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Decisione

52.2023.396

Licenza edilizia per una casa unifamiliare

14 ottobre 2025Italiano24 min

in RtiD I-2011 n. 18; STA 52.2006.20 del 1° marzo 2006 consid. 5.2.2; Scolari, op. cit., n. 1126 ad art. 38

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.396

Lugano

14

ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 27 ottobre

2023 di

RI

1,

RI

2 e RI 3,

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 27 settembre 2023 (n. 4480) del

Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la risoluzione

del 1° aprile 2022 con cui il Municipio di Bellinzona ha rilasciato ad CO 1

la licenza edilizia per la costruzione di una casa unifamiliare (part. __________,

sezione Claro);

ritenuto, in

fatto

A. a. Dopo che il

Consiglio di Stato aveva annullato una prima licenza edilizia del 2018 (per

motivi riconducibili alla vulnerabilità idrogeologica del comparto), il 1°

dicembre 2020 la CO 1 - richiamando la documentazione precedentemente presentata

- ha chiesto al Municipio di Bellinzona il permesso di edificare sullo stesso

fondo situato a Claro (part. __________), in zona residenziale estensiva R2,

una nuova casa unifamiliare. Il progetto prevede di erigere, previa demolizione

di un fabbricato esistente, un volume articolato su tre livelli (di cui uno

interrato), affiancato da una tettoia per due posti auto. La domanda è stata

integrata da un rapporto specialistico sulla vulnerabilità del fondo (esposto a

un pericolo di alluvionamento fino al grado medio dal riale C__________), che

indica i necessari accorgimenti costruttivi.

b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si è opposto RI 1,

proprietario del fondo confinante a monte (part. __________).

c. A seguito di vicissitudini che non occorre illustrare, il 23 dicembre 2021 CO

1 ha aggiornato l'incarto per il medesimo progetto con un ulteriore rapporto

specialistico, che considera la riduzione del pericolo di alluvionamento al

grado residuo (a seguito di un progetto di premunizione).

d. La domanda di costruzione con il predetto aggiornamento, pubblicata nel

febbraio 2022, ha suscitato l'opposizione di RI 1, unitamente ai vicini RI 2 e RI

3, proprietari del fondo confinante a ovest (part. __________).

e. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 107432), subordinato ad

alcune condizioni, il 1° aprile 2022 il Municipio ha rilasciato all'istante la

licenza edilizia richiesta (ad eccezione di una parte di tettoia situata in

corrispondenza dell'ingresso), evadendo di conseguenza le opposizioni

pervenute.

B. Con giudizio del 27

settembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dai

vicini avverso la predetta risoluzione.

In sintesi, il Governo ha anzitutto disatteso le diverse critiche d'incompletezza

della documentazione annessa al progetto. Ha poi tutelato il calcolo della

superficie utile lorda (SUL) avallato dal Municipio (senza il computo dei

locali “disponibile”) e considerato rispettati sia la percentuale minima

di area verde (anche applicando il 45%), che l'indice di occupazione (in ogni

caso inferiore al 30%). Ha poi rigettato la censura relativa alla distanza

della tettoia (assimilata a una costruzione accessoria). Per quanto riguarda il

nuovo muro di contenimento a monte, ha invece tutelato la deroga concessa dal

Municipio in base all'art. 47 delle norme d'attuazione del piano regolatore di

Bellinzona, sezione Claro (NAPR). Il Governo ha in seguito appurato il rispetto

dell'altezza massima prescritta per gli edifici (anche con gli accorgimenti

riconducibili al citato rapporto sulla vulnerabilità del nuovo edificio) e

disatteso l'eccezione relativa alla sistemazione del terreno, che non

stravolgerebbe la morfologia del terreno naturale e risulterebbe dalle sezioni

agli atti. Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha pure respinto le critiche

inerenti all'accesso veicolare.

C. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 e RI 2 e RI 3 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e sia di conseguenza negato il

permesso o, in via subordinata, che gli atti siano retrocessi all'istanza

inferiore per nuova decisione.

Dopo aver eccepito ancora l'incompletezza su più punti degli atti annessi alla

domanda di costruzione, gli insorgenti negano che il progetto rispetti la SUL

massima ammessa, in cui andrebbero computati i locali disponibile al

piano interrato,

sovradimensionati. Neppure sarebbe ossequiata l'area

verde minima prescritta dall'art. 11 NAPR (stante l'impossibilità di

conteggiare determinati spazi inaccessibili o sagomati), né l'area massima che

può essere occupa da costruzioni in base all'art. 8 NAPR (tenuto conto delle

diverse superfici dei piazzali e dei muri). La tettoia, proseguono, violerebbe

la distanza minima da confine e da edifici principali con aperture. Il muro di

contenimento a monte disattenderebbe invece le distanze prescritte dall'art. 13

cpv. 2 NAPR; insostenibile sarebbe la deroga concessa per tale manufatto,

tutelata dalla precedente istanza. Le opere murarie, aggiungono (con un

rimprovero al Governo di aver sorvolato le loro obiezioni, in spregio al

diritto di essere sentito), non rispetterebbero neppure le prescrizioni

relative alle altezze e alle proporzioni di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. f,

cpv. 2 lett. a e lett. c NAPR, negando che anche da questo profilo possa essere

concessa una deroga. La sistemazione del terreno prevista sull'intero fondo,

non raffigurata dalle sezioni richieste dall'art. 13 cpv. 3 NAPR, sarebbe

inoltre eccessiva e non ossequierebbe i dettami imposti da tale norma. Gli

insorgenti ripropongono e sviluppano infine le contestazioni relative all'accesso

veicolare verso la strada (visibilità ostruita da una cinta, ecc.).

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione riconferma il contenuto dell'avviso

cantonale. Il Municipio e l'istante in licenza chiedono che il ricorso sia

respinto, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appreso.

E. Con la replica e le

dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie domande e

conclusioni, sviluppando in parte le rispettive tesi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).

Relativamente alla legittimazione attiva, vi sarebbe anzitutto da chiedersi in

che misura la stessa possa essere riconosciuta anche ai vicini , che - a

differenza di RI 1 - risultano essersi opposti solo in sede di pubblicazione

dell'incarto con l'ultimo aggiornamento riferito alla vulnerabilità

idrogeologica del fondo (consid. Ad) e non già contro la domanda

precedentemente pubblicata (consid. Ab). Di regola, contro una variante sono in

effetti proponibili unicamente le contestazioni che riguardano le parti

interessate dalle modifiche (cfr. STA 52.2016.63 del 25 luglio 2017 consid. 3; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 902 ad art. 16 LE). Sia il Governo, che lo stesso istante in licenza

sembrano tuttavia aver considerato il predetto aggiornamento non tanto quale variante,

ma quale ripresentazione di una nuova domanda di costruzione (in sostituzione

delle precedenti; cfr. giudizio impugnato consid. B e risposta pag. 2 seg.). Sia

come sia, la questione può rimanere aperta ritenuto che, perlomeno nella misura

in cui il ricorso è stato presentato dal vicino RI 1, la legittimazione attiva

è in ogni caso senz'altro data (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. cfr. DTF 141 I 60 consid.

3.3 e rinvii), il sopralluogo postulato dai ricorrenti non appare idoneo a

portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. La situazione dei

luoghi emerge infatti con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie

agli atti.

1.3. Preliminarmente da respingere è l'eccezione degli insorgenti, sollevata

con la replica, di considerare in questa sede l'istante in licenza preclusa

nel far valere qualsiasi motivazione di fatto o di diritto con la risposta, poiché

sarebbe rimasta silente nella procedura dinnanzi al Governo. Nessuna norma di

procedura prevede infatti una simile limitazione.

2. Superficie utile

lorda

2.1. Giusta l'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.) è il rapporto

tra la superficie utile lorda e la superficie edificabile del fondo. Secondo

l'art. 38 cpv. 1 LE, quale SUL si considera la somma della superficie dei piani

sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti

nella loro sezione orizzontale. Dal computo della SUL sono escluse tutte le

superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro; tra

queste, le cantine, i solai, le lavanderie e gli essiccatoi delle abitazioni; i

locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per

Fatti

i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i

locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al

deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo

di veicoli a motore ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono

unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL; i porticati aperti,

le terrazze dei tetti coperte ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge

aperte che non servono come ballatoi.

2.2. Per costante giurisprudenza, decisiva ai fini del computo della superficie

di un locale non è l'indicazione fornita dai piani circa la sua destinazione,

ma l'oggettiva possibilità di utilizzarla a scopi abitativi o lavorativi (cfr.

RtiD II-2008 n. 22 consid. 3.1; RDAT I-1994 n. 30 consid. 2.2; STA 52.2009.314

del 3 febbraio 2010 consid. 4, confermata da STF 1C_158/2010 del 3 agosto 2010

in RtiD I-2011 n. 18; STA 52.2006.20 del 1° marzo 2006 consid. 5.2.2; Scolari, op. cit., n. 1126 ad art. 38

LE). La superficie degli spazi non conteggiati nella SUL deve inoltre situarsi

in un rapporto ragionevole coi bisogni oggettivi dell'utilizzazione principale

dell'edificio. Locali non computabili sovradimensionati sono computati per la

parte eccedente (cfr. STA 52.2013.305 del 6 novembre 2013 consid. 2.1,

52.2009.137 del 7 settembre 2009 consid. 2.1; Scolari,

op. cit., n. 1129 ad art. 38 LE).

2.3. In concreto, dagli atti risulta che la nuova casa d'abitazione,

considerate la superficie edificabile del fondo (383 m2) e la SUL

dei locali al piano terreno e al primo piano (140.80 m2), rispetta l'indice

di sfruttamento massimo ammesso nella zona R2 in base all'art. 37 cpv. 2 NAPR

(0.367 < 0.4; cfr. calcolo degli indici e relativo schema). Contrariamente a

quanto eccepiscono i ricorrenti, e come già concluso dalle precedenti istanze,

nella SUL non devono essere computati anche i locali disponibile al

livello interrato (di 13.8 e 16.5 m2). Questi locali, non

riscaldati, privi di finestre e dotati di semplici pozzi luce, non si

distinguono dalle usuali cantine delle abitazioni unifamiliari. In particolare

va ricordato che la giurisprudenza riferita ai ripostigli, sgabuzzini e locali

deposito integrati in appartamenti e case d'abitazione non è applicabile alle

cantine delle case monofamiliari quando questi vani sono confinati - come in

concreto - a un piano interrato-cantina, senza essere integrati nell'unità

abitativa sovrastante (cfr. STA 52.2016.645 del 25 giugno 2018 consid. 8.3 e

rinvii). I locali non risultano inoltre tutto sommato sovradimensionati per

rapporto alle esigenze dell'edificio. Nulla muterebbe del resto se gli stessi

formassero un unico grande vano con le altre due piccole cantine vicine (di 5.9

e 7.6 m2), visto pure che il progetto ha previsto solo una modesta

lavanderia (< 10 m2) senza essicatoio e non ha ritagliato spazi

per altri vani non computabili, destinati segnatamente al deposito di

biciclette o carrozzine. Non va inoltre neppure dimenticato che per case

unifamiliari analoghe non è di per sé neppure inusuale che possano disporre di

un piano cantina, oltre a un solaio di pari dimensioni (cfr. STA 52.2013.305

citata consid. 2.2, STA 52.2003.68 del 10 aprile 2003 consid. 3.3 citata in Athos

Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Locarno 2016, ad art. 38,

pag. 201). Per meglio assicurare la destinazione di questi spazi non abitabili,

il permesso andrebbe però semmai subordinato alla condizione di escludere

qualsiasi installazione che possa servire al loro riscaldamento e di mantenere

i locali in oggetto allo stato grezzo (cfr. STA 52.2013.305 citata consid.

2.3). Considerato che la licenza edilizia non è comunque conforme alle NAPR,

come si vedrà più avanti (consid. 5), non occorre soffermarsi oltre su questo

punto.

3. Area verde

3.1. Secondo l'art. 11 cpv. 1 NAPR, l'area verde minima prescritta dalle

normative di zona deve consistere in una superficie unitaria arredata e

mantenuta a prato o giardino, possibilmente alberato e che sia direttamente accessibile

dagli edifici ai quali è al servizio. L'arredo di queste superfici deve

avvenire con vegetazione prevalentemente indigena; la copertura dev'essere di

tipo filtrante (cpv. 2). Al fine di ottenere un disegno urbano qualificato il

Municipio può consentire che l'area verde sia attrezzata in parte o totalmente

con elementi di arredo (cpv. 3).

3.2. In concreto, secondo il calcolo degli indici annesso alla domanda, il

progetto prevede un'area verde drenante naturale pari a 222.40 m2.

Dai piani agli atti risulta tuttavia che la superficie del giardino

ammonta a 213.50 m2, così come osservato anche dal Governo; dato,

quest'ultimo, che corrisponde alla superficie del fondo dedotte le superfici

occupate dal nuovo edificio con la terrazza, dalla vicina tettoia e dai

piazzali (con sagomati o grigliati erbosi; cfr. piani di situazione e

smaltimento acque). Ora, anche deducendo dalla predetta superficie di 213.50 m2

la controversa fascia (di ca. 20 m2) che sovrasta il nuovo muro di

contenimento a monte dell'edificio verso la part. __________, in quanto non direttamente

accessibile dalla nuova casa, la superficie del giardino resta comunque

superiore all'area verde minima prescritta dall'art. 37 cpv. 2 NAPR (45% di 383

m2 = 172.35 m2). E questo, a ben vedere, pure detraendo

le aree dei pozzi luce (ca. 3 m2) ai piedi dell'edificio. Anche su

questo punto il ricorso è quindi infondato.

4. Occupazione del fondo

4.1. Secondo l'art. 8 NAPR (dal titolo costruzioni sotterranee), ad

eccezione della zona del nucleo del villaggio, l'occupazione del fondo, incluse

le costruzioni sotterranee, può raggiungere al massimo il 70% della superficie

del mappale.

4.2. In concreto, ancorché alla domanda non sia allegato un apposito calcolo,

dai piani agli atti risulta chiaramente che il nuovo edificio, unitamente alla

tettoia approvata, occupa una superficie pari a ca. il 27.26% dell'area del

fondo (cfr. piano di situazione), così come indicato dal Governo. Come visto

poc'anzi (consid. 3.2), al netto dei piazzali, il progetto prevede inoltre un'area

verde superiore al 45%. Non contemplando delle costruzioni sotterranee, non è

quindi dato di vedere come possa superare la percentuale del 70% prescritta

dall'art. 8 NAPR, persino includendo le corone dei muri della

sistemazione esterna (che di per sé non rientrano comunque nelle costruzioni

che incidono sull'occupazione di un fondo, cfr. STA 52.2021.306/309 del 20

gennaio 2023 consid. 6.1). Da respingere sono quindi le relative obiezioni

degli insorgenti.

5. Muri e sistemazione del terreno

5.1. L'art. 13 cpv. 1 NAPR dispone tra l'altro che le opere esistenti come muri

di sostegno, di controriva e di cinta non possono essere modificati mediante

sottomurazioni o innalzamenti oltre le misure di altezza massime consentite,

questo indipendentemente dalla posizione sul fondo (lett. f). I muri di

sostegno e di controriva sono disciplinati dall'art. 13 cpv. 2 NAPR (cfr.

titolo a margine), che prevede in particolare quanto segue:

a) La sistemazione del terreno verso i fondi

privati, le aree pubbliche, le strade e le piazze può essere ottenuta con la

formazione di muri di sostegno o terrapieni di un'altezza non superiore a 1.50

m.

All'interno del fondo i muri di sostegno o terrapieni potranno avere un'altezza

massima di 2 m.

In casi eccezionali, per necessità tecniche o costruttive e segnatamente per

terreni in forte pendenza (oltre il 40%), il Municipio può concedere una deroga

all'altezza soprammenzionata fino ad un'altezza massima di m 2.50. In tal caso,

la misura eccedente quella massima prevista (rispettivamente ml 1.50 a confine

e ml 2.00 all'interno del fondo) è conteggiata nell'altezza del fabbricato.

b) Questi muri possono sorgere a confine con il

fondo privato e con l'area pubblica.

Tali opere possono sorgere a confine con le strade se non deriva pericolo per

la circolazione.

La distanza di un muro di sostegno dal profilo più esterno della facciata dell'edificio

o di un altro muro di controriva o di sostegno dev'essere almeno ml 3.00;

questa distanza vale sia a valle sia a monte della casa.

Devono essere salvaguardate le necessarie condizioni di igiene ed illuminazione

naturale di eventuali locali abitabili.

c) La linea teorica di congiunzione delle diverse

corone dei muri non potrà essere inclinata più di 2:3 (ml 3.00 orizzontali e ml

2.00 verticali).

Oltre l'altezza massima dei muri di sostegno e di controriva sono ammesse solo

barriere di protezione aventi un'altezza massima di ml 1.00.

Il Municipio, nel caso in cui il muro di sostegno o di controriva sorga al lato

strada e quindi funga da barriera fonica, può, a condizioni che i criteri di

visibilità siano rispettati, lasciar sostituire la recinzione con un

innalzamento della muratura, fino ad un massimo di ml 2.50.

d) Possono essere imposte le misure necessarie al

fine di un corretto inserimento nel paesaggio.

L'art. 13 cpv. 3 NAPR (dal titolo Terrapieni)

contiene dal canto suo le seguenti prescrizioni:

a) I lavori di sistemazione esterna non possono

alterare le caratteristiche morfologiche naturali del terreno e devono essere

parte integrante del progetto oggetto della domanda di licenza edilizia.

Nei terreni in pendenza possono essere realizzati terrapieni o scavi che

rispettano la linea media derivante da almeno 4 sezioni nel terreno nella

direzione della pendenza massima.

Le sezioni del terreno devono:

- essere eseguite rispettivamente alle 2 estremità

del tratto di terreno interessato dalla sistemazione e in 2 punti collocati a

intervalli regolari fra le 2 estremità;

- essere prolungate per almeno ml 5.00 sui fondi confinanti;

- essere eseguite dal geometra ufficiale del Comune e,

se necessario, il Municipio può richiedere la presentazione del modello in

scala adeguata del terreno sistemato. Per il rilievo delle sezioni e l'allestimento

dei progetti dovrà essere definita una quota di riferimento sul posto

(caposaldo) per i futuri controlli di conformità.

b) Le sezioni del terreno esistente devono essere

messe a confronto con le sezioni di progetto. In particolare deve essere

chiarita la modalità di raccordo col terreno del fondo confinante e le eventuali

opere e modifiche nell'andamento del terreno del fondo confinante.

c) Possono essere imposte le misure necessarie al

fine di un corretto inserimento nel paesaggio.

L'art. 13 NAPR

(parzialmente riformulato a seguito della variante approvata il 16 dicembre

2020 con ris. gov. n. 6907) mira all'evidenza a imporre un particolare grado di

attenzione per la morfologia del terreno e a contenere le modifiche del suo

andamento naturale. Da tale norma risulta anzitutto che sia l'altezza dei muri

di sostegno che quella dei muri di controriva è soggetta a dei limiti in base

al cpv. 2 lett. a: di m 1.50 se il muro è eretto verso il confine, di m 2 se

all'interno del fondo. La locuzione muri di sostegno contenuta in questo

capoverso non si riferisce solo ai muri di sostegno in senso stretto (ossia a

muri che sorreggono terrapieni artificiali), ma anche a quelli di controriva

(intesi quale opere di sostegno di escavazioni di terreni in pendio, cfr. STA

52.2016.197 del 20 febbraio 2018 consid. 2.4 e rinvii). Lo si deduce

agevolmente sia dal titolo a margine della norma (muri di sostegno e di

controriva), sia dalla lettura degli altri capoversi dell'art. 13 NAPR, che

non permettono segnatamente di innalzare o sottomurare muri di sostegno e di controriva esistenti oltre le misure di altezza

massime consentite (cfr. cpv. 1 lett. f), ammettono solo barriere di

sicurezza (recinzioni) di 1 m oltre l'altezza massima dei muri di sostegno e

di controriva (cfr. cpv. 2 lett. c) rispettivamente permettono di innalzare

fino a un massimo di m 2.50 il muro di sostegno o di controriva che sorge verso

la strada e funge da barriera fonica (sostituzione della recinzione con un

innalzamento della muratura, che come visto è altrimenti limitata a m 1.50

dalla lett. a dell'art. 13 NAPR).

In base alla lett. c dell'art. 13 cpv. 2 NAPR, la linea teorica che congiunge

le diverse corone dei muri non può inoltre essere superiore al rapporto

di 2:3 (3 m orizzontali e 2 m verticali). Regola, questa, che risulta una

logica conseguenza dell'altezza massima prescritta alla lett. a del cpv. 2 per

i muri all'interno dei fondi (2 m) e della distanza minima (3 m) tra muri

imposta dalla lett. b (che la esige per il resto anche dalle facciate).

Tutte le sistemazioni dei fondi in pendio - terrapieni o scavi - sono

infine soggette alle prescrizioni di cui al cpv. 3, che impongono in

particolare di estrapolare determinate sezioni del terreno per stabilire la

linea media della pendenza che deve essere rispettata, in modo da garantire il

più possibile il rispetto del naturale andamento del terreno (cfr. pure

rapporto di pianificazione del giugno 2013, pag. 104).

5.2. L'art. 47 NAPR conferisce al Municipio una facoltà di concedere

deroghe alle NAPR, oltre ai casi specificati nelle stesse (cpv. 1). In base al

cpv. 2, la loro concessione è subordinata all'adempimento cumulativo delle

seguenti condizioni:

- esistenza

di una situazione eccezionale;

- rispetto

degli obbiettivi del PR;

- rispetto

dell'interesse pubblico;

- rispetto

degli interessi privati (confinanti) preponderanti.

La decisione sulle deroghe

deve essere motivata in modo esauriente concedendo la licenza edilizia (art. 47

cpv. 3 NAPR).

Le disposizioni che permettono all'autorità di concedere deroghe servono ad

attenuare le conseguenze derivanti dalla rigida applicazione di una norma in

casi particolari, nei quali l'interesse pubblico o quello di terzi non permette

di giustificare la restrizione imposta al singolo (cfr. RDAT I-1993 n. 39; STA

52.2023.336 del 29 aprile 2025 consid. 3.1, 52.2016.241 del 22 settembre 2017

consid. 3.3 e rimandi; Scolari, op.

cit., n. 692 seg. ad art. 2 LE). L'art. 47 cpv. 2 NAPR presuppone segnatamente

l'esistenza di una situazione eccezionale. Se sia specificatamente data

o meno una tale situazione è essenzialmente questione di diritto, che le

istanze di ricorso esaminano liberamente, dando comunque prova, soprattutto nel

caso di norme di diritto comunale, di quel riserbo che l'autonomia comunale

impone di rispettare nell'ambito dell'interpretazione dei concetti giuridici

indeterminati. Questione rimessa all'apprezzamento dell'autorità decidente, e

quindi sindacabile da parte delle autorità di ricorso soltanto dal profilo

della violazione del diritto per abuso di potere (art. 69 cpv. 1 LPAmm), è

invece quella volta a stabilire l'estensione della deroga (cfr. RDAT I-2002 n.

29 consid. 2.2; STA 52.2023.336 citata consid. 3.1, 52.2016.241 citata consid.

3.3; Scolari, op. cit., n. 606 ad

art. 2 LE).

5.3. In concreto, il progetto prevede di sbancare il terreno a monte e di

realizzare un nuovo terrazzamento contenuto da un muro alto m 1.15, situato a

una distanza di m 1.50 dall'edificio e dal muro di sostegno sovrastante che

insiste sul confine della part. __________, il quale a seguito della

sistemazione verrà inoltre innalzato fino a 2 m (cfr. prospetti est e ovest e

sezione B-B).

Per tale intervento, con la domanda di costruzione l'istante ha chiesto

una deroga all'art. 13 cpv. 2 NAPR, rilevando come il fondo avesse un

dislivello medio del 9-10% e si rendesse necessaria una separazione tra le

pareti perimetrali della superficie abitabile e il terreno. Rilasciando la

licenza edilizia, il Municipio ha concesso la postulata deroga in base all'art.

47 NAPR, ritenendola indispensabile per la realizzazione della trincea prevista

a monte dello stabile. Il Governo ha tutelato tale decisione, considerando come

la particolare conformazione del terreno con il predetto dislivello

(9-10%) tra il lato nord e sud giustificasse la deroga, la quale non ostacolava

inoltre gli obbiettivi del PR, né ledeva interessi pubblici o privati

preponderanti.

5.4. Ora, è anzitutto certo che il nuovo muro di controriva a monte dell'edificio

non rispetta già solo la distanza minima di 3 m dal muro di sostegno a confine

con la part. __________ (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b NAPR), che prevede inoltre

di innalzare fino a 2 m, in spregio all'art. 13 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 lett. a

NAPR. Disattesa è pure la linea teorica (con pendenza 2:3) tra le corone dei

muri prescritta dall'art. 13 cpv. 2 lett. c NAPR. Nessuno pretende invero il

contrario.

Sennonché, contrariamente a quanto concluso dal Governo e riaffermato in questa

sede dal Municipio, e pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova il

Tribunale nell'interpretazione e applicazione delle norme comunali, non è

francamente dato di vedere come la semplice conformazione del terreno, avente

una pendenza per nulla straordinaria (9-10%), conferisca al caso di specie una

connotazione di eccezionalità atta a giustificare la concessione di una deroga

in base all'art. 47 NAPR. Vista pure la superficie e configurazione regolare

del fondo, è infatti manifesto che nulla impedirebbe di costruire il nuovo

stabile senza modificare la morfologia del terreno a monte, e in particolare

senza escavarlo ed erigere il nuovo muro di contenimento a ridosso di quello

esistente sulla part. __________. Da questo profilo, la licenza edilizia

rilasciata con la deroga risulta insostenibile e lesiva del diritto e non può dunque

essere tutelata.

A tale difetto non potrebbe essere posto rimedio mediante la mera non

approvazione della sistemazione esterna su questo lato, rimuovendo la trincea e

mantenendo il terreno naturale esistente. Una tale modifica di progetto non

risulta infatti facilmente imponibile, non solo perché addossa il terreno alla

facciata nord dotata di aperture, ma soprattutto perché ostruisce il pozzo luce

del locale tecnico, che funge da sbocco per la termopompa ad aria (cfr. pianta

piano interrato). Richiede quindi una ridefinizione mediante un'adeguata

progettazione (cfr. cfr. STA 52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 7.2 e

rinvii). Nemmeno l'istante in licenza prospetta del resto una tale modifica.

5.5. A ciò aggiungasi che non è

neppure chiaro se la sistemazione del terreno prevista dal progetto, che

prevede anche un terrapieno a valle del fondo, rispetti la linea media

derivante da almeno 4 sezioni nel terreno nella direzione della pendenza

massima così come prescritto dall'art. 13 cpv. 3 NAPR. Alla domanda non

sono infatti state allegate le 4 sezioni richieste dalla predetta disposizione,

che il Municipio non risulta aver concretamente applicato. Così pure il Governo

che, limitandosi a indicare che il progetto non stravolgerebbe la morfologia

del terreno naturale e a constatare la presenza di tre diverse sezioni, non si

è realmente chinato sui requisiti posti dall'art. 13 cpv. 3 NAPR e in

particolare sull'osservanza della predetta linea media. Non occorre comunque

dilungarsi su tale aspetto, visto che la licenza edilizia e il giudizio

governativo che la conferma non possono comunque essere tutelati.

6.

Per lo stesso motivo non mette

conto di soffermarsi sulle ulteriori censure sollevate dagli insorgenti, quali

quella relativa alla nuova tettoia sorretta da pilastri (la quale, a prima

vista, appare situarsi perlomeno a una distanza inferiore a 4 m dall'edificio

principale con aperture sulla part. __________, cfr. foto agli atti e art. 6

cpv. 2 NAPR).

7.

7.1. Sulla base di tutte le

considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è

accolto. Di conseguenza, è annullato il giudizio governativo, insieme alla

licenza edilizia rilasciata alla resistente.

7.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'istante

in licenza soccombente, che rifonderà inoltre ai ricorrenti un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv.

1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione

27 settembre 2023 (n. 4480) del Consiglio di Stato;

1.2. la licenza

edilizia del 1° aprile 2022 rilasciata dal Municipio di Bellinzona ad CO 1.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuta a

rifondere ai ricorrenti, complessivamente, un identico importo a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi di giudizio. Agli insorgenti va restituito

l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera