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Decisione

52.2023.404

Licenza edilizia per la posa di un'altalena con videosorveglianza fuori zona

6 agosto 2025Italiano11 min

ubicazione vincolata (lett. a) e per la presenza (lett. b) di importanti interessi

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.404

Lugano

6

agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre

2023 del

Comune

di Capriasca,

rappresentato

dal suo Municipio,

contro

la decisione del 27 settembre 2023 (n. 4519) del

Consiglio di Stato con cui ha annullato la licenza edilizia rilasciata dal

Municipio di Capriasca al suo Comune per la posa di un'altalena con videosorveglianza

sul mapp. __________ di Capriasca, sezione Cagiallo, di proprietà del __________;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. L'11 luglio 2022 il

Comune di Capriasca ha presentato una domanda di costruzione a posteriori per

la posa sul mapp. __________ di Capriasca, sezione di Cagiallo, di proprietà

del __________, di una struttura in castagno (quattro pali e una trave) che

sostiene un'altalena e un piccolo impianto di videosorveglianza. Il fondo si

trova in località Alpe Rompiago, fuori zona edificabile (zona agricola) in un

punto panoramico, snodo di diversi sentieri. Posto in una zona particolarmente

frequentata da escursionisti e sportivi, il manufatto ha una funzione puramente

ricreativa e turistica.

b. Il Dipartimento del territorio, tramite i Servizi generali, si è opposto al

progetto, ritenuto in contrasto con l'art. 24 della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) per mancanza di

ubicazione vincolata (lett. a) e per la presenza (lett. b) di importanti interessi

pubblici preponderanti naturalistici, paesaggistici e faunistici, rilevati

dall'Ufficio della natura e del paesaggio e dall'Ufficio caccia e pesca (cfr.

avviso n.125024 dell'11 ottobre 2022).

c. L'11 novembre 2022 il Municipio di Capriasca ha rilasciato al suo Comune il

permesso richiesto.

B. Con decisione del 27

settembre 2023 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dal

Dipartimento del territorio avverso la suddetta licenza edilizia, che ha

annullato. Ha ritenuto dapprima che il Municipio poteva scostarsi dall'avviso

dipartimentale negativo, ritenuto non vincolante allorquando è chiesta

un'autorizzazione dal Municipio per il Comune (art. 7 cpv. 2 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 705.100). Ha tuttavia considerato

preponderanti gli interessi pubblici rispetto all'interesse del Comune di perseguire

obiettivi di promozione turistica. Ha infine accennato al fatto che anche

l'ubicazione vincolata non poteva d'acchito essere data, senza tuttavia eseguire

approfondimenti su questo aspetto e concludere alcunché.

C. Contro la decisione

governativa il Comune di Capriasca ha adito il Tribunale cantonale

amministrativo, al quale ha chiesto di annullarla, con conferma della licenza

edilizia.

In sunto, rimprovera al Governo di non aver valutato nella ponderazione dei

contrapposti interessi né l'impatto (minimo) della struttura, né le attività e

strutture già presenti nella zona. In merito all'ubicazione vincolata, ritiene

inoltre che il manufatto può raggiungere il suo scopo solo in quel luogo, che

rappresenterebbe il punto più panoramico in assoluto della regione. Vi

sarebbero inoltre nelle adiacenze già una panchina, un palo con le indicazioni

escursionistiche, una croce e le strutture dell'Alpe Rompiago, con stalle e

ristorante. L'altalena si inserirebbe anche perfettamente nel paesaggio.

D. Al ricorso si oppone il

Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il Dipartimento del

territorio è rimasto silente.

E. Il ricorrente in replica ha

ribadito le sue precedenti considerazioni fattuali e giuridiche. Nessuno ha

duplicato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la

legittimazione dell'insorgente (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle

contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Grazie

alla documentazione fotografica agli atti, il sopralluogo richiesto non appare

idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Per principio, l'autorizzazione

a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici o impianti conformi alla

funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (art. 22

cpv. 2 lett. a LPT). Nessuno giustamente pretende che il manufatto controverso

possa conseguire un permesso ordinario.

2.2

In deroga al

principio della conformità di zona, fuori della zona edificabile possono essere

rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione

di edifici o impianti soltanto se sono adempiute le condizioni cumulative poste

dall'art. 24 LPT, vale a dire se la destinazione esige un'ubicazione fuori

della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi

preponderanti (lett. b).

La nozione di ubicazione vincolata secondo l'art. 24 lett. a LPT ha carattere

oggettivo e per la realizzazione di tale presupposto la giurisprudenza pone

esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o

l'impianto fuori dalla zona a cui normalmente apparterrebbe per motivi tecnici

o inerenti al suo esercizio o per la natura del terreno. Il vincolo può anche

essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione. Motivi puramente finanziari, personali o di

comodità non bastano (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1).

Al riguardo è comunque sufficiente un'ubicazione vincolata relativa, nel senso

che non occorre che quella prevista sia l'unica ubicazione possibile, ma devono

essere dati motivi particolarmente importanti e oggettivi che consentano di

ritenere ch'essa appaia come molto più favorevole rispetto ad altre ubicazioni

all'interno della zona edificabile (DTF 141 II 245 consid. 7.6.1, 136 II 214

consid. 2.1).

Una verifica dell'ubicazione vincolata si rivela incompleta se non vengono

analizzate soluzioni alternative (DTF 136 II 214 consid. 2.2). Il vincolo deve

inoltre corrispondere a un'esigenza attuale e reale (Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungs-gesetz, Berna

2006, art. 24 n. 11).

L'adempimento del secondo requisito di cui alla lett. b LPT implica l'assenza

di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione. Il criterio

presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici

e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma

anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione

del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS 700.1]; DTF 129 II 63 consid. 3.1;

STA 52.2021.45 del 2 settembre 2022 consid. 3.4).

3.

Riassunti i contrapposti

interessi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che quelli paesaggistici e

naturalistici fossero preponderanti rispetto a quelli su cui il ricorrente fa

leva per il rilascio della licenza edilizia. Conclusioni, queste, che meritano

conferma anche in questa sede.

3.1

In generale, non si

può negare la legittimità del perseguimento di scopi turistici da parte del ricorrente,

in collaborazione con le associazioni turistiche della regione, né quella di

raggiungere un sempre maggior numero di persone che visitano la regione,

attratti anche dalla presenza di strutture e impianti innovativi, professionali

e specializzati, conformemente a quanto stabilito dalla legge sul turismo del

25.

giugno 2014 (LTur; RL 941.100). Ciò non significa tuttavia che ogni e

qualsiasi manufatto, di grande o minimo impatto poco importa, debba a priori essere

autorizzato al fine di perseguire questi obiettivi. Lo stesso ricorrente

asserisce che la zona dove è stata installata l'altalena è uno snodo di diversi

sentieri escursionistici di montagna (da Gola di Lago, dalla capanna Ginestra,

dall'Alpe Rompiago, dal Monte Bar ecc.; cfr. anche la relativa mappa

consultabile al sito map.geo.ti.ch) ed è altamente frequentata da numerosi escursionisti

e sportivi (parapendisti, ciclisti, atleti che si allenano per la gara di corsa

in montagna Skyrace vertical

Motto della Croce ecc.). La

possibilità di godere del magnifico panorama verso il lago di Lugano e verso le

montagne circostanti dal punto dove è stata posata l'altalena è già data dalla conformazione

naturale dei luoghi, facilmente accessibili e già ben conosciuti e battuti. La

struttura come quella qui oggetto di discussione non offre quindi una migliore

visione panoramica della regione. L'altalena potrebbe forse portare un qualcosa

in più in termini turistici (gli atti sono tuttavia silenti a questo proposito),

ma da un altro canto potrebbe anche essere percepita quale fastidio a chi concepisce

la montagna come un ambiente che deve rimanere il più possibile privo di

strutture estranee o di nessuna utilità per gli escursionisti (a differenza ad

Dispositivo

esempio dei rifugi alpini). Già solo per questi motivi l'interesse vantato dal

ricorrente deve essere decisamente relativizzato.

3.2. A ciò si aggiungano gli importanti interessi contrapposti di protezione

della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Nell'avviso cantonale l'Ufficio

della natura e del paesaggio ha ritenuto quanto segue (pag. 2):

Il comparto oggetto della domanda di costruzione

interessa dei luoghi di nidificazione di specie incluse nella Lista Rossa

svizzera e considerate prioritarie per la conservazione a livello federale e

cantonale, tra cui il Fagiano di monte (Lyrurus tetrix) e la Coturnice (Alectoris

graeca). Si tratta di specie protette e il loro habitat è particolarmente

degno di protezione ai sensi dell'art. 18 della Legge federale sulla protezione

della natura e del paesaggio, dell'art. 8 della Legge cantonale sulla

protezione della natura e dell'art. 18 del relativo regolamento.

Dal canto suo l'Ufficio

della caccia e della pesca ha rilevato che (pag. 2 e 3):

Il comparto (…) è di particolare pregio per la fauna selvatica. Esso è

infatti prioritario per molte specie di particolare interesse e tutela per il

nostro Servizio, fra le quali: lepre comune (status di minaccia d'estinzione:

minacciata), lepre variabile, camoscio, coturnice (vulnerabile), fagiano di

monte (potenzialmente minacciato), codirossone, allodola (vulnerabile),

biancone (vulnerabile, aquila reale (potenzialmente minacciato), zigolo

muciatto, bigiarella, sterpazzola (potenzialmente minacciato), luì verde

(vulnerabile).

A fini di tutela, considerata anche la forte pressione antropica, sono state

istituite nel comparto ben 4 bandite di caccia e due zone di tranquillità.

Queste aree di protezione mitigano solo in parte i numerosi aspetti negativi

causati dalla massiccia presenza umana. Un ulteriore peggioramento delle

condizioni dell'habitat delle numerose specie selvatiche (mammiferi, uccelli,

ma non solo) causato da un attrattore quale l'oggetto della presente DC non può

in alcun modo essere tollerato, anche e soprattutto in virtù dell'alto grado di

minaccia di molte specie sopra elencate.

Il ricorrente non tenta nemmeno

di mettere in discussione il contenuto dei pareri espressi dai Servizi dipartimentali

interpellati. Esso rimprovera piuttosto all'Autorità inferiore di non aver

considerato la struttura che sorregge l'altalena, fatta di soli quattro pali e

una trave in legno autoctono, che non sarebbe atta a minacciare in maniera grave

l'interesse pubblico alla protezione dell'ambiente in senso lato, soprattutto a

fronte di attività e strutture umane già presenti. Queste argomentazioni

si rivelano tuttavia decisamente troppo semplicistiche per essere avallate. Non

è in effetti possibile disgiungere dall'aspetto dell'altalena, certamente

semplice e di impatto contenuto sulle adiacenze, il concreto utilizzo che ne

verrebbe fatto e il numero di persone che la medesima potrebbe richiamare. Non

occorre essere esperti per comprendere che tutto ciò sarà fonte di maggiore disturbo

per le varie specie animali (anche di specie minacciata) presenti nella zona,

in un contesto per loro già delicato e che le competenti autorità hanno cercato

di preservare il più possibile, come rilevato nei pareri sopra ripresi. Inoltre,

non è perché in una determinata zona vi sarebbero già elementi di potenziale disturbo

per la fauna che l'installazione di qualsiasi altro manufatto possa trovare

giustificazione, facendo passare in secondo piano gli interessi di protezione

ambientale. In generale occorre evitare la proliferazione e la dispersione di

(piccoli) impianti fuori della zona edificabile. Va inoltre annotato, per le

strutture che il ricorrente considera di disturbo, che gli edifici dell'Alpe

Rompiago si trovano nella valle del fiume Bello, a un'altitudine più bassa di

circa 150 m rispetto al punto panoramico dell'altalena e distanti in linea

d'aria circa 600 m. Non si trovano quindi propriamente nelle sue adiacenze.

Nelle prossimità dell'altalena vi sono invece, oltre al Crocione presente da

svariati decenni (cfr. le viste delle cartine viaggio nel tempo del sito map.geo.admin.ch),

soltanto una panchina e un cartello indicatore, che fanno parte dell'arredo dei

sentieri escursionistici che lì transitano. Questi elementi, per scopo,

utilizzo e situazione, non possono essere paragonati all'altalena.

3.3. In conclusione,

occorre dunque ritenere che gli importanti interessi pubblici di protezione

della natura e del paesaggio non possono che essere ritenuti preponderanti

rispetto all'interesse del ricorrente a portare in quota ancor più persone oltre

agli attuali frequentatori, in modo da produrre benefici economici per regione

e Cantone. L'altalena (con videosorveglianza) non può quindi essere autorizzata

sulla base dell'art. 24 LPT, per il mancato ossequio della condizione di cui

alla sua lett. b. Al pari del Consiglio di Stato, anche in questa sede ci si

può quindi esimere dal verificare se una simile struttura possa essere ritenuta

ad ubicazione vincolata (lett. a).

4. Visto quanto precede il

ricorso deve essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1

e 6 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera