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Decisione

52.2023.346

Commesse pubbliche. Procedura su invito. Mancata predeterminazione del metodo di valutazione del prezzo. Decisione di aggiudicazione dichiarata nulla al pari della procedura di concorso

8 febbraio 2024Italiano19 min

52.2016.20 del 10 luglio 2016 consid. 3.1, 52.2010.157 del 10 giugno 2010 consid. 2.1; sui principali metodi di valutazione del

Source ti.ch

__________

Incarto n.

52.2023.346

Lugano

8

febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 29 settembre

2023 della

RI

1

contro

la decisione del 20 settembre 2023 del Municipio di CO

2 che, in esito a una procedura di concorso su invito, ha deliberato alla CO

1 di __________ la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici distinti su 4 stabili

comunali (__________);

ritenuto, in

fatto

A. a. Nel corso del mese

di giugno 2023 il Comune di CO 2 ha promosso una procedura a invito, retta

dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100),

per aggiudicare la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici distinti su 4

stabili comunali (__________).

b. Il capitolato d'appalto ed elenco prezzi, trasmessi a otto potenziali

concorrenti, annunciavano che la commessa sarebbe stata assegnata tenuto conto

dei seguenti criteri, così ponderati (cfr. pos. 224.100 delle disposizioni

particolari CPN 102):

1)

Prezzo impianto / potenza kWp 40%

2)

Qualità delle componenti, garanzie

e interventi dopo vendita 27%

3)

Caratteristiche tecniche e qualità

documentazione / progetti 25%

4)

Formazione apprendisti

5%

5)

Contributo alla formazione

professionale 3%

Seguivano le modalità di valutazione di ogni

criterio (pos. 224.200 e segg.).

c. Contro il bando non

è stato interposto ricorso.

B. a. In tempo utile

quattro delle otto ditte interpellate hanno risposto all'invito. Fra queste

v'erano la CO 1, con un'offerta di fr. 197'003.92, e la RI 1 (RI 1), con

un'offerta di fr. 165'108.50.

b. Dopo aver valutato

le offerte, con decisione del 20 settembre 2023 il Municipio di CO 2 ha risolto

di aggiudicare la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto con 5.412

punti, per l'importo corretto di fr. 195'926.92.

C. Contro la predetta

decisione la RI 1, seconda classificata con 5.390 punti, insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone implicitamente l'annullamento.

Contesta la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in relazione al

criterio del prezzo, che risulterebbe scorretta a causa di un errore di

calcolo. Essa avrebbe meritato la nota 1.9 anziché 2.1. Errata sarebbe pure la

nota che la stazione appaltante le ha attribuito in punto al criterio della qualità

delle componenti, garanzie e interventi dopo vendita. Per il tipo di moduli

e gli inverter proposti, la CO 1 avrebbe dovuto ottenere dei punteggi inferiori

a quelli conseguiti dalla ricorrente, la quale sarebbe oltretutto stata penalizzata

per il fatto che nella tabella di valutazione i dati relativi alla garanzia e

al decadimento lineare (dopo il 1° anno e dopo 30 anni) del modulo SunPro

Power da essa proposto sono stati riportati in maniera errata. L'insorgente

critica il committente per non essersi attenuto alla regola fissata nel bando

di concorso, e per avere a torto attribuito un punteggio maggiore

all'aggiudicataria (5.5 anziché 5) in relazione alla garanzia degli inverter. Essa

contesta infine la valutazione della propria offerta in punto alle caratteristiche

tecniche e qualità della documentazione / progetti, segnatamente la

valutazione eccessivamente severa, con la nota 4, del progetto linea vita.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone la committenza. Riguardo alle note assegnate

all'aggiudicataria, la stazione appaltante difende le proprie valutazioni,

rispettivamente quelle del suo esperto esterno, spiegando nel dettaglio le

motivazioni che l'hanno indotta ad esprimere i giudizi avversati dalla ricorrente.

In particolare, l'aspetto economico delle offerte è stato valutato

correttamente in base al prezzo offerto in chf / kWp esposto da ogni

concorrente con formula di interpolazione lineare. Osserva di avere

assegnato la nota 5.5 alla garanzia degli inverter offerti dall'aggiudicataria,

ancorché il capitolato non preveda l'attribuzione di mezze note, per evitare

differenze troppo drastiche che non rispecchiano la qualità delle garanzie.

Annota che il punteggio (4) attribuito al progetto linea vita elaborato dalla

ricorrente è finanche generoso, dovendo di fatto essere ridotto a 3, se si

considera che essa ha fornito una pagina con il layout dell'impianto e

indicati i punti di ancoraggio, tra l'altro con la metà dei punti di ancoraggio

(in un caso 1/3) rispetto ad CO 1, che ha fornito dunque un prodotto ed una

documentazione più completi. L'ente appaltante riconosce di essere incorso in

un errore di riporto dei dati (anni di garanzia ed efficienza garantita) dalla

scheda tecnica dei moduli proposti dalla ricorrente e rettifica (da 4 a 6) il

punteggio relativo alla producibilità. Rileva tuttavia che le correzioni da

apportare (attribuzione della nota 5.546 per il criterio 2 e della nota 5.333

per il criterio 3) non basterebbero

a modificare la graduatoria in favore della ricorrente, che con i suoi 5.371

punti totali rimarrebbe confinata

al secondo posto (doc. 8 e 9).

b. La deliberataria si

limita ad osservare di avere presentato un'offerta completa e conforme alle

prescrizioni di gara, senza formulare proposte di giudizio.

c. L'Ufficio di

vigilanza sulle commesse pubblico è invece rimasto silente.

E. Con la replica la

ricorrente, preso atto delle

spiegazioni del committente e visionati i nuovi rapporti di valutazione, precisa

le proprie tesi. Rileva che le tabelle di valutazione contenute nei doc. 8 e 9 riportano

nuovamente il dato errato relativo alla garanzia di produzione del modulo SunPro

Power, che è di 30 anni e risulta dunque essere migliore rispetto a quella

(25 anni) del modulo offerto dall'aggiudicataria. Ribadisce di avere il

sospetto che il modulo SunPro Power sia stato penalizzato per il

semplice fatto di essere meno conosciuto sul mercato. Osserva che anche gli inverter

(Huawei) da essa proposti sono qualitativamente migliori rispetto a

quelli (GoodWe) offerti dalla CO 1 e contesta le argomentazioni addotte

dalla committenza per giustificare il miglior punteggio conseguito dall'aggiudicataria,

siccome prive di pertinenza. Afferma che la proposta di linea vita da essa

elaborata è conforme alle direttive vigenti e quindi alle esigenze del

capitolato. La nota attribuitale dalla committenza sarebbe oggettivamente

discriminante rispetto a quella massima ottenuta dalla deliberataria e assegnarle

un punteggio (ancora) inferiore sarebbe sbagliato. Critica infine la poca

chiarezza del capitolato in merito alla modalità di valutazione del prezzo, che

non preciserebbe l'esistenza di una nota minima dando adito a speculazioni

sulla pertinenza della valutazione.

F. a. Con la duplica

il committente conferma la propria posizione con precisazioni di cui si dirà,

per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

b. La deliberataria non ha presentato ulteriori osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda

classificata, l'insorgente è senz'altro legittimata a contestare la decisione

con cui il committente ha affidato ad un altro concorrente la commessa (art. 37

lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. Il ricorso,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Giusta

l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore

dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di

diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità,

l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della

prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità

sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore

tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono

essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi

a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 1 lett. cbis del regolamento

di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

730.110) ribadisce che la documentazione di gara deve contenere la scala e/o il

metodo di valutazione dei criteri d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare

preventivamente gli stessi in ordine d'importanza discende soprattutto dal

principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle

commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione,

scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono

essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di

predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il

committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della

delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero

limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte

pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di

giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre

nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il

committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che

intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,

lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di

valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il

principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri

assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n.

16 consid. 3.1; STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131

del 3 luglio 2014 consid. 2.1, 52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid.

4.1). Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse

griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente

soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione,

che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende

valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal

bando e fornitegli dai concorrenti. Questa regola vale tanto per i

concorsi a procedura libera, quanto per le gare ad invito e si applica a tutti

Fatti

i criteri di aggiudicazione, a cominciare dal prezzo. Il

committente è infatti tenuto ad indicare già in sede di documentazione di gara

come intende valutare questo criterio, sempre che non sia l'unico previsto nel

contesto di forniture di beni ampiamente standardizzati (art. 32 cpv. 3

LCPubb). Essendo diversi i metodi

utilizzabili ed i risultati che ne conseguono, la preventiva indicazione del

metodo che il committente intende applicare per valutare il prezzo si impone

come un'esigenza altrettanto ineludibile dell'obbligo di specificare il fattore

di ponderazione assegnato a questo criterio (RDAT II-2003, n. 31; STA

52.2016.20 del 10 luglio 2016 consid. 3.1, 52.2010.157 del 10 giugno 2010 consid. 2.1; sui principali metodi di valutazione del

prezzo impiegati in Svizzera, tutti di natura matematica, vedi RDAT II-2002 n.

41).

2.2. Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta implica

l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche art. 38

cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona

fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101). È

inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero

contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere

in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti

contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad

agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002

n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche

l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o

comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della

competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento

dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono

ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di

gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse

pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano

prevedere compiutamente la portata (STA 52.2022.243 del 19 ottobre 2022 consid.

2.2, 52.2020.357/364 del 1° giugno 2021 consid. 12.1, 52.2018.66 del 7 maggio

2018 consid. 3.1.1 e riferimenti).

3. 3.1. Nel caso

concreto, il capitolato (pos. 224.200) prevedeva che il criterio di

aggiudicazione del prezzo delle offerte, al quale è stato attribuito un

fattore di ponderazione del 40%, sarebbe stato apprezzato nel modo seguente:

Prezzo impianto / potenza (interpolazione lineare)

Il criterio del prezzo, dopo

controllo aritmetico ed eventuali correzioni, sarà valutato tenendo conto del

rapporto prezzo dell'impianto offerto / potenza.

Per permettere al committente di valutare

l'aspetto economico dell'offerta i concorrenti erano tenuti a compilare le apposite

tabelle predisposte a pag. 22 e seg. del capitolato, esponendo - per ciascuno dei

4 impianti fotovoltaici richiesti - il prezzo lordo dell'impianto (dato dalla

somma dei costi per il progetto esecutivo, i moduli fotovoltaici, gli inverter,

il sistema trasmissione dati, la struttura portante moduli, il montaggio e

messa in esercizio e la linea vita/ancoraggi) e il prezzo impianto in CHF/kWp.

Dal rapporto di valutazione delle offerte della __________ Sagl risulta che per

quanto riguarda le prime due classificate i dati rilevanti sono stati così

riassunti:

RI 1

CO 1

Potenza installata

Prezzo impianto

chf/kWp

Potenza installata

Prezzo impianto

chf/kWp

__________

11.18

25'034

2'239

11.05

29'705

2'688

__________

12.47

27'929

2'240

12.33

33'102

2'686

__________

23.22

39'521

1'702

22.95

43'462

1'894

__________

45.58

60'821

1'334

45.05

75'651

1'679

Importo totale

153'304

181'919

IVA 7.7%

11'804

14'008

Importo complessivo offerta

(IVA inclusa)

165'109

195'927*

* È stato riscontrato, da parte di CO 1 un errore di

somma dei costi dell'impianto sull'autosilo di 1'000.- chf. L'importo totale

offerto originariamente è quindi pari a 195'926.92 IVA incl. e non 197'003.92

chf IVA incl. come da protocollo di apertura offerte.

Dallo stesso documento

emerge che per il suddetto criterio sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

Importo CHF

IVA 7.7% CHF

Importo totale CHF

Potenza kWp

Costo

in CHF

Nota

Preventivo

1'865

144

2'014

1.0

2'014

5.142

Considerandi

RI 1

1'540

119.

1'658

1.0

1'658

6.000

CO 1

1'849

142.

1'991

1.0

1'991

5.198

La stazione appaltante, facendo proprio il rapporto di valutazione stilato dal

suo consulente, ha assegnato alla ricorrente la nota 6 (= 2.4 punti ponderati) mentre

alla deliberataria la nota 5.2 (= 2.1 punti ponderati). Il ricorrente contesta

la nota attribuita all'aggiudicataria e il metodo di valutazione applicato, che

non sarebbe stato preannunciato nelle prescrizioni di gara. A giusta ragione.

3.2

Pur tenendo conto

del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, occorre dare atto alla

ricorrente che le regole di gara afferenti alla valutazione del prezzo non

sono state di certo coniate in modo chiaro. La pos. 224.200 CPN 102 non

illustrava le modalità con le quali detto criterio sarebbe stato apprezzato,

salvo segnalare in modo del tutto generico che la valutazione sarebbe avvenuta

in base al rapporto prezzo impianto / potenza applicando l'interpolazione

lineare. Solo dalle spiegazioni fornite in sede di risposta dalla committenza e

dai (nuovi) rapporti di valutazione prodotti (doc. 8 e 9) è emerso che i

punteggi attribuiti per il controverso criterio sono scaturiti

dall'applicazione della seguente formula matematica:

Nota = nota massima - (nota massima - nota

sufficiente) x (prezzo offerto - prezzo minimo)

(prezzo

minimo x % per sufficienza)

dove:

Nota minima Nmin

1.

Nota massima Nmax

6.

Nota sufficiente Nsuf

4.

Preventivo di riferimento

SFr. 2'014

Percentuale per suff.

50%

Prezzo minimo

SFr. 1'658

Prezzo massimo

SFr. 2'693

Tale metodo di

valutazione non è stato esplicitato in alcun modo negli atti concorsuali né

poteva essere dedotto dalla formulazione della pos. 224.200, ma è stato deciso

ex post. Nessun documento di gara contiene d'altronde una scala delle note,

volta a determinare almeno sommariamente come sarebbero state valutate le

offerte sulla base delle indicazioni concretamente fornite dai concorrenti. A ben

guardare inoltre, solo dai rapporti di valutazione versati agli atti dal

committente con la risposta è stato possibile comprendere che il parametro del prezzo

minimo (fr. 1'658.-) - offerto in concreto dalla ricorrente e indicato nei

documenti come Prezzo medio al kWp - è stato ottenuto dividendo il

prezzo totale degli impianti fotovoltaici (fr. 153'304.40 IVA esclusa) per le

potenze totali installate (92.45 kWp). Nulla si sa invece in merito alla

quantificazione del prezzo massimo, che il committente ha

inspiegabilmente fissato in fr. 2'693.-. Stando alla Tabella prezzi offerti

- interpolazione lineare contenuta a pag. 5 del predetto rapporto

sembrerebbe che siano stati utilizzati dei dati che non si riferiscono a quelli

forniti dalle quattro offerenti. Alla luce dei prezzi offerti dalle quattro

concorrenti in gara la stazione appaltante avrebbe dovuto infatti prendere in

considerazione il prezzo più alto (fr. 2'413.-) proposto dalla E__________ SA.

La violazione del

principio della trasparenza, costituita dalla mancata, preventiva definizione

del metodo di valutazione del criterio del prezzo è pertanto evidente. Questa

sbavatura di non poco conto è da ricondurre ad un errore manifesto

nell'impostazione del capitolato, atteso che il prezzo viene notoriamente

valutato facendo capo a formule aritmetiche e da tempo ormai il dibattito su

questo tema si concentra unicamente su benefici e svantaggi dei vari metodi

matematici impiegati nella prassi (cfr. pro multis, Bertrand Reich, Marchés publics Le prix:

un critère comme les autres?, in: RDAF 2012 I pag. 63 segg.; Denis Esseiva, Les problèmes liés au

prix; BR 2004 pag. 27 segg.; RDAT II-2002 n. 41). Il fatto che il capitolato

non sia stato impugnato non permette di giungere a diversa conclusione (STA 52.2020.375

del 12 ottobre 2020). Il vizio insito nella mancata predeterminazione della

scala e del metodo di valutazione di tutti i criteri di aggiudicazione imposta

dalla legge (art. 10 cpv. 1 lett. cbis RLCPubb/CIAP) è troppo

importante per non comportare la nullità dell'aggiudicazione, resa in esito ad

una procedura gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano

l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Matteo

Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel

Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2022.243 del 19 ottobre 2022

consid. 3.3).

4.

Occorre poi

ancora rilevare quanto segue.

4.1

Nelle prescrizioni di gara il committente ha stabilito che la qualità dei

prodotti offerti, componente del criterio qualità delle componenti, garanzie

e interventi dopo vendita, sarebbe stata valutata nel seguente modo (pos.

224.300):

La verifica dei prodotti proposti / offerti dalle

ditte concorrenti avverrà per ogni singolo prodotto con valutazione delle

posizioni come da tabella di cui sotto.

Ad ogni singola posizione verrà dato il relativo

punteggio da 6 a 3 in funzione di quanto offerto. Ad ogni prodotto offerto

(singola posizione nel modulo d'offerta) verrà attribuito un punteggio totale

(somma dei singoli punteggi ottenuti nelle singole posizioni).

Al termine del controllo / verifica ogni ditta

concorrente riceverà un punteggio totale. La ditta concorrente che si

aggiudicherà il punteggio maggiore riceverà 6. La ditta concorrente che si

aggiudicherà il punteggio minore riceverà la nota 3. Gli altri punteggi

verranno calcolati proporzionalmente.

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel

rapporto di delibera in modo percentuale %.

Per consentire al

committente di valutare gli aspetti tecnici dell'offerta integrati nel criterio

di aggiudicazione 2 i concorrenti erano tenuti a compilare l'allegato B (pag.

28.

del capitolato d'appalto) fornendo diversi dati concernenti i moduli

fotovoltaici (potenza nominale, rendimento, tolleranza sulla potenza,

decadimento di efficienza garantito, peso e dimensioni) e gli inverter (potenza

nominale, range di tensione MPPT, tensione massima ammissibile, rendimento

europeo, garanzia) offerti.

4.2

Orbene, se da un lato occorre riconoscere che il committente ha

preannunciato la scala delle note (da 6 a 3) che avrebbe utilizzato per

la valutazione del predetto "sotto criterio", dall'altro bisogna

ammettere che il medesimo ha tralasciato di specificare le modalità di assegnazione

di tali punteggi, foss'anche descrivendo le esigenze minime legate all'attribuzione

di ogni singola nota. Nemmeno dopo aver esaminato il rapporto di valutazione

che ha condotto all'allestimento della graduatoria (doc. C) è del resto

possibile determinare quale valutazione sia stata concretamente esperita. Tanto

più se si considera che la scala delle note (da 1 a 6) esplicitata nei successivi

rapporti (doc. 8 e 9) non prevedeva neppure la possibilità di attribuire mezze

note (o quarti di nota). La decisione litigiosa risulta lesiva del principio di

trasparenza anche per il fatto che durante la fase di valutazione delle offerte

il committente non si è attenuto alle regole che esso stesso aveva annunciato

nel capitolato. Emerge in effetti dalle tabelle di valutazione agli atti che

l'ente banditore non ha assegnato un punteggio per ogni posizione del modulo

d'offerta che i concorrenti erano stati chiamati a compilare (cfr. le tabelle moduli

fotovoltaici e inverter contenute nell'allegato B), così come invece

era stato indicato alla pos. 224.300 del capitolato. Risulta altresì (cfr. risposta

del Municipio, pag. 3) come per la valutazione dei prodotti l'ente banditore

abbia (invece) preso in considerazione dei fattori (quali il rating di

bancabilità dei moduli, rispettivamente l'istallazione di batteria di altre

marche, la gestione EPS, il meter dell'energia scambiata con la rete in

fornitura standard e il contatto di domotica per gli inverter), concernenti

aspetti sui quali i concorrenti non erano neppure stati chiamati a fornire

delle informazioni o dei dati in sede di presentazione delle offerte. Dalle

predette tabelle inserite a pag. 28 del modulo di offerta, non è possibile

desumere che a questo proposito siano state pretese dai concorrenti indicazioni

tali da permettere di effettuare una qualsiasi valutazione.

Dispositivo

Anche per questi motivi l'agire del Municipio non può

dunque essere tutelato, in quanto lesivo dei più elementari principi che

informano una procedura di concorso.

5. Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto. La decisione

di aggiudicazione va quindi dichiarata nulla al pari della procedura

concorsuale in seno alla quale è stata adottata.

6. La tassa di

giustizia è posta interamente a carico della stazione appaltante secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), ritenuto che la CO 1 ne va esente in quanto non ha resistito al ricorso.

Non si assegnano ripetibili alla ricorrente, che non si è avvalsa

dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, la

decisione del 20 settembre 2023 del Municipio di CO 2 che ha deliberato la

realizzazione di impianti fotovoltaici su 4 stabili comunali (__________) alla CO

1 è dichiarata nulla assieme al concorso che l'ha preceduta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico del Comune di CO 2. Alla ricorrente è

restituito l'anticipo versato.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera