Lexipedia

Decisione

52.2023.287

Tassa decisionanle in materia LAFE

11 settembre 2023Italiano4 min

che la società anonima acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.287

Lugano

11

settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 4 settembre

2023 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 19 luglio 2023 (430/23) dell'Autorità

cantonale di I istanza LAFE in materia di non assoggettamento alla LAFE,

limitatamente al dispositivo (n. 5) relativo alla tassa decisionale;

ritenuto, in

fatto

che il 19 giugno 2023,

__________, cittadino svizzero, ha costituito la RI 1, con sede a __________,

avente per scopo l'acquisto, la vendita, la detenzione e la gestione di

immobili in Svizzera e all'estero, segnatamente nel contesto di una gestione

del patrimonio del fondatore e dei suoi discendenti (...);

che per la liberazione del capitale azionario della nuova società, il promotore

apporta attivi e passivi del patrimonio della sua ditta individuale (non

iscritta a registro di commercio), composto da beni immobili;

che il 19 giugno 2023, l'avv. , in rappresentanza della costituenda società e

del suo fondatore, ha sottoposto all'autorità di prima istanza la

documentazione atta a dimostrare che l'operazione non era assoggettata alla

legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16

dicembre 1983 (LAFE; RS 211.412.41);

che esperiti i necessari accertamenti, con decisione del 19 luglio 2023 l'Autorità

cantonale di I istanza LAFE ha stabilito che la costituzione della RI 1

(mediante conferimento di attivi e passivi della ditta individuale di __________)

non era assoggettata alla LAFE; ha inoltre posto a carico della società

istante una tassa di fr. 30'000.- e le spese di fr. 100.- (punto 5);

che avverso la predetta decisione, limitatamente al punto relativo alla tassa

decisionale, la RI 1 in costituzione insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e riformato nel senso che la tassa

è ridotta a fr. 4'750.-;

che il gravame non è stato intimato per la risposta, ma sono stati richiamati

gli atti;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 della legge di

applicazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone

all'estero del 21 marzo 1988 (LALAFE; RL 215.400);

che in base all'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), l'autorità di ricorso può, immediatamente o

dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza

o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente

infondati;

che in base all'art. 20 cpv. 2 LAFE il diritto di ricorso contro una decisione

dell'autorità di prima istanza spetta in particolare all'acquirente, all'alienante

e a altre persone che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o

alla modificazione della decisione (lett. a);

che la legittimazione attiva presuppone la capacità di essere parte, che deve

sussistere al momento dell'inoltro del ricorso (cfr. Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Bernhard Waldmann/Patrick

Fatti

L. Krauskopf [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, III ed.,

Zurigo 2023, n. 6 e 7 ad art. 48; Isabelle

Häner, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori],

VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, II ed., Zurigo/San

Gallo 2019, n. 3 e 5 ad art. 48);

che la società anonima acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione

nel registro di commercio (art. 643 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30

marzo 1911; CO; RS 220); in fase di costituzione, ossia prima della sua

iscrizione, non ha dunque la capacità di essere parte;

che fintanto che una nuova società non è iscritta, legittimati ad agire contro

eventuali decisioni rese dall'Ufficiale del registro di commercio o dall'autorità

di prima istanza in materia LAFE, possono semmai essere i suoi fondatori (cfr.

in tal senso: sentenza IICCA 12.2012.10 del 1 giugno 2012 consid. 4; cfr. pure

DTF 114 Ib 261 consid. 2); fondatori che, peraltro, sono di regola anche

responsabili personalmente e in solido di eventuali obbligazioni assunte in

nome della società prima dell'iscrizione nel registro di commercio (art. 645

cpv. 1 CO), a meno che la società le assuma entro tre mesi dall'iscrizione (art.

645 cpv. 2 CO);

che in concreto, il ricorso interposto dalla RI 1 in costituzione, che non è

ancora iscritta a registro di commercio e non ha dunque capacità di essere

parte, dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile;

che date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera