52.2023.285
Sanzione disciplinare
15 dicembre 2025Italiano30 min
predetti incarti (penale e/o disciplinare), al pari delle altre prove sommariamente
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.285
Lugano
15
dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 31 agosto
2023 dell'
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 6 luglio 2023 (n. 20.2021.18) con
cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr.
15'000.- e una sospensione di 10 anni dall'esercizio del notariato, a titolo
di sanzione disciplinare;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 19 dicembre 2019
il notaio RI 1 ha rogato l'atto con il quale T__________ ha venduto a K__________
e C__________ la part. __________ di __________, __________, gravata in 1.
grado da una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 1'500'000.-. Il prezzo
era stato stabilito in fr. 1'700'000.-, da corrispondere in tre tranches: un primo
acconto, di fr. 300'000.-, già versato direttamente alla venditrice; un secondo
acconto, di fr. 600'000.-, da versare sul conto clienti del notaio rogante
valuta 20 dicembre 2019 e da liberare immediatamente alla venditrice; il saldo,
di fr. 800'000.-, da versare sul conto clienti del notaio rogante entro
il 30 giugno 2020 (cfr. punto n. 2). Era inoltre previsto che la compravendita
sarebbe stata iscritta a registro fondiario non appena accertato l'accredito
del saldo del prezzo (in deroga al termine previsto dall'art. 4 cpv. 2
della legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 [LRF; RL 216.100]; cfr.
punto n. 3). Secondo il punto n. 4 del rogito, il notaio era tra l'altro irrevocabilmente
incaricato dalle parti - ad avvenuta iscrizione del trapasso di proprietà - di
estinguere il debito ipotecario effettivo garantito dal suddetto pegno immobiliare
contro consegna dello stesso a titolo fiduciario per i relativi aggiornamenti e
la trasmissione alla banca finanziatrice degli acquirenti. Con scritto di medesima
data, il notaio ha quindi confermato quest'ultimo suo impegno irrevocabile a __________.
Sempre il 19 dicembre 2019 G__________, compagno di vita della venditrice e
collega di studio del notaio RI 1, ha sottoscritto un'attestazione nei
confronti di __________ in cui dichiarava e confermava, sotto la sua
responsabilità personale, che la cartella ipotecaria era detenuta da un cliente
del suo studio legale che l'avrebbe messa a libera disposizione della
venditrice al pagamento di fr. 600'000.- (da dedurre dal saldo finale di fr.
800'000.-) e, in caso di mancato perfezionamento del trapasso immobiliare non
dipendente dagli acquirenti, avrebbe restituito loro personalmente i due
acconti versati.
b. Sulla base dei suddetti
impegni, __________ ha concesso agli acquirenti un credito ipotecario di fr.
1'400'000.-, versati, secondo le modalità previste nel rogito, a saldo del
prezzo di vendita. Il 1° luglio 2020 il notaio ha chiesto l'iscrizione a
registro fondiario del trapasso di proprietà (avvenuto il 28/29 luglio 2020,
con iscrizione retroattiva al 3 luglio 2020). Nonostante i suoi solleciti, non
ha invece liberato la cartella ipotecaria gravante il fondo compravenduto a
favore di __________ (o fornito una garanzia bancaria sostitutiva).
B. a.
Con scritto del 21 aprile 2021 __________ ha quindi segnalato alla Commissione
di disciplina notarile (Commissione) il comportamento di RI 1 e di G__________.
A entrambi la banca finanziatrice ha rimproverato di avere disatteso il
dovere di salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le
parti, svolgere la propria funzione con la massima diligenza e custodire in
modo separato dal proprio patrimonio i valori affidati. Ha inoltre evocato
criticità dal profilo di un loro potenziale conflitto d'interessi.
b. Preso atto di tale segnalazione, il 4 maggio 2021 la Commissione ha aperto
nei confronti di RI 1 e G__________ due procedimenti disciplinari.
Per quanto qui interessa, chiamato a pronunciarsi in meritoRI 1 ha respinto ogni
addebito.
c. Il 28 dicembre 2021 il notaio RI 1 ha rinunciato volontariamente
all'esercizio del notariato. Alla Commissione ha poi specificato che tale
rinuncia era da intendere con riserva di chiedere in futuro la riammissione
(cfr. scritto del 7 giugno 2022).
d. A fine luglio 2022 RI 1 si è separato professionalmente da G__________,
aprendo (insieme a una collega avvocato) uno studio legale in proprio.
C. Con decreto d'accusa del 22
agosto 2022, cresciuto in giudicato, RI 1 è stato ritenuto colpevole di falsità
in atti formati da pubblici ufficiali e condannato alla pena pecuniaria di 50
aliquote giornaliere da fr. 350.- cadauna (per complessivi fr. 17'500.-),
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
D. Nel corso del 2023, preso
atto che sulla carta intestata dello studio e sui motori di ricerca (local.ch e
search.ch) RI 1 continuava a presentarsi al pubblico come notaio, dopo avere offerto all'interessato la facoltà di esprimersi
in merito a un'eventuale esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art.
103 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100), la
Commissione ha segnalato la fattispecie al Ministero pubblico. Con scritto del
20 giugno 2023, RI 1 ha comunicato di avere modificato la sua carta intestata,
eliminando ogni riferimento all'attività notarile (sua e del suo studio).
E. Con decisione dell'8
luglio 2023, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 15'000.-
e una sospensione di 10 anni dall'esercizio del notariato.
Negata la decadenza della procedura disciplinare a fronte della rinuncia
solo provvisoria all'esercizio dell'attività notarile, la precedente
istanza ha anzitutto ritenuto che, rogando l'atto in questione, il notaio fosse
venuto meno al suo dovere di imparzialità, ritenuto che il suo collega di
studio era sia il compagno della venditrice, sia il mandatario del cliente che
all'epoca deteneva la cartella ipotecaria. Ha poi considerato che avesse
disatteso anche il suo dovere di diligenza, istrumentando un atto di
compravendita che non prevedeva una trattenuta sufficiente per liberare la
cartella ipotecaria e iscrivendo il passaggio di proprietà senza ottenere lo
sblocco della cartella ipotecaria che, nell'atto, si era impegnato a trasmettere
alla banca finanziatrice. Non agisce con la massima diligenza, ha aggiunto la
Commissione, il notaio che roga un simile atto senza neppure aver fatto accertamenti
circa il debito effettivo da rimborsare o l'identità del creditore. Ha inoltre
riconosciuto l'inosservanza totale e consapevole di regole basilari della
procedura d'istrumentazione (art. 5, 6 e 34 LN), a seguito della quale anche molte
indicazioni contenute nell'atto sono risultate contrarie alla realtà (tant'è
che ha perfezionato nel contempo anche il reato di falsità in atti formati da
pubblici ufficiali giusta l'art. 317 n. 1 del codice penale svizzero del 21
dicembre 1937 [CP; RS 311.0], per il quale è comunque già stato sanzionato a
livello penale). Ha quindi ancora sottolineato l'estrema gravità dell'agire del
notaio (anche sul piano soggettivo). Ha infine rilevato come pure fosse stato vanificato
lo scopo di far transitare il prezzo di vendita sul conto di una persona
imparziale, dal momento che l'importo avrebbe dovuto essere versato su un conto
- indicato nel rogito come "conto clienti del notaio" - di cui era
invece titolare una persona interessata al contratto ( G__________) e su cui il
notaio neppure aveva facoltà di disporre. Esclusa la sua competenza per
perseguire l'eventuale esercizio abusivo della professione legata all'utilizzo
del titolo di notaio, la precedente istanza ha commisurato la sanzione avuto
riguardo alla particolare gravità oggettiva della violazione e alla colpa del
notaio (a conoscenza delle difficoltà finanziarie del collega), nonché
all'assenza di precedenti e alla mancanza di segni di autocritica.
F. Avverso la predetta decisione,
il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento limitatamente alla sospensione di 10 anni
dall'esercizio del notariato.
L'insorgente - che non si oppone alla multa inflittagli - contesta la congruità
della durata della sospensione, che ritiene lesiva dei principi di proporzionalità,
equità e parità di trattamento, nonché della libertà economica e dei disposti
della LN. Ridimensiona l'intensità dolosa del suo agire sottolineando la piena fiducia
riposta nel collega G__________, che lo avrebbe sempre rassicurato e che sin
dall'inizio sarebbe comunque stato in grado di recuperare la cartella
ipotecaria mediante beni nella sua disponibilità (come per finire accaduto).
Ricorda poi come gli acquirenti siano stati integralmente risarciti e non
abbiano messo in discussione la validità del rogito, che nega di non aver letto
ed esaminato. Contesta di essere stato al corrente della situazione debitoria
di G__________ al momento della rogazione (rilevando come in tal caso l'esito
del procedimento penale a suo carico sarebbe stato diverso). Quanto al
conflitto d'interessi, spiega di aver creduto che, condividendo con il collega soltanto
la cancelleria, i relativi presupposti fossero mitigati. Evidenzia la
collaborazione spontaneamente fornita nel procedimento disciplinare, a torto
negata dalla Commissione. Reputa che una sospensione di oltre 10 anni (in
quanto decorrente a far tempo dalla crescita in giudicato della decisione
impugnata) - che vista la sua età equivarrebbe di fatto a un divieto definitivo
(in ogni caso sproporzionato) - non permetta di garantire che in futuro il
notaio eserciti la sua funzione in maniera ineccepibile. Ritiene invece che,
tenuto conto della sua spontanea rinuncia al notariato (che si protrae dal 28
dicembre 2021) e di tutte le relative conseguenze a livello professionale, la pesante
multa inflittagli sia sufficiente al raggiungimento dello scopo dissuasivo
perseguito dalla sanzione disciplinare.
G. In sede di risposta la
Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, riconfermandosi
nel provvedimento impugnato.
H. Non vi è stato un ulteriore
scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una
replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1
della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e
68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). Per quanto qui interessa,
Fatti
i fatti salienti emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali,
già integrate dagli atti del procedimento penale riguardante la posizione del
ricorrente, sfociato nel decreto d'accusa del 22 agosto 2022 (cfr. suo scritto
del 25 agosto 2022 alla Commissione). Per tale ragione, come già
comunicato alle parti (cfr. scritto del Tribunale del 23 settembre 2025), non
occorre richiamare l'incarto penale (INC.2021.10525) integrato dagli atti
concernenti la posizione dell'avv. G__________, non parte al presente
procedimento. Identica conclusione vale per il richiamo del relativo incarto
disciplinare. Ancorché l'agire dei due notai s'iscriva nella medesima
fattispecie, per ognuno di loro è infatti stato aperto un procedimento
disciplinare indipendente, riferito alla sua singola posizione. La posizione
del ricorrente va quindi valutata in modo distinto; anche nella misura in cui è
genericamente motivata con la volontà di valutare il rispetto del principio
della parità di trattamento, la prova non si giustifica. Il richiamo dei
predetti incarti (penale e/o disciplinare), al pari delle altre prove sommariamente
richieste dall'insorgente (testi), non appare inoltre neppure necessario per
dimostrare tesi quali l'asserita possibilità dell'avv. G__________ di
riscattare in ogni tempo la cartella ipotecaria, la propria mancata conoscenza
della situazione debitoria del collega o il completo risarcimento degli
acquirenti, ritenuto che tali aspetti, anche dandoli per assodati, non muterebbero
l'esito del presente giudizio, come si vedrà in seguito.
2. 2.1. Il notaio è un pubblico ufficiale che adempie una funzione
statale quale organo della giurisdizione volontaria (DTF 124 I 297
consid. 4a; RDAT II-1997 n. 10 consid. 3b; Michel Mooser, Droit
notarial, III ed., Berna 2025,
n. 5 e 72; Mario
Postizzi, L'attività ministeriale del
notaio, Una lettura "a quadrifoglio", vol. 20 collana gialla
CFPG, Bellinzona 2016, pag. 14, n. 14). Egli è infatti incaricato di ricevere e
conservare tutti gli atti per i quali la legge o la volontà delle parti
richiedono la forma autentica (cfr. art. 1 cpv. 1 LN), comportando per le parti
contraenti conseguenze giuridiche di particolare importanza. La funzione
primaria del notaio è quindi quella di vegliare affinché una parte inesperta
negli affari, non cognita della legge o facilmente influenzabile non venga
sorpresa nella sua buona fede e non sia di
conseguenza indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto
(cfr. art. 5 cpv. 2 LN). Al notaio è dunque affidato il compito estremamente
delicato di attento vigile della moralità contrattuale, del rispetto delle
leggi e dei buoni costumi e dell'ordine pubblico (cfr. STA 52.2017.106 del 30
ottobre 2017 consid. 2 e rif.). Le mansioni di particolare fiducia che è
chiamato a svolgere quale detentore di una parte del potere pubblico gli
impongono di mantenere sempre una linea di condotta compatibile con la dignità
della sua funzione e con l'interesse generale dello Stato (DTF 124 I 297
consid. 4b; STA 52.2017.106 consid. 2 e rif.; Rep. 1986, pag. 299; Fernando Gaja, Il notaio e la sanzione
penale, in: RDAT 1978, pag. 251 seg.).
2.2. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello
disciplinare. Corollario della
vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio
irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è
regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22
novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
2.3. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare
degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da
compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore
in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il
pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla
legge sul notariato, al regolamento, alla
legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto (cfr. STA
52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi,
52.2019.525 del 10 marzo 2021 consid. 2.2 e rif.).
3. 3.1. Tra gli obblighi
professionali che incombono al notaio si annovera quello - discendente
direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione
federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla
giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle
parti (cfr. STA 52.2022.285 dell'11 settembre 2023 consid. 2.3; Mooser, op. cit., n. 76 e 404; Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf
[curatore], Kommentar zum
Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 1 ad art. 37 NG). L'obbligo di imparzialità - di cui gli obblighi
di ricusazione e d'indipendenza contribuiscono ad assicurare il rispetto -
contribuisce alla forza probante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser, op. cit., n. 404).
A livello cantonale
tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il quale il notaio
deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le parti,
nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone
Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio mantiene una
perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente
da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico.
Il notaio - che è tenuto
a esercitare la propria funzione in modo
indipendente, sotto la vigilanza del Cantone (cfr. art. 1 cpv. 3 LN) - deve esercitare
il proprio ministero in modo autonomo e sotto la propria responsabilità (cfr. art.
3 del codice professionale), senza quindi essere assoggettato a istruzioni,
senza essere influenzato da interessi estranei o di parte e senza subire
interferenze esterne (cfr. STA 52.2020.242 del 5 agosto 2021 consid. 4; cfr. Stephan Wolf/Aron Pfammatter, in Stephan
Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, op. cit., n. 3
ad art. 3). Egli non può quindi rogare
un atto nel quale intervengono in qualità di parti persone che lo metterebbero
in una situazione di dipendenza, in particolare persone con le quali
intrattiene delle relazioni strette. Ciò può essere segnatamente il caso quando
ha con loro un legame familiare o affettivo (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. a LN,
che menziona espressamente anche il convivente; cfr. pure Mooser, op. cit., n. 252 segg.), quando
sussiste uno stretto legame professionale (cfr. Mooser,
op. cit., n. 254; Christian
Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 1645) o
quando il notaio (o uno dei suoi associati o collaboratori) ha precedentemente
assunto un mandato d'avvocato per una delle parti, concernente un aspetto che
riguarda direttamente l'oggetto dell'atto (cfr. STA 52.2019.525 del 10 marzo 2021 consid. 3 e 4.1 con rimandi).
3.2. L'art. 12 LN impone inoltre al notaio di usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni. Il
dovere di diligenza deriva dall'obbligo del
notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da
quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA 52.2022.6
del 23 dicembre 2022 consid. 2.4 e rif.). Secondo
il codice professionale, il notaio deve eseguire i compiti affidatigli
in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (art. 5
cpv. 1).
La sottoscrizione dell'atto non mette fine all'attività del notaio, che è
tenuto ad adempiere al suo obbligo di esecuzione, vigilando sul traffico dei
pagamenti previsto nel rogito e su quello dei titoli ipotecari, ripartendo il
prezzo di vendita tra i creditori ipotecari e il venditore nonché dando seguito
al suo impegno di inviare i titoli ipotecari ai creditori degli acquirenti (cfr.
Etienne Jeandin, La profession de
notaire, Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag. 190 seg.; Mooser, op. cit., n. 469 e 1081; Brückner, op. cit., n. 495c). Anche in questa fase
successiva (Nachverfahren), il notaio è tenuto al suo obbligo di
diligenza (cfr. STA 52.2022.6 citata consid. 2.4 e rif.).
3.3. In relazione alla
procedura d'istrumentazione in quanto tale, l'art. 5 LN dispone che le dichiarazioni e le pattuizioni ricevute nella forma
autentica devono essere rese alla presenza del notaio; i fatti devono essere da
lui constatati personalmente (cpv. 1), ritenuto che egli deve vegliare affinché
nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto
(cpv. 2). L'art. 6 cpv. 1 LN stabilisce inoltre che il notaio informa le parti sulla natura, sul contenuto e sulla portata giuridica
dell'atto e fornisce le necessarie spiegazioni. L'art. 34 LN
precisa che gli atti pubblici devono essere
pubblicati alla contemporanea presenza del notaio, delle parti e, dove la legge
lo richieda, dei testimoni e dell'interprete (cpv. 1). La pubblicazione
concerne l'intero testo dell'atto e degli inserti e avviene mediante lettura a
chiara e alta voce da parte del notaio o mediante lettura personale delle
parti; se le parti comparenti non comprendono la lingua italiana, la
pubblicazione si limita alla lingua conosciuta (cpv. 2). Il genere di
pubblicazione dev'essere menzionato nell'atto (cpv. 3).
4. 4.1. Ora, certo è anzitutto
che il ricorrente è incorso in una violazione del dovere d'imparzialità sancito
dall'art. 11 LN. Al riguardo andrebbe anzitutto considerato che la preparazione
dell'atto pubblico non è a ben vedere nemmeno stata seguita personalmente dal
ricorrente, il quale ha in pratica preso visione del rogito fatto allestire dal
collega solo dopo che le parti lo avevano già sottoscritto. In ogni caso l'insorgente
avrebbe dovuto declinare la rogazione, già perché nell'operazione immobiliare
era coinvolto, non tanto solo la convivente del suo collega, ma anche quest'ultimo
(cfr. già solo la sua dichiarazione di responsabilità personale del 19 dicembre
2019 a __________). G__________ era del resto anche personalmente debitore
solidale nei confronti del cliente dello studio, che deteneva la cartella
ipotecaria gravante l'immobile oggetto della compravendita (cfr. suo verbale
del 16 dicembre 2021, pag. 7; cfr. pure accordo aggiuntivo del 30 agosto 2021
allegato al verbale di T__________ del 16 dicembre 2021). Nel caso di specie,
visto pure il contratto di collaborazione e prestazione di servizi tra i due
legali di cui al doc. 15.1 (che prevedeva peraltro una ripartizione degli
onorari proprio nei casi in cui uno dei due non poteva intervenire per
conflitto d'interesse, cfr. ad punto 3.2), oltre al loro particolare lungo e
stretto legame professionale e di fiducia addotto dallo stesso insorgente (cfr.
ricorso, pag. 3), occorre quindi ritenere che egli avrebbe comunque dovuto
rifiutare il suo ministero.
4.2. Incontestato è inoltre che il ricorrente è gravemente venuto meno anche al
proprio obbligo di diligenza, non accertandosi della fattibilità
dell'operazione cui stava prestando il suo concorso. Come rilevato nella
decisione impugnata, egli ha infatti omesso ogni accertamento riguardo
all'entità del debito effettivo da rimborsare per ottenere la liberazione della
cartella ipotecaria al portatore gravante l'immobile oggetto del contratto e
all'identità del creditore. Ha così rogato un atto di compravendita che
prevedeva una trattenuta insufficiente (rispetto al debito effettivo ma anche al
valore nominale del titolo) per riscattare la cartella ipotecaria, e ciò pur
sapendo che la stessa si trovava nelle mani di un terzo cliente di G__________
e che il suo collega aveva peraltro, se non già dei debiti (come gli aveva
confidato in passato), quantomeno urgenza di concludere l'operazione perché aveva
bisogno di soldi (cfr. verbale del 16 dicembre 2021 del ricorrente, pag. 3;
cfr. pure pag. 9). Poco conta comunque che egli non avesse un'effettiva
conoscenza della sua situazione finanziaria, come preteso (cfr. ricorso, pag. 3
e 9). A ciò aggiungasi, come rilevato dalla Commissione, che egli ha
inopinatamente anche permesso che l'iscrizione del passaggio di proprietà
avvenisse prima di ottenere la liberazione della cartella ipotecaria che si era
impegnato a trasmettere alla banca finanziatrice. Ne discende che con il suo comportamento
ha effettivamente violato i propri doveri elementari di notaio, disattendendo
l'art. 12 LN.
4.3. Dagli atti risulta inoltre che l'insorgente si è essenzialmente limitato a
ricevere l'atto da rogare dal collega G__________ e che lo ha firmato quando era
già stato sottoscritto dalle parti, con le quali non ha avuto alcun contatto. Come
rilevato dalla Commissione, è assodato che egli non ha in particolare letto
l'atto alle parti, non si è accertato che le stesse avessero compreso i
contenuti del contratto e delle norme applicabili rispettivamente che il medesimo
corrispondesse alla loro volontà, non ha presenziato alla loro firma, non ne ha verificato l'identità e ha a sua volta firmato
il rogito solo in un secondo momento. Ciò che non solo disattende i suoi
obblighi, ma neppure corrisponde a quanto espressamente indicato nel pubblico
istrumento, che risulta così contenere diverse indicazioni contrarie alla
realtà, in contrasto con l'obbligo di verità pure sancito dall'art. 5 cpv. 1 LN
(oltre che dall'art. 5 cpv. 2 del codice professionale; cfr. pure STF 2C_240/2022
del 17 ottobre 2022 consid. 4.3, che conferma la STA 52.2021.367 del 10
febbraio 2022 consid. 3; STA 52.2019.309 dell'8 febbraio 2022 consid. 4,
52.2020.242 del 5 agosto 2021 consid. 6.1).
La Commissione ha
rimproverato al ricorrente di non aver neppure personalmente letto ed esaminato
il rogito (cfr. decisione impugnata, consid. 15 e 16). Ciò che egli contesta, affermando
di essersi ad esempio accorto prima della sua firma che il valore nominale
della cartella ipotecaria era superiore al saldo del prezzo di vendita (venendo
tuttavia rassicurato dal collega G__________ che tale importo sarebbe bastato
per il riscatto del pegno e scoprendo solo in seguito che il debito ipotecario
effettivo era invece superiore). Ora, pur volendo considerare che egli abbia visionato
il rogito prima di sottoscriverlo, resta che egli non ha comunque
sufficientemente analizzato le particolarità e stranezze dell'atto
(cfr. citato verbale, pag. 4). Non ha in particolare verificato, mediante
riscontri oggettivi, la disponibilità di fondi sufficienti per riscattare la
cartella ipotecaria che egli stesso si era impegnato a trasmettere alla banca
finanziatrice, appurando segnatamente l'ammontare del debito effettivo da
rimborsare, ma si è accontentato delle rassicurazioni (cfr. supra,
consid. Aa) del suo collega di studio, chiaramente coinvolto nell'operazione (eloquente
in tal senso è peraltro pure la dichiarazione del ricorrente laddove, facendo
riferimento ai debiti contratti da G__________ o dalla sua compagna, afferma
che lui stesso li vedeva come un tutt'uno, cfr. citato verbale, pag. 3).
La tesi addotta - che altro non fa che confermare la leggerezza con cui ha
svolto la sua funzione (in violazione dell'art. 12 LN) - non apporta quindi all'insorgente
alcun particolare giovamento.
A ciò aggiungasi che, non
avendo mai avuto contatti con le parti, neppure il ricorrente ha potuto ossequiare
l'obbligo di informazione discendente dall'art. 6 cpv. 1 LN, come pure rilevato
nella decisione impugnata (cfr. consid. 15, pag. 8).
Ne discende che, limitandosi
in pratica a firmare a posteriori un atto pubblico fatto allestire e sottoscrivere
alle parti dal suo collega di studio implicato nella trattativa, senza neppure
incontrare le parti, il ricorrente ha completamente disatteso le basilari norme
cui soggiace la procedura d'istrumentazione notarile, che ha del tutto
vanificato, come pure principi fondamentali dell'attività notarile. Il suo
comportamento è oltremodo grave. Con la precedente istanza non si può quindi
che concludere che "l'estrema gravità dell'agire del notaio (…) ha
contraddetto lo scopo stesso dell'attività notarile, ossia di attestare la
verità dei fatti in veste di rappresentante dello Stato" (cfr.
decisione impugnata, consid. 16 in fine).
4.4. Incontestato è
infine che il ricorrente non era titolare né, per sua stessa ammissione, aveva diritto
di firma sul conto bancario su cui è transitato il prezzo di vendita (cfr.
anche verbale citato, pag. 2 e doc. 15). Benché fosse indicato nel rogito quale
conto clienti del notaio rogante, lo stesso era in realtà un conto riconducibile
a G__________, a cui il ricorrente poteva solo far capo sulla base dell'accordo
di collaborazione di cui al doc. 15.1. In tali circostanze, così come correttamente
ritenuto dalla precedente istanza, lo scopo di far transitare il denaro sul
conto del notaio, persona neutra e imparziale, è stato del tutto frustrato.
5. Ferme queste premesse,
resta da statuire in merito all'eventuale sanzione da infliggere al ricorrente.
5.1. In caso di violazione
della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari
seguenti:
-
l'avvertimento;
-
l'ammonimento;
- la
multa fino a fr. 20'000.-;
- la
sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da
pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può
essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il
divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari
devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il
grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e
in genere il comportamento del notaio.
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della
professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la
sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione - e scegliere il
provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura
e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica
funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa
del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio
ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da
lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr.
STA 52.2016.158 citata consid. 5.1 e riferimenti).
5.2. In concreto, le violazioni commesse dal ricorrente sono di
una gravità inaudita. Egli si è prestato a istrumentare un atto pubblico in
violazione del suo dovere d'imparzialità, limitandosi di fatto a sottoscrivere
il rogito fatto allestire dal suo collega, senza verificarne adeguatamente il
contenuto rispettivamente senza accertarsi della fattibilità dell'operazione
(assumendosi così il rischio che non fosse data), e ciò benché pure le
circostanze in cui stava operando (particolarità e stranezza dell'atto,
urgenza e/o ristrettezze finanziarie di G__________) gli avrebbero imposto una
particolare prudenza. Ha quindi fatto iscrivere il trapasso di proprietà prima
di aver ottenuto lo sbocco della cartella ipotecaria gravante l'oggetto del
contratto, malgrado la trattenuta insufficiente all'uopo prevista nel rogito,
facendo così correre agli acquirenti rispettivamente alla loro banca
finanziatrice il rischio di un ingente danno economico. Violando gravemente i
suoi doveri d'imparzialità e di diligenza l'insorgente è venuto meno a regole
professionali fondamentali, che derivano dalla mansione di particolare fiducia
che il notaio è chiamato a svolgere quale detentore di una parte del potere
pubblico e che sono di capitale importanza per il corretto adempimento del suo ruolo
istituzionale.
A ciò aggiungasi che egli ha consapevolmente rogato l'atto
in questione in completa violazione dei più basilari principi che reggono
l'attività notarile, vanificando lo scopo stesso di far capo per la
stipulazione di atti dalle conseguenze giuridiche particolarmente importanti a
un pubblico ufficiale, tenuto segnatamente all'obbligo di verità e
d'informazione. Al momento della sua firma non poteva infatti non sapere che
stava conferendo forza probatoria accresciuta a un documento allestito in
contrasto con norme imperative e contenente false attestazioni, ciò che ne
metteva peraltro a rischio la validità (dato che è di principio nullo l'atto
autentico pubblicato in violazione dell'art. 34 LN). Tant'è che tale agire ha
nel contempo configurato anche il reato di cui all'art. 317 n. 1 CP (ciò di cui
la Commissione non ha peraltro tenuto conto nella commisurazione della
sanzione, cfr. consid. 20 della decisione impugnata). Acconsentendo al
versamento del prezzo di vendita sul conto del collega di studio, ha inoltre
del tutto vanificato lo scopo di far transitare tale importo sul conto di una
persona neutra, rendendo ancora una volta del tutto inutile il ricorso a un
pubblico ufficiale.
Quand'anche si volesse considerare che
gli abbia agito poiché spinto dalla persona che a suo dire rappresentava il suo
unico punto di riferimento professionale, che stimava molto e godeva della sua
piena fiducia (cfr. ricorso, pag. 3), che lo aveva rassicurato e che sarebbe
sempre stata in grado di garantire il corretto adempimento del contratto
(recuperando la cartella ipotecaria con mezzi propri), nulla muterebbe alla
gravità delle violazioni commesse, che restano per lo più inspiegabili. Basti
pensare, ad esempio, come correttamente considerato dalla Commissione, che non
vi era alcuna ragione per non incontrare almeno le parti e pubblicare
correttamente l'atto.
Non va peraltro nemmeno ignorato che il suo comportamento ha comportato che la
banca finanziatrice si è trovata per svariati mesi priva di garanzie per l'importante
credito (di fr. 1'400'000.-) concesso agli acquirenti, costretti a loro volta
ad adire la Magistratura penale a tutela dei loro diritti. E questo anche se è ben
vero che questi ultimi sono stati per finire interamente risarciti (da G__________)
e che la cartella ipotecaria è stata per finire consegnata alla banca, di modo
che nessuno ha in definitiva subito alcun danno economico.
Quanto alla collaborazione fornita dal
ricorrente, non può essere seguita la Commissione quando pretende che egli
abbia ammesso i fatti soltanto il 16 dicembre 2021, ad interrogatorio penale
avanzato, allorquando è stato costretto a farlo dalle contingenze e
dall'evidenza delle prove raccolte dalla PP rispettivamente unicamente
allorquando è stato posto di fronte al rischio di un prolungamento dell'arresto
(cfr. decisione impugnata, consid. 18 e 20). Dalla lettura del verbale reso
davanti al Ministero pubblico emerge infatti che fin dall'inizio
dell'interrogatorio egli ha illustrato a grandi linee i fatti. Se solo le
contestazioni della PP lo hanno indotto a riconoscere di avere agito con
leggerezza (cfr. doc. 9.2, pag. 6), egli ha invece spontaneamente spiegato che
il rogito non era stato pubblicato da lui alla presenza delle parti, senza
attendere una precisa contestazione del magistrato inquirente e senza che
quest'ultimo avesse prospettato un possibile prolungamento dell'arresto, misura
cui non parrebbe del resto essere mai stato sottoposto (cfr. ricorso, pag. 3 e
10). Ciò detto, se è ben vero che nelle osservazioni presentate nel
procedimento disciplinare l'insorgente ha illustrato alcuni fatti, egli ne ha
omessi altri, importanti (cfr. ad esempio la questione delle modalità di
sottoscrizione e di pubblicazione del rogito, giungendo ad affermare di
avere espletato le mie funzioni di notaio con la massima diligenza imposta
dalle specifiche circostanze del caso in esame, cfr. pag. 3), di modo che
non si può ritenere che la sua collaborazione incida davvero favorevolmente
sulla commisurazione della sanzione.
A favore del ricorrente depone invece l'assenza di precedenti disciplinari e il
fatto che egli abbia volontariamente rinunciato (a titolo provvisorio) all'esercizio
del notariato fin dal dicembre 2021.
Nella commisurazione della sanzione non
viene infine tenuto conto della possibile violazione dell'art. 103 LN, non
considerata dalla Commissione.
Alla luce di tutto quanto esposto, si
giustifica quindi di confermare la sanzione pronunciata nei confronti del
ricorrente. Per quanto in particolare la sospensione di 10 anni dall'esercizio
del notariato possa apparire severa (alla luce delle innegabili importanti
conseguenze che porta con sé a livello professionale ed economico), la stessa (che
poteva essere cumulata alla multa di fr. 15'000.-, qui non contestata) rientra
ancora nell'ampio margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione
in questo ambito. Essa risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del
caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità, riservata la
precisazione di cui si dirà in appresso. Tiene adeguatamente conto
dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al
rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5.3. Contrariamente a quanto considerato
dalla Commissione, v'è da ritenere che nella durata del provvedimento
pronunciato nei confronti del ricorrente vada tuttavia computato il tempo in
cui, a seguito della sua rinuncia volontaria a far tempo dal 28 dicembre 2021,
egli non ha più esercitato il notariato. In queste circostanze, tenuto conto
dell'età anagrafica dell'insorgente (classe 1971), il provvedimento risulta
senz'altro maggiormente rispettoso del principio di proporzionalità, di modo
che non è neppure possibile ritenere che la misura pronunciata in concreto equivalga
a un divieto definitivo di esercitare la funzione di notaio, come eccepito
dall'insorgente. Esclusa è in ogni caso una lesione della libertà economica, di
cui un notaio, in considerazione della funzione di natura pubblica esercitata,
non può prevalersi (cfr. STF 2C_131/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.1). Nella
sanzione così precisata non è infine nemmeno ravvisabile una violazione del
principio della parità di trattamento, ritenuto che i casi genericamente
invocati dall'insorgente (cfr. ricorso, pag. 12) riguardano fattispecie
chiaramente diverse.
6. 6.1. Stante quanto precede,
il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Nella misura in cui è impugnata, la
decisione della Commissione è annullata e riformata nel senso che la
sospensione dall'esercizio dell'attività di notaio pronunciata nei confronti
del ricorrente decorre a far tempo dal 28 dicembre 2021 (disp. 1), così come
indicato al precedente considerando.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato
ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm), ma è tenuto a rifondere al
ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di
ripetibili, nella misura in cui risulta vittorioso (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione del 6 luglio 2023 (n. 20.2021.18) della
Commissione di disciplina notarile è parzialmente annullata e riformata, ma
solo nel senso che la sospensione dall'esercizio dell'attività di notaio di 10
anni decorre a far tempo dal 28 dicembre 2021.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso
l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera