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Decisione

52.2023.360

Licenza edilizia per il riattamento e il cambiamento di destinazione di una cantina

13 maggio 2025Italiano8 min

Mendrisio, nel nucleo di Capolago. Il fondo è gravato da una servitù di sporgenza

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.360

Lugano

13

maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 9 ottobre

2023 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 30 agosto 2023 (n. 4027) del

Consiglio di Stato che respinge il suo ricorso contro la risoluzione del 17

novembre 2022 con cui il Municipio di Mendrisio ha rilasciato a CO 1 la

licenza edilizia per il riattamento e il cambiamento di destinazione di una

cantina (part. __________, sezione Capolago);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. CO 1 è proprietario di

un edificio con una cantina al pian terreno (part. __________), situato a

Mendrisio, nel nucleo di Capolago. Il fondo è gravato da una servitù di sporgenza

(2 camere al I. piano, parte loggia e parte soggiorno dal II. piano al tetto),

a favore della part. __________ confinante a nord, di proprietà di RI 1.

B. a. Il 28 ottobre 2021 CO

1 ha chiesto al Municipio il permesso per il riattamento e il cambio di

destinazione della cantina a grottino. Il progetto prevede pure l'installazione

di una stufa a pellet, con una nuova canna con tubo in acciaio per l'evacuazione

dei gas di scarico che verrà inserita nel vano di una canna fumaria esistente,

sostituendo inoltre il camino esterno.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda di costruzione ha suscitato l'opposizione

della vicina RI 1.

c. A richiesta della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

(SPAAS), l'istante ha poi completato la domanda, allegando tra l'altro un piano

di dettaglio sull'evacuazione dei fumi dell'impianto e specificando che il

locale sarà adibito a uso esclusivamente privato.

d. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 123567), il 17 novembre 2022 il

Municipio ha rilasciato all'istante il permesso richiesto, evadendo nel

contempo la predetta opposizione.

C. Con giudizio del 30

agosto 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1

avverso tale decisione.

Dopo aver considerato infondate le preoccupazioni relative a un possibile uso

commerciale del grottino, il Governo ha disatteso l'obiezione sull'assenza di

sanitari e quella riguardante la ventilazione naturale del locale. Ha in

seguito rigettato le generiche critiche relative alle immissioni foniche,

negate anche dalla SPAAS, osservando come le problematiche sollevate dall'insorgente

attenessero ad aspetti di natura civile, esulando dalla procedura. Analoga

deduzione ha tratto per le questioni concernenti la canna fumaria esistente e

la servitù di sporgenza gravante la part. ____________________

D. RI 1 deduce ora tale

pronuncia davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia

annullata con la licenza edilizia, ripartendo diversamente gli oneri

processuali.

In sintesi, riproponendo parte delle censure rimaste inascoltate, l'insorgente

contesta le conclusioni dell'istanza inferiore in merito alla canna di

evacuazione dei fumi della nuova stufa, escludendo che esista già una canna

fumaria (dalla cantina al tetto), nonché un diritto dell'istante in licenza a

utilizzarla, negando che si tratti di aspetti di mera natura civile. A torto il

Governo non si sarebbe inoltre chinato sulle immissioni eccessive (rumore) che

scuriranno dal grottino (adibito a sala feste) verso i locali ai piani

superiori, in contrasto con le condizioni d'uso degli spazi fissate a registro

fondiario mediante la servitù di sporgenza.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si limita a richiama-re le sue

precedenti prese di posizione. Il Municipio e CO 1 chiedono che il gravame sia

respinto, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in appresso.

F. In sede di

replica e duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle

rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte i loro

argomenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria del fondo vicino e già

opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui

è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). Il richiamo dell'incarto della licenza del 1987 relativo alla

ristrutturazione dell'edificio sollecitato dall'insorgente non appare idoneo a

portare ulteriori elementi rilevanti ai fini della presente pronuncia.

Considerandi

2.

2.1. Come visto

in narrativa, la ricorrente rimprovera anzitutto all'istanza inferiore di non

essersi chinata sulla questione relativa all'esistenza della canna fumaria, che

non sarebbe dimostrata, e del diritto del resistente a utilizzarla ai fini del

progetto.

2.2

Ora, contrariamente alle generiche obiezioni della vicina, non v'è

anzitutto alcun motivo di dubitare che nell'edificio esista una canna fumaria

(che era legata a una vecchia stufa dismessa, cfr. relazione annessa all'incarto

energia pag. 1). La stessa emerge infatti in particolare dalle fotografie agli

atti (cfr. relazione tecnica, fig. 5 e foto aerea agli atti), come pure dalla

chiara conferma della ditta di spazzacamini che l'ha visionata (indicandone

anche l'estensione dal pian terreno al tetto; cfr. email allegata alle

osservazioni all'opposizione del 1° luglio 2022). Dal profilo pratico, non è

quindi dato di vedere perché non dovrebbe essere realizzabile il

progetto che prevede semplicemente di riutilizzare questo elemento, nel senso

di inserire nel suo vano il nuovo tubo in acciaio per l'evacuazione dei gas di

scarico della stufa a pellet, sostituendo anche lo sbocco sul tetto (cfr. piani

e relazione tecnica pag. 10, relazione annessa all'incarto energia pag. 2 e

complemento atti del 4 ottobre 2022 con piano di dettaglio sull'evacuazione dei

fumi). Al di là delle autorizzazioni per il vecchio impianto dismesso, nulla

permette in ogni caso di ritenere che il nuovo impianto domestico così

concepito, avallato dall'autorità dipartimentale (cfr. citato avviso

cantonale), non sia conforme alle norme di diritto pubblico concretamente

applicabili, di cui nemmeno l'insorgente censura del resto una violazione.

Invano afferma invece che il resistente non avrebbe alcun diritto (iscritto a

registro fondiario od ottenuto giudizialmente) di disporre della canna fumaria

esistente o del tetto. La licenza edilizia accerta infatti unicamente che

nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori

previsti (art. 1 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia

del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Non si esprime anche sulla facoltà dell'istante

di disporre del fondo o di una parte di esso (cfr., fra tante, STA 52.2019.291

del 1° dicembre 2021 consid. 2.1). Tanto meno sull'estensione del diritto di

sporgenza a favore della part. __________ della ricorrente. Sapere se questa

servitù osti alla realizzazione dell'impianto progettato è questione di natura

civile, che esula dalla presente procedura. Non è in ogni caso pregiudiziale ai

fini del rilascio del permesso, il quale non pregiudica minimamente la facoltà

della vicina di far semmai valere i suoi diritti reali davanti al giudice

civile. In queste circostanze, nemmeno si giustificherebbe quindi una

sospensione della procedura (cfr. STA 52.2019.349 del 1° ottobre 2020 consid. 4

confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021).

3.

A torto l'insorgente

lamenta inoltre che dal grottino proverranno immissioni eccessive

(rumore), che si porrebbero in contrasto con le condizioni d'uso degli spazi

fissate a registro fondiario con la predetta servitù, precisando che il

resistente, concedendo tale diritto, avrebbe accettato che sopra la cantina vi

sia una zona sensibile (e meglio la sua camera da letto). Anche questo

aspetto è infatti di natura civile. In che misura la servitù possa impedire la

trasformazione della cantina in un locale destinato a pranzi o cene saltuarie

nella cerchia privata del resistente (famigliari ed eventuali ospiti amici; cfr.

risposta pag. 4, risposta al Governo pag. 3 e osservazioni all'opposizione pag.

5) - e non a sala feste - è questione che non attiene alla procedura di

rilascio della licenza edilizia, ma va semmai sottoposta al magistrato civile.

Dal profilo dell'ordinamento federale sull'inquinamento fonico, il predetto

cambiamento di destinazione non risulta invece porsi in contrasto con alcuna disposizione.

La legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS

814.01) non conferisce peraltro alcun diritto al silenzio; disturbi di poca

importanza vanno tollerati (cfr. DTF 133 II 169 consid. 3.2; STF 1C_156/2022

del 28 marzo 2023 consid. 7.2). Nemmeno la ricorrente eccepisce il contrario.

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è pertanto respinto.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, che rifonderà inoltre al resistente, assistito da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente, che

è inoltre tenuta a rifondere un identico importo a CO 1 a titolo di ripetibili

di questa sede.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera