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Decisione

52.2023.414

Avvertimento come sanzione disciplinare in ambito medico

8 settembre 2025Italiano29 min

del 25 luglio 2024 consid. 4.1, 2C_747/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 6.2; messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la legge federale sulle professioni

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.414

Lugano

8

settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 6 novembre

2023 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 4 ottobre 2023 (n. 4626) del

Consiglio di Stato che respinge il gravame dell'insorgente avverso la

risoluzione del 15 febbraio 2023 con cui il Dipartimento della sanità e della

socialità (DSS) ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento a titolo di

sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. Il 26 novembre 2018 la

dr. med. RI 1 è stata ammessa all'esercizio della professione di medico nel

Cantone Ticino. Essa è titolare di un titolo federale di perfezionamento in

pediatria ed esercita la propria attività di medico quale indipendente presso

il suo studio di __________.

B. a. Il 1° aprile 2021

la dr. med. RI 1 ha visitato per la prima volta la piccola a (2013), in

seguito al riacutizzarsi di una congiuntivite allergica. In quell'occasione la

madre spiegò alla pediatra di essersi rivolta a lei poiché, in seguito al suo recente

trasferimento nel __________, le era divenuto scomodo far ancora capo allo

studio pediatrico n-, con sede a __________, per le cure della figlia, anche

perché era ormai prossima a partorire un'altra bambina.

A causa del peggioramento della situazione, nel mese di giugno del 2021 la dr.

med. RI 1 ha nuovamente visitato a, facendola poi convocare d'urgenza da una

collega allergologa che a sua volta, dopo avere preso visione dello stato di

salute della bambina, ha indirizzato quest'ultima da un collega oftalmologo.

b. Ad inizio luglio 2021 la madre di a ha portato la sua secondogenita, nata poche

settimane prima, dalla dr. med. RI 1 per un controllo pediatrico ordinario. In

quell'occasione essa ha informato il medico di vivere separata dal padre di a e

dell'esistenza di una situazione conflittuale con quest'ultimo.

Le ha quindi confidato le sue preoccupazioni per la figlia primogenita alla

luce delle difficoltà che la stessa incontrava durante il tempo che trascorreva

con il papà ed ha quindi chiesto alla dr. med. RI 1 se alla visita di controllo

della crescita, già prevista per il 12 luglio 2021, avrebbe potuto prestare

attenzione allo stato emotivo di a.

c. Alla data convenuta la dr. med. RI 1 ha effettuato la visita di bilancio di

a in presenza della madre. Interpellata in merito ai suoi interessi e

passatempi, la bambina ha tra l'altro esternato dei sentimenti di rabbia,

tristezza e senso di solitudine dovuti al rapporto con il padre z che a suo

dire non le permetteva di frequentare dei corsi di danza e che spesso la

lasciava giocare da sola quando lei invece cercava la sua compagnia.

Il 16 luglio 2021 la dr. med. RI 1 ha quindi allestito un certificato medico

nel quale ha riferito della situazione di disagio emotivo che le aveva

esternato a in occasione della predetta visita, sottolineando in particolare

quanto confidatole da quest'ultima riguardo alla relazione con il padre. Essa

concludeva il proprio scritto auspicando che a potesse essere ascoltata in

Pretura nell'ambito del procedimento civile che opponeva i suoi genitori

affinché potesse esprimere le sue emozioni e i suoi bisogni in modo da poter

soddisfare le richieste di relazione-affettività che presenta.

C. a. Con scritto dell'11

agosto 2021 z si è rivolto alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan) per

segnalare l'agire della dr. med. RI 1, responsabile a suo dire di avere

allestito un documento temerario e mendace che pregiudica e denigra

il tempo trascorso con la figura paterna dinnanzi a mia figlia a . Descritta

la sua situazione familiare (autorità parentale congiunta, custodia alternata

della figlia e designazione da parte di entrambi i genitori dello studio medico

, quali pediatri di riferimento della bambina), il segnalante ha rilevato come

la madre avesse portato a sua insaputa a dalla dr. med. RI 1, la quale, senza

interpellarlo, le aveva prescritto una cura antibiotica. Quest'ultima, a suo

dire, si era inoltre prestata a raccogliere acriticamente le dichiarazioni della

bambina in merito ai loro rapporti personali, per poi trascriverle in un

documento che la madre aveva prodotto in Pretura allo scopo di facilitarla

nella pratica di separazione in corso e di permetterle in questo modo di

ottenere l'affidamento esclusivo della bambina e un maggior contributo di

mantenimento, a scapito del padre.

b. Il 20 settembre 2021 la CVSan ha dunque aperto nei confronti della dr. med. RI

1 un procedimento di accertamento ai sensi dell'art. 24 della legge cantonale

sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989

(LSan; RL 801.100), trasmettendogli la predetta denuncia per osservazioni e

richiamando la documentazione sanitaria concernente il caso in questione.

c. Il 22 settembre 2021 il medico ha respinto ogni addebito. Riassunti i fatti,

ha affermato che sino agli inizi del precedente mese di luglio non era assolutamente

al corrente della situazione familiare di a , in quanto la madre in precedenza

non le aveva mai fatto alcun accenno al conflitto in essere con il padre z, né

le aveva riferito delle disposizioni giudiziarie che erano state adottate in

merito all'autorità parentale congiunta e all'affidamento alternato della

bambina. Ha quindi spiegato di avere raccolto le dichiarazioni di a riguardo ai

suoi rapporti con il padre in occasione della visita di bilancio tenutasi presso

il suo studio il 12 luglio 2021, senza che la madre, pure presente all'incontro,

avesse in qualche modo cercato di influenzare la bambina. Ha quindi spiegato di

avere allestito il certificato medico del 16 luglio 2021 non certo per

denigrare il padre, ma con l'intenzione di portare all'attenzione dell'autorità

giudiziaria lo stato di disagio emotivo-affettivo che a le aveva manifestato in

relazione al tempo trascorso in compagnia del padre e che a suo avviso andava

chiarito per il suo benessere.

D. Con decisione del 15

febbraio 2023 il DSS, facendo proprie le conclusioni a cui era pervenuta la

CVSan nel suo avviso dell'11 gennaio 2023, ha risolto di pronunciare nei

confronti della dr. med. RI 1 una sanzione disciplinare consistente in un

avvertimento per aver violato i propri obblighi professionali. In sostanza, il

Dipartimento ha ritenuto che il medico avesse violato il proprio dovere di

agire in modo accurato e coscienzioso (art. 40 lett. a della legge sulle

professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006; LPMed; RS 811.11).

E. Con giudizio del 4

ottobre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dalla dr.

med. RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale. Dopo avere disatteso le

censure di natura procedurale sollevate dall'insorgente, l'Autorità di ricorso

si è allineata a quanto ritenuto dal DSS, considerando che il comportamento

tenuto dal medico configurasse una violazione dei suoi obblighi professionali,

segnatamente quello di agire in modo accurato e coscienzioso. Ha quindi concluso

che il provvedimento adottato fosse correttamente commisurato alle circostanze

del caso e rispettoso del principio della proporzionalità.

F. Contro

quest'ultima pronuncia la dr. med. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento, unitamente a quello della

decisione dipartimentale da essa tutelata. Censura la violazione del suo

diritto di essere sentita per non avere potuto esprimersi oralmente davanti

alla CVSan. Rileva inoltre che nel suo scritto del 20 settembre 2021, con cui le veniva chiesto di prendere

posizione in merito alla segnalazione di z, la CVSan le aveva prospettato la

possibile violazione dell'art. 40 lett. c LPMed, mentre che poi la procedura

disciplinare è sfociata in un provvedimento sanzionatorio fondato sulla disattenzione

dell'art. 40 lett. a LPMed. Nel merito contesta di aver violato i propri

doveri professionali ritenuto come nello specifico caso si sarebbe limitata a

evidenziare una situazione di disagio psicologico della bambina, come era suo

obbligo fare nella sua veste di medico curante, e di avere riportato in maniera

oggettiva quanto riferitole dalla sua paziente senza che la madre, presente

alla visita, avesse in qualche modo tentato di influenzarla. Sostiene di non

poter essere ritenuta responsabile dell'uso strumentale che la madre ha fatto

del certificato da lei allestito in sede giudiziaria.

G. All'accoglimento del

ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione è pervenuto il DSS, con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

H. In sede di replica e

di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande

di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 99a cpv. 1 LSan. La

legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata

dal giudizio impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. La

ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita

per non aver potuto esprimersi oralmente davanti alla CVSan.

2.2. La censura

è infondata. Né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono infatti alla parte il diritto di

essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le

proprie ragioni per iscritto (STA 52.252.2010.336 del 7 dicembre 2010 consid.

1, 52.2005.238 dell'8 marzo 2006 consid. 1 e 52.2011.37 del 3 marzo 2011

consid. 1.3 e rinvii dottrinari e giurisprudenziali ivi citati). Circostanza, questa, che nel caso di specie si è senz'altro

verificata, avendo potuto la ricorrente esprimersi con osservazioni del 22

settembre 2021 sulla richiesta dell'Autorità di prime cure di prendere

posizione in merito alla segnalazione che era stata introdotta da z nei suoi

confronti. Il semplice fatto che l'art. 6 del regolamento della CVSan preveda

che quest'ultima può sentire oralmente il denunciante o il denunciato non

significa ancora che la medesima abbia un obbligo in tal senso. D'altra parte

non risulta dagli atti che l'insorgente avesse formulato alla CVSan una simile

domanda. A chiusura delle sue osservazioni del 22 settembre 2021 essa si era

limitata a dichiarare di essere a completa disposizione della CVSan per

ulteriori informazioni e chiarimenti, senza formulare alcuna precisa richiesta

di essere sentita personalmente.

3. 3.1.

La ricorrente censura la disattenzione dei suoi diritti di parte anche perché

nello scritto del 20 settembre 2021, con cui le veniva chiesto di prendere

posizione in merito alla segnalazione di z, la CVSan le aveva prospettato la

possibile violazione dell'art. 40 lett. c LPMed, che fa obbligo al medico di

tutelare i diritti dei pazienti, mentre che poi la procedura disciplinare è

sfociata in un provvedimento sanzionatorio fondato sulla disattenzione dell'art.

40 lett. a LPMed, che sancisce il dovere di esercitare

la professione in modo accurato e coscienzioso e di rispettare i limiti delle

competenze acquisite nell'ambito della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento.

Rimprovera dunque all'Autorità di prime cure di avere in questo modo modificato

l'oggetto del procedimento disciplinare senza

preventivamente darle la possibilità di esprimersi. La violazione sarebbe tanto

grave da non poter essere sanata.

3.2. Secondo costante giurisprudenza, la natura

e i limiti del diritto di essere sentito sono

determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa

risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito

ancorato in quest'ultima norma assicura alle parti la facoltà di esprimersi

prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica

e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su

punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi

esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere

preso (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3). In linea di

massima, dal diritto di essere sentito non deriva la facoltà per le parti di

esprimersi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata

dall'autorità (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4). Soltanto quando l'autorità

prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non

evocato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa e

poteva presupporre la pertinenza, il diritto di essere sentito esige che sia

data loro la possibilità di esprimersi al riguardo (cfr. DTF 145 I 167 consid.

4.1, 131 V 9 consid. 5.4.1; STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 4.1,

2C_356/2017 del 10 novembre 2017 consid. 4.3; cfr. inoltre, sentenza del

Tribunale cantonale di San Gallo del 7 settembre 2006 in GVP 2006 n. 4,

confermata da STF 2P.318/2006 e 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 6.1).

3.3. La violazione del diritto di essere sentito implica,

di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle

possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195

consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito

può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando

l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone del medesimo

potere d'esame dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa

se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un

rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità,

quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi,

inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un

giudizio celere (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2,

136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e

rimandi).

3.4. In concreto è ben vero che nella lettera

con la quale la CVSan ha trasmesso alla ricorrente copia della segnalazione

inoltrata nei suoi confronti da z e le ha chiesto di esprimersi in proposito

veniva fatto riferimento ad una possibile violazione dell'art. 40 lett. c LPMed.

Ciononostante, la Commissione ha sanzionato la dr. med. RI 1 per non avere nell'occasione

rispettato gli obblighi professionali che le scaturiscono dall'art. 40 lett. a

LPMed. Ora, così facendo, la CVSan ha indebitamente modificato l'oggetto del

procedimento disciplinare, senza preventivamente

avvertire la ricorrente di questa circostanza e senza quindi darle la

possibilità di esprimersi su tale rimprovero. In questo modo essa ha dunque

violato il diritto di essere sentita dell'insorgente. Contrariamente a quanto

sostenuto da quest'ultima, la lesione può

nondimeno essere considerata sanata, atteso che la dr. med. RI 1 ha potuto

difendersi compiutamente davanti all'Esecutivo cantonale, autorità ricorsuale

dotata di pieno potere d'esame al punto da poter rivedere anche l'adeguatezza

della decisione impugnata (art. 69 cpv. 1 lett. c LPAmm), e ancora in questa

sede; oltretutto, in concreto, un rinvio

degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in

un'ottica di economia processuale (cfr. pure STA 52.2022.24 del 9 giugno 2022

consid. 2).

4. 4.1.

Giusta l'art. 34 LPMed, l'esercizio di una professione medica universitaria è

subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione del Cantone nel quale essa

viene esercitata.

Gli obblighi professionali delle persone che esercitano una professione

medica universitaria come attività economica privata sotto la propria

responsabilità professionale - ciò che è il caso della ricorrente, titolare del

proprio studio medico a __________ - sono esaustivamente disciplinati dalla

legislazione federale all'art. 40 LPMed (cfr. DTF 149 II 109 consid. 7.3.1, 143

Fatti

I 352 consid. 3.3; STF 2C_605/2023 del 28 gennaio 2025 consid. 3.2, 2C_336/2023

del 25 luglio 2024 consid. 4.1, 2C_747/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 6.2; messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la legge federale sulle professioni

mediche universitarie, FF 2005 145 segg., pag. 199 ad art. 40). Tra

questi obblighi figurano in particolare quello di esercitare la professione in

modo accurato e coscienzioso, rispettando i limiti delle competenze acquisite

nell'ambito della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento (lett.

a). Trattasi di clausole generali, per la cui

interpretazione e precisazione può essere fatto capo alle disposizioni di

diritto cantonale, al codice deontologico del 12 dicembre 1996 della

Federazione svizzera dei medici (FMH) e alle diverse direttive dell'Accademia

svizzera delle scienze mediche (ASSM; cfr. DTF 149 II 109 consid. 7.3.1, 148 I

1 consid. 6.2.2; STF 2C_605/2023 citata consid. 3.2, 2C_336/2023 citata consid.

4.1 e 5.1, 2C_747/2022 citata consid. 6.3, 2C_95/2021 del 27 agosto 2021

consid. 5.3.2, 2C_1083/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 5.1).

4.2. L'art. 40 lett. a LPMed è una norma di portata generale che necessita di

un'ampia interpretazione ai fini della sua applicazione concreta, dal momento

che definisce gli obblighi del medico che agisce sotto la propria

responsabilità. Lo scopo di questa disposizione è innanzitutto quello di

prevenire delle violazioni delle regole dell'arte di natura squisitamente

tecnica. Essa contempla pure un obbligo generale per il medico di intrattenere

delle relazioni adeguate alle circostanze con i pazienti, con le autorità (ivi

comprese quelle disciplinari e giudiziarie), con i colleghi e gli altri

professionisti attivi in ambito sanitario, così come pure con qualsiasi terza

persona e di rispettare i principi dell'etica. L'attività che il medico

assoggettato alla LPMed è chiamato a svolgere non è in effetti unicamente di

carattere sanitario, nel senso stretto del termine. Si pensi, ad esempio, all'attività

d'insegnamento o all'elaborazione di perizie. Nell'esercizio della propria

professione è soprattutto nelle relazioni con i pazienti che il medico può

trovarsi confrontato con delle questioni che esulano dallo stretto ambito

sanitario. Il medico rappresenta sovente per i propri pazienti e per le loro famiglie

una sorta di confidente a cui rivolgersi per chiedere consiglio. In questo contesto il medico non si limita a fornire

consulenze in ambito terapeutico o su questioni che attengono strettamente alla

salute, ma viene sovente interpellato anche su problemi psicologici o che

vertono su determinate scelte di vita di carattere generale. In questi casi

egli deve di regola astenersi da ogni intromissione negli affari familiari dei

suoi pazienti. La fiducia che questi ultimi ripongono nei suoi confronti può

mettere il medico in situazioni delicate e condurlo ai di là dei limiti

impostigli dal suo ruolo professionale, se non presta la necessaria attenzione.

Il medico deve evitare di intromettersi per pura curiosità nella vita privata

del paziente e della sua famiglia, limitandosi ad acquisire le informazioni che

gli sono necessarie per poter comprendere il problema di cui si sta occupando.

In quest'ottica si deve escludere che egli possa utilizzare informazioni

ottenute nel corso dello svolgimento della sua attività professionale per dei

fini personali. Per evitare questo genere di situazioni, il medico non deve mai

trascurare il suo dovere di imparzialità. Di fronte ad una situazione

conflittuale che tocca un proprio paziente è tenuto ad analizzare i fatti e a

dispensare i propri consigli senza mai schierarsi a favore di una parte o dell'altra.

Può cercare di fare opera di conciliazione, senza comunque mai cercare di erigersi

a giudice della situazione. In particolare, di fronte ad un caso di divorzio o

di separazione che riguarda un suo paziente il medico non deve mai prendere la

parte dell'uno o dell'altro partner, soprattutto laddove ci sono in gioco

questioni legate alla custodia dei figli. In termini generali il medico deve

astenersi dall'intervenire negli affari personali dei suoi pazienti che

riguardano questioni estranee all'ambito sanitario: in altre parole egli non

deve immischiarsi, senza alcuna valida ragione medica, nelle questioni

personali o familiari, così come pure nella vita privata dei suoi pazienti. Il

rischio di disattendere questo principio aumenta, nei casi in cui il medico,

spinto dalla situazione di disagio o di sofferenza manifestatagli dal paziente,

può essere tentato di intervenire in questioni che esulano dall'ambito

professionale all'interno del quale è stato chiamato ad operare, agendo

comunque nella sua funzione di operatore sanitario. Ciò è segnatamente il caso

quando un medico si presta a redigere dei certificati che si fondano su fatti

che gli sono stati riportati esclusivamente dal suo paziente, ma che egli non

ha avuto modo di verificare. Ciò potrebbe condurlo ad allestire, in dispregio

alle regole di prudenza a cui deve attenersi, un certificato suscettibile in

seguito di prestarsi a delle interpretazioni tendenziose (per tutto quanto

precede cfr: Yves Donzallaz,

Traité de droit médical, Volume II: Le médecin et les soignantes, Berna 2021, §

5088 segg.).

4.3. Nel caso di specie, come esposto in narrativa, la ricorrente ha visitato

per la prima volta a , in qualità di sua nuova paziente, per un problema di

salute agli occhi di natura allergica, senza essere a conoscenza del suo quadro

familiare e prestando fede alle informazioni fornitele dalla madre che l'aveva

accompagnata alla consultazione. Ad inizio luglio 2021 essa è però stata resa

edotta da quest'ultima dell'esistenza di una situazione familiare conflittuale,

dovuta alla procedura di separazione dal padre della bambina a quel tempo pendente

in Pretura. In quell'occasione alla dr. med. RI 1 è inoltre stato riferito il

fatto che i genitori disponevano dell'autorità parentale congiunta e della

custodia alternata della figlia e che essi avevano designato lo studio n quale suo

pediatra di riferimento. A partire da quel momento la ricorrente aveva pertanto

il dovere di informare il padre del fatto che, su richiesta della madre, aveva

assunto il mandato di pediatra della bambina e di orientarlo su tutto quanto

dal profilo sanitario, era accaduto ed era stato programmato a sua insaputa. E

questo anche perché a quel momento essa aveva già previsto per il 12 luglio

seguente una visita di bilancio in occasione della quale, su specifica

richiesta della madre, aveva dato la propria disponibilità ad ascoltare a in

merito agli asseriti problemi relazionali con il papà. Omettendo di fare ciò,

la ricorrente è senz'altro venuta meno ai suoi doveri professionali. Il

semplice fatto che, una volta venuto a conoscenza della situazione, il

segnalante non abbia avuto alcunché da ridire circa le cure che erano state

fornite alla figlia e abbia per atti concludenti acconsentito che la medesima

continuasse ad essere seguita dall'insorgente non basta a sanare del tutto la

chiara omissione nella quale quest'ultima era incorsa. È infatti verosimile

che, vista la situazione e al fine di garantire che la figlia fosse

adeguatamente seguita sul piano medico, z abbia preferito ratificare l'incarico

che la madre di ia aveva conferito alla ricorrente, piuttosto che porre il

proprio veto e rischiare così di innescare una ulteriore situazione

conflittuale per la quale soltanto la bambina avrebbe pagato il prezzo. Resta

comunque il fatto che quest'ultimo doveva essere subito informato dalla ricorrente

del fatto che aveva preso a carico a quale sua paziente e soprattutto che la

madre della medesima le avesse chiesto di valutare dal profilo psicologico

degli aspetti della figlia che lo riguardavano in prima persona.

Ma al di là di ciò quello che più conta dal punto di vista deontologico è che

la ricorrente, dopo la visita del 12 luglio 2021, ha allestito un documento, intestato

quale certificato medico, nel quale, in luogo di riportare in modo

completo e scientifico le risultanze della consultazione o di diagnosticare un

eventuale problema di salute riscontrato nella paziente e di prescriverne la

cura, si è limitata ad evidenziare, sulla base di quanto le era stato riferito nell'occasione

da a, i sentimenti di rabbia e tristezza che provava nei confronti del padre, formulando

l'auspicio che la bambina fosse sentita in Pretura nell'ambito della vertenza

che opponeva tra di loro i suoi genitori. Ora, fermo restando che è senz'altro

compito di qualsiasi pediatra occuparsi anche degli aspetti psicologici,

emotivi e comportamentali dei suoi pazienti, nel caso di specie non vi è chi

non veda come la ricorrente abbia nell'occasione chiaramente oltrepassato i

limiti del suo mandato terapeutico, redigendo un documento che, al di là della

sua intestazione, in verità aveva ben poco da spartire con un certificato

medico, nel senso proprio del termine, e che in buona sostanza si riduceva ad

un semplice appello all'indirizzo della Pretura di sentire a, affinché essa

potesse riferire anche in quella sede davanti al giudice delle sue difficoltà

relazionali con il padre. Stante il conflitto in essere a quel tempo tra i

genitori della bambina, alla ricorrente non poteva obiettivamente sfuggire che un

simile scritto, redatto tra l'altro senza nemmeno aver preventivamente sentito z,

potesse essere utilizzato - come poi è avvenuto - in sede giudiziaria dalla

madre di a - unico genitore ad averne ricevuta copia - per le proprie finalità

processuali. Agendo nel modo appena descritto la ricorrente ha quindi disatteso

i suoi doveri professionali. In particolare essa si è incautamente intromessa,

seppur per via indiretta e in maniera forsanche involontaria, nel contenzioso

civile che era a quel tempo in corso tra i genitori della sua paziente, senza

che ciò fosse dettato da sufficienti ragioni mediche. Viste le criticità dal

profilo psicologico emerse nel corso della visita di bilancio della bambina non

era certo attraverso una richiesta come quella formulata alla Pretura che la

ricorrente avrebbe potuto in qualche modo aiutare dal profilo medico la sua

paziente. A fronte del disagio emotivo manifestato da a, la ricorrente, in

quanto sua pediatra, avrebbe piuttosto dovuto esporre il problema ad entrambi i

genitori, proponendo loro, se del caso, di far beneficiare la bambina del

necessario sostegno psicologico per il tramite di uno specialista. Ora, è vero

che, come sostenuto nel ricorso, il medico non può essere ritenuto responsabile

dell'uso finale che verrà fatto dei suoi certificati. Come indicato dalla dottrina

a cui l'insorgente fa riferimento, ciò vale però soltanto se nel redigerne il

contenuto il medico si è attenuto al proprio dovere di accertare i fatti in

maniera veritiera e oggettiva. Egli non deve però fingere di non essere a

conoscenza o di ignorare il potenziale uso improprio che un paziente potrebbe

fare di un certificato; deve dunque rimanere vigile e agire professionalmente,

senza nascondersi dietro un'ignoranza volontaria (in questo senso cfr.: Donzallaz, op. cit., § 5092). Ora, nel caso di specie non vi sono elementi che

permettano di affermare che gli accertamenti

effettuati dalla ricorrente in merito alle condizioni psicologiche della sua

paziente fossero inesatti o che gli stessi potessero essere stati influenzati in

maniera decisiva dalla madre, presente durante la visita. A prescindere dal

fatto che, alla luce delle tensioni familiari in atto, sarebbe comunque stato

più opportuno procedere all'audizione di a senza la costante presenza della

mamma, al fine di meglio garantire la genuinità delle sue dichiarazioni, va

detto che, consegnando a quest'ultima un certificato che attestava l'esistenza

di problemi relazionali tra figlia e papà e nel quale veniva chiesto in maniera

ferma alla Pretura di sentire di persona la bambina per permetterle di

esternare la propria situazione di disagio, la ricorrente non poteva non

rendersi conto che tale documento si sarebbe facilmente prestato ad essere

utilizzato per dei secondi fini e in particolare per cercare di influire sulla

procedura giudiziaria in corso tra i genitori di a.

In siffatte circostanze, non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che con il suo

agire, l'insorgente sia venuta meno ai suoi doveri deontologici

intromettendosi, seppur per via indiretta, in una vicenda privata che

coinvolgeva i genitori della sua paziente, senza che sussistessero delle

necessità dal profilo medico-terapeutico di agire in questo modo per tutelare la

salute di quest'ultima.

5. Accertato che

l'insorgente deve rispondere per violazione dell'art. 40 lett. a LPMed, resta

da verificare se la misura disciplinare adottata nei suoi confronti sia

rispettosa del principio della proporzionalità.

5.1. Giusta l'art. 41 cpv. 1 LPMed, ogni Cantone designa un'autorità incaricata

di vigilare sulle persone che esercitano sul territorio cantonale una

professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale.

Tale autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli

obblighi professionali e può delegare determinati compiti alle associazioni

professionali cantonali competenti (cpv. 2).

In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della

LPMed o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'art. 43 cpv. 1 LPMed stabilisce

che l'autorità di vigilanza può ordinare a titolo di misure disciplinari: un

avvertimento (lett. a); un ammonimento (lett. b); una multa fino a fr. 20'000.-

(lett. c); un divieto d'esercizio della professione come attività economica

privata sotto la propria responsabilità professionale per sei anni al massimo

(lett. d); un divieto definitivo d'esercizio della professione come attività

economica privata sotto la propria responsabilità professionale per l'intero

campo d'attività o per una parte di esso (lett. e). La multa e il divieto

d'esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria

responsabilità professionale possono essere cumulati (cpv. 3).

5.2. Scopo principale

delle misure disciplinari previste dalla LPMed è quello di mantenere l'ordine

nella professione, di assicurarne il funzionamento corretto, di salvaguardarne

il buon nome e la fiducia dei cittadini nei confronti della professione, così

come di proteggere il pubblico contro quei membri che potrebbero non disporre

delle necessarie qualità. Le misure disciplinari non mirano in primo luogo a

punire il destinatario, bensì a condurlo ad adottare in futuro un comportamento

conforme alle esigenze della professione e a ristabilire il funzionamento

corretto della stessa (DTF 149 II 109 consid. 9.1, 148 I 1 consid. 12.1, 143 I

352 consid. 3.3). La pronuncia di una sanzione disciplinare tende quindi unicamente

alla salvaguardia dell'interesse pubblico (DTF 149 II 109 consid. 9.1, 148 I 1

consid. 12.1).

5.3. La responsabilità

disciplinare è una responsabilità fondata sulla colpa (DTF 149 II 109 consid.

9.2, 148 I 1 consid. 12.2 e rif.). Quest'ultima gioca un ruolo decisivo per la

commisurazione della sanzione e quindi nella valutazione della proporzionalità

della misura. Non basta pertanto che un comportamento sia oggettivamente

illecito, ma occorre che al suo autore possa essere imputata una colpa

soggettiva. Tale colpa può essere commessa senza intenzione, per negligenza, per incoscienza e dunque anche

per semplice ignoranza di una norma. Per quanto riguarda la sua intensità

minima, secondo costante giurisprudenza, solo violazioni significative degli

obblighi professionali giustificano l'applicazione del diritto disciplinare

(DTF 149 II 109 consid. 9.2, 144 II 473 consid. 4.1). Questa regola non può

tuttavia essere intesa nel senso che l'atto in questione debba essere di

gravità qualificata per rilevare del diritto disciplinare. Certo,

l'applicazione di questo diritto non si giustifica per violazioni molto lievi e

non ripetute degli obblighi professionali. Tuttavia, il fatto che il catalogo

delle possibili sanzioni inizi con un semplice avvertimento autorizza

l'autorità di vigilanza a farvi già ricorso per violazioni meno gravi, poiché

si tratta di rendere attento il professionista delle potenziali conseguenze di

un comportamento. Il diritto disciplinare mira quindi a evitare la futura

commissione di tali atti, con le conseguenze che questi possono comportare (DTF

149 II 109 consid. 9.2, 148 I 1 consid. 12.2). Non occorre inoltre la

realizzazione di un risultato concreto, rispettivamente di un danno, ma è

sufficiente la mera esposizione a pericolo di un bene giuridico (cfr. DTF 148 I

1 consid. 12.2).

5.4. Il DSS, in quanto autorità preposta all'esercizio

della vigilanza sugli operatori che esercitano una professione medica

universitaria, gode di un ampio potere discrezionale nella scelta

della misura disciplinare (cfr. DTF 148 I 1 consid. 12.2; STF

2C_506/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 7.1, 2C_747/2022 citata consid. 12.2).

Deve tuttavia attenersi al rispetto

dei principi della proporzionalità, della parità di trattamento e il divieto

dell'arbitrio (cfr. DTF 148 I 1 consid. 12.2 e rimandi). Occorre quindi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è

tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire

che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e

scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione

della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio

della professione. L'Autorità terrà in particolare conto della colpa del

trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il medico ha

svolto la sua professione in precedenza, così come del comportamento da lui

tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. per analogia STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017

consid. 6.1 e riferimenti, concernente una causa in materia di disciplina

notarile; Donzallaz, op.

cit., § 5745 segg.).

5.5. Nel caso di specie si deve considerare che la sanzione è tutto sommato

debitamente commisurata alla gravità della violazione rimproverata alla

ricorrente. Quest'ultima ha infatti infranto in maniera piuttosto evidente i

propri doveri professionali. Sebbene ciò non abbia comportato delle conseguenze

per la salute della sua paziente, con il suo comportamento essa è venuta meno

ai suoi obblighi di prudenza e di riservatezza che le imponevano di non

intromettersi nelle vicende private che concernevano i genitori di quest'ultima

e in questo senso ha pure disatteso la fiducia che il padre poteva

legittimamente riporre in una persona che esercita una professione medica. A

favore dell'insorgente depone il fatto che al momento dell'accaduto non

disponeva ancora di una lunga esperienza professionale e che con ogni

verosimiglianza essa ha agito per negligenza, senza rendersi pienamente conto

delle conseguenze del suo atto. Inoltre l'insorgente non era ancora mai stata

oggetto di sanzioni disciplinari.

Alla luce di quanto sopra esposto, la misura pronunciata nei confronti della

ricorrente rientra nell'ampio margine discrezionale che va riconosciuto

all'Autorità in questo ambito e va pertanto confermata. La sanzione così

commisurata, che è la più blanda tra le misure previste dalla legge, risulta senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità, tenuto conto delle

circostanze del caso concreto e segnatamente, del tipo e della gravità

della violazione commessa, nonché della colpa ascrivibile all'insorgente. La stessa appare quindi tutto sommato

sufficiente a richiamarla al rispetto dei doveri professionali che sono

stati in concreto disattesi.

Ne discende che l'avvertimento inflitto alla ricorrente merita di essere

confermato.

6. 6.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

6.2. Visto l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art.

47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 2'000.-, già anticipate dalla ricorrente, restano a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il cancelliere