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Decisione

52.2023.366

Esame di capacità di notariato

11 aprile 2024Italiano43 min

Svizzera Sagl e iscrizione di aumento di capitale ordinario (I) – (valutazione: 8/16 punti)

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.366

Lugano

11

aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso dell'11 ottobre

2023 dell'

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione dell'8 settembre 2023 della Commissione

per il notariato del Tribunale d'appello (n. 18.2023.92) che ha giudicato

insufficiente la sua prova scritta dell'esame di notariato;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 è stato

ammesso per la prima volta all'esame per il conseguimento del certificato per l'esercizio

del notariato (sessione primaverile 2023), sostenendo il 15 aprile 2023 la

prova scritta.

b. Dopo che al candidato era stato comunicato l'esito negativo della

valutazione del suo esame, il 15 giugno 2023 si è tenuto un incontro con una

delegazione della Commissione esaminatrice per il notariato, durante il quale

gli sono stati indicati oralmente i motivi dell'insuccesso della prova.

c. Dando seguito alla tempestiva richiesta formulata da RI 1, con decisione

dell'8 settembre 2023 la Commissione per il notariato (Commissione) ha

succintamente motivato il giudizio di non promozione, indicando le principali

carenze riscontrate, il punteggio conseguito e allegando la griglia di

valutazione.

B. Contro tale decisione,

RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che

sia annullata e riformata nel senso di accertare il superamento dell'esame

scritto e di ammetterlo all'esame orale (con almeno due mesi di preavviso). In

estrema sintesi, rimprovera agli esaminatori di aver ravvisato nella sua prova

errori che non sussisterebbero (in modo manifesto o perché riconducibili

a scelte sostenibili); passa quindi in rassegna le imprecisioni

contestate, indicando come dovrebbero essere rettificati i singoli punti.

Nemmeno la somma aritmetica del punteggio totale attribuitogli sarebbe corretta

(54/90, anziché 53/90). L'insorgente solleva pure delle obiezioni sul metodo di

valutazione applicato e su asserite divergenze tra quanto comunicatogli nell'incontro

del 15 giugno 2023 e la decisione impugnata.

C. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone la Commissione, confermando la valutazione negativa dell'esame.

Prende posizione sulle singole critiche sollevate, rettificando solo in minima

parte il punteggio totale (55/90), che resta sotto la soglia della sufficienza

(60/90). Delle sue argomentazioni si riferirà, per quanto necessario, in

appresso.

D. a. In sede di replica,

l'insorgente ha ribadito le proprie conclusioni e domande di giudizio,

sviluppando in parte le sue tesi.

b. Con la duplica la Commissione si è riconfermata nella sua posizione, con

alcune puntualizzazioni.

E. Il 19 febbraio 2024,

il ricorrente ha presentato un'istanza cautelare con la quale ha chiesto di

essere autorizzato a sostenere provvisoriamente l'esame orale per l'abilitazione

all'esercizio del notariato durante la sessione d'esami primaverile 2024

(ritenuto che, qualora il suo ricorso venga accolto, la sua prova d'esame orale

diverrà definitiva).

Per tale richiesta, la Commissione si è rimessa al giudizio di questo

Tribunale, rilevando comunque come in un caso analogo, alla richiesta di un

candidato di potersi iscrivere agli esami orali in attesa del giudizio sul suo

ricorso contro la decisione di bocciatura, aveva dato un responso negativo.

Di questi atti, come pure dei relativi ulteriori scritti dell'insorgente e

della Commissione, si dirà semmai in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100).

Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente

toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, comprensivi dei

documenti prodotti dall'insorgente e dalla Commissione con gli allegati di

causa, completati dal testo d'esame acquisito dal Tribunale, noto al

ricorrente. A una valutazione anticipata, le prove sollecitate dall'insorgente (richiamo

dei verbali della seduta di approvazione del tema d'esame con la griglia di

valutazione e della seduta di discussione e decisione sull'esito del suo esame

scritto) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del

giudizio. Anzitutto poiché, come indicato dalla Commissione (cfr. duplica con

rimandi alla giurisprudenza), questi documenti, al pari di eventuali appunti o

note presi dai singoli commissari in sede di discussione, sono riconducibili ad

atti interni, a cui non sussiste alcun diritto di accesso. A ciò aggiungasi che

il verbale della riunione relativa alla valutazione degli esami scritti deve

riportare solo le decisioni sul superamento o meno delle prove scritte,

prese a maggioranza (cfr. art. 15 cpv. 3 e 4 del regolamento della Commissione

esaminatrice del 1° luglio 2015). Non anche le singole ragioni dell'insuccesso

di un esame, che vengono invece comunicate al candidato, prima verbalmente (in

occasione dell'incontro con una delegazione della Commissione esaminatrice) e

in seguito, a sua richiesta, mediante decisione scritta succintamente motivata

(cfr. art. 17 cpv. 3 e 4 del citato regolamento; cfr. STA 52.2017.445 dell'8

agosto 2018 consid. 1.2). Non è quindi dato di vedere come questi verbali potrebbero

dimostrare l'esistenza di asseriti errori inventati a posteriori (che si

scosterebbero da quanto comunicatogli in sede di colloquio, ove la delegazione

gli avrebbe in particolare indicato uno sbaglio non più ripreso nella decisione

impugnata). La sola circostanza che dai suoi personali appunti manoscritti

(doc. G) non emergano tutte le correzioni rilevate nella decisione di

bocciatura impugnata non è comunque seriamente atta a metterne in discussione l'attendibilità;

tanto più che la Commissione ben ha sottolineato come il suo esame scritto, al

pari di quello di tutti gli altri candidati, è stato valutato sulla base

della stessa griglia di correzione, utilizzando gli stessi criteri e con

identica serietà e imparzialità (cfr. duplica). Considerato che tale griglia

è già stata trasmessa al ricorrente insieme alla decisione impugnata (cfr. doc.

A) e che il candidato è stato chiaramente posto nella condizione di comprendere

le ragioni alla base della sua bocciatura, è comunque da escludere qualsivoglia

lesione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 1 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). La

fondatezza o meno delle motivazioni addotte dalla precedente istanza è invece

questione di merito.

2. Nell'ambito

del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali, specie quando si tratta di pronunciarsi su

giudizi che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del

candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità

di ricorso, sebbene abbia piena cognizione del fatto e del diritto, dà prova di

un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. In

materia di correzione di lavori scientifici esiste infatti generalmente un

certo margine discrezionale, che fa sì che il medesimo lavoro possa essere

valutato in maniera diversa anche da esperti. Un controllo giudiziario più

completo si giustifica invece per i vizi di

procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando

risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio

giudizio da motivi che non presentano

alcuna relazione con l'esame (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.4.1; STA 52.2014.247 del 23 marzo 2015 consid. 2

e rimandi, confermata da STF 2D_23/2015 del 14 settembre 2015). Non basta pertanto che una valutazione sia opinabile o criticabile

per condurre a un risultato diverso; al contrario, il metro di giudizio

adottato dalla commissione non può essere rimesso in discussione alla leggera,

poiché altrimenti verrebbero messe a repentaglio l'uniformità di giudizio e la

parità di trattamento dell'intera sessione d'esame (cfr. decisione della Commissione

di ricorso sulla magistratura del 24 giugno 2015 confermata da STF 2D_48/2015

del 1° agosto 2016 in: RtiD I-2017 n. 7; STA 52.2017.445 citata consid. 2 e

rinvii).

3. 3.1. In concreto, la prova scritta oggetto del contendere verteva su un

caso pratico, riguardante il diritto societario. In sunto, secondo il testo d'esame,

due persone (madre e figlia: Carla e Cinzia Rossi) sono titolari in parti

uguali di due società pervenute loro per successione: una società a garanzia

limitata (MR Advisors Svizzera Sagl) attiva nella consulenza aziendale, avente

un capitale sociale di fr. 20'000.- suddiviso in 20 quote sociali da nominali

fr. 1'000.- e di cui entrambe sono socie e gerenti (con diritto di firma individuale);

e una società anonima (Augura Investment SA) avente per scopo l'esecuzione di

investimenti di ogni natura per conto proprio, con un capitale azionario di fr.

100'000.- suddiviso in 100 azioni nominative da nominali fr. 1'000.- e di cui

la madre è presidente del consiglio di amministrazione e la figlia membro

(entrambe con diritto di firma individuale). Dopo avergli sottoposto i bilanci

al 31 dicembre 2022 delle due società, madre e figlia espongono al notaio i

seguenti desideri: (a) la madre desidera mantenere la propria quota del 50%

nelle due società, ma non più occuparsi della loro amministrazione preferendo

lasciarne la gestione alla figlia; (b) dal momento che la SA non produce

praticamente più utili e che esse non dispongono delle capacità per rilanciarne

l'attività di investimento, entrambe chiedono al notaio se vi è un modo per

“inglobare” la SA nella Sagl, senza metterla in liquidazione; (c) infine,

desiderano che la società a garanzia limitata abbia un capitale sociale di

almeno fr. 100'000.-. Ai fini dell'esame,

Fatti

i candidati erano chiamati a redigere (come fossero notai) esclusivamente gli

atti notarili e le istanze necessari per l'iscrizione dell'intera operazione

nei pubblici registri, rispettando il più possibile i desideri espressi al

notaio da madre e figlia. Dovevano inoltre indicare in modo preciso gli

eventuali inserti necessari, senza allestirli (ma precisando da chi andavano

sottoscritti). Analoga indicazione era data per eventuali atti per i quali non

fosse richiesta la forma dell'atto pubblico, che non erano da stilare.

3.2. Secondo la griglia di valutazione agli atti, i candidati avrebbero in

particolare dovuto redigere i seguenti documenti (di cui era anche elencato il

contenuto):

I) Istanza di cancellazione di Carla Rossi quale

gerente, iscrizione di fusione per incorporazione della Augura Investment SA

nella MR Advisors Svizzera Sagl e iscrizione di aumento di capitale sociale a

seguito di fusione (in alternativa: istanza di iscrizione di aumento di

capitale ordinario);

II) Verbale dell'assemblea generale straordinaria

degli azionisti della Augura Investment SA (rogito);

III) Verbale dell'assemblea generale straordinaria

dei soci della MR Advisors Svizzera Sagl (rogito);

IV) Verbale di una riunione della gerenza della MR

Advisors Svizzera Sagl (rogito);

V) Istanza di cancellazione della Augura Investment

SA.

3.3.

Il ricorrente ha dal canto suo preparato questi cinque atti (doc. H):

- Istanza della MR Advisors Svizzera Sagl (aumento

ordinario di capitale, modifica statuti, modifica composizione dei soci e della

gerenza e fusione mediante incorporazione della società Augura Investment SA);

- Verbale assemblea generale straordinaria della

Augura Investment SA (rogito n. 1);

- Verbale assemblea dei soci della MR Advisors

Svizzera Sagl (rogito n. 2);

- Verbale di una riunione della gerenza della MR

Advisors Svizzera Sagl (rogito n. 3);

- Istanza della Augura Investment SA (fusione per

incorporazione della Augura Investment SA con la MR Advisors Svizzera Sagl).

Nella

loro redazione, la precedente istanza ha tuttavia ravvisato diverse

manchevolezze, che l'insorgente ora contesta parzialmente, come si vedrà meglio

qui di seguito (seguendo l'ordine della decisione impugnata rispettivamente

della griglia).

4. Istanza di cancellazione di Carla Rossi quale gerente, iscrizione di

fusione per incorporazione della Augura Investment SA nella MR Advisors

Svizzera Sagl e iscrizione di aumento di capitale ordinario (I) – (valutazione: 8/16 punti)

4.1. Istanza di cancellazione di Carla Rossi

4.1.1. L'autorità esaminatrice ha ritenuto di per sé corretta l'istanza

del candidato, ma errato il riferimento alle nuove nomine decise dall'assemblea

del 15 aprile 2023, visto che non era necessario procedere a nuove

nomine: Cinzia Rossi era già gerente e lo resta. Gli ha pertanto

detratto 1 punto.

4.1.2. L'insorgente contesta di aver utilizzato la locuzione nuove nomine:

la sua istanza, precisa, riporta la modifica composizione dei soci e della

gerenza. Avrebbe specificato che Cinzia Rossi diventa socia e gerente poiché

prima poteva anche essere Presidente della gerenza e in questo caso (..)

andava effettuata una modifica dell'iscrizione (diventando nel seguito

semplicemente gerente, essendo gerente unica). Il punto previsto dalla

griglia per questa posizione gli andrebbe pertanto riassegnato.

4.1.3. Con la risposta la Commissione ha confermato la correzione, ribadendo

che il riferimento alla “nomine decise dall'assemblea del 15 aprile 2023”

rimane errato.

4.1.4. Ora, è evidente che, pur non avendo effettivamente utilizzato l'espressione

nuove nomine, nella sua istanza d'iscrizione il ricorrente ha comunque

indicato che era modificata la composizione dei soci e della gerenza a seguito

(..) delle

nomine decise dall'assemblea dei soci il 15 aprile 2023 (ad

punto 3). Non si è quindi limitato a chiedere la cancellazione di Carla

Rossi quale gerente, ma ha anche indicato tra le persone da iscrivere (modifica)

Cinzia Rossi (socia e gerente), sebbene la stessa fosse già

gerente e lo è rimasta e non era quindi necessario procedere ad alcuna

nomina, come ribadito dalla Commissione (cfr. risposta pag. 2).

Inconsistente è l'accenno dell'insorgente a una possibile precedente veste di Presidente

della gerenza di Cinzia Rossi, che non trova riscontro neppure negli altri

atti da lui stilati (cfr. rogito dell'assemblea dei soci della Sagl, pag. 1, in

cui Cinzia Rossi è definita socia e gerente, mentre Carla Rossi Presidente

della gerenza). Sostenibile è pertanto la mancata assegnazione del punto

previsto per questa posizione.

4.2. Istanza di modifica dell'art. 2 dello statuto

4.2.1. La Commissione esaminatrice ha penalizzato l'insorgente di 1 punto, per

aver inserito nell'istanza la modifica statutaria relativa allo scopo sociale

della Sagl (includendo lo scopo della SA); modifica che ha ritenuto superflua

e non richiesta dal tema d'esame (la Sagl non intende infatti

riprendere l'attività della SA).

4.2.2. Il ricorrente nega che il testo d'esame escludesse che la Sagl potesse

riprendere l'attività di investimento della SA: la penalizzazione sarebbe

pertanto inammissibile.

4.2.3. Il testo d'esame, come già accennato, riportava tra l'altro il seguente

desiderio di Carla e Cinzia Rossi: dal momento che la società Augura

Investment SA non produce praticamente più utili e dal momento che esse non

dispongono delle capacità per rilanciarne l'attività di investimento, madre e

figlia chiedono al notaio se vi è un modo per “inglobare” la Augura Investment

SA nella MR Advisors Svizzera Sagl senza dover mettere in liquidazione la SA

(ipotesi quest'ultima a loro non gradita perché comporterebbe una pubblicazione

sui fogli ufficiali).

Ora, a fronte di queste chiare indicazioni, è evidente che le parti nel caso d'esame

non auspicavano una continuazione dell'attività della SA (ossia l'esecuzione di

investimenti di ogni natura per proprio conto). Secondo il testo, le stesse non

erano anzi neppure in grado di riproporre tale attività per mancanza di

competenze e volevano “inglobare” la SA nella Sagl solo per evitare una liquidazione

che sarebbe apparsa sui fogli ufficiali (cfr. pure risposta della Commissione pag.

6 ad 26). In queste circostanze, errata è quindi la modifica statutaria

prevista dal ricorrente e la conseguente iscrizione nel registro di commercio.

A maggior ragione a fronte dell'istruzione data ai candidati di redigere esclusivamente

gli atti notarili e le istanze necessari per l'iscrizione dell'intera

operazione nei pubblici registri, rispettando il più possibile i desideri

espressi al notaio da madre e figlia.

Per quanto opinabile possa apparire all'insorgente, la controversa

penalizzazione resiste quindi alle sue critiche.

4.3. Il ricorrente non contesta invece le correzioni della Commissione riferite

al contenuto dell'istanza d'iscrizione dell'aumento di capitale (- 1 punto), né

della fusione (- 2 punti). Istanza, quest'ultima, che - sia detto a titolo

abbondanziale per completezza - risulta particolarmente carente, difettando dell'elemento principale riguardante la ripresa degli attivi e passivi

della società trasferente, secondo il contratto di fusione e i bilanci, che a

ben vedere neppure vengono menzionati (cfr. art. 132 cpv. 1 lett. b e c dell'ordinanza

sul registro di commercio del 17 ottobre 2007; ORC; RS 221.411). L'istanza,

seppur non rilevato dagli esaminatori, richiede peraltro in modo improprio

anche la cancellazione della SA, che è invece di pertinenza di quest'ultima

(cfr. art. 130 cpv. 1 e 132 cpv. 2 ORC; Hans

Caspar von der Crone, Das Fusionsgesetz, Zurigo 2017, n. 217; Alexander Vogel, HRegV - Kommentar zur

Handelsregisterverordnung, Zurigo 2023, n. 4 ad art. 130).

4.4. Indicazione dei documenti giustificativi

4.4.1. Gli esaminatori hanno censurato la mancanza dei seguenti documenti

giustificativi:

- verbale di assemblea straordinaria degli

azionisti della Augura Investment SA (approvazione bilancio al 31 dicembre 2022

e bilancio di fusione al 1° gennaio 2023);

- verbale di assemblea straordinaria dei soci

della MR Advisors Svizzera Sagl (approvazione bilancio al 31 dicembre 2022 e

bilancio di fusione al 1° gennaio 2023);

- dichiarazione LAFE;

- dichiarazione PMI.

Hanno quindi detratto 3 dei 7 punti previsti dalla griglia di valutazione per

questa posizione.

4.4.2. L'insorgente

contesta anzitutto la necessità di allegare una dichiarazione LAFE (non

riguardando il caso società il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi). Nega

invece di non aver annesso la dichiarazione PMI: avrebbe infatti

soddisfatto tale punto sia col documento giustificativo dichiarazione della

gerente (conformemente all'art. 131 cpv. 2 ORC), sia con le constatazioni

contenute nei suoi atti pubblici (verbale di assemblea generale straordinaria

della SA e verbale di assemblea dei soci della Sagl). Dà atto invece di non

aver prodotto la prova dell'avvenuta approvazione dei bilanci delle due

società, ma ritiene che per questo errore unico avrebbe dovuto

essere penalizzato con un solo punto.

4.4.3. In sede di risposta, la Commissione ha anzitutto ricordato l'errore

riguardante l'omessa indicazione dei verbali delle assemblee straordinarie

(degli azionisti della SA rispettivamente dei soci della Sagl) che approvano i

citati bilanci, sottolineandone la gravità. Relativamente al tema della dichiarazione

PMI, ha invece ritenuto che il riferimento contenuto nel rogito n. 1 "Assemblea

Generale Straordinaria" (senza neppure indicare di chi si tratta)

fosse manifestamente insufficiente, in quanto troppo vago e generico per

poter essere equiparato e quindi sostituire la dichiarazione PMI,

indicando:

Il testo redatto dal candidato

recita infatti:

"L'assemblea (di chi?) prende atto (da chi?) che sia

Augura Investment SA che la MR Advisors Svizzera Sagl sono considerate (da

chi? Su che base?) delle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 2 lett.

e della Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione per il

trasferimento di patrimonio (LFus)".

Orbene, non si capisce chi abbia proceduto all'accertamento che si tratta di

PMI e, soprattutto, su che base, ossia perché:

- la società non è debitrice di un prestito

obbligazionario;

- la società non è quotata in borsa;

- la società nel corso dei due ultimi esercizi

precedenti la decisione di fusione, scissione o trasformazione, non ha superato

due dei valori seguenti: (1) bilancio complessivo di 20 milioni di franchi

svizzeri (2) cifra d'affari di 40 milioni di franchi svizzeri (3) media annua

di 250 posti in organico a tempo pieno.

Ha

quindi ribadito la carenza di tale clausola, come pure di quella analoga

contenuta nel rogito n. 2 "Assemblea dei soci".

4.4.4. Ora, secondo l'art. 131 cpv. 1 ORC, con la notificazione per l'iscrizione

della fusione, gli enti giuridici partecipanti devono tra l'altro fornire quali

documenti giustificativi, il contratto di fusione, i bilanci di fusione degli

enti giuridici trasferenti e le decisioni di fusione degli enti giuridici

partecipanti documentate da un atto pubblico (cfr. lett. a-c). In concreto, il

ricorrente ha tra l'altro allegato alla relativa istanza della Sagl (cfr. punto

4), i seguenti documenti giustificativi:

- Verbale assemblea dei soci 15 aprile 2023, steso

nella forma dell'atto pubblico, annesso, quale inserto 1/., il contratto di

fusione di data 1. Aprile 2023, e

- Bilanci delle società al 31 dicembre 2022 e

bilancio di fusione (firmati dalla gerente).

Al

di là della questione relativa ai bilanci e ai verbali delle assemblee che li

approvano, che l'insorgente non contesta, va invero osservato che è manifesto

che egli non ha compiutamente dato seguito a quanto richiesto dalla predetta

disposizione già solo perché non ha indicato quale documento giustificativo l'atto

pubblico relativo alla decisione di fusione della Sagl, ma a ben vedere solo

quella della SA (rogito n. 1, che ha quale inserto 1 il contratto di fusione) -

che, a rigore, non è peraltro un'assemblea di soci, ma di azionisti (cfr.

pure documenti giustificativi allegati all'istanza della SA).

4.4.5. L'insorgente ha inoltre annesso all'istanza la dichiarazione della

gerente, che conferma la rinuncia dei soci alla stesura del rapporto di fusione

e alla verifica, e che conferma che l'ente giuridico adempie ai requisiti di

cui all'art. 2 lett. e Lfus (firmata dalla gerente). Un'analoga

dichiarazione, sottoscritta dalla presidente del consiglio di amministrazione,

è pure stata allegata all'istanza della SA. Da questo profilo, occorre invece

ritenere che egli ha agito conformemente all'art. 131 cpv. 2 ORC, secondo cui,

in caso di fusioni di piccole e medie imprese, gli enti giuridici partecipanti

alla fusione possono produrre - in luogo del documento giustificativo di cui al

cpv. 1 lett. d (relazioni di revisione degli enti giuridici partecipanti) - una

dichiarazione firmata almeno da un membro dell'organo superiore di direzione o

di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla

stesura del rapporto di fusione o alla verifica e che l'ente giuridico adempie

i requisiti di cui all'articolo 2 lett. e LFus (cfr. von der Crone, op. cit.,, n. 234; Urs P. Gnos/Markus Vischer/Dario Galli, in: Theus

Simoni/Hauser/Bertschi, Handbuch Schweizer GmbH-Recht, Basilea 2019, n. 106.67;

Vogel, op. cit., n 27 ad art. 31).

Da notare è pure che, visto che i candidati non erano tenuti a redigere gli

inserti e gli altri atti, ma solo a indicare da chi erano firmati, non si

potrebbe invece rimproverargli di non aver dettagliato il contenuto delle

dichiarazioni rispettivamente su quali documenti si fondavano (cfr. art. 131

cpv. 2 in fine ORC; von Der Crone,

op. cit., n. 234; cfr. pure, per un esempio, il modello di dichiarazione

reperibile sul sito del Cantone, Sezione dei registri sub:www4.ti.ch/di/dg/rf/sportello/formulari-rc/dichiarazione-pmi).

Dal momento che la Commissione non si è confrontata con tale dichiarazione e l'art.

131 cpv. 2 ORC, concentrandosi invece sulle clausole dei rogiti (di cui si dirà

più avanti), la correzione in questione non può essere confermata.

4.4.6. In sede di risposta la Commissione non ha inoltre spiegato per quale

motivo, pur non essendo in discussione l'acquisto di un fondo ai sensi dell'art.

4 della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'esterno

del 16 dicembre 1983; LAFE RS 211.412.41), fosse necessario allegare anche una dichiarazione

LAFE. Anche da questo punto di vista, non può quindi essere ravvisato un

errore.

4.5. In esito a quanto precede, occorre quindi concludere che la controversa

detrazione di 3 punti non appare giustificata. Anche volendo restituire al

ricorrente 2 dei 3 punti, così come chiede, l'esito della sua prova, come si

vedrà in appresso, comunque non cambia.

5. Verbale dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della

Augura Investment SA (II) (rogito n. 1)

-

(valutazione: 17/20 punti)

5.1.

5.1.1. Nella decisione impugnata, la Commissione ha anzitutto rimproverato al

candidato di aver erroneamente indicato nel suo rogito che è “rappresentata”

l'integralità delle azioni mentre in apertura

viene accertata la

presenza personale delle due azioniste Carla e Cinzia Rossi; ha inoltre

riscontrato l'assenza delle indicazioni previste dall'art. 702 cpv. 2 cifra

1 CO. Ha quindi detratto 1 punto.

5.1.2. L'insorgente taccia questa critica di pura forma e non di

sostanza: la formulazione contenuta nel suo rogito rispecchierebbe la

prassi in uso tra i notai ticinesi; il suo atto accerterebbe tutto quanto

necessario a livello di valida costituzione di un'assemblea totalitaria in

quanto presenti tutti gli azionisti. Insostenibile sarebbe invece il

richiamo all'art. 702 cpv. 2 cifra 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo

1911 (CO; RS 220): il suo atto contiene infatti tali indicazioni (data, ora

inizio e fine, forma e luogo dell'assemblea generale).

5.1.3. In sede di risposta, la Commissione ha ribadito l'imprecisione,

spiegando anzitutto come in apertura di questo rogito (come di quello della Sagl,

rogito n. 2), il ricorrente abbia constatato la presenza di Carla e Cinzia

Rossi facendo riferimento alla loro carica sociale e non alla loro qualità di

azioniste rispettivamente socie delle società (solo nel rogito n. 2 e solo per

Cinzia Rossi avrebbe accennato alla sua veste di socia). Ha quindi ribadito l'erroneità

della contestata clausola, rilevando come a essere presenti non sono le azioni

(trattandosi di azioni nominative, non necessariamente “materializzate” in un

titolo), né le quote sociali (pure non necessariamente “materializzate”), ma

semmai le persone fisiche, puntualizzando infine che il candidato avrebbe

dovuto accertare la loro presenza sulla base del libro degli aventi diritto

economico (rispettivamente del libro delle quote).

5.1.4. Ora, per quanto attiene a quest'ultima puntualizzazione, è ben vero che il

ricorrente, come rileva nella replica, si è limitato a

riportare nel suo rogito l'accertamento della Presidente (ciò che non

appare scorretto, visto che la verifica della presenza degli azionisti o dei

loro rappresentanti all'assemblea generale di una società anonima spetta in

primo luogo al consiglio d'amministrazione; cfr. pure STA 52.2021.367 del 10

febbraio 2022 consid. 3.3, confermata da STF 2C_240/2022 del 17 ottobre 2022). Non

appare tuttavia insostenibile ritenere che una formulazione più precisa del

verbale avrebbe anche richiesto un riferimento alla presenza di tutte le

azioniste con le azioni da esse rappresentate (cfr. art. 702 cpv. 2 cifra 2 CO,

che include invero anche il valore nominale, non riportato nel rogito; cfr. Karolina Kuprecht/ Nando Stauffer von May,

in: Handbuch Schweizer Aktienrecht, op. cit., n. 61.48 seg. che comprende un

modello; inoltre, n. 61.20). Al di là del richiamo improprio alla cifra 1,

anziché 2, dell'art. 702 cpv. 2 CO, su cui la Commissione non si è soffermata (cfr.

risposta), la sbavatura quindi sussiste ed è atta a giustificare in modo

sostenibile la detrazione di 1 punto.

5.2.

5.2.1.

La Commissione esaminatrice ha inoltre rimproverato al candidato di non aver specificato

come e da chi era accertato che le due società partecipanti alla fusione sono

delle PMI.

Il registro di commercio, ha aggiunto, non ha un potere di cognizione a questo riguardo ma si basa sulle

dichiarazioni PMI sottoscritte dall'organo direttivo (il quale deve indicare a

sua volta su quale base fonda la propria decisione (ad esempio: conto

economico/bilancio/dichiarazione di rinuncia degli azionisti/verbale di

assemblea generale). Ha quindi detratto 1 punto.

5.2.2. L'insorgente contesta la correzione, richiamando il contenuto della

clausola del suo rogito (e di quella analoga del rogito n. 2), nonché le

predette dichiarazioni PMI. Obiezione che la Commissione contesta, rinviando a quanto

già osservato in precedenza (supra consid. 4.4.3).

5.2.3. Il rogito del ricorrente contiene in particolare la seguente clausola:

L'assemblea prende atto che sia la Augura Investment SA che la MR Advisors

Svizzera Sagl sono considerate delle piccole e medie imprese ai sensi dell'art.

Considerandi

2.

lett. e della Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e

il trasferimento di patrimonio (LFus).

Preso atto di quanto sopra, gli azionisti all'unanimità decidono di

rinunciare:

- Alla stesura del rapporto di fusione (art. 14 cpv. 2 Lfus);

- Alla verifica del contratto e del rapporto di fusione (art. 15 cpv. 2 Lfus);

- Alla procedura di consultazione (art. 16 cpv. 2

LFus).

Ora, se è ben vero che tale clausola contiene la

dichiarazione di rinuncia degli azionisti ai sensi degli art. 14 segg. LFus, in

forma di una decisione unanime in seno all'assemblea generale (così come

consiglia anche la dottrina, von der

Crone, op. cit., n. 233 pag. 109), è pur vero che la stessa non è

particolarmente precisa relativamente alla premessa, da cui non traspare chi

e su quali basi dichiara ai presenti che la SA è una PMI ai sensi dell'art.

2.

lett. e LFus, e così pure la Sagl. Laddove fa riferimento a quest'ultima

società, la clausola non è peraltro nemmeno pertinente, poiché la natura di PMI

della Sagl non è un presupposto per la rinuncia, posto che ogni singola società

(PMI) partecipante alla fusione decide in modo autonomo se usufruire delle

facilitazioni di cui agli art. 14 segg. LFus, a prescindere dalla natura o

decisione delle altre società coinvolte (cfr. von

der Crone, op. cit., n. 230; Gnos/Vischer/Galli,

in: Handbuch Schweizer GmbH-Recht, op. cit., n. 94.87). Al di là di quest'ultima

osservazione, la correzione dell'autorità esaminatrice, seppur puntigliosa, non

procede comunque ancora da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che

le va riconosciuto in quest'ambito. Tanto più che la stessa non ha penalizzato

l'analoga clausola contenuta nel rogito n. 2.

5.3

5.3.1

Gli esaminatori hanno rilevato come nell'atto viene approvata

genericamente “la fusione” ancorché l'oggetto della delibera assembleare sia l'approvazione

del contratto di fusione (art. 12 cpv. 2 e art. 18 LFus), precisando

inoltre che non sarebbe stato strettamente necessario allegare il

contratto di fusione. Per questo errore ha detratto 1 punto.

5.3.2

Il ricorrente ritiene la clausola formulata nel suo rogito corretta e l'addebito

una questione di puro stile, aggiungendo che nemmeno l'aver allegato il citato

contratto configurerebbe un errore.

5.3.3

Nel suo rogito n. 1 (pag. 3) l'insorgente ha indicato che (..) l'assemblea

accetta all'unanimità la fusione per incorporazione con la società MR Advisors

Svizzera Sagl (cfr. pag. 3). È ben vero che nel suo atto ha tra l'altro inserito

una premessa secondo cui all'assemblea viene sottoposto per verifica e

accettazione il contratto di fusione di data 1° (primo) aprile 2023

(duemilaventitre), sottoscritto dagli organi superiori di amministrazione delle

due società, allegato al presente verbale quale inserto 1 (cfr. pag. 2). Ciò

non toglie che la clausola criticata dalla Commissione manca della necessaria

chiarezza e pertinenza di formulazione cui è tenuto un notaio (cfr. pure

Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 711d pag. 461):

la decisione di approvazione dell'assemblea generale si riferisce infatti al contratto

di fusione, non in modo generico alla fusione (cfr. LFus, titolo a margine

sezione 4, art. 12 cpv. 2 e 18 cpv. 1). Al di là della puntualizzazione

riferita all'allegato, già solo per tale motivo, la correzione - non

riconducibile a una mera cavillosa questione di stile - è sostenibile e

così pure la conseguente detrazione di punteggio.

6.

Verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci della MR

Advisors Svizzera Sagl (III) (rogito n. 2) –

(valutazione: 10/25 punti)

6.1

6.1.1

Con la decisione impugnata, anche per questo rogito la Commissione ha

rimproverato al ricorrente di aver impropriamente indicato che è

“rappresentata” l'integralità delle quote mentre in apertura

(..)

viene accertata la presenza personale di Carla Rossi e Cinzia Rossi. Ha

inoltre riscontrato l'assenza delle indicazioni previste dall'art. 702 cpv.

2.

cifra 1 CO e il riferimento all'art. 701 CO anziché ai combinati art. 805

cpv. 5 e 701 CO. Per queste imprecisioni, ha sottratto 2 punti.

6.1.2

L'insorgente contesta la correzione, con motivazioni analoghe a quelle

già addotte per il primo rogito, considerando finanche ridicola la

puntualizzazione relativa all'art. 805 cpv. 5 CO, posto che pure il richiamo

all'art. 701 CO poteva essere omesso. La Commissione respinge le obiezioni,

richiamando quanto già osservato per il primo rogito (supra consid.

5.1.3).

6.1.3

Il secondo rogito del ricorrente si apre in modo analogo al verbale dell'assemblea

generale della SA e include in particolare la constatazione della Presidente

(..) che sono rappresentate l'integralità delle no. 20 (venti) quote della MR

Advisors Svizzera Sagl, e che pertanto quest'ultima è validamente costituita ai

sensi dell'art. 701 CO, e può quindi deliberare.

Ora, al di là del richiamo improprio alla cifra 1 dell'art. 702 cpv. 2 CO, analogamente

a quanto indicato per il rogito n. 1 (consid. 5.1.4), non appare insostenibile

ritenere poco precisa anche questa constatazione, nella misura in cui non fa

anche riferimento alla presenza di tutte le socie con le quote da loro

rappresentate (di cui non è invero neanche indicato il valore nominale, cfr. Daniel M. Häusermann, in: Handbuch

Schweizer GmbH-Recht, op. cit., n. 68.74 seg., comprensivo di un modello;

inoltre n. 68.27). Pertinente è pure l'obiezione riguardante l'art. 805 cpv. 5

CO: nel suo rogito il candidato non indica, come dovrebbe, che è una riunione

di tutti i soci

(Unversalversammlung). La circostanza (similmente

al primo rogito) è deducibile solo indirettamente attraverso il richiamo dell'art.

701.

CO, che risulta però a questo punto monco: le disposizioni del diritto

della società anonima concernenti l'assemblea generale si applicano infatti per

analogia in virtù del richiamo dell'art. 805 cpv. 5 CO (cfr. pure Häusermann, op. cit., n. 68.74 e

68.76). La correzione con penalità di 2 punti, tenuto conto del margine d'apprezzamento

che va riconosciuto agli esaminatori, non risulta quindi manifestamente

insostenibile, errata e pretestuosa.

6.2

6.2.1

Gli esaminatori hanno inoltre riscontrato che la delibera di aumento del

capitale sociale non contiene tre elementi imprescindibili, ossia:

(1) la natura del conferimento; si deduce solo dal

rogito successivo che il candidato pensa a un conferimento a contanti; tuttavia

la natura del conferimento va indicata esplicitamente nella delibera di aumento;

(2) la data a partire dalla quale le nuove azioni

danno diritto al dividendo;

(3) l'utilizzo dei diritti d'opzione eventualmente

non esercitati dagli azionisti;

detraendo

per ognuno di essi 2 punti.

Ha inoltre rilevato che la sottoscrizione delle nuove azioni sembra avvenire

già in questa sede mentre normalmente avviene successivamente alla delibera

dell'assemblea, in separata sede; da cui la sottrazione di 1 ulteriore

punto.

6.2.2

Il ricorrente contesta la mancanza del terzo elemento imprescindibile,

ovvero l'utilizzo dei diritti d'opzione eventualmente non esercitati dagli

azionisti. Stigmatizzato l'uso del termine azionisti (trattandosi

di Sagl non sono infatti azionisti (!) ma bensì semmai soci), richiama l'art.

75.

cpv. 1 lett. m ORC, che avrebbe la seguente ratio: poiché gli

azionisti di una SA, come pure i soci di una Sagl, sono al beneficio per legge

di un diritto d'opzione sulle azioni o quote di nuova emissione (art.

652b CO) e considerato che, solitamente,

le azioni o le quote di nuova emissione non sono ancora state sottoscritte al

momento dell'assemblea, quest'ultima deve stabilire "le conseguenze dell'eventuale

mancato esercizio del diritto di opzione"(art. 650 cpv. 1 cfr. 9 CO per il

rinvio dell'art. 781 cpv. 5 cfr. 2 CO). In concreto,

ha aggiunto, il verbale di cui al rogito n. 2 (trattanda 1, pag. 2) già

contemplava da parte di chi sarebbero state sottoscritte le quote sociali di

nuova emissione (..). Pertanto, vista la sottoscrizione delle quote di

nuova emissione da parte delle due socie, in proporzione a quelle da loro già

detenute, i diritti di opzione sono stati in concreto tutti esercitati,

situazione già stabilita in sede di assemblea dei soci. Ne consegue che nessuna

indicazione in merito ad (eventuali) diritti di opzione non esercitati era in

concreto necessaria, né dal profilo formale e neppure sotto il profilo

sostanziale, poiché tale ipotesi era già a priori esclusa.

L'insorgente si oppone inoltre all'obiezione relativa alla sottoscrizione

delle nuove azioni: le quote non sarebbero state sottoscritte in sede di

assemblea dei soci (ciò che non sarebbe comunque contrario ad alcuna norma), ma

con successive dichiarazioni (schede) di sottoscrizione annesse al verbale

della gerenza (rogito n. 3).

6.2.3

Con la risposta la Commissione ha confermato l'errore: nulla permette

di ritenere che l'intenzione manifestata dalle socie nel verbale assembleare di

cui al rogito n. 2 del candidato di sottoscrivere in futuro le quote di nuova

emissione (cfr. la formulazione del candidato: "le nuove quote emesse

saranno sottoscritte dalle attuali socie come segue” [..]) sarebbe poi stata

anche effettivamente realizzata con la sottoscrizione delle quote in separata

sede, ovvero nell'apposita scheda di sottoscrizione. Per questa

eventualità, che il candidato stesso non ha escluso né poteva

evidentemente escludere, ha aggiunto, era necessario che il verbale

assembleare contenesse indicazioni circa l'impiego dei diritti di opzione

eventualmente non esercitati, malgrado la (mera) intenzione espressa in sede

assembleare. Nulla si dice invece al riguardo nell'atto dallo stesso redatto.

6.2.4

La deliberazione dell'assemblea dei soci deve tra l'altro contenere ogni

limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze

del suo mancato esercizio o della sua soppressione (cfr. art. 781 cpv. 5

cifra 2 con l'art. 650 cpv. 2 cifra 9 CO). Non è invece compito dell'assemblea

decidere dell'esercizio o meno del diritto di opzione dei soci. Sono infatti i

soci a esercitarlo, firmando le schede di sottoscrizione che vengono emesse

conformemente alla deliberazione d'aumento dall'assemblea dei soci (cfr. art. 781

cpv. 3 con l'art. 652 cpv. 2 CO; cfr. per una breve panoramica sulla procedura:

Harald Maag/Florian S. Jörg,

Handbuch Schweizer GmbH-Recht, op. cit., n. 88.08 segg., n. 88.11, 88.12;

inoltre, sulla scheda di sottoscrizione: n. 88.78 segg.). In concreto, il

rogito n. 2 contiene la seguente clausola (pag. 2, ndr. sottolineatura del

Tribunale):

Le nuove quote emesse saranno

sottoscritte dalle attuali socie come segue:

ROSSI Carla, generalità suddette, sottoscriverà no. 40 (..) nuove quote di

nominali CHF 1'000 (..), per complessivi CHF 40'000 (..);

ROSSI Cinzia, generalità suddette, sottoscriverà no. 40 (..) nuove quote di

nominali CHF 1'000 (..), per complessivi CHF 40'000 (..);

Considerato che, sottoscrivendo le quote come sopra esposto, le socie

manterranno la medesima loro partecipazione anteriore, il diritto di opzione ex

art. 652b cpv. 1 CO viene mantenuto.

Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, certo è che da tale clausola

non risulta che i diritti di opzione sono stati in concreto tutti

esercitati, ma tutt'al più solo una dichiarazione d'intenti pro futuro,

peraltro non vincolante, di sottoscrizione delle quote sociali. Correttamente,

il candidato notaio avrebbe invece dovuto prevedere una clausola che regolasse

il destino dei diritti d'opzione per l'eventualità (anche imprevista) in cui

gli stessi non venissero poi esercitati mediante la prospettata sottoscrizione

(cfr. Maag/Jörg, in: Handbuch

Schweizer GmbH-Recht, op. cit., n. 88.67, che include una formulazione

esemplificativa).

Da questo profilo, la correzione della Commissione va pertanto confermata e

così pure la relativa detrazione di punteggio (-2 punti), che non risulta

insostenibile.

6.2.5

Considerato, come visto, che dalla clausola dell'insorgente non risulta

che i diritti di opzione sono già stati esercitati mediante la sottoscrizione

delle apposite schede, non può invece essere tutelato l'ulteriore

contradittorio rimprovero al ricorrente, secondo cui: la sottoscrizione

delle nuove azioni (recte: quote sociali) sembra avvenire già in questa

sede mentre normalmente avviene successivamente alla delibera dell'assemblea,

in separata sede. Per tale correzione, infondata, s'impone una restituzione

del punto sottratto.

6.3

La Commissione ha inoltre penalizzato l'insorgente di 1 punto per aver

previsto nel rogito la modifica statutaria relativa allo scopo sociale della Sagl

(inglobando quello della SA). La correzione, per gli stessi motivi già indicati

in precedenza (supra consid. 4.2), va esente da critiche. Considerato

che l'inopinata modifica statutaria si ritrova non solo nell'istanza d'iscrizione

a registro di commercio (I), ma già a livello di verbale dell'assemblea

generale straordinaria dei soci della Sagl (III), è inevitabile che questo

sbaglio, reiterato, abbia comportato due volte una penalizzazione. Per quanto

severa o opinabile possa apparire agli occhi del ricorrente, la valutazione non

risulta ancora insostenibile.

6.4

Analoghe considerazioni valgono per le nomine statutarie. A ragione

la Commissione esaminatrice ha censurato, in quanto superflua, la nomina

di Cinzia Rossi (rogito pag. 3 seg.), ritenendo invece che sarebbe stata

opportuna una presa d'atto delle dimissioni di Carla Rossi. Come visto, non era

effettivamente necessario procedere con una nomina a gerente di Cinzia Rossi,

che già lo era (supra consid. 4.1). Non porta ad altra conclusione il

richiamo dell'insorgente all'altra modifica statutaria prevista nel rogito

relativa alla gestione della società (art. 8), né l'eventualità, non

prevista dal testo d'esame, che lo statuto prevedesse un limite temporale per

la durata del mandato dei gerenti. La nomina di Cinzia Rossi resta un atto

che non era necessario.

Il candidato avrebbe piuttosto dovuto dar atto

delle dimissioni di Carla Rossi. La detrazione di 2 punti per questo reiterato

errore, ancorché severa, tenuto conto che il metro di giudizio dell'autorità

esaminatrice non può essere rimesso in discussione alla leggera (consid. 2),

non risulta insostenibile.

6.5

L'autorità esaminatrice ha inoltre penalizzato il ricorrente poiché nel

rogito manca il mandato alla gerenza di procedere con l'iscrizione della

fusione e dell'aumento di capitale. Considerato che la Commissione ha però

dato atto di essere incorsa in una svista (cfr. risposta pag. 5 ad 18), su

questo aspetto s'impone una restituzione del punto ingiustamente sottratto

7.

Verbale di una riunione della gerenza della MR Advisors Svizzera Sagl (IV) (rogito n. 143, recte: n. 3) – (valutazione: 14/20 punti)

7.1

7.1.1

Gli esaminatori hanno anzitutto censurato che nel rogito in questione manca

l'accertamento che la gerenza è stata regolarmente convocata per cui la

riunione è atta a deliberare sull'ordine del giorno, detraendo 1 punto.

7.1.2

Il ricorrente considera la correzione assurda: le norme

sulla

regolare costituzione di una riunione della gerenza sarebbero pertinenti solo

quando i gerenti sono più di uno, non quando c'è un solo gerente, come in

concreto. Con la risposta la Commissione ha mantenuto la propria obiezione.

7.1.3

Il rogito n. 3 del ricorrente contiene la seguente clausola:

Premesso

che, con decisione di data odierna, l'assemblea dei soci della MR Advisor Sagl

ha nominato, quale gerente Rossi Cinzia, generalità suddette, si accerta che la

riunione della gerenza è validamente costituita.

Ora, anche ammettendo che le formalità prescritte per la convocazione possono

non essere osservate in caso di riunione della gerenza di una Sagl che ha un

unico gerente - analogamente a quanto può avvenire per le assemblee universali

ai sensi dell'art. 701 CO (cfr. Manuel C.

Frick, in: Handbuch Schweizer GmbH-Recht, op. cit., n. 45.14; inoltre,

n. 88.35; cfr. pure Adrian

Rietschi/Matthias Forster, in: Handbuch Schweizer Aktienrecht, op. cit.,

n. 39.08) - resta il fatto che dalla predetta clausola non emerge un

accertamento che è presente l'unica gerente della Sagl e che pertanto la

riunione è regolarmente costituita (così come può esserlo una “riunione

universale”). La correzione della controversa clausola, poco circostanziata,

resiste tutto sommato ancora alle critiche dell'insorgente.

7.2

7.2.1

L'autorità esaminatrice ha pure rilevato che si indica erroneamente

che Cinzia Rossi è stata nominata gerente in data odierna mentre lo era già da

prima, detraendo 1 ulteriore punto.

7.2.2

Per i medesimi motivi già indicati in precedenza (supra consid.

4.1), anche questa correzione è difendibile. Cinzia Rossi era infatti già

gerente; inoltre, contrariamente a quanto ribadisce il ricorrente, in base ai

suoi stessi atti non era invece Presidente della gerenza.

Per

quanto la penalizzazione di questo errore reiterato possa apparire severa,

tenuto conto del margine che va riconosciuto all'autorità esaminatrice, la

stessa non è comunque ancora insostenibile.

7.3

7.3.1

Gli esaminatori hanno in seguito constatato che al verbale di

riunione della gerenza viene allegato (non si capisce in quale forma:

originale? una copia autentica? una fotocopia?) il rogito precedente relativo

alla delibera di aumento del capitale sociale mentre quest'ultimo va solo

esibito ai comparenti nonché al notaio e allegato all'istanza di iscrizione,

detraendo 2 punti.

7.3.2

L'insorgente osserva di aver dato atto nel verbale della gerenza che i

documenti giustificativi - tra cui il rogito n. 1 relativo alla delibera di

aumento del capitale sociale - gli erano stati esibiti, come richiede l'art.

75.

cpv. 2 lett. e ORC; non ritiene per contro scorretto aver allegato il predetto

rogito, quale inserto.

7.3.3

In concreto dal verbale di cui al rogito n. 3 risulta che i documenti su

cui si fonda l'aumento del capitale sociale, e in particolare l'atto pubblico

relativo alla delibera dell'assemblea dei soci (che è stato annesso quale

inserto 1), sono stati sottoposti alla gerenza, come pure al notaio (cfr. pag.

1.

e 3). Da questo profilo, è incontestato che il suo atto è corretto e conforme,

non tanto all'art. 75 ORC (abrogato dal 1° gennaio 2023), ma all'art. 781 cpv.

5.

in combinato disposto con l'art. 652g cpv. 2 CO (giusta il quale il

pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del

capitale sociale e attesta che questi gli sono stati esibiti). Considerato

che, dal 1° gennaio 2023, la predetta norma precisa pure che tali documenti

devono essere acclusi all'atto pubblico, contrariamente a quanto assunto

dagli esaminatori, è più che dubbio che non fosse da annettere al rogito

(anche) la predetta delibera (cfr. Gauden

G. Zindel/Peter R. Isler, in: Zindel/Isler, Basler Kommentar,

Obligationenrecht II, Basilea 2024, n. 49 ad art. 781 CO).

Certo è invece che l'insorgente non ha specificato in alcun modo la forma di

tale inserto: considerato che l'originale e le copie degli atti pubblici sono

soggetti a particolari prescrizioni di forma (cfr. art. 55 segg. LN), come a

ragione ricorda la Commissione (cfr. risposta pag. 5), non appare affatto

irragionevole esigere da un candidato notaio precisione e rigore su questi

aspetti. Nell'esito, anche potendo riconoscere al ricorrente un errore solo per

quest'ultimo aspetto, restituendogli quindi 1 dei 2 punti sottratti, come si

vedrà qui di seguito, il suo esame non raggiunge comunque la soglia della

sufficienza.

7.4

7.4.1

Nella decisione impugnata, gli esaminatori hanno infine rilevato che il

verbale

non menziona come è avvenuto il conferimento (dal fatto che il

candidato allega una dichiarazione bancaria si desume che sia avvenuto in

contanti), detraendo 2 punti.

7.4.2

L'insorgente si è opposto a tale correzione, eccependo di aver

espressamente menzionato tale aspetto nel suo rogito n. 3 a pag. 2: “(..) Considerato

che l'aumento di capitale avviene tramite conferimenti in denaro (..)”. Il

conferimento, ha precisato, non sarebbe quindi affatto deducibile solo dalla

dichiarazione bancaria annessa.

7.4.3

In sede di risposta, la Commissione ha ricordato che il verbale dell'assemblea

generale straordinaria dei soci di aumento di capitale deve imperativamente

indicare la natura del conferimento (si rinvia a quanto esposto ai punti 16/17

del ricorso). Non è ammissibile che lo stesso possa solo venire dedotto a

posteriori dal verbale di constatazione dell'avvenuto aumento di capitale da

parte della gerenza, confermando la deduzione operata.

7.4.4

Nel suo rogito, il ricorrente ha inserito la seguente clausola (pag. 2

seg.):

La

gerenza accerta inoltre che tutti i conferimenti promessi corrispondono al

prezzo totale d'emissione, e che tutti conferimenti sono stati effettuati

conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla

deliberazione dell'assemblea generale, e sono a libera disposizione della

società. Si allega al presente atto, quale inserto 4/., la dichiarazione della

banca X SA, Locarno, che attesta l'avvenuto integrale versamento del capitale

aumentato, a libera disposizione della società.

Ora, in base ai combinati art. 781 cpv. 5 cifra 5 e 652g cpv. 1

cifra 3 CO, la gerenza deve tra l'altro accertare che i conferimenti sono stati

effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla

deliberazione dell'assemblea generale e in particolare che i conferimenti in

denaro sono stati depositati presso un istituto bancario e che è tenuto

a disposizione esclusiva della società (cfr. art. 781 cpv. 3 con gli art. 777c

cpv. 2 cifra 3 e 633 cpv. 1 CO; Maag/Jörg,

op. cit., n. 88.110 pag. 1055 e n. 88.112; Zindler/Isel,

op. cit., n. 48 ad art. 781). In concreto, nella misura in cui la predetta

clausola non accerta in modo esplicito l'esecuzione dei conferimenti in

denaro, non è insostenibile ritenere la stessa non sufficientemente

precisa. Poiché tale accertamento rientra in uno specifico compito della

gerenza, neppure è inammissibile pretendere da un notaio una formulazione

chiara e precisa, e non solo una clausola il cui senso esatto possa essere

dedotto solo dall'inserto allegato (dichiarazione bancaria), come indicato

nella decisione impugnata, o da un'altra clausola (come quella evocata dal

ricorrente e non riferita peraltro ad alcun accertamento da parte della

gerenza). A ciò aggiungasi, come ricordato dalla Commissione, che la natura del

conferimento non emerge neppure dalla delibera dell'assemblea dei soci. Ricordato

ancora che il metro di giudizio adottato dalla Commissione non può essere

rimesso in discussione alla leggera, la correzione e la conseguente

penalizzazione vanno pertanto confermate.

8.

Istanza di cancellazione della Augura Investment SA (V) – (valutazione: 5/9 punti)

8.1

Gli esaminatori hanno censurato il contenuto dell'istanza del ricorrente,

poiché priva dell'indicazione che attivi e passivi verso terzi sono ripresi

dalla MR Advisors Svizzera Sagl, penalizzandolo quindi di 2 punti.

8.2

Il ricorrente contesta la correzione, che non poggerebbe su alcuna

base legale. In applicazione dell'art. 132 cpv. 2 ORC, dovrebbe

essere solo menzionato che la cancellazione della società trasferente avviene a

seguito di fusione. Lo confermerebbe anche la dottrina. L'indicazione pretesa

dalla Commissione sarebbe frutto di una semplice selezione di modelli d'iscrizione

elaborata nel 2004 dall'Ufficio federale del registro di commercio.

8.3

Ora, considerato che la fusione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione

nel registro di commercio e che a tale data tutti gli attivi e i passivi della

società trasferente sono trasferiti per legge alla società assuntrice (cfr.

art. 22 cpv. 1 LFus), appare evidente l'importanza di iscrivere a registro di

commercio, con la cancellazione della società trasferente a seguito di

fusione (cfr. art. 21 cpv. 3 LFus, art. 132 cpv. 2 ORC), la ripresa da

parte della società assuntrice degli attivi e passivi verso terzi. La

formulazione, come indica la Commissione, risponde a una prassi consolidata

degli uffici del registro di commercio (cfr. il sito dell'Ufficio federale di

giustizia [https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirt-schaft/handelsregister/rechtsgrundlagen.html],

sub Direttive e comunicazioni emanate dall'UFRC: Legge sulla fusione -

selezione di modelli d'iscrizione al registro di commercio dell'8 marzo 2023,

pag. 13), peraltro propugnata anche dalla stessa dottrina citata dal ricorrente

(cfr. Christian Champeaux, in:

Siffert/Turin [curatori], Handelsregisterverordnung [HRegV], Berna 2013, n. 24

ad art. 132, sub Mustertexte: Eintrag Löschung übertragende Gesellschaft).

Prassi che un notaio dovrebbe evidentemente conoscere. Per quanto esigente

possa apparire al ricorrente, la correzione e la penalità che ne è conseguita

non sono insomma insostenibili e resistono alle sue critiche.

8.4

Ritenuto che l'insorgente non mette in discussione le altre correzioni

rilevate dalla Commissione, la valutazione per questa posizione (V) dev'essere

integralmente confermata.

9.

Da tutto quanto precede risulta che il punteggio dell'esame scritto -

anche tenendo conto dei punti (+ 5 punti) che possono essergli restituiti ai

sensi dei precedenti considerandi (consid. 4.4, 6.2.5, 6.5, 7.3.3), cumulati al

punto (+1) derivante dall'errore aritmetico in cui è pacificamente incappata la

Commissione - resta comunque, seppur di poco, al di sotto della soglia della

sufficienza (59/90 < 60/90) e non permette quindi di sovvertire l'esito

negativo della sua prova scritta. E ciò a prescindere dalle considerazioni

finali relative all'iscrivibilità nel registro di commercio contenute nella

decisione impugnata, che la Commissione ha precisato di avere espresso a titolo

meramente abbondanziale (cfr. risposta pag. 1). In definitiva, la decisione di

bocciatura impugnata non procede da un esercizio scorretto e insostenibile del

potere d'apprezzamento che la legge riserva all'autorità decidente in questa

materia e va pertanto confermata.

10.

10.1. Alla

luce di quanto sopraesposto, il ricorso deve dunque essere respinto.

10.2

Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta formulata in via

cautelare dal ricorrente diviene priva d'oggetto.

10.3

La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo, è

posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

CO

1

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera