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Decisione

52.2023.384

Ordine di sottoporsi a una valutazione medica specialistica dell'idoneità alla guida

2 novembre 2023Italiano10 min

RL 177.100), è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2023.384

Lugano

2

novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Sarah Socchi

assistita

dalla vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 23 ottobre 2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 20 settembre 2023 (n. 4403) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa da lui presentata avverso la

risoluzione del 7 giugno 2023 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, gli ha ordinato di sottoporsi a una valutazione medica

specialistica dell'idoneità alla guida di veicoli a motore;

ritenuto, in

fatto

che RI 1, nato il __________

1978, è titolare di una licenza di condurre;

che il 19 febbraio

2023 è stato interrogato dalla polizia cantonale nell'ambito di un'inchiesta in

materia di sostanze stupefacenti;

che in quell'occasione egli ha ammesso di fare uso di marijuana sin dal 2016,

precisando di avere consumato circa 900 g di tale sostanza negli ultimi tre

anni, a casa sua; ha invece negato di assumere altre droghe (cfr. verbale

d'interrogatorio annesso al rapporto di segnalazione del 25 maggio 2023);

che durante la perquisizione effettuata presso il suo domicilio sono stati

rinvenuti 16.84 g di marijuana, 1 spinello di 0.74 g e 695 semi di canapa, che

sono stati sequestrati (cfr. ibidem);

che, preso atto del menzionato rapporto di segnalazione, il 7 giugno 2023 la

Sezione della circolazione ha ordinato all'interessato di sottoporsi a una

valutazione medica specialistica della sua idoneità alla guida, a cura di un

medico del traffico SSML; gli ha inoltre impartito un termine di 60 giorni per

produrre il relativo certificato, preavvisandolo che, in caso di mancato

rispetto, avrebbe ordinato una revoca preventiva della licenza di condurre a

tempo indeterminato;

che la decisione è

stata resa in particolare sulla base dell'art. 15d cpv. 1 della legge

federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01);

che con giudizio del 20 settembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il

ricorso interposto da RI 1 avverso tale provvedimento, che confermato;

che il Governo, esposta la giurisprudenza federale e cantonale in materia, ha

essenzialmente ritenuto che la misura fosse giustificata alla luce degli atti

di polizia, da cui emergerebbero sufficienti indizi suscettibili di sollevare

concreti dubbi riguardo all'esistenza di un consumo di stupefacenti

problematico dal profilo della guida di veicoli a motore;

che avverso la

predetta pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla

decisione della Sezione della circolazione;

che, in sintesi, il ricorrente contesta che vi siano i presupposti per disporre

un accertamento della sua idoneità alla guida, ritenuto che in caso di consumo

di canapa un tale provvedimento si giustificherebbe soltanto nell'eventualità -

qui non data - di accertata guida sotto l'influsso di tale sostanza; in ogni

caso, ritiene che i consumi dichiarati, a fronte della sua ottima reputazione

quale conducente, non legittimino il provvedimento in questione;

che il gravame non è stato intimato per le risposte, ma sono stati richiamati

gli atti;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questa giudice delegata (art.

49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG;

RL 177.100), è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione

federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24

settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);

che l'autorità di ricorso può,

immediatamente o dopo aver richiamato gli atti, decidere con breve

motivazione di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela

manifestamente infondato (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal

giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm,

il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30

giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della

decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è

invece di 15 giorni (cpv. 2);

che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio

di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari

(cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi);

che, secondo

la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, l'ordine di un

accertamento dell'idoneità alla guida configura - al pari della revoca

preventiva - una misura cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021

consid. 1.2, 1C_95/2021 del 6 luglio 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18

febbraio 2021 consid. 1.2); per la procedura cantonale, così come già stabilito

da questo Tribunale, esso va quindi impugnato nel termine di 15 giorni previsto

dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm, applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3

LALCStr (cfr. STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021; cfr. pure, tra le altre, STA

52.2022.241 del 21 ottobre 2022 consid. 1.1, 52.2023.188 del 30 maggio 2023);

che l'errata indicazione del termine di ricorso in calce al giudizio

governativo non permette di giungere a conclusioni più favorevoli

all'insorgente, ritenuto che il suo patrocinatore legale avrebbe potuto (e

dovuto) rilevare immediatamente l'errore mediante la semplice consultazione

dell'art. 68 cpv. 2 LPAmm, riportato anche correttamente nelle premesse

d'ordine della decisione impugnata (cfr. consid. 1; DTF 135 III 374 consid.

1.2.2.1 con rinvii; 134 I 199 consid. 1.3.1; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997,

ad art. 26 n. 5a);

che l'insorgente, per il tramite del suo legale, era peraltro già insorto

davanti al Governo nel suddetto termine di 15 giorni (cfr. ricorso del 25

giugno 2023 avverso la risoluzione del 7/14 giugno precedente, pag. 1);

che, ferme queste premesse, forza è constatare che il gravame interposto contro

la pronuncia governativa del 20 settembre 2023 si rivela irrimediabilmente

tardivo, siccome non presentato nel termine di 15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAmm)

dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 25 settembre 2023 (cfr.

tracciamento dell'invio raccomandato agli atti), ma ben 13 giorni dopo (il 23

ottobre 2023);

che, sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere d'acchito

dichiarato irricevibile;

che, in ogni caso,

l'impugnativa si avvera pure manifestamente infondata;

che la licenza di condurre dev'essere

revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio

non sono mai state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr);

che, secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr,

la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una

forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv.

Considerandi

2.

lett. c LCStr);

che il Tribunale federale reputa affetto da

tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il

rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o

temporaneo - pericoloso per la circolazione;

che nell'interesse

della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza

anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza,

esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato; l'inidoneità

può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di

un veicolo a motore o se vi è un rischio importante che si ponga al volante

sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122

consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d);

che, secondo la giurisprudenza, un regolare,

ma controllato e moderato consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di

inidoneità alla guida; a questo riguardo, sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il

suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità

(cfr. DTF 128 II 335 consid. 4b; STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1,

1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 2.1, 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid.

2.1);

che, secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr,

se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è

sottoposta a un esame di verifica;

che la norma elenca, in modo non esaustivo, una

serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett.

a-e); due fra questi sono la guida

sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti che

compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un

elevato rischio di dipendenza (lett. b);

che, secondo la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcol o da

stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare un chiarimento medico, in

particolare laddove esistano concreti elementi suscettibili di fare ritenere

seriamente dubbia l'idoneità alla guida del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi,

1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio

2012.

consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2);

che l'ordine di sottoporsi a un accertamento dal profilo della medicina del

traffico non presuppone invece che il conducente abbia circolato sotto

l'influsso di stupefacenti o che simili sostanze siano state rinvenute a bordo

del veicolo (cfr. STF 1C_95/2021 citata consid. 2.1, 1C_458/2019 citata consid.

2.1); ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art.

15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi);

che in concreto dagli

atti emerge che il ricorrente ha pacificamente ammesso di consumare marijuana

sin dal 2016, precisando di averne fumati, negli ultimi tre anni, circa 900 g,

corrispondenti a poco più di 0.8 g di sostanza al giorno (cfr. segnalazione del

25.

maggio 2023 e verbale d'interrogatorio citato; cfr. pure ricorso davanti al

Governo e in questa sede, pag. 1);

che un tale consumo,

regolare in quanto addirittura giornaliero e duraturo, basta chiaramente a

fondare dubbi sull'idoneità alla guida (cfr. STA 52.2022.114 del 15 giugno 2022

consid. 3.3 e rimandi alla giurisprudenza in materia di consumo di canapa);

che, ancorché la canapa rientri tra le “droghe leggere”, il suo consumo

in relazione al traffico stradale, soprattutto quando non risulta occasionale,

non va affatto sottovalutato, poiché

comporta delle limitazioni sulla percezione, la psicomotricità e sulle funzioni

cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di condurre con

sicurezza un veicolo (cfr. STA 52.2022.114 citata consid. 3.3 e rimandi);

che un consumo regolare, per un lasso di tempo significativo (pluriennale) e

con una frequenza giornaliera di un quantitativo non trascurabile di cannabis (poco

più di 0.8 g di sostanza al giorno) costituisce un indizio concreto per

dubitare di una eventuale dipendenza del ricorrente dallo stupefacente

(peraltro rinvenuto anche al suo domicilio) ai sensi dell'art. 16d cpv.

1.

lett. b LCStr e pertanto della sua idoneità alla guida;

che si giustifica

quindi senz'altro approfondire la situazione sotto il profilo della medicina

del traffico, sottoponendo l'insorgente a un esame in tal senso; e ciò a prescindere

dal fatto ch'egli goda di una buona reputazione di conducente e che non sia

stato colto in flagrante alla guida di un veicolo a motore sotto l'influsso di

stupefacenti;

che non porta ad altra conclusione la sentenza del Tribunale federale

richiamata dal ricorrente (STF 1C_330/2020 de 10 marzo 2021), riferita all'art.

15d cpv. 1 lett. b LCStr, e non riguardante il caso di un conducente che

- come in concreto - consuma da anni quotidianamente della marijuana;

che la misura adottata dalla Sezione della circolazione in applicazione

dell'art. 15d cpv. 1 LCStr e tutelata dal Governo non può quindi che

essere confermata in quanto chiaramente conforme al diritto e alla giurisprudenza

in materia;

che, dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è

posta a carico del ricorrente, soccombente.

Per

questi motivi,

decide:

1.

In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia, di fr. 800.-, è posta interamente a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

.

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera