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Decisione

52.2023.304

Sanzione disciplinare

14 maggio 2024Italiano20 min

censurata la validità degli atti, segnatamente della liberalità (tra M__________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.304

Lugano

14

maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso dell'11

settembre 2023 degli

RI

1

RI 2

contro

la decisione del 17 luglio 2023 (n. 478-479) con cui

la Commissione di disciplina degli avvocati ha inflitto loro una multa di fr.

600.- ciascuno a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 10 settembre

2015 RI 1, in veste di notaio, ha istrumentato un atto con il quale M__________

ha donato ai figli D__________ e L__________, in ragione di 1/2 ciascuno, un

cascinale sui monti di __________ (part. __________). Con ulteriore atto di medesima

data rogato tra le parti, tale immobile è stato costituito in proprietà per

piani e sulla quota di 500/1000 attribuita a L__________ è stato costituito un

usufrutto vita natural durante a favore del padre.

b. Dopo il decesso di M__________ (avvenuto nel 2017), il 7 giugno 2022 RI 1 ha

avviato per conto di D__________ un'azione di riduzione davanti alla Pretura di

Locarno-Campagna nei confronti del fratello F__________, mediante la quale ha

chiesto che le liberalità concesse a quest'ultimo dal padre ancora in vita

fossero ridotte in modo tale da ricostituire la sua quota legittima. Nella

procedura è stata coinvolta anche la collega di studio RI 2 (che ha firmato la

petizione per incarico, p.i.). Nella risposta di causa, presentata

il 14 ottobre 2022, F__________ ha contestato le pretese del fratello,

sostenendo tra l'altro che il padre intendeva regolare la sua successione

proprio mediante la citata donazione. A sostegno della sua tesi ha chiesto

l'audizione testimoniale delRI 1, evidenziando però la problematicità dal

profilo deontologico.

B. a. Il 20 ottobre 2022

F__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati

(Commissione) il comportamento degli RI 1 e RI 2, cui ha essenzialmente rimproverato

di essere incorsi in un conflitto d'interessi per avere assunto il patrocinio

del fratello nella causa civile, ritenuto che la stessa avrebbe riguardato

anche il fondo oggetto degli atti rogati in passato dal notaio RI 1. Per

evitare il rischio che i segnalati potessero usare nella procedura civile informazioni

acquisite nell'ambito dell'istrumentazione dei rogiti, ha inoltre chiesto la

nomina di un avvocato neutro.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 22 novembre 2022 la Commissione - in una

composizione straordinaria designata ad hoc dalla Commissione per l'avvocatura

(resasi necessaria a seguito dell'esclusione di tutti i membri e supplenti

ordinari, vista l'appartenenza delRI 1 in qualità di membro in seno alla

stessa) - ha aperto nei confronti degli RI 1 e RI 2 un procedimento

disciplinare per possibile violazione del divieto di incorrere in conflitti

d'interessi.

c. Chiamati a

pronunciarsi in merito, con osservazioni formulate congiuntamente, gli

interessati hanno respinto ogni addebito.

d. In sede di replica, il denunciante ha

essenzialmente ribadito le sue critiche. Con ulteriore scritto del 5 aprile

2023, dando seguito a una richiesta della Commissione, ha poi prodotto gli atti

della causa civile, precisando che, con decisione del 22 dicembre 2022, il

pretore aveva sospeso la procedura in attesa della decisione disciplinare.

Con la duplica, i

segnalati si sono riconfermati nella loro posizione, evidenziando tra l'altro come

il pretore - che non aveva sino a quel momento ravvisato alcun conflitto

d'interessi - avesse sospeso la causa dopo che RI 2 lo aveva interpellato al

fine di chiarire, al di là di ogni dubbio, la questione dell'eventuale

incapacità di rappresentare.

C. Con unica decisione

del 17 luglio 2023, la Commissione ha condannato gli RI 1 e RI 2 al pagamento

di una multa disciplinare di fr. 600.- ciascuno. La precedente istanza ha in

sintesi ritenuto che RI 1, patrocinando uno degli eredi di M__________ (parte

all'atto di donazione da lui istrumentato) nella causa civile avente per

oggetto gli effetti di tale atto ai fini della successione, fosse

incorso in un conflitto d'interessi vietato dall'art. 12 lett. c della legge

federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS

935.61). Nella procedura civile si tratterebbe in effetti di chiarire la

volontà di M__________ di definire mediante la citata donazione la propria

successione per rapporto ai figli, elemento di cui il legale avrebbe avuto una

conoscenza diretta in virtù del suo precedente ruolo di notaio. Ha poi ritenuto

che tale situazione di conflitto si estendesse anche alRI 2 (collega di studio

del notaio, pure coinvolta nella causa civile). Ha infine commisurato la

sanzione tenendo conto della media gravità della colpa e dell'assenza di segni

di autocritica degli interessati nonché della loro incensuratezza.

D. Avverso la predetta

decisione, con un unico ricorso gli RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Gli insorgenti censurano un accertamento inesatto dei fatti e un'errata

applicazione del diritto. Riprendendo le argomentazioni già addotte davanti

alla Commissione, contestano in particolare che M__________ (che, fatta

astrazione per la donazione e la partecipazione alla costituzione di diritto di

usufrutto in suo favore, non sarebbe mai stato loro cliente) abbia indicato

di voler sottoscrivere gli atti pubblici rogati dal notaio RI 1 al fine di regolare

la sua successione, ciò che altrimenti sarebbe stato riportato nell'atto

notarile (che in tal caso avrebbe piuttosto preso la forma di un contratto

successorio rispettivamente di un testamento). Contestano poi che l'oggetto

della procedura civile siano gli effetti sulla successione di M__________ della

donazione (che da tale profilo sarebbe neutra, in quanto soggetta all'obbligo

di collazione). Negano in sostanza che siano realizzati gli estremi di un

conflitto d'interessi, rilevando come la precedente istanza non abbia indicato

quali interessi sarebbero in contrapposizione. Il fatto che RI 1 sia stato

indicato quale possibile testimone nella procedura civile non sarebbe del resto

costitutivo di un conflitto d'interessi, ritenuto che lo stesso non sarebbe

obbligato a difendere l'interesse del segnalante (con cui non avrebbe mai avuto

rapporti professionali o personali).

E.

In sede di risposta la

Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.

F. Non vi stato un ulteriore scambio di

allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

Considerato, in diritto

1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,

personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è

destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.

2.1. Giusta l'art. 12 lett. c

LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e

quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di

rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale

della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12

lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato

esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza

sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e

rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto

professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. Da questo dovere generale di

fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia

rappresentanza. L'avvocato non può in generale

rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno

interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi

completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.

2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12

lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro

un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und

standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo

2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia

rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di

interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, Anwalts-recht, II ed.,

Berna 2017, n. 388).

2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in

particolare, la possibilità

di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere

verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo

conto delle particolarità del singolo caso. In genere, può accettare il nuovo

incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di

circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato,

sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia

precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle

conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere

evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un

conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto

della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del

nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento

dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata

l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia

instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di

fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021

consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii,

2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7

agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020

consid. 7).

2.4. Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto

precedentemente in altra veste, segnatamente nel quadro di un'attività

notarile. I doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e

segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art. 12 lett. c LLCA, vista

la formulazione aperta della norma, non si riferiscono soltanto al rapporto

dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili all'intera attività

professionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi atti professionali

(cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4 e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore

attività commerciale (cfr. STF 2C_407/2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann, op. cit., n. 411; cfr. pure

STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid. 5.1.4, confermata dal STF

2C_87/2021 del 29 aprile 2021).

2.5. Secondo dottrina e giurisprudenza, il patrocinio di clienti avversi da

parte di avvocati che lavorano in una forma associativa o anche in sola

comunità di cancelleria concretizza un caso di doppio patrocinio con

conseguente conflitto d'interessi (DTF 135 II 145 consid. 9.1;

STF 2C_45/2016 dell'11 luglio 2016

consid. 2.2; François Bohnet/Vincent

Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1435; Fellmann, op. cit., n. 356; Michel Valticos in: Michel Valticos/Christian M.

Reiser/Benoît Chappuis [curatori], Loi

sur les avocats, Basilea 2010, n. 156 ad art. 12). I diversi legali che

esercitano la professione in forma associata vanno dunque considerati come un

unico avvocato ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interessi

(cfr. Fellmann, op. cit., n. 356;

cfr. pure STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 3.4, 52.2015.546 del 20

marzo 2017 consid. 2.4 e 3).

2.6. Il rischio di incorrere

in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto

ancorché non materializzato. Non è quindi

necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato

in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 135 II 145 consid.

9.1; STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata dal TF).

2.7. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati

dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente

recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo

valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente

diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per

l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136

III 296 consid. 2.1, 130 II

270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.

296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 5

del codice svizzero di deontologia del 9 giugno 2023 (CSD, che ha sostituito il

previgente codice con effetto al 1° luglio 2023), giusta il quale, nello

svolgere il mandato conferitogli, l'avvocato non deve confondere gli interessi

dei propri clienti con quelli propri o di terzi (cpv. 1). Non può

rappresentare, consigliare o difendere più clienti nella stessa fattispecie se

sussiste un conflitto d'interessi tale da porre ostacolo allo svolgimento

indipendente del mandato oppure se, considerate le circostanze specifiche del

caso, esiste un rischio concreto e grave di un simile conflitto; in caso di

conflitto o di rischio concreto e grave di conflitto di interessi, dovrà porre

fine ai mandati di tutti i clienti interessati (cpv. 2). L'avvocato non accetta

mandati che comportino il rischio di violazioni della segretezza delle

informazioni confidate da un cliente o se la conoscenza della fattispecie

inerente al mandato potrebbe risultare pregiudizievole per quest'ultimo. Giusta

l'art. 23 CSD, le disposizioni relative ai conflitti di interesse si applicano

sia all'associazione di avvocati che ai suoi membri. Un conflitto di interessi

che riguardi un singolo membro è imputabile a tutti i membri dell'associazione

di avvocati (cpv. 1).

3. 3.1. In concreto, come

accennato in narrativa, il 10 settembre 2015 il notaio RI 1 ha rogato due atti

pubblici a cui erano parti M__________, D__________ e L__________: il primo,

con il quale il padre M__________ ha donato a due dei suoi tre figli (D__________

e L__________) la part. __________ di __________; il secondo, con cui tale

immobile è stato costituito in proprietà per piani e a favore del padre è stato

costituito un usufrutto vita natural durante sulla quota (di 500/1000)

attribuita al figlio L__________. M__________ è deceduto ab intestato nel

2017, lasciando quali unici eredi i figli L__________, D________ e F__________.

In seguito RI 1 ha assunto il patrocinio di D__________ per conto del quale,

dopo trattative extragiudiziali e un'infruttuosa procedura di conciliazione,

con petizione del 7 giugno 2022 (sottoscritta per incarico [p.i.]

dalla sua collega di studio, RI 2), ha avviato davanti alla Pretura di

Locarno-Campagna un'azione nei confronti del fratello F__________ tendente alla

riduzione delle liberalità da lui ricevute dal padre in vita (in particolare

relative ai fondi part. __________ e __________ di __________), in modo da

ricostituire la sua quota legittima.

In sede di risposta, F__________ si .opposto all'azione, sostenendo tra

l'altro che l'intento del padre fosse quello di lasciare al figlio D__________

soltanto la sua porzione legittima e che proprio a tal fine gli avesse donato

metà della cascina sui monti di __________. Affermando che il notaio RI 1 ne

fosse al corrente, ne ha quindi chiesto l'audizione testimoniale, segnalando tuttavia

la sua problematicità dal profilo deontologico.

3.2. Nella decisione impugnata la Commissione ha anzitutto rilevato come

nella causa civile non fosse in discussione la validità dell'atto di donazione

rogato dal notaio RI 1, ma i suoi effetti ai fini della successione; ha

in particolare spiegato che, a fronte della tesi del segnalante secondo cui con

la donazione della part. __________ il padre desiderava regolare la successione

tra fratelli, vi è un elemento da approfondire nell'ambito del procedimento

civile di cui il notaio RI 1 ha avuto una conoscenza diretta, considerando che

su tale aspetto si realizzasse un potenziale conflitto d'interessi. Ha infatti ritenuto

che, per il ruolo svolto, RI 1 potesse riportare quanto riferitogli da M__________,

con il quale aveva avuto diretto contatto, deducendone quindi l'inopportunità

del suo incarico. Ha poi aggiunto che tale situazione di conflitto si estendeva

anche alla collega di studio RI 2, concludendo pertanto che entrambi i legali

fossero incorsi in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.

Fatti

I ricorrenti contestano come detto tale deduzione, sostenendo in particolare

che il tema della sua successione non è mai stato trattato con M__________, che

in precedenza non sarebbe stato cliente dello studio e con il quale RI 1

avrebbe avuto solo due brevi incontri. Se davvero avesse saputo che

l'intenzione era quella di regolare la successione, avrebbe del resto optato

per un istituto giuridico diverso dalla semplice donazione, che non farebbe

cenno a tale volontà.

3.3. Ora, è ben vero che nella causa civile pendente in Pretura non viene

censurata la validità degli atti, segnatamente della liberalità (tra M__________

e i figli D__________ e L__________) che ha istrumentato nel settembre 2015 il

ricorrente RI 1 in veste di notaio (ovvero di pubblico ufficiale, tenuto a

salvaguardare in modo equo ed imparziale gli interessi di tutte le parti,

indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico, cfr.

art. 11 cpv. 1

della legge sul notariato del 26 novembre 2013 [LN; RL 952.100] e 13 del codice

professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 [RL

952.205]). L'azione di riduzione promossa dagli insorgenti per conto di D__________

appena qualche anno dopo (a seguito di trattative extragiudiziali e un'istanza

di conciliazione del 31 ottobre 2018; cfr. ricorso pag. 3) presuppone nondimeno

la ricostituzione dell'intero asse successorio del padre, e quindi anche la

collazione della predetta donazione (gravata da usufrutto) rogata dal notaio RI

1, come ben risulta dagli allegati della causa civile (cfr. petizione e

risposta agli atti). Già solo per questo motivo, essendo in discussione anche

tale liberalità (rispettivamente i suoi effetti ai fini della successione),

non è quindi possibile escludere un uso, magari inconsapevole, da parte degli

insorgenti di informazioni relative alla stessa, coperte dal segreto

professionale, nell'ambito del nuovo mandato assunto a favore del solo erede D__________

(i cui interessi appaiono porsi in contrasto non solo con quelli del fratello

convenuto F__________, ma potenzialmente anche del padre e dell'altro fratello

L__________). A maggior ragione considerando, come rettamente evidenziato dalla

Commissione, che nella procedura civile è stata tematizzata l'asserita volontà

manifestata dal de cujus di regolare - proprio mediante tale donazione -

la successione tra i fratelli (cfr. risposta citata, che allega una

dichiarazione in tal senso del fratello L__________ [il quale precisa trattarsi

di fatti confermati dal papà al momento della firma dei documenti di

trapasso] e chiede l'audizione testimoniale dello stesso notaio RI 1). A

prescindere dalla fondatezza o effettiva rilevanza di tale argomento nella

causa civile (che i ricorrenti negano), tanto basta per ammettere la

sussistenza di un conflitto d'interessi in capo alRI 1 (cfr. pure STF

2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.4) - e di riflesso anche alRI 2 (che

avrebbe assunto l'incarico internamente,

firmando la petizione

intestata al collega, cfr. ricorso pag. 3; cfr. supra consid. 2.5).

Conflitto che non fanno peraltro che confermare le considerazioni espresse

dagli insorgenti in merito all'esigenza del notaio RI 1, per poter

testimoniare, di essere liberato dal segreto professionale da tutti gli

eredi di M__________ (ciò che

non sarebbe scontato).

Neppure va infine ignorato che - confrontato con la questione di un'eventuale

incapacità di rappresentanza - anche il pretore aggiunto ha deciso di sospendere

la procedura civile in attesa della decisione in ambito disciplinare (cfr.

ordinanza del 22 dicembre 2022 e duplica dei ricorrenti alla Commissione ad n.

6).

3.4. Da tutto ciò discende che i ricorrenti

avrebbero dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di patrocinare D__________ nell'ambito della causa

civile riguardante (anche) gli atti pubblici rogati in precedenza dalRI 1 nella

sua veste di notaio e quindi giungere alla conclusione che tale ruolo li

avrebbe posti di fronte a un concreto rischio di conflitto d'interessi. Tanto più che, in casi dubbi, di una tale

situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C_427/2009 del 25 marzo

2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste

circostanze, assumendo il predetto mandato, gli insorgenti sono quindi incorsi

in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.

4. Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede

le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa

può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.

Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere

nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.

art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come

del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Walter

Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,

Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

4.2. In concreto, i ricorrenti

hanno disatteso una regola professionale fondamentale qual è quella che vieta

di incorrere in conflitti d'interesse. La loro violazione

deve essere reputata di media entità, se solo si considera che essi non hanno solo creato una situazione in cui

il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi era concreto, ma hanno

addirittura realizzato il suddetto rischio, avviando una procedura civile riguardante

anche la donazione rogata dal notaio RI 1, rappresentando una delle parti

all'atto (i cui interessi sono inoltre potenzialmente in contrasto con quelli

delle altre parti già coinvolte). Vista la loro quasi ventennale esperienza

professionale, avrebbero dovuto accorgersi della delicata

situazione in cui si stavano ponendo con l'assunzione del nuovo mandato. Depone

per contro a loro favore l'assenza di precedenti disciplinari.

Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla

Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di

confermare la multa di fr. 600.- inflitta dalla precedente istanza a ciascun

ricorrente per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore

di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze

del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene

adeguatamente conto dell'incensuratezza degli insorgenti e appare sufficiente a

richiamarli al rispetto dei principi deontologici che sono stati in

concreto disattesi.

5. 5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con conseguente

conferma della decisione impugnata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico degli insorgenti, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dai ricorrenti, resta interamente a

loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera