52.2023.346
Commesse pubbliche. Procedura su invito. Mancata predeterminazione del metodo di valutazione del prezzo. Decisione di aggiudicazione dichiarata nulla al pari della procedura di concorso
8 febbraio 2024Italiano19 min
52.2016.20 del 10 luglio 2016 consid. 3.1, 52.2010.157 del 10 giugno 2010 consid. 2.1; sui principali metodi di valutazione del
Source ti.ch
__________
Incarto n.
52.2023.346
Lugano
8
febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 29 settembre
2023 della
RI
1
contro
la decisione del 20 settembre 2023 del Municipio di CO
2 che, in esito a una procedura di concorso su invito, ha deliberato alla CO
1 di __________ la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici distinti su 4 stabili
comunali (__________);
ritenuto, in
fatto
A. a. Nel corso del mese
di giugno 2023 il Comune di CO 2 ha promosso una procedura a invito, retta
dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100),
per aggiudicare la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici distinti su 4
stabili comunali (__________).
b. Il capitolato d'appalto ed elenco prezzi, trasmessi a otto potenziali
concorrenti, annunciavano che la commessa sarebbe stata assegnata tenuto conto
dei seguenti criteri, così ponderati (cfr. pos. 224.100 delle disposizioni
particolari CPN 102):
1)
Prezzo impianto / potenza kWp 40%
2)
Qualità delle componenti, garanzie
e interventi dopo vendita 27%
3)
Caratteristiche tecniche e qualità
documentazione / progetti 25%
4)
Formazione apprendisti
5%
5)
Contributo alla formazione
professionale 3%
Seguivano le modalità di valutazione di ogni
criterio (pos. 224.200 e segg.).
c. Contro il bando non
è stato interposto ricorso.
B. a. In tempo utile
quattro delle otto ditte interpellate hanno risposto all'invito. Fra queste
v'erano la CO 1, con un'offerta di fr. 197'003.92, e la RI 1 (RI 1), con
un'offerta di fr. 165'108.50.
b. Dopo aver valutato
le offerte, con decisione del 20 settembre 2023 il Municipio di CO 2 ha risolto
di aggiudicare la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto con 5.412
punti, per l'importo corretto di fr. 195'926.92.
C. Contro la predetta
decisione la RI 1, seconda classificata con 5.390 punti, insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone implicitamente l'annullamento.
Contesta la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in relazione al
criterio del prezzo, che risulterebbe scorretta a causa di un errore di
calcolo. Essa avrebbe meritato la nota 1.9 anziché 2.1. Errata sarebbe pure la
nota che la stazione appaltante le ha attribuito in punto al criterio della qualità
delle componenti, garanzie e interventi dopo vendita. Per il tipo di moduli
e gli inverter proposti, la CO 1 avrebbe dovuto ottenere dei punteggi inferiori
a quelli conseguiti dalla ricorrente, la quale sarebbe oltretutto stata penalizzata
per il fatto che nella tabella di valutazione i dati relativi alla garanzia e
al decadimento lineare (dopo il 1° anno e dopo 30 anni) del modulo SunPro
Power da essa proposto sono stati riportati in maniera errata. L'insorgente
critica il committente per non essersi attenuto alla regola fissata nel bando
di concorso, e per avere a torto attribuito un punteggio maggiore
all'aggiudicataria (5.5 anziché 5) in relazione alla garanzia degli inverter. Essa
contesta infine la valutazione della propria offerta in punto alle caratteristiche
tecniche e qualità della documentazione / progetti, segnatamente la
valutazione eccessivamente severa, con la nota 4, del progetto linea vita.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone la committenza. Riguardo alle note assegnate
all'aggiudicataria, la stazione appaltante difende le proprie valutazioni,
rispettivamente quelle del suo esperto esterno, spiegando nel dettaglio le
motivazioni che l'hanno indotta ad esprimere i giudizi avversati dalla ricorrente.
In particolare, l'aspetto economico delle offerte è stato valutato
correttamente in base al prezzo offerto in chf / kWp esposto da ogni
concorrente con formula di interpolazione lineare. Osserva di avere
assegnato la nota 5.5 alla garanzia degli inverter offerti dall'aggiudicataria,
ancorché il capitolato non preveda l'attribuzione di mezze note, per evitare
differenze troppo drastiche che non rispecchiano la qualità delle garanzie.
Annota che il punteggio (4) attribuito al progetto linea vita elaborato dalla
ricorrente è finanche generoso, dovendo di fatto essere ridotto a 3, se si
considera che essa ha fornito una pagina con il layout dell'impianto e
indicati i punti di ancoraggio, tra l'altro con la metà dei punti di ancoraggio
(in un caso 1/3) rispetto ad CO 1, che ha fornito dunque un prodotto ed una
documentazione più completi. L'ente appaltante riconosce di essere incorso in
un errore di riporto dei dati (anni di garanzia ed efficienza garantita) dalla
scheda tecnica dei moduli proposti dalla ricorrente e rettifica (da 4 a 6) il
punteggio relativo alla producibilità. Rileva tuttavia che le correzioni da
apportare (attribuzione della nota 5.546 per il criterio 2 e della nota 5.333
per il criterio 3) non basterebbero
a modificare la graduatoria in favore della ricorrente, che con i suoi 5.371
punti totali rimarrebbe confinata
al secondo posto (doc. 8 e 9).
b. La deliberataria si
limita ad osservare di avere presentato un'offerta completa e conforme alle
prescrizioni di gara, senza formulare proposte di giudizio.
c. L'Ufficio di
vigilanza sulle commesse pubblico è invece rimasto silente.
E. Con la replica la
ricorrente, preso atto delle
spiegazioni del committente e visionati i nuovi rapporti di valutazione, precisa
le proprie tesi. Rileva che le tabelle di valutazione contenute nei doc. 8 e 9 riportano
nuovamente il dato errato relativo alla garanzia di produzione del modulo SunPro
Power, che è di 30 anni e risulta dunque essere migliore rispetto a quella
(25 anni) del modulo offerto dall'aggiudicataria. Ribadisce di avere il
sospetto che il modulo SunPro Power sia stato penalizzato per il
semplice fatto di essere meno conosciuto sul mercato. Osserva che anche gli inverter
(Huawei) da essa proposti sono qualitativamente migliori rispetto a
quelli (GoodWe) offerti dalla CO 1 e contesta le argomentazioni addotte
dalla committenza per giustificare il miglior punteggio conseguito dall'aggiudicataria,
siccome prive di pertinenza. Afferma che la proposta di linea vita da essa
elaborata è conforme alle direttive vigenti e quindi alle esigenze del
capitolato. La nota attribuitale dalla committenza sarebbe oggettivamente
discriminante rispetto a quella massima ottenuta dalla deliberataria e assegnarle
un punteggio (ancora) inferiore sarebbe sbagliato. Critica infine la poca
chiarezza del capitolato in merito alla modalità di valutazione del prezzo, che
non preciserebbe l'esistenza di una nota minima dando adito a speculazioni
sulla pertinenza della valutazione.
F. a. Con la duplica
il committente conferma la propria posizione con precisazioni di cui si dirà,
per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
b. La deliberataria non ha presentato ulteriori osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda
classificata, l'insorgente è senz'altro legittimata a contestare la decisione
con cui il committente ha affidato ad un altro concorrente la commessa (art. 37
lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.2. Il ricorso,
tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Giusta
l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore
dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di
diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità,
l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della
prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità
sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore
tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono
essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi
a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 1 lett. cbis del regolamento
di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
730.110) ribadisce che la documentazione di gara deve contenere la scala e/o il
metodo di valutazione dei criteri d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare
preventivamente gli stessi in ordine d'importanza discende soprattutto dal
principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle
commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione,
scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono
essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di
predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il
committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della
delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero
limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte
pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di
giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre
nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il
committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che
intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,
lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di
valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il
principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri
assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n.
16 consid. 3.1; STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131
del 3 luglio 2014 consid. 2.1, 52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid.
4.1). Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse
griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente
soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione,
che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende
valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal
bando e fornitegli dai concorrenti. Questa regola vale tanto per i
concorsi a procedura libera, quanto per le gare ad invito e si applica a tutti
Fatti
i criteri di aggiudicazione, a cominciare dal prezzo. Il
committente è infatti tenuto ad indicare già in sede di documentazione di gara
come intende valutare questo criterio, sempre che non sia l'unico previsto nel
contesto di forniture di beni ampiamente standardizzati (art. 32 cpv. 3
LCPubb). Essendo diversi i metodi
utilizzabili ed i risultati che ne conseguono, la preventiva indicazione del
metodo che il committente intende applicare per valutare il prezzo si impone
come un'esigenza altrettanto ineludibile dell'obbligo di specificare il fattore
di ponderazione assegnato a questo criterio (RDAT II-2003, n. 31; STA
52.2016.20 del 10 luglio 2016 consid. 3.1, 52.2010.157 del 10 giugno 2010 consid. 2.1; sui principali metodi di valutazione del
prezzo impiegati in Svizzera, tutti di natura matematica, vedi RDAT II-2002 n.
41).
2.2. Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta implica
l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche art. 38
cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona
fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101). È
inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero
contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere
in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti
contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad
agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002
n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche
l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o
comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della
competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento
dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono
ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di
gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse
pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano
prevedere compiutamente la portata (STA 52.2022.243 del 19 ottobre 2022 consid.
2.2, 52.2020.357/364 del 1° giugno 2021 consid. 12.1, 52.2018.66 del 7 maggio
2018 consid. 3.1.1 e riferimenti).
3. 3.1. Nel caso
concreto, il capitolato (pos. 224.200) prevedeva che il criterio di
aggiudicazione del prezzo delle offerte, al quale è stato attribuito un
fattore di ponderazione del 40%, sarebbe stato apprezzato nel modo seguente:
Prezzo impianto / potenza (interpolazione lineare)
Il criterio del prezzo, dopo
controllo aritmetico ed eventuali correzioni, sarà valutato tenendo conto del
rapporto prezzo dell'impianto offerto / potenza.
Per permettere al committente di valutare
l'aspetto economico dell'offerta i concorrenti erano tenuti a compilare le apposite
tabelle predisposte a pag. 22 e seg. del capitolato, esponendo - per ciascuno dei
4 impianti fotovoltaici richiesti - il prezzo lordo dell'impianto (dato dalla
somma dei costi per il progetto esecutivo, i moduli fotovoltaici, gli inverter,
il sistema trasmissione dati, la struttura portante moduli, il montaggio e
messa in esercizio e la linea vita/ancoraggi) e il prezzo impianto in CHF/kWp.
Dal rapporto di valutazione delle offerte della __________ Sagl risulta che per
quanto riguarda le prime due classificate i dati rilevanti sono stati così
riassunti:
RI 1
CO 1
Potenza installata
Prezzo impianto
chf/kWp
Potenza installata
Prezzo impianto
chf/kWp
__________
11.18
25'034
2'239
11.05
29'705
2'688
__________
12.47
27'929
2'240
12.33
33'102
2'686
__________
23.22
39'521
1'702
22.95
43'462
1'894
__________
45.58
60'821
1'334
45.05
75'651
1'679
Importo totale
153'304
181'919
IVA 7.7%
11'804
14'008
Importo complessivo offerta
(IVA inclusa)
165'109
195'927*
* È stato riscontrato, da parte di CO 1 un errore di
somma dei costi dell'impianto sull'autosilo di 1'000.- chf. L'importo totale
offerto originariamente è quindi pari a 195'926.92 IVA incl. e non 197'003.92
chf IVA incl. come da protocollo di apertura offerte.
Dallo stesso documento
emerge che per il suddetto criterio sono stati attribuiti i seguenti punteggi:
Importo CHF
IVA 7.7% CHF
Importo totale CHF
Potenza kWp
Costo
in CHF
Nota
Preventivo
1'865
144
2'014
1.0
2'014
5.142
Considerandi
RI 1
1'540
119.
1'658
1.0
1'658
6.000
CO 1
1'849
142.
1'991
1.0
1'991
5.198
La stazione appaltante, facendo proprio il rapporto di valutazione stilato dal
suo consulente, ha assegnato alla ricorrente la nota 6 (= 2.4 punti ponderati) mentre
alla deliberataria la nota 5.2 (= 2.1 punti ponderati). Il ricorrente contesta
la nota attribuita all'aggiudicataria e il metodo di valutazione applicato, che
non sarebbe stato preannunciato nelle prescrizioni di gara. A giusta ragione.
3.2
Pur tenendo conto
del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, occorre dare atto alla
ricorrente che le regole di gara afferenti alla valutazione del prezzo non
sono state di certo coniate in modo chiaro. La pos. 224.200 CPN 102 non
illustrava le modalità con le quali detto criterio sarebbe stato apprezzato,
salvo segnalare in modo del tutto generico che la valutazione sarebbe avvenuta
in base al rapporto prezzo impianto / potenza applicando l'interpolazione
lineare. Solo dalle spiegazioni fornite in sede di risposta dalla committenza e
dai (nuovi) rapporti di valutazione prodotti (doc. 8 e 9) è emerso che i
punteggi attribuiti per il controverso criterio sono scaturiti
dall'applicazione della seguente formula matematica:
Nota = nota massima - (nota massima - nota
sufficiente) x (prezzo offerto - prezzo minimo)
(prezzo
minimo x % per sufficienza)
dove:
Nota minima Nmin
1.
Nota massima Nmax
6.
Nota sufficiente Nsuf
4.
Preventivo di riferimento
SFr. 2'014
Percentuale per suff.
50%
Prezzo minimo
SFr. 1'658
Prezzo massimo
SFr. 2'693
Tale metodo di
valutazione non è stato esplicitato in alcun modo negli atti concorsuali né
poteva essere dedotto dalla formulazione della pos. 224.200, ma è stato deciso
ex post. Nessun documento di gara contiene d'altronde una scala delle note,
volta a determinare almeno sommariamente come sarebbero state valutate le
offerte sulla base delle indicazioni concretamente fornite dai concorrenti. A ben
guardare inoltre, solo dai rapporti di valutazione versati agli atti dal
committente con la risposta è stato possibile comprendere che il parametro del prezzo
minimo (fr. 1'658.-) - offerto in concreto dalla ricorrente e indicato nei
documenti come Prezzo medio al kWp - è stato ottenuto dividendo il
prezzo totale degli impianti fotovoltaici (fr. 153'304.40 IVA esclusa) per le
potenze totali installate (92.45 kWp). Nulla si sa invece in merito alla
quantificazione del prezzo massimo, che il committente ha
inspiegabilmente fissato in fr. 2'693.-. Stando alla Tabella prezzi offerti
- interpolazione lineare contenuta a pag. 5 del predetto rapporto
sembrerebbe che siano stati utilizzati dei dati che non si riferiscono a quelli
forniti dalle quattro offerenti. Alla luce dei prezzi offerti dalle quattro
concorrenti in gara la stazione appaltante avrebbe dovuto infatti prendere in
considerazione il prezzo più alto (fr. 2'413.-) proposto dalla E__________ SA.
La violazione del
principio della trasparenza, costituita dalla mancata, preventiva definizione
del metodo di valutazione del criterio del prezzo è pertanto evidente. Questa
sbavatura di non poco conto è da ricondurre ad un errore manifesto
nell'impostazione del capitolato, atteso che il prezzo viene notoriamente
valutato facendo capo a formule aritmetiche e da tempo ormai il dibattito su
questo tema si concentra unicamente su benefici e svantaggi dei vari metodi
matematici impiegati nella prassi (cfr. pro multis, Bertrand Reich, Marchés publics Le prix:
un critère comme les autres?, in: RDAF 2012 I pag. 63 segg.; Denis Esseiva, Les problèmes liés au
prix; BR 2004 pag. 27 segg.; RDAT II-2002 n. 41). Il fatto che il capitolato
non sia stato impugnato non permette di giungere a diversa conclusione (STA 52.2020.375
del 12 ottobre 2020). Il vizio insito nella mancata predeterminazione della
scala e del metodo di valutazione di tutti i criteri di aggiudicazione imposta
dalla legge (art. 10 cpv. 1 lett. cbis RLCPubb/CIAP) è troppo
importante per non comportare la nullità dell'aggiudicazione, resa in esito ad
una procedura gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano
l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Matteo
Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel
Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2022.243 del 19 ottobre 2022
consid. 3.3).
4.
Occorre poi
ancora rilevare quanto segue.
4.1
Nelle prescrizioni di gara il committente ha stabilito che la qualità dei
prodotti offerti, componente del criterio qualità delle componenti, garanzie
e interventi dopo vendita, sarebbe stata valutata nel seguente modo (pos.
224.300):
La verifica dei prodotti proposti / offerti dalle
ditte concorrenti avverrà per ogni singolo prodotto con valutazione delle
posizioni come da tabella di cui sotto.
Ad ogni singola posizione verrà dato il relativo
punteggio da 6 a 3 in funzione di quanto offerto. Ad ogni prodotto offerto
(singola posizione nel modulo d'offerta) verrà attribuito un punteggio totale
(somma dei singoli punteggi ottenuti nelle singole posizioni).
Al termine del controllo / verifica ogni ditta
concorrente riceverà un punteggio totale. La ditta concorrente che si
aggiudicherà il punteggio maggiore riceverà 6. La ditta concorrente che si
aggiudicherà il punteggio minore riceverà la nota 3. Gli altri punteggi
verranno calcolati proporzionalmente.
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel
rapporto di delibera in modo percentuale %.
Per consentire al
committente di valutare gli aspetti tecnici dell'offerta integrati nel criterio
di aggiudicazione 2 i concorrenti erano tenuti a compilare l'allegato B (pag.
28.
del capitolato d'appalto) fornendo diversi dati concernenti i moduli
fotovoltaici (potenza nominale, rendimento, tolleranza sulla potenza,
decadimento di efficienza garantito, peso e dimensioni) e gli inverter (potenza
nominale, range di tensione MPPT, tensione massima ammissibile, rendimento
europeo, garanzia) offerti.
4.2
Orbene, se da un lato occorre riconoscere che il committente ha
preannunciato la scala delle note (da 6 a 3) che avrebbe utilizzato per
la valutazione del predetto "sotto criterio", dall'altro bisogna
ammettere che il medesimo ha tralasciato di specificare le modalità di assegnazione
di tali punteggi, foss'anche descrivendo le esigenze minime legate all'attribuzione
di ogni singola nota. Nemmeno dopo aver esaminato il rapporto di valutazione
che ha condotto all'allestimento della graduatoria (doc. C) è del resto
possibile determinare quale valutazione sia stata concretamente esperita. Tanto
più se si considera che la scala delle note (da 1 a 6) esplicitata nei successivi
rapporti (doc. 8 e 9) non prevedeva neppure la possibilità di attribuire mezze
note (o quarti di nota). La decisione litigiosa risulta lesiva del principio di
trasparenza anche per il fatto che durante la fase di valutazione delle offerte
il committente non si è attenuto alle regole che esso stesso aveva annunciato
nel capitolato. Emerge in effetti dalle tabelle di valutazione agli atti che
l'ente banditore non ha assegnato un punteggio per ogni posizione del modulo
d'offerta che i concorrenti erano stati chiamati a compilare (cfr. le tabelle moduli
fotovoltaici e inverter contenute nell'allegato B), così come invece
era stato indicato alla pos. 224.300 del capitolato. Risulta altresì (cfr. risposta
del Municipio, pag. 3) come per la valutazione dei prodotti l'ente banditore
abbia (invece) preso in considerazione dei fattori (quali il rating di
bancabilità dei moduli, rispettivamente l'istallazione di batteria di altre
marche, la gestione EPS, il meter dell'energia scambiata con la rete in
fornitura standard e il contatto di domotica per gli inverter), concernenti
aspetti sui quali i concorrenti non erano neppure stati chiamati a fornire
delle informazioni o dei dati in sede di presentazione delle offerte. Dalle
predette tabelle inserite a pag. 28 del modulo di offerta, non è possibile
desumere che a questo proposito siano state pretese dai concorrenti indicazioni
tali da permettere di effettuare una qualsiasi valutazione.
Dispositivo
Anche per questi motivi l'agire del Municipio non può
dunque essere tutelato, in quanto lesivo dei più elementari principi che
informano una procedura di concorso.
5. Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto. La decisione
di aggiudicazione va quindi dichiarata nulla al pari della procedura
concorsuale in seno alla quale è stata adottata.
6. La tassa di
giustizia è posta interamente a carico della stazione appaltante secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), ritenuto che la CO 1 ne va esente in quanto non ha resistito al ricorso.
Non si assegnano ripetibili alla ricorrente, che non si è avvalsa
dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza, la
decisione del 20 settembre 2023 del Municipio di CO 2 che ha deliberato la
realizzazione di impianti fotovoltaici su 4 stabili comunali (__________) alla CO
1 è dichiarata nulla assieme al concorso che l'ha preceduta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico del Comune di CO 2. Alla ricorrente è
restituito l'anticipo versato.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera