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Decisione

52.2023.305

Richiesta di inoltro di una domanda di costruzione a posteriori

29 dicembre 2023Italiano22 min

Ora, pur non avendo espressamente richiamato l'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, v'è

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.305

Lugano

29

dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 12 settembre

2023 delle

RI

1

RI

2

patrocinate

da: PA 1

contro

la decisione del 2 agosto 2023 (n. 3649) del

Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dalle

insorgenti avverso la risoluzione del 18 agosto 2020 con la quale il

Municipio di Lugano ha ordinato all'RI 1 di inoltrare una domanda di

costruzione a posteriori per l'attività svolta sul mapp. 1_________ di

Lugano, sezione __________;

ritenuto, in

fatto

A. La RI 2 è proprietaria

di un fondo (part. 1_________) situato nel Comune di Lugano, a __________, in

zona lavorativa 2 (AL2; piano regolatore intercomunale __________). Dal 2015 il

fondo è locato dalla RI 1, società che ha per scopo il trasporto, lo stoccaggio,

la lavorazione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione di

inerti, terra, sabbia, rocce, materiali edili, materiali e rifiuti da

costruzione, nonché di altri materiali similari o affini.

B. a. Nel corso del 2015,

la RI 1 ha chiesto al Municipio di Lugano la licenza edilizia per insediare sul

fondo un nuovo impianto di riciclaggio di materiale inerte. La domanda, oggetto

di opposizione da parte di una vicina (part. 2_________ e 3_________), è

rimasta sospesa dopo che l'autorità dipartimentale aveva richiesto un esame

d'impatto ambientale; il progetto è poi stato ritirato (nel 2018).

b. Nel frattempo, con scritto del 22 luglio 2015, la società ha comunicato alla

Divisione edilizia privata (DEP) che avrebbe continuato a svolgere sul

fondo un'attività di stoccaggio temporaneo di materiali, in linea con la

precedente destinazione del terreno (che sin dal 1972 sarebbe stato adibito a

deposito di materiali nell'ambito dell'attività d'impresa di costruzione della

proprietaria), precisando (sulla base di una planimetria) che avrebbe mantenuto

un deposito limitato a 2'500 m3 (riducendo l'attuale cumulo).

Ritenendo che nulla ostasse all'esercizio di tale attività, ha nondimeno

chiesto al Municipio una conferma, affinché i competenti servizi

cantonali potessero approvare l'eventuale esportazione del materiale

all'estero.

Il 6 ottobre 2015 (ris. mun. del 24 settembre 2015), il Municipio ha rilasciato

alla società - senza particolari formalità - un'autorizzazione per la

gestione

di tale deposito, subordinata alle condizioni di non

oltrepassare il volume indicato (2'500 m3), di non iniziare prima

delle ore 8.00 l'attività, vietando qualsiasi tipo di lavorazione del materiale

(vagliatura, frantumazione, ecc.).

Preso atto di tale autorizzazione, il 19 ottobre 2015 l'Ufficio

cantonale dei rifiuti e siti inquinati (URSI) ha comunicato al DEP che sul

fondo erano interdetti il deposito di materiale di demolizione e ogni attività

di lavorazione, riportando anche alcune misure da rispettare. Ha inoltre

chiesto che l'istante indicasse annualmente i quantitativi di materiale in

entrata e uscita dal deposito.

c. Tra il 2015 e il 2016, il Municipio ha poi rilasciato alla società tre

licenze edilizie, tutte mediante procedura della notifica, senza pubblicazione:

- il 16 dicembre 2015 ha autorizzato dei lavori di

manutenzione e miglioria a un edificio (sub G);

- il 26 febbraio 2016, dopo aver interpellato l'URSI

(che ha in parte riformulato il suo preavviso del 19 ottobre 2015), ha

concesso una licenza edilizia per il rifacimento della pavimentazione

dell'area di deposito destinata a materiali di demolizione.

- il 25 luglio 2016, ha rilasciato un permesso per

sistemare l'accesso, posando una nuova recinzione e un nuovo cancello.

Sempre il 25 luglio

2016, con uno scritto separato, il Municipio ha inoltre preso atto, senza

particolari formalità, dell'adeguamento

delle aree di deposito

di materiale (spostamento, a nord del fondo, di una parte dell'area di deposito

temporaneo di inerti).

Il 12 gennaio 2017 la DEP ha dal canto suo autorizzato la posa di un nuovo

impianto lava-ruote, una nuova pesa e la formazione di un nuovo servizio

igienico. La licenza edilizia, rilasciata secondo procedura della notifica

senza pubblicazione, richiamava il preavviso favorevole della Sezione della

protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).

C. a. Nel giugno 2020, la

proprietaria dei due fondi adiacenti (più volte insorta per i disagi derivanti

dall'attività), ha inoltrato al Municipio una valutazione dell'impatto

ambientale dell'insediamento dell'RI 1, segnalando che lo stesso non sarebbe

conforme alle normative applicabili ed esigerebbe una domanda di costruzione a

posteriori.

b. Esperite alcune analisi, con decisione del 18 agosto 2020 il Municipio ha

ordinato alla RI 1 di presentare una domanda di costruzione a posteriori per

l'attività svolta sul fondo. In sintesi, ha ritenuto che l'attività

(contraddistinta in particolare da flussi di camion e materiale in entrata e

uscita sull'arco dell'intera giornata, da operazioni di carico-scarico che

provocano rumore e importanti emissioni di polveri, dal parziale deposito di

materiali di demolizione) avesse assunto proporzioni di gran lunga superiori

rispetto a quella svolta in passato dalla RI 2 (nell'ambito di un'impresa edile),

di cui aveva acconsentito la continuazione con la predetta autorizzazione del

6 ottobre 2015.

D. a. Con giudizio del 13

luglio 2022 (n. 3563), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile

l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 e dalla RI 2 contro il provvedimento

municipale.

Richiamata la più

recente giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo in materia, il

Governo ha rilevato come l'ordine avversato costituisse una decisione

incidentale, impugnabile unicamente alle condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2

lett. a e b della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100); evenienze, si è limitato ad aggiungere, che non

si verificano nel caso concreto.

b. Con sentenza del 23

agosto 2022 (52.2022.258), il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il

ricorso presentato dalla RI 1 e dalla RI 2, annullando la pronuncia governativa

e retrocedendo gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi

dei considerandi. Il Tribunale ha in particolare ritenuto che, omettendo di

pronunciarsi sull'adempimento dei requisiti per l'impugnazione delle decisioni

incidentali posti dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm e sui relativi argomenti delle

insorgenti, il Governo fosse incorso in una violazione del diritto di essere

sentito, segnatamente dell'obbligo di motivazione. Ha quindi ritornato gli atti

all'Esecutivo cantonale affinché provveda

a motivare la sua decisione,

confrontandosi con le condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm

e le

tesi delle ricorrenti.

E. Con giudizio del 2

agosto 2023, il Consiglio di Stato si è quindi nuovamente pronunciato

sull'impugnativa della RI 1 e della RI 2, dichiarandola irricevibile.

Il Governo, ribadita

la natura incidentale del provvedimento, ha negato che fossero date le condizioni

d'impugnabilità poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm. In particolare ha escluso la

sussistenza dei requisiti di cui alla lett. b: in assenza di accertamenti

fattuali più precisi sull'attività concretamente svolta sul fondo

dell'insorgente, ha affermato, questo Consiglio non potrebbe ancora

rendere un giudizio finale immediato (pronunciandosi direttamente, in prima

battuta, sull'applicazione delle norme applicabili). Inoltre, relativamente

alla pretesa che l'inoltro della domanda di costruzione comporterebbe una

procedura defatigante o dispendiosa (..) volta ad accertare attività di fatto

non svolte (lavorazione e riciclaggio di materiale), ha osservato che pure

le ricorrenti ammetterebbero in generale, che l'attività svolta dall'RI 1 si

differenzia da quella antecedentemente svolta dalla RI 2 (..). Ha in

seguito ritenuto non scontato

che verrà richiesto l'EIA, ma anche

se lo fosse, ha aggiunto, non sarebbe questo il motivo, prettamente

economico, per non inoltrare una domanda a posteriori a causa dei costi che lo

stesso comporterebbe, anzi. Infine, il Governo ha ricordato che per costante

giurisprudenza, nel caso di dubbio sulla liceità di un intervento, è

auspicato

che il Municipio richieda la presentazione di una domanda di costruzione a

posteriori.

F. Avverso il

predetto giudizio, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e in ogni caso il rinvio all'istanza

inferiore affinché emani una nuova decisione motivata.

Anzitutto, le

insorgenti lamentano nuovamente una violazione del diritto di essere sentite

per carenza di motivazione della decisione impugnata, rimproverando al Governo

di non essersi confrontato con la condizione d'impugnabilità posta dall'art. 66

cpv. 2 lett. a LPAmm (sussistenza di un pregiudizio irreparabile). Ad ogni

modo, ritengono che tale condizione sarebbe data: in particolare non vi sarebbe

ragione di imporre loro la presentazione di una domanda di costruzione, che non

solo causerebbe ingenti spese

(con tanto di esecuzione di un EIA),

ma implicherebbe pure

l'applicazione della nuova pianificazione

intercomunale del __________ (che istituirebbe nuovi vincoli, che

potrebbero imporre una diversa gestione del fondo). Ribadiscono inoltre che

l'accoglimento del gravame avrebbe reso possibile l'emanazione di una decisione

finale, evitando una procedura defatigante e dispendiosa ai sensi dell'art. 66

cpv. 2 lett. b LPAmm: non vi sarebbe infatti la necessità di procedere a

particolari accertamenti, ritenuto che lo scopo della RI 1 non sarebbe mutato,

così come la destinazione del fondo. Esse avrebbero dichiarato

di

volersi attenere

all'attività da sempre in essere sul fondo, la

cui prosecuzione sarebbe stata espressamente permessa dal Comune.

G. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad analoga conclusione

perviene il Municipio, con argomentazione di cui si dirà, nella misura del

necessario, nei considerandi di diritto.

H. Con la replica e la

duplica, le ricorrenti ed il Municipio si riconfermano nelle rispettive

conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro rispettive

tesi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva delle insorgenti, personalmente e direttamente toccate

dal giudizio impugnato che ha dichiarato irricevibile il loro gravame (art. 65

cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno le parti sollecitano l'assunzione di

particolari prove.

2. Le ricorrenti rimproverano

anzitutto al Governo una violazione del loro diritto di essere sentite per

carenza di motivazione del giudizio impugnato, che non si sarebbe soffermato

sulla condizione d'impugnabilità dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm.

2.1. Giusta l'art. 46

cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata

disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione

scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,

cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata

(cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante

giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte

interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del

provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa

(cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità

esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso

piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito

ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole

circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire

sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid.

5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne

ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche

essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii

ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18

dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135

Fatti

I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale

ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere

sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha

avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a

un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame

dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è

particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza

precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca

una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con

l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere

(cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

2.3. In concreto, come visto in narrativa, il Governo si è confrontato con la

natura incidentale della decisione municipale e le condizioni d'impugnabilità

poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, segnatamente dalla lett. b: ha in particolare

spiegato perché non era possibile rendere subito una decisione finale,

soffermandosi pure sul tema relativo alla procedura defatigante o dispendiosa.

Il Governo ha poi ritenuto non dato per scontato che verrà richiesto l'EIA,

ma anche se lo fosse -

ha aggiunto - non sarebbe questo il

motivo, prettamente economico, per non inoltrare una domanda a posteriori a

causa dei costi che lo stesso comporterebbe,

precisando infine come

anche nei casi dubbi andrebbe sollecitato l'avvio di un procedimento edilizio.

Ora, pur non avendo espressamente richiamato l'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, v'è

da ritenere che con tale argomentazione il Governo abbia essenzialmente inteso

trattare, perlomeno implicitamente, anche questa norma e la relativa censura delle

insorgenti (secondo cui l'ordine provocherebbe

un pregiudizio

irreparabile, perché imporrebbe l'elaborazione complessa e molto onerosa

di un esame di impatto ambientale, che non sarebbe richiesto o necessario, cfr.

replica al Governo pag. 6). La fondatezza o meno dei motivi addotti dalla

precedente istanza è invece questione di merito. Tutto sommato, non è quindi

ravvisabile una violazione dell'obbligo di motivazione. Ad ogni modo, qualsivoglia lesione

del diritto di essere sentito andrebbe ora considerata sanata, atteso che le

insorgenti hanno potuto difendersi compiutamente in questa sede, riproponendo e

sviluppando i loro argomenti (cfr.

STA 52.2022.149 del 17 maggio 2023 consid. 2, 52.2021.216 del 2 agosto 2021

consid. 2). Per finire, un rinvio degli atti al Governo costituirebbe una

sterile formalità, in un'ottica di economia processuale.

3. 3.1.

L'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (o a posteriori)

è una decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una

determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il

proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua conformità col

diritto materiale concretamente applicabile. Nei casi dubbi, l'autorità è

tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza

edilizia a posteriori. Spesso è in effetti solo nell'ambito di una valutazione

più approfondita, come quella derivante dall'esame di una domanda di

costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di una

determinata costruzione o utilizzazione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2;

RDAT I-1994 n. 58 consid. 2c; STA 52.2017.469 del 12 ottobre 2018 consid. 2.1,

52.2012.473 del 25 novembre 2013 consid. 3.2) e stabilire se l'intervento in

questione necessiti concretamente di un'autorizzazione (cfr. Bernhard Waldmann, Bauen ohne

Baubewilligung? Von klaren und den Zweifelsfällen, in: Hubert Stöckli (ed.), Schweizerische

Baurechtstagung, Friborgo 2017, pag. 56 e rif. ivi citati).

3.2. L'obbligo di richiedere la licenza edilizia per

qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non

è di principio soggetto a perenzione. L'interesse ad accertare se le

costruzioni formalmente illegali possano essere autorizzate a posteriori

sussiste in effetti anche a distanza di tempo. Sapere se la costruzione (o la

sua utilizzazione) sia conforme al diritto può in particolare essere rilevante

allorquando si tratta di decidere in merito a interventi successivi (cfr. ad

es. art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL

701.100] o art. 24c della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 770]). Il proprietario gravato

dall'ordine d'inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria non può quindi

pretendere che sia annullato per il solo fatto che reputa perenta qualsiasi

azione di ripristino (demolizione) per effetto del lungo tempo trascorso.

Semmai, non ha che da rimanere passivo. La disattenzione dell'ordine di presentare

una domanda di costruzione in sanatoria non comporta del resto particolari

conseguenze. Il proprietario che non ottempera all'ordine non è in particolare

passibile di sanzioni; perde soltanto l'occasione di sottoporre all'autorità

informazioni di cui quest'ultima eventualmente non dispone (cfr. RDAT I-2003 n.

34 consid. 2.2; STA 52.2017.469 citata consid. 2.2, 52.2006.181 dell'11 luglio

2006).

3.3. Anche se non mette

fine alla procedura, per prassi costante già sviluppata

in applicazione dell'art. 44 della previgente legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'ordine di

presentare una domanda in sanatoria era considerato alla stregua di un

provvedimento impugnabile, nella misura in cui presuppone e sottintende

l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo che autorizzi l'opera

edilizia in quanto tale, rispettivamente la sua utilizzazione (destinazione). Tale prassi è stata tuttavia rivista dal

Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 consid.

3 e 5, in RtiD I-2021 n. 12), il quale, pronunciandosi su un'ingiunzione di

presentare una domanda di costruzione a posteriori per la trasformazione di un

piano cantina in appartamento - richiamata anche la giurisprudenza del Tribunale

federale in materia - ha rilevato come tale ordine non risolvesse definitivamente

la questione a sapere se fossero o meno realizzati gli estremi di un

cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia rispettivamente se

quest'ultimo potesse o meno essere approvato. Ha inoltre ricordato che -

diversamente dalla prassi vigente sotto la vecchia legge di procedura per le

cause amministrative - in base alla LPAmm non sono ora più considerate finali,

ma incidentali, le decisioni che statuiscono su uno o più punti litigiosi, ma

non su tutti. Richiamato pure l'interesse ad una congruente

interpretazione del diritto processuale

federale e cantonale - e risolvendo un

quesito lasciato aperto (cfr. STA 52.2019.144 del 6 marzo 2020 consid. 2.3) -,

questo Tribunale ha quindi modificato la propria prassi, per conformarla a

quella federale: l'ordine di presentare una domanda di costruzione va pertanto considerato

quale decisione incidentale, che non mette fine alla procedura edilizia, ma

implica unicamente l'esigenza di dare avvio a una procedura formale che, con la

collaborazione del proprietario, permette di verificare compiutamente gli

aspetti di legittimità materiale degli interventi. Un tale provvedimento è

quindi impugnabile soltanto alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv.

2 LPAmm (cfr. STA 52.2018.545 citata consid. 3.3 e 5; cfr. pure, tra le altre

successive, STA 52.2019.390 del 16 novembre 2021 consid. 2, 52.2021.119 del 27

giugno 2022 consid. 2, 52.2019.465 del 30 dicembre 2022 consid. 2 e STF 1C_66/2023

del 23 febbraio 2023).

3.4. Secondo quest'ultima norma, le

decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se:

a) possono provocare

al ricorrente un pregiudizio irreparabile o

b) l'accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

L'esistenza di un pregiudizio

irreparabile

ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non dipende da

un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto

impugnato; di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse

degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione

impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma non basta che il

ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un

punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. STA

52.2020.591 del 29 dicembre 2020, 52.2015.36 citata consid. 2.3.1, 52.2014.238

del 25 giugno 2015 e rimandi). L'art.

66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando

in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il

procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore; richiede

inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. STA

52.2020.591 citata, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2, 52.2014.238 citata e rimandi).

4. 4.1. In concreto, come visto, il Governo

ha confermato l'ordine rivolto alle ricorrenti di presentare una domanda di

costruzione a posteriori per l'attività svolta sul fondo in questione. Ora è

pacifico che tale provvedimento - alla luce della giurisprudenza sopraesposta

(consid. 3.3) e come già indicato nel precedente giudizio (STA 52.2022.258

citata consid. 4.1) - costituisca una decisione di natura incidentale,

impugnabile unicamente alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2

LPAmm.

4.2. La decisione, contrariamente a quanto eccepiscono le ricorrenti,

non appare tuttavia suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile ai

sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm: un simile pregiudizio non può in

particolare essere ravvisato nel semplice obbligo di presentare una domanda di

costruzione, nel solo prolungamento della procedura o nell'aumento dei costi

legati alla causa. Non porta ad altra conclusione il richiamo delle ricorrenti

all'esame d'impatto ambientale, che non è comunque ancora stato richiesto dall'autorità

di prime cure. In assenza dei necessari accertamenti fattuali e giuridici sull'attività

concretamente svolta, a questo stadio non sarebbe peraltro ancora possibile

pronunciarsi compiutamente su tale aspetto. Il contestato provvedimento non

risolve del resto neppure definitivamente il quesito relativo alla necessità o

meno di una licenza edilizia. Per queste stesse ragioni, un pregiudizio non è

ravvisabile nemmeno nella generica obiezione secondo cui la presentazione di

una domanda di costruzione implicherebbe l'applicazione della nuova

pianificazione intercomunale del __________, che imporrebbe nuovi vincoli.

Al proposito va peraltro ricordato che alle domande di costruzione in sanatoria

è di regola applicabile la pianificazione vigente al momento in cui l'opera è

stata realizzata, a meno che il diritto entrato successivamente in vigore

risulti più favorevole al costruttore (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF

1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.2) o che sussistano motivi imperativi

che impongano l'immediata applicazione del nuovo diritto (come è il caso nel

settore della legislazione sulle acque e della protezione della

natura e del paesaggio o dell'ambiente; cfr. STF 1C_22/2019 del 6 aprile 2020 consid. 8.2 non pubbl. in

DTF 146 II 304 e rimandi).

4.3. Certo è inoltre

che nella fattispecie non sono neppure date le condizioni di cui all'art. 66

cpv. 2 lett. b LPAmm. Il Tribunale non potrebbe in particolare rendere una

decisione finale, stabilendo segnatamente che il controverso uso del fondo è

già stato autorizzato, sfugge all'obbligo di licenza edilizia o è

manifestamente al beneficio della tutela delle situazioni acquisite.

Allo stadio attuale,

in mancanza di accertamenti più precisi, nulla permette di ritenere che l'attività

svolta dal 2015 dalla RI 1 sia da sempre in

essere sul fondo. Attività che appare tra l'altro contraddistinta dalla

presenza di importanti cumuli di inerti a cielo aperto e che, stando

agli stessi rapporti delle insorgenti, comporta almeno la movimentazione di oltre 75'000 t all'anno di materiale di scavo (in

entrata e in uscita), oltre a 11'000 t di macerie da demolizione (in entrata e

in uscita; cfr. incarto Municipio, rapporto d'attività del 2019 della

piattaforma di riciclaggio e esportazione materiale non inquinato; cfr. pure le

diverse fotografie agli atti). In particolare, dagli atti non risulta che già

in precedenza la proprietaria del fondo (RI 2) svolgesse legittimamente da

decenni un'impresa che - per dimensionamento, intensità e tipologia - fosse

analoga a quella della sua locataria (cfr. incarto Municipio, commento alla

documentazione fotografica e dichiarazione della RI 2 del 22 luglio 2015 che

descrive in modo sommario le attività sul fondo dal 1959 e un suo uso per il

deposito temporaneo di materiali). Non è inoltre possibile affermare che il

controverso insediamento - che implica necessariamente notevoli flussi di mezzi

pesanti, con un sicuro impatto sull'ambiente circostante (emissioni di polveri,

rumori, ripercussioni sulle acque superficiali e sotterranee; peraltro già

oggetto di un referto prodotto dalla vicina che ha messo in discussione

il rispetto delle normative ambientali applicabili, cfr. valutazione impatto

ambientale attività RI 1 della __________ del 4 giugno 2020) - sia già stato

autorizzato dalle autorità preposte. Non è segnatamente dato di vedere come

possa essere sorretto dall'autorizzazione del 6 ottobre 2015 rilasciata

dal Municipio senza particolari formalità, prescindendo da una procedura

edilizia ordinaria e senza interpellare l'autorità dipartimentale competente ad

applicare, tra l'altro, la legislazione in materia di protezione dell'ambiente

o delle acque (supra consid. Bb). Tanto meno come possa essere coperto

dai successivi atti o permessi concessi dal Municipio o dalla DEP per singoli

interventi (per lo più previa semplice notifica, non pubblicata e non trasmessa

ai Servizi generali del Dipartimento del territorio, supra consid. Bc).

A questo stadio, risulta quindi giustificato l'obbligo di inoltrare una domanda

di costruzione a posteriori per intervenuto cambiamento di destinazione (cfr.

al riguardo: STA 52.2019.325 del 31 maggio 2021 consid. 3, 52.2019.128 del 20

maggio 2021 consid. 3 e rimandi). In mancanza

di chiari accertamenti fattuali (sull'estensione dell'attività, delle

ripercussioni generate, ecc.) e vista la necessità di una loro valutazione

accurata nell'ambito dell'esame della domanda di costruzione, non è in ogni

caso possibile rendere subito un giudizio finale. Già solo per questo motivo,

neppure l'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm risulta quindi soddisfatto.

In conclusione, il giudizio impugnato va quindi confermato, siccome immune da

violazioni del diritto.

5. 5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico delle insorgenti.

Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalle insorgenti, resta a loro carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera