52.2023.423
Docente cantonale. Salario iniziale
26 giugno 2024Italiano8 min
di __________. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 e per tre anni consecutivi,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.423
Lugano
26
giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso dell'8 novembre
2023 di
RI
1
contro
la decisione dell'11 ottobre 2023 (n. 4876) del
Consiglio di Stato che lo ha incaricato come docente di filosofia presso il
liceo cantonale di __________ a orario parziale per l'anno scolastico
2023/2024 inserendolo nella classe di stipendio 10 con 8 aumenti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, classe 1971, si
è laureato in letteratura italiana, letteratura francese e filologia romanza
all'Università di __________ nel 1995. Il medesimo ha poi studiato filosofia
all'Università __________ in Germania, laureandosi nel 2003. Nel 2016 ha
inoltre conseguito un dottorato presso l'Università di __________. RI 1 ha
ottenuto l'abilitazione all'insegnamento dell'italiano alle scuole medie (1997)
e alle scuole medie superiori (2009) e della filosofia (2022).
B. Oltre a un anno di
lavoro come docente nelle scuola media di __________ durante l'anno scolastico
1996/1997, RI 1 ha svolto un anno di insegnamento nel 2008/2009 presso il liceo
di __________. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 e per tre anni consecutivi,
a RI 1 è stato affidato un incarico limitato come docente di filosofia presso
il medesimo liceo.
C. Per l'anno scolastico
2023/2024, con risoluzione dell'11 ottobre 2023 il Consiglio di Stato, in
parziale riforma di una risoluzione governativa del 12 luglio precedente, ha
attribuito a RI 1 un nuovo incarico a orario parziale come insegnante di
filosofia al liceo di __________, inserendolo nella classe di stipendio 10 con
8 aumenti.
D. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo RI 1
chiedendone la riforma nel senso che gli sia attribuita la classe 10 con 13
aumenti. Sostiene che l'autorità avrebbe dovuto concedergli uno stipendio
iniziale maggiore avvalendosi della facoltà di cui all'art. 9 cpv. 4 della legge
sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017
(LStip; RL 173.300), in considerazione della sua esperienza professionale
acquisita nell'ambito della ricerca e delle traduzioni, nonché dei suoi titoli
di studio. Attività che sarebbero utili all'insegnamento, in quanto gli
permettono di impartire il corso di filosofia in tedesco per la maturità
bilingue.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone l'autorità di nomina, che difende la correttezza del salario
definito con la decisione impugnata. Al docente sono stati infatti riconosciuti
5 aumenti, corrispondenti agli anni di insegnamento precedentemente svolti
nelle scuole pubbliche cantonali. Partendo dalla retribuzione iniziale dei docenti
di scuola media superiore, ossia la classe 10, con 3 aumenti (10+3),
all'insegnante sono stati correttamente attribuiti complessivi 8 scatti. Tale
modo di procedere è conforme a quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 LStip e
dall'art. 51 cpv. 10 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio
2017 (RDSt; RL 173.110), che permette di riconoscere, con un numero
corrispondente di aumenti, l'esperienza pregressa nel settore dell'insegnamento
o in settori professionali affini alla disciplina di insegnamento. Non sarebbe
tale la pratica maturata dal committente in attività congressuale e di pubblicazione,
né quella di traduzione. Né queste esperienze né i titoli di studio conseguiti
costituirebbero circostanze speciali atte a concedere uno stipendio maggiore ai
sensi dell'art. 9 cpv. 4 LStip. Norma che va applicata con prudenza di fronte a
circostanze eccezionali, per non violare il principio di parità di trattamento
fra i docenti neoassunti.
F. Con la replica e
la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip, in combinazione
con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.
1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla
documentazione prodotta dalle parti.
Considerandi
2.
L'art. 9 cpv. 1
LStip dispone che lo stipendio iniziale è fissato dall'autorità di nomina e
corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per
la rispettiva funzione. Il Consiglio di Stato, soggiungono i cpv. 3 e 4,
stabilisce nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel
caso di candidati con esperienza; può decidere uno stipendio iniziale maggiore,
quando ciò è giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una
funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e
condizioni particolari. L'art. 51 cpv. 9 RDSt
prevede quale salario minimo per i docenti di scuola media superiore la classe
10.
con 3 aumenti. Il cpv. 10 di questa norma recita dal canto suo che ai
docenti cantonali con esperienza nel settore dell'insegnamento in scuole
pubbliche o private in Svizzera o all'estero o in settori professionali o
aziendali affini alla disciplina di insegnamento e assunti nel rispetto del
bando di concorso, gli anni di esperienza vengono riconosciuti sulla base dei
seguenti criteri:
- esperienza
d'insegnamento affine alla materia insegnata: coefficiente 1;
- esperienza
in settori professionali o aziendali affini come pure esperienza d'insegnamento
non affine alla materia insegnata: coefficiente 0.5.
L'esperienza senza
relazione con la disciplina d'insegnamento è ponderata con coefficiente 0.
Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto a un numero
corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale valido per i docenti
senza esperienza di cui al cpv. 9.
3.
Il Tribunale
cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto
(art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile
soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a
quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del
rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di
retribuzione la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale
all'adeguatezza. Censurabili sono
quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono
insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti
lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di
trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
4.
4.1. Il
ricorrente contesta il salario stabilito dall'autorità di nomina,
corrispondente alla classe 10 con 8 aumenti, che tiene conto soltanto delle sue
esperienze di insegnamento pregresse. Il Governo avrebbe invece dovuto prendere
in considerazione anche la sua formazione accademica, le sue numerose
pubblicazioni scientifiche, nonché la sua attività quale traduttore indipendente
per enti istituzionali.
4.2
Il Consiglio di
Stato ha fissato lo stipendio del docente riconoscendo i suoi cinque anni di servizio
nell'insegnamento con l'attribuzione di altrettanti aumenti all'interno della
classe 10. Ha quindi ritenuto che l'attività lavorativa svolta come traduttore,
rispettivamente quella di ricerca, corredata da pubblicazioni scientifiche, non
fossero affini alla disciplina di insegnamento. Innanzitutto si rileva che le
esperienze vantate dall'insorgente non sono state documentate in questa sede.
Ci si può comunque sia esimere dall'esperire accertamenti in merito siccome la conclusione
del Governo, considerato l'ampio potere di apprezzamento riservatogli in questo
ambito, è sostenibile. L'attività di traduttore nulla ha infatti a che vedere
con la materia insegnata, mentre le pubblicazioni, per quanto apprezzabili,
appaiono più attinenti a un percorso di studio e ricerca che non a
un'esperienza professionale utile alla funzione di docente. Va pure tutelata la
conclusione del Governo secondo cui il curriculum dell'insorgente non attesta
l'esistenza di circostanze speciali che giustifichino l'attribuzione di un
salario maggiore (art. 9 cpv. 4 LStip). Il percorso di studi dell'insorgente,
che vanta due lauree e un dottorato, oltre all'abilitazione all'insegnamento in
due materie e altrettanti ordini di scuola, è senz'altro degno di nota. Così
come lo sono le numerose pubblicazioni che ha elencato in questa sede. La sua
preparazione, tuttavia, non appare tale da imporre il riconoscimento di un
salario più elevato di quello abitualmente concesso ai docenti al momento
dell'assunzione. La scelta dell'autorità di nomina, che rimane sindacabile nei
limiti dell'abuso o eccesso del potere di apprezzamento (art. 69 LPAmm), non è
in concreto lesiva del diritto.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera