52.2023.374
Scolarizzazione speciale
9 febbraio 2024Italiano12 min
dall'art. 19 cpv. 2 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp;
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.374
Lugano
9
febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre
2023 di
RI
1
RI
2
contro
la decisione del 13 settembre 2023 (n. 4315) del
Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso da essi interposto avverso la
decisione del 23 giugno 2023 del Dipartimento dell'educazione, della cultura
e dello sport, in materia di scolarizzazione speciale del figlio RI 3;
ritenuto, in
fatto
A. RI 3, nato il 29
dicembre 2014, ha frequentato la scuola dell'infanzia di __________. Dopo aver
beneficiato di un anno di rallentamento, con il sostegno del Servizio
dell'educazione precoce speciale (SEPS) in logopedia e pedagogia, al termine
del suo percorso alla scuola dell'infanzia, era stata proposta alla famiglia la
scolarizzazione speciale dell'alunno, in vista del suo passaggio alla scuola
elementare. Stante l'opposizione della famiglia, RI 3 è stato sottoposto a un
monitoraggio durante l'anno scolastico 2022/2023, mentre frequentava la prima
elementare presso le scuole comunali di __________.
B. Al termine dell'anno
di monitoraggio, con decisione del 23 giugno 2023, il Dipartimento
dell'educazione della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso della
Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di
pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale in favore
dell'allievo RI 3.
C. RI 1 e RI 2, genitori
di RI 3, hanno impugnato la predetta risoluzione dinanzi al Consiglio di Stato,
ritenendo, in buona sostanza, che l'autorità scolastica non avrebbe eseguito
una valutazione accurata: in particolare, non sarebbe stato fatto un test
audiologico al bambino, che soffrirebbe di problemi di udito. Il Governo ha
respinto il ricorso ritenendo che la scolarizzazione speciale vada considerata
quale opportunità formativa per permettere a RI 3 una migliore e maggiore
individualizzazione del percorso scolastico, attraverso la frequenza di un
gruppo ristretto di allievi e con possibilità di essere seguito da personale
specializzato. Dalla procedura di valutazione standard (PVS) a
cui è stato sottoposto il bambino emerge infatti in modo chiaro che il
medesimo, pur seguendo un percorso scolastico individualizzato, non ha mostrato
una particolare evoluzione delle proprie competenze, mantenendo le difficoltà già
evidenziate in passato. Il Governo ha infine disatteso la censura dei
ricorrenti rivolta contro l'incompletezza delle valutazioni, in quanto carente
di un test audiologico. L'autorità ha stabilito, da un lato, che non spettava
all'autorità scolastica indagare una simile problematica. Dall'altro lato, ha
soggiunto che qualora la cura di un problema all'udito dovesse portare a un significativo
miglioramento della situazione, l'allievo potrebbe essere nuovamente inserito
nella scuola regolare.
D. Contro la decisione
governativa insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativoRI 1e RI 2,
chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per
nuova decisione, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Domandano
pure di essere esonerati dal pagamento dell'anticipo spese. Ribadiscono che il
figlio soffre di seri problemi all'udito, segnalati dal Servizio di medicina
scolastica e accertati da referti medici, che avrebbero compromesso il suo
profitto scolastico. Le cure frattanto intraprese avrebbero dato esito
positivo, eliminando progressivamente il grave scompenso uditivo e permettendo
così a RI 3di frequentare la scuola regolare. Informano inoltre che il minore
ha iniziato a frequentare la prima elementare presso una scuola in Italia.
E. All'accoglimento del
gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il
DECS, che difende la bontà della misura, intrapresa nell'interesse del minore. L'anno
di monitoraggio avrebbe dimostrato il mancato raggiungimento dei traguardi
previsti e l'esigenza di un accompagnamento costante in tanti ambiti della vita
quotidiana scolastica. Difficoltà che non sono state superate malgrado il
sostegno di un'operatrice pedagogica per l'integrazione, che ha svolto un
lavoro fortemente individualizzato. Precisa inoltre che la scolarizzazione
speciale non è irreversibile e che qualora lo sviluppo di RI 3 lo permetterà, il
bambino potrà tornare a seguire un percorso regolare.
F. Con la replica,
Fatti
i ricorrenti ribadiscono le proprie tesi con motivi di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
G. Il DECS ha presentato
un allegato di duplica che va estromesso dagli atti, per i motivi meglio
esposti nei considerandi in diritto.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 19 cpv. 2 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp;
RL 413.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari
della decisione e agenti nell'interesse del figlio minore, è certa (art. 65
cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il 3 gennaio 2024 il Tribunale ha intimato la replica degli insorgenti
alle parti, assegnando al Governo e al DECS un termine perentorio di 15 giorni
per duplicare. L'atto è stato consegnato per l'invio raccomandato interno il 3
gennaio 2024 alla Messaggeria governativa, che l'ha a sua volta recapitato al
DECS il giorno seguente. Lo stesso risulta notificato il 3 gennaio 2024.
Infatti, la consegna al servizio usuale di messaggeria da parte di un ufficio
vale, oltre che come invio per il mittente, simultaneamente anche quale
ricezione per l'ufficio destinatario, pure servito abitualmente dal medesimo
servizio di messaggeria. La particolarità dell'invio per posta interna è in
effetti caratterizzata dal fatto che il momento dell'invio e quello della
ricezione coincidono, perché sia il mittente sia il destinatario usufruiscono
dello stesso servizio di messaggeria e inviano e ricevono la posta (interna ed
esterna) per questo tramite. Essendo determinante per la consegna brevi manu
il momento della ricezione e non quello della percezione, nel caso della posta
interna la notificazione è da ritenersi adempiuta al momento della consegna
alla messaggeria (cfr. STF 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1.3.4 segg.
in: RtiD II-2011 n. 34, pag. 149 segg.; RtiD II-2009, n. 4c, pag. 625 segg.; Messaggio
n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 4.4 pag. 13). Il
termine per presentare la duplica è quindi iniziato a decorrere il 4 gennaio
2024, ossia il giorno successivo alla notifica (art. 13 cpv. 1 LPAmm) ed è
scaduto il 18 gennaio 2024. Il memoriale di duplica inoltrato dal DECS soltanto
il 19 gennaio 2024, è pertanto tardivo. Lo stesso va quindi estromesso dagli
atti senza intimazione alle parti.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1
LPAmm). La situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dalla
documentazione a disposizione della Corte. Non serve in particolare ordinare una
verifica sanitaria da parte di un medico di fiducia designato dal
Tribunale per interpretare i certificati medici e i referti prodotti dagli
insorgenti. Il tenore degli stessi è infatti sufficientemente chiaro e, per i
motivi di cui meglio si dirà, non necessita approfondimenti.
Considerandi
2.
2.1. La LPSp persegue lo scopo di garantire il diritto all'educazione e
alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi
particolari e quello di privilegiare e sostenere l'integrazione degli stessi
nella scuola regolare e nel mondo del lavoro (art. 1 LPSp). Tra le misure di
pedagogia speciale previste dalla legge vi sono, segnatamente, la logopedia e
la psicomotricità (art. 7 lett. b LPSp), gli accompagnamenti e i mezzi
necessari per sostenere l'integrazione nella scuola (art. 7 lett. c LPSp) e la
scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d LPSp). A seconda della loro durata,
intensità o a dipendenza della specializzazione dell'operatore e dell'incidenza
sulla vita del bambino, i provvedimenti sono suddivisi in misure di base e
misure supplementari (art. 8 cpv. 1 LPSp).
2.2
A norma dell'art. 5 cpv. 1 LPSp i detentori dell'autorità parentale sono
associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura
decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale. In
caso di disaccordo, l'autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla
scolarizzazione speciale, il DECS sulle altre misure (art. 5 cpv. 2 LPSp).
L'art. 8 cpv. 1 del regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017 (RL
413.110; RPSp) prevede che per la valutazione delle misure supplementari è
istituita la Commissione consultiva. Questa dà il suo preavviso in base alla
valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della cosiddetta procedura di
valutazione standard (PVS), prevista dall'Accordo intercantonale sulla
collaborazione nel settore della pedagogia speciale (art. 8 cpv. 2 RPSp). Prima
di attuare la PVS, soggiunge il cpv. 3, è necessaria l'autorizzazione
dell'Ufficio, che ne determina anche le modalità di utilizzo. Le misure
supplementari sono decise dall'Ufficio sentito il preavviso della Commissione
(cpv. 4). Se la scelta sulla scolarizzazione speciale non è condivisa,
l'autorità scolastica procede durante l'anno al monitoraggio e alla valutazione
della situazione dell'allievo nella scuola regolare, associando l'autorità
parentale nelle diverse fasi di attuazione (art. 12 cpv. 1 RPSp e art. 5 cpv. 4
LPSp). Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di
sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale
riguardanti la situazione dell'allievo e la sua evoluzione (art. 12 cpv. 2
RPSp). Il RPSp prevede inoltre che, nel caso in cui i problemi segnalati in
precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno
pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla
Commissione consultiva (art. 12 cpv. 3 RPSp). In caso di nuovo disaccordo, il
DECS decide in merito (art. 12 cpv. 5 RPSp).
3.
I ricorrenti
contestano la risoluzione governativa, che tutelerebbe la misura della
scolarizzazione speciale fondandosi su un accertamento carente e manifestamente
inesatto dei fatti. Né il Governo né il DECS avrebbero infatti dato il giusto
peso ai problemi di udito del bambino, attestati da certificati medici.
3.1
La PVS ha evidenziato un ritardo generalizzato dello sviluppo
significativo di RI 3, con particolare ripercussione nell'ambito della
comprensione e dell'espressione verbale. Il documento rivela che il bambino,
pur seguendo un percorso individualizzato con obiettivi non corrispondenti al
piano di studio e con l'affiancamento di una docente di sostegno pedagogico,
non ha mostrato una particolare evoluzione delle proprie competenze, mantenendo
le difficoltà segnalate l'anno precedente. In particolare, è stata messa in
luce la costante necessità di sostegno da parte dell'adulto, quale riferimento
fondamentale per semplificare e favorire l'apprendimento. Emerge che RI 3
richiede il supporto dell'adulto nella comprensione orale e scritta e nella
riformulazione delle sue espressioni affinché possano essere condivise con
altri interlocutori. Il suo bisogno di accompagnamento si riscontra poi in
tanti ambiti della vita quotidiana scolastica e si concretizza con consegne
individualizzate, adattamento delle attività, nonché pause frequenti per
ritrovare la minima concentrazione.
Il Governo, con la
decisione impugnata, ha ripreso le conclusioni esposte nella PVS al termine
dell'anno di monitoraggio di RI 3, giungendo alla conclusione che la
scolarizzazione speciale sia la soluzione migliore per permettere al bambino
un'istruzione di qualità. D'altro canto, ha ritenuto che i problemi all'udito
dell'allievo non fossero in concreto determinanti ai fini dell'attribuzione della
misura di scolarizzazione speciale.
3.2
La conclusione a
cui è giunto il Governo va tutelata. Intanto, la documentazione agli atti
attesta la presenza di un ritardo dello sviluppo globale significativo del
bambino (cfr. rapporto SEPS per PVS di marzo 2022, doc. 2), in particolare per
quanto attiene alla sfera del linguaggio, come già segnalato nel 2021 in
occasione della valutazione della logopedista del SEPS (cfr. doc. 1). Pure i
referti medici danno atto di un ritardo dello sviluppo del linguaggio e di
quello cognitivo (cfr. doc. 8, 14, 27a). Inoltre, occorre tenere presente che la
procedura di valutazione standardizzata ha comportato il monitoraggio
dell'allievo sull'arco di un anno scolastico. Il rapporto dettagliato che ne è
scaturito mette in luce le serie difficoltà di RI 3 e una sua mancata
evoluzione, malgrado le misure di accompagnamento messe in atto già dalla
scuola dell'infanzia. Dallo stesso, corredato da un referto di consultazione
psicometrica e dalla valutazione delle docenti titolari, emergono sufficienti
elementi per giustificare l'attribuzione della scolarizzazione speciale in
favore dell'allievo. D'altro canto, i ricorrenti non si confrontano in modo
puntuale con gli argomenti del Governo né con le emergenze della PVS,
limitandosi a eccepire l'assenza di un approfondimento delle condizioni di
salute del bambino.
A quest'ultimo
proposito, si rileva che dai referti medici prodotti dagli insorgenti risulta
effettivamente la presenza di un disturbo uditivo (cfr. doc. 8, 14, 20). Questo
Tribunale non è in grado di escludere che tale problematica incida sull'apprendimento
e sullo sviluppo del minore, né che un miglioramento della situazione possa
giovargli anche in ambito scolastico. Considerate tuttavia le importanti
difficoltà emerse con la PVS, al momento, appare senz'altro sostenibile la
scelta dell'autorità di prime cure di indirizzare l'allievo verso una classe di
scuola speciale, in cui potrà godere di un insegnamento individualizzato più
confacente alle sue attuali esigenze. Resta inteso che qualora le cure
all'apparato uditivo dovessero portare non solo alla guarigione, ma anche al
raggiungimento dei traguardi necessari dal profilo scolastico, il bambino potrà
tornare a frequentare una classe regolare. Ciò è stato assicurato sia dal DECS
sia dalla direttrice dell'istituto delle scuole speciali del __________ che,
consci dei problemi di salute di RI 3, avranno cura di monitorare adeguatamente
l'evolversi della situazione all'interno del nuovo contesto scolastico.
4.
Visto quanto
precede, il ricorso va respinto. Data la particolarità della fattispecie e in
considerazione della situazione economica dei ricorrenti, si prescinde eccezionalmente
dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
5.
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla
concessione dell'effetto sospensivo al gravame e della richiesta di esenzione
dal pagamento degli oneri processuali.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
Non si
preleva né tassa di giustizia né spese.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera