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Decisione

52.2023.297

Sanzione disciplinare

14 novembre 2024Italiano14 min

per la riservazione dell'immobile, S__________ ha versato un acconto di fr. __________.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.297

Lugano

14

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso dell'8 settembre

2023 dell'

RI

1

contro

la decisione del 7 luglio 2023 (n. 20.2022.012) con

cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei suoi confronti

un avvertimento a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Nel corso del 2021,

RI 1 è stato incaricato di fungere da notaio rogante nell'ambito di

un'operazione immobiliare consistente nella cessione a S__________ e sua

moglie di un diritto di compera su un immobile a __________. In tale contesto,

per la riservazione dell'immobile, S__________ ha versato un acconto di fr. __________.

L'operazione non si è tuttavia finalizzata a causa della rinuncia degli

acquirenti. Il 28 febbraio 2022 il notaio ha quindi trasmesso ai due coniugi la

sua parcella notarile (di

fr. __________) con una distinta delle prestazioni.

b. Il 21 marzo 2022, per il tramite del suo legale, S__________ ha contestato

tale nota, ritenendo eccessivo il dispendio fatturato e chiedendo di ricevere la

corrispondenza intrattenuta con le diverse parti (venditore e mediatrice). Ne è

poi seguito uno scambio di corrispondenza elettronica tra il notaio e il legale

di S__________, in cui il primo ha essenzialmente confermato la sua parcella,

indicando dapprima di aver già trasmesso la corrispondenza fondamentale e

sollevando poi dubbi sulla possibilità di trasmettere tutti i documenti

richiesti (a cui si erano opposti alienante e mediatrice); il legale ha invece

mantenuto la sua posizione e la richiesta di documentazione, invitando se del

caso il pubblico ufficiale a chiarire la situazione con l'autorità di

sorveglianza.

c. Il 22 aprile 2022 il notaio si è quindi rivolto alla Commissione di

disciplina notarile, per trasmettere la contestazione della parcella e

sottoporre il quesito relativo all'invio della corrispondenza, che il 13 maggio

2022 egli stesso ha poi girato alla Commissione per il notariato (infra,

consid. D).

B. a. Il 22 giugno 2022

S__________, tramite l'avv. __________, ha a sua volta adito la Commissione di

disciplina notarile (Commissione) per inoltrare la sua contestazione della

parcella notarile e segnalare il comportamento del notaio RI 1, cui ha

segnatamente rimproverato di non avergli ancora inviato la corrispondenza

richiesta e fatturata (e di non aver nemmeno dato seguito ad un analogo invito

dell'autorità penale). Gli ha inoltre mosso delle critiche in relazione alla

gestione dell'acconto di prenotazione dell'immobile, oltre a un rimprovero di

aver agito in dispregio del principio d'imparzialità. In conclusione ha in

particolare chiesto alla Commissione di ingiungere al notaio di trasmettere

senza indugio, in via supercautelare, tutta la corrispondenza, riservandosi di

domandare l'apertura di una procedura disciplinare (fatte salve le vostre

competenze

d'ufficio).

b. Preso atto di tale scritto, il 5 luglio 2022 la Commissione ha dato avvio

alla procedura di reclamo contro la parcella notarile (inc. 20.2022.004).

c. Nel contempo, ha

aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare (inc.

20.2022.012), impartendo al denunciante un termine per eventualmente addurre

ulteriori argomenti o prove a sostegno della sua segnalazione (ma precisando di

essere competente solo per ordinare provvedimenti disciplinari e non di altra

natura eventualmente richiesti dal segnalante; pagamenti o compimento di atti,

ecc.).

C. a. Nel ambito del

procedimento disciplinare, con scritto del 21 luglio 2022, S__________ ha

essenzialmente ribadito le critiche mosse al notaio, sviluppando in parte le

sue tesi.

b. Chiamato a esprimersi in merito, con osservazioni del 31 agosto 2022

l'interessato ha invece contestato ogni addebito, evidenziando in particolare

di non essere mai stato oggetto né di una denuncia penale del segnalante, né di

una richiesta dell'autorità inquirente vertente sull'invio della

corrispondenza.

D. a. Nel frattempo,

rispondendo alla sua richiesta del 13 maggio 2022 (supra, consid. Ac),

il 6 luglio 2022 la Commissione per il notariato ha comunicato a RI 1 che il

potenziale acquirente e destinatario della parcella è sicuramente parte

interessata e legittimata a ottenere qualsiasi informazione che lei ha ricevuto

in relazione alla transazione e che una limitazione d'accesso ai

contenuti delle comunicazioni del venditore e dell'intermediario potrebbe

entrare in linea di conto soltanto per informazioni coperte dal segreto e non

strettamente correlate con l'oggetto dell'atto che poi non si è perfezionato.

b. Il notaio non ha tuttavia trasmesso a S__________ la documentazione

richiesta, che ha per finire allegato solo alle sue osservazioni del 5

settembre 2022, presentate nell'ambito della procedura di contestazione della

parcella notarile.

E. Con decisione del 7

luglio 2023, la Commissione ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 un

avvertimento.

Ripercorsi i fatti e l'iter procedurale, la precedente istanza ha ravvisato

nell'atteggiamento del notaio che, anche dopo aver ricevuto il chiarimento da

parte della Commissione per il notariato, ha atteso circa due mesi prima di

consegnare la documentazione al segnalante, una violazione del suo obbligo di

diligenza. Negli altri comportamenti denunciati non ha invece riconosciuto

alcuna ulteriore violazione. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo

alla lieve gravità della violazione e all'assenza di precedenti

dell'interessato. La Commissione ha infine posto a carico del notaio le spese

della procedura disciplinare di fr. 1'000.-, fissate tenuto conto del dispendio

orario dell'istruttoria.

F. Avverso la predetta

decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento; in via subordinata, postula una

riduzione delle spese a fr. 300.-.

L'insorgente sottolinea anzitutto come il parere della Commissione per il

notariato gli sia pervenuto solo dopo l'avvio della procedura disciplinare e di

quella di reclamo contro la sua parcella notarile. Rileva poi che gran parte

della corrispondenza richiesta sarebbe già stata in possesso del segnalante.

Ritiene altresì che non avrebbe avuto senso produrre prima la documentazione,

tanto più che la Commissione gli aveva concesso anche una proroga per

presentare le sue osservazioni. Contesta infine le spese addossategli,

considerato che la maggior parte del dispendio orario della Commissione sarebbe

stato causato dalle accuse poi cadute.

G. In sede di risposta, la

Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, riconfermandosi

nel provvedimento impugnato.

H. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge

sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione

attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione

impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione relativa

all'incarto n. 20.2022.004 acquisita dalla Commissione e nota all'insorgente

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. La

violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello

disciplinare. Corollario della vigilanza

assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della

professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata

esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017

consid. 3.1 e rimandi).

2.2

In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare

degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da

compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore

in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il

pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla

legge sul notariato, al regolamento, alla

legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto.

Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della

previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è

stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento

delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere

individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. STA 52.2018.536

del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi).

2.3

L'art. 12 LN

impone al notaio di usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni. Il dovere di diligenza deriva dall'obbligo del notaio di tutelare al

meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da quello di

esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA 52.2022.6 del 23

dicembre 2022 consid. 2.4, 52.2021.360 del 24 maggio 2022 consid. 3,

52.2019.416

dell'11 novembre 2020 consid. 3.1 e relativi rinvii). Secondo il codice professionale dell'Ordine

dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), il notaio deve eseguire i compiti

affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine

(art. 5 cpv. 1).

Dall'obbligo di massima diligenza - analogamente al dovere di cura e diligenza

che incombe all'avvocato (art. 12 lett. a della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61]; cfr. STF

2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2; STA 52.2016.54 del 14 giugno 2019

consid. 4.2 e rimandi) - scaturisce anche il dovere del notaio di restituire

alle parti, al termine del suo incarico, tutti gli atti ricevuti in forza della

sua attività ministeriale, che possono interessare loro (come ad es. la

corrispondenza con le diverse parti o terzi coinvolti, gli atti dell'autorità,

ecc.). Egli non è quindi solo tenuto a restituire a prima richiesta gli atti

affidati in senso stretto (cfr. art. 14 cpv. 3 LN), ma anche quelli acquisiti

tramite terzi. Ciò vale a maggior ragione laddove una simile documentazione dà

luogo a una fatturazione, per cui a domanda del cliente il notaio è in ogni

caso tenuto a fornire una distinta dettagliata, che permetta di comprendere il

modo di calcolo degli importi fatturati (cfr. Michel

Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 406).

Analogamente all'obbligo di restituzione dell'avvocato, la consegna degli atti

deve avvenire a prima richiesta e in un termine ragionevole, laddove una decina

di giorni dovrebbero di regola essere sufficienti. La consegna non può inoltre

essere fatta dipendere dal pagamento della parcella notarile (cfr. in senso

analogo, art. 14 cpv. 3 LN; STA 52.2016.54 citata consid. 4.2 e rimandi).

3.

Come visto in

narrativa, con la decisione impugnata la precedente istanza ha ravvisato nel

comportamento del notaio che, anche dopo aver chiarito la questione con la

Commissione per il notariato, ha atteso circa due mesi per trasmettere al

segnalante la corrispondenza richiesta, una violazione del dovere di diligenza

ai sensi dell'art. 12 LN.

A giusta ragione. In effetti, nonostante le svariate richieste del denunciante

(cfr. e-mail del 21 marzo, 11 e 13 aprile 2022 dell'avv. __________) e malgrado

il parere favorevole espresso il 6 luglio 2022 dalla Commissione per il

notariato (cfr. doc. 9.5 dell'inc. n. 20.2022.004), l'insorgente ha

indiscutibilmente atteso altri due mesi prima di trasmettere la corrispondenza

in questione, ciò che ha fatto (ad eccezione di due documenti ritenuti coperti

dal segreto professionale) soltanto con le osservazioni presentate il 5

settembre 2022 nella procedura di reclamo contro la sua parcella (e addirittura

solo dopo aver presentato il 31 agosto 2022 le proprie osservazioni nella

procedura disciplinare). Ha quindi palesemente tardato nel dar seguito alla

richiesta benché nulla gli impedisse di farlo subito dopo aver preso atto

dell'opinione della Commissione per il notariato.

A torto il ricorrente si prevale del fatto che la Commissione di disciplina gli

aveva concesso nella procedura di reclamo un termine di 30 giorni (sospeso

dalle ferie) per formulare le proprie osservazioni. In realtà, appurato che

nessun impedimento ostava alla consegna della corrispondenza al segnalante

(riservato il caso di informazioni coperte dal segreto e non strettamente

correlate con l'oggetto dell'atto), l'insorgente avrebbe dovuto farne avere

senza indugio copia direttamente al segnalante, senza attendere l'inoltro delle

predette osservazioni al reclamo.

Poco conta invece che la documentazione sarebbe in parte già stata in possesso

del segnalante, ritenuto come sia pacifico che il notaio non gli aveva comunque

consegnato tutta la corrispondenza richiesta, e invero anche fatturata

(cfr. pure e-mail dell'11 aprile 2022 dell'avv. __________ ed e-mail del 12

aprile 2022 dell'insorgente; inoltre, citate osservazioni del 5 settembre 2022,

pag. 2).

Con la Commissione occorre pertanto concludere che il ricorrente è incorso in

una violazione del suo obbligo di diligenza.

4.

Ferme queste premesse,

resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1

In caso di violazione

della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari

seguenti:

-

l'avvertimento;

-

l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da

pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari

devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il

grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e

in genere il comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo

margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella

fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione

dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in

generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre

considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di

principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio

ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da

lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr.

STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).

4.2

In concreto, la violazione commessa dal ricorrente - a favore del

quale depone anche l'assenza di precedenti disciplinari - può essere

considerata ancora lieve. Si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento

pronunciato dalla Commissione. La sanzione così commisurata, corrispondente

alla più blanda tra quelle previste dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta

opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro

rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto

dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarla al

rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.

Da respingere è infine la

censura riferita all'entità delle spese processuali poste a carico

dell'insorgente per l'importo di fr. 1'000.-.

Ricordato come la tassa di giustizia debba

rispettare i principi della copertura dei costi (cfr. art. 50 del regolamento

sul notariato del 25 marzo 2015; RN; RL 952.110) e dell'equivalenza e tenuto conto dell'ampio potere di

apprezzamento di cui dispone l'autorità

amministrativa o giudiziaria (che può essere censurato solo in caso di eccesso o di abuso; cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a

LPAmm; cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 7, 52.2016.158 del 21

aprile 2017 consid. 6.1 e riferimenti), in concreto l'ammontare della tassa applicata dalla

Commissione (fr. 1'000.-), oltre che

rientrare nella forchetta compresa tra fr. 100.- e fr. 5'000.- prevista

dall'art. 109 cpv. 1 LN, non appare lesivo dei citati principi. Seppur non particolarmente modico, esso

non risulta ancora sproporzionato, a fronte del dispendio di tempo occasionato

alla Commissione dall'evasione della pratica, deducibile dagli atti

dell'incarto. La commisurazione della

controversa tassa di giustizia da parte dell'autorità inferiore non procede

dunque da un esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di

apprezzamento e deve quindi essere tutelata.

6.

6.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguenze

conferma della decisione impugnata.

6.2

La tassa di giustizia

di questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo

soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera