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Decisione

52.2023.403

Commutazione di un permesso di domicilio UE/AELS in un permesso di dimora UE/AELS

18 novembre 2024Italiano22 min

straniero faccia ulteriormente capo ad aiuti pubblici. Questo aspetto, non potendo

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.403

Lugano

18

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 30 ottobre

2023 di

RI

1

rappresentata

dal RA 1

contro

la risoluzione del 27 settembre 2023 (n. 4484) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione del 21 novembre 2022 della Sezione della popolazione del

Dipartimento delle istituzioni in materia di revoca di un permesso di

domicilio UE/AELS e la sua commutazione in un permesso di dimora UE/AELS;

ritenuto, in

fatto

A. a. La cittadina olandese RI 1

(1970) è titolare dalla nascita di un permesso di domicilio - trasformato in

seguito all'entrata in vigore il 1° giugno

2002 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea,

nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21

giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), in un permesso di domicilio UE/AELS - con

ultimo termine di controllo fissato per il 12 novembre 2024. L'interessata ha

una figlia, __________, ora di nazionalità svizzera, nata il __________ 2003 da

una relazione con il cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio __________

(1968).

Dopo una prima

separazione, la coppia ha ripreso a convivere alla fine del 2009 per poi

cessare definitivamente la comunione domestica nel settembre 2022.

b. Durante il suo

soggiorno, RI 1 ha avuto modo di interessare in un paio di occasioni le nostre

Autorità giudiziarie penali, è caduta a carico dell'assistenza pubblica e

accumulato diversi debiti privati.

Con decreto d'accusa (DAP

__________/1997) del 9 dicembre 1997 le è stata inflitta una multa di fr. 200.-

per avere circolato il 29 giugno 1997 con un ciclomotore senza licenza di

circolazione. Con decreto d'accusa (DAC __________/2000) del 25 settembre 2000 è

stata condannata a una pena detentiva di 90 giorni - sospesa condizionalmente con

un periodo di prova di 2 anni - e alla devoluzione allo Stato dell'importo di

fr. 6'246.-, siccome riconosciuta colpevole di complicità in infrazione alla legge

federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951

(LStup; RS 812.121) e infrazione all'allora legge federale sul

domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437).

A seguito di tali

condanne penali, il 17 novembre 2000 essa è stata ammonita dalla Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni con l'avvertenza che in caso di recidiva

o di comportamento scorretto, sarebbe stata adottata una misura amministrativa

nei suoi confronti.

Il 9 dicembre 2019 le è stato inflitto un secondo ammonimento

siccome con la famiglia aveva percepito, dal luglio al dicembre 2003 come pure

dall'agosto 2005 al giugno 2008 e ancora dal gennaio 2010 al dicembre 2019,

prestazioni assistenziali per un totale di fr. 418'746.95. Oltre a ciò,

l'interessata aveva a carico 89 attestati di carenza beni per un importo complessivo

di fr. 42'112.55. RI 1 è quindi stata avvertita che in caso di ulteriore

dipendenza dalle prestazioni sociali o se la sua situazione debitoria si fosse

ulteriormente aggravata, sarebbe stata presa in esame la possibilità di infliggerle

un provvedimento più incisivo come la retrogradazione (recte: commutazione) del

suo permesso di domicilio UE/AELS in un permesso di dimora UE/AELS oppure la

revoca del medesimo.

B. Dopo avere dato a RI 1 la

possibilità di esprimersi, facoltà di cui essa non ha usufruito, il 21 novembre

2022 la Sezione della popolazione le ha revocato il permesso di domicilio

UE/AELS, rimpiazzandolo con un permesso di dimora UE/AELS della durata di 12

mesi (commutazione) a causa della sua mancata integrazione economica.

L'Autorità ha tenuto conto del fatto che dal luglio 2003

l'interessata continuava a dipendere dall'aiuto sociale nonostante fosse già

stata ammonita, ottenendo prestazioni unitamente alla propria economia

domestica per un importo complessivo di fr. 488'868.75, e presentava una

situazione debitoria definita come temeraria in fase di peggioramento, avendo a

quel momento a carico 91 attestati di carenza beni per un totale di fr.

44'381.35. Il Dipartimento ha ritenuto improbabile un miglioramento della sua

situazione senza ulteriori misure, RI 1 non disponendo di un'occupazione remunerativa

e non avendo dimostrato di avere svolto gli sforzi necessari per ottenerne una.

Ciononostante, ha ritenuto più proporzionato commutarle il permesso di

domicilio in un permesso di dimora vincolato a diverse condizioni. Il

provvedimento è stato reso sulla base degli art. 33 cpv. 2, 34 cpv. 6, 63 cpv.

2, 58a, 90, 96 cpv. 1, 98 cpv. 3 della

legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, dal 1°

gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI;

RS 142.20]); 62a cpv. 2, 77e, 88 cpv. 1

dell'ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;

RS 142.201).

C. Con giudizio del 27

settembre 2023 il Consiglio di Stato ha confermato

la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa

interposta da RI 1 come pure la sua domanda di assistenza giudiziaria.

L'Esecutivo cantonale ha ribadito in sostanza i motivi posti

a fondamento della decisione dipartimentale impugnata.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

RI 1 ritiene che il

provvedimento impugnato sia lesivo del principio della proporzionalità, tenuto

conto che risiede in Svizzera sin dalla nascita ed è stata ammonita soltanto

una volta a causa della sua situazione finanziaria.

Con istanza pedissequa

al gravame, chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel

senso di mandarla esente dal pagamento di un anticipo per le presunte spese

processuali.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il

Consiglio di Stato sia il Dipartimento,

quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se del caso in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri

e la loro integrazione del 30 aprile 2021 (LALSI; RL 143.100). Il gravame in

oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;

RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è

pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1

LPAmm).

1.2. La procedura di

revoca che ha portato alla decisione dipartimentale impugnata è stata avviata

dopo le modifiche alla LStrI, entrate in vigore il 1° gennaio 2019. La presente

vertenza va quindi esaminata, nella misura in cui è applicabile il diritto

interno, nella sua attuale versione (cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI; STF 2C_85/2021

del 7 maggio 2021 consid. 4. 1).

2. 2.1. L'ALC, direttamente

applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti

parte della Comunità (attuale: Unione) europea e disciplina il loro diritto di

entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione

di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea

di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

L'autorizzazione

di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'ALC. Giusta l'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), il medesimo viene rilasciato ai cittadini

dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStrI e degli

art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla

Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). In questo senso, l'art. 23 cpv. 2

OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione è disciplinata dall'art. 63

LStrI.

Benché silente in merito al rilascio del permesso di

domicilio UE/AELS - così come ad una revoca del medesimo, che come visto è pure

regolata dalla LStrI -, l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato

il tenore dell'art. 5 del suo allegato I. Quest'ultima

disposizione prevede infatti, quale regola generale, che i diritti conferiti

dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da

misure giustificate da motivi di ordine pubblico (anche i delitti patrimoniali

possono giustificare una simile limitazione: DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF

2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011

consid. 2.3), di pubblica sicurezza e di pubblica sanità.

In effetti, secondo la

giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio

1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa

relativa (art. 5 paragrafo 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera

circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di

là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di

un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere

di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse

fondamentale per la società (DTF 136 II 5 consid.

4.2).

2.2. In concreto l'insorgente, cittadina olandese e titolare

di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio

del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa,

ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività

lucrativa nel nostro Paese (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; STF 131

II 339 consid. 2). Sennonché, il campo di applicazione personale e temporale

dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in

Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito

dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto

litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2; 130 II 1 consid. 3.4).

2.2.1. Ora, dall'inserto di

causa risulta che RI 1 non svolge più una reale ed effettiva attività lucrativa ormai da parecchi anni, almeno

dal 2007 come da essa stessa ammesso nel ricorso al Consiglio di Stato, e dipende

costantemente dall'aiuto sociale dal gennaio 2010, ragione per la quale, senza reali prospettive d'impiego, non può

essere attualmente considerata una lavoratrice

ai sensi dell'ALC (DTF 131 II 339 consid. 3.1; cfr. anche DTF 140 II 112

consid. 3.2 pag. 117; STF 2C_98/2015

del 3 giugno 2016, consid. 5;

sentenza della CGUE del 24 gennaio 1985 66/85 Deborah Lawrie-Blum c. Land

Baden-Württemberg, Racc. 1986 pag. 02121, punto 16; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide

sociale dans le cadre de l'ALCP, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu

staatlichen Leistungen, 2015, pag. 141; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Staatliche Leistungen

und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Personenfreizügigkeit und Zugang

zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 157 segg. e 187; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n.

23 all'art. 4; Astrid

Epiney/Gaëtan Blaser, L'accord sur la libre

circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques: un aperçu, in:

Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, pag.

40).

2.2.2. Inoltre la ricorrente non potrebbe beneficiare del

diritto (comunque da lei non invocato) di rimanere sancito all'art. 4 allegato

Fatti

I ALC in relazione con il regolamento 1251/70

(GU L 142 del 1970, pag. 24) e la direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975,

pag. 10), riconosciuto ai cittadini di una parte contraente e ai membri della

loro famiglia dopo avere cessato la propria attività economica, dal momento che

non ha ancora raggiunto l'età pensionabile e non risulta dagli atti che abbia

fatto domanda per l'ottenimento di prestazioni da parte dell'assicurazione

invalidità (AI).

2.2.3. Infine, l'insorgente non può risiedere in Svizzera

neppure quale persona non esercitante un'attività lucrativa, non disponendo di

sufficienti mezzi finanziari per il suo mantenimento (art. 6 ALC, 24 allegato I

ALC e 16 OLCP), ritenuto che è costantemente a carico dell'assistenza pubblica

ormai da oltre una dozzina di anni.

2.3. Ne discende che RI 1 non può prevalersi attualmente di

alcun diritto sgorgante dall'ALC per poter risiedere in Svizzera.

In siffatte circostanze, è quindi applicabile alla presente

vertenza il diritto interno (cfr. art. 12 ALC e 2 cpv. 2 LStrI).

Va osservato, per completezza, che lo Scambio di note del 16

febbraio 1935 tra la Svizzera e i Paesi Bassi relativo al permesso di domicilio

accordato ai cittadini dei due Stati con cinque anni di residenza regolare e

ininterrotta sul territorio dell'altro Stato (RS 0.142.116.364), entrato

immediatamente in vigore, pone al §5 delle riserve al diritto al permesso di

domicilio, nel senso che non si applica ai cittadini olandesi che - tra l'altro

- rischiano (come la fattispecie in rassegna) di andare a carico

dell'assistenza pubblica (STF 2A.7/1999 del 29 settembre 1999 consid. 4,

concernente un caso ticinese). Esso non esclude pertanto l'applicazione delle

disposizioni di diritto interno permettenti di revocare un permesso di

domicilio (cfr. anche DTF 120 Ib 360 consid. 3b; 116 Ib 113).

3. L'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI dispone che il

permesso di domicilio può essere revocato unicamente se lo

straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera

durevole e considerevole.

Per determinare se una

persona dipenda dall'aiuto sociale in

maniera durevole e considerevole occorre tener conto innanzitutto

dell'ammontare delle prestazioni già versate a questo titolo per poi procedere

a una valutazione a lungo termine della sua situazione finanziaria, ovvero se

corre il rischio di far capo a tale genere di prestazioni anche in futuro (STF

2C_274/2015 del 5 novembre 2015 consid. 3.2 con riferimenti giurisprudenziali).

In effetti, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno a causa

di problemi economici ha quale primo obiettivo quello di evitare che lo

straniero faccia ulteriormente capo ad aiuti pubblici. Questo aspetto, non potendo

essere constatato con certezza, deve fondarsi sulla probabile evoluzione della

sua situazione economica. Ne discende che

oltre a tenere conto della situazione passata e di quella attuale,

dev'essere formulato un pronostico a più lunga scadenza (DTF 137 I 351 consid.

3.9; STF 2C_1228/2012 del 20 giugno 2013 consid. 2.3). In altre parole, vi sono

gli estremi per revocare il permesso di soggiorno o rifiutarne il rinnovo

quando la persona ha ricevuto prestazioni di assistenza elevate e non è

possibile contare sul fatto che possa provvedere economicamente a sé stessa in

futuro (STF 2C_547/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 3.1 e 2C_780/2013 del 2

maggio 2014 consid. 3.3.1).

4. A ben guardare, la

ricorrente è invero a carico dell'assistenza pubblica, e in maniera costante,

dal gennaio 2010. In effetti, dai conteggi dell'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (USSI), agli atti, risulta che le prestazioni assistenziali

dal luglio al dicembre 2003 e dall'agosto 2005 al giugno 2008 riguarderebbero,

in assenza di ulteriori informazioni, l'ex suo compagno __________. Ma tant'è.

Anche decurtando le prestazioni riferite a quest'ultimo per il periodo

precedente al 2010 (fr. 89'596.20), l'importo percepito dalla ricorrente con la

famiglia fino alla decisione dipartimentale è stato in ogni caso considerevole,

ammontando a fr. 399'272.55 (fr. 488'868.75 dedotti i fr. 89'596.20). Giova

ricordare che per costante prassi un importo di fr. 80'000.- è motivo di revoca

del permesso di domicilio (DTF 119 Ib 1 consid. 3a). Non porta a diversa

conclusione il fatto che tali prestazioni siano state percepite anche dal

proprio compagno e dalla figlia. Di tale importo ne ha beneficiato pure lei,

essendo inclusa nell'unità di riferimento (art. 4 lett. c e d della legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 [Laps; RL 870.100]). In seguito, tale somma è finanche aumentata nonostante

la separazione della coppia, al punto che quando il Consiglio di Stato ha

statuito su ricorso, madre e figlia avevano percepito ulteriori fr. 29'815.45. Dipendendo dall'aiuto sociale in maniera

durevole e considerevole, situazione che persiste attualmente, bisogna

ammettere che l'insorgente adempie l'ipotesi di revoca sancito all'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI, non essendo invero dato di vedere come essa

possa affrancarsi entro breve tempo da tale situazione debitoria.

Visto che la ricorrente adempie le condizioni per la revoca del

permesso di domicilio a causa della sua dipendenza dall'aiuto sociale, non è

necessario verificare se essa adempia pure l'ipotesi di revoca prevista al

capoverso b della medesima norma, applicabile in caso di indebitamento

qualificato e temerario.

5. Occorre ora verificare la

proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.

5.1. Sotto questo aspetto bisogna tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento

di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi

incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di

allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7

maggio 2009 consid. 2).

Nel caso in cui il

provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi

dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), un analogo esame della proporzionalità va

svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.

4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro

Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

Anche nell'ambito dell'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI occorre applicare tale

principio e tenere conto sia della durata del soggiorno, sia della colpa che

può essere concretamente imputata allo straniero, per la situazione in cui si

trova. Secondo giurisprudenza, una revoca o il mancato rilascio di un permesso

non possono essere pronunciati già a causa di una situazione di povertà dovuta

a una separazione rispettivamente a un divorzio, ma soltanto in presenza di un

comportamento che è riconducibile allo straniero medesimo (STF 2C_1228/2012 del

20 giugno 2013 consid. 1.3 con ulteriori rinvii al messaggio relativo alla

legge federale sugli stranieri e ai dibattiti parlamentari).

Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle

circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la

comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI).

5.2. L'art. 63 cpv. 2 LStrI, entrato in

vigore il 1° gennaio 2019 e quindi applicabile nella presente fattispecie (supra,

consid. 1.2.), dispone che il permesso di domicilio può essere

revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora (cosiddetta commutazione) se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui

all'articolo 58a, ovvero: a. il rispetto della sicurezza e dell'ordine

pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione federale; c. le

competenze linguistiche; e d. la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione

di una formazione. Gli art. 77a segg. OASA concretizzano tali criteri e,

per interpretarli, il Tribunale federale s'ispira alla giurisprudenza resa in

relazione con la nozione di "integrazione riuscita" prevista all'art.

50 cpv. 1 litt. a LStrI nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2018 (STF

2C_342/2021 del 20 settembre 2021 consid. 6.2).

Secondo tale giurisprudenza, non vi è in particolare integrazione

riuscita quando lo straniero non esercita alcuna attività lucrativa che gli permetta

di coprire i propri bisogni ed egli dipende dalle prestazioni sociali durante un

periodo relativamente lungo. Per contro, non è indispensabile che egli faccia

mostra di una carriera professionale esemplare. L'essenziale è che lo straniero

sovvenga ai propri bisogni, non sia a carico dell'aiuto sociale e non si

indebiti in maniera sproporzionata (STF 2C_847/2021 del 5 aprile 2022 consid.

3.2.2; 2C_653/2021 del 4 febbraio 2022 consid. 4.3.1). L'impatto

dell'indebitamento nell'apprezzamento dell'integrazione di una persona dipende

dall'ammontare dei debiti, della loro causa e della questione di sapere se la

persona li abbia rimborsati o s'impegni a rimborsarli in maniera costante ed

efficace. L'evoluzione della situazione finanziaria deve dunque essere presa in

considerazione a questo riguardo (STF 2C_847/2021 precitato consid. 3.2.2). Sul

piano penale, delle condanne minori non escludono di primo acchito la realizzazione

dell'integrazione; per converso, il fatto di non avere commesso infrazioni penali

non permette a sé stante di ritenere che un'integrazione sia riuscita (STF 2C_1053/2021

del 7 aprile 2022 consid. 5.1). In sostanza, la valutazione dell'integrazione

di uno straniero dev'essere esaminata secondo un apprezzamento globale delle

circostanze (STF 2C_276/2021 del 28 giugno 2021 consid. 4.1), tale approccio

essendo sempre valido sotto l'egida del nuovo diritto, segnatamente in

relazione con l'art. 63 cpv. 2 LStrI (STF 2C_1053/2021

precitato consid. 5.1; 2C_653/2021 precitato consid. 4.3.2).

Una commutazione ai sensi dell'art. 63

cpv. 2 LStrI non entra in linea di considerazione se sono riunite le

condizioni per la revoca del permesso di domicilio contemplate all'art. 63 cpv. 1 LStrI e se la misura che mette fine al

soggiorno è conforme al principio della proporzionalità: in tal caso, la revoca

dell'autorizzazione di domicilio e il rinvio dello straniero dalla Svizzera

prevalgono sulla commutazione (DTF 148 II 1 consid. 2.5; STF 2C_48/2021 del 16 febbraio 2022

consid. 3.6; 2C_420/2021

del 7 ottobre 2021 consid. 8.2). La

procedura di commutazione ha in effetti una portata distinta da quella prevista

per la revoca con il conseguente allontanamento, in quanto cerca di rimediare

preventivamente a un serio deficit d'integrazione dello straniero ("ein

ernsthaftes Integrationsdefizit"), incitandolo a modificare il suo

comportamento per meglio integrarsi in Svizzera (DTF 148 II 1 consid. 2.4 et

2.5; STF 2C_48/2021 precitato

consid. 3.5).

In una recente sentenza, il Tribunale federale ha precisato che la procedura di commutazione può

parimenti concernere le autorizzazioni di domicilio rilasciate prima del 1°

gennaio 2019, ovvero sotto l'egida della precedente legge federale sugli

stranieri (DTF 148 II 1 consid. 2.3.1). Tenuto conto del divieto di

retroattività, la commutazione di tali autorizzazioni deve tuttavia fondarsi

essenzialmente su fatti che hanno iniziato dopo il 1° gennaio 2019 o persistono

dopo tale data; in caso contrario, vi sarebbe una retroattività (propriamente

detta) inammissibile (DTF 148 II 1 consid. 5.3; cfr. anche STF 2C_1053/2021 precitato

consid. 5.3; 2C_48/2021 precitato consid. 5.1). La commutazione secondo

l'art. 63 cpv. 2 LStrI dev'essere legata quindi a un deficit d'integrazione attuale

e di una certa importanza ("ein aktuelles Integrationsdefizit von einem

gewissen Gewicht"): è soltanto a questa condizione che può esservi un

interesse pubblico sufficientemente importante alla commutazione delle autorizzazioni

di domicilio rilasciate sotto il vecchio diritto (DTF 148 II 1 consid. 5.3). Gli elementi di fatto sopraggiunti prima del 1°

gennaio 2019 possono comunque essere presi in considerazione al fine di apprezzare

la nuova situazione alla luce della precedente e, in questo senso, per chiarire

in maniera globale l'origine e la persistenza del deficit d'integrazione (DTF

148 II 1 consid. 5.3; STF 2C_1053/2021 precitato consid. 5.3). Riassumendo, nel

caso di una commutazione, è in primo luogo il comportamento o la persistenza dello

stesso dopo il 1° gennaio 2019 che dev'essere preso in conto.

Infine, come ogni atto d'autorità la commutazione deve rispettare

il principio della proporzionalità (DTF 148 II 1 consid. 2.6; STF 2C_48/2021 precitato

consid. 3.7), di modo che può inizialmente essere prospettata, come misura meno

incisiva, l'adozione di un semplice ammonimento con la minaccia della

commutazione del permesso (cfr. DTF 148 II 1 consid. 2.6; STF 2C_48/2021 precitato

consid. 3.7).

5.3. Riassunte le norme da

prendere in considerazione per valutare la proporzionalità della misura

intrapresa e tornando al caso in esame, il 21 novembre 2022 la Sezione della

popolazione ha tenuto conto del fatto che, nonostante fosse già stata

ammonita a due riprese, l'ultima volta nel 2019 a causa della sua situazione

finanziaria, RI 1 continuava a dipendere dall'aiuto sociale e i suoi debiti

privati erano aumentati. Ha inoltre ritenuto improbabile un miglioramento della

sua situazione senza ulteriori misure, l'interessata non disponendo di

un'occupazione e non avendo dimostrato di avere svolto gli sforzi necessari per

ottenerne una. L'Autorità dipartimentale ha comunque ritenuto più proporzionato

commutarle il permesso di domicilio in uno di dimora, imponendole le seguenti

condizioni:

- cercare di trovare un lavoro

che garantisca la propria esistenza, presentando, fino al prossimo rinnovo del

permesso di dimora almeno 8 candidature al mese che dovranno essere documentate

(copia degli annunci, candidature, rifiuti, ecc. );

- evitare di generare nuove

esecuzioni;

- nel limite delle sue

possibilità, sanare la situazione debitoria;

- nel limite delle sue possibilità,

mettere fine all'ottenimento dell'aiuto sociale.

Il rispetto delle suddette condizioni sarebbe stato

verificato allo scadere della durata del permesso. L'interessata è stata resa attenta

che:

- in caso di mancato

adempimento delle suddette condizioni, essa avrebbe potuto essere oggetto di

una decisione di revoca o di mancato rinnovo del suo permesso di dimora e

conseguentemente esserle impartito un termine per lasciare la Svizzera;

- in caso di rispetto delle

condizioni e sempre che essa sia ben integrata, il permesso di domicilio

avrebbe potuto essere rilasciato nuovamente, su richiesta, al più presto cinque

anni dopo la revoca a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore

della decisione.

5.4. Ora tenuto conto, da una parte, degli ingenti debiti

assistenziali e privati in aumento accumulati da RI 1 e della sua passività nel

tentare di contenerli nonostante fosse già stata ammonita, e, dall'altra, del

suo lungo soggiorno in Svizzera sin dalla nascita, ovvero di 52 anni al momento

del provvedimento, dove vive insieme alla figlia, a giusta ragione l'Autorità

dipartimentale ha commutato il suo permesso di domicilio UE/AELS in un permesso

di dimora della durata di 12 mesi a causa della sua mancata integrazione

economica e allo scopo di incentivarla a cambiare il proprio comportamento, ponendole

delle condizioni che risultano, tutto sommato, adeguate all'obiettivo prefissato.

Contrariamente a quanto assume la ricorrente, un ulteriore

ammonimento non trova spazio nella presente fattispecie, visto che non molto

tempo fa, nel dicembre 2019, era già stata avvertita delle conseguenze sulla

sua autorizzazione di soggiorno a causa della sua situazione finanziaria.

Del resto, l'insorgente ha

già provveduto, pendente il ricorso al Consiglio di Stato, ad effettuare delle ricerche

di lavoro: undici nell'ottobre, dieci nel novembre e undici nel dicembre 2022

quale donna delle pulizie.

6. Bisogna pertanto convenire

con il Consiglio di Stato che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito a una corretta applicazione

delle disposizioni legali determinanti ed è pure conforme all'art. 8 CEDU che

tutela la vita priva e famigliare, ritenuto che la ricorrente non viene

allontanata dal nostro Paese.

7. In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, essendo soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Si

tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia di

complessivi fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il cancelliere