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Decisione

52.2023.423

Docente cantonale. Salario iniziale

26 giugno 2024Italiano8 min

di __________. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 e per tre anni consecutivi,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.423

Lugano

26

giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso dell'8 novembre

2023 di

RI

1

contro

la decisione dell'11 ottobre 2023 (n. 4876) del

Consiglio di Stato che lo ha incaricato come docente di filosofia presso il

liceo cantonale di __________ a orario parziale per l'anno scolastico

2023/2024 inserendolo nella classe di stipendio 10 con 8 aumenti;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, classe 1971, si

è laureato in letteratura italiana, letteratura francese e filologia romanza

all'Università di __________ nel 1995. Il medesimo ha poi studiato filosofia

all'Università __________ in Germania, laureandosi nel 2003. Nel 2016 ha

inoltre conseguito un dottorato presso l'Università di __________. RI 1 ha

ottenuto l'abilitazione all'insegnamento dell'italiano alle scuole medie (1997)

e alle scuole medie superiori (2009) e della filosofia (2022).

B. Oltre a un anno di

lavoro come docente nelle scuola media di __________ durante l'anno scolastico

1996/1997, RI 1 ha svolto un anno di insegnamento nel 2008/2009 presso il liceo

di __________. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 e per tre anni consecutivi,

a RI 1 è stato affidato un incarico limitato come docente di filosofia presso

il medesimo liceo.

C. Per l'anno scolastico

2023/2024, con risoluzione dell'11 ottobre 2023 il Consiglio di Stato, in

parziale riforma di una risoluzione governativa del 12 luglio precedente, ha

attribuito a RI 1 un nuovo incarico a orario parziale come insegnante di

filosofia al liceo di __________, inserendolo nella classe di stipendio 10 con

8 aumenti.

D. Contro la predetta

decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo RI 1

chiedendone la riforma nel senso che gli sia attribuita la classe 10 con 13

aumenti. Sostiene che l'autorità avrebbe dovuto concedergli uno stipendio

iniziale maggiore avvalendosi della facoltà di cui all'art. 9 cpv. 4 della legge

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017

(LStip; RL 173.300), in considerazione della sua esperienza professionale

acquisita nell'ambito della ricerca e delle traduzioni, nonché dei suoi titoli

di studio. Attività che sarebbero utili all'insegnamento, in quanto gli

permettono di impartire il corso di filosofia in tedesco per la maturità

bilingue.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone l'autorità di nomina, che difende la correttezza del salario

definito con la decisione impugnata. Al docente sono stati infatti riconosciuti

5 aumenti, corrispondenti agli anni di insegnamento precedentemente svolti

nelle scuole pubbliche cantonali. Partendo dalla retribuzione iniziale dei docenti

di scuola media superiore, ossia la classe 10, con 3 aumenti (10+3),

all'insegnante sono stati correttamente attribuiti complessivi 8 scatti. Tale

modo di procedere è conforme a quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 LStip e

dall'art. 51 cpv. 10 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio

2017 (RDSt; RL 173.110), che permette di riconoscere, con un numero

corrispondente di aumenti, l'esperienza pregressa nel settore dell'insegnamento

o in settori professionali affini alla disciplina di insegnamento. Non sarebbe

tale la pratica maturata dal committente in attività congressuale e di pubblicazione,

né quella di traduzione. Né queste esperienze né i titoli di studio conseguiti

costituirebbero circostanze speciali atte a concedere uno stipendio maggiore ai

sensi dell'art. 9 cpv. 4 LStip. Norma che va applicata con prudenza di fronte a

circostanze eccezionali, per non violare il principio di parità di trattamento

fra i docenti neoassunti.

F. Con la replica e

la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui si

dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip, in combinazione

con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla

documentazione prodotta dalle parti.

Considerandi

2.

L'art. 9 cpv. 1

LStip dispone che lo stipendio iniziale è fissato dall'autorità di nomina e

corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per

la rispettiva funzione. Il Consiglio di Stato, soggiungono i cpv. 3 e 4,

stabilisce nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel

caso di candidati con esperienza; può decidere uno stipendio iniziale maggiore,

quando ciò è giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una

funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e

condizioni particolari. L'art. 51 cpv. 9 RDSt

prevede quale salario minimo per i docenti di scuola media superiore la classe

10.

con 3 aumenti. Il cpv. 10 di questa norma recita dal canto suo che ai

docenti cantonali con esperienza nel settore dell'insegnamento in scuole

pubbliche o private in Svizzera o all'estero o in settori professionali o

aziendali affini alla disciplina di insegnamento e assunti nel rispetto del

bando di concorso, gli anni di esperienza vengono riconosciuti sulla base dei

seguenti criteri:

- esperienza

d'insegnamento affine alla materia insegnata: coefficiente 1;

- esperienza

in settori professionali o aziendali affini come pure esperienza d'insegnamento

non affine alla materia insegnata: coefficiente 0.5.

L'esperienza senza

relazione con la disciplina d'insegnamento è ponderata con coefficiente 0.

Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto a un numero

corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale valido per i docenti

senza esperienza di cui al cpv. 9.

3.

Il Tribunale

cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto

(art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile

soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a

quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del

rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di

retribuzione la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale

all'adeguatezza. Censurabili sono

quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono

insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti

lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di

trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

4.

4.1. Il

ricorrente contesta il salario stabilito dall'autorità di nomina,

corrispondente alla classe 10 con 8 aumenti, che tiene conto soltanto delle sue

esperienze di insegnamento pregresse. Il Governo avrebbe invece dovuto prendere

in considerazione anche la sua formazione accademica, le sue numerose

pubblicazioni scientifiche, nonché la sua attività quale traduttore indipendente

per enti istituzionali.

4.2

Il Consiglio di

Stato ha fissato lo stipendio del docente riconoscendo i suoi cinque anni di servizio

nell'insegnamento con l'attribuzione di altrettanti aumenti all'interno della

classe 10. Ha quindi ritenuto che l'attività lavorativa svolta come traduttore,

rispettivamente quella di ricerca, corredata da pubblicazioni scientifiche, non

fossero affini alla disciplina di insegnamento. Innanzitutto si rileva che le

esperienze vantate dall'insorgente non sono state documentate in questa sede.

Ci si può comunque sia esimere dall'esperire accertamenti in merito siccome la conclusione

del Governo, considerato l'ampio potere di apprezzamento riservatogli in questo

ambito, è sostenibile. L'attività di traduttore nulla ha infatti a che vedere

con la materia insegnata, mentre le pubblicazioni, per quanto apprezzabili,

appaiono più attinenti a un percorso di studio e ricerca che non a

un'esperienza professionale utile alla funzione di docente. Va pure tutelata la

conclusione del Governo secondo cui il curriculum dell'insorgente non attesta

l'esistenza di circostanze speciali che giustifichino l'attribuzione di un

salario maggiore (art. 9 cpv. 4 LStip). Il percorso di studi dell'insorgente,

che vanta due lauree e un dottorato, oltre all'abilitazione all'insegnamento in

due materie e altrettanti ordini di scuola, è senz'altro degno di nota. Così

come lo sono le numerose pubblicazioni che ha elencato in questa sede. La sua

preparazione, tuttavia, non appare tale da imporre il riconoscimento di un

salario più elevato di quello abitualmente concesso ai docenti al momento

dell'assunzione. La scelta dell'autorità di nomina, che rimane sindacabile nei

limiti dell'abuso o eccesso del potere di apprezzamento (art. 69 LPAmm), non è

in concreto lesiva del diritto.

5.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera