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Decisione

52.2023.373

Revoca della licenza di condurre

23 ottobre 2023Italiano10 min

breve motivazione di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.373

Lugano

23

ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 16 ottobre

2023 di

RI

1

contro

la decisione del 13 settembre 2023 (n. 4277) del

Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 3 luglio 2023 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di 12 mesi;

ritenuto, in

fatto

che RI 1, magazziniere

di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti

iscritti nel sistema d'informazione sull'ammissione

alla circolazione (SIAC):

27 novembre 2017/

20 settembre 2018 revoca della licenza di

condurre di 3 mesi per un'infrazione grave (sorpasso sulla destra manipolando

al contempo il telefono cellulare) commessa il 29 giugno 2016; il provvedimento

è stato scontato dal 23 novembre 2018 al 22 febbraio 2019;

25 febbraio 2019 ammonimento a seguito di

un'infrazione lieve (eccesso di velocità) commessa il 4 ottobre 2018;

11 giugno 2021/

6 agosto 2021 revoca della licenza di

condurre di 1 mese per un'infrazione lieve

(eccesso di velocità) commessa il 3 maggio 2020; la misura avrebbe dovuto

essere scontata dal 4 agosto al 3 settembre 2021;

che, nonostante fosse

oggetto di quest'ultima decisione di revoca, il 20 agosto 2021, verso le ore

6.15, RI 1 è stato fermato dalle Guardie di Confine a Coldrerio mentre era alla

guida della sua vettura;

che, interrogato dalla polizia, ha ammesso di essere stato al corrente del

provvedimento di revoca emesso nei suoi confronti, ma di essersi cionondimeno

posto alla guida per esigenze di lavoro; ha inoltre dato espressamente atto di

avere sin da subito avuto intenzione di guidare nonostante la revoca e di avere

proprio per tale ragione chiesto e ottenuto di poter scontare la misura anticipatamente

in quanto ad agosto vi è poco traffico ed i rischi di incombere (recte:

incorrere) in un incidente erano ridotti;

che, con sentenza del 28 aprile 2023 della Pretura penale, passata in

giudicato, l'interessato è stato ritenuto autore colpevole di guida senza

autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e condannato alla pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (pari a complessivi

fr. 1'800.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre

che al pagamento di una multa di fr. 200.-;

che, riattivato il

procedimento amministrativo (inizialmente sospeso in attesa della conclusione

di quello penale) e raccolte le sue osservazioni, con decisione del 3 luglio

2023, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha revocato ad RI 1 la

licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi (dal 20 agosto al

3 settembre 2021 e dal 3 gennaio al 18 dicembre 2024 inclusi), autorizzando

comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M;

che la decisione è

stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f, cpv. 2 lett. c e

cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione

del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);

che con giudizio del

13 settembre 2023 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1;

che, a fronte dei fatti risultanti chiaramente dagli atti e peraltro accertati

in maniera vincolante dal giudice penale, il Governo ha avallato la durata

della misura disposta dall'autorità di prime cure, corrispondente al minimo

previsto dalla legge per la recidiva e il genere di infrazione commessa (art.

16c cpv. 2 lett. c LCStr), ritenendo che non potesse essere ridotta per

Fatti

i motivi genericamente addotti dall'interessato;

che contro il predetto

giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che la misura pronunciata nei suoi confronti venga

sostituita da qualsiasi altra sanzione e, in via subordinata, che la sua

esecuzione venga rinviata a data che vorrete stabilire;

che, pur riconoscendo che le sue richieste sono prive di base giuridica,

il ricorrente ribadisce la sua necessità professionale di disporre della

patente (a fronte del rischio, altrimenti, di perdere il proprio posto di

lavoro), prevalendosi altresì di esigenze di natura privata (raggiungere

quotidianamente l'anziano padre residente in Italia, non più autosufficiente);

che il gravame non è stato intimato per le risposte;

considerato, in diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa

sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);

che certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal

giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il gravame,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che l'autorità

di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con

breve motivazione di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato

(art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100);

che il ricorrente non

contesta la sussistenza e la qualifica giuridica dell'infrazione

rimproveratagli, limitandosi a evidenziare gli effetti a suo dire nefasti della

revoca sulla sua situazione professionale e personale, chiedendo che sia

sostituita con una qualsiasi altra sanzione, rispettivamente che la sua

esecuzione sia differita per il periodo massimo che vorrete determinare

(almeno 1 anno);

che tali richieste sono manifestamente prive di fondamento;

che le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali

non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari

comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del

conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr);

che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le

circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato

in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a

fare uso del veicolo; la durata minima della revoca non può tuttavia

essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr);

che la LCStr prevede una durata minima della

revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;

medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti

dell'interessato;

che commette in particolare un'infrazione grave colui che guida un

veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1

lett. f LCStr);

che, in tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12

mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per

un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv.

2 lett. c LCStr);

che, in concreto, dalle tavole processuali emerge che il 29 giugno 2016 RI

1 si è reso autore di un'infrazione grave (sorpasso sulla destra manipolando al

contempo il telefono cellulare) per la quale il 27 novembre 2017 la Sezione

della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 3

mesi ex art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr; la misura è stata scontata dal 23

novembre 2018 al 22 febbraio 2019;

che il 20 agosto 2021 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni dalla restituzione

della patente (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3 e rif.) - l'insorgente si è

pacificamente reso autore di un'infrazione grave (art. 16c cpv. 1 lett.

f LCStr) per avere guidato un veicolo a motore nonostante fosse oggetto - tra

il 4 agosto e il 3 settembre 2021 - di un'ulteriore misura di revoca (di un

mese, inflittagli l'11 giugno/6 agosto 2021);

che il fatto di essere nuovamente incorso in un'infrazione grave a distanza di

meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa

inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere

applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di

reiterazione (sistema a cascata) previste dal nuovo diritto;

che ne deriva che il provvedimento di revoca di 12 mesi disposto dalla Sezione

della circolazione e tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere

ulteriormente confermato da questo Tribunale;

che una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa

del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo

previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui

l'insorgente si è macchiato (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr);

che non è possibile scendere sotto il suddetto minimo legale neppure in

presenza di una effettiva necessità professionale di condurre un veicolo (qui

in ogni caso non comprovata);

che le circostanze del

singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere

considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in

fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2;

STF

1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4

con numerosi rinvii);

che tale regola vale addirittura per autisti professionali (cfr. DTF 134 II 39

consid. 3, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_417/2022 del 3 maggio 2023 consid.

2.3);

che alla medesima conclusione si deve giungere, a fortiori, per

le generiche esigenze di natura familiare invocate dal ricorrente;

che non è inoltre possibile scegliere il periodo di esecuzione della

revoca in base alle proprie necessità;

che la revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura

amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con

maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori

infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid.

2a/aa e rinvii);

che la revoca limitata a periodi di comodo o secondo i bisogni del conducente,

per ridurne gli incovenienti, non è dunque compatibile con lo scopo perseguito

dal Legislatore (cfr. DTF 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_417/2022 citata consid. 5.2, 1C_178/2018

del 30 agosto 2018 consid. 3.1);

che, d'altra parte, l'insorgente non potrebbe nemmeno beneficiare del nuovo

art. 33 cpv. 5 OAC, in vigore dal 1° aprile 2023, che permette all'autorità

cantonale di autorizzare corse durante il perido di revoca nella misura

necessaria per l'esercizio della propria professione, già soltanto poiché

l'infrazione da lui commessa non è lieve (cfr. art. 33 cpv. 5 lett. a OAC; STF

1C_417/2022 citata consid. 4.2);

che peraltro, fissando l'esecuzione del periodo di revoca dal 3 gennaio al 18

dicembre 2024 (considerato il lasso di tempo in cui l'interessato era già stato

privato della patente), l'Autorità dipartimentale ha all'evidenza già tenuto

conto di un periodo per organizzarsi in vista della misura da scontare (cfr.

DTF 134 II 39 consid. 3; STF 1C_279/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 4; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 744), conformemente alla sua prassi, ben nota al

ricorrente, anche a seguito dei suoi precedenti (cfr. notifiche di avvio di

procedimento amministrativo del 28 settembre 2021, 6 giugno 2023 e 30 aprile

2021);

che, del resto, per conservare il loro carattere istruttivo, le revoche

d'ammonimento vanno scontate sollecitamente (cfr. Mizel, op. cit., pag. 743);

che, stante quanto precede,

l'impugnativa deve essere d'acchito respinta, in quanto manifestamente

infondata;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

giudice presidente La vicecancelliera