52.2023.427
Commessa pubblica. Incarico diretto con più offerte. Aspetti formali
26 febbraio 2024Italiano10 min
amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto attiva nel campo della commessa e sollecitata a presentare
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.427
Lugano
26
febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 16 novembre
2023 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 3 novembre 2023 del Municipio del Comune
di CO 2 che, in esito a una procedura di incarico diretto con più offerte, ha
aggiudicato la fornitura di mobilio per l'allestimento della scuola
dell'infanzia alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9 ottobre 2023, uno
studio di architettura incaricato dal Municipio del Comune di CO 2 ha richiesto
per posta elettronica a tre ditte, tra cui la RI 1 e la CO 1, un'offerta per la
fornitura e il montaggio di arredo mobile occorrente nell'ambito della ristrutturazione
e dell'ampliamento del centro scolastico comunale. La richiesta d'offerta
allegata indicava che si trattava di una procedura per incarico diretto con il
coinvolgimento di tre offerenti al massimo. Alle aziende interpellate sono
stati trasmessi un modulo d'offerta e un documento con le condizioni generali
d'appalto. L'offerta era da ritornare per posta elettronica, compilata e
firmata, entro il 16 ottobre 2023.
Il modulo d'offerta
contemplava le prestazioni di fornitura e montaggio, suddivise nelle categorie arredo
SI, arredo SE, cucina, e quelle di trasporto.
Il documento indicava
che le opere sarebbero state aggiudicate all'offerta dal minor prezzo (pag. 3,
pos. 230).
B. Le tre ditte hanno
inoltrato la propria offerta entro il termine previsto. La RI 1 ha proposto un
prezzo di fr. 43'759.58 IVA inclusa, mentre la CO 1 di fr. 43'374.- IVA
inclusa.
C. Con separati e-mail
del 18 ottobre 2023, la progettista incaricata dal committente, facendo
riferimento a una precedente telefonata, ha chiesto ai concorrenti di
aggiornare il prezzo offerto in relazione all'arredo della scuola dell'infanzia
(SI), considerando che le stesse andavano previste per tre sezioni e non per
una sola. Se necessario, ha soggiunto, anche il prezzo del trasporto poteva essere
adeguato. La medesima ha quindi inoltrato ai concorrenti la prima pagina del
modulo d'offerta, in cui erano ricapitolate le voci principali ed era indicato
il prezzo finale. In questa nuova versione, al capitolo riguardante l'arredo SI
è stato aggiunto uno spazio per indicare il prezzo, che andava poi moltiplicato
per 3.
D. a. Lo stesso giorno, la
CO 1 ha inoltrato per posta elettronica la prima pagina compilata, aggiornando
il prezzo per il capitolo arredo SI, che ha moltiplicato per 3 rispetto
all'offerta originale. Ha pure adeguato i costi di trasporto, che da 1'000.-
sono passati a 1'500.-. Il totale ammontava a fr. 64'433.- IVA inclusa.
b. La RI 1 non ha
utilizzato il nuovo foglio inviato dalla consulente del committente, ma ha
compilato per intero la prima versione del modulo d'offerta, rispedendola alla
progettista per e-mail. Ha adeguato il prezzo della fornitura dell'arredo SI,
moltiplicando per tre quello originale, e ha pure corretto il prezzo del
trasporto, che da fr. 400.- è passato a fr. 620.-. L'importo totale è quindi
stato aggiornato in fr. 67'248.95 IVA inclusa.
c. La terza
concorrente ha offerto le prestazioni al prezzo complessivo di fr. 69'910.25.
E. Il 3 novembre 2023 il
committente ha deliberato la commessa alla CO 1. Alla RI 1, l'ente appaltante
ha semplicemente comunicato di aver deliberato i lavori ad altra ditta.
F. Contro la
predetta decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la
RI 1 chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione della commessa
in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Subordinatamente, domanda il rinvio degli atti al committente per nuova
decisione e, in via ancor più subordinata, l'accertamento dell'illiceità della
delibera. Eccepisce innanzitutto la violazione del proprio diritto di essere
sentita, da un lato per carenza di motivazione della decisione impugnata e,
dall'altro lato, perché non le sarebbe stato garantito un accesso agli atti
sufficientemente esteso. Nel merito, sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria
andava esclusa siccome mancante della firma, e pertanto irrimediabilmente
viziata.
G. All'accoglimento del
gravame si oppone il committente, contestando innanzitutto di aver violato il
diritto di essere sentita della ricorrente, che ha potuto inoltrare un ricorso
motivato, senza subire alcun pregiudizio. Sostiene inoltre che l'offerta
dell'aggiudicataria, inoltrata entro il termine impartito, era firmata. Il
documento trasmesso successivamente, su richiesta della consulente del committente,
per ovviare all'errore del modulo d'offerta che non prevedeva i quantitativi
corretti, non costituirebbe una nuova offerta. Il fatto che questo non sia
stato sottoscritto dall'aggiudicataria non è una lacuna formale che comporta
l'esclusione dell'offerta, considerato inoltre che la procedura per incarico
diretto concorrenziale è caratterizzata dall'assenza di un formalismo
particolare. D'altro canto, pure la ricorrente ha inviato un documento di
adeguamento dell'offerta diverso da quello consegnato a questo scopo dalla
committenza.
H. Con motivazioni
analoghe, che saranno semmai riprese in seguito, l'aggiudicataria ha avversato
il gravame.
Fatti
I. Con la
replica e le dupliche le parti hanno ribadito le proprie tesi con motivi di cui
si dirà, per quanto qui interessa, in seguito.
J. L'Ufficio di
vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) non ha presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto attiva nel campo della commessa e sollecitata a presentare
un'offerta, la ricorrente, che ha insinuato la seconda offerta più economica, è
senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha
assegnato il mandato a un'altra ditta (art. 37 lett. d LCPubb e art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere deciso sulla base delle tavole processuali, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio trasmesso dal committente e la
documentazione esibita dalle parti permettono al Tribunale di esprimersi con
cognizione di causa.
Considerandi
2.
La ricorrente
eccepisce innanzitutto la violazione del proprio diritto di essere sentita sia
a causa dell'insufficiente motivazione della decisione impugnata sia per non
aver potuto consultare tutti gli atti prima di inoltrare ricorso.
La censura va d'acchito
respinta siccome, per quanto la decisione impugnata difettasse di ogni
dettaglio in merito al criterio di aggiudicazione e alla scelta dell'offerente,
il vizio non ha causato alcun pregiudizio alla ricorrente, che ha reperito
tutte le informazioni necessarie e ha potuto visionare la documentazione utile
per allestire il proprio ricorso in modo compiuto. Essa ha infatti contestato la
delibera in favore della CO 1, eccependo la mancata firma dell'offerta, di cui
ha persino prodotto una copia. Essa ha inoltre avuto ampio accesso alla
documentazione integrale in questa sede, nonché alle spiegazioni del
committente, e ha avuto modo di esprimersi in merito. Ogni eventuale violazione
del diritto di essere sentito sarebbe quindi sanato dinanzi a questo Tribunale,
che rivede liberamente fatti e diritto.
3.
L'art. 7 cpv. 4
LCPubb, prevede che nella procedura a incarico diretto possono essere richieste
in forma scritta fino ad un massimo di tre offerte. A questo proposito, l'art.
13c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 730.110) specifica che il committente può sollecitare le
offerte una alla volta o contemporaneamente (cpv. 1), ma non può negoziare le
medesime (cpv. 3). Queste norme disciplinano il cosiddetto incarico diretto
comparativo o concorrenziale.
4.
Secondo la
ricorrente, l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione per
aver presentato un'offerta sprovvista della firma.
4.1
L'esigenza di firmare le offerte,
pena l'esclusione in caso di inosservanza, è
riconosciuta da dottrina e giurisprudenza (cfr. Etienne
Poltier, Droit des marchés publics, II ed., Berna 2023, n. 604; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrecht, 3. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra
2013, n. 482; STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 4.1). L'esclusione
delle offerte prive di firma è inoltre sancita dall'art. 42 cpv. 1
RLCPubb/CIAP.
Dal momento che la legge prescrive la forma scritta per le offerte richieste
nell'ambito di un incarico diretto concorrenziale (art. 7 cpv. 4 LCPubb e 13c
cpv. 2 RLCPubb/CIAP), la loro sottoscrizione costituisce, anche in questo tipo
di procedura, un presupposto di validità delle stesse. Per il resto, l'incarico
diretto comparativo si caratterizza per l'assenza di particolari esigenze
formali e non bisogna pertanto mostrarsi troppo severi nell'esame delle
offerte (cfr. STA 52.2022.406 del 9 marzo 2023 consid. 4). Una peculiarità di
questa procedura risiede nel fatto che le offerte non devono necessariamente
essere richieste contemporaneamente, ma possono essere sollecitate anche una
per volta (art. 13c cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Diversamente da quanto avviene con le
procedure aperta e selettiva, le offerte non devono quindi essere aperte
simultaneamente (cfr. scheda informativa dell'UVCP genere e scelta della
procedura del 1° marzo 2022, pag. 19, punto 4.3).
4.2
Nel caso concreto,
alle offerenti è stato richiesto di inoltrare le offerte per posta elettronica.
Esse hanno quindi inviato all'indirizzo e-mail della consulente del committente
una copia in formato .pdf dell'offerta. Quella dell'aggiudicataria, al
pari delle altre due, era firmata a mano e munita del timbro dell'azienda.
Le offerenti sono poi
state sollecitate ad adeguare il prezzo alle esigenze del committente, che
aveva omesso di indicare il quantitativo corretto (tre aule anziché una). La
richiesta è avvenuta in modo del tutto informale, senza la fissazione di un
termine preciso, ma con l'invito a procedere al più presto ("sarebbe
ottimale averlo entro sera", rispettivamente "entro giovedì
sera", ossia il giorno dopo, per quanto attiene alla richiesta
formulata alla ricorrente). Il nuovo foglio di copertina inviato dalla
deliberataria era sprovvisto della firma.
Prima di esaminare se,
come ritiene l'insorgente, questa mancanza sia così grave da imporre
l'esclusione della deliberataria dalla procedura, occorre osservare che il committente
si è accontentato di richiedere l'invio di una copia delle offerte per posta
elettronica: nessuna di quelle ricevute soddisfaceva pertanto il requisito
della forma scritta. A questo proposito, atteso che le ditte hanno adottato
questa modalità di comunicazione in buona fede, su esplicita richiesta
dell'ente appaltante, tale irregolarità non deve pregiudicare la loro
possibilità di ottenere la commessa. Il difetto sarebbe infatti facilmente
sanabile chiedendo alle offerenti di trasmettere il documento originale.
Posta questa premessa e
tornando al quesito di sapere se l'offerta della deliberataria possa conseguire
l'aggiudicazione, va innanzitutto considerato che l'invio del foglio di
copertina aggiornato con i quantitativi corretti si è reso necessario per rimediare
a una manifesta svista del committente e non per ragioni riconducibili
all'offerente e, inoltre, che alla stessa non è stato fissato alcun termine
perentorio a questo scopo. Pertanto, alla luce di tutte le predette circostanze,
la mancanza della firma sul nuovo documento non costituisce nel caso concreto
un vizio tale da imporre l'esclusione della deliberataria. Il committente
avrebbe infatti semmai dovuto invitarla a sanare il difetto entro un termine
ragionevole. A maggior ragione se si pensa che, come testé ricordato,
nell'aggiudicazione per incarico diretto con più offerte non occorre che le
stesse siano aperte simultaneamente. Tant'è vero che la ricorrente è stata
invitata a correggere l'importo finale entro il giorno successivo rispetto alle
altre due ditte. La censura va quindi disattesa.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico
dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà
all'aggiudicataria e al committente, entrambe patrocinate, congrue ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
6.
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente
alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Essa rifonderà fr. 1'500.- sia al committente sia all'aggiudicataria.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera