52.2023.287
Tassa decisionanle in materia LAFE
11 settembre 2023Italiano4 min
che la società anonima acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.287
Lugano
11
settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 4 settembre
2023 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 19 luglio 2023 (430/23) dell'Autorità
cantonale di I istanza LAFE in materia di non assoggettamento alla LAFE,
limitatamente al dispositivo (n. 5) relativo alla tassa decisionale;
ritenuto, in
fatto
che il 19 giugno 2023,
__________, cittadino svizzero, ha costituito la RI 1, con sede a __________,
avente per scopo l'acquisto, la vendita, la detenzione e la gestione di
immobili in Svizzera e all'estero, segnatamente nel contesto di una gestione
del patrimonio del fondatore e dei suoi discendenti (...);
che per la liberazione del capitale azionario della nuova società, il promotore
apporta attivi e passivi del patrimonio della sua ditta individuale (non
iscritta a registro di commercio), composto da beni immobili;
che il 19 giugno 2023, l'avv. , in rappresentanza della costituenda società e
del suo fondatore, ha sottoposto all'autorità di prima istanza la
documentazione atta a dimostrare che l'operazione non era assoggettata alla
legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16
dicembre 1983 (LAFE; RS 211.412.41);
che esperiti i necessari accertamenti, con decisione del 19 luglio 2023 l'Autorità
cantonale di I istanza LAFE ha stabilito che la costituzione della RI 1
(mediante conferimento di attivi e passivi della ditta individuale di __________)
non era assoggettata alla LAFE; ha inoltre posto a carico della società
istante una tassa di fr. 30'000.- e le spese di fr. 100.- (punto 5);
che avverso la predetta decisione, limitatamente al punto relativo alla tassa
decisionale, la RI 1 in costituzione insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e riformato nel senso che la tassa
è ridotta a fr. 4'750.-;
che il gravame non è stato intimato per la risposta, ma sono stati richiamati
gli atti;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 della legge di
applicazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone
all'estero del 21 marzo 1988 (LALAFE; RL 215.400);
che in base all'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), l'autorità di ricorso può, immediatamente o
dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza
o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente
infondati;
che in base all'art. 20 cpv. 2 LAFE il diritto di ricorso contro una decisione
dell'autorità di prima istanza spetta in particolare all'acquirente, all'alienante
e a altre persone che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modificazione della decisione (lett. a);
che la legittimazione attiva presuppone la capacità di essere parte, che deve
sussistere al momento dell'inoltro del ricorso (cfr. Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Bernhard Waldmann/Patrick
Fatti
L. Krauskopf [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, III ed.,
Zurigo 2023, n. 6 e 7 ad art. 48; Isabelle
Häner, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori],
VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, II ed., Zurigo/San
Gallo 2019, n. 3 e 5 ad art. 48);
che la società anonima acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione
nel registro di commercio (art. 643 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30
marzo 1911; CO; RS 220); in fase di costituzione, ossia prima della sua
iscrizione, non ha dunque la capacità di essere parte;
che fintanto che una nuova società non è iscritta, legittimati ad agire contro
eventuali decisioni rese dall'Ufficiale del registro di commercio o dall'autorità
di prima istanza in materia LAFE, possono semmai essere i suoi fondatori (cfr.
in tal senso: sentenza IICCA 12.2012.10 del 1 giugno 2012 consid. 4; cfr. pure
DTF 114 Ib 261 consid. 2); fondatori che, peraltro, sono di regola anche
responsabili personalmente e in solido di eventuali obbligazioni assunte in
nome della società prima dell'iscrizione nel registro di commercio (art. 645
cpv. 1 CO), a meno che la società le assuma entro tre mesi dall'iscrizione (art.
645 cpv. 2 CO);
che in concreto, il ricorso interposto dalla RI 1 in costituzione, che non è
ancora iscritta a registro di commercio e non ha dunque capacità di essere
parte, dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile;
che date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
preleva tassa di giustizia.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
vicecancelliera