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Decisione

52.2023.285

Sanzione disciplinare

15 dicembre 2025Italiano30 min

predetti incarti (penale e/o disciplinare), al pari delle altre prove sommariamente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.285

Lugano

15

dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 31 agosto

2023 dell'

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 6 luglio 2023 (n. 20.2021.18) con

cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr.

15'000.- e una sospensione di 10 anni dall'esercizio del notariato, a titolo

di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 19 dicembre 2019

il notaio RI 1 ha rogato l'atto con il quale T__________ ha venduto a K__________

e C__________ la part. __________ di __________, __________, gravata in 1.

grado da una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 1'500'000.-. Il prezzo

era stato stabilito in fr. 1'700'000.-, da corrispondere in tre tranches: un primo

acconto, di fr. 300'000.-, già versato direttamente alla venditrice; un secondo

acconto, di fr. 600'000.-, da versare sul conto clienti del notaio rogante

valuta 20 dicembre 2019 e da liberare immediatamente alla venditrice; il saldo,

di fr. 800'000.-, da versare sul conto clienti del notaio rogante entro

il 30 giugno 2020 (cfr. punto n. 2). Era inoltre previsto che la compravendita

sarebbe stata iscritta a registro fondiario non appena accertato l'accredito

del saldo del prezzo (in deroga al termine previsto dall'art. 4 cpv. 2

della legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 [LRF; RL 216.100]; cfr.

punto n. 3). Secondo il punto n. 4 del rogito, il notaio era tra l'altro irrevocabilmente

incaricato dalle parti - ad avvenuta iscrizione del trapasso di proprietà - di

estinguere il debito ipotecario effettivo garantito dal suddetto pegno immobiliare

contro consegna dello stesso a titolo fiduciario per i relativi aggiornamenti e

la trasmissione alla banca finanziatrice degli acquirenti. Con scritto di medesima

data, il notaio ha quindi confermato quest'ultimo suo impegno irrevocabile a __________.

Sempre il 19 dicembre 2019 G__________, compagno di vita della venditrice e

collega di studio del notaio RI 1, ha sottoscritto un'attestazione nei

confronti di __________ in cui dichiarava e confermava, sotto la sua

responsabilità personale, che la cartella ipotecaria era detenuta da un cliente

del suo studio legale che l'avrebbe messa a libera disposizione della

venditrice al pagamento di fr. 600'000.- (da dedurre dal saldo finale di fr.

800'000.-) e, in caso di mancato perfezionamento del trapasso immobiliare non

dipendente dagli acquirenti, avrebbe restituito loro personalmente i due

acconti versati.

b. Sulla base dei suddetti

impegni, __________ ha concesso agli acquirenti un credito ipotecario di fr.

1'400'000.-, versati, secondo le modalità previste nel rogito, a saldo del

prezzo di vendita. Il 1° luglio 2020 il notaio ha chiesto l'iscrizione a

registro fondiario del trapasso di proprietà (avvenuto il 28/29 luglio 2020,

con iscrizione retroattiva al 3 luglio 2020). Nonostante i suoi solleciti, non

ha invece liberato la cartella ipotecaria gravante il fondo compravenduto a

favore di __________ (o fornito una garanzia bancaria sostitutiva).

B. a.

Con scritto del 21 aprile 2021 __________ ha quindi segnalato alla Commissione

di disciplina notarile (Commissione) il comportamento di RI 1 e di G__________.

A entrambi la banca finanziatrice ha rimproverato di avere disatteso il

dovere di salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le

parti, svolgere la propria funzione con la massima diligenza e custodire in

modo separato dal proprio patrimonio i valori affidati. Ha inoltre evocato

criticità dal profilo di un loro potenziale conflitto d'interessi.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 4 maggio 2021 la Commissione ha aperto

nei confronti di RI 1 e G__________ due procedimenti disciplinari.

Per quanto qui interessa, chiamato a pronunciarsi in meritoRI 1 ha respinto ogni

addebito.

c. Il 28 dicembre 2021 il notaio RI 1 ha rinunciato volontariamente

all'esercizio del notariato. Alla Commissione ha poi specificato che tale

rinuncia era da intendere con riserva di chiedere in futuro la riammissione

(cfr. scritto del 7 giugno 2022).

d. A fine luglio 2022 RI 1 si è separato professionalmente da G__________,

aprendo (insieme a una collega avvocato) uno studio legale in proprio.

C. Con decreto d'accusa del 22

agosto 2022, cresciuto in giudicato, RI 1 è stato ritenuto colpevole di falsità

in atti formati da pubblici ufficiali e condannato alla pena pecuniaria di 50

aliquote giornaliere da fr. 350.- cadauna (per complessivi fr. 17'500.-),

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

D. Nel corso del 2023, preso

atto che sulla carta intestata dello studio e sui motori di ricerca (local.ch e

search.ch) RI 1 continuava a presentarsi al pubblico come notaio, dopo avere offerto all'interessato la facoltà di esprimersi

in merito a un'eventuale esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art.

103 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100), la

Commissione ha segnalato la fattispecie al Ministero pubblico. Con scritto del

20 giugno 2023, RI 1 ha comunicato di avere modificato la sua carta intestata,

eliminando ogni riferimento all'attività notarile (sua e del suo studio).

E. Con decisione dell'8

luglio 2023, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 15'000.-

e una sospensione di 10 anni dall'esercizio del notariato.

Negata la decadenza della procedura disciplinare a fronte della rinuncia

solo provvisoria all'esercizio dell'attività notarile, la precedente

istanza ha anzitutto ritenuto che, rogando l'atto in questione, il notaio fosse

venuto meno al suo dovere di imparzialità, ritenuto che il suo collega di

studio era sia il compagno della venditrice, sia il mandatario del cliente che

all'epoca deteneva la cartella ipotecaria. Ha poi considerato che avesse

disatteso anche il suo dovere di diligenza, istrumentando un atto di

compravendita che non prevedeva una trattenuta sufficiente per liberare la

cartella ipotecaria e iscrivendo il passaggio di proprietà senza ottenere lo

sblocco della cartella ipotecaria che, nell'atto, si era impegnato a trasmettere

alla banca finanziatrice. Non agisce con la massima diligenza, ha aggiunto la

Commissione, il notaio che roga un simile atto senza neppure aver fatto accertamenti

circa il debito effettivo da rimborsare o l'identità del creditore. Ha inoltre

riconosciuto l'inosservanza totale e consapevole di regole basilari della

procedura d'istrumentazione (art. 5, 6 e 34 LN), a seguito della quale anche molte

indicazioni contenute nell'atto sono risultate contrarie alla realtà (tant'è

che ha perfezionato nel contempo anche il reato di falsità in atti formati da

pubblici ufficiali giusta l'art. 317 n. 1 del codice penale svizzero del 21

dicembre 1937 [CP; RS 311.0], per il quale è comunque già stato sanzionato a

livello penale). Ha quindi ancora sottolineato l'estrema gravità dell'agire del

notaio (anche sul piano soggettivo). Ha infine rilevato come pure fosse stato vanificato

lo scopo di far transitare il prezzo di vendita sul conto di una persona

imparziale, dal momento che l'importo avrebbe dovuto essere versato su un conto

- indicato nel rogito come "conto clienti del notaio" - di cui era

invece titolare una persona interessata al contratto ( G__________) e su cui il

notaio neppure aveva facoltà di disporre. Esclusa la sua competenza per

perseguire l'eventuale esercizio abusivo della professione legata all'utilizzo

del titolo di notaio, la precedente istanza ha commisurato la sanzione avuto

riguardo alla particolare gravità oggettiva della violazione e alla colpa del

notaio (a conoscenza delle difficoltà finanziarie del collega), nonché

all'assenza di precedenti e alla mancanza di segni di autocritica.

F. Avverso la predetta decisione,

il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento limitatamente alla sospensione di 10 anni

dall'esercizio del notariato.

L'insorgente - che non si oppone alla multa inflittagli - contesta la congruità

della durata della sospensione, che ritiene lesiva dei principi di proporzionalità,

equità e parità di trattamento, nonché della libertà economica e dei disposti

della LN. Ridimensiona l'intensità dolosa del suo agire sottolineando la piena fiducia

riposta nel collega G__________, che lo avrebbe sempre rassicurato e che sin

dall'inizio sarebbe comunque stato in grado di recuperare la cartella

ipotecaria mediante beni nella sua disponibilità (come per finire accaduto).

Ricorda poi come gli acquirenti siano stati integralmente risarciti e non

abbiano messo in discussione la validità del rogito, che nega di non aver letto

ed esaminato. Contesta di essere stato al corrente della situazione debitoria

di G__________ al momento della rogazione (rilevando come in tal caso l'esito

del procedimento penale a suo carico sarebbe stato diverso). Quanto al

conflitto d'interessi, spiega di aver creduto che, condividendo con il collega soltanto

la cancelleria, i relativi presupposti fossero mitigati. Evidenzia la

collaborazione spontaneamente fornita nel procedimento disciplinare, a torto

negata dalla Commissione. Reputa che una sospensione di oltre 10 anni (in

quanto decorrente a far tempo dalla crescita in giudicato della decisione

impugnata) - che vista la sua età equivarrebbe di fatto a un divieto definitivo

(in ogni caso sproporzionato) - non permetta di garantire che in futuro il

notaio eserciti la sua funzione in maniera ineccepibile. Ritiene invece che,

tenuto conto della sua spontanea rinuncia al notariato (che si protrae dal 28

dicembre 2021) e di tutte le relative conseguenze a livello professionale, la pesante

multa inflittagli sia sufficiente al raggiungimento dello scopo dissuasivo

perseguito dalla sanzione disciplinare.

G. In sede di risposta la

Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, riconfermandosi

nel provvedimento impugnato.

H. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una

replica.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1

della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e

68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). Per quanto qui interessa,

Fatti

i fatti salienti emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali,

già integrate dagli atti del procedimento penale riguardante la posizione del

ricorrente, sfociato nel decreto d'accusa del 22 agosto 2022 (cfr. suo scritto

del 25 agosto 2022 alla Commissione). Per tale ragione, come già

comunicato alle parti (cfr. scritto del Tribunale del 23 settembre 2025), non

occorre richiamare l'incarto penale (INC.2021.10525) integrato dagli atti

concernenti la posizione dell'avv. G__________, non parte al presente

procedimento. Identica conclusione vale per il richiamo del relativo incarto

disciplinare. Ancorché l'agire dei due notai s'iscriva nella medesima

fattispecie, per ognuno di loro è infatti stato aperto un procedimento

disciplinare indipendente, riferito alla sua singola posizione. La posizione

del ricorrente va quindi valutata in modo distinto; anche nella misura in cui è

genericamente motivata con la volontà di valutare il rispetto del principio

della parità di trattamento, la prova non si giustifica. Il richiamo dei

predetti incarti (penale e/o disciplinare), al pari delle altre prove sommariamente

richieste dall'insorgente (testi), non appare inoltre neppure necessario per

dimostrare tesi quali l'asserita possibilità dell'avv. G__________ di

riscattare in ogni tempo la cartella ipotecaria, la propria mancata conoscenza

della situazione debitoria del collega o il completo risarcimento degli

acquirenti, ritenuto che tali aspetti, anche dandoli per assodati, non muterebbero

l'esito del presente giudizio, come si vedrà in seguito.

2. 2.1. Il notaio è un pubblico ufficiale che adempie una funzione

statale quale organo della giurisdizione volontaria (DTF 124 I 297

consid. 4a; RDAT II-1997 n. 10 consid. 3b; Michel Mooser, Droit

notarial, III ed., Berna 2025,

n. 5 e 72; Mario

Postizzi, L'attività ministeriale del

notaio, Una lettura "a quadrifoglio", vol. 20 collana gialla

CFPG, Bellinzona 2016, pag. 14, n. 14). Egli è infatti incaricato di ricevere e

conservare tutti gli atti per i quali la legge o la volontà delle parti

richiedono la forma autentica (cfr. art. 1 cpv. 1 LN), comportando per le parti

contraenti conseguenze giuridiche di particolare importanza. La funzione

primaria del notaio è quindi quella di vegliare affinché una parte inesperta

negli affari, non cognita della legge o facilmente influenzabile non venga

sorpresa nella sua buona fede e non sia di

conseguenza indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto

(cfr. art. 5 cpv. 2 LN). Al notaio è dunque affidato il compito estremamente

delicato di attento vigile della moralità contrattuale, del rispetto delle

leggi e dei buoni costumi e dell'ordine pubblico (cfr. STA 52.2017.106 del 30

ottobre 2017 consid. 2 e rif.). Le mansioni di particolare fiducia che è

chiamato a svolgere quale detentore di una parte del potere pubblico gli

impongono di mantenere sempre una linea di condotta compatibile con la dignità

della sua funzione e con l'interesse generale dello Stato (DTF 124 I 297

consid. 4b; STA 52.2017.106 consid. 2 e rif.; Rep. 1986, pag. 299; Fernando Gaja, Il notaio e la sanzione

penale, in: RDAT 1978, pag. 251 seg.).

2.2. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello

disciplinare. Corollario della

vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio

irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è

regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22

novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.3. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare

degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da

compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore

in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il

pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla

legge sul notariato, al regolamento, alla

legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto (cfr. STA

52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi,

52.2019.525 del 10 marzo 2021 consid. 2.2 e rif.).

3. 3.1. Tra gli obblighi

professionali che incombono al notaio si annovera quello - discendente

direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione

federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla

giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle

parti (cfr. STA 52.2022.285 dell'11 settembre 2023 consid. 2.3; Mooser, op. cit., n. 76 e 404; Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf

[curatore], Kommentar zum

Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 1 ad art. 37 NG). L'obbligo di imparzialità - di cui gli obblighi

di ricusazione e d'indipendenza contribuiscono ad assicurare il rispetto -

contribuisce alla forza probante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser, op. cit., n. 404).

A livello cantonale

tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il quale il notaio

deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le parti,

nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone

Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio mantiene una

perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente

da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico.

Il notaio - che è tenuto

a esercitare la propria funzione in modo

indipendente, sotto la vigilanza del Cantone (cfr. art. 1 cpv. 3 LN) - deve esercitare

il proprio ministero in modo autonomo e sotto la propria responsabilità (cfr. art.

3 del codice professionale), senza quindi essere assoggettato a istruzioni,

senza essere influenzato da interessi estranei o di parte e senza subire

interferenze esterne (cfr. STA 52.2020.242 del 5 agosto 2021 consid. 4; cfr. Stephan Wolf/Aron Pfammatter, in Stephan

Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, op. cit., n. 3

ad art. 3). Egli non può quindi rogare

un atto nel quale intervengono in qualità di parti persone che lo metterebbero

in una situazione di dipendenza, in particolare persone con le quali

intrattiene delle relazioni strette. Ciò può essere segnatamente il caso quando

ha con loro un legame familiare o affettivo (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. a LN,

che menziona espressamente anche il convivente; cfr. pure Mooser, op. cit., n. 252 segg.), quando

sussiste uno stretto legame professionale (cfr. Mooser,

op. cit., n. 254; Christian

Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 1645) o

quando il notaio (o uno dei suoi associati o collaboratori) ha precedentemente

assunto un mandato d'avvocato per una delle parti, concernente un aspetto che

riguarda direttamente l'oggetto dell'atto (cfr. STA 52.2019.525 del 10 marzo 2021 consid. 3 e 4.1 con rimandi).

3.2. L'art. 12 LN impone inoltre al notaio di usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni. Il

dovere di diligenza deriva dall'obbligo del

notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da

quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA 52.2022.6

del 23 dicembre 2022 consid. 2.4 e rif.). Secondo

il codice professionale, il notaio deve eseguire i compiti affidatigli

in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (art. 5

cpv. 1).

La sottoscrizione dell'atto non mette fine all'attività del notaio, che è

tenuto ad adempiere al suo obbligo di esecuzione, vigilando sul traffico dei

pagamenti previsto nel rogito e su quello dei titoli ipotecari, ripartendo il

prezzo di vendita tra i creditori ipotecari e il venditore nonché dando seguito

al suo impegno di inviare i titoli ipotecari ai creditori degli acquirenti (cfr.

Etienne Jeandin, La profession de

notaire, Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag. 190 seg.; Mooser, op. cit., n. 469 e 1081; Brückner, op. cit., n. 495c). Anche in questa fase

successiva (Nachverfahren), il notaio è tenuto al suo obbligo di

diligenza (cfr. STA 52.2022.6 citata consid. 2.4 e rif.).

3.3. In relazione alla

procedura d'istrumentazione in quanto tale, l'art. 5 LN dispone che le dichiarazioni e le pattuizioni ricevute nella forma

autentica devono essere rese alla presenza del notaio; i fatti devono essere da

lui constatati personalmente (cpv. 1), ritenuto che egli deve vegliare affinché

nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto

(cpv. 2). L'art. 6 cpv. 1 LN stabilisce inoltre che il notaio informa le parti sulla natura, sul contenuto e sulla portata giuridica

dell'atto e fornisce le necessarie spiegazioni. L'art. 34 LN

precisa che gli atti pubblici devono essere

pubblicati alla contemporanea presenza del notaio, delle parti e, dove la legge

lo richieda, dei testimoni e dell'interprete (cpv. 1). La pubblicazione

concerne l'intero testo dell'atto e degli inserti e avviene mediante lettura a

chiara e alta voce da parte del notaio o mediante lettura personale delle

parti; se le parti comparenti non comprendono la lingua italiana, la

pubblicazione si limita alla lingua conosciuta (cpv. 2). Il genere di

pubblicazione dev'essere menzionato nell'atto (cpv. 3).

4. 4.1. Ora, certo è anzitutto

che il ricorrente è incorso in una violazione del dovere d'imparzialità sancito

dall'art. 11 LN. Al riguardo andrebbe anzitutto considerato che la preparazione

dell'atto pubblico non è a ben vedere nemmeno stata seguita personalmente dal

ricorrente, il quale ha in pratica preso visione del rogito fatto allestire dal

collega solo dopo che le parti lo avevano già sottoscritto. In ogni caso l'insorgente

avrebbe dovuto declinare la rogazione, già perché nell'operazione immobiliare

era coinvolto, non tanto solo la convivente del suo collega, ma anche quest'ultimo

(cfr. già solo la sua dichiarazione di responsabilità personale del 19 dicembre

2019 a __________). G__________ era del resto anche personalmente debitore

solidale nei confronti del cliente dello studio, che deteneva la cartella

ipotecaria gravante l'immobile oggetto della compravendita (cfr. suo verbale

del 16 dicembre 2021, pag. 7; cfr. pure accordo aggiuntivo del 30 agosto 2021

allegato al verbale di T__________ del 16 dicembre 2021). Nel caso di specie,

visto pure il contratto di collaborazione e prestazione di servizi tra i due

legali di cui al doc. 15.1 (che prevedeva peraltro una ripartizione degli

onorari proprio nei casi in cui uno dei due non poteva intervenire per

conflitto d'interesse, cfr. ad punto 3.2), oltre al loro particolare lungo e

stretto legame professionale e di fiducia addotto dallo stesso insorgente (cfr.

ricorso, pag. 3), occorre quindi ritenere che egli avrebbe comunque dovuto

rifiutare il suo ministero.

4.2. Incontestato è inoltre che il ricorrente è gravemente venuto meno anche al

proprio obbligo di diligenza, non accertandosi della fattibilità

dell'operazione cui stava prestando il suo concorso. Come rilevato nella

decisione impugnata, egli ha infatti omesso ogni accertamento riguardo

all'entità del debito effettivo da rimborsare per ottenere la liberazione della

cartella ipotecaria al portatore gravante l'immobile oggetto del contratto e

all'identità del creditore. Ha così rogato un atto di compravendita che

prevedeva una trattenuta insufficiente (rispetto al debito effettivo ma anche al

valore nominale del titolo) per riscattare la cartella ipotecaria, e ciò pur

sapendo che la stessa si trovava nelle mani di un terzo cliente di G__________

e che il suo collega aveva peraltro, se non già dei debiti (come gli aveva

confidato in passato), quantomeno urgenza di concludere l'operazione perché aveva

bisogno di soldi (cfr. verbale del 16 dicembre 2021 del ricorrente, pag. 3;

cfr. pure pag. 9). Poco conta comunque che egli non avesse un'effettiva

conoscenza della sua situazione finanziaria, come preteso (cfr. ricorso, pag. 3

e 9). A ciò aggiungasi, come rilevato dalla Commissione, che egli ha

inopinatamente anche permesso che l'iscrizione del passaggio di proprietà

avvenisse prima di ottenere la liberazione della cartella ipotecaria che si era

impegnato a trasmettere alla banca finanziatrice. Ne discende che con il suo comportamento

ha effettivamente violato i propri doveri elementari di notaio, disattendendo

l'art. 12 LN.

4.3. Dagli atti risulta inoltre che l'insorgente si è essenzialmente limitato a

ricevere l'atto da rogare dal collega G__________ e che lo ha firmato quando era

già stato sottoscritto dalle parti, con le quali non ha avuto alcun contatto. Come

rilevato dalla Commissione, è assodato che egli non ha in particolare letto

l'atto alle parti, non si è accertato che le stesse avessero compreso i

contenuti del contratto e delle norme applicabili rispettivamente che il medesimo

corrispondesse alla loro volontà, non ha presenziato alla loro firma, non ne ha verificato l'identità e ha a sua volta firmato

il rogito solo in un secondo momento. Ciò che non solo disattende i suoi

obblighi, ma neppure corrisponde a quanto espressamente indicato nel pubblico

istrumento, che risulta così contenere diverse indicazioni contrarie alla

realtà, in contrasto con l'obbligo di verità pure sancito dall'art. 5 cpv. 1 LN

(oltre che dall'art. 5 cpv. 2 del codice professionale; cfr. pure STF 2C_240/2022

del 17 ottobre 2022 consid. 4.3, che conferma la STA 52.2021.367 del 10

febbraio 2022 consid. 3; STA 52.2019.309 dell'8 febbraio 2022 consid. 4,

52.2020.242 del 5 agosto 2021 consid. 6.1).

La Commissione ha

rimproverato al ricorrente di non aver neppure personalmente letto ed esaminato

il rogito (cfr. decisione impugnata, consid. 15 e 16). Ciò che egli contesta, affermando

di essersi ad esempio accorto prima della sua firma che il valore nominale

della cartella ipotecaria era superiore al saldo del prezzo di vendita (venendo

tuttavia rassicurato dal collega G__________ che tale importo sarebbe bastato

per il riscatto del pegno e scoprendo solo in seguito che il debito ipotecario

effettivo era invece superiore). Ora, pur volendo considerare che egli abbia visionato

il rogito prima di sottoscriverlo, resta che egli non ha comunque

sufficientemente analizzato le particolarità e stranezze dell'atto

(cfr. citato verbale, pag. 4). Non ha in particolare verificato, mediante

riscontri oggettivi, la disponibilità di fondi sufficienti per riscattare la

cartella ipotecaria che egli stesso si era impegnato a trasmettere alla banca

finanziatrice, appurando segnatamente l'ammontare del debito effettivo da

rimborsare, ma si è accontentato delle rassicurazioni (cfr. supra,

consid. Aa) del suo collega di studio, chiaramente coinvolto nell'operazione (eloquente

in tal senso è peraltro pure la dichiarazione del ricorrente laddove, facendo

riferimento ai debiti contratti da G__________ o dalla sua compagna, afferma

che lui stesso li vedeva come un tutt'uno, cfr. citato verbale, pag. 3).

La tesi addotta - che altro non fa che confermare la leggerezza con cui ha

svolto la sua funzione (in violazione dell'art. 12 LN) - non apporta quindi all'insorgente

alcun particolare giovamento.

A ciò aggiungasi che, non

avendo mai avuto contatti con le parti, neppure il ricorrente ha potuto ossequiare

l'obbligo di informazione discendente dall'art. 6 cpv. 1 LN, come pure rilevato

nella decisione impugnata (cfr. consid. 15, pag. 8).

Ne discende che, limitandosi

in pratica a firmare a posteriori un atto pubblico fatto allestire e sottoscrivere

alle parti dal suo collega di studio implicato nella trattativa, senza neppure

incontrare le parti, il ricorrente ha completamente disatteso le basilari norme

cui soggiace la procedura d'istrumentazione notarile, che ha del tutto

vanificato, come pure principi fondamentali dell'attività notarile. Il suo

comportamento è oltremodo grave. Con la precedente istanza non si può quindi

che concludere che "l'estrema gravità dell'agire del notaio (…) ha

contraddetto lo scopo stesso dell'attività notarile, ossia di attestare la

verità dei fatti in veste di rappresentante dello Stato" (cfr.

decisione impugnata, consid. 16 in fine).

4.4. Incontestato è

infine che il ricorrente non era titolare né, per sua stessa ammissione, aveva diritto

di firma sul conto bancario su cui è transitato il prezzo di vendita (cfr.

anche verbale citato, pag. 2 e doc. 15). Benché fosse indicato nel rogito quale

conto clienti del notaio rogante, lo stesso era in realtà un conto riconducibile

a G__________, a cui il ricorrente poteva solo far capo sulla base dell'accordo

di collaborazione di cui al doc. 15.1. In tali circostanze, così come correttamente

ritenuto dalla precedente istanza, lo scopo di far transitare il denaro sul

conto del notaio, persona neutra e imparziale, è stato del tutto frustrato.

5. Ferme queste premesse,

resta da statuire in merito all'eventuale sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1. In caso di violazione

della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari

seguenti:

-

l'avvertimento;

-

l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da

pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari

devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il

grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e

in genere il comportamento del notaio.

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la

sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il

provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio

ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da

lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr.

STA 52.2016.158 citata consid. 5.1 e riferimenti).

5.2. In concreto, le violazioni commesse dal ricorrente sono di

una gravità inaudita. Egli si è prestato a istrumentare un atto pubblico in

violazione del suo dovere d'imparzialità, limitandosi di fatto a sottoscrivere

il rogito fatto allestire dal suo collega, senza verificarne adeguatamente il

contenuto rispettivamente senza accertarsi della fattibilità dell'operazione

(assumendosi così il rischio che non fosse data), e ciò benché pure le

circostanze in cui stava operando (particolarità e stranezza dell'atto,

urgenza e/o ristrettezze finanziarie di G__________) gli avrebbero imposto una

particolare prudenza. Ha quindi fatto iscrivere il trapasso di proprietà prima

di aver ottenuto lo sbocco della cartella ipotecaria gravante l'oggetto del

contratto, malgrado la trattenuta insufficiente all'uopo prevista nel rogito,

facendo così correre agli acquirenti rispettivamente alla loro banca

finanziatrice il rischio di un ingente danno economico. Violando gravemente i

suoi doveri d'imparzialità e di diligenza l'insorgente è venuto meno a regole

professionali fondamentali, che derivano dalla mansione di particolare fiducia

che il notaio è chiamato a svolgere quale detentore di una parte del potere

pubblico e che sono di capitale importanza per il corretto adempimento del suo ruolo

istituzionale.

A ciò aggiungasi che egli ha consapevolmente rogato l'atto

in questione in completa violazione dei più basilari principi che reggono

l'attività notarile, vanificando lo scopo stesso di far capo per la

stipulazione di atti dalle conseguenze giuridiche particolarmente importanti a

un pubblico ufficiale, tenuto segnatamente all'obbligo di verità e

d'informazione. Al momento della sua firma non poteva infatti non sapere che

stava conferendo forza probatoria accresciuta a un documento allestito in

contrasto con norme imperative e contenente false attestazioni, ciò che ne

metteva peraltro a rischio la validità (dato che è di principio nullo l'atto

autentico pubblicato in violazione dell'art. 34 LN). Tant'è che tale agire ha

nel contempo configurato anche il reato di cui all'art. 317 n. 1 CP (ciò di cui

la Commissione non ha peraltro tenuto conto nella commisurazione della

sanzione, cfr. consid. 20 della decisione impugnata). Acconsentendo al

versamento del prezzo di vendita sul conto del collega di studio, ha inoltre

del tutto vanificato lo scopo di far transitare tale importo sul conto di una

persona neutra, rendendo ancora una volta del tutto inutile il ricorso a un

pubblico ufficiale.

Quand'anche si volesse considerare che

gli abbia agito poiché spinto dalla persona che a suo dire rappresentava il suo

unico punto di riferimento professionale, che stimava molto e godeva della sua

piena fiducia (cfr. ricorso, pag. 3), che lo aveva rassicurato e che sarebbe

sempre stata in grado di garantire il corretto adempimento del contratto

(recuperando la cartella ipotecaria con mezzi propri), nulla muterebbe alla

gravità delle violazioni commesse, che restano per lo più inspiegabili. Basti

pensare, ad esempio, come correttamente considerato dalla Commissione, che non

vi era alcuna ragione per non incontrare almeno le parti e pubblicare

correttamente l'atto.

Non va peraltro nemmeno ignorato che il suo comportamento ha comportato che la

banca finanziatrice si è trovata per svariati mesi priva di garanzie per l'importante

credito (di fr. 1'400'000.-) concesso agli acquirenti, costretti a loro volta

ad adire la Magistratura penale a tutela dei loro diritti. E questo anche se è ben

vero che questi ultimi sono stati per finire interamente risarciti (da G__________)

e che la cartella ipotecaria è stata per finire consegnata alla banca, di modo

che nessuno ha in definitiva subito alcun danno economico.

Quanto alla collaborazione fornita dal

ricorrente, non può essere seguita la Commissione quando pretende che egli

abbia ammesso i fatti soltanto il 16 dicembre 2021, ad interrogatorio penale

avanzato, allorquando è stato costretto a farlo dalle contingenze e

dall'evidenza delle prove raccolte dalla PP rispettivamente unicamente

allorquando è stato posto di fronte al rischio di un prolungamento dell'arresto

(cfr. decisione impugnata, consid. 18 e 20). Dalla lettura del verbale reso

davanti al Ministero pubblico emerge infatti che fin dall'inizio

dell'interrogatorio egli ha illustrato a grandi linee i fatti. Se solo le

contestazioni della PP lo hanno indotto a riconoscere di avere agito con

leggerezza (cfr. doc. 9.2, pag. 6), egli ha invece spontaneamente spiegato che

il rogito non era stato pubblicato da lui alla presenza delle parti, senza

attendere una precisa contestazione del magistrato inquirente e senza che

quest'ultimo avesse prospettato un possibile prolungamento dell'arresto, misura

cui non parrebbe del resto essere mai stato sottoposto (cfr. ricorso, pag. 3 e

10). Ciò detto, se è ben vero che nelle osservazioni presentate nel

procedimento disciplinare l'insorgente ha illustrato alcuni fatti, egli ne ha

omessi altri, importanti (cfr. ad esempio la questione delle modalità di

sottoscrizione e di pubblicazione del rogito, giungendo ad affermare di

avere espletato le mie funzioni di notaio con la massima diligenza imposta

dalle specifiche circostanze del caso in esame, cfr. pag. 3), di modo che

non si può ritenere che la sua collaborazione incida davvero favorevolmente

sulla commisurazione della sanzione.

A favore del ricorrente depone invece l'assenza di precedenti disciplinari e il

fatto che egli abbia volontariamente rinunciato (a titolo provvisorio) all'esercizio

del notariato fin dal dicembre 2021.

Nella commisurazione della sanzione non

viene infine tenuto conto della possibile violazione dell'art. 103 LN, non

considerata dalla Commissione.

Alla luce di tutto quanto esposto, si

giustifica quindi di confermare la sanzione pronunciata nei confronti del

ricorrente. Per quanto in particolare la sospensione di 10 anni dall'esercizio

del notariato possa apparire severa (alla luce delle innegabili importanti

conseguenze che porta con sé a livello professionale ed economico), la stessa (che

poteva essere cumulata alla multa di fr. 15'000.-, qui non contestata) rientra

ancora nell'ampio margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione

in questo ambito. Essa risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del

caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità, riservata la

precisazione di cui si dirà in appresso. Tiene adeguatamente conto

dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al

rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.3. Contrariamente a quanto considerato

dalla Commissione, v'è da ritenere che nella durata del provvedimento

pronunciato nei confronti del ricorrente vada tuttavia computato il tempo in

cui, a seguito della sua rinuncia volontaria a far tempo dal 28 dicembre 2021,

egli non ha più esercitato il notariato. In queste circostanze, tenuto conto

dell'età anagrafica dell'insorgente (classe 1971), il provvedimento risulta

senz'altro maggiormente rispettoso del principio di proporzionalità, di modo

che non è neppure possibile ritenere che la misura pronunciata in concreto equivalga

a un divieto definitivo di esercitare la funzione di notaio, come eccepito

dall'insorgente. Esclusa è in ogni caso una lesione della libertà economica, di

cui un notaio, in considerazione della funzione di natura pubblica esercitata,

non può prevalersi (cfr. STF 2C_131/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.1). Nella

sanzione così precisata non è infine nemmeno ravvisabile una violazione del

principio della parità di trattamento, ritenuto che i casi genericamente

invocati dall'insorgente (cfr. ricorso, pag. 12) riguardano fattispecie

chiaramente diverse.

6. 6.1. Stante quanto precede,

il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Nella misura in cui è impugnata, la

decisione della Commissione è annullata e riformata nel senso che la

sospensione dall'esercizio dell'attività di notaio pronunciata nei confronti

del ricorrente decorre a far tempo dal 28 dicembre 2021 (disp. 1), così come

indicato al precedente considerando.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato

ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm), ma è tenuto a rifondere al

ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili, nella misura in cui risulta vittorioso (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione del 6 luglio 2023 (n. 20.2021.18) della

Commissione di disciplina notarile è parzialmente annullata e riformata, ma

solo nel senso che la sospensione dall'esercizio dell'attività di notaio di 10

anni decorre a far tempo dal 28 dicembre 2021.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso

l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera