52.2023.35
Licenza edilizia per un impianto di climatizzazione
22 agosto 2023Italiano15 min
un appartamento al piano terreno (PPP n. __________) di un condominio (part. PART
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.35
Lugano
22
agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 27 gennaio
2023 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 14 dicembre 2022 (n. 6159) del
Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la
decisione del 18 maggio 2022 con cui il Municipio di Mendrisio ha concesso a CO
1 la licenza edilizia per la posa di un impianto di climatizzazione (foglio
PPP n. __________ del fondo base PART 1 di quel Comune);
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. CO 1 è proprietario di
un appartamento al piano terreno (PPP n. __________) di un condominio (part. PART
1) situato a Mendrisio in via M__________, all'interno della zona residenziale
semi-estensiva (R3).
B. a. Con notifica di
costruzione inoltrata il 18 novembre 2021, CO 1 ha chiesto al Municipio di
Mendrisio il permesso di collocare un impianto di raffreddamento con unità
esterna (monosplit). La domanda era corredata unicamente da un estratto della
carta nazionale e del piano catastale.
Estratto planimetria
b. Nel termine di
pubblicazione, RI 1 (proprietario di un appartamento al 1° piano, PPP n.
__________) e L__________ e S__________ (comproprietari di un'altra unità al
pianoterreno) si sono opposti alla notifica di costruzione.
c. A richiesta della
Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), l'istante
ha successivamente completato la domanda, in particolare ha prodotto copia del
formulario di verifica del rispetto delle esigenze acustiche per PdC aria/acqua
(modello Mitsubishi MSZ35VE3), della planimetria e del piano con l'indicazione
dell'ubicazione dell'impianto e dei punti di immissione del rumore, delle
specifiche tecniche dell'impianto e alcune fotografie. Dalla documentazione
risulta che l'unità esterna verrà posizionata al pianoterreno, a fianco del suo
portico e che i punti di immissione più esposti sarebbero la finestra della
facciata est dello stabile dirimpetto (part. PART 2, a m 14) e quelle sul lato
opposto del condominio (est), al piano terreno (m 12/13/17).
d. Il 3 marzo 2022, l'Ufficio
preposto della SPAAS - ritenendo i valori di pianificazione (VP) fissati dall'allegato
6 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41)
non rispettati verso il ricettore più prossimo (appartamento su se stessi
vicino) - ha chiesto all'istante in licenza di presentare delle proposte
tecniche, costruttive e/o d'esercizio tali da fare rientrare il livello delle
immissioni foniche entro i limiti stabiliti (migliore ubicazione
dell'impianto e/o scelta di un'installazione meno rumorosa).
e. Il 15 marzo 2022,
l'istante in licenza ha quindi comunicato di sostituire il modello
dell'impianto con la taglia appena inferiore (MSZ-EF25VE3; con potenza
sonora nominale di 58 dB(A) anziché 61 dB(A)).
f. Dopo aver offerto agli opponenti la facoltà di esprimersi sulla
documentazione supplementare e raccolto il preavviso favorevole della SPAAS, il
18 maggio 2022 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per
l'installazione dell'impianto di climatizzazione (MSZ-EF25VE3). Il permesso è
stato in particolare subordinato alle condizioni dettate dall'autorità
dipartimentale: (a) funzionamento dell'impianto unicamente tra le 1900-0700
per un massimo di 120 minuti e (b) posa di un pannello fonoassorbente dietro al
climatizzatore (indice di assorbimento medio alfa = 0,8, largo almeno 50
cm in più rispetto all'impianto).
C. Con giudizio del 14
dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1,
confermando la decisione municipale.
Dopo aver rigettato le
eccezioni riferite alla violazione del diritto di essere sentito (carenza di
motivazione della decisione municipale) e all'errata scelta procedurale
(procedura della notifica anziché ordinaria), allineandosi all'autorità
dipartimentale, ha in sostanza ritenuto che l'impianto rispettasse i valori di
pianificazione presso il ricettore più prossimo e che fosse rispettato anche il
principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla protezione
dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Infine, il Governo ha
respinto, siccome di valenza civilistica, una censura sollevata dal ricorrente
concernente i rapporti tra condomini.
D. Contro il predetto
giudizio governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
Dopo aver ripercorso i
fatti, il ricorrente lamenta in sostanza l'incompletezza della valutazione
fonica effettuata dall'istante in licenza. In particolare, rimprovera alle
precedenti istanze di non aver considerato la finestra del suo appartamento,
situata esattamente sopra l'impianto. Postula quindi il completamento della
perizia fonica. L'insorgente lamenta poi una violazione del principio di
prevenzione delle immissioni, che non sarebbe stato sufficientemente
considerato. Le misure imposte dall'autorità cantonale non sarebbero
sufficienti al rispetto del predetto principio, poiché avrebbero unicamente
consentito il rispetto dei VP. S'imporrebbe di conseguenza l'adozione di
ulteriori provvedimenti, quali la posa di pareti fonoassorbenti attorno
all'impianto (e non solo dietro) o di una griglia fonoassorbente.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC)
riconferma il contenuto della risposta presentata davanti al Governo, con alcune
puntualizzazioni dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR). Il Municipio
chiede di respingere il ricorso. Anche CO 1 postula il rigetto del gravame. Dei
loro diversi argomenti si dirà, nella misura del necessario, più avanti.
F. In sede di
replica e duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro
conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi. Il
Governo è invece rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, proprietario della PPP n. __________ (mapp.
PART 1), vicino opponente (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso
è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm).
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A
eventuali carenze potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti
all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1
Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici,
il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla
fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico
inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono
essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle
condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Secondo il cpv.
3.
poi, le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che
gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o
molesti.
Le emissioni foniche di un impianto
fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le
disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal
punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo
economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto
non superino i valori di pianificazione (VP).
La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb,
è autorizzata solo se le immissioni foniche da es-si prodotte non superano, da
sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una
valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite
d'esposi-zione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati,
determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a
calcoli o misurazioni (art. 38 OIF). Luogo di determinazione delle immissioni
foniche per gli edifici è il centro delle finestre aperte dei locali sensibili
al rumore (art. 39 cpv. 1 prima frase OIF), ovvero - per quanto qui di
interesse - dei locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i
servizi e i ripostigli (art. 2 cpv. 6 lett. a OIF). Ciò - come ha avuto modo di
stabilire il Tribunale federale - indipendentemente dal fatto che la finestra
possa essere aperta o meno (cfr. DTF 142 II 100 consid. 3.7, 122 II 33 consid.
3b; Urs Walker, Schallschutz bei
bestehenden Gebäude, in: URP 1996 pag. 852 segg., pag. 854). I valori di
pianificazione di un nuovo impianto devono essere rispettati in corrispondenza
di tutte le finestre dei locali sensibili al rumore, anche se si trovano sul
medesimo fondo (cfr. ROBERT WOLF, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, II ed.,
Zurigo 2000, n. 59 e seg. ad art. 25; STA 52.2018.103 del 15 ottobre 2018
consid. 5.3.2; cfr. anche Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2011.00422
del 7 marzo 2012, in: BEZ 2012 n. 23).
Per quel che concerne la valutazione delle immissioni,
l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al
rumore, in particolare, i VP ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda
del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle
singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria
e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone
destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste fissa
un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di
45.
dB(A) per la notte.
2.2
In base al principio di prevenzione
delle emissioni, il rispetto dei VP non basta. Anche se un progetto li
rispetta, occorre verificare in base ai criteri fissati dagli art. 11 cpv. 2
LPAmb e 7 cpv. 1 OIF se si giustificano ulteriori restrizioni, ovvero se altri
provvedimenti per ridurre le emissioni sono possibili dal punto di vista
tecnico e dell'esercizio, sono sopportabili sotto il profilo economico e
proporzionali. Il criterio della
sopportabilità economica delle limitazioni delle emissioni si riferisce ad
aziende lucrative gestite secondo i principi economici di mercato. Qualora le
emissioni provengano da altre fonti, le conseguenze finanziarie delle
limitazioni devono essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame della
proporzionalità.
Per prassi, se i valori di pianificazione
determinanti sono rispettati, si giustificano ulteriori limitazioni delle
emissioni soltanto allorquando i provvedimenti ipotizzabili permettono di
ottenere un'ulteriore importante riduzione delle emissioni con un dispendio
relativamente basso (cfr. DTF 141 II 476 consid. 3.2; STF 1C_74 del 5 maggio
2021.
consid. 6.1 entrambe con riferimenti; RtiD I-2013 n. 51 consid. 5; STA
52.2013.409
dell'11 novembre 2014 consid. 3.2 con riferimenti ivi citati).
2.3
In concreto, dal progetto completato davanti al Municipio risulta che il
resistente intende posare a fianco del suo portico l'unità esterna di un
impianto di climatizzazione (Mitsubishi MSZ25VE3), così come descritto in
narrativa. L'UPR della SPAAS ha preavvisato favorevolmente tale impianto, a
condizione di limitarne il tempo di utilizzo (120 minuti per notte) e di posare
un pannello fonoassorbente dietro l'unità. Ha inoltre precisato che, con tale
provvedimento e il passaggio al modello di una taglia più piccola, anche il
principio di prevenzione era rispettato (cfr. preavviso del 16 marzo 2022). Davanti
al Governo ha ribadito le sue deduzioni, producendo anche la verifica di
protezione fonica per pompe di calore aria/acqua, da cui risulta che in
corrispondenza del ricettore più vicino, a m 4, il livello di valutazione (Lr)
sarà pari a 40.2 dB(A) di notte, tenuto in particolare conto della correzione
in base al tempo di funzionamento di due ore [- 7.8 dB(A)] e del pannello
fonoassorbente [- 5 dB(A)]. Dal canto suo, il Governo ha in sostanza fatto
proprie le deduzioni della SPAAS, ritenendo a sua volta rispettati i valori di
pianificazione e il principio di prevenzione. Il ricorrente contesta tuttavia
tali conclusioni, lamentando in particolare che non sarebbe stata considerata
la finestra più vicina del suo appartamento situata esattamente sopra il
punto sorgente costituito dallo split esterno, né sarebbero state
compiutamente valutate delle misure volte al rispetto del principio di
prevenzione. A ragione.
2.4
2.4.1
Anzitutto, diversamente da quanto
sommariamente assunto dal Governo, dagli atti non emerge in modo chiaro a quale
finestra faccia riferimento l'analisi dell'autorità dipartimentale, in
particolare se abbia tenuto conto anche dell'apertura dell'appartamento al
primo piano dell'insorgente, che in base ai suoi calcoli non si troverebbe a 4
m, ma a non più di m 3.30 (cfr. replica pag. 4 seg.). Né risulta invero, come
osserva il ricorrente con la replica, se e in che misura sia stata inglobata
nella valutazione fonica anche la finestra, all'apparenza ancora più vicina all'impianto,
dell'unità abitativa stessa del resistente (cfr. foto agli atti), che in linea di
principio non può essere ignorata, perlomeno fintanto che non sia data almeno
una delle condizioni in base alle quali si può di regola presumere che vi sarà tutt'al
più un disturbo di poco conto (cfr. direttiva Cercle Bruit, Aiuto
all'esecuzione 6.21: Valutazione delle pompe di calore aria-acqua ai sensi
della normativa sul rumore, ad 2.5; cfr. inoltre Aiuto all'esecuzione 6.20:
Valutazione degli impianti di riscaldamento, di aerazione, di climatizzazione e
di refrigerazione ai sensi della normativa sul rumore, ad 2.3). Nemmeno in
questa sede l'UPR ha preso posizione su questi aspetti, confrontandosi
puntualmente con le obiezioni del ricorrente, ma limitandosi a indicare che la
verifica di protezione fonica è stata fatta presso la finestra più esposta
dell'edificio (a soli 4 m dall'impianto), senza ulteriori spiegazioni (cfr.
osservazioni del 9 febbraio e del 15 maggio 2023). In queste circostanze, forza
è constatare che non essendo certo se sia stato considerato il ricettore più
esposto (né a quale distanza esso si trovi concretamente), non è nemmeno possibile
stabilire se e in che misura l'impianto rispetti effettivamente i valori di
pianificazione, in particolare quello notturno di 45 dB(A).
2.4.2
Carenti risultano inoltre gli
accertamenti esperiti dalle istanze inferiori relativamente al principio di
prevenzione. Dalla stessa verifica fonica dell'UPR emerge infatti che, in
concreto, la scelta di un modello di taglia inferiore, unitamente alla
limitazione del tempo di funzionamento e la posa del pannello fonoassorbente
imposti a titolo di condizione del permesso, non costituiscono tanto dei
provvedimenti adottati in base a tale principio, ma piuttosto delle misure
necessarie per contenere il rumore al di sotto del valore di pianificazione
notturno, altrimenti superato [40.2 db(A) + 5 db(A) + 7.8 db(A) = 53 db(A)],
nell'ipotesi (tuttora da verificare) in cui il ricettore più esposto si trovi a
m 4 (cfr. supra consid. 2.4.1). Né il Governo, né l'autorità
dipartimentale hanno pertanto chiarito, con la collaborazione dell'istante, se
e in che misura non sia possibile adottare - se del caso cumulativamente (cfr.
STF 1C_418/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.3) - ulteriori misure al fine di
contenere le emissioni. Misure che richiedono di regola di considerare non solo
lo stato della tecnica (scelta di un impianto con basso livello di pressione
sonora), ma anche il luogo di installazione (in modo che nelle vicinanze ne
derivino immissioni il più possibile ridotte, valutando semmai anche una
collocazione interna; cfr. per le termopompe: STF 1C_389/2019 del 27 gennaio
2019.
consid. 4) e i provvedimenti di tipo tecnico-costruttivo (come quelli
evocati dal ricorrente, quale un involucro insonorizzante), oltre a quelli
d'esercizio (cfr. in tal senso citate direttive Cercle Bruit, Aiuto
all'esecuzione 6.20, ad 2.1 e 2.23 con rimando alla direttiva relativa alle
pompe di calore, Aiuto all'esecuzione 6.21, cfr. in particolare allegato 2;
cfr. pure STF 1C_418/2019 citata consid. 5.3). In questo ambito occorre in
particolare sempre verificare se simili provvedimenti siano economicamente
sostenibili, ovvero se permettono di ottenere una riduzione considerevole delle
emissioni con un dispendio relativamente esiguo. Esame, questo, che non può
evidentemente limitarsi a una semplice affermazione lapidaria come quella del
resistente secondo cui ulteriori misure sarebbero manifestamente
sproporzionate, nel senso di economicamente insostenibili se già si considera[no]
quelle (…) per la realizzazione del prospettato intervento e senza neppure
poter ottenere una considerevole riduzione del livello fonico (cfr. pag. 9
della risposta).
2.5
Stante quanto
precede, s'impone dunque un rinvio degli atti al Governo affinché, esperiti gli
accertamenti mancanti ai sensi dei considerandi sopraesposti, interpellata
l'autorità dipartimentale e offerta a tutte le parti la possibilità di
esprimersi, si pronunci nuovamente.
3.
3.1. In
conclusione, il ricorso va parzialmente accolto, con conseguente annullamento
del giudizio governativo. Gli atti sono ritornati al Governo affinché proceda
ai sensi dei considerandi.
3.2
Per prassi, il
rinvio degli atti all'autorità inferiore, con esito aperto, comporta che chi
ricorre venga considerato vittorioso. La tassa di giustizia è di riflesso posta
a carico del resistente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale rifonderà inoltre al
ricorrente adeguate ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 14 dicembre 2022 (n. 6159) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2
gli atti sono
retrocessi al Governo per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1. Lo stesso rifonderà inoltre
al ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili, per questa sede. All'insorgente
va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera