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Decisione

52.2023.276

Dipendenti cantonali. Recupero giorni di vacanza turbati da malattia

28 novembre 2023Italiano10 min

I. Con la

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.276

Lugano

28

novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 23 agosto

2023 di

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

la decisione del 21 giugno 2023 (n. 3030) del

Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione dell'8

novembre 2022 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle

risorse umane, Ufficio del medico del personale, in materia di recupero dei

giorni di vacanza;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1, alle dipendenze

dello Stato dal 1° marzo 2018, ricopre la funzione di gendarme presso la

Polizia cantonale.

B. Il 18 agosto 2022 il

dipendente è partito per le vacanze programmate a Rimini. Il 21 agosto seguente

ha fatto rientro al suo domicilio, sostenendo di accusare uno stato di malessere

dal 19 agosto 2022.

C. Il 23 agosto 2022 RI 1

è stato visitato da un medico che ne ha attestato l'inabilità lavorativa dal 19

al 28 agosto 2022.

D. Con corrispondenza

elettronica del 25 agosto 2022 il medico del personale, rispondendo a una

richiesta del gendarme, ha informato quest'ultimo che non erano dati i

presupposti stabiliti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c del regolamento dei

dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) per commutare i

giorni di vacanza in malattia. In particolare, la norma presupporrebbe che le

vacanze o i congedi siano stati sensibilmente turbati da malattia o infortunio.

Con quest'ultima nozione, ha soggiunto il medico, si intenderebbe un'ospedalizzazione

e/o un rimpatrio con mezzi di soccorso (per esempio tramite la REGA). Il

dipendente ha ribadito la propria domanda e richiesto una decisione formale.

E. Con decisione dell'8

novembre 2022 il medico del personale, rivalutata la situazione, ha autorizzato

la commutazione dei giorni di vacanza in malattia dal 23 agosto 2022, data

della prima presa a carico da parte del medico curante, al 25 agosto 2022.

L'autorità ha invece negato tale autorizzazione per il periodo dal 19 al 22

agosto 2022.

F. Con decisione

del 21 giugno 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI

1 contro la predetta decisione del medico cantonale. Esso ha considerato che

non vi fosse nessuna prova concreta che lo stato di salute del dipendente fosse

suscettibile di turbare le vacanze già dal 19 agosto 2022, essendo stato visitato

dal medico soltanto il 23 agosto successivo.

G. Contro la predetta

decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e la conseguente commutazione in giorni di inabilità

lavorativa del periodo dal 19 al 22 agosto 2022. Il ricorrente sostiene che,

come indicato nel certificato medico, non ha potuto beneficiare delle vacanze

già dal 19 agosto 2022, data in cui ha accusato i primi sintomi (mal di gola e

febbre). Il fatto che non abbia potuto consultare un medico prima del 23 agosto

2022 non gli sarebbe imputabile.

H. All'accoglimento del

gravame si oppone la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze

e dell'economia. Sostiene che i giorni di vacanza precedenti all'emissione del

certificato medico non possono essere recuperati. Il dipendente non avrebbe

infatti provato che le vacanze non hanno potuto essere godute perché

sensibilmente turbate già dal 19 agosto 2022. Lo stesso avrebbe potuto cercare

un medico in loco invece di attendere tre giorni prima di tornare a casa e

altri due prima di farsi visitare da un medico. Inoltre, sottolinea che, per

costante prassi, l'espressione “sensibilmente turbati” di cui all'art. 24 cpv.

1 RDSt implica un rimpatrio con i mezzi di soccorso e/o un'ospedalizzazione, il

recupero delle vacanze non estendendosi ai casi bagatella.

Fatti

I. Con la

replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,

direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Le vacanze possono essere definite come

il diritto del lavoratore a un periodo di interruzione del tempo di lavoro,

prolungato, continuo e rimunerato, di cui la durata e le date sono determinate

in anticipo e durante il quale il dipendente deve potersi riprendere dalla

fatica accumulata nel corso dell'anno. Durante le vacanze il lavoratore dispone

di libera scelta su come impiegare il proprio tempo, nel limite del rispetto

del suo dovere di fedeltà (Cerottini Eric,

dans: Dunand Jean-Philippe/Mahon Pascal, Commentaire du contrat de travail, II

ed., Berna 2022, ad art. 329a, n. 1). Lo scopo delle vacanze è quello di

permettere al lavoratore di riposarsi così da ritrovare la sua forma fisica e

psichica (Cerottini, op. cit, ad

art. 329a, n. 2; Hänni Peter,

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht - Personalrecht des Bundes, Vol. I, 3

ed., Basilea 2017, n. 183).

Certi avvenimenti,

quali la malattia e l'infortunio, se si verificano durante le vacanze, possono

impedire di raggiungere il predetto scopo, ossia il riposo e la distrazione.

Certe malattie comportano una diminuzione della forza fisica o psichica del

dipendente, al punto da rendere illusorio il beneficio delle vacanze. Altre

patologie, invece, non hanno un vero e proprio impatto sulla capacità del

lavoratore di approfittare delle stesse: si tratta in altre parole di

problematiche non abbastanza serie da impedire al dipendente di riposare e di

distrarsi (Cerottini, op. cit., ad

art. 329a, n. 17).

2.2

Il diritto alle vacanze degli impiegati cantonali è

regolato all'art. 41 LORD, che prevede che essi beneficiano, a

dipendenza dell'età, di 4, 5 o 6 settimane di vacanza all'anno (art. 41 cpv. 1

LORD). Per l'art. 24 cpv. 1 lett. c RDSt, il medico del personale decide,

previa richiesta scritta, con l'allegazione di un certificato medico dal primo

giorno della presa a carico, il recupero di vacanze o di congedi per gratifica

sensibilmente turbati da malattia o da infortunio del dipendente, ammesso che

ciò abbia causato il rientro anticipato al domicilio per problemi di salute o l'ospedalizzazione.

La norma concretizza i principi sopra esposti, esigendo che il dipendente

dimostri l'esistenza di una problematica di una certa serietà, tale da impedire

un effettivo godimento delle proprie vacanze. L'esistenza di un disturbo tale

da turbare in modo importante le vacanze o il congedo va valutata di caso in

caso, a seconda delle concrete circostanze.

3.

Il ricorrente

contesta la decisione con cui gli è stato concesso il recupero dei giorni di

vacanza a decorrere dal 23 agosto 2022. Chiede che gli siano restituiti ulteriori

quattro giorni di vacanza dal 19 al 22 agosto 2022, già turbati da malattia.

3.1

Nel caso concreto, il ricorrente ha programmato un periodo di vacanza dal

18.

al 25 agosto 2022. Partito per Rimini il 18 agosto 2022, lo stesso sostiene

di aver fatto ritorno al domicilio anzitempo, siccome ammalato, domenica 21

agosto 2022, due giorni dopo la comparsa dei primi sintomi. Il martedì

successivo, ossia il 23 agosto 2022, è stato visitato da un medico che ha

attestato un'inabilità lavorativa totale dal 19 al 28 agosto 2022. L'autorità

di prime cure ha in prima battuta negato la possibilità di recuperare i giorni

di vacanza sostenendo che questi non erano stati sensibilmente turbati, nozione

che implicherebbe un'ospedalizzazione o un rimpatrio con mezzi di soccorso. In

seguito, con la decisione impugnata, il medico cantonale ha rivalutato la

situazione e accordato il recupero dei giorni di vacanza dal 23 al 25 agosto

2022, ossia a partire dalla prima presa a carico da parte del medico curante.

Ha invece negato il riconoscimento dei giorni precedenti.

3.2

A ragione il

ricorrente sostiene che l'esigenza di un rimpatrio con mezzi di soccorso inizialmente

invocata dal medico cantonale, e tutelata dal Consiglio di Stato, va al di là

di quanto stabilito dall'art. 24 cpv. 1 lett. c RDSt. La norma si limita

infatti a pretendere, in alternativa a un'ospedalizzazione, che il dipendente

sia costretto a un rientro anticipato al domicilio per problemi di salute,

senza specificarne le modalità. Ciò non toglie che al medico cantonale è

lasciato margine di apprezzamento per valutare, in caso di rientro anticipato

da un viaggio, la presenza di un disturbo di una certa intensità, escludendo

così che qualsiasi caso bagatella o malessere passeggero dia luogo al recupero

di giorni di ferie. Tale aspetto non è tuttavia più oggetto di contestazione

siccome il medico cantonale ha per finire accordato al ricorrente la

possibilità di recuperare alcuni giorni di vacanza, riconoscendo così che gli stessi

siano stati sensibilmente turbati a causa della malattia del ricorrente.

3.3

Resta contestata

invece la data a partire dalla quale all'insorgente vada concesso questo

diritto. Il medico cantonale ha autorizzato il recupero dei giorni di vacanza

soltanto a partire dal 23 agosto 2022, ossia dal giorno in cui il dipendente è

stato effettivamente visitato e curato da un medico. Il Consiglio di Stato ha

tutelato questa conclusione, con una motivazione sostenibile. Non è infatti

lesivo del diritto concludere che il ricorrente non ha compiutamente dimostrato

che le sue vacanze siano state sensibilmente turbate già dal 19 agosto 2022. Il

medesimo ha infatti proseguito il suo soggiorno all'estero, contando nella

guarigione da quello che ha inizialmente giudicato un malessere passeggero.

Egli ha atteso tre giorni prima di rientrare al domicilio e altri due prima di

sottoporsi a una cura medica. In tali circostanze, appare tutto sommato

ragionevole ritenere che le sue condizioni fisiche, almeno fino al 23 agosto

2022, non gli hanno precluso il riposo e la distrazione. D'altro canto, come

rilevano le autorità inferiori, il dipendente non ha comprovato di non aver

potuto accedere a un servizio medico all'estero, rispettivamente a un pronto

soccorso subito al rientro dalle vacanze.

4.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è

dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine

(art. 113 e segg. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera