52.2023.420
Commessa pubblica. Offerte incomplete
13 marzo 2024Italiano10 min
I. L'Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.420
Lugano
13
marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 9 novembre
2023 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 23 ottobre 2023 del Municipio del
Comune di CO 2 che, in esito a una procedura di concorso a invito, ha
aggiudicato le opere di segnaletica stradale occorrenti alla moderazione del
traffico in alcuni quartieri;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20 settembre 2023
il Municipio del Comune di CO 2 ha promosso una procedura di concorso a invito,
retta dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
730.100), per aggiudicare le opere di segnaletica stradale occorrenti alla
moderazione del traffico in alcuni quartieri. Il formulario di concorso,
trasmesso a tre ditte con l'invito di presentare la loro migliore offerta,
stabiliva i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione (pos. 224.110, pag. 23):
1.
Economicità - prezzo 50%
2.
Prontezza d'intervento e di
fornitura materiali 25%
3.
Durata lavori/tempi di esecuzione 25%
Il metodo di
valutazione del secondo criterio di aggiudicazione era annunciato alla pos.
224.310 del capitolato, che prevedeva note dal 2 al 6, a dipendenza della
tempistica che il concorrente era tenuto a indicare in un apposito specchietto,
apponendo una crocetta sull'intervallo di giorni corrispondente (oltre 31
giorni, da 21 a 30 giorni e così via, fino a meno di 10 giorni). Il documento
segnalava con scrittura ben visibile (in rosso, sottolineato), che la mancata
indicazione del tempo di intervento e fornitura materiali avrebbe comportato
l'esclusione immediata dalla gara (pos. 224.320).
Analoghe modalità di
compilazione da parte dell'offerente erano richieste per quanto attiene
all'attribuzione del punteggio per il criterio di aggiudicazione durata lavori/tempi
di esecuzione. In questo caso, i concorrenti erano tenuti ad inserire in
una tabella il numero di giorni lavorativi per ognuna delle tre tappe dei
lavori previsti. L'indicazione serviva per calcolare la nota, secondo una
formula matematica esposta alla pos. 224.410 del capitolato. Subito appresso,
anche in questo caso, il committente ha annunciato, sottolineandolo, che la
mancata indicazione dei tempi d'esecuzione sarebbe stata sanzionata con
l'esclusione dalla gara d'appalto.
L'elenco prezzi facente
parte della documentazione di gara era suddiviso in tredici capitoli (da 0 a
12). Il capitolo 0.
Lavori a regia,
comprendeva quattro
voci per cui occorreva indicare prezzo unitario e totale. Le prime due
(personale qualificato e personale ausiliario) erano quantificate in 20 ore, mentre
le altre due (prezzi del materiale e prezzi dell'inventario) in 10'000 unità.
B. Entro il termine utile
hanno inoltrato la propria offerta due delle tre ditte invitate: la RI 1, al
prezzo di fr. 114'688.55, e la CO 1, al prezzo di fr. 87'281.05.
C. Dopo l'apertura delle
offerte, il committente ha invitato la RI 1 a completare le tabelle destinate
all'indicazione delle tempistiche di intervento e fornitura materiale, nonché
di durata dei lavori, che essa aveva lasciato in bianco. Esso ha pure chiesto
alla CO 1 di consegnare la pagina dell'elenco prezzi in relazione al capitolo 0.
Lavori a regia,
che risultava mancante, e di aggiornare il totale di
conseguenza. Le offerenti hanno inoltrato quanto sollecitato.
D. Il committente ha
pertanto verificato le offerte e, dopo aver corretto i prezzi in fr. 117'660.34
per quanto attiene alla RI 1 e in fr. 104'082.23 per quanto concerne la CO 1,
ha aggiudicato la commessa a quest'ultima ditta, giunta prima in graduatoria
con la nota 6.
E. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, che ha
ottenuto il punteggio 4.71. In via principale domanda che la delibera sia
annullata e la commessa aggiudicata in proprio favore, mentre in via
subordinata chiede l'annullamento dell'intero concorso. Il tutto, previo conferimento
dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene che il committente avrebbe dovuto
escludere l'offerta dell'aggiudicataria per la mancata compilazione di una
parte del modulo d'offerta. Tale grave vizio, sostiene, non poteva essere
sanato a posteriori, al contrario della dimenticanza da essa stessa commessa,
riguardante l'indicazione delle tempistiche. Nell'ipotesi in cui anche la propria
offerta dovesse essere ritenuta passibile di estromissione, la ricorrente
domanda l'annullamento dell'intero concorso.
F. All'accoglimento
del gravame si oppone il committente. Osserva di aver riscontrato subito dopo
l'apertura delle offerte che entrambe erano incomplete, ciò che impediva
l'analisi delle stesse in modo corretto. Non avendo ritenuto le stesse viziate
al punto da escluderle, ha deciso di chiedere alle offerenti di completarle,
evitando formalismi eccessivi.
G. L'aggiudicataria
dichiara di non costituirsi parte nell'ambito del procedimento. Osserva
tuttavia che l'offerta della ricorrente, incompleta in una parte del
capitolato, avrebbe dovuto essere estromessa come prescritto dalle prescrizioni
di gara.
H. Delle ulteriori prese
di posizione della ricorrente e dell'aggiudicataria si dirà, ove occorra, nei
seguenti considerandi.
Fatti
I. L'Ufficio
di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non
formula osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la
ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha
affidato all'unica altra offerente la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti risultano in modo chiaro dal
carteggio trasmesso dalla committenza e dall'ulteriore documentazione esibita
dalla ricorrente. Il Tribunale è in grado di decidere con cognizione di causa,
senza che occorra assumere l'audizione testimoniale richiesta dall'insorgente.
Considerandi
2.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli
offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e
tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal
committente. L'offerta,
sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 730.110),
allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni
sua parte. Offerte incomplete
o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere
escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della
comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo
2018). In particolare, soggiunge l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le
offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna
prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di
scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle
firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono
proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara
costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa
pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un
formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10
luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014
n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26
ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1,
52.2013.2
del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009
consid. 6.; Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, Lugano
2008, pag. 34). Difetti che non si ripercuotono
direttamente sul rapporto prestazione-prezzo o che permettono comunque una
valutazione completa dell'offerta al fine di determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei precetti di concorrenza,
qualità, impiego parsimonioso delle risorse pubbliche, sono da considerare come
irrilevanti e non possono portare all'esclusione a priori del concorrente.
Tutt'al più, a tali carenze secondarie deve essere posto rimedio, qualora
necessario, impartendo un termine per sanare il difetto (STA 52.2020.530 del 16
febbraio 2021 consid. 2.2 con riferimenti).
3.
Nel caso concreto, l'offerta dell'aggiudicataria difettava di un'intera
pagina dell'elenco prezzi, in cui i concorrenti erano tenuti a esporre il costo
delle prestazioni fatturate a regia. Nella pagina finale, peraltro nemmeno
firmata, in cui erano riassunte le varie voci di spesa, mancava dunque il
prezzo relativo al predetto capitolo. L'offerta, mancante dell'indicazione di
diversi prezzi, era inficiata da un grave vizio e andava pertanto esclusa. La
scelta del committente di permettere alla concorrente di completarla, esponendo
in un secondo tempo i prezzi a regia e aggiornando il totale (da fr. 87'281.05
a fr. 104'082.23) è arbitraria. La violazione del diritto appare ancor più grave
se si tiene conto che la deliberataria ha avuto l'occasione di modificare la
propria offerta su posizioni tutt'altro che secondarie (corrispondenti al 16%
del valore complessivo), dopo essere venuta a conoscenza del prezzo dell'unica
altra proposta in gara. La censura merita quindi accoglimento.
4.
Resta ora da esaminare se la commessa possa essere aggiudicata
direttamente alla ricorrente o se, come sostenuto dall'aggiudicataria e
paventato dalla stessa insorgente, pure la sua offerta debba essere esclusa.
La ricorrente ha omesso di compilare due tabelle del formulario di concorso, in
cui il committente ha chiesto di indicare le tempistiche necessarie per
intervenire e fornire il materiale, nonché la durata dei lavori. Tali
informazioni erano necessarie per la valutazione dell'offerta, e meglio per la
determinazione del punteggio nei due criteri di valutazione, che assieme
costituivano il 50% di quello finale. Le disposizioni di gara prevedevano
espressamente che la mancata compilazione di uno o l'altro campo avrebbe
comportato l'esclusione dal concorso. L'ente appaltante non poteva pertanto che
estromettere anche quest'offerta, conformemente alle regole di gara da esso
stabilite e divenute vincolanti tanto per esso stesso quanto per i concorrenti.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Atteso che entrambe
le offerte devono essere escluse, va annullato anche l'intero concorso.
6.
La tassa di
giustizia è posta a carico del committente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'aggiudicataria
ne va invece esente non avendo chiesto né formalmente né implicitamente la
reiezione del gravame, ma tuttalpiù l'esclusione della ricorrente, come deciso
da questo Tribunale. Il Comune rifonderà all'insorgente, assistita da un
legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
7.
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla
concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza, la decisione
impugnata è annullata assieme al concorso che l'ha preceduta.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del Comune di CO 2, che rifonderà
alla ricorrente l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. A quest'ultima
è restituito l'anticipo versato.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera