune la licenza edilizia per degli interventi di miglioramento

delle infrastrutture del lido comunale (part. __________ e __________);

ritenuto, in

fatto

A. Nel territorio di Riva

San Vitale, sulla sponda sud del lago Ceresio, sulle part. __________ e __________

vi è il lido comunale, accessibile da via al Lido. I fondi, di proprietà del

Comune, sono assegnati dal piano regolatore alla zona per attrezzature di

interesse pubblico riservata a bagno spiaggia, parco ed area di svago

(AP8).

B. a. Con domanda di

costruzione del 15 dicembre 2021, il Comune di Riva San Vitale ha chiesto al

suo Municipio il permesso per degli interventi di miglioramento delle

infrastrutture del lido, e meglio per realizzare un nuovo campo da beach

volley, un'area di svago e ampliare una pergola esistente. In particolare,

secondo i piani e la relazione tecnica, il nuovo campo, previsto nella parte

sud della part. __________, sarà eseguito con misure regolamentari (m 22

x 14), delimitato da una cinta (alta m 3) e dotato di illuminazione. Al suo

fianco, sul lato nord, sarà ricavata l'area di svago con 5 ombrelloni fissi (Ø

3.50 m) e un prefabbricato (m 2.50 x 2.50) destinato alla vendita di bibite da

asporto.

ESTRATTO PLANIMETRIA

b. Nel termine di

pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione della vicina RI 1, allora

proprietaria del fondo confinante (part. __________).

c. A richiesta dell'autorità

dipartimentale, il Municipio ha completato la domanda con una perizia fonica del

16 marzo 2022 della __________ SA relativa al rumore indotto dal nuovo campo da

beach volley (oltre a uno studio illuminotecnico relativo alle emissioni dell'impianto

di illuminazione, al quale l'autorità comunale ha tuttavia successivamente

rinunciato).

d. Preso atto dell'avviso

cantonale favorevole (n. 121417) - che ha imposto il rispetto di alcune

condizioni (tra cui quella di prevedere, in applicazione del principio di

prevenzione, una fascia oraria di esercizio dell'impianto: 08.00-12.00 e 14.00-22.00)

- il 16 agosto 2022 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto (senza impianto

di illuminazione), indicando in particolare che: il campo da beach volley non

potrà essere utilizzato a titolo di attività nella fascia oraria giornaliera

dalle ore 12.00 alle 14.00 e potrà di conseguenza essere utilizzato nei

seguenti orari giornalieri 08.00-12.00 / 14.00-22.00 [..] (cfr. punto 4).

Nel contempo, ha evaso l'opposizione nel senso dei considerandi (in

cui ha tra l'altro considerato gli interventi conformi alla zona AP8,

disciplinata dall'art. 55 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore

di Riva San Vitale [NAPR], che ammette l'allestimento di superfici attrezzate

per la pratica di attività sportive, di svago o per lo svolgimento di manifestazioni

di interesse pubblico).

C. Con giudizio del 14

giugno 2023, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1

avverso la predetta risoluzione.

In sintesi, il Governo ha a sua volta stabilito che il progetto, e in

particolare il controverso campo da beach volley, fosse conforme alla

destinazione della zona AP8 riservata a bagno spiaggia, parco ed area di svago.

Dopo aver riassunto la perizia fonica, da cui risulta in particolare il

rispetto dei valori di pianificazione, il Governo ha essenzialmente ritenuto

che non vi fossero motivi per scostarsi dalle conclusioni dell'autorità

dipartimentale che l'aveva avallata, confermando anche la condizione imposta.

D. Con ricorso del 21

agosto 2023, insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo RI 1 e RI

2, premettendo che quest'ultimo è divenuto proprietario del mapp. 2035 e

subentra nella procedura alla madre RI 1 e chiedendo l'annullamento della

pronuncia governativa, insieme alla risoluzione municipale.

La parte ricorrente lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere

sentito per carenza di motivazione della decisione impugnata, che non avrebbe minimamente

affrontato il tema della conformità di zona. Ribadisce in particolare che il

campo da beach volley non sarebbe conforme alla zona AP8, visto che in quest'area

- a differenza della zona AP6 - l'art. 55 NAPR non contemplerebbe la

possibilità di realizzare campi da gioco; nozione, quest'ultima, che

andrebbe distinta da quella di attrezzature sportive evocata dal Municipio.

A maggior ragione considerando che la zona AP8 è limitrofa alla zona

residenziale a lago, con la quale gli interventi prospettati non sarebbero

compatibili a causa del disturbo arrecato, soprattutto dal profilo delle

immissioni foniche. L'inquinamento fonico causato dai rumori molesti correlati

all'attività del gioco (urla di giocatori e tifosi) e all'esercizio di una buvette,

aggiunge, supererà la soglia imposta dalle NAPR. Ritiene scorretta l'opposta

conclusione tratta dalla precedente istanza sulla base della perizia fonica,

che non tiene conto della natura del rumore (ripetitivo, martellante e

psicologicamente devastante per chi è costretto a subirlo, soprattutto nei

giorni deputati al riposo), eccependo anche un contrasto con l'art. 23 NAPR che

esclude attività moleste.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) richiama le precedenti prese di posizione, mentre

il Municipio chiede di respingere il gravame, con motivazioni di cui si dirà,

nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.

F. Non vi è stato

un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a

presentare una replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Nella misura in cui è

presentato da RI 2, subentrato ad RI 1 quale nuovo proprietario del fondo

confinante (cfr. ricorso pag. 2), personalmente e direttamente toccato dal

giudizio impugnato, la legittimazione attiva è data (cfr. art. 21 cpv. 2 LE;

art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Entro questi termini, il ricorso, tempestivo (art. 68

cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto

rimedio mediante rinvio degli atti all'istanza inferiore (art. 86 cpv. 2

LPAmm).

2. La parte

ricorrente eccepisce anzitutto una violazione del diritto di essere sentito,

rimproverando al Consiglio di Stato di non essersi minimamente

confrontato con la censura relativa alla conformità di zona del campo da beach

volley.

2.1. Giusta l'art. 46

cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata

disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione

scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,

cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata

(cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante

giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte

interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del

provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa

(cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità

esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso

piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle

sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a

influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232

consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò

non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può

anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da

rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18

dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

2.2. In concreto il

Consiglio di Stato, dopo aver illustrato il quadro normativo applicabile e l'art.

55 NAPR, che al cpv. 2 descrive gli interventi ammessi nella zona AP8

(prevedendo espressamente l'allestimento di superfici attrezzate per la

pratica di attività sportive, di svago e per lo svolgimento di manifestazione

di interesse pubblico), ha ritenuto che l'impianto in narrativa potesse

rientrare

nelle finalità perseguite dalla pianificazione comunale. Si

tratta in effetti di un'infrastruttura sportiva che soddisfa le esigenze degli

utenti dello stabilimento balneare comunale. Esso si inserisce convenientemente

all'interno di una struttura di svago e sportiva già esistente. In tal senso,

ha concluso, la conformità con la zona in narrativa può dunque venir ammessa

(cfr. decisione impugnata, consid. 2.4).

Ora, non v'è dubbio che con tale motivazione il Governo ha sufficientemente affrontato

l'obiezione relativa alla conformità di zona del progetto, e in particolare del

nuovo campo da beach volley, disattendendo, anche solo implicitamente, le tesi

opposte dell'insorgente. La fondatezza o meno di tali argomenti, che la parte ricorrente

ha potuto contestare compiutamente in questa sede riproponendo le tesi rimaste

inascoltate, è invece questione di merito, che verrà esaminata nei seguenti

considerandi. La violazione del diritto di essere sentito sommariamente

sollevata dall'insorgente va quindi respinta.

3. Conformità di

zona

3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2

lett. b della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL

701.100), l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli

impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò

significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti

la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla

zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con la funzione

di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità

pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate, le nuove

costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della

zona in cui si collocano (cfr. RtiD I-2022 n. 42 consid. 2.1; RDAT II-2002 n.

77 consid. 3.1, I-2002 n. 59 consid. 2.1, II-1994 n. 56 consid. 4.1; Alexander Ruch, Kommentar zum

Raumplanungsgesetz, Zurigo 1999, n. 70 seg. ad art. 22; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 472 ad

art. 67 LALPT).

3.2. L'art. 55 NAPR

disciplina le attrezzature d'interesse pubblico AP, stabilendo in

particolare i seguenti parametri per la zona AP8 (cfr. cpv. 2):

AP8

Bagno

spiaggia, parco ed area di svago

Sono ammessi i seguenti interventi:

·

riqualifica e recupero

naturalistico della riva

·

demolizione delle infrastrutture a

lago esistenti (darsena, pontile, muri, attracchi, ecc.)

·

realizzazione di un nuovo pontile

e di un nuovo attracco coperto per 2 o 3 posti-barca da inserire in maniera

armoniosa nella riva del lago

·

esecuzione di interventi per il

consolidamento della riva del lago

·

allestimento di superfici

attrezzate per la pratica di attività sportive, di svago o per lo svolgimento

di manifestazione di interesse pubblico

·

per la corretta gestione e

manutenzione delle alberature esistenti

·

a supporto di attività balneare

(spogliatoi, servizi di ristorazione, servizi igienici, depositi, ecc.)

Valgono le seguenti disposizioni edificatorie

·

altezza massima degli edifici: 7.0

m

·

distanza da confine: 5.0 m

·

è ammessa la costruzione a confine

a condizione che non venga superata l'altezza massima di 3.0 m

Per

quanto qui interessa, dalla predetta norma risulta che nella zona AP8 riservata

a bagno spiaggia, parco ed area di svago, non sono ammessi solo

interventi legati all'attività balneare, ma è anche consentito, tra l'altro, l'allestimento

di superfici attrezzate per la pratica di attività sportive, di svago o per lo

svolgimento di manifestazione di interesse pubblico. Dal profilo dei

contenuti, la predetta disposizione (approvata

con la revisione del PR il 1° luglio 2014) ricalca a grandi linee l'art. 37

delle previgenti norme di attuazione (PR 1985, variante relativa alla zona

AP-Bagno spiaggia, approvata con ris. gov. n. 4023 del 19 agosto 2008), che

pure già ammetteva nell'area l'allestimento

di una superficie attrezzata per la pratica di attività sportive,

precisando a titolo di esempio il beach volley.

3.3. In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede in

particolare di realizzare, nella parte sud della part. __________, un nuovo

campo da beach volley (con misure regolamentari, delimitato da una cinta),

affiancato da un'area di svago (con ombrelloni fissi e un prefabbricato per la

vendita di bibite). Il Municipio, dopo aver anche interpellato il pianificatore

comunale, ha ritenuto tale intervento conforme alla zona AP8 (cfr. decisione di

rilascio del permesso pag. 3, risposta al Governo pag. 4 con doc. 9). La

deduzione, avallata dal Governo, non presta il fianco a critiche.

Tenuto conto del riserbo di cui devono dar prova le autorità di ricorso nell'interpretazione

e applicazione delle norme di diritto comunale autonomo (cfr. DTF 145 I 52

consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.1,

1C_650/ 2019 del 10 marzo 2019 consid. 2; RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e

rimandi), non appare segnatamente insostenibile far rientrare il controverso

campo da beach volley nella nozione giuridica di natura indeterminata di superfici

attrezzate per la pratica sportiva. Una simile infrastruttura, non insolita

all'interno di un lido o bagno spiaggia attrezzato (cfr. pure risposta del

Municipio al Governo), era come visto finanche già espressamente indicata a

titolo di esempio nella vecchia norma di PR (art. 37), che quello vigente ha

essenzialmente ripreso. Non ne va diversamente per l'annessa area di svago, con

gli ombrelloni e il punto mescita.

Inconsistenti sono le opposte tesi ricorsuali riferite alla zona AP6. Il fatto

che quest'ultima zona sia riservata solo ai campi da gioco (come per

esempio il calcio, il tennis e simili, cfr. art. 55 cpv. 2 NAPR) non

significa in particolare che un campo da beach volley non possa essere

realizzato nell'area AP8, in quanto attrezzatura sportiva atta a integrarsi

convenientemente nella funzione di tale zona. Non lo esclude in particolare la

sua vicinanza alla zona residenziale a lago (cfr. art. 42 NAPR); tanto più che

anche la zona AP6, riservata solo a campi sportivi, è limitrofa ad aree

destinate alla residenza (quali le zone RP e R2; cfr. art. 40 seg. NAPR, piano

delle zone e piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico).

Non portano inoltre ad altra conclusione i pretesi rumori

molesti

indotti dai nuovi contenuti o il richiamo all'art. 23 NAPR. E questo già solo

perché l'art. 55 cpv. 2 NAPR non precisa la funzione della zona AP8 facendo

riferimento al grado di molestia delle attività che possono esservi insediate (cfr.

su tali specifiche, ad es. STA 52.2018.21 del 25 febbraio 2019 consid. 5.2 e rinvii),

mentre l'art. 23 NAPR - giusta il quale nelle zone ove è ammessa la

residenza, come pure nelle vicinanze di edifici ed impianti pubblici o d'interesse

pubblico o generale (per es. parchi-gioco, zone di svago pubbliche,

attrezzature sportive, scuole, centri giovanili, chiese ed altri luoghi di

culto, fermate dei mezzi pubblici di trasporto, ecc.), non sono ammesse attività

moleste (cpv. 1; considerando sia le immissioni materiali che immateriali

legate all'esercizio della prostituzione, cfr. cpv. 2 e 3) - non è

evidentemente applicabile agli stessi impianti pubblici di un'area AP. Se le

immissioni foniche prodotte dal nuovo campo di gioco e dall'annessa area di

svago rispettino i limiti fissati dalla legislazione ambientale è invece

questione che verrà discussa qui di seguito.

4. Immissioni

foniche

4.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del

7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le

vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte

(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante

esistente, le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere

limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura

possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il

profilo economico (principio di prevenzione, art. 11 cpv. 2 cpv. 2 LPAmb e 7

cpv. 1 lett. a dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986

[OIF; RS 814.41]). Inoltre, la costruzione di impianti fissi è autorizzata solo

se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di

pianificazione (VP) nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb, 7 cpv. 1 lett. b

OIF).

L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del

rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di

detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare

le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF), in base a calcoli o misurazioni

(art. 38 OIF).

4.2.

4.2.1. L'autorità

esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi,

determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli

allegati 3 segg. (art. 40 cpv. 1 OIF). In mancanza di questi valori, come nel

caso concreto, le valuta in base all'articolo 15 LPAmb, tenendo pure conto

degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF).

4.2.2.

Secondo l'art. 15 LPAmb, i valori limite delle

immissioni (VLI) per il rumore sono stabiliti in modo che, secondo la

scienza o l'esperienza, le immissioni non molestino considerevolmente la

popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i valori di pianificazione

(VP) per nuovi impianti fissi devono invece essere inferiori ai valori limite

delle immissioni. Per giurisprudenza, ciò significa che nelle zone cui è assegnato il GdS II il rumore proveniente

dall'impianto può generare al massimo un disturbo di poca

importanza (höchstens geringfügige Störungen; cfr. DTF 137 II 30 consid.

3.4, 130 II 32 consid. 2.2; STF 1C_293/2017 del 9 marzo

2018 consid. 3.1.2, in: URP 2018 pag. 323 segg.; STF 1A.241/2004 del 7 marzo 2005 consid. 2.2).

Secondo il Tribunale

federale, nella valutazione caso per caso va essenzialmente tenuto conto della

natura e intensità del rumore, degli orari, della frequenza e della durata con

cui si manifesta, nonché della sensibilità al rumore (espressa in GdS) e del

carico fonico della zona interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul modo

di sentire soggettivo di singole persone, ma procedere a una valutazione

oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di

persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; DTF 133 II 292

consid. 3.3 e rinvii). Elementi utili per il giudizio possono essere dedotti da

direttive estere o private fondate su conoscenze specialistiche, purché basate

su criteri compatibili con quelli della legislazione svizzera sulla protezione

contro il rumore (cfr. DTF 123 II 325

consid. 4d/bb; STF 1C_252/2017 del 5 ottobre 2018 consid. 5.1), oppure dagli aiuti alla

valutazione editi dalle competenti autorità svizzere (cfr., ad esempio, UFAM,

Aiuto all'esecuzione per la valutazione degli impianti sportivi, Berna 2017

[Aiuto 2017]; UFAM, Aiuto all'esecuzione per la valutazione dei rumori

quotidiani, Berna 2014 [Aiuto 2014]).

4.2.3. Per impianti sportivi ai sensi dell'Aiuto 2017 s'intendono in

primo luogo gli impianti utilizzati per la pratica di attività di questo

genere. Tali impianti hanno come scopo principale di consentire lo svolgimento

di gare, di allenamenti e/o di attività fisiche da parte dei loro utenti, come

ad esempio gli stadi, gli impianti polisportivi, i campi di calcio, i campi di

pallavolo, gli impianti sportivi scolastici e i campi da tennis. Sono inoltre considerati

impianti sportivi anche quelli (accessori) che con essi hanno uno stretto

legame a livello spaziale e operativo, pur non servendo direttamente alla

pratica di attività specifiche, quali tribune, sedi di club o parcheggi. Non vengono

invece considerati impianti sportivi, tra l'altro, i bagni pubblici e i parchi

di divertimento (Aiuto 2017 pag. 8). La delimitazione tra impianti sportivi e

per il tempo libero non è sempre di agevole momento. Al riguardo può essere

utile riconoscere lo scopo principale dell'impianto, ritenuto che il metodo

migliore per valutare l'effetto del disturbo può essere analizzato nel singolo

caso e che non è escluso che solo singole parti di un impianto siano da

valutare in base all'Aiuto 2017 (cfr. pag. 8; cfr. pure STA 52.2020.427 del 22

marzo 2022 consid. 4.3, in: RtiD II-2022 n. 3).

4.3. In concreto, a richiesta dell'autorità

dipartimentale, il Comune ha prodotto una perizia fonica del 16 marzo 2022 riguardante

il rumore indotto dal nuovo campo da beach volley, che è stato valutato secondo

l'Aiuto 2017. Dallo studio emerge in particolare che è stato considerato un

utilizzo giornaliero del campo massimo di 6 ore (nella fascia oraria 7-20 nei

giorni feriali e 8-20 le domeniche e i giorni festivi), oltre a 15-20 giorni

(di 12.5 ore ripartite nella fascia diurna e serale) per eventi e/o

manifestazioni di carattere eccezionale. Le emissioni acustiche sono state

valutate sulla base della direttiva tedesca VDI 3770 "Valori

caratteristici delle emissioni sonore degli impianti sportivi e delle attività

del tempo libero", tenendo conto del rumore determinato dal rumore

impulsivo legato al colpo della palla (battuta, ricezione, passaggio,

schiacciata) e a quello antropico (comunicazione tra giocatori), senza la

presenza di pubblico e arbitro. È quindi stato considerato un

livello di potenza sonora LWA di 84 dB(A), relativo a una partita

con soli 4 giocatori. Dai calcoli delle immissioni foniche risulta che, presso

Fatti

i due ricettori (I1 e I2) più sensibili situati in zona con GdS II (tra cui l'abitazione

dell'insorgente sulla part. __________, distante 16 m dal centro del campo;

cfr. pag. 5), i valori di pianificazione saranno rispettati, ma di poco nella

gestione quotidiana [lu-sa: 54.5 < 55 dB(A), do: 54.9 < 55 dB(A)]. La

perizia ha infine suggerito, quale misura preventiva, un periodo di quiete di

mezzogiorno (12.00-14.00).

Tale analisi è stata avallata positivamente dalla Sezione protezione dell'aria,

dell'acqua e del suolo (SPAAS) e, successivamente, dopo averne riassunto le

risultanze, dal Governo, che ha inoltre confermato la condizione relativa al

periodo di esercizio.

4.4. Ora, nella misura in cui si è limitata ad analizzare il rumore indotto da

una partita con soli 4 giocatori, bisogna tuttavia constatare che la perizia

non ha considerato compiutamente il contesto del lido in cui s'inserisce il

nuovo campo da beach volley. Lo studio fonico ignora in particolare la presenza

di spettatori-avventori che assisteranno alle partite, per i quali viene di

tutta evidenza ricavata l'area di svago con ombrelloni fissi e spaccio bibite a

fianco del campo, che pure originerà rumore, come anche obietta l'insorgente.

Non può inoltre essere trascurato che il nuovo campo sarà realizzato con misure

regolamentari (secondo gli standard della FIVB, Fédération

Internationale de Volleyball) proprio per poter essere utilizzato anche per partite

ufficiali, visto che in Ticino vi sarebbero solo tre strutture di questo

genere (cfr. relazione tecnica e Messaggio municipale del 30 novembre 2021

annesso all'incarto, concernente la richiesta di un credito di fr. 170'000.- da

Considerandi

destinare al miglioramento delle infrastrutture, degli spazi e delle proposte

di utilizzazione al lido comunale). E quindi eventi per i quali, contrariamente

a quanto assunto dalla perizia, occorre pure tener conto della presenza di

pubblico e di un arbitro e delle relative ripercussioni (cfr. DTF 133 II 292

consid. 3.1).

In queste circostanze, il giudizio impugnato che ha confermato la licenza

edilizia non può quindi essere tutelato. Gli atti vanno retrocessi al Governo

affinché, dopo aver raccolto una nuova analisi fonica completa, interpellato la

SPAAS (segnatamente l'Ufficio per la prevenzione dei rumori) e sentito le

parti, si pronunci nuovamente. A dipendenza dell'esito degli accertamenti, va

sin d'ora rilevato che, in caso di conferma del permesso, dovranno comunque essere

meglio fissate le condizioni di esercizio dell'impianto sportivo, considerato

in particolare che già ora le clausole dell'avviso cantonale e del Municipio

(secondo cui il campo da beach volley [..] potrà essere utilizzato nei

seguenti orari giornalieri 08.00-12.00 / 14.00-22.00) non riflettono invero

la gestione quotidiana ritenuta dalla perizia (in base alla quale il campo sarà

quotidianamente utilizzabile esclusivamente durante il giorno per un massimo di

6.

ore).

5.

5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso è parzialmente accolto. Il giudizio impugnato è di conseguenza

annullato e gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuova pronuncia

ai sensi dei considerandi.

5.2

Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che

chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto

2018.

consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e

rinvii). Il Comune soccombente, che può andare esente dal pagamento della tassa

di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm), dovrà pertanto rifondere alla parte

ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 14 giugno 2023 (n. 2909) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti

sono rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il Comune di Riva San Vitale è tenuto versare all'insorgente

fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. Alla parte ricorrente va retrocesso l'importo

versato a titolo di anticipo.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera