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Decisione

52.2023.417

Decisione di accertamento sull'assoggettamento alla LFid - società il cui gerente è avvocato

17 marzo 2025Italiano25 min

sufficiente chiarezza la motivazione alla base del giudizio impugnato. Prova ne è che l'insorgente, amministrata

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.417

Lugano

17

marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 6 novembre

2023 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 4 ottobre 2023 con cui l'Autorità

di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha disposto che

l'attività svolta dall'insorgente è soggetta ad autorizzazione e che dunque

in seno alla stessa deve operare un fiduciario autorizzato;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è una società

iscritta a registro di commercio dal 12 maggio 2021 che svolge attività di natura

immobiliare, segnatamente di intermediazione. La titolare della ditta, E__________,

svolge il ruolo di direttrice con firma individuale; gerente della stessa, con

potere di firma individuale, è invece l'avv. A__________ presso il cui studio

la società ha sede.

B. Data la natura

dell'attività svolta e constatato che all'interno della ditta non risultava

operare nessun fiduciario autorizzato, l'Autorità di vigilanza sull'esercizio

della professione di fiduciario (Autorità di vigilanza) ha aperto una procedura

contravvenzionale per esercizio abusivo della professione nei confronti della

direttrice della società. Il 19 dicembre 2022 la medesima Autorità ha pertanto

assegnato alla titolare un termine scadente il 9 gennaio 2023 per presentare le

proprie osservazioni, in particolare in merito all'effettiva attività

professionale esercitata, e vietato nel frattempo qualsiasi attività fiduciaria

non autorizzata.

Con scritto dell'11

gennaio 2023 l'avv. A__________ ha preso posizione per conto della RI 1. Ha

rilevato di essere il gerente della società e, essendo un avvocato iscritto al

registro cantonale, di poter svolgere tale tipo di attività senza necessitare

di un'autorizzazione giusta la legge cantonale sull'esercizio delle professioni

di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100); tenuto conto che la

direttrice eserciterebbe la professione sotto la sua responsabilità, ha chiesto

l'annullamento della procedura contravvenzionale.

C. Con decisione di

accertamento del 4 ottobre 2023 l'Autorità di vigilanza ha tuttavia stabilito che

l'attività immobiliare svolta da RI 1 è soggetta a permesso cantonale per cui

in seno alla stessa deve essere attivo almeno un fiduciario immobiliare

autorizzato.

Con comunicazione del 10 ottobre 2023 l'avv. A__________ ha ulteriormente

precisato la situazione della RI 1. Ribadito che gli avvocati iscritti al relativo

registro cantonale non sono assoggettati alla LFid, ha esposto le modalità con

cui l'attività viene concretamente svolta e da lui supervisionata chiedendo una

riconsiderazione della decisione di assoggettamento, negata dall'Autorità.

Il 24 ottobre 2023 il gerente ha poi proposto di inserire all'interno

dell'organico della società una persona già titolare di un'autorizzazione

cantonale e attiva presso altre entità fiduciarie, procedura che esula dalla

presente vertenza.

D. Contro la predetta

determinazione di assoggettamento, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Eccepita una carente

motivazione della decisione impugnata, sostiene che le attività di

intermediazione e mediazione immobiliare non possano essere soggette al regime

autorizzativo imposto con la LFid, ciò che risulterebbe lesivo della libertà

economica e dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Ritiene

poi che l'esenzione dall'autorizzazione di cui beneficia l'avv. A__________ comporta

che la ricorrente, per la quale il legale funge da gerente, non necessiti al

suo interno di un fiduciario autorizzato.

E. In sede di risposta

l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie

di argomentazioni di cui si dirà in seguito.

F. Con replica e

duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e

domande di giudizio

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione

della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione

impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28

cpv. 1 LFid), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Anzitutto

la ricorrente lamenta una carente motivazione della decisione impugnata. Sostiene

che l'Autorità di vigilanza non abbia spiegato per quale ragione l'attività

svolta dall'avv. A__________ in favore della ricorrente non ricadrebbe fra

quelle coperte dalla giurisprudenza del Tribunale federale (STF 2C_204/2010 del

24 novembre 2011 consid. 4.6).

2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio

della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione

della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima

disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa

una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte

quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere

efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 140

Fatti

I 99 consid. 3.4). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente.

Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi

di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione

impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo

ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II

266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una

motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai

diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010

consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.3. In concreto, nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha indicato, citando proprio la

sentenza del Tribunale federale a cui la ricorrente fa riferimento, che

l'esenzione prevista all'art. 7 lett. d LFid trova il suo limite solo

nell'esigenza di una relazione diretta con la professione, condizione che

l'Autorità ritiene data solo se l'avvocato svolge l'attività fiduciaria

direttamente tramite lo studio per il quale egli è attivo. Ora, se quanto

ritenuto dall'autorità di prime cure sia o no da confermare è questione che

attiene al merito della vertenza e sarà di conseguenza trattata nel merito. Va

ad ogni modo ritenuto che la querelata decisione consente di comprendere con

sufficiente chiarezza la motivazione alla base del giudizio impugnato. Prova ne è che l'insorgente, amministrata

e assistita da sperimentati legali, è stata in grado di contestare il giudizio

impugnato sollevando una serie di argomentazioni che dimostrano come essa ne

abbia perfettamente compreso la portata. Ne discende che in concreto non vi è

stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentita.

3. Nel Canton

Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare,

svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad

autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere

rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2

LFid).

Giusta l'art. 4 LFid è considerato fiduciario immobiliare chi svolge una o più

tra le seguenti attività: (a) mediazione nella compravendita e permuta di fondi

giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC;

RS 210); (b) intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti

immobiliari e diritti concernenti società immobiliari; (c) locazione di stabili

e appartamenti; (d) amministrazione di immobili e società immobiliari; (e)

consulenza e conduzione di promozioni immobiliari.

Giusta l'art. 10 LFid l'Autorità di vigilanza può accertare, nei casi dubbi, se

una determinata attività professionale soggiace alla presente legge.

4. 4.1. Come

accennato in narrativa, la ricorrente sostiene che l'imposizione di un regime

autorizzativo per esercitare le attività di intermediazione e mediazione

immobiliare sia lesiva della libertà economica; indipendentemente dal fatto che

il Tribunale federale abbia ammesso in generale l'esistenza di un interesse

pubblico alla base della LFid, è ad ogni modo necessario verificare,

nell'ambito dei vari casi di applicazione, se per le differenti attività previste

dalla legge siano date le condizioni per limitare una libertà costituzionale,

esigenze che essa ritiene in specie non date. Osserva poi che nell'ambito di

tali specifiche attività non viene instaurato un rapporto fiduciario nel senso

stretto del termine, atteso che l'agente immobiliare si limita a segnalare

oggetti disponibili e a mettere in contatto acquirenti e venditori; il

fiduciario non gestirebbe pertanto nessun flusso di denaro e l'operazione

immobiliare sarebbe invece sempre realizzata dal notaio chiamato a rogare

l'atto di compravendita (flussi di denaro, cartelle ipotecarie, trapasso di

proprietà). L'intervento di un pubblico ufficiale, a tutela di entrambe le

parti al contratto di compravendita, sarebbe già sufficiente a garantire la

protezione del pubblico. In simili circostanze non vi sarebbe dunque nessun

rischio insito in questo genere di attività che necessiti di una

regolamentazione di polizia e di riflesso nessun interesse pubblico

preponderante; in nessun altro Cantone, d'altronde, l'attività di fiduciario

immobiliare come definita dall'art. 4 LFid soggiace ad autorizzazione senza che

si possa rilevare un numero maggiore di irregolarità.

L'insorgente sostiene poi che ciò comporta una disparità di trattamento

rispetto ad altre professioni non regolamentate che tuttavia espongono il

privato cittadino a rischi ben maggiori: ad esempio le attività in cui vengono affidati

a terzi oggetti (anche di ingente valore) in conto vendita o i casi di

moltissime violazioni dell'arte edilizia ad opera di imprese e artigiani.

La LFid sarebbe d'altra parte improntata sul concetto di negozio fiduciario,

rapporto giuridico nel quale il fiduciario acquisisce a pieno titolo beni e

diritti di pertinenza del fiduciante e al contempo obblighi e doveri di

gestione, amministrazione e restituzione dei beni ricevuti. Il regime

autorizzativo tuttavia, specialmente in relazione all'intermediazione e alla

mediazione immobiliare, assoggetta alla legge tutta una serie di attività del

tutto estranee ai classici negozi fiduciari. In particolare per

l'intermediazione immobiliare la LFid comporterebbe dunque una limitazione

inammissibile della libertà economica con una regolamentazione del tutto

sproporzionata per rapporto agli scopi che dichiara di perseguire.

4.2. La censura va trattata prioritariamente poiché qualora dovesse risultare

fondata, renderebbe superfluo l'esame delle rimanenti doglianze.

Occorre innanzitutto rilevare che il regime autorizzativo istituito dalla LFid

costituisce indubbiamente un'importante restrizione della libertà economica

garantita dall'art. 27 cpv. 1 Cost.;

cfr. STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 3 con numerosi riferimenti), la

quale - per essere ammessa - deve rispettare le condizioni poste dall'art. 36

Cost. (cfr. STA 52.2022.88 del 1° settembre

2022 consid. 3.2 con rinvii). Va però altresì rammentato che, il

Tribunale federale ha già avuto modo di ritenere compatibile con l'art. 27

Cost. l'obbligo di dover richiedere

un'autorizzazione per poter esercitare nel Cantone Ticino la professione di

fiduciario. In particolare, tra le altre, al consid. 5 della STF

2C_204/2010 del 24 novembre 2011 (pubbl. in: RtiD I-2012 n. 22)

esso ha considerato conforme alla libertà economica il regime autorizzativo

istituito dalla LFid per tutte e tre le categorie di fiduciari (commercialisti,

immobiliari e finanziari) istituite da questa legge, senza formulare alcuna

riserva nei confronti dell'uno o dell'altro settore, rilevando per contro che

vi è un interesse pubblico evidente a sostegno di una normativa che prevede

misure di polizia a tutela dei cittadini e del pubblico in generale (consid.

5.2. e riferimenti ivi citati).

Questa giurisprudenza, già inaugurata quando ancora vigeva la

vecchia legge sui fiduciari del 1984, è stata in seguito ribadita a più riprese

anche in casi che riguardavano l'esercizio della professione di fiduciari immobiliari

e commercialisti (cfr. STA 52.2022.88

del 1° settembre 2022 consid. 3.2 con rinvii). D'altronde

il Tribunale federale ha in diverse occasioni sottolineato come

l'interesse pubblico perseguito dalla LFid sia quello di garantire, tramite lo

strumento dell'autorizzazione, la protezione degli investitori e degli utenti di questo genere di prestazioni, dando

maggiore trasparenza all'intero settore e creando esigenze uguali per tutti i

fornitori di servizi (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 pubbl. in: RtiD I-2012 n. 22 consid. 5.2 e 5.3, 2P.106/2002 del 20 dicembre

2002 consid. 5.2.2, 2P.142/1990 del 21 dicembre 1990 consid. 3b). L'attività

del fiduciario, per tutte e tre le categorie professionali inizialmente disciplinate

dalla LFid, espone infatti quest'ultimo a stretto contatto con interessi

patrimoniali altrui per la cui gestione egli deve essere idoneo, formato, e

aver maturato sufficienti anni di esperienza. L'interesse pubblico del

cittadino risiede quindi proprio nel proteggerlo da un possibile danno,

salvaguardando la buona fede nei rapporti commerciali da pericoli derivanti

dall'imperizia o dalla scorrettezza di chi esercita tali delicate attività

senza essere in possesso delle necessarie qualifiche professionali (STF

2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010

consid. 5.4; Mauro Bianchetti,

Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in:

RDAT I-2000, pag. 33 segg.; Mauro

Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea

2002, pag. 42 segg.).

Certo, l'intervento di un notaio -

che comunque, a differenza del fiduciario, è un pubblico ufficiale e come tale

riveste una funzione del tutto differente rispetto a un mandatario - comporta

sicuramente una diminuzione dei rischi correlati con una transazione

immobiliare, ma non li esclude del tutto. I campi d'attività del fiduciario e

del notaio infatti non si confondono, ma coesistono e rafforzano la tutela

della clientela. Al di là delle attività a cui un notaio non partecipa (locazione

di stabili, amministrazione di immobili o consulenza e promozione immobiliare;

cfr. STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 3.3), anche nell'ambito

dell'intermediazione immobiliare (o della mediazione) questi interviene invero

sono nella fase finale di conclusione del contratto di compravendita,

procedendo con le formalità fissate dalla legge. L'agente immobiliare per

contro svolge un lavoro decisamente più ampio, che inizia ben prima

dell'intervento del notaio, che presuppone estrema serietà e professionalità

e che non si limita certo a segnalare oggetti immobiliari e/o mettere in

contatto venditori e acquirenti.

Un simile professionista deve essere in grado di stimare adeguatamente il

valore degli immobili di cui si occupa, fornendo le debite spiegazioni ai

propri clienti, ciò che implica una buona conoscenza dello specifico mercato,

degli usi locali e delle procedure che sarà necessario esperire; deve saper

stabilire lo stato degli oggetti, valutazione che permetterà di fissare un

prezzo adeguato e realistico, rispettivamente che permetta di decidere se e

quali interventi edili sono in concreto necessari, possibili o utili ai fini di

un miglior rendimento. L'agente immobiliare inoltre fornisce di solito una

consulenza che si estende anche alle strategie pubblicitarie (mettendo anche a

disposizione la propria rete di contatti), alla valutazione di potenziali

acquirenti o venditori, alla verifica delle condizioni contrattuali (per la

quale necessita di specifiche conoscenze giuridiche), alla ricerca o alla

pianificazione di finanziamenti (delle cui modalità egli deve essere

consapevole) e, soprattutto per l'intermediazione, deve avere capacità di

negoziazione e esperienza nelle trattative private, abilità imprescindibili per

adempiere correttamente il mandato ricevuto. Aspetti che non vengono tutti poi

esaminati dal notaio oppure lo sono solo parzialmente. In questo senso non v'è

chi non veda come tale attività, se svolta da persone incompetenti o - peggio -

malvenute, può comportare per i clienti gravi e ingenti danni economici (prezzi

sotto o sovrastimati con conseguenti perdite di guadagno, condizioni

contrattuali inadeguate, conseguenze a causa dello stato dell'immobile, spese e

incombenze non preventivate o inutili, insostenibilità del progetto immobiliare

ecc.); gli oggetti immobiliari d'altronde rappresentano notevoli valori e

investimenti di grande importanza per i privati, interessi patrimoniali che il

fiduciario è chiamato a curare.

La questione della sussistenza di sufficienti motivi a livello cantonale

per continuare a regolare l'attività dei fiduciari commercialisti e immobiliari

è d'altronde stata affrontata anche nell'ambito della procedura che ha portato

di recente il Legislatore ticinese a modificare la LFid per adeguarla alla

legge federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi; RS 950.1) e

alla legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2019 (LIsFi; RS

954.1), entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (cfr. messaggio del Consiglio di

Stato n. 7753 del 13 novembre 2019 sull'adeguamento della LFid alle leggi

federali sui servizi finanziari e sugli istituti finanziari e il relativo

rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 7753R del 5 ottobre 2021).

Dai materiali legislativi emerge un generale consenso al mantenimento della

LFid. Dopo aver ricordato che la normativa era già stata giudicata conforme

alla Costituzione dal Tribunale federale, la Commissione Costituzione e leggi

ha rilevato che la decisione di mantenere o abrogare il regime autorizzativo

per le attività fiduciarie rimanenti è di fatto una scelta di natura

squisitamente politica (cfr. STA 52.2022.88 del 1° settembre 2022 consid. 3.2

con rinvii). Orbene, a fronte di quanto esposto, si deve concludere che in

termini generali l'interesse pubblico a sostegno della legislazione in esame

risulta tuttora attuale e preponderante nell'ottica delle restrizioni alla

libertà economica istituite dalla medesima. Sapere se in Ticino sia opportuno o

meno mantenere la LFid, è una questione che non va risolta dal Tribunale

cantonale amministrativo, ma che compete al Legislatore.

4.3. Irrilevanti appaiono poi le disquisizioni della ricorrente attorno

alla natura fiduciaria o meno dell'attività di intermediazione immobiliare, a

suo dire l'unica da lei esercitata. Premesso che la gestione dei beni e valori

altrui, nelle sue varie accezioni, non impone l'esistenza di un patto

fiduciario classico, quindi di formali trapassi di proprietà, e che la LFid è

piuttosto improntata al contratto di mandato (i cui specifici doveri vengono

espressamente richiamati nella legge, cfr. da art. 13 a art. 16 LFid), per

tutte le attività contemplate dalla LFid il Legislatore cantonale ha ritenuto

fosse opportuno far dipendere il loro esercizio dal rilascio di

un'autorizzazione estendendo il campo d'applicazione a una serie di attività

che, alla stessa stregua dell'intermediazione immobiliare, non presuppongono

necessariamente l'instaurazione con il cliente di un rapporto fiduciario, nel

senso stretto del termine. Si tratta in effetti di questioni che attengono al

diritto privato, che nulla hanno a che vedere con l'intento voluto dal Legislatore

cantonale che, come detto, tramite la LFid ha inteso vigilare sull'attività dei

fiduciari con l'obiettivo di tutelare la clientela da possibili danni derivanti

da un esercizio non corretto della loro attività professionale.

Infine, non si rileva nessuna disparità di trattamento per il fatto che altre

professioni, anche non regolamentate, possano esporre i privati al rischio di

danni economici. Premesso che gli esempi proposti con il ricorso si riferiscono

ad attività sostanzialmente diverse e che appunto per evitare la violazione di

regole dell'arte edilizia esistono molteplici regimi autorizzativi (ad esempio

per ingegneri e architetti e impresari costruttori), il fatto che anche altri

settori potrebbero necessitare di un intervento a livello legislativo per

tutelare preponderanti interessi pubblici, risulta del tutto inconferente in

specie e non permette certo di ritenere discriminante la LFid, per cui, anche

sotto quest'aspetto le censure formulate dalla ricorrente non possono essere

condivise.

5. 5.1.

L'insorgente sostiene poi che il ruolo di gerente svolto dall'avv. A__________,

che beneficia dell'esenzione all'autorizzazione giusta l'art. 7 lett. d LFid,

esime la società dall'avere al suo interno un fiduciario autorizzato. Osserva

che l'attività svolta dal legale è in relazione diretta con la sua professione

di avvocato dato che l'insorgente è sua cliente in forza di un regolare contratto

di mandato e che la stessa opera nei medesimi locali dello studio legale del

suo gerente. Eccepisce che il non assoggettamento previsto dall'art. 7 lett. d

LFid non concerne solo l'attività svolta direttamente come avvocato ma anche

quella esercitata indirettamente come organo di una persona giuridica. L'avv. A__________

infine sarebbe effettivamente e concretamente attivo all'interno della società

con mansioni amministrative e di responsabilità, per cui la sua attività di

legale, a beneficio di una copertura assicurativa di responsabilità civile

professionale, deve essere ritenuta più che sufficiente per concludere che la

ricorrente non necessita di alcuna autorizzazione per operare quale

intermediario immobiliare.

5.2.

5.2.1. Anzitutto, nella sentenza 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 l'Alta Corte

ha analizzato l'esenzione che era stata inizialmente prevista per gli avvocati

e che concerneva unicamente alcune delle attività svolte dai fiduciari

commercialisti (cfr. consid. 4.6.3). In tale contesto il Tribunale federale ha

rilevato che delle molteplici attività dei fiduciari elencate nella legge, non

solo quelle dei fiduciari commercialisti sono suscettibili di rientrare nella

sfera professionale degli avvocati secondo la legge federale sulla libera circolazione

degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61). Quest'ultima normativa

infatti non copre solo le attività appartenenti al monopolio di rappresentanza

cantonale, bensì l'insieme delle attività professionali degli avvocati,

comprese quelle di consulenza, amministrazione e gestione suscettibili di

essere esercitate da chiunque (consid. 4.6.4 e 4.6.5). Già soggetti alle regole

professionali e alla vigilanza sanciti dalla LLCA, agli avvocati non può essere

imposto di disporre di un'autorizzazione per svolgere l'attività fiduciaria,

indipendentemente dal settore in questione, a condizione, tuttavia, che vi sia

una relazione diretta con la professione di avvocato. Indizi in tal senso sono,

ad esempio, il carattere oneroso delle prestazioni, l'uso del titolo e della

carta intestata nel manifestarsi verso terzi oppure il fatto che si ricorra

all'avvocato per esercitare o pretendere dei diritti (consid. 4.6.4).

5.2.2. Non v'è dubbio che l'avv. A__________ eserciti la professione di

avvocato esclusivamente tramite il suo studio legale, all'interno del quale

egli è concretamente e costantemente attivo, e che pertanto possa svolgere

attività fiduciaria, sia di tipo commercialista sia immobiliare. Egli infatti,

tra le altre cose, può - a titolo professionale e per conto di terzi - gestire

e amministrare delle società (art. 3 lett. d LFid), fungendo pure da organo

dirigenziale (per esempio quale gerente di una Sagl), e ciò senza necessitare,

a differenza di chi non è iscritto al registro degli avvocati, di

un'autorizzazione LFid.

Qui contestata è per contro la questione di sapere se, presiedendo all'interno

dell'organo dirigenziale di un'entità giuridica diversa dallo studio di

avvocatura per il quale egli è attivo, l'esenzione di cui il legale beneficia

possa essere estesa anche all'attività espletata dalla società cliente. Quesito

al quale va risposto negativamente.

5.2.3. Giusta l'art. 6

cpv. 1 LFid, le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali

possono esercitare le attività disciplinate dalla LFid se al loro interno opera

almeno un fiduciario autorizzato, che svolga l'attività professionale

nell'azienda e che abbia diritto di firma iscritto a registro di commercio.

Non è sufficiente sedere quale organo di una società per essere responsabile di

una fiduciaria; è per contro necessario dirigere in prima persona e con sufficiente autonomia decisionale

l'attività societaria, ciò che implica un impegno rilevante e un

controllo molto ravvicinato e profondo dello svolgimento dei mandati, a maggior

ragione laddove nella società non vi sono altri fiduciari autorizzati e

pertanto il lavoro dei sottoposti deve necessariamente e costantemente essere

diretto e verificato dal responsabile in prima persona (STA 52.2022.88 del 1°

settembre 2022 consid. 4.3).

Dal momento che l'attività fiduciaria è prestata direttamente da un avvocato,

segnatamente dallo studio legale in seno al quale egli è per forza attivo (art.

8 cpv. 1 lett. d LLCA), l'assoggettamento alla LLCA, sistema di livello

federale e dunque preminente (art. 49 cpv. 1 Cost.), impedisce di sottoporlo a

ulteriori condizioni, motivo per cui l'art. 7 lett. d LFid prevede che gli

avvocati iscritti al registro cantonale non soggiacciono alla LFid.

Come stabilito dal Tribunale federale nella sentenza citata dalla ricorrente,

perché sia applicabile l'esenzione in parola occorre tuttavia che vi sia una

relazione diretta con la professione d'avvocato ciò che va inteso nel senso che

le prestazioni fiduciarie devono essere prestate dall'avvocato direttamente ai

clienti dello studio legale (in proprio o quello per cui è attivo).

Di tale esenzione ne possono beneficiare infatti unicamente quelle persone che

svolgono l'attività forense. La ricorrente, per contro, non è un soggetto che

si confonde con l'avv. A__________ (né con il suo studio) e all'evidenza essa non

ricade sotto il campo di applicazione della LLCA, per cui l'art. 7 lett. d LFid

non è applicabile nel suo caso. Detto in altri termini, l'avv. A__________ può

offrire qualsiasi tipo di attività fiduciaria ai clienti suoi e dello studio

legale nel quale opera, ciò che dunque non limita la sua libertà economica,

nemmeno sotto il profilo della proporzionalità, e che non lo sottopone a

condizioni aggiuntive rispetto a quelle della LLCA. La sua esenzione dal regime

autorizzativo istituito dalla LFid, in quanto avvocato iscritto all’albo, non

si estende tuttavia ad un'entità terza, in questo caso RI 1 (che non è lo

studio legale nel quale lavora), di modo che la sua iscrizione nel registro di

commercio quale gerente di questa società non consente alla medesima di

sopperire all’assenza al proprio interno di un fiduciario autorizzato e, di

riflesso, di adempire il requisito di cui all’art. 6 cpv. 1 LFid.

5.2.4. Al di là di una non meglio specificata collaborazione sul piano della

clientela con lo studio legale dell’avv. A__________, la ricorrente nemmeno

pretende che quest’ultimo offra i propri servizi fiduciari anche per il suo

tramite, ciò che d'altra parte il legale nemmeno potrebbe fare senza incorrere

in una violazione del principio di indipendenza a cui è astretto in virtù dell’art.

8 cpv. 1 LLCA. È semmai la società qui ricorrente, entità ben distinta dal

legale che ne funge da gerente (del quale è cliente) e dallo studio legale per

cui questi è attivo, a necessitare di un fiduciario autorizzato per poter

operare. Necessità a cui, come si è detto, essa non può tuttavia provvedere facendo

capo a una persona che fruisce dell’esenzione dal regime autorizzativo previsto

dalla LFid a favore degli avvocati iscritti nel relativo registro.

Se RI 1 intende essere attiva quale fiduciaria immobiliare nel rispetto delle

leggi vigenti, essa deve dunque dotarsi della necessaria struttura organizzativa,

la quale comporta la presenza nel suo organico di un proprio fiduciario

immobiliare autorizzato a cui spetta il compito di gestire in maniera effettiva

e costante nel tempo le attività in questo specifico settore.

Ammettere il contrario consentirebbe a tutte quelle fiduciarie, in cui siede un

avvocato in qualità di organo dirigenziale, di sottrarsi alla LFid e di operare

quindi senza alcun controllo dell'attività fiduciaria svolta, ciò che

permetterebbe loro di eludere abusivamente il regime autorizzativo voluto dal

legislatore e risulterebbe pure lesivo della parità di trattamento, atteso che

per le società di capitali basterebbe disporre di un avvocato nell'organo

dirigenziale mentre che per le altre forme giuridiche ciò non sarebbe possibile

dato che i responsabili devono corrispondere ai soci (art. 6 cpv. 2 LFid).

Stante quanto precede, la decisione con cui l'Autorità di vigilanza ha

stabilito, ex art. 10 LFid, che l'attività della ricorrente è soggetta alla

LFid e pertanto necessita di un fiduciario autorizzato nel suo organico per

continuare a svolgere l'attività immobiliare, risulta del tutto condivisibile e

va confermata.

6. A titolo meramente

abbondanziale va ancora rilevato che, per quanto attiene alle modalità con cui

l'attività verrebbe concretamente svolta, non è rilevante la vicinanza degli

uffici della fiduciaria e dello studio legale. Neppure in discussione (né in

vero in dubbio) è la diligenza con cui l'avv. A__________ eseguirebbe il

mandato affidatogli.

In concreto è l'impostazione data all'attività lavorativa che non sarebbe in

ogni caso conforme alla LFid.

Senza bisogno di entrare nel dettaglio, fungere da fiduciario responsabile per

una ditta attiva in questo settore richiede - come detto - un impegno

consistente, soprattutto in termini di tempo, poiché la persona deve svolgere

la propria attività nell'azienda che dirige in prima persona. Le modalità

prospettate dalla ricorrente non sembrano per nulla adatte poiché l'avv. A__________

amministrerebbe la società sua cliente (art. 3 lett. d LFid) senza esercitare

in prima persona l'attività fiduciaria ma supervisionando l'operato dei

collaboratori che concretamente operano per la medesima. Egli, d'altra parte, è

costantemente attivo quale legale ed è tramite questa professione che, tra le

altre cose, offre i propri servizi fiduciari (nel ramo commercialista quando

funge da organo dirigenziale), per cui non vi sarebbe quella necessaria

assiduità e costanza che la LFid impone a un fiduciario responsabile (RDAT II

2023 n. 27, I 2023 n. 24). Il contratto di mandato versato agli atti infatti

non prevede nessuna quantificazione precisa in merito al tempo che gli avvocati

devono dedicare ai compiti indicati. La remunerazione è poi quella usuale

applicata dallo studio legale calcolata in base a una tariffa oraria variabile

a seconda della persona che svolge il lavoro. Premesso che il mandato è

conferito all'intero studio, per cui vi è pure la possibilità di delegare i

compiti anche ai collaboratori dello stesso benché non avvocati, ciò che all'evidenza

non è conforme alla LFid, viste le tariffe generalmente più alte è difficile

credere che la presenza dell'avv. A__________ sarebbe sufficientemente assidua

in azienda, al pari di quanto preteso per i fiduciari autorizzati. In simili

circostanze si deve dunque considerare che, indipendentemente dal fatto che la

sola circostanza di avere quale organo dirigente di una società fiduciaria un

avvocato non assoggettato alla LFid non permette ancora di sopperire

all’assenza nella medesima di un fiduciario autorizzato ai sensi dell’art. 6

cpv. 1 LFid (cfr. consid. 5), una simile collaborazione non sarebbe comunque

conforme ai dettami che la legge richiede per l’assolvimento di una siffatta

funzione. Sulla questione, per le ragioni che precedono, non è ad ogni modo

necessario soffermarsi oltre .

7. 7.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

7.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente

(art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm)

all'Autorità resistente, non avendone fatto richiesta e non essendone ad ogni

modo dati i presupposti.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera