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Decisione

52.2023.427

Commessa pubblica. Incarico diretto con più offerte. Aspetti formali

26 febbraio 2024Italiano10 min

amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto attiva nel campo della commessa e sollecitata a presentare

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.427

Lugano

26

febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 16 novembre

2023 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 3 novembre 2023 del Municipio del Comune

di CO 2 che, in esito a una procedura di incarico diretto con più offerte, ha

aggiudicato la fornitura di mobilio per l'allestimento della scuola

dell'infanzia alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 9 ottobre 2023, uno

studio di architettura incaricato dal Municipio del Comune di CO 2 ha richiesto

per posta elettronica a tre ditte, tra cui la RI 1 e la CO 1, un'offerta per la

fornitura e il montaggio di arredo mobile occorrente nell'ambito della ristrutturazione

e dell'ampliamento del centro scolastico comunale. La richiesta d'offerta

allegata indicava che si trattava di una procedura per incarico diretto con il

coinvolgimento di tre offerenti al massimo. Alle aziende interpellate sono

stati trasmessi un modulo d'offerta e un documento con le condizioni generali

d'appalto. L'offerta era da ritornare per posta elettronica, compilata e

firmata, entro il 16 ottobre 2023.

Il modulo d'offerta

contemplava le prestazioni di fornitura e montaggio, suddivise nelle categorie arredo

SI, arredo SE, cucina, e quelle di trasporto.

Il documento indicava

che le opere sarebbero state aggiudicate all'offerta dal minor prezzo (pag. 3,

pos. 230).

B. Le tre ditte hanno

inoltrato la propria offerta entro il termine previsto. La RI 1 ha proposto un

prezzo di fr. 43'759.58 IVA inclusa, mentre la CO 1 di fr. 43'374.- IVA

inclusa.

C. Con separati e-mail

del 18 ottobre 2023, la progettista incaricata dal committente, facendo

riferimento a una precedente telefonata, ha chiesto ai concorrenti di

aggiornare il prezzo offerto in relazione all'arredo della scuola dell'infanzia

(SI), considerando che le stesse andavano previste per tre sezioni e non per

una sola. Se necessario, ha soggiunto, anche il prezzo del trasporto poteva essere

adeguato. La medesima ha quindi inoltrato ai concorrenti la prima pagina del

modulo d'offerta, in cui erano ricapitolate le voci principali ed era indicato

il prezzo finale. In questa nuova versione, al capitolo riguardante l'arredo SI

è stato aggiunto uno spazio per indicare il prezzo, che andava poi moltiplicato

per 3.

D. a. Lo stesso giorno, la

CO 1 ha inoltrato per posta elettronica la prima pagina compilata, aggiornando

il prezzo per il capitolo arredo SI, che ha moltiplicato per 3 rispetto

all'offerta originale. Ha pure adeguato i costi di trasporto, che da 1'000.-

sono passati a 1'500.-. Il totale ammontava a fr. 64'433.- IVA inclusa.

b. La RI 1 non ha

utilizzato il nuovo foglio inviato dalla consulente del committente, ma ha

compilato per intero la prima versione del modulo d'offerta, rispedendola alla

progettista per e-mail. Ha adeguato il prezzo della fornitura dell'arredo SI,

moltiplicando per tre quello originale, e ha pure corretto il prezzo del

trasporto, che da fr. 400.- è passato a fr. 620.-. L'importo totale è quindi

stato aggiornato in fr. 67'248.95 IVA inclusa.

c. La terza

concorrente ha offerto le prestazioni al prezzo complessivo di fr. 69'910.25.

E. Il 3 novembre 2023 il

committente ha deliberato la commessa alla CO 1. Alla RI 1, l'ente appaltante

ha semplicemente comunicato di aver deliberato i lavori ad altra ditta.

F. Contro la

predetta decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la

RI 1 chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione della commessa

in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Subordinatamente, domanda il rinvio degli atti al committente per nuova

decisione e, in via ancor più subordinata, l'accertamento dell'illiceità della

delibera. Eccepisce innanzitutto la violazione del proprio diritto di essere

sentita, da un lato per carenza di motivazione della decisione impugnata e,

dall'altro lato, perché non le sarebbe stato garantito un accesso agli atti

sufficientemente esteso. Nel merito, sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria

andava esclusa siccome mancante della firma, e pertanto irrimediabilmente

viziata.

G. All'accoglimento del

gravame si oppone il committente, contestando innanzitutto di aver violato il

diritto di essere sentita della ricorrente, che ha potuto inoltrare un ricorso

motivato, senza subire alcun pregiudizio. Sostiene inoltre che l'offerta

dell'aggiudicataria, inoltrata entro il termine impartito, era firmata. Il

documento trasmesso successivamente, su richiesta della consulente del committente,

per ovviare all'errore del modulo d'offerta che non prevedeva i quantitativi

corretti, non costituirebbe una nuova offerta. Il fatto che questo non sia

stato sottoscritto dall'aggiudicataria non è una lacuna formale che comporta

l'esclusione dell'offerta, considerato inoltre che la procedura per incarico

diretto concorrenziale è caratterizzata dall'assenza di un formalismo

particolare. D'altro canto, pure la ricorrente ha inviato un documento di

adeguamento dell'offerta diverso da quello consegnato a questo scopo dalla

committenza.

H. Con motivazioni

analoghe, che saranno semmai riprese in seguito, l'aggiudicataria ha avversato

il gravame.

Fatti

I. Con la

replica e le dupliche le parti hanno ribadito le proprie tesi con motivi di cui

si dirà, per quanto qui interessa, in seguito.

J. L'Ufficio di

vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) non ha presentato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto attiva nel campo della commessa e sollecitata a presentare

un'offerta, la ricorrente, che ha insinuato la seconda offerta più economica, è

senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha

assegnato il mandato a un'altra ditta (art. 37 lett. d LCPubb e art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere deciso sulla base delle tavole processuali, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio trasmesso dal committente e la

documentazione esibita dalle parti permettono al Tribunale di esprimersi con

cognizione di causa.

Considerandi

2.

La ricorrente

eccepisce innanzitutto la violazione del proprio diritto di essere sentita sia

a causa dell'insufficiente motivazione della decisione impugnata sia per non

aver potuto consultare tutti gli atti prima di inoltrare ricorso.

La censura va d'acchito

respinta siccome, per quanto la decisione impugnata difettasse di ogni

dettaglio in merito al criterio di aggiudicazione e alla scelta dell'offerente,

il vizio non ha causato alcun pregiudizio alla ricorrente, che ha reperito

tutte le informazioni necessarie e ha potuto visionare la documentazione utile

per allestire il proprio ricorso in modo compiuto. Essa ha infatti contestato la

delibera in favore della CO 1, eccependo la mancata firma dell'offerta, di cui

ha persino prodotto una copia. Essa ha inoltre avuto ampio accesso alla

documentazione integrale in questa sede, nonché alle spiegazioni del

committente, e ha avuto modo di esprimersi in merito. Ogni eventuale violazione

del diritto di essere sentito sarebbe quindi sanato dinanzi a questo Tribunale,

che rivede liberamente fatti e diritto.

3.

L'art. 7 cpv. 4

LCPubb, prevede che nella procedura a incarico diretto possono essere richieste

in forma scritta fino ad un massimo di tre offerte. A questo proposito, l'art.

13c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 730.110) specifica che il committente può sollecitare le

offerte una alla volta o contemporaneamente (cpv. 1), ma non può negoziare le

medesime (cpv. 3). Queste norme disciplinano il cosiddetto incarico diretto

comparativo o concorrenziale.

4.

Secondo la

ricorrente, l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione per

aver presentato un'offerta sprovvista della firma.

4.1

L'esigenza di firmare le offerte,

pena l'esclusione in caso di inosservanza, è

riconosciuta da dottrina e giurisprudenza (cfr. Etienne

Poltier, Droit des marchés publics, II ed., Berna 2023, n. 604; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrecht, 3. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra

2013, n. 482; STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 4.1). L'esclusione

delle offerte prive di firma è inoltre sancita dall'art. 42 cpv. 1

RLCPubb/CIAP.

Dal momento che la legge prescrive la forma scritta per le offerte richieste

nell'ambito di un incarico diretto concorrenziale (art. 7 cpv. 4 LCPubb e 13c

cpv. 2 RLCPubb/CIAP), la loro sottoscrizione costituisce, anche in questo tipo

di procedura, un presupposto di validità delle stesse. Per il resto, l'incarico

diretto comparativo si caratterizza per l'assenza di particolari esigenze

formali e non bisogna pertanto mostrarsi troppo severi nell'esame delle

offerte (cfr. STA 52.2022.406 del 9 marzo 2023 consid. 4). Una peculiarità di

questa procedura risiede nel fatto che le offerte non devono necessariamente

essere richieste contemporaneamente, ma possono essere sollecitate anche una

per volta (art. 13c cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Diversamente da quanto avviene con le

procedure aperta e selettiva, le offerte non devono quindi essere aperte

simultaneamente (cfr. scheda informativa dell'UVCP genere e scelta della

procedura del 1° marzo 2022, pag. 19, punto 4.3).

4.2

Nel caso concreto,

alle offerenti è stato richiesto di inoltrare le offerte per posta elettronica.

Esse hanno quindi inviato all'indirizzo e-mail della consulente del committente

una copia in formato .pdf dell'offerta. Quella dell'aggiudicataria, al

pari delle altre due, era firmata a mano e munita del timbro dell'azienda.

Le offerenti sono poi

state sollecitate ad adeguare il prezzo alle esigenze del committente, che

aveva omesso di indicare il quantitativo corretto (tre aule anziché una). La

richiesta è avvenuta in modo del tutto informale, senza la fissazione di un

termine preciso, ma con l'invito a procedere al più presto ("sarebbe

ottimale averlo entro sera", rispettivamente "entro giovedì

sera", ossia il giorno dopo, per quanto attiene alla richiesta

formulata alla ricorrente). Il nuovo foglio di copertina inviato dalla

deliberataria era sprovvisto della firma.

Prima di esaminare se,

come ritiene l'insorgente, questa mancanza sia così grave da imporre

l'esclusione della deliberataria dalla procedura, occorre osservare che il committente

si è accontentato di richiedere l'invio di una copia delle offerte per posta

elettronica: nessuna di quelle ricevute soddisfaceva pertanto il requisito

della forma scritta. A questo proposito, atteso che le ditte hanno adottato

questa modalità di comunicazione in buona fede, su esplicita richiesta

dell'ente appaltante, tale irregolarità non deve pregiudicare la loro

possibilità di ottenere la commessa. Il difetto sarebbe infatti facilmente

sanabile chiedendo alle offerenti di trasmettere il documento originale.

Posta questa premessa e

tornando al quesito di sapere se l'offerta della deliberataria possa conseguire

l'aggiudicazione, va innanzitutto considerato che l'invio del foglio di

copertina aggiornato con i quantitativi corretti si è reso necessario per rimediare

a una manifesta svista del committente e non per ragioni riconducibili

all'offerente e, inoltre, che alla stessa non è stato fissato alcun termine

perentorio a questo scopo. Pertanto, alla luce di tutte le predette circostanze,

la mancanza della firma sul nuovo documento non costituisce nel caso concreto

un vizio tale da imporre l'esclusione della deliberataria. Il committente

avrebbe infatti semmai dovuto invitarla a sanare il difetto entro un termine

ragionevole. A maggior ragione se si pensa che, come testé ricordato,

nell'aggiudicazione per incarico diretto con più offerte non occorre che le

stesse siano aperte simultaneamente. Tant'è vero che la ricorrente è stata

invitata a correggere l'importo finale entro il giorno successivo rispetto alle

altre due ditte. La censura va quindi disattesa.

5.

Visto quanto

precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico

dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà

all'aggiudicataria e al committente, entrambe patrocinate, congrue ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente

alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Essa rifonderà fr. 1'500.- sia al committente sia all'aggiudicataria.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera