Lexipedia

Decisione

52.2023.35

Licenza edilizia per un impianto di climatizzazione

22 agosto 2023Italiano15 min

un appartamento al piano terreno (PPP n. __________) di un condominio (part. PART

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.35

Lugano

22

agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 27 gennaio

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 14 dicembre 2022 (n. 6159) del

Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la

decisione del 18 maggio 2022 con cui il Municipio di Mendrisio ha concesso a CO

1 la licenza edilizia per la posa di un impianto di climatizzazione (foglio

PPP n. __________ del fondo base PART 1 di quel Comune);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. CO 1 è proprietario di

un appartamento al piano terreno (PPP n. __________) di un condominio (part. PART

1) situato a Mendrisio in via M__________, all'interno della zona residenziale

semi-estensiva (R3).

B. a. Con notifica di

costruzione inoltrata il 18 novembre 2021, CO 1 ha chiesto al Municipio di

Mendrisio il permesso di collocare un impianto di raffreddamento con unità

esterna (monosplit). La domanda era corredata unicamente da un estratto della

carta nazionale e del piano catastale.

Estratto planimetria

b. Nel termine di

pubblicazione, RI 1 (proprietario di un appartamento al 1° piano, PPP n.

__________) e L__________ e S__________ (comproprietari di un'altra unità al

pianoterreno) si sono opposti alla notifica di costruzione.

c. A richiesta della

Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), l'istante

ha successivamente completato la domanda, in particolare ha prodotto copia del

formulario di verifica del rispetto delle esigenze acustiche per PdC aria/acqua

(modello Mitsubishi MSZ35VE3), della planimetria e del piano con l'indicazione

dell'ubicazione dell'impianto e dei punti di immissione del rumore, delle

specifiche tecniche dell'impianto e alcune fotografie. Dalla documentazione

risulta che l'unità esterna verrà posizionata al pianoterreno, a fianco del suo

portico e che i punti di immissione più esposti sarebbero la finestra della

facciata est dello stabile dirimpetto (part. PART 2, a m 14) e quelle sul lato

opposto del condominio (est), al piano terreno (m 12/13/17).

d. Il 3 marzo 2022, l'Ufficio

preposto della SPAAS - ritenendo i valori di pianificazione (VP) fissati dall'allegato

6 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41)

non rispettati verso il ricettore più prossimo (appartamento su se stessi

vicino) - ha chiesto all'istante in licenza di presentare delle proposte

tecniche, costruttive e/o d'esercizio tali da fare rientrare il livello delle

immissioni foniche entro i limiti stabiliti (migliore ubicazione

dell'impianto e/o scelta di un'installazione meno rumorosa).

e. Il 15 marzo 2022,

l'istante in licenza ha quindi comunicato di sostituire il modello

dell'impianto con la taglia appena inferiore (MSZ-EF25VE3; con potenza

sonora nominale di 58 dB(A) anziché 61 dB(A)).

f. Dopo aver offerto agli opponenti la facoltà di esprimersi sulla

documentazione supplementare e raccolto il preavviso favorevole della SPAAS, il

18 maggio 2022 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per

l'installazione dell'impianto di climatizzazione (MSZ-EF25VE3). Il permesso è

stato in particolare subordinato alle condizioni dettate dall'autorità

dipartimentale: (a) funzionamento dell'impianto unicamente tra le 1900-0700

per un massimo di 120 minuti e (b) posa di un pannello fonoassorbente dietro al

climatizzatore (indice di assorbimento medio alfa = 0,8, largo almeno 50

cm in più rispetto all'impianto).

C. Con giudizio del 14

dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1,

confermando la decisione municipale.

Dopo aver rigettato le

eccezioni riferite alla violazione del diritto di essere sentito (carenza di

motivazione della decisione municipale) e all'errata scelta procedurale

(procedura della notifica anziché ordinaria), allineandosi all'autorità

dipartimentale, ha in sostanza ritenuto che l'impianto rispettasse i valori di

pianificazione presso il ricettore più prossimo e che fosse rispettato anche il

principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla protezione

dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Infine, il Governo ha

respinto, siccome di valenza civilistica, una censura sollevata dal ricorrente

concernente i rapporti tra condomini.

D. Contro il predetto

giudizio governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento.

Dopo aver ripercorso i

fatti, il ricorrente lamenta in sostanza l'incompletezza della valutazione

fonica effettuata dall'istante in licenza. In particolare, rimprovera alle

precedenti istanze di non aver considerato la finestra del suo appartamento,

situata esattamente sopra l'impianto. Postula quindi il completamento della

perizia fonica. L'insorgente lamenta poi una violazione del principio di

prevenzione delle immissioni, che non sarebbe stato sufficientemente

considerato. Le misure imposte dall'autorità cantonale non sarebbero

sufficienti al rispetto del predetto principio, poiché avrebbero unicamente

consentito il rispetto dei VP. S'imporrebbe di conseguenza l'adozione di

ulteriori provvedimenti, quali la posa di pareti fonoassorbenti attorno

all'impianto (e non solo dietro) o di una griglia fonoassorbente.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC)

riconferma il contenuto della risposta presentata davanti al Governo, con alcune

puntualizzazioni dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR). Il Municipio

chiede di respingere il ricorso. Anche CO 1 postula il rigetto del gravame. Dei

loro diversi argomenti si dirà, nella misura del necessario, più avanti.

F. In sede di

replica e duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro

conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi. Il

Governo è invece rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, proprietario della PPP n. __________ (mapp.

PART 1), vicino opponente (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso

è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A

eventuali carenze potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti

all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1

Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici,

il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla

fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico

inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono

essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle

condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Secondo il cpv.

3.

poi, le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che

gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o

molesti.

Le emissioni foniche di un impianto

fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le

disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal

punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo

economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto

non superino i valori di pianificazione (VP).

La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb,

è autorizzata solo se le immissioni foniche da es-si prodotte non superano, da

sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una

valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite

d'esposi-zione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati,

determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a

calcoli o misurazioni (art. 38 OIF). Luogo di determinazione delle immissioni

foniche per gli edifici è il centro delle finestre aperte dei locali sensibili

al rumore (art. 39 cpv. 1 prima frase OIF), ovvero - per quanto qui di

interesse - dei locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i

servizi e i ripostigli (art. 2 cpv. 6 lett. a OIF). Ciò - come ha avuto modo di

stabilire il Tribunale federale - indipendentemente dal fatto che la finestra

possa essere aperta o meno (cfr. DTF 142 II 100 consid. 3.7, 122 II 33 consid.

3b; Urs Walker, Schallschutz bei

bestehenden Gebäude, in: URP 1996 pag. 852 segg., pag. 854). I valori di

pianificazione di un nuovo impianto devono essere rispettati in corrispondenza

di tutte le finestre dei locali sensibili al rumore, anche se si trovano sul

medesimo fondo (cfr. ROBERT WOLF, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, II ed.,

Zurigo 2000, n. 59 e seg. ad art. 25; STA 52.2018.103 del 15 ottobre 2018

consid. 5.3.2; cfr. anche Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2011.00422

del 7 marzo 2012, in: BEZ 2012 n. 23).

Per quel che concerne la valutazione delle immissioni,

l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al

rumore, in particolare, i VP ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda

del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle

singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria

e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone

destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste fissa

un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di

45.

dB(A) per la notte.

2.2

In base al principio di prevenzione

delle emissioni, il rispetto dei VP non basta. Anche se un progetto li

rispetta, occorre verificare in base ai criteri fissati dagli art. 11 cpv. 2

LPAmb e 7 cpv. 1 OIF se si giustificano ulteriori restrizioni, ovvero se altri

provvedimenti per ridurre le emissioni sono possibili dal punto di vista

tecnico e dell'esercizio, sono sopportabili sotto il profilo economico e

proporzionali. Il criterio della

sopportabilità economica delle limitazioni delle emissioni si riferisce ad

aziende lucrative gestite secondo i principi economici di mercato. Qualora le

emissioni provengano da altre fonti, le conseguenze finanziarie delle

limitazioni devono essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame della

proporzionalità.

Per prassi, se i valori di pianificazione

determinanti sono rispettati, si giustificano ulteriori limitazioni delle

emissioni soltanto allorquando i provvedimenti ipotizzabili permettono di

ottenere un'ulteriore importante riduzione delle emissioni con un dispendio

relativamente basso (cfr. DTF 141 II 476 consid. 3.2; STF 1C_74 del 5 maggio

2021.

consid. 6.1 entrambe con riferimenti; RtiD I-2013 n. 51 consid. 5; STA

52.2013.409

dell'11 novembre 2014 consid. 3.2 con riferimenti ivi citati).

2.3

In concreto, dal progetto completato davanti al Municipio risulta che il

resistente intende posare a fianco del suo portico l'unità esterna di un

impianto di climatizzazione (Mitsubishi MSZ25VE3), così come descritto in

narrativa. L'UPR della SPAAS ha preavvisato favorevolmente tale impianto, a

condizione di limitarne il tempo di utilizzo (120 minuti per notte) e di posare

un pannello fonoassorbente dietro l'unità. Ha inoltre precisato che, con tale

provvedimento e il passaggio al modello di una taglia più piccola, anche il

principio di prevenzione era rispettato (cfr. preavviso del 16 marzo 2022). Davanti

al Governo ha ribadito le sue deduzioni, producendo anche la verifica di

protezione fonica per pompe di calore aria/acqua, da cui risulta che in

corrispondenza del ricettore più vicino, a m 4, il livello di valutazione (Lr)

sarà pari a 40.2 dB(A) di notte, tenuto in particolare conto della correzione

in base al tempo di funzionamento di due ore [- 7.8 dB(A)] e del pannello

fonoassorbente [- 5 dB(A)]. Dal canto suo, il Governo ha in sostanza fatto

proprie le deduzioni della SPAAS, ritenendo a sua volta rispettati i valori di

pianificazione e il principio di prevenzione. Il ricorrente contesta tuttavia

tali conclusioni, lamentando in particolare che non sarebbe stata considerata

la finestra più vicina del suo appartamento situata esattamente sopra il

punto sorgente costituito dallo split esterno, né sarebbero state

compiutamente valutate delle misure volte al rispetto del principio di

prevenzione. A ragione.

2.4

2.4.1

Anzitutto, diversamente da quanto

sommariamente assunto dal Governo, dagli atti non emerge in modo chiaro a quale

finestra faccia riferimento l'analisi dell'autorità dipartimentale, in

particolare se abbia tenuto conto anche dell'apertura dell'appartamento al

primo piano dell'insorgente, che in base ai suoi calcoli non si troverebbe a 4

m, ma a non più di m 3.30 (cfr. replica pag. 4 seg.). Né risulta invero, come

osserva il ricorrente con la replica, se e in che misura sia stata inglobata

nella valutazione fonica anche la finestra, all'apparenza ancora più vicina all'impianto,

dell'unità abitativa stessa del resistente (cfr. foto agli atti), che in linea di

principio non può essere ignorata, perlomeno fintanto che non sia data almeno

una delle condizioni in base alle quali si può di regola presumere che vi sarà tutt'al

più un disturbo di poco conto (cfr. direttiva Cercle Bruit, Aiuto

all'esecuzione 6.21: Valutazione delle pompe di calore aria-acqua ai sensi

della normativa sul rumore, ad 2.5; cfr. inoltre Aiuto all'esecuzione 6.20:

Valutazione degli impianti di riscaldamento, di aerazione, di climatizzazione e

di refrigerazione ai sensi della normativa sul rumore, ad 2.3). Nemmeno in

questa sede l'UPR ha preso posizione su questi aspetti, confrontandosi

puntualmente con le obiezioni del ricorrente, ma limitandosi a indicare che la

verifica di protezione fonica è stata fatta presso la finestra più esposta

dell'edificio (a soli 4 m dall'impianto), senza ulteriori spiegazioni (cfr.

osservazioni del 9 febbraio e del 15 maggio 2023). In queste circostanze, forza

è constatare che non essendo certo se sia stato considerato il ricettore più

esposto (né a quale distanza esso si trovi concretamente), non è nemmeno possibile

stabilire se e in che misura l'impianto rispetti effettivamente i valori di

pianificazione, in particolare quello notturno di 45 dB(A).

2.4.2

Carenti risultano inoltre gli

accertamenti esperiti dalle istanze inferiori relativamente al principio di

prevenzione. Dalla stessa verifica fonica dell'UPR emerge infatti che, in

concreto, la scelta di un modello di taglia inferiore, unitamente alla

limitazione del tempo di funzionamento e la posa del pannello fonoassorbente

imposti a titolo di condizione del permesso, non costituiscono tanto dei

provvedimenti adottati in base a tale principio, ma piuttosto delle misure

necessarie per contenere il rumore al di sotto del valore di pianificazione

notturno, altrimenti superato [40.2 db(A) + 5 db(A) + 7.8 db(A) = 53 db(A)],

nell'ipotesi (tuttora da verificare) in cui il ricettore più esposto si trovi a

m 4 (cfr. supra consid. 2.4.1). Né il Governo, né l'autorità

dipartimentale hanno pertanto chiarito, con la collaborazione dell'istante, se

e in che misura non sia possibile adottare - se del caso cumulativamente (cfr.

STF 1C_418/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.3) - ulteriori misure al fine di

contenere le emissioni. Misure che richiedono di regola di considerare non solo

lo stato della tecnica (scelta di un impianto con basso livello di pressione

sonora), ma anche il luogo di installazione (in modo che nelle vicinanze ne

derivino immissioni il più possibile ridotte, valutando semmai anche una

collocazione interna; cfr. per le termopompe: STF 1C_389/2019 del 27 gennaio

2019.

consid. 4) e i provvedimenti di tipo tecnico-costruttivo (come quelli

evocati dal ricorrente, quale un involucro insonorizzante), oltre a quelli

d'esercizio (cfr. in tal senso citate direttive Cercle Bruit, Aiuto

all'esecuzione 6.20, ad 2.1 e 2.23 con rimando alla direttiva relativa alle

pompe di calore, Aiuto all'esecuzione 6.21, cfr. in particolare allegato 2;

cfr. pure STF 1C_418/2019 citata consid. 5.3). In questo ambito occorre in

particolare sempre verificare se simili provvedimenti siano economicamente

sostenibili, ovvero se permettono di ottenere una riduzione considerevole delle

emissioni con un dispendio relativamente esiguo. Esame, questo, che non può

evidentemente limitarsi a una semplice affermazione lapidaria come quella del

resistente secondo cui ulteriori misure sarebbero manifestamente

sproporzionate, nel senso di economicamente insostenibili se già si considera[no]

quelle (…) per la realizzazione del prospettato intervento e senza neppure

poter ottenere una considerevole riduzione del livello fonico (cfr. pag. 9

della risposta).

2.5

Stante quanto

precede, s'impone dunque un rinvio degli atti al Governo affinché, esperiti gli

accertamenti mancanti ai sensi dei considerandi sopraesposti, interpellata

l'autorità dipartimentale e offerta a tutte le parti la possibilità di

esprimersi, si pronunci nuovamente.

3.

3.1. In

conclusione, il ricorso va parzialmente accolto, con conseguente annullamento

del giudizio governativo. Gli atti sono ritornati al Governo affinché proceda

ai sensi dei considerandi.

3.2

Per prassi, il

rinvio degli atti all'autorità inferiore, con esito aperto, comporta che chi

ricorre venga considerato vittorioso. La tassa di giustizia è di riflesso posta

a carico del resistente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale rifonderà inoltre al

ricorrente adeguate ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 14 dicembre 2022 (n. 6159) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono

retrocessi al Governo per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1. Lo stesso rifonderà inoltre

al ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili, per questa sede. All'insorgente

va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera