52.2023.276
Dipendenti cantonali. Recupero giorni di vacanza turbati da malattia
28 novembre 2023Italiano10 min
I. Con la
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.276
Lugano
28
novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 23 agosto
2023 di
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
la decisione del 21 giugno 2023 (n. 3030) del
Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione dell'8
novembre 2022 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle
risorse umane, Ufficio del medico del personale, in materia di recupero dei
giorni di vacanza;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1, alle dipendenze
dello Stato dal 1° marzo 2018, ricopre la funzione di gendarme presso la
Polizia cantonale.
B. Il 18 agosto 2022 il
dipendente è partito per le vacanze programmate a Rimini. Il 21 agosto seguente
ha fatto rientro al suo domicilio, sostenendo di accusare uno stato di malessere
dal 19 agosto 2022.
C. Il 23 agosto 2022 RI 1
è stato visitato da un medico che ne ha attestato l'inabilità lavorativa dal 19
al 28 agosto 2022.
D. Con corrispondenza
elettronica del 25 agosto 2022 il medico del personale, rispondendo a una
richiesta del gendarme, ha informato quest'ultimo che non erano dati i
presupposti stabiliti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c del regolamento dei
dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) per commutare i
giorni di vacanza in malattia. In particolare, la norma presupporrebbe che le
vacanze o i congedi siano stati sensibilmente turbati da malattia o infortunio.
Con quest'ultima nozione, ha soggiunto il medico, si intenderebbe un'ospedalizzazione
e/o un rimpatrio con mezzi di soccorso (per esempio tramite la REGA). Il
dipendente ha ribadito la propria domanda e richiesto una decisione formale.
E. Con decisione dell'8
novembre 2022 il medico del personale, rivalutata la situazione, ha autorizzato
la commutazione dei giorni di vacanza in malattia dal 23 agosto 2022, data
della prima presa a carico da parte del medico curante, al 25 agosto 2022.
L'autorità ha invece negato tale autorizzazione per il periodo dal 19 al 22
agosto 2022.
F. Con decisione
del 21 giugno 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI
1 contro la predetta decisione del medico cantonale. Esso ha considerato che
non vi fosse nessuna prova concreta che lo stato di salute del dipendente fosse
suscettibile di turbare le vacanze già dal 19 agosto 2022, essendo stato visitato
dal medico soltanto il 23 agosto successivo.
G. Contro la predetta
decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e la conseguente commutazione in giorni di inabilità
lavorativa del periodo dal 19 al 22 agosto 2022. Il ricorrente sostiene che,
come indicato nel certificato medico, non ha potuto beneficiare delle vacanze
già dal 19 agosto 2022, data in cui ha accusato i primi sintomi (mal di gola e
febbre). Il fatto che non abbia potuto consultare un medico prima del 23 agosto
2022 non gli sarebbe imputabile.
H. All'accoglimento del
gravame si oppone la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze
e dell'economia. Sostiene che i giorni di vacanza precedenti all'emissione del
certificato medico non possono essere recuperati. Il dipendente non avrebbe
infatti provato che le vacanze non hanno potuto essere godute perché
sensibilmente turbate già dal 19 agosto 2022. Lo stesso avrebbe potuto cercare
un medico in loco invece di attendere tre giorni prima di tornare a casa e
altri due prima di farsi visitare da un medico. Inoltre, sottolinea che, per
costante prassi, l'espressione “sensibilmente turbati” di cui all'art. 24 cpv.
1 RDSt implica un rimpatrio con i mezzi di soccorso e/o un'ospedalizzazione, il
recupero delle vacanze non estendendosi ai casi bagatella.
Fatti
I. Con la
replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1
della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Le vacanze possono essere definite come
il diritto del lavoratore a un periodo di interruzione del tempo di lavoro,
prolungato, continuo e rimunerato, di cui la durata e le date sono determinate
in anticipo e durante il quale il dipendente deve potersi riprendere dalla
fatica accumulata nel corso dell'anno. Durante le vacanze il lavoratore dispone
di libera scelta su come impiegare il proprio tempo, nel limite del rispetto
del suo dovere di fedeltà (Cerottini Eric,
dans: Dunand Jean-Philippe/Mahon Pascal, Commentaire du contrat de travail, II
ed., Berna 2022, ad art. 329a, n. 1). Lo scopo delle vacanze è quello di
permettere al lavoratore di riposarsi così da ritrovare la sua forma fisica e
psichica (Cerottini, op. cit, ad
art. 329a, n. 2; Hänni Peter,
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht - Personalrecht des Bundes, Vol. I, 3
ed., Basilea 2017, n. 183).
Certi avvenimenti,
quali la malattia e l'infortunio, se si verificano durante le vacanze, possono
impedire di raggiungere il predetto scopo, ossia il riposo e la distrazione.
Certe malattie comportano una diminuzione della forza fisica o psichica del
dipendente, al punto da rendere illusorio il beneficio delle vacanze. Altre
patologie, invece, non hanno un vero e proprio impatto sulla capacità del
lavoratore di approfittare delle stesse: si tratta in altre parole di
problematiche non abbastanza serie da impedire al dipendente di riposare e di
distrarsi (Cerottini, op. cit., ad
art. 329a, n. 17).
2.2
Il diritto alle vacanze degli impiegati cantonali è
regolato all'art. 41 LORD, che prevede che essi beneficiano, a
dipendenza dell'età, di 4, 5 o 6 settimane di vacanza all'anno (art. 41 cpv. 1
LORD). Per l'art. 24 cpv. 1 lett. c RDSt, il medico del personale decide,
previa richiesta scritta, con l'allegazione di un certificato medico dal primo
giorno della presa a carico, il recupero di vacanze o di congedi per gratifica
sensibilmente turbati da malattia o da infortunio del dipendente, ammesso che
ciò abbia causato il rientro anticipato al domicilio per problemi di salute o l'ospedalizzazione.
La norma concretizza i principi sopra esposti, esigendo che il dipendente
dimostri l'esistenza di una problematica di una certa serietà, tale da impedire
un effettivo godimento delle proprie vacanze. L'esistenza di un disturbo tale
da turbare in modo importante le vacanze o il congedo va valutata di caso in
caso, a seconda delle concrete circostanze.
3.
Il ricorrente
contesta la decisione con cui gli è stato concesso il recupero dei giorni di
vacanza a decorrere dal 23 agosto 2022. Chiede che gli siano restituiti ulteriori
quattro giorni di vacanza dal 19 al 22 agosto 2022, già turbati da malattia.
3.1
Nel caso concreto, il ricorrente ha programmato un periodo di vacanza dal
18.
al 25 agosto 2022. Partito per Rimini il 18 agosto 2022, lo stesso sostiene
di aver fatto ritorno al domicilio anzitempo, siccome ammalato, domenica 21
agosto 2022, due giorni dopo la comparsa dei primi sintomi. Il martedì
successivo, ossia il 23 agosto 2022, è stato visitato da un medico che ha
attestato un'inabilità lavorativa totale dal 19 al 28 agosto 2022. L'autorità
di prime cure ha in prima battuta negato la possibilità di recuperare i giorni
di vacanza sostenendo che questi non erano stati sensibilmente turbati, nozione
che implicherebbe un'ospedalizzazione o un rimpatrio con mezzi di soccorso. In
seguito, con la decisione impugnata, il medico cantonale ha rivalutato la
situazione e accordato il recupero dei giorni di vacanza dal 23 al 25 agosto
2022, ossia a partire dalla prima presa a carico da parte del medico curante.
Ha invece negato il riconoscimento dei giorni precedenti.
3.2
A ragione il
ricorrente sostiene che l'esigenza di un rimpatrio con mezzi di soccorso inizialmente
invocata dal medico cantonale, e tutelata dal Consiglio di Stato, va al di là
di quanto stabilito dall'art. 24 cpv. 1 lett. c RDSt. La norma si limita
infatti a pretendere, in alternativa a un'ospedalizzazione, che il dipendente
sia costretto a un rientro anticipato al domicilio per problemi di salute,
senza specificarne le modalità. Ciò non toglie che al medico cantonale è
lasciato margine di apprezzamento per valutare, in caso di rientro anticipato
da un viaggio, la presenza di un disturbo di una certa intensità, escludendo
così che qualsiasi caso bagatella o malessere passeggero dia luogo al recupero
di giorni di ferie. Tale aspetto non è tuttavia più oggetto di contestazione
siccome il medico cantonale ha per finire accordato al ricorrente la
possibilità di recuperare alcuni giorni di vacanza, riconoscendo così che gli stessi
siano stati sensibilmente turbati a causa della malattia del ricorrente.
3.3
Resta contestata
invece la data a partire dalla quale all'insorgente vada concesso questo
diritto. Il medico cantonale ha autorizzato il recupero dei giorni di vacanza
soltanto a partire dal 23 agosto 2022, ossia dal giorno in cui il dipendente è
stato effettivamente visitato e curato da un medico. Il Consiglio di Stato ha
tutelato questa conclusione, con una motivazione sostenibile. Non è infatti
lesivo del diritto concludere che il ricorrente non ha compiutamente dimostrato
che le sue vacanze siano state sensibilmente turbate già dal 19 agosto 2022. Il
medesimo ha infatti proseguito il suo soggiorno all'estero, contando nella
guarigione da quello che ha inizialmente giudicato un malessere passeggero.
Egli ha atteso tre giorni prima di rientrare al domicilio e altri due prima di
sottoporsi a una cura medica. In tali circostanze, appare tutto sommato
ragionevole ritenere che le sue condizioni fisiche, almeno fino al 23 agosto
2022, non gli hanno precluso il riposo e la distrazione. D'altro canto, come
rilevano le autorità inferiori, il dipendente non ha comprovato di non aver
potuto accedere a un servizio medico all'estero, rispettivamente a un pronto
soccorso subito al rientro dalle vacanze.
4.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a
carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è
dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine
(art. 113 e segg. LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera