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Decisione

52.2023.374

Scolarizzazione speciale

9 febbraio 2024Italiano12 min

dall'art. 19 cpv. 2 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp;

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.374

Lugano

9

febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 15 ottobre

2023 di

RI

1

RI

2

contro

la decisione del 13 settembre 2023 (n. 4315) del

Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso da essi interposto avverso la

decisione del 23 giugno 2023 del Dipartimento dell'educazione, della cultura

e dello sport, in materia di scolarizzazione speciale del figlio RI 3;

ritenuto, in

fatto

A. RI 3, nato il 29

dicembre 2014, ha frequentato la scuola dell'infanzia di __________. Dopo aver

beneficiato di un anno di rallentamento, con il sostegno del Servizio

dell'educazione precoce speciale (SEPS) in logopedia e pedagogia, al termine

del suo percorso alla scuola dell'infanzia, era stata proposta alla famiglia la

scolarizzazione speciale dell'alunno, in vista del suo passaggio alla scuola

elementare. Stante l'opposizione della famiglia, RI 3 è stato sottoposto a un

monitoraggio durante l'anno scolastico 2022/2023, mentre frequentava la prima

elementare presso le scuole comunali di __________.

B. Al termine dell'anno

di monitoraggio, con decisione del 23 giugno 2023, il Dipartimento

dell'educazione della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso della

Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di

pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale in favore

dell'allievo RI 3.

C. RI 1 e RI 2, genitori

di RI 3, hanno impugnato la predetta risoluzione dinanzi al Consiglio di Stato,

ritenendo, in buona sostanza, che l'autorità scolastica non avrebbe eseguito

una valutazione accurata: in particolare, non sarebbe stato fatto un test

audiologico al bambino, che soffrirebbe di problemi di udito. Il Governo ha

respinto il ricorso ritenendo che la scolarizzazione speciale vada considerata

quale opportunità formativa per permettere a RI 3 una migliore e maggiore

individualizzazione del percorso scolastico, attraverso la frequenza di un

gruppo ristretto di allievi e con possibilità di essere seguito da personale

specializzato. Dalla procedura di valutazione standard (PVS) a

cui è stato sottoposto il bambino emerge infatti in modo chiaro che il

medesimo, pur seguendo un percorso scolastico individualizzato, non ha mostrato

una particolare evoluzione delle proprie competenze, mantenendo le difficoltà già

evidenziate in passato. Il Governo ha infine disatteso la censura dei

ricorrenti rivolta contro l'incompletezza delle valutazioni, in quanto carente

di un test audiologico. L'autorità ha stabilito, da un lato, che non spettava

all'autorità scolastica indagare una simile problematica. Dall'altro lato, ha

soggiunto che qualora la cura di un problema all'udito dovesse portare a un significativo

miglioramento della situazione, l'allievo potrebbe essere nuovamente inserito

nella scuola regolare.

D. Contro la decisione

governativa insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativoRI 1e RI 2,

chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per

nuova decisione, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Domandano

pure di essere esonerati dal pagamento dell'anticipo spese. Ribadiscono che il

figlio soffre di seri problemi all'udito, segnalati dal Servizio di medicina

scolastica e accertati da referti medici, che avrebbero compromesso il suo

profitto scolastico. Le cure frattanto intraprese avrebbero dato esito

positivo, eliminando progressivamente il grave scompenso uditivo e permettendo

così a RI 3di frequentare la scuola regolare. Informano inoltre che il minore

ha iniziato a frequentare la prima elementare presso una scuola in Italia.

E. All'accoglimento del

gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il

DECS, che difende la bontà della misura, intrapresa nell'interesse del minore. L'anno

di monitoraggio avrebbe dimostrato il mancato raggiungimento dei traguardi

previsti e l'esigenza di un accompagnamento costante in tanti ambiti della vita

quotidiana scolastica. Difficoltà che non sono state superate malgrado il

sostegno di un'operatrice pedagogica per l'integrazione, che ha svolto un

lavoro fortemente individualizzato. Precisa inoltre che la scolarizzazione

speciale non è irreversibile e che qualora lo sviluppo di RI 3 lo permetterà, il

bambino potrà tornare a seguire un percorso regolare.

F. Con la replica,

Fatti

i ricorrenti ribadiscono le proprie tesi con motivi di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

G. Il DECS ha presentato

un allegato di duplica che va estromesso dagli atti, per i motivi meglio

esposti nei considerandi in diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 19 cpv. 2 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp;

RL 413.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari

della decisione e agenti nell'interesse del figlio minore, è certa (art. 65

cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il 3 gennaio 2024 il Tribunale ha intimato la replica degli insorgenti

alle parti, assegnando al Governo e al DECS un termine perentorio di 15 giorni

per duplicare. L'atto è stato consegnato per l'invio raccomandato interno il 3

gennaio 2024 alla Messaggeria governativa, che l'ha a sua volta recapitato al

DECS il giorno seguente. Lo stesso risulta notificato il 3 gennaio 2024.

Infatti, la consegna al servizio usuale di messaggeria da parte di un ufficio

vale, oltre che come invio per il mittente, simultaneamente anche quale

ricezione per l'ufficio destinatario, pure servito abitualmente dal medesimo

servizio di messaggeria. La particolarità dell'invio per posta interna è in

effetti caratterizzata dal fatto che il momento dell'invio e quello della

ricezione coincidono, perché sia il mittente sia il destinatario usufruiscono

dello stesso servizio di messaggeria e inviano e ricevono la posta (interna ed

esterna) per questo tramite. Essendo determinante per la consegna brevi manu

il momento della ricezione e non quello della percezione, nel caso della posta

interna la notificazione è da ritenersi adempiuta al momento della consegna

alla messaggeria (cfr. STF 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1.3.4 segg.

in: RtiD II-2011 n. 34, pag. 149 segg.; RtiD II-2009, n. 4c, pag. 625 segg.; Messaggio

n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 4.4 pag. 13). Il

termine per presentare la duplica è quindi iniziato a decorrere il 4 gennaio

2024, ossia il giorno successivo alla notifica (art. 13 cpv. 1 LPAmm) ed è

scaduto il 18 gennaio 2024. Il memoriale di duplica inoltrato dal DECS soltanto

il 19 gennaio 2024, è pertanto tardivo. Lo stesso va quindi estromesso dagli

atti senza intimazione alle parti.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1

LPAmm). La situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dalla

documentazione a disposizione della Corte. Non serve in particolare ordinare una

verifica sanitaria da parte di un medico di fiducia designato dal

Tribunale per interpretare i certificati medici e i referti prodotti dagli

insorgenti. Il tenore degli stessi è infatti sufficientemente chiaro e, per i

motivi di cui meglio si dirà, non necessita approfondimenti.

Considerandi

2.

2.1. La LPSp persegue lo scopo di garantire il diritto all'educazione e

alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi

particolari e quello di privilegiare e sostenere l'integrazione degli stessi

nella scuola regolare e nel mondo del lavoro (art. 1 LPSp). Tra le misure di

pedagogia speciale previste dalla legge vi sono, segnatamente, la logopedia e

la psicomotricità (art. 7 lett. b LPSp), gli accompagnamenti e i mezzi

necessari per sostenere l'integrazione nella scuola (art. 7 lett. c LPSp) e la

scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d LPSp). A seconda della loro durata,

intensità o a dipendenza della specializzazione dell'operatore e dell'incidenza

sulla vita del bambino, i provvedimenti sono suddivisi in misure di base e

misure supplementari (art. 8 cpv. 1 LPSp).

2.2

A norma dell'art. 5 cpv. 1 LPSp i detentori dell'autorità parentale sono

associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura

decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale. In

caso di disaccordo, l'autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla

scolarizzazione speciale, il DECS sulle altre misure (art. 5 cpv. 2 LPSp).

L'art. 8 cpv. 1 del regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017 (RL

413.110; RPSp) prevede che per la valutazione delle misure supplementari è

istituita la Commissione consultiva. Questa dà il suo preavviso in base alla

valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della cosiddetta procedura di

valutazione standard (PVS), prevista dall'Accordo intercantonale sulla

collaborazione nel settore della pedagogia speciale (art. 8 cpv. 2 RPSp). Prima

di attuare la PVS, soggiunge il cpv. 3, è necessaria l'autorizzazione

dell'Ufficio, che ne determina anche le modalità di utilizzo. Le misure

supplementari sono decise dall'Ufficio sentito il preavviso della Commissione

(cpv. 4). Se la scelta sulla scolarizzazione speciale non è condivisa,

l'autorità scolastica procede durante l'anno al monitoraggio e alla valutazione

della situazione dell'allievo nella scuola regolare, associando l'autorità

parentale nelle diverse fasi di attuazione (art. 12 cpv. 1 RPSp e art. 5 cpv. 4

LPSp). Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di

sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale

riguardanti la situazione dell'allievo e la sua evoluzione (art. 12 cpv. 2

RPSp). Il RPSp prevede inoltre che, nel caso in cui i problemi segnalati in

precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno

pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla

Commissione consultiva (art. 12 cpv. 3 RPSp). In caso di nuovo disaccordo, il

DECS decide in merito (art. 12 cpv. 5 RPSp).

3.

I ricorrenti

contestano la risoluzione governativa, che tutelerebbe la misura della

scolarizzazione speciale fondandosi su un accertamento carente e manifestamente

inesatto dei fatti. Né il Governo né il DECS avrebbero infatti dato il giusto

peso ai problemi di udito del bambino, attestati da certificati medici.

3.1

La PVS ha evidenziato un ritardo generalizzato dello sviluppo

significativo di RI 3, con particolare ripercussione nell'ambito della

comprensione e dell'espressione verbale. Il documento rivela che il bambino,

pur seguendo un percorso individualizzato con obiettivi non corrispondenti al

piano di studio e con l'affiancamento di una docente di sostegno pedagogico,

non ha mostrato una particolare evoluzione delle proprie competenze, mantenendo

le difficoltà segnalate l'anno precedente. In particolare, è stata messa in

luce la costante necessità di sostegno da parte dell'adulto, quale riferimento

fondamentale per semplificare e favorire l'apprendimento. Emerge che RI 3

richiede il supporto dell'adulto nella comprensione orale e scritta e nella

riformulazione delle sue espressioni affinché possano essere condivise con

altri interlocutori. Il suo bisogno di accompagnamento si riscontra poi in

tanti ambiti della vita quotidiana scolastica e si concretizza con consegne

individualizzate, adattamento delle attività, nonché pause frequenti per

ritrovare la minima concentrazione.

Il Governo, con la

decisione impugnata, ha ripreso le conclusioni esposte nella PVS al termine

dell'anno di monitoraggio di RI 3, giungendo alla conclusione che la

scolarizzazione speciale sia la soluzione migliore per permettere al bambino

un'istruzione di qualità. D'altro canto, ha ritenuto che i problemi all'udito

dell'allievo non fossero in concreto determinanti ai fini dell'attribuzione della

misura di scolarizzazione speciale.

3.2

La conclusione a

cui è giunto il Governo va tutelata. Intanto, la documentazione agli atti

attesta la presenza di un ritardo dello sviluppo globale significativo del

bambino (cfr. rapporto SEPS per PVS di marzo 2022, doc. 2), in particolare per

quanto attiene alla sfera del linguaggio, come già segnalato nel 2021 in

occasione della valutazione della logopedista del SEPS (cfr. doc. 1). Pure i

referti medici danno atto di un ritardo dello sviluppo del linguaggio e di

quello cognitivo (cfr. doc. 8, 14, 27a). Inoltre, occorre tenere presente che la

procedura di valutazione standardizzata ha comportato il monitoraggio

dell'allievo sull'arco di un anno scolastico. Il rapporto dettagliato che ne è

scaturito mette in luce le serie difficoltà di RI 3 e una sua mancata

evoluzione, malgrado le misure di accompagnamento messe in atto già dalla

scuola dell'infanzia. Dallo stesso, corredato da un referto di consultazione

psicometrica e dalla valutazione delle docenti titolari, emergono sufficienti

elementi per giustificare l'attribuzione della scolarizzazione speciale in

favore dell'allievo. D'altro canto, i ricorrenti non si confrontano in modo

puntuale con gli argomenti del Governo né con le emergenze della PVS,

limitandosi a eccepire l'assenza di un approfondimento delle condizioni di

salute del bambino.

A quest'ultimo

proposito, si rileva che dai referti medici prodotti dagli insorgenti risulta

effettivamente la presenza di un disturbo uditivo (cfr. doc. 8, 14, 20). Questo

Tribunale non è in grado di escludere che tale problematica incida sull'apprendimento

e sullo sviluppo del minore, né che un miglioramento della situazione possa

giovargli anche in ambito scolastico. Considerate tuttavia le importanti

difficoltà emerse con la PVS, al momento, appare senz'altro sostenibile la

scelta dell'autorità di prime cure di indirizzare l'allievo verso una classe di

scuola speciale, in cui potrà godere di un insegnamento individualizzato più

confacente alle sue attuali esigenze. Resta inteso che qualora le cure

all'apparato uditivo dovessero portare non solo alla guarigione, ma anche al

raggiungimento dei traguardi necessari dal profilo scolastico, il bambino potrà

tornare a frequentare una classe regolare. Ciò è stato assicurato sia dal DECS

sia dalla direttrice dell'istituto delle scuole speciali del __________ che,

consci dei problemi di salute di RI 3, avranno cura di monitorare adeguatamente

l'evolversi della situazione all'interno del nuovo contesto scolastico.

4.

Visto quanto

precede, il ricorso va respinto. Data la particolarità della fattispecie e in

considerazione della situazione economica dei ricorrenti, si prescinde eccezionalmente

dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

5.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla

concessione dell'effetto sospensivo al gravame e della richiesta di esenzione

dal pagamento degli oneri processuali.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

Non si

preleva né tassa di giustizia né spese.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera