52.2023.371
Licenza edilizia per un fabbricato e una recinzione
29 agosto 2025Italiano16 min
non fosse possibile esprimesi sulla conformità di zona del fabbricato, ma che l'istruttoria
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.371
Lugano
29
agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 13 ottobre
2023 di
RI
1
contro
la decisione del 13 settembre 2023 (n. 4265) del
Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa contro la risoluzione del
19 luglio 2018 con cui il Municipio di Castel San Pietro ha negato il
permesso per un fabbricato e una recinzione (part. ______, sezione Campora);
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 è proprietaria
di un terreno (part. __________ di 480 m2) situato a Castel San
Pietro, a valle del nucleo di Campora, in zona agricola. La stessa esercita un'attività
agricola.
b. Il 24 aprile 2015
il Municipio di Castel San Pietro, raccolto l'avviso cantonale favorevole del 6
febbraio 2015 (n. 91366), ha rilasciato a RI 1 la licenza edilizia per
costruire una nuova tettoia (m 10 x 5) da adibire a deposito attrezzi agricoli.
La stessa, secondo i piani approvati, avrebbe dovuto essere completamente
aperta e sostenuta unicamente da pilastri in legno.
c. Il 13 dicembre
2017, constatate delle irregolarità nell'esecuzione dei lavori, il Municipio ne
ha ordinato la sospensione, ha fissato una data per l'esperimento di un
sopralluogo a titolo di contraddittorio e ha ordinato a RI 1 di presentare una
domanda di costruzione in sanatoria per le opere realizzate in contrasto con la
licenza edilizia, osservando quanto segue:
(…) il fabbricato non è esclusivamente e/o
principalmente utilizzato per lo scopo prefisso. In particolare l'edificio
accessorio, posto aldifuori della zona edificabile, si presenta ora chiuso su
tutti i lati, sono state realizzate delle aperture, una pavimentazione in
ghiaietto, posati un barbecue e una staccionata che ne delimita la superficie.
Inoltre è stata posata una copertura in lamiera fra l'edificio e il muro con la
strada comunale.
d. Dopo vicissitudini
che non occorre qui richiamare, il 29 marzo 2018, RI 1 ha presentato una
domanda di costruzione a posteriori per: (a) chiudere la tettoia (tamponamenti
laterali), (b) posare una recinzione e (c) un grill a legna nonché (d)
formare una legnaia ad uso privato. Dalla documentazione allegata alla richiesta
risulta in particolare che (a) la tettoia, eretta su un basamento, è stata per
lo più chiusa da pareti esterne. Al suo interno è stata inoltre posata una
parete divisoria, in modo da ricavare a ovest un locale chiuso (dotato anche di
porta e finestra) e a est un vano semi-aperto, destinato al deposito di
materiali e attrezzi agricoli. Lungo i confini est e sud è stata inoltre collocata
(b) una cinta (con un cancello), lunga oltre 20 m e alta più di 1 m, formata da
pali di legno, una rete metallica (nella parte bassa) e due filari (nella parte
alta), che dovrebbero impedire l'accesso di animali selvatici e di terzi.
e. La domanda ha
suscitato l'opposizione di CO 1 e CO 2, proprietari del vicino mappale __________,
Fatti
i quali hanno sollevato contestazioni di natura civile inerenti a un diritto di
passo e alla demarcazione dei confini tra i fondi, che osterebbero alla posa
della recinzione.
f. Con scritto dell'11
maggio 2018, l'arch. __________, a nome e per conto di RI 1, ha - a seguito
dell'opposizione - ritirato la domanda di costruzione, comunicando che ne
avrebbe presentata una nuova una volta raggiunto un accordo con i vicini.
g. Con avviso del 23
maggio 2018 (n. 104695) i Servizi generali del Dipartimento del territorio si
sono comunque opposti al rilascio del permesso a posteriori. Relativamente alla
chiusura della tettoia (a) - pur evidenziando il parere favorevole della
Sezione dell'agricoltura (da un punto di vista agricolo secondo l'art. 16a
LPT) - hanno richiamato il preavviso negativo dell'Ufficio della natura e
del paesaggio (UNP), secondo cui l'intervento sarebbe in contrasto con il
principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio. Per le altre opere
(b-d), preavvisate negativamente dalla Sezione dell'agricoltura, hanno invece
escluso che potesse essere rilasciato un permesso ordinario (ex art. 16a
della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; [LPT; RS
700]), come pure un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.
h. Il 19 luglio 2018,
fatto proprio l'avviso cantonale, l'Esecutivo comunale ha negato la licenza
edilizia in sanatoria, respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini.
B. a. Con giudizio del 17
settembre 2019, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI
1 contro la predetta risoluzione, che ha confermato.
b. Adito dalla proprietaria, con sentenza del 2 giugno 2022 (n. 52.2019.532) il
Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso,
annullando il predetto giudizio nei limiti indicati ai consid. 4.1 e 6, ovvero
limitatamente al fabbricato (realizzato al posto della tettoia aperta) e alla
recinzione, rinviando gli atti al Governo per nuova pronuncia ai sensi dei
considerandi.
In estrema sintesi, dopo aver disatteso delle critiche relative alla procedura
e ritenuto privo d'oggetto il ricorso in quanto riferito al grill che era stato
rimosso (insieme al cancello e a una lamiera), il Tribunale ha considerato che
non fosse possibile esprimesi sulla conformità di zona del fabbricato, ma che l'istruttoria
dovesse essere completata per accertare anzitutto se l'attività agricola della
ricorrente e del marito fosse effettivamente un'attività agricola gestita a
titolo principale e non solo a titolo ricreativo, verificando poi se del caso gli
altri requisiti posti dagli art. 16a LPT e 34 dell'ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Analoghe
conclusioni ha essenzialmente tratto per la recinzione. Ha invece respinto il
ricorso in quanto riferito alla legnaia, siccome contraria all'art. 24 LPT.
C. Ripreso possesso dell'incarto,
il Servizio dei ricorsi ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura le
informazioni mancanti, in particolare riferite all'azienda agricola. Con
scritto del 23 agosto 2023, l'autorità dipartimentale ha comunicato che la
ricorrente ha frattanto cessato qualsiasi attività agricola,
allegando
il formulario dei dati nel settore agricolo del 16 agosto 2022.
Con giudizio del 13 settembre 2023, il Governo ha quindi respinto il ricorso
dell'insorgente. In primo luogo ha escluso che il fabbricato e la cinta
potessero essere ritenuti conformi alla zona di situazione, considerato che l'insorgente
non sarebbe più titolare di un'azienda agricola. Ha poi negato che le opere
potessero conseguire un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT.
D. Contro il predetto
giudizio governativo, RI 1 insorge ora davanti a questo Tribunale, chiedendone
l'annullamento.
Nel suo gravame, l'insorgente
afferma in sunto di non aver cessato ogni attività agricola, ma di essere ancora
titolare dell'azienda agricola __________. Nonostante abbia ceduto i fondi
vignati a Mendrisio, disporrebbe ancora della part. __________, su cui vi sono dei
filari di vite ibrida (americana) e alberi da frutta. La sua azienda, che non
avrebbe operai e si appoggerebbe a un'impresa di giardiniere per dei lavori di
manutenzione (non potendo più contare sull'aiuto del marito settantenne),
avrebbe ridotto la quantità di lavoro e venduto parte dei macchinari più
grossi, decidendo recentemente di affittare lo
spazio rimasto libero.
Il portico,
esposto alle intemperie, nella parte chiusa sarebbe
tuttora adibito a locale deposito per cartoni di vino, macchinari (Jacky boy,
soffiatori, ecc.), prodotti e congelatori, per fermentare l'uva e quale punto
di refrigerio, mentre nella parte aperta stazionerebbero i macchinari
più ingombranti. Il fabbricato, aggiunge, s'integrerebbe perfettamente nell'ambiente
circostante. La recinzione, che sarebbe stata sostituita con un'altra cinta,
servirebbe per proteggere la vite e gli alberi da frutta, oltre che per dare
libertà al suo cane.
E. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle precedenti prese di posizione.
Il Municipio chiede la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, se
del caso, più avanti.
I vicini CO 1 sono invece rimasti silenti.
b. Con la replica e la
duplica, la ricorrente rispettivamente l'UDC e il Municipio si sono essenzialmente
riconfermati nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione
attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio
impugnato, di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in
modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti, incluse
quelle prodotte dalle parti.
Considerandi
2.
2.1. Di
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per gli
edifici e impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la
zona di utilizzazione (principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett.
a LPT).
Nella zona agricola
sono considerati tali gli edifici e impianti che sono necessari alla coltivazione
agricola o all'orticoltura (art. 16a cpv. 1 LPT). Per coltivazione
agricola s'intende in particolare la produzione dipendente dal suolo di derrate
derivanti dalla coltivazione vegetale e dall'allevamento di animali. L'art. 16a
LPT è concretizzato dagli art. 34 e 36 segg. OPT.
L'art. 34 cpv. 1 OPT
specifica che sono conformi alla zona agricola (tra l'altro) gli edifici e gli
impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo e se sono
utilizzati alternativamente per (a) la produzione di derrate che si prestano
alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e
dalla tenuta di animali da reddito o (b) la coltivazione di superfici vicine
allo stato naturale. In base al cpv. 2, sono inoltre conformi alla zona
agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione,
all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se,
cumulativamente:
a) i prodotti sono
coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle
aziende riunite in una comunità di produzione;
b) la preparazione,
l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale;
e
c) il carattere
agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.
L'autorizzazione,
prosegue il cpv. 4, va rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto è necessario
per l'utilizzazione in questione (lett. a), a essi non si oppongono interessi
preponderanti nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è
prevedibile a lungo termine (lett. c).
L'agricoltore
che abbisogna di un manufatto in zona agricola ha l'obbligo di dimostrare che
esiste un bisogno oggettivo e fondato per la realizzazione di tale
infrastruttura, che la medesima è inoltre giustamente dimensionata secondo i
bisogni dell'azienda esistente e che lo scopo per cui si intende realizzare lo
stabile è conforme alla destinazione agricola dei fondi su cui è posta (cfr.
STF 1C_8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.3.4; STA 52.2008.322 del 5 luglio
2007.
consid. 3.4).
2.2
Il cpv. 5
dell'art. 34 OPT precisa dal canto suo che gli edifici e gli impianti per
l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono conformi alla zona
agricola. La valutazione se una determinata attività sia esercitata per hobby,
oppure come impresa agricola gestita a titolo principale o accessorio, dipende
dalle circostanze del caso concreto. Costituiscono indizi di un'attività
esercitata a titolo ricreativo non conforme
alla zona agricola la circostanza che non sia finalizzata a perseguire un
profitto (fehlende Gewinn- und Ertragsorientierung), il mancato
raggiungimento di determinate dimensioni minime o l'onere lavorativo marginale
che richiede (cfr. STF 1C_516/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 5.2 con rinvio
alla STF 1C_8/2010 citata consid. 2.2; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 11 ad art. 16a
LPT). Un'azienda ai sensi dell'art. 16a LPT si distingue in particolare
dall'agricoltura esercitata a titolo ricreativo per l'impiego coordinato e
duraturo di capitale e lavoro in misura economicamente rilevante, volto al
conseguimento di un reddito (cfr. STF 1C_516/2016 citata consid. 5.2; STA
52.2006.117
del 25 settembre 2012 consid. 2.2). L'onere lavorativo,
rispettivamente il tempo dedicato all'attività non sono, da soli, determinanti.
Neppure è decisiva la sola questione se il titolare dell'azienda percepisca
pagamenti diretti o se adempia le condizioni per riceverne (cfr. STF 1C_8/2010
citata consid. 2.3.1, 1A.64/2006 del 7 novembre 2006 consid. 3.3; STA
52.2006.117
citata consid. 2.2). Determinante è piuttosto che si tratti di
un'azienda che possa verosimilmente esistere a lungo termine (art. 34 cpv. 4
lett. c OPT). Requisito, quest'ultimo, che mira ad assicurare che nella zona
agricola, la quale dovrebbe rimanere in massima parte libera da edifici, non vengano
autorizzati inutilmente manufatti, i quali, in seguito all'abbandono
dell'attività, si trovino vuoti già dopo breve tempo (cfr. STF 1A.64/2006
citata consid. 5.5; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2). La prevedibile
esistenza duratura deve essere valutata in base alla struttura attuale
dell'azienda. Deve fondarsi su fatti certi e su un'approfondita verifica
economica. Dalle condizioni finanziarie (redditi) deve risultare che una
cospicua parte del fabbisogno della famiglia del titolare dell'azienda è coperta
dall'attività agricola; di regola un contributo di un terzo è sufficiente per
impianti che non hanno un'incidenza territoriale rilevante (cfr. STF 1C_8/2010
citata consid. 2.3.3; STA 52.2019.532 del 2 giugno 2022 consid. 4.1 e rimandi).
2.3
In concreto, qui
controverso è ancora il fabbricato chiuso su quasi tutti i lati (diviso in due
vani), che la ricorrente ha realizzato al posto di una semplice tettoia aperta
sorretta da pilastri infissi nel terreno (approvata con licenza edilizia del 24
aprile 2015), unitamente alla recinzione di cui si è detto in narrativa, così
come emerge tuttora dalle foto agli atti (cfr. rapporto fotografico del 31
ottobre 2023 allegato alla risposta del Municipio), a prescindere da una sua
asserita sostituzione.
A seguito del precedente giudizio del Tribunale, l'istanza inferiore ha come
visto interpellato la Sezione dell'agricoltura, la quale con scritto del 23
agosto 2023 ha comunicato che la ricorrente ha cessato qualsiasi attività agricola
così come risulta dal formulario rilevamento dei dati nel settore agricolo del
16.
agosto 2022, ritornato dall'interessata stralciando le superfici
vitate e di alberi di frutto che prima gestiva. Ne ha quindi dedotto che la
ricorrente non fosse più titolare di alcuna azienda agricola (né a titolo
principale, né hobbistico). Così pure il Governo, che nel suo giudizio ha di
conseguenza escluso che le controverse costruzioni potessero essere ritenute
conformi alla zona agricola.
2.4
La conclusione merita conferma. Quand'anche la ricorrente non avesse completamente
cessato ogni attività agricola, così come afferma, è comuque certo che quella rimasta
può tutt'al più essere assimilata a un'attività esercita a titolo di hobby. Coltivando
ancora solo una superficie vignata esigua sulla part. __________ (115 m2,
secondo il certificato di vendemmia 2023 di cui al doc. 4) e qualche albero da
frutta, è evidente che la sua azienda ha dimensioni oltremodo ridotte. Non si
tratta chiaramente di un'azienda che si contraddistingue per l'impiego
coordinato e duraturo di capitale e lavoro in misura economicamente rilevante,
finalizzato al conseguimento di un reddito, come del resto emerge anche dal suo
ricorso. In queste circostanze forza è constatare che, non ponendosi al
servizio di un'azienda ai sensi dell'art. 16a LPT, ma semmai solo di agricoltura
esercitata a titolo ricreativo, già solo per questo motivo il fabbricato e la
recinzione non possono essere ritenuti conformi alla zona agricola (cfr. art.
34.
cpv. 5 OPT). A maggior ragione vale questa conclusione se si considera che
una parte del fabbricato non è ora più neppure posta al servizio dell'attività della
ricorrente, ma affittata a un'impresa di giardiniere (cfr. contratto di cui al
doc. 5).
3.
3.1. In deroga al
principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere
rilasciate autorizzazioni eccezionali per la
costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se
sono date, cumulativamente (cfr. DTF 124 II 252 consid. 4), le
condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro destinazione esiga
un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongano
interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha
carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze
severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto
fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti
all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (cfr. DTF 129 II
63.
consid. 3.1, 124 II 252
consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; Waldmann/ Hänni,
op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). Il vincolo può
anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in
zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle
immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per
la tenuta di animali o uno stand di tiro; cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 8
segg. ad art. 24 LPT). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24
lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano
all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la
valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto,
in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali
(cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63 consid. 3.1).
3.2
In concreto, è manifesto che il fabbricato e la recinzione in questione
non adempiono il requisito dell'ubicazione vincolata. Nessun motivo d'ordine
tecnico, inerente all'esercizio o alla natura
del terreno, impone di realizzare questi manufatti in zona agricola. Le coltivazioni a carattere ricreativo in questa
zona non soddifano infatti il presupposto dell'ubicazione vincolata ai sensi
dell'art. 24 LPT (cfr. STF 1C_535/2021 del 14 aprile 2023 consid. 2.4, 1C_300/2021
dell'8 febbraio 2023 consid. 2.8). Già per questa ragione è quindi escluso che le
controverse opere possano beneficiare di un'autorizzazione eccezionale in
base a questa norma, senza che occorra stabilire se vi si oppongano anche
interessi preponderanti (cfr. art. 24 lett. b LPT). Anche su questo punto, il
giudizio impugnato che ha confermato il diniego del permesso non può quindi che
essere confermato.
4.
4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
4.2
Dato l'esito, la
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente. Non
si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La cancelliera