Lexipedia

Decisione

52.2023.362

Tassa di soggiorno - immobile messo in locazione e/o uso proprio

24 gennaio 2024Italiano15 min

abitazione primaria e uno (piano mansardato) per scopi turistici. Sul fondo n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.362

Lugano

24

gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 10 ottobre

2023 di

RI

1

contro

la decisione del 25 settembre 2023 dell'Organizzazione

turistica CO 1 che conferma su reclamo le tasse di soggiorno forfettarie per

gli anni dal 2020 al 2023 messe l'8 settembre 2023 a carico dell'insorgente

per la casa di vacanza di cui al mappale n. __________ di __________, sezione

di __________;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________,

ha acquistato nel dicembre del 2018 i mappali n. __________ e __________ RFD di

__________, sezione di __________. Nel gennaio del 2022 egli ha poi venduto la

quota di 1/2 di entrambi questi fondi a M__________, che ne è divenuta

comproprietaria.

Sul primo fondo insiste un edificio a due piani, per il quale, con licenza

edilizia del 27 dicembre 2022, è stata autorizzato il cambiamento di

destinazione d'uso da atelier a tre appartamenti, due dei quali adibiti ad

abitazione primaria e uno (piano mansardato) per scopi turistici. Sul fondo n. __________

sorge invece una piccola casa, la cui destinazione d'uso è passata da

abitazione primaria in secondaria con decisione municipale del 4 dicembre 2019.

B. Con apposito

formulario compilato il 20 agosto 2019 RI 1 aveva comunicato all'CO 1 di essere

proprietario della residenza di cui al mappale n. __________ di __________ (__________),

indicando che la stessa veniva affitta a terzi dietro compenso ed era dotata di

8 posti letto. Negli anni successivi il proprietario ha trasmesso all'Ente

turistico i conteggi dei pernottamenti, sulla base dei quali ha poi riversato

le tasse di soggiorno e di promozione incassate dagli ospiti.

Il 19 febbraio 2020 l'CO 1 ha ricevuto da parte della Polizia Comunale copia

dell'autorizzazione alla gerenza per un esercizio con alloggio, giusta la previgente

legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010

(vLear; BU 2011, 135), rilasciata il 12 febbraio 2020 a RI 1 e concernente la

casa di cui al suddetto mappale n. __________. Esso ha quindi trasmesso al

proprietario un nuovo formulario di annuncio - parzialmente precompilato - in

modo tale da aggiornare il numero di posti letto disponibili. In quell'occasione

l'CO 1 ha tuttavia erroneamente indicato sul modulo il mappale n. __________ al

posto del n. __________. Tale documento è stato ad ogni modo compilato e

ritornato firmato il 25 febbraio 2020.

A seguito di una segnalazione telefonica ricevuta dal Comune di __________ nell'agosto

del 2023 che la informava che anche il fondo n. __________ veniva locato per

brevi periodi a scopo turistico, l'CO 1 ha nuovamente verificato la situazione

del mappale n. __________ e, con decisioni dell'8 settembre 2023 ha fatturato a

carico di RI 1 fr. 1'530.- a titolo di tasse di soggiorno forfettarie per gli

anni dal 2020 al 2022 e fr. 510.- per l'anno 2023. Con decisione su reclamo del

25 settembre 2023, l'Ente ha confermato le suddette tassazioni.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento, unitamente a quello delle due

fatture emesse a suo carico. Esso contesta, in sintesi, l'imposizione della

tassa forfettaria per la casa di vacanza di cui al mappale n. __________ di __________,

ritenendo di avere già versato le tasse di soggiorno prelevate presso gli ospiti

che hanno pernottato presso la struttura ricettizia presente sul predetto

fondo.

D. All'accoglimento del

ricorso si è opposto l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

E. In sede di replica e

di duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi e domande di

giudizio. RI 1 postula tuttavia, in aggiunta, che venga annullata un'eventuale

tassa forfettaria per gli anni 2020-2023 concernente il suo edificio di cui

alla particella n. __________.

F. Con una triplica

spontanea l'insorgente, contesta di fare un uso proprio della stessa, ciò che

l'Ente non avrebbe d'altra parte comprovato. Sostiene che la legge non

contempli la possibilità di imporre, per un medesimo immobile, sia la tassa

forfettaria sia quella a seconda dei pernottamenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 2 della

legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione

attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata, è certa (art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Occorre precisare che il gravame è rivolto contro la decisione con cui l'CO

1 ha confermato le due fatture dell'8 settembre 2023 emesse a carico del

ricorrente a titolo di tasse di soggiorno forfettarie per gli anni dal 2020 al

2022 e al 2023 concernenti la casa di vacanza di cui al mappale n. __________

di __________. Oggetto della presente vertenza è pertanto unicamente il quesito

di sapere se tali tassazioni siano legittime o no. La domanda del ricorrente volta

a ottenere l'annullamento di un'eventuale tassazione riferita all'edificio di

cui al fondo n. __________ è pertanto irricevibile in questa sede, in quanto

oltre ad essere prematura, esula manifestamente dall'oggetto del contendere. Inammissibili

sono pure gli argomenti con cui il ricorrente cerca di mettere in discussione

le tassazioni calcolate in base al numero dei pernottamenti riguardanti la

part. n. __________, visto che le stesse sono rimaste incontestate ed hanno

quindi acquistato forza di cosa giudicata. Infine anche il quesito di sapere se

in concreto vi siano state da parte dell'insorgente delle violazioni alla LTur,

punibili in applicazione dell'art. 36 di questa stessa legge, esula dall'oggetto

della presente lite e dovrà se del caso essere risolta in altra sede.

Considerandi

2.

Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il

compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2

lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al

finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista,

dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Giusta l'art. 21

cpv. 3 LTur (nuova versione in vigore dal 1° febbraio 2022; BU 2021 398) sono

soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano

quali ospiti in uno stabilimento d'alloggio in un comune che non è quello del

domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS

210). I proprietari di appartamenti o case di vacanza, così come i membri delle

loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale

fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a

seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la

residenza; agli appartamenti e alle case di vacanza che distano più di 15

minuti a piedi dall'ultima strada carrozzabile si applica l'aliquota minima

(art. 21 cpv. 6 LTur). Sono pure tenuti al pagamento dell'importo annuale fisso

gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere,

appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o

superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 7 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega

il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo

l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur.

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, l'insorgente contesta l'imposizione della tassa di

soggiorno forfettaria alla sua casa di vacanza (mappale n. __________). Egli

afferma di non fare un uso proprio dell'abitazione, struttura per la quale egli

è al beneficio di un'autorizzazione cantonale alla gerenza per l'esercizio di

un alloggio e trasmette da anni i conteggi dei pernottamenti degli ospiti, pagando

regolarmente la tassa di soggiorno in funzione di questi ultimi. Ritiene

pertanto di aver completamente adempiuto i suoi obblighi nei confronti della

legge.

3.2

L'attuale ordinamento, riprendendo quanto già previsto dalla previdente

legge sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un

doppio sistema impositivo. Innanzitutto vi è un regime generale secondo il

quale tutte le persone che pernottano in un comune che non è quello di

domicilio sono tenute a pagare una tassa di soggiorno, il cui importo è

calcolato sulla base dei pernottamenti effettuati (art. 21 cpv. 2 LTur). Esiste

poi un regime particolare il quale prevede invece il prelievo di un importo

fisso annuale, indipendente dai pernottamenti e calcolato in funzione del

numero dei letti (art. 21 cpv. 6 LTur). Quest'ultimo sistema si applica nei

confronti dei proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come dei

membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili immobili (art.

21.

cpv. 6 LTur) come pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano

appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv.

7.

LTur). Per la fissazione della tassa nella forma dell'importo forfettario non

è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo

sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA

52.2018.580

del 10 dicembre 2019 consid. 2, 52.2019.330 del 9 ottobre 2019

consid. 3.2. 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3). Tuttavia, se l'immobile

non viene mai usato dal proprietario o dai membri della sua famiglia, per

esempio perché costantemente a disposizione di terzi per la locazione, dal

momento che anche l'uso potenziale è precluso, non può essere esatta la tariffa

forfettaria per posto letto (STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2). Per

contro, dal momento che è possibile usufruire dell'abitazione, la tassa di

soggiorno è dovuta obbligatoriamente nella forma dell'importo forfettario

annuale conformemente all'art. 21 cpv. 6 LTur, poiché per la specifica

categoria è preclusa l'applicazione del regime generale (STA 52.2022.188 del 17

ottobre 2022 consid. 4.2.2).

In questo senso va osservato che se la casa o l'appartamento di vacanza viene

affittato a terzi per scopi turistici e altresì utilizzato dal proprietario

come residenza secondaria, contrariamente a quanto afferma l'insorgente, è

possibile che per un medesimo immobile la tassa di soggiorno venga riscossa sia

secondo il regime ordinario (in base al numero di pernottamenti), sia secondo

quello particolare (a forfait). Non si tratta di una situazione di doppia

imposizione, ritenuto che i contribuenti non sono gli stessi: nel primo caso il

proprietario infatti incassa dai vari ospiti della struttura i tributi a loro

carico (tassa di soggiorno e tassa di promozione) che dovrà evidentemente

riversare all'Ente turistico (art. 21 cpv. 5 LTur); nel secondo caso il proprietario

corrisponde invece la tassa da lui dovuta per l'uso personale della struttura turistica,

segnatamente per il suo soggiorno e/o quello dei membri della sua famiglia (o

degli ospiti occasionali, anch'essi compresi nel forfait; cfr. art. 21 cpv. 6

LTur).

3.3

Nel caso concreto si deve rilevare che negli appositi formulari di

aggiornamento della tassa di soggiorno (allegati 1 e 3 alla risposta dell'11

dicembre 2023), il ricorrente ha indicato che la casa di vacanza di cui al

mappale n. __________ di __________ viene affittata anche a terzi dietro

compenso, ritenuto comunque come non sia possibile segnalare sul modulo che

l'oggetto è esclusivamente destinato alla locazione. In questa sede egli contesta

comunque di fare un uso personale di detta abitazione, precisando di vivere a

pochi chilometri dalla stessa. Nessuna indicazione invece viene fornita circa

eventuali soggiorni da parte della sua famiglia o dell'altra comproprietaria del

fondo, nonché dei congiunti di quest'ultima. L'insorgente ribadisce di essere al

beneficio per l'abitazione in parola di un'autorizzazione cantonale per la

conduzione di un alloggio turistico, ciò che però non basta ancora ad escludere

la possibilità che la stessa venga utilizzata anche da lui o da parte dell'altra

comproprietaria. Dai documenti prodotti dall'Ente turistico (allegato 7) e dai

conteggi dei pernottamenti (e relative fatturazioni; cfr. allegato 6 e doc. G)

risulta comunque che la casa di vacanza è stata ed è tutt'ora a disposizione di

terzi per scopi turistici (in particolare tramite la piattaforma Airbnb).

Contrariamente a quanto sostiene l'CO 1 tuttavia, il semplice fatto che le

locazioni avvengano solo per dei periodi di breve durata, non permette da solo

di concludere che per il tempo in cui non è locata a terzi questa abitazione venga

utilizzata dai comproprietari e/o dai loro rispettivi familiari. Nemmeno

l'occupazione media della struttura, come pure il calo nei pernottamenti

avvenuto negli ultimi anni, è dirimente per stabilire se vi sia un uso

personale dell'immobile. L'occupazione di un'abitazione

destinata alla locazione turistica dipende infatti da svariati fattori,

molti dei quali esulano dalla volontà del proprietario, per cui il solo fatto

che la stessa rimanga sull'arco dell'anno a lungo sfitta non significa che questi

ne faccia un uso proprio. D'altronde non vi

sono agli atti elementi che permettono di ritenere che l'insorgente o l'altra

comproprietaria soggiornino presso la casa in esame, ritenuto come

l'Ente turistico non ha proceduto ad alcun accertamento in tal senso, nemmeno

chiedendo direttamente all'insorgente di esprimersi precisamente su tale punto.

A questo proposito occorre rammentare che la procedura amministrativa cantonale

è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare

d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione e assumere di

sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti

interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 25

cpv. 1 LPAmm; STA 52.2017.289 del 18 aprile 2018 consid. 2.1). La LTur prevede oltretutto l'obbligo sia per i datori di alloggio, sia per i proprietari di

appartamenti e case di vacanza di permettere agli enti preposti di eseguire i

controlli necessari, segnatamente riguardanti le registrazioni dei

pernottamenti e dei posti letto (art. 20 cpv. 3 LTur e art. 13 cpv. 3 del regolamento

della legge sul turismo del 17 dicembre 2014; RLTur; RL 941.110).

Va poi precisato, contrariamente a quanto sostiene l'OTLVM, che è solo l'uso

potenziale dei posti letto esistenti, e non dell'intera abitazione, che,

secondo la giurisprudenza di questa Corte, giustifica il prelievo della tassa

di soggiorno. In altri termini, dal momento che il proprietario di un immobile di

vacanza utilizza personalmente il proprio edificio, egli dovrà corrispondere la

tassa nella forma forfettaria in funzione del numero di posti letto presenti,

indipendentemente dal fatto di sapere se e per quanto tempo ogni posto letto

viene effettivamente occupato (STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019

consid. 2, 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3.1). Ciò non significa tuttavia, come pare pretendere l'CO 1, che, in

assenza di sufficienti elementi che lo dimostrino, si possa presumere che vi

sia un uso personale per il solo fatto che l'immobile non sia sempre locato a

terzi. Tornando al caso in esame, in seguito ad una segnalazione da parte

dell'Autorità comunale di possibili abusi riferiti all'utilizzo dell'edificio

di cui alla part. n. __________, l'CO 1 ha rivalutato la situazione della casa

di vacanza esistente su mappale n. __________ e ha emesso le contestate

fatturazione, senza tuttavia preventivamente raccogliere le prove necessarie a

dimostrare, o perlomeno rendere verosimile, l'uso personale dell'abitazione da

parte dei due comproprietari al fine di giustificare la riscossione dei

querelati tributi. In tali circostanze, la decisione impugnata deve pertanto

essere annullata unitamente alle due fattura dell'8 settembre 2023. Tenuto

conto tuttavia che l'insorgente non ha specificato se l'immobile in parola sia

stato utilizzato durante il periodo qui in discussione anche dai membri della

sua famiglia e/o dall'altra comproprietaria e dai suoi congiunti, gli atti

vanno retrocessi all'CO 1 affinché, esperite le necessarie verifiche, accerti

tale fatto. Qualora dall'istruttoria non risultassero sufficienti elementi che

permettano di dedurre un uso proprio dell'oggetto da parte dei comproprietari,

la tassa di soggiorno forfettaria non potrà essere esatta. Qualora per contro

fosse accertato che quest'ultimi e/o i loro congiunti hanno soggiornato presso

la suddetta residenza, l'CO 1 dovrà procedere con l'emissione delle tasse

forfettarie, calcolate in base al numero di letti a suo tempo indicati dal

ricorrente. In questo secondo caso l'Ente impositore dovrà tenere conto del

fatto che dal mese di gennaio del 2022 l'insorgente non è più il solo

proprietario dell'immobile, per cui per quanto riguarda il 2022 e il 2023 anche

l'altra comproprietaria potrebbe essere tenuta a corrispondere il tributo in

parola proporzionalmente alla sua quota di proprietà.

4.

4.1. Visto

quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata,

unitamente alle decisioni da essa tutelate. Gli atti sono retrocessi all'CO 1,

conformemente a quanto indicato al consid. 3.3.

4.2

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per

procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre

venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017

consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25

agosto 2016 consid. 5.5). Ne discende che la tassa di giustizia va posta a

carico dell'CO 1, comparsa in causa a tutela dei suoi interessi pecuniari (art.

47.

cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato da

un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm)

Per

questi motivi,

decide:

1.

Per quanto

ricevibile, il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

su reclamo del 25 settembre 2023 e le due decisioni di fatturazione dell'8

settembre 2023, sono annullate;

1.2

gli atti sono

retrocessi all'autorità di prime cure affinché proceda ai sensi dei

considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'CO 1. All'insorgente è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di

anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera