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Decisione

52.2023.386

Sanzione disciplinare

8 aprile 2024Italiano30 min

precedente istanza non ha affrontato in modo esplicito tutte le argomentazioni sviluppate

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.386

Lugano

8

aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 23 ottobre

2023 dell'

RI

1

contro

la decisione del 20 settembre 2023 (n. 505) con cui

la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

1'400.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 27 giugno 2023 la

Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) ha aperto d'ufficio un

procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. RI 1 per possibile violazione

dell'art. 12 lett. d della legge federale sulla libera circolazione degli

avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), rimproverandogli un'intervista

apparsa su numero __________ del periodico "__________".

b. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'avv. RI 1 ha contestato ogni possibile

addebito. Ha precisato che il contestato articolo costituiva un semplice

pubbliredazionale, esclusivamente volto a dare notizia, in termini

estremamente sobri e ad un pubblico selezionato (dal profilo territoriale),

della recente apertura del suo studio legale. Modalità che sarebbe

perfettamente conforme, tanto nella forma quanto nella sostanza, alle norme e alla

giurisprudenza in materia. Ha infine contestato la prassi che vieta

all'avvocato di pubblicizzare attivamente la propria attività

professionale, la quale sarebbe anticostituzionale, discriminatoria e

priverebbe il diritto di fare pubblicità degli avvocati della sua essenza.

B. Con decisione del 20

settembre 2023 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una

multa disciplinare di fr. 1'400.-.

Descritto l'articolo incriminato e illustrato il quadro legale e

giurisprudenziale applicabile, la precedente istanza ha ritenuto che la campagna

pubblicitaria del legale, consistente nella presentazione del suo studio su

un periodico regionale, ledesse l'art. 12 lett. d LLCA in quanto non

circoscritta alla cerchia dei clienti, ma rivolta a un largo pubblico e non

rispondente a un bisogno di informazione dello stesso, tanto più considerato

che colui che ha bisogno di informazioni sull'esercizio della pratica

forense le deve ricercare attivamente e non attraverso la lettura di un

periodico. La sanzione è stata commisurata tenendo conto dell'entità

medio-grave della colpa dell'interessato e del suo precedente del 2018.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via subordinata, che

la sanzione sia contenuta in un ammonimento.

Censurata la carente

motivazione della decisione impugnata, nel merito il ricorrente ribadisce essenzialmente

le argomentazioni rimaste inascoltate davanti alla precedente istanza. Evidenzia

in particolare di avere scelto il mezzo comunicativo più specializzato,

rispettabile e sobrio per trasmettere l'informazione dell'apertura del suo

studio legale a un bacino di utenza selezionato e potenzialmente interessato. Premesso

che il concetto di pubblicità presuppone per definizione un approccio attivo, ritiene

poi l'inserzione in sé perfettamente conforme a tutti i dettami in materia.

Ribadisce inoltre le critiche già sollevate (assenza di base legale,

sproporzionalità, contraddizione interna alla giurisprudenza del Tribunale

federale, discriminazione rispetto ai medici e ad altre figure professionali) alla

concezione secondo cui l'avvocato debba limitarsi ad adottare le iniziative che

permettano a potenziali clienti di trovarlo in caso di necessità, ritenendo che

l'attuale prassi in materia conduca di fatto all'annullamento del diritto -

solo teorico - dell'avvocato di fare pubblicità. Richiama altresì le correnti

(dottrinali e della Federazione svizzera degli avvocati) che auspicano

l'abrogazione dell'art. 12 lett. d LLCA, reputando sufficienti le restrizioni

previste dalla legge sulla concorrenza sleale. Negata la violazione rimproveratagli,

contesta in ogni caso che la sua colpa possa essere considerata medio-grave,

rilevando l'estraneità del suo precedente disciplinare al tema della pubblicità.

D. In sede di risposta la Commissione,

riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.

E. Non vi è stato un

ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare

una replica.

Considerato, in diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura

del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del

ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di

cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. L'insorgente pare anzitutto

lamentare una violazione del suo diritto di

essere sentito, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe

sufficientemente motivato la propria decisione, trattando tutte le censure

sollevate.

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1

LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione

legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non

precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché

valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che

comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF

138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la

motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa

in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne

e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In

quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che

l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è

quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli

argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono

rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito

(cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3,

134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la

comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita,

risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr.

DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_175/2021 del 7 aprile 2022 consid. 2.1 e

rimandi).

2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135

Fatti

I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale

ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere

sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha

avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a

un'autorità di ricorso che dispone di pieno potere d'esame in fatto e in

diritto. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è

particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza

precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca

una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con

l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere

(cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid.

2.3.2 e rimandi).

2.3. Nel giudizio impugnato, la Commissione, dopo aver descritto l'articolo

incriminato nonché illustrato il quadro normativo applicabile e la

giurisprudenza resa in materia, è giunta alla conclusione che la pubblicità in

questione, rivolta a un numero importante e imprecisato di persone, non

rispondesse ad alcun bisogno di informazione del pubblico, segnatamente dei

lettori della rivista, e fosse pertanto lesiva dell'art. 12 lett. d LLCA. Ha

quindi commisurato la sanzione avuto riguardo alla colpa medio-grave

dell'interessato e al suo precedente disciplinare.

Ora, come annota l'insorgente, è ben vero che con questa motivazione la

precedente istanza non ha affrontato in modo esplicito tutte le argomentazioni sviluppate

nelle proprie osservazioni. Dalla pronuncia è nondimeno possibile desumere con

sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza ad adottare

il controverso provvedimento e rigettare, anche solo implicitamente, le censure

sollevate dal legale. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di

merito. Le motivazioni della Commissione sono del resto state recepite dal

ricorrente, che ha potuto impugnare con

cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo in questa

sede le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che, tutto

sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentito. Quand'anche

vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha

potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questo Tribunale; oltretutto, in

concreto, un rinvio degli atti

all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica

di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2

e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).

3. 3.1. Giusta l'art. 12 lett. d LLCA, l'avvocato può pubblicizzare

i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e

risponda ai bisogni di informazione del pubblico. Tale norma sancisce il

principio dell'ammissibilità della pubblicità degli avvocati, quale parte

integrante della libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101)

rispettivamente della libertà d'espressione sancita dagli art. 10 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 19 del Patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966

(Patto ONU-II; RS 0.103.2; cfr. DTF 139

Considerandi

II 173 consid. 5.1). Non è dunque la pubblicità, bensì le sue

restrizioni che necessitano di giustificazione (cfr. DTF 139 II 173 consid.

6.1; STF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.2). Va da sé che,

nel fare pubblicità, l'avvocato deve rispettare tutte le regole professionali

fissate dalla LLCA e segnatamente il segreto professionale (cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale

sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999 pag. 4983 segg., in

particolare pag. 5023, ad n. 233.24; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid.

2.1; STA 52.2021.460 del 7 novembre 2022 consid. 2.1 e rif., confermata da STF

2C_1006/2022 del 28 novembre 2023).

3.2

Secondo giurisprudenza e dottrina, per pubblicità s'intende ogni

comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare terzi a ricorrere alle

prestazioni offerte da un avvocato rispettivamente da uno studio d'avvocatura.

Se tali caratteristiche siano date dipende dalla percezione del pubblico (Verkehrsauffassung),

secondo criteri oggettivi (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.1 e riferimenti

dottrinali ivi citati; STA 52.2016.323 del 22 novembre 2016 consid. 4). Per

evitare che la norma venga elusa, la nozione di pubblicità non deve essere

compresa in maniera troppo restrittiva (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.2; cfr. pure François Bohnet/

Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna

2009, n. 1485; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.2; STA 52.2021.460

citata consid. 2.2 e rif.).

3.3

La pubblicità persegue gli interessi dell'avvocato, che non deve, ad

esempio, essere svantaggiato nell'ambito della consulenza giuridica rispetto a

fiduciari e banche, ma risponde anche ai bisogni dei clienti, che devono poter

disporre di informazioni che consentano loro di scegliere il mandatario con

cognizione di causa (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5022 seg., ad n. 233.24;

cfr. pure Walter Fellmann,

Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 417; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1473). In tal senso, essa

contribuisce al buon funzionamento della giustizia (cfr. DTF 139 II 173 consid.

5.1).

Come ricordato dal Tribunale federale, l'originario

divieto assoluto per gli avvocati di fare pubblicità, conosciuto dalla maggior

parte dei codici deontologici e anche da molte normative cantonali, si è

considerabilmente allentato già negli anni '80 e '90 del secolo scorso, per poi

essere rimesso completamente in discussione con l'entrata in vigore della legge

sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6 ottobre 1995 (LCart;

RS 251; cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.1 e 4.2; Fellmann,

op. cit., n. 417 e 418 e riferimenti

dottrinali ivi citati; per una panoramica della predetta evoluzione, cfr. in

particolare Walter Fellmann, Recht

der Anwaltswerbung im Wandel, in: AJP 1998 pag. 175 segg.; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 1472 segg.; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat, Ginevra/Zurigo/Basilea 2021, n. 248 segg.). Già prima dell'entrata in vigore della LLCA, il

Tribunale federale si era ripetutamente pronunciato contro un divieto assoluto

della pubblicità degli avvocati, assoggettando però la loro attività

pubblicitaria a restrizioni particolari (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.3 e

rif.; STF 2C_259/2014 consid. 2.2). Come

accennato, la LLCA ha adottato il principio dell'ammissibilità della pubblicità

degli avvocati, esprimendo nondimeno che la loro libertà pubblicitaria è soggetta, per ragioni di interesse pubblico, a restrizioni

più severe rispetto ai limiti ordinari posti dall'ordine giuridico alla libertà

pubblicitaria (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.4 e rif.). Spesso infatti l'ottenimento

di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il concorso di un avvocato,

che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un

interesse pubblico particolare a che la professione dell'avvocato venga

esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). A tutela del pubblico e

per garantire la buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle

regole che tendono ad assicurare l'esercizio della professione forense secondo

standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.; cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1

e 6.2.1 e rif.; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2). In

tal senso, la pubblicità non è ammessa senza restrizioni: l'art. 12 lett. d

LLCA esige infatti che si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni

d'informazione del pubblico (cfr. al riguardo: DTF 139 II 173 consid. 2.2; STF 2C_1006/2022

del 28 novembre 2023 consid. 4.1 e rif., 2C_259/2014 citata consid. 2.3). Per

stabilire se ciò sia il caso, occorre procedere a una valutazione globale della

pubblicità (cfr. DTF 139 II 173 consid. 7.2; STF 2C_901/2019 del 25

agosto 2020 consid. 4.4.2, 2C_259/2014 citata consid.

3.2.1; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.3; STA 52.2021.460 citata

consid. 2.3.e rif.).

3.4

I criteri dell'oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico si

riallacciano alla giurisprudenza federale emanata prima dell'entrata in vigore

della LLCA, che rimane dunque pertinente (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.2.1; STF

2C_1006/2022 citata consid. 4.1 che conferma la STA 52.2021.460 citata

consid. 2.4; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.).

3.4.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, il criterio dell'oggettività comprende restrizioni più severe

rispetto al precetto di lealtà contenuto nella legge contro la concorrenza

sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241). Detto criterio impone infatti una

certa moderazione (Zurückhaltung) nel

senso che la pubblicità dell'avvocato deve presentare principalmente un

carattere informativo e rinunciare a metodi sensazionalistici, eccessivi e

spropositati. Queste restrizioni si riferiscono tanto ai contenuti,

quanto alle forme e ai metodi della pubblicità dell'avvocato (DTF 139 II 173

consid. 6.2.2 e rif.; STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.1.1 che conferma la STA

52.2021.460

citata consid. 2.4.1, 2C_259/2014 citata consid. 2.3.1; RtiD I-2021

n. 56 consid. 2.4.1).

3.4.2

I bisogni d'informazione

del pubblico concernono sostanzialmente l'esistenza dello studio legale, i suoi

campi d'attività, le informazioni di contatto, come pure indicazioni

complementari quali, ad esempio, se si occupa di consulenza e rappresentanza in

giudizio. A seconda del luogo in cui la pubblicità deve esplicare effetto, i

bisogni d'informazione del pubblico possono essere

più o meno importanti. Secondo la dottrina, la pubblicità deve creare

trasparenza sul mercato e un'adeguata

domanda di prestazioni legali, ritenuto che una domanda eccessiva, abusiva o inopportuna deve essere

evitata affinché sia garantita un'appropriata sollecitazione

dello Stato di diritto (cfr. STF 2C_1006/2022

citata consid. 4.1.2 che

conferma la STA 52.2021.460 citata consid. 2.4.2, 2C_259/2014

citata consid. 2.3.2; Christof Bernhart,

Werbung und publizistische Kommunikation im Anwaltsgesetz des Bundes und ihre Grundrechtskonformität, in: AJP 2005, pag.

1181; RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.4.2; STA 52.2020.571 del 10 settembre 2021 consid.

3.4.2). La pubblicità deve insomma permettere a potenziali interessati di

trovare le relative informazioni sugli studi legali, quando necessitano della

consulenza di un avvocato o di un rappresentante legale (cfr. STA 52.2021.460

citata consid. 2.4.2 e rif.).

3.4.3

Come ha recentemente avuto modo di evidenziare il Tribunale federale, se

la dottrina non esclude che si possa, in linea di principio, inviare una

newsletter, un opuscolo o una lettera circolare al fine di far conoscere un

avvocato o uno studio legale, gli autori divergono invece riguardo alle

esigenze - relative al contenuto e ai destinatari - che detti invii devono

soddisfare al fine di ossequiare il criterio dei bisogni d'informazione del

pubblico (cfr. STF 2C_1006/2022 citata consid. 5.2). Per quanto riguarda il

contenuto, la dottrina ritiene in modo unanime che solo delle informazioni

oggettive sono ammissibili, ad eccezione di qualsiasi accenno ai clienti, al

volume degli affari o ai risultati raggiunti, di qualsiasi indicazione di carattere

soggettivo o la cui esattezza non è immediatamente verificabile e di indicazioni

comparative rispetto all'attività di terzi (cfr. STF 2C_1006/2022 citata

consid. 5.2; Michel Valticos, in: Michel Valticos/Christian M.

Reiser/Benoît Chappuis/François Bohnet [curatori], Commentaire romand, Loi sur les avocats, II ed., Basilea

2022, n. 198 all'art. 12; Michel Valticos/Laura Jacque-moud-Rossari,

La jurisprudence de la Commission du barreau 1998-2002, in: SJ 2003 II 256;

cfr. pure Ordine degli avvocati di Ginevra, Publicité des avocats, Vade-mecum,

versione maggio 2021, pag. 17, secondo cui è vietato qualsiasi riferimento a

funzioni o attività che non sono connesse all'esercizio della professione).

Per quanto concerne invece i destinatari le opinioni divergono. Taluni autori (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1528; Valticos, op. cit., n. 201 ad art. 12; Alain Wurzburger, in: L'avocat moderne, Basilea

1998, pag. 240; Attilio Rampini,

Siti internet, newsletter e mailings di uno studio legale, contributo in

occasione della maratona del diritto dell'Ordine degli Avvocati del Cantone

Ticino del 22 novembre 2019 presso l'Università della Svizzera italiana, pag. 6-8;

Valticos/Jacquemoud-Rossari, op.

cit., pag. 256 e 258) considerano che procedere a degli invii individualizzati

- mandare cioè simili documenti a clienti attuali e relazioni commerciali per i

quali il contenuto potrebbe essere d'interesse o che ne avrebbero fatto

richiesta - è ammissibile, mentre un invio indifferenziato ("mailing"),

ossia a destinatari sconosciuti o non precisati, non rispetterebbe invece i

bisogni d'informazione del pubblico (cfr. pure Ordine degli avvocati di

Ginevra, op. cit., pag. 18 segg., in particolare pag. 21, che vieta qualsiasi

invio "a tutti i fuochi"). Altri autori sono invece del parere che

una spedizione generalizzata sia ammissibile (cfr. Walter Fellmann, Anwaltsrecht, op. cit., n. 429, per il quale

la pubblicità deve comunque orientarsi a un gruppo specifico di persone; cfr.

anche, con riferimento a e-mail pubblicitarie e newsletter, Benoît Chappuis, La profession d'avocat,

Tome II, La pratique du métier: De la gestion d'une étude et la conduite des

mandats à la responsabilité de l'avocat, II ed., Zurigo 2017, pag. 112 lett. d;

Andrea Schütz, Anwaltswerbung in

der Schweiz - UWG als Alternative zu Art. 12 lit. d BGFA?, Zurigo 2010, pag.

373). In ogni caso l'invio non dev'essere tale da infastidire i destinatari, in

particolare a causa della frequenza, del carattere intrusivo o ancora del

contenuto (cfr. STF 2C_1006/2022 citata consid. 5.2 che conferma la STA

52.2021.460

citata consid. 2.4.2).

3.5

L'indeterminatezza dei criteri legali può certo rendere difficile

tracciare il limite tra pubblicità lecita e illecita in un caso di specie, ma

corrisponde alla volontà del legislatore di tenere debitamente conto della

varietà delle possibili misure pubblicitarie e permette, attraverso la

ponderazione di beni giuridici di grande importanza (la libertà economica degli

avvocati, da un lato, e la fiducia di cui essi devono godere, dall'altro), di

trovare una soluzione che si adatti alle particolarità locali e concrete della

situazione nonché all'evoluzione delle concezioni (cfr. DTF 139 II 173 consid.

6.3.1

e 6.3.2; STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.1.3 che conferma la STA

52.2021.460

citata consid. 2.5, 2C_259/2014 citata consid. 2.2 e 2.3; cfr. pure

RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.5). Ne discende che le autorità cantonali

dispongono di un margine di apprezzamento nell'interpretazione e

nell'applicazione delle nozioni giuridiche indeterminate contenute nell'art. 12

lett. d LLCA (pubblicità, fatti oggettivi e bisogni

d'informazione del pubblico), nella misura in cui gli elementi essenziali

per la decisione sono stati debitamente esaminati e i necessari accertamenti

sono stati effettuati in modo accurato e completo (cfr. DTF 139 II 173 consid.

2.2

e 6.3.2 e rif.; cfr. pure RtiD I-2021 n.

56.

consid. 2.5; STA 52.2021.460 citata consid. 2.5 e rif.).

3.6

I precetti dell'art. 12 lett. d LLCA sono sostanzialmente ripresi

anche a livello di norme deontologiche (le

quali, pur non avendo valore

normativo, nella misura in

cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale,

costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole

professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270

consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7

maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296; cfr.

pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.6; STA 52.2021.460 citata consid. 2.6 e

rif.).

L'art. 16 cpv. 2 del codice svizzero di deontologia

adottato il 10 giugno 2005 dalla Federazione svizzera degli avvocati (CSD), in

vigore al momento dei fatti, dispone infatti che la pubblicità dell'avvocato deve

essere veritiera, rapportarsi in maniera corretta con l'attività professionale e

salvaguardare il segreto professionale. Norma, questa, che corrisponde

essenzialmente all'art. 25 cpv. 2 dell'attuale versione del CSD, in vigore dal

1° luglio 2023 e quindi anche quando si è pronunciata la precedente istanza (cfr.

STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.2).

4.

4.1.

In concreto, la Commissione ha aperto d'ufficio un procedimento disciplinare

nei confronti del ricorrente a seguito dell'apparizione, sul periodico "__________"

(n. __________ del __________ dedicato al Basso Mendrisiotto), di un articolo

con il quale lo stesso pubblicizzava la sua attività di avvocato tramite lo

studio legale __________, recentemente aperto a __________ insieme a due

colleghi. Ritenuto che la pubblicazione era rivolta a un numero importante e

imprecisato di lettori del Mendrisiotto, la precedente istanza ha concluso ch'essa

violasse le regole professionali in materia di pubblicità, così come indicato

in narrativa. Conclusione, questa, che l'insorgente contesta, come visto,

fermamente.

4.2

La qui controversa pubblicità consiste in un pubbliredazionale - cioè un'informazione

pubblicitaria impaginata e redatta in modo simile a un normale articolo

redazionale - apparso su una rivista che, pur essendo dichiaratamente

finalizzata a offrire visibilità alle piccole e medie imprese (PMI) presenti nel

Canton Ticino, contiene contributi di varia natura e viene distribuita

gratuitamente con cadenza annuale a tutti i fuochi delle rispettive 13 zone

geografiche in cui è suddiviso il territorio cantonale (ritenuto che, a

pagamento, è possibile ricevere i numeri di tutte le zone, oltre a due edizioni

speciali; __________). L'articolo, a tutta pagina, mette anzitutto in risalto

il nome del ricorrente e, in secondo piano (in quanto indicato tra parentesi),

quello dello studio legale. Al di sopra figurano due fotografie: una ritrae

l'insorgente seduto alla scrivania del proprio ufficio, l'altra raffigura __________,

dove è ubicato lo studio legale. Sotto, a mo' di slogan, è riportata la frase "Il

diritto al servizio dell'individualità, in Ticino e oltre". Seguono poi le

informazioni di contatto (recapito postale, numero di telefono nonché indirizzo

e-mail e del sito internet). L'articolo - che consta di tre colonne ed è

preceduto dal logo dello studio - si compone di due capitoli. Nel primo,

intitolato "La missione", viene descritta l'impostazione che da

sempre orienta l'attività dell'insorgente, che lo vede camminare al

fianco dei propri assistiti e consigliarli tempestivamente nella maniera

più opportuna affinché il loro percorso sia quanto più possibile privo di

inciampi. Missione che viene definita di vita più che professionale

e il cui unico obiettivo è la tutela degli interessi del cliente, di cui il

legale sarebbe costantemente all'ascolto al fine di cogliere le sue

esigenze peculiari - non solo giuridiche, ma anche personali - in relazione

alla problematica da affrontare e di fornirgli la soluzione migliore per

lui. Il secondo capitolo è invece dedicato al percorso formativo e

professionale dell'insorgente, che - dopo aver fornito qualche informazione di

carattere personale (età, luogo di nascita e passioni/hobby) - dichiara di

essere rimasto folgorato dal mondo della giurisprudenza, nel quale si

sarebbe gettato corpo ed anima, portando a termine i suoi studi con la

menzione "magna cum laude" e due diversi indirizzi di

specializzazione. Descrive quindi la sua carriera professionale "in

trincea", iniziata con la pratica legale presso un importante

studio legale di __________, dove sarebbe poi rimasto attivo per quasi

dieci anni, occupandosi di coordinare l'attività contenziosa e di curare la

formazione di altri giovani giuristi. L'articolo si conclude quindi con

l'indicazione che nel 2023 il ricorrente - forte oramai di un'importante

gavetta - ha aperto insieme a due colleghi uno studio legale a __________,

nel quale - con l'appoggio dei propri collaboratori e della propria rete di

relazioni - fornisce consulenza legale multidisciplinare anche a livello

internazionale.

4.3

L'insorgente - che ha sottolineato l'oggettività del controverso articolo

- ha spiegato di avere ritenuto opportuno far sapere a un pubblico selezionato e

secondo una modalità il più sobria possibile che si era da poco reso

indipendente con l'apertura dello studio __________. Ha infatti negato che il

periodico scelto - specializzato nella presentazione di realtà imprenditoriali

del territorio - costituisca un media generalista, su cui potrebbero trovare

spazio anche contenuti che mal si concilierebbero con la rispettabilità di uno

studio legale. Anche la cerchia dei lettori sarebbe stata ben delimitata,

atteso che il numero su cui è apparso l'articolo era destinato a essere distribuito

soltanto in una zona attigua alla sede del suo studio legale. Contesta pertanto

che una tale modalità di fare pubblicità sia inammissibile.

4.4

Incontestato è in concreto che il controverso pubbliredazionale costituisca

una pubblicità ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA: rivolto a una cerchia

indeterminata di persone (ovvero ai lettori del periodico regionale distribuito

nel Basso Mendrisiotto) e dotato perciò di un ampio impatto, l'articolo in

questione era chiaramente volto a far conoscere lo studio legale da poco aperto

dal ricorrente e attirare l'attenzione del pubblico circa l'offerta di

prestazioni di consulenza da parte sua (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.3).

Procedendo ora alla valutazione di tale pubblicità, va detto che il

pubbliredazionale in questione - seppur di carattere essenzialmente informativo

- mostra a ben vedere alcune criticità già dal profilo del criterio dell'oggettività,

in quanto il ricorrente ha fatto uso di alcune formulazioni poco misurate, in

particolare laddove ha sostenuto di essere stato folgorato dal mondo della

giurisprudenza, in cui si sarebbe gettato corpo ed anima,

e

definito una missione di vita la sua attività di consulenza legale, nell'esercizio

della quale rimarrebbe costantemente all'ascolto delle esigenze

giuridiche e personali del cliente.

In ogni caso, per quanto riguarda i bisogni di informazione del pubblico, e

in particolare le esigenze relative al contenuto che anche un pubbliredazionale

dovrebbe evidentemente soddisfare (al pari di un opuscolo), non si può dire che

in concreto l'articolo si limiti a informazioni oggettive. Il ricorrente si

dilunga infatti nella spiegazione della sua concezione della professione legale

(orientata all'ascolto del cliente e incentrata sulla tutela dei suoi interessi),

evidenziando la sua passione per il diritto nata ai tempi dell'università, che avrebbe

relegato in secondo piano i suoi precedenti interessi (in particolare per la

storia e l'archeologia), declassandoli al rango di semplici hobby ancora ben

vivi a tutt'oggi. Oltre a queste indicazioni di carattere soggettivo,

l'articolo menziona ulteriori elementi la cui esattezza non è immediatamente

manifesta (importanza del non meglio precisato studio legale in cui ha operato in

precedenza, suo ruolo di coordinatore dell'attività contenziosa e di formatore

di giovani giuristi in seno allo stesso, consistenza dell'asserita sua rete di

relazioni). Per il suo tenore, la pubblicità in esame non può quindi essere

assimilata a un semplice annuncio sulla stampa, di principio ammesso dalla prassi

quando giustificato da un evento particolare (quale l'apertura, come in

concreto, di un nuovo studio legale; cfr. Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1529). Già soltanto per questo non risponde ai bisogni di

informazione del pubblico che, come visto, concernono essenzialmente

l'esistenza dello studio legale, i suoi campi d'attività, le informazioni di

contatto, oltre che l'indicazione se si occupa di consulenza e rappresentanza

in giudizio (cfr. supra, consid. 3.4.2).

A ciò aggiungasi che tale pubblicità, rivolta a tutti i lettori della

rivista distribuita a tutti i fuochi del Basso Mendrisiotto (gratuitamente) e ad

eventuali abbonati di altre zone del Cantone, è destinata a una cerchia

indeterminata di persone e non soltanto a coloro che necessitano di prestazioni

legali. Anche per questa ragione essa non risponde quindi ai bisogni di

informazione del pubblico e disattende perciò l'ulteriore condizione da cui

dipendente l'ammissibilità della pubblicità effettuata dagli avvocati (cfr. pure

RtiD I-2022 n. 57 consid. 4.2.1, I-2021 n. 56 consid. 3.3.2). Come precisato

dall'Alta Corte federale, i bisogni di informazione del pubblico, e quindi la

pubblicità che ne può derivare, possono infatti variare in funzione del luogo

in cui la stessa produce i suoi effetti. In concreto, i contenuti della

pubblicità in questione - che non si limitano, come visto, a informazioni

oggettive - trascendono i bisogni di informazione dei lettori interessati alla

presentazione delle PMI del territorio e ad altri contributi presenti

all'interno della rivista. Una pubblicità del genere, apparsa su un media a

diffusione generalizzata e quindi rivolta a un largo pubblico, è illecita poiché

è suscettibile di indurre certe persone a far richiesta dei servizi resi da un

avvocato (anche al di fuori del monopolio di rappresentanza cantonale) anche

quando non ve ne sarebbe alcun bisogno (cfr. STA 52.2021.460 citata consid. 3.4

e rif.).

Da tutto quanto sopra discende che il controverso articolo non rispettava la moderazione

imposta dalla giurisprudenza né rispondeva a un bisogno di informazione del

pubblico (segnatamente dei lettori del periodico "__________"). Con

la precedente istanza occorre quindi concludere che il ricorrente è incorso in

una violazione dell'art. 12 lett. d LLCA.

5.

Da respingere sono le molteplici

critiche del ricorrente che lamenta come l'attuale prassi in materia soffochi a

tal punto il teorico diritto dell'avvocato di fare pubblicità da portare di

fatto al suo annullamento. Ancora in una recentissima sentenza (cfr. STF

2C_1006/2022 citata), il Tribunale federale ha infatti riconfermato la sua

precedente giurisprudenza e con essa l'orientamento secondo cui la pubblicità

dell'avvocato deve limitarsi a portare a veicolare informazioni oggettive e non

può rivolgersi a una cerchia indeterminata di persone.

Val qui comunque la pena di precisare che tale prassi non esclude di principio che

l'avvocato pubblicizzi attivamente la sua attività. In questo senso, la

decisione della Commissione (cfr. consid. 7) si presta a fraintendimenti:

l'Alta Corte federale si è infatti limitata a stabilire che l'ammissibilità

della pubblicità dell'avvocato dipende dalla sua utilità per il rispettivo

pubblico, in casu negata per gli spettatori di una partita di hockey

(cfr. STF 2C_259/2014 citata consid. 3.2.4). Nel vuoto cadono pertanto le

relative censure sollevate nel gravame (ivi compresa quella che lamenta un'asserita

discriminazione degli avvocati rispetto ai medici e altre figure professionali;

cfr. ricorso, pag. 12 segg.). Nulla può in particolare dedurre il ricorrente

dalla STA 52.2017.241 del 4 settembre 2019 secondo cui non può essere a priori

escluso che l'apertura di uno studio dentistico possa essere pubblicizzata

anche per il tramite di una forma di volantinaggio (cfr. consid. 3.1). Anche in

quel caso il Tribunale ha evidenziato come la pubblicità debba essere oggettiva

e corrispondere all'interesse generale, senza essere invadente (ibidem).

6.

Ferme queste premesse,

resta ora da verificare l'entità della sanzione da infliggere ai ricorrenti.

6.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure

disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento

e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il

provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle

regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un

ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve

raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.

art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del

comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2018.371

del 6 novembre 2019 consid. 4.1;

Bohnet/Martenet, op. cit., n.

2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

6.2

È ben vero che l'indeterminatezza dei criteri

legali può talora rendere difficile tracciare il confine tra pubblicità lecita

e illecita. Bisogna tuttavia considerare che il Tribunale federale ha comunque

fissato i limiti entro cui l'avvocato diligente può muoversi per evitare di

disattendere le regole professionali in materia di pubblicità (cfr. anche STF

2C_1006/2022 citata consid. 4.1.3).

In concreto, contrariamente a quanto

preteso nel gravame, la violazione commessa dal ricorrente non può essere considerata

lieve, ritenuto il contenuto del pubbliredazionale e la sua ampia diffusione (distribuito

gratuitamente a tutti i fuochi del Basso Mendrisiotto). A sfavore dell'insorgente

depone inoltre il precedente disciplinare a suo carico: dagli atti emerge

infatti che il 18 luglio 2018 la Commissione gli ha inflitto una multa di fr.

1'200.- per violazione del divieto di incorrente in conflitti d'interesse (cfr.

anche ricorso, pag. 18). Nulla muta che si riferisca a una violazione di genere

diverso (cfr. STF 2C_13/2023 del 15 marzo 2024 consid. 4.3.2 e rimandi).

Alla luce di

tutto quanto precede e avuto riguardo al margine di apprezzamento che spetta

all'autorità di prime cure in questo ambito (cfr. supra, consid. 6.1), si

giustifica pertanto di confermare la

multa di fr. 1'400.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è

detto. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto

previsto dalla norma, risulta tutto sommato adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e

senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene

adeguatamente conto del precedente disciplinare dell'insorgente e appare

sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati

in concreto disattesi.

7.

7.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

7.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non

si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente

a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera