52.2023.403
Commutazione di un permesso di domicilio UE/AELS in un permesso di dimora UE/AELS
18 novembre 2024Italiano22 min
straniero faccia ulteriormente capo ad aiuti pubblici. Questo aspetto, non potendo
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.403
Lugano
18
novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 30 ottobre
2023 di
RI
1
rappresentata
dal RA 1
contro
la risoluzione del 27 settembre 2023 (n. 4484) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del 21 novembre 2022 della Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni in materia di revoca di un permesso di
domicilio UE/AELS e la sua commutazione in un permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. La cittadina olandese RI 1
(1970) è titolare dalla nascita di un permesso di domicilio - trasformato in
seguito all'entrata in vigore il 1° giugno
2002 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea,
nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), in un permesso di domicilio UE/AELS - con
ultimo termine di controllo fissato per il 12 novembre 2024. L'interessata ha
una figlia, __________, ora di nazionalità svizzera, nata il __________ 2003 da
una relazione con il cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio __________
(1968).
Dopo una prima
separazione, la coppia ha ripreso a convivere alla fine del 2009 per poi
cessare definitivamente la comunione domestica nel settembre 2022.
b. Durante il suo
soggiorno, RI 1 ha avuto modo di interessare in un paio di occasioni le nostre
Autorità giudiziarie penali, è caduta a carico dell'assistenza pubblica e
accumulato diversi debiti privati.
Con decreto d'accusa (DAP
__________/1997) del 9 dicembre 1997 le è stata inflitta una multa di fr. 200.-
per avere circolato il 29 giugno 1997 con un ciclomotore senza licenza di
circolazione. Con decreto d'accusa (DAC __________/2000) del 25 settembre 2000 è
stata condannata a una pena detentiva di 90 giorni - sospesa condizionalmente con
un periodo di prova di 2 anni - e alla devoluzione allo Stato dell'importo di
fr. 6'246.-, siccome riconosciuta colpevole di complicità in infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951
(LStup; RS 812.121) e infrazione all'allora legge federale sul
domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437).
A seguito di tali
condanne penali, il 17 novembre 2000 essa è stata ammonita dalla Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni con l'avvertenza che in caso di recidiva
o di comportamento scorretto, sarebbe stata adottata una misura amministrativa
nei suoi confronti.
Il 9 dicembre 2019 le è stato inflitto un secondo ammonimento
siccome con la famiglia aveva percepito, dal luglio al dicembre 2003 come pure
dall'agosto 2005 al giugno 2008 e ancora dal gennaio 2010 al dicembre 2019,
prestazioni assistenziali per un totale di fr. 418'746.95. Oltre a ciò,
l'interessata aveva a carico 89 attestati di carenza beni per un importo complessivo
di fr. 42'112.55. RI 1 è quindi stata avvertita che in caso di ulteriore
dipendenza dalle prestazioni sociali o se la sua situazione debitoria si fosse
ulteriormente aggravata, sarebbe stata presa in esame la possibilità di infliggerle
un provvedimento più incisivo come la retrogradazione (recte: commutazione) del
suo permesso di domicilio UE/AELS in un permesso di dimora UE/AELS oppure la
revoca del medesimo.
B. Dopo avere dato a RI 1 la
possibilità di esprimersi, facoltà di cui essa non ha usufruito, il 21 novembre
2022 la Sezione della popolazione le ha revocato il permesso di domicilio
UE/AELS, rimpiazzandolo con un permesso di dimora UE/AELS della durata di 12
mesi (commutazione) a causa della sua mancata integrazione economica.
L'Autorità ha tenuto conto del fatto che dal luglio 2003
l'interessata continuava a dipendere dall'aiuto sociale nonostante fosse già
stata ammonita, ottenendo prestazioni unitamente alla propria economia
domestica per un importo complessivo di fr. 488'868.75, e presentava una
situazione debitoria definita come temeraria in fase di peggioramento, avendo a
quel momento a carico 91 attestati di carenza beni per un totale di fr.
44'381.35. Il Dipartimento ha ritenuto improbabile un miglioramento della sua
situazione senza ulteriori misure, RI 1 non disponendo di un'occupazione remunerativa
e non avendo dimostrato di avere svolto gli sforzi necessari per ottenerne una.
Ciononostante, ha ritenuto più proporzionato commutarle il permesso di
domicilio in un permesso di dimora vincolato a diverse condizioni. Il
provvedimento è stato reso sulla base degli art. 33 cpv. 2, 34 cpv. 6, 63 cpv.
2, 58a, 90, 96 cpv. 1, 98 cpv. 3 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, dal 1°
gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI;
RS 142.20]); 62a cpv. 2, 77e, 88 cpv. 1
dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201).
C. Con giudizio del 27
settembre 2023 il Consiglio di Stato ha confermato
la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa
interposta da RI 1 come pure la sua domanda di assistenza giudiziaria.
L'Esecutivo cantonale ha ribadito in sostanza i motivi posti
a fondamento della decisione dipartimentale impugnata.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
RI 1 ritiene che il
provvedimento impugnato sia lesivo del principio della proporzionalità, tenuto
conto che risiede in Svizzera sin dalla nascita ed è stata ammonita soltanto
una volta a causa della sua situazione finanziaria.
Con istanza pedissequa
al gravame, chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel
senso di mandarla esente dal pagamento di un anticipo per le presunte spese
processuali.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il
Consiglio di Stato sia il Dipartimento,
quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se del caso in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.
9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri
e la loro integrazione del 30 aprile 2021 (LALSI; RL 143.100). Il gravame in
oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;
RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1
LPAmm).
1.2. La procedura di
revoca che ha portato alla decisione dipartimentale impugnata è stata avviata
dopo le modifiche alla LStrI, entrate in vigore il 1° gennaio 2019. La presente
vertenza va quindi esaminata, nella misura in cui è applicabile il diritto
interno, nella sua attuale versione (cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI; STF 2C_85/2021
del 7 maggio 2021 consid. 4. 1).
2. 2.1. L'ALC, direttamente
applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti
parte della Comunità (attuale: Unione) europea e disciplina il loro diritto di
entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione
di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea
di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
L'autorizzazione
di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'ALC. Giusta l'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), il medesimo viene rilasciato ai cittadini
dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStrI e degli
art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla
Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). In questo senso, l'art. 23 cpv. 2
OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione è disciplinata dall'art. 63
LStrI.
Benché silente in merito al rilascio del permesso di
domicilio UE/AELS - così come ad una revoca del medesimo, che come visto è pure
regolata dalla LStrI -, l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato
il tenore dell'art. 5 del suo allegato I. Quest'ultima
disposizione prevede infatti, quale regola generale, che i diritti conferiti
dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da
misure giustificate da motivi di ordine pubblico (anche i delitti patrimoniali
possono giustificare una simile limitazione: DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF
2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011
consid. 2.3), di pubblica sicurezza e di pubblica sanità.
In effetti, secondo la
giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio
1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa
relativa (art. 5 paragrafo 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera
circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di
là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di
un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere
di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse
fondamentale per la società (DTF 136 II 5 consid.
4.2).
2.2. In concreto l'insorgente, cittadina olandese e titolare
di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio
del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa,
ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività
lucrativa nel nostro Paese (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; STF 131
II 339 consid. 2). Sennonché, il campo di applicazione personale e temporale
dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in
Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito
dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto
litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2; 130 II 1 consid. 3.4).
2.2.1. Ora, dall'inserto di
causa risulta che RI 1 non svolge più una reale ed effettiva attività lucrativa ormai da parecchi anni, almeno
dal 2007 come da essa stessa ammesso nel ricorso al Consiglio di Stato, e dipende
costantemente dall'aiuto sociale dal gennaio 2010, ragione per la quale, senza reali prospettive d'impiego, non può
essere attualmente considerata una lavoratrice
ai sensi dell'ALC (DTF 131 II 339 consid. 3.1; cfr. anche DTF 140 II 112
consid. 3.2 pag. 117; STF 2C_98/2015
del 3 giugno 2016, consid. 5;
sentenza della CGUE del 24 gennaio 1985 66/85 Deborah Lawrie-Blum c. Land
Baden-Württemberg, Racc. 1986 pag. 02121, punto 16; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide
sociale dans le cadre de l'ALCP, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu
staatlichen Leistungen, 2015, pag. 141; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Staatliche Leistungen
und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Personenfreizügigkeit und Zugang
zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 157 segg. e 187; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n.
23 all'art. 4; Astrid
Epiney/Gaëtan Blaser, L'accord sur la libre
circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques: un aperçu, in:
Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, pag.
40).
2.2.2. Inoltre la ricorrente non potrebbe beneficiare del
diritto (comunque da lei non invocato) di rimanere sancito all'art. 4 allegato
Fatti
I ALC in relazione con il regolamento 1251/70
(GU L 142 del 1970, pag. 24) e la direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975,
pag. 10), riconosciuto ai cittadini di una parte contraente e ai membri della
loro famiglia dopo avere cessato la propria attività economica, dal momento che
non ha ancora raggiunto l'età pensionabile e non risulta dagli atti che abbia
fatto domanda per l'ottenimento di prestazioni da parte dell'assicurazione
invalidità (AI).
2.2.3. Infine, l'insorgente non può risiedere in Svizzera
neppure quale persona non esercitante un'attività lucrativa, non disponendo di
sufficienti mezzi finanziari per il suo mantenimento (art. 6 ALC, 24 allegato I
ALC e 16 OLCP), ritenuto che è costantemente a carico dell'assistenza pubblica
ormai da oltre una dozzina di anni.
2.3. Ne discende che RI 1 non può prevalersi attualmente di
alcun diritto sgorgante dall'ALC per poter risiedere in Svizzera.
In siffatte circostanze, è quindi applicabile alla presente
vertenza il diritto interno (cfr. art. 12 ALC e 2 cpv. 2 LStrI).
Va osservato, per completezza, che lo Scambio di note del 16
febbraio 1935 tra la Svizzera e i Paesi Bassi relativo al permesso di domicilio
accordato ai cittadini dei due Stati con cinque anni di residenza regolare e
ininterrotta sul territorio dell'altro Stato (RS 0.142.116.364), entrato
immediatamente in vigore, pone al §5 delle riserve al diritto al permesso di
domicilio, nel senso che non si applica ai cittadini olandesi che - tra l'altro
- rischiano (come la fattispecie in rassegna) di andare a carico
dell'assistenza pubblica (STF 2A.7/1999 del 29 settembre 1999 consid. 4,
concernente un caso ticinese). Esso non esclude pertanto l'applicazione delle
disposizioni di diritto interno permettenti di revocare un permesso di
domicilio (cfr. anche DTF 120 Ib 360 consid. 3b; 116 Ib 113).
3. L'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI dispone che il
permesso di domicilio può essere revocato unicamente se lo
straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera
durevole e considerevole.
Per determinare se una
persona dipenda dall'aiuto sociale in
maniera durevole e considerevole occorre tener conto innanzitutto
dell'ammontare delle prestazioni già versate a questo titolo per poi procedere
a una valutazione a lungo termine della sua situazione finanziaria, ovvero se
corre il rischio di far capo a tale genere di prestazioni anche in futuro (STF
2C_274/2015 del 5 novembre 2015 consid. 3.2 con riferimenti giurisprudenziali).
In effetti, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno a causa
di problemi economici ha quale primo obiettivo quello di evitare che lo
straniero faccia ulteriormente capo ad aiuti pubblici. Questo aspetto, non potendo
essere constatato con certezza, deve fondarsi sulla probabile evoluzione della
sua situazione economica. Ne discende che
oltre a tenere conto della situazione passata e di quella attuale,
dev'essere formulato un pronostico a più lunga scadenza (DTF 137 I 351 consid.
3.9; STF 2C_1228/2012 del 20 giugno 2013 consid. 2.3). In altre parole, vi sono
gli estremi per revocare il permesso di soggiorno o rifiutarne il rinnovo
quando la persona ha ricevuto prestazioni di assistenza elevate e non è
possibile contare sul fatto che possa provvedere economicamente a sé stessa in
futuro (STF 2C_547/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 3.1 e 2C_780/2013 del 2
maggio 2014 consid. 3.3.1).
4. A ben guardare, la
ricorrente è invero a carico dell'assistenza pubblica, e in maniera costante,
dal gennaio 2010. In effetti, dai conteggi dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (USSI), agli atti, risulta che le prestazioni assistenziali
dal luglio al dicembre 2003 e dall'agosto 2005 al giugno 2008 riguarderebbero,
in assenza di ulteriori informazioni, l'ex suo compagno __________. Ma tant'è.
Anche decurtando le prestazioni riferite a quest'ultimo per il periodo
precedente al 2010 (fr. 89'596.20), l'importo percepito dalla ricorrente con la
famiglia fino alla decisione dipartimentale è stato in ogni caso considerevole,
ammontando a fr. 399'272.55 (fr. 488'868.75 dedotti i fr. 89'596.20). Giova
ricordare che per costante prassi un importo di fr. 80'000.- è motivo di revoca
del permesso di domicilio (DTF 119 Ib 1 consid. 3a). Non porta a diversa
conclusione il fatto che tali prestazioni siano state percepite anche dal
proprio compagno e dalla figlia. Di tale importo ne ha beneficiato pure lei,
essendo inclusa nell'unità di riferimento (art. 4 lett. c e d della legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 [Laps; RL 870.100]). In seguito, tale somma è finanche aumentata nonostante
la separazione della coppia, al punto che quando il Consiglio di Stato ha
statuito su ricorso, madre e figlia avevano percepito ulteriori fr. 29'815.45. Dipendendo dall'aiuto sociale in maniera
durevole e considerevole, situazione che persiste attualmente, bisogna
ammettere che l'insorgente adempie l'ipotesi di revoca sancito all'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI, non essendo invero dato di vedere come essa
possa affrancarsi entro breve tempo da tale situazione debitoria.
Visto che la ricorrente adempie le condizioni per la revoca del
permesso di domicilio a causa della sua dipendenza dall'aiuto sociale, non è
necessario verificare se essa adempia pure l'ipotesi di revoca prevista al
capoverso b della medesima norma, applicabile in caso di indebitamento
qualificato e temerario.
5. Occorre ora verificare la
proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.
5.1. Sotto questo aspetto bisogna tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento
di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi
incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di
allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7
maggio 2009 consid. 2).
Nel caso in cui il
provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi
dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), un analogo esame della proporzionalità va
svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.
4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro
Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).
Anche nell'ambito dell'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI occorre applicare tale
principio e tenere conto sia della durata del soggiorno, sia della colpa che
può essere concretamente imputata allo straniero, per la situazione in cui si
trova. Secondo giurisprudenza, una revoca o il mancato rilascio di un permesso
non possono essere pronunciati già a causa di una situazione di povertà dovuta
a una separazione rispettivamente a un divorzio, ma soltanto in presenza di un
comportamento che è riconducibile allo straniero medesimo (STF 2C_1228/2012 del
20 giugno 2013 consid. 1.3 con ulteriori rinvii al messaggio relativo alla
legge federale sugli stranieri e ai dibattiti parlamentari).
Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle
circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la
comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI).
5.2. L'art. 63 cpv. 2 LStrI, entrato in
vigore il 1° gennaio 2019 e quindi applicabile nella presente fattispecie (supra,
consid. 1.2.), dispone che il permesso di domicilio può essere
revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora (cosiddetta commutazione) se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui
all'articolo 58a, ovvero: a. il rispetto della sicurezza e dell'ordine
pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione federale; c. le
competenze linguistiche; e d. la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione
di una formazione. Gli art. 77a segg. OASA concretizzano tali criteri e,
per interpretarli, il Tribunale federale s'ispira alla giurisprudenza resa in
relazione con la nozione di "integrazione riuscita" prevista all'art.
50 cpv. 1 litt. a LStrI nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2018 (STF
2C_342/2021 del 20 settembre 2021 consid. 6.2).
Secondo tale giurisprudenza, non vi è in particolare integrazione
riuscita quando lo straniero non esercita alcuna attività lucrativa che gli permetta
di coprire i propri bisogni ed egli dipende dalle prestazioni sociali durante un
periodo relativamente lungo. Per contro, non è indispensabile che egli faccia
mostra di una carriera professionale esemplare. L'essenziale è che lo straniero
sovvenga ai propri bisogni, non sia a carico dell'aiuto sociale e non si
indebiti in maniera sproporzionata (STF 2C_847/2021 del 5 aprile 2022 consid.
3.2.2; 2C_653/2021 del 4 febbraio 2022 consid. 4.3.1). L'impatto
dell'indebitamento nell'apprezzamento dell'integrazione di una persona dipende
dall'ammontare dei debiti, della loro causa e della questione di sapere se la
persona li abbia rimborsati o s'impegni a rimborsarli in maniera costante ed
efficace. L'evoluzione della situazione finanziaria deve dunque essere presa in
considerazione a questo riguardo (STF 2C_847/2021 precitato consid. 3.2.2). Sul
piano penale, delle condanne minori non escludono di primo acchito la realizzazione
dell'integrazione; per converso, il fatto di non avere commesso infrazioni penali
non permette a sé stante di ritenere che un'integrazione sia riuscita (STF 2C_1053/2021
del 7 aprile 2022 consid. 5.1). In sostanza, la valutazione dell'integrazione
di uno straniero dev'essere esaminata secondo un apprezzamento globale delle
circostanze (STF 2C_276/2021 del 28 giugno 2021 consid. 4.1), tale approccio
essendo sempre valido sotto l'egida del nuovo diritto, segnatamente in
relazione con l'art. 63 cpv. 2 LStrI (STF 2C_1053/2021
precitato consid. 5.1; 2C_653/2021 precitato consid. 4.3.2).
Una commutazione ai sensi dell'art. 63
cpv. 2 LStrI non entra in linea di considerazione se sono riunite le
condizioni per la revoca del permesso di domicilio contemplate all'art. 63 cpv. 1 LStrI e se la misura che mette fine al
soggiorno è conforme al principio della proporzionalità: in tal caso, la revoca
dell'autorizzazione di domicilio e il rinvio dello straniero dalla Svizzera
prevalgono sulla commutazione (DTF 148 II 1 consid. 2.5; STF 2C_48/2021 del 16 febbraio 2022
consid. 3.6; 2C_420/2021
del 7 ottobre 2021 consid. 8.2). La
procedura di commutazione ha in effetti una portata distinta da quella prevista
per la revoca con il conseguente allontanamento, in quanto cerca di rimediare
preventivamente a un serio deficit d'integrazione dello straniero ("ein
ernsthaftes Integrationsdefizit"), incitandolo a modificare il suo
comportamento per meglio integrarsi in Svizzera (DTF 148 II 1 consid. 2.4 et
2.5; STF 2C_48/2021 precitato
consid. 3.5).
In una recente sentenza, il Tribunale federale ha precisato che la procedura di commutazione può
parimenti concernere le autorizzazioni di domicilio rilasciate prima del 1°
gennaio 2019, ovvero sotto l'egida della precedente legge federale sugli
stranieri (DTF 148 II 1 consid. 2.3.1). Tenuto conto del divieto di
retroattività, la commutazione di tali autorizzazioni deve tuttavia fondarsi
essenzialmente su fatti che hanno iniziato dopo il 1° gennaio 2019 o persistono
dopo tale data; in caso contrario, vi sarebbe una retroattività (propriamente
detta) inammissibile (DTF 148 II 1 consid. 5.3; cfr. anche STF 2C_1053/2021 precitato
consid. 5.3; 2C_48/2021 precitato consid. 5.1). La commutazione secondo
l'art. 63 cpv. 2 LStrI dev'essere legata quindi a un deficit d'integrazione attuale
e di una certa importanza ("ein aktuelles Integrationsdefizit von einem
gewissen Gewicht"): è soltanto a questa condizione che può esservi un
interesse pubblico sufficientemente importante alla commutazione delle autorizzazioni
di domicilio rilasciate sotto il vecchio diritto (DTF 148 II 1 consid. 5.3). Gli elementi di fatto sopraggiunti prima del 1°
gennaio 2019 possono comunque essere presi in considerazione al fine di apprezzare
la nuova situazione alla luce della precedente e, in questo senso, per chiarire
in maniera globale l'origine e la persistenza del deficit d'integrazione (DTF
148 II 1 consid. 5.3; STF 2C_1053/2021 precitato consid. 5.3). Riassumendo, nel
caso di una commutazione, è in primo luogo il comportamento o la persistenza dello
stesso dopo il 1° gennaio 2019 che dev'essere preso in conto.
Infine, come ogni atto d'autorità la commutazione deve rispettare
il principio della proporzionalità (DTF 148 II 1 consid. 2.6; STF 2C_48/2021 precitato
consid. 3.7), di modo che può inizialmente essere prospettata, come misura meno
incisiva, l'adozione di un semplice ammonimento con la minaccia della
commutazione del permesso (cfr. DTF 148 II 1 consid. 2.6; STF 2C_48/2021 precitato
consid. 3.7).
5.3. Riassunte le norme da
prendere in considerazione per valutare la proporzionalità della misura
intrapresa e tornando al caso in esame, il 21 novembre 2022 la Sezione della
popolazione ha tenuto conto del fatto che, nonostante fosse già stata
ammonita a due riprese, l'ultima volta nel 2019 a causa della sua situazione
finanziaria, RI 1 continuava a dipendere dall'aiuto sociale e i suoi debiti
privati erano aumentati. Ha inoltre ritenuto improbabile un miglioramento della
sua situazione senza ulteriori misure, l'interessata non disponendo di
un'occupazione e non avendo dimostrato di avere svolto gli sforzi necessari per
ottenerne una. L'Autorità dipartimentale ha comunque ritenuto più proporzionato
commutarle il permesso di domicilio in uno di dimora, imponendole le seguenti
condizioni:
- cercare di trovare un lavoro
che garantisca la propria esistenza, presentando, fino al prossimo rinnovo del
permesso di dimora almeno 8 candidature al mese che dovranno essere documentate
(copia degli annunci, candidature, rifiuti, ecc. );
- evitare di generare nuove
esecuzioni;
- nel limite delle sue
possibilità, sanare la situazione debitoria;
- nel limite delle sue possibilità,
mettere fine all'ottenimento dell'aiuto sociale.
Il rispetto delle suddette condizioni sarebbe stato
verificato allo scadere della durata del permesso. L'interessata è stata resa attenta
che:
- in caso di mancato
adempimento delle suddette condizioni, essa avrebbe potuto essere oggetto di
una decisione di revoca o di mancato rinnovo del suo permesso di dimora e
conseguentemente esserle impartito un termine per lasciare la Svizzera;
- in caso di rispetto delle
condizioni e sempre che essa sia ben integrata, il permesso di domicilio
avrebbe potuto essere rilasciato nuovamente, su richiesta, al più presto cinque
anni dopo la revoca a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore
della decisione.
5.4. Ora tenuto conto, da una parte, degli ingenti debiti
assistenziali e privati in aumento accumulati da RI 1 e della sua passività nel
tentare di contenerli nonostante fosse già stata ammonita, e, dall'altra, del
suo lungo soggiorno in Svizzera sin dalla nascita, ovvero di 52 anni al momento
del provvedimento, dove vive insieme alla figlia, a giusta ragione l'Autorità
dipartimentale ha commutato il suo permesso di domicilio UE/AELS in un permesso
di dimora della durata di 12 mesi a causa della sua mancata integrazione
economica e allo scopo di incentivarla a cambiare il proprio comportamento, ponendole
delle condizioni che risultano, tutto sommato, adeguate all'obiettivo prefissato.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, un ulteriore
ammonimento non trova spazio nella presente fattispecie, visto che non molto
tempo fa, nel dicembre 2019, era già stata avvertita delle conseguenze sulla
sua autorizzazione di soggiorno a causa della sua situazione finanziaria.
Del resto, l'insorgente ha
già provveduto, pendente il ricorso al Consiglio di Stato, ad effettuare delle ricerche
di lavoro: undici nell'ottobre, dieci nel novembre e undici nel dicembre 2022
quale donna delle pulizie.
6. Bisogna pertanto convenire
con il Consiglio di Stato che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito a una corretta applicazione
delle disposizioni legali determinanti ed è pure conforme all'art. 8 CEDU che
tutela la vita priva e famigliare, ritenuto che la ricorrente non viene
allontanata dal nostro Paese.
7. In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, essendo soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Si
tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Spese e tassa di giustizia di
complessivi fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il cancelliere