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Decisione

52.2023.371

Licenza edilizia per un fabbricato e una recinzione

29 agosto 2025Italiano16 min

non fosse possibile esprimesi sulla conformità di zona del fabbricato, ma che l'istruttoria

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.371

Lugano

29

agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 13 ottobre

2023 di

RI

1

contro

la decisione del 13 settembre 2023 (n. 4265) del

Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa contro la risoluzione del

19 luglio 2018 con cui il Municipio di Castel San Pietro ha negato il

permesso per un fabbricato e una recinzione (part. ______, sezione Campora);

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 è proprietaria

di un terreno (part. __________ di 480 m2) situato a Castel San

Pietro, a valle del nucleo di Campora, in zona agricola. La stessa esercita un'attività

agricola.

b. Il 24 aprile 2015

il Municipio di Castel San Pietro, raccolto l'avviso cantonale favorevole del 6

febbraio 2015 (n. 91366), ha rilasciato a RI 1 la licenza edilizia per

costruire una nuova tettoia (m 10 x 5) da adibire a deposito attrezzi agricoli.

La stessa, secondo i piani approvati, avrebbe dovuto essere completamente

aperta e sostenuta unicamente da pilastri in legno.

c. Il 13 dicembre

2017, constatate delle irregolarità nell'esecuzione dei lavori, il Municipio ne

ha ordinato la sospensione, ha fissato una data per l'esperimento di un

sopralluogo a titolo di contraddittorio e ha ordinato a RI 1 di presentare una

domanda di costruzione in sanatoria per le opere realizzate in contrasto con la

licenza edilizia, osservando quanto segue:

(…) il fabbricato non è esclusivamente e/o

principalmente utilizzato per lo scopo prefisso. In particolare l'edificio

accessorio, posto aldifuori della zona edificabile, si presenta ora chiuso su

tutti i lati, sono state realizzate delle aperture, una pavimentazione in

ghiaietto, posati un barbecue e una staccionata che ne delimita la superficie.

Inoltre è stata posata una copertura in lamiera fra l'edificio e il muro con la

strada comunale.

d. Dopo vicissitudini

che non occorre qui richiamare, il 29 marzo 2018, RI 1 ha presentato una

domanda di costruzione a posteriori per: (a) chiudere la tettoia (tamponamenti

laterali), (b) posare una recinzione e (c) un grill a legna nonché (d)

formare una legnaia ad uso privato. Dalla documentazione allegata alla richiesta

risulta in particolare che (a) la tettoia, eretta su un basamento, è stata per

lo più chiusa da pareti esterne. Al suo interno è stata inoltre posata una

parete divisoria, in modo da ricavare a ovest un locale chiuso (dotato anche di

porta e finestra) e a est un vano semi-aperto, destinato al deposito di

materiali e attrezzi agricoli. Lungo i confini est e sud è stata inoltre collocata

(b) una cinta (con un cancello), lunga oltre 20 m e alta più di 1 m, formata da

pali di legno, una rete metallica (nella parte bassa) e due filari (nella parte

alta), che dovrebbero impedire l'accesso di animali selvatici e di terzi.

e. La domanda ha

suscitato l'opposizione di CO 1 e CO 2, proprietari del vicino mappale __________,

Fatti

i quali hanno sollevato contestazioni di natura civile inerenti a un diritto di

passo e alla demarcazione dei confini tra i fondi, che osterebbero alla posa

della recinzione.

f. Con scritto dell'11

maggio 2018, l'arch. __________, a nome e per conto di RI 1, ha - a seguito

dell'opposizione - ritirato la domanda di costruzione, comunicando che ne

avrebbe presentata una nuova una volta raggiunto un accordo con i vicini.

g. Con avviso del 23

maggio 2018 (n. 104695) i Servizi generali del Dipartimento del territorio si

sono comunque opposti al rilascio del permesso a posteriori. Relativamente alla

chiusura della tettoia (a) - pur evidenziando il parere favorevole della

Sezione dell'agricoltura (da un punto di vista agricolo secondo l'art. 16a

LPT) - hanno richiamato il preavviso negativo dell'Ufficio della natura e

del paesaggio (UNP), secondo cui l'intervento sarebbe in contrasto con il

principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio. Per le altre opere

(b-d), preavvisate negativamente dalla Sezione dell'agricoltura, hanno invece

escluso che potesse essere rilasciato un permesso ordinario (ex art. 16a

della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; [LPT; RS

700]), come pure un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.

h. Il 19 luglio 2018,

fatto proprio l'avviso cantonale, l'Esecutivo comunale ha negato la licenza

edilizia in sanatoria, respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini.

B. a. Con giudizio del 17

settembre 2019, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI

1 contro la predetta risoluzione, che ha confermato.

b. Adito dalla proprietaria, con sentenza del 2 giugno 2022 (n. 52.2019.532) il

Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso,

annullando il predetto giudizio nei limiti indicati ai consid. 4.1 e 6, ovvero

limitatamente al fabbricato (realizzato al posto della tettoia aperta) e alla

recinzione, rinviando gli atti al Governo per nuova pronuncia ai sensi dei

considerandi.

In estrema sintesi, dopo aver disatteso delle critiche relative alla procedura

e ritenuto privo d'oggetto il ricorso in quanto riferito al grill che era stato

rimosso (insieme al cancello e a una lamiera), il Tribunale ha considerato che

non fosse possibile esprimesi sulla conformità di zona del fabbricato, ma che l'istruttoria

dovesse essere completata per accertare anzitutto se l'attività agricola della

ricorrente e del marito fosse effettivamente un'attività agricola gestita a

titolo principale e non solo a titolo ricreativo, verificando poi se del caso gli

altri requisiti posti dagli art. 16a LPT e 34 dell'ordinanza sulla

pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Analoghe

conclusioni ha essenzialmente tratto per la recinzione. Ha invece respinto il

ricorso in quanto riferito alla legnaia, siccome contraria all'art. 24 LPT.

C. Ripreso possesso dell'incarto,

il Servizio dei ricorsi ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura le

informazioni mancanti, in particolare riferite all'azienda agricola. Con

scritto del 23 agosto 2023, l'autorità dipartimentale ha comunicato che la

ricorrente ha frattanto cessato qualsiasi attività agricola,

allegando

il formulario dei dati nel settore agricolo del 16 agosto 2022.

Con giudizio del 13 settembre 2023, il Governo ha quindi respinto il ricorso

dell'insorgente. In primo luogo ha escluso che il fabbricato e la cinta

potessero essere ritenuti conformi alla zona di situazione, considerato che l'insorgente

non sarebbe più titolare di un'azienda agricola. Ha poi negato che le opere

potessero conseguire un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT.

D. Contro il predetto

giudizio governativo, RI 1 insorge ora davanti a questo Tribunale, chiedendone

l'annullamento.

Nel suo gravame, l'insorgente

afferma in sunto di non aver cessato ogni attività agricola, ma di essere ancora

titolare dell'azienda agricola __________. Nonostante abbia ceduto i fondi

vignati a Mendrisio, disporrebbe ancora della part. __________, su cui vi sono dei

filari di vite ibrida (americana) e alberi da frutta. La sua azienda, che non

avrebbe operai e si appoggerebbe a un'impresa di giardiniere per dei lavori di

manutenzione (non potendo più contare sull'aiuto del marito settantenne),

avrebbe ridotto la quantità di lavoro e venduto parte dei macchinari più

grossi, decidendo recentemente di affittare lo

spazio rimasto libero.

Il portico,

esposto alle intemperie, nella parte chiusa sarebbe

tuttora adibito a locale deposito per cartoni di vino, macchinari (Jacky boy,

soffiatori, ecc.), prodotti e congelatori, per fermentare l'uva e quale punto

di refrigerio, mentre nella parte aperta stazionerebbero i macchinari

più ingombranti. Il fabbricato, aggiunge, s'integrerebbe perfettamente nell'ambiente

circostante. La recinzione, che sarebbe stata sostituita con un'altra cinta,

servirebbe per proteggere la vite e gli alberi da frutta, oltre che per dare

libertà al suo cane.

E. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle precedenti prese di posizione.

Il Municipio chiede la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, se

del caso, più avanti.

I vicini CO 1 sono invece rimasti silenti.

b. Con la replica e la

duplica, la ricorrente rispettivamente l'UDC e il Municipio si sono essenzialmente

riconfermati nelle rispettive tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione

attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio

impugnato, di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in

modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti, incluse

quelle prodotte dalle parti.

Considerandi

2.

2.1. Di

principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per gli

edifici e impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la

zona di utilizzazione (principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett.

a LPT).

Nella zona agricola

sono considerati tali gli edifici e impianti che sono necessari alla coltivazione

agricola o all'orticoltura (art. 16a cpv. 1 LPT). Per coltivazione

agricola s'intende in particolare la produzione dipendente dal suolo di derrate

derivanti dalla coltivazione vegetale e dall'allevamento di animali. L'art. 16a

LPT è concretizzato dagli art. 34 e 36 segg. OPT.

L'art. 34 cpv. 1 OPT

specifica che sono conformi alla zona agricola (tra l'altro) gli edifici e gli

impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo e se sono

utilizzati alternativamente per (a) la produzione di derrate che si prestano

alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e

dalla tenuta di animali da reddito o (b) la coltivazione di superfici vicine

allo stato naturale. In base al cpv. 2, sono inoltre conformi alla zona

agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione,

all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se,

cumulativamente:

a) i prodotti sono

coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle

aziende riunite in una comunità di produzione;

b) la preparazione,

l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale;

e

c) il carattere

agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.

L'autorizzazione,

prosegue il cpv. 4, va rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto è necessario

per l'utilizzazione in questione (lett. a), a essi non si oppongono interessi

preponderanti nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è

prevedibile a lungo termine (lett. c).

L'agricoltore

che abbisogna di un manufatto in zona agricola ha l'obbligo di dimostrare che

esiste un bisogno oggettivo e fondato per la realizzazione di tale

infrastruttura, che la medesima è inoltre giustamente dimensionata secondo i

bisogni dell'azienda esistente e che lo scopo per cui si intende realizzare lo

stabile è conforme alla destinazione agricola dei fondi su cui è posta (cfr.

STF 1C_8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.3.4; STA 52.2008.322 del 5 luglio

2007.

consid. 3.4).

2.2

Il cpv. 5

dell'art. 34 OPT precisa dal canto suo che gli edifici e gli impianti per

l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono conformi alla zona

agricola. La valutazione se una determinata attività sia esercitata per hobby,

oppure come impresa agricola gestita a titolo principale o accessorio, dipende

dalle circostanze del caso concreto. Costituiscono indizi di un'attività

esercitata a titolo ricreativo non conforme

alla zona agricola la circostanza che non sia finalizzata a perseguire un

profitto (fehlende Gewinn- und Ertragsorientierung), il mancato

raggiungimento di determinate dimensioni minime o l'onere lavorativo marginale

che richiede (cfr. STF 1C_516/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 5.2 con rinvio

alla STF 1C_8/2010 citata consid. 2.2; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 11 ad art. 16a

LPT). Un'azienda ai sensi dell'art. 16a LPT si distingue in particolare

dall'agricoltura esercitata a titolo ricreativo per l'impiego coordinato e

duraturo di capitale e lavoro in misura economicamente rilevante, volto al

conseguimento di un reddito (cfr. STF 1C_516/2016 citata consid. 5.2; STA

52.2006.117

del 25 settembre 2012 consid. 2.2). L'onere lavorativo,

rispettivamente il tempo dedicato all'attività non sono, da soli, determinanti.

Neppure è decisiva la sola questione se il titolare dell'azienda percepisca

pagamenti diretti o se adempia le condizioni per riceverne (cfr. STF 1C_8/2010

citata consid. 2.3.1, 1A.64/2006 del 7 novembre 2006 consid. 3.3; STA

52.2006.117

citata consid. 2.2). Determinante è piuttosto che si tratti di

un'azienda che possa verosimilmente esistere a lungo termine (art. 34 cpv. 4

lett. c OPT). Requisito, quest'ultimo, che mira ad assicurare che nella zona

agricola, la quale dovrebbe rimanere in massima parte libera da edifici, non vengano

autorizzati inutilmente manufatti, i quali, in seguito all'abbandono

dell'attività, si trovino vuoti già dopo breve tempo (cfr. STF 1A.64/2006

citata consid. 5.5; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2). La prevedibile

esistenza duratura deve essere valutata in base alla struttura attuale

dell'azienda. Deve fondarsi su fatti certi e su un'approfondita verifica

economica. Dalle condizioni finanziarie (redditi) deve risultare che una

cospicua parte del fabbisogno della famiglia del titolare dell'azienda è coperta

dall'attività agricola; di regola un contributo di un terzo è sufficiente per

impianti che non hanno un'incidenza territoriale rilevante (cfr. STF 1C_8/2010

citata consid. 2.3.3; STA 52.2019.532 del 2 giugno 2022 consid. 4.1 e rimandi).

2.3

In concreto, qui

controverso è ancora il fabbricato chiuso su quasi tutti i lati (diviso in due

vani), che la ricorrente ha realizzato al posto di una semplice tettoia aperta

sorretta da pilastri infissi nel terreno (approvata con licenza edilizia del 24

aprile 2015), unitamente alla recinzione di cui si è detto in narrativa, così

come emerge tuttora dalle foto agli atti (cfr. rapporto fotografico del 31

ottobre 2023 allegato alla risposta del Municipio), a prescindere da una sua

asserita sostituzione.

A seguito del precedente giudizio del Tribunale, l'istanza inferiore ha come

visto interpellato la Sezione dell'agricoltura, la quale con scritto del 23

agosto 2023 ha comunicato che la ricorrente ha cessato qualsiasi attività agricola

così come risulta dal formulario rilevamento dei dati nel settore agricolo del

16.

agosto 2022, ritornato dall'interessata stralciando le superfici

vitate e di alberi di frutto che prima gestiva. Ne ha quindi dedotto che la

ricorrente non fosse più titolare di alcuna azienda agricola (né a titolo

principale, né hobbistico). Così pure il Governo, che nel suo giudizio ha di

conseguenza escluso che le controverse costruzioni potessero essere ritenute

conformi alla zona agricola.

2.4

La conclusione merita conferma. Quand'anche la ricorrente non avesse completamente

cessato ogni attività agricola, così come afferma, è comuque certo che quella rimasta

può tutt'al più essere assimilata a un'attività esercita a titolo di hobby. Coltivando

ancora solo una superficie vignata esigua sulla part. __________ (115 m2,

secondo il certificato di vendemmia 2023 di cui al doc. 4) e qualche albero da

frutta, è evidente che la sua azienda ha dimensioni oltremodo ridotte. Non si

tratta chiaramente di un'azienda che si contraddistingue per l'impiego

coordinato e duraturo di capitale e lavoro in misura economicamente rilevante,

finalizzato al conseguimento di un reddito, come del resto emerge anche dal suo

ricorso. In queste circostanze forza è constatare che, non ponendosi al

servizio di un'azienda ai sensi dell'art. 16a LPT, ma semmai solo di agricoltura

esercitata a titolo ricreativo, già solo per questo motivo il fabbricato e la

recinzione non possono essere ritenuti conformi alla zona agricola (cfr. art.

34.

cpv. 5 OPT). A maggior ragione vale questa conclusione se si considera che

una parte del fabbricato non è ora più neppure posta al servizio dell'attività della

ricorrente, ma affittata a un'impresa di giardiniere (cfr. contratto di cui al

doc. 5).

3.

3.1. In deroga al

principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere

rilasciate autorizzazioni eccezionali per la

costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se

sono date, cumulativamente (cfr. DTF 124 II 252 consid. 4), le

condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro destinazione esiga

un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongano

interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha

carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze

severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto

fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti

all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (cfr. DTF 129 II

63.

consid. 3.1, 124 II 252

consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; Waldmann/ Hänni,

op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). Il vincolo può

anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in

zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle

immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per

la tenuta di animali o uno stand di tiro; cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 8

segg. ad art. 24 LPT). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24

lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano

all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la

valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto,

in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali

(cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63 consid. 3.1).

3.2

In concreto, è manifesto che il fabbricato e la recinzione in questione

non adempiono il requisito dell'ubicazione vincolata. Nessun motivo d'ordine

tecnico, inerente all'esercizio o alla natura

del terreno, impone di realizzare questi manufatti in zona agricola. Le coltivazioni a carattere ricreativo in questa

zona non soddifano infatti il presupposto dell'ubicazione vincolata ai sensi

dell'art. 24 LPT (cfr. STF 1C_535/2021 del 14 aprile 2023 consid. 2.4, 1C_300/2021

dell'8 febbraio 2023 consid. 2.8). Già per questa ragione è quindi escluso che le

controverse opere possano beneficiare di un'autorizzazione eccezionale in

base a questa norma, senza che occorra stabilire se vi si oppongano anche

interessi preponderanti (cfr. art. 24 lett. b LPT). Anche su questo punto, il

giudizio impugnato che ha confermato il diniego del permesso non può quindi che

essere confermato.

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente. Non

si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La cancelliera