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Decisione

52.2023.430

Docente cantonale. Ammonimento per violazione dei doveri di servizio

24 aprile 2024Italiano17 min

formato alle sue spalle. (…) Pochi minuti dopo, (…) RI 1 dice all'allievo __________:

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.430

Lugano

24

aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 20 novembre

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 18 ottobre 2023 (n. 5009) del

Consiglio di Stato che gli ha inflitto un ammonimento a titolo di sanzione

disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è docente di

scienze naturali presso la Scuola media di __________.

Il 12 luglio 2022, X 1,

direttore della sede scolastica, ha inoltrato a T__________, capa della Sezione

dell'insegnamento medio (SIM) del Dipartimento dell'educazione, della cultura e

dello sport (DECS) segnalazioni pervenutegli da tre docenti in merito a

comportamenti di RI 1 ritenuti inadeguati.

a. La prima segnalazione, di una collega docente, riporta un episodio avvenuto

in occasione di una gita scolastica con le classi terze, in cui

durante un momento di pausa (…) il collega seduto su

una panchina visionava sul proprio telefonino immagini di donne in pose

ammiccanti (per quanto ho involontariamente avuto modo di vedere, trovandomi a

meno di un metro di distanza), incurante del capannello di allievi che si era

formato alle sue spalle. (…) Pochi minuti dopo, (…) RI 1 dice all'allievo __________:

"A quest'ora della giornata avrei proprio bisogno di un bel massaggio… ma

dove dico io!" L'allievo, con cenno d'intesa, replica: "Sore, questo

non si chiama massaggio, si chiama stimolazione!" RI 1 per tutta risposta:

"Vedo che io e te ci capiamo a meraviglia!", affermazione seguita da

due pacche sulle spalle a mo' di abbraccio.

La docente riporta

anche di aver raccolto in diverse occasioni affermazioni di allieve infastidite

da battutine e commenti volgari e sessisti. Inoltre, un'alunna le avrebbe

riferito di avere paura del docente, da quando una volta non ha gradito come si

è avvicinato a lei per consolarla mentre piangeva a ricreazione, facendola

sentire a disagio per il modo in cui le ha messo una mano sulla gamba. Più in

generale, la docente osserva che RI 1 si rapporta agli allievi cercando una

relazione basata sulla complicità, anche attraverso battute di bassa lega e

alleanze con alcuni studenti contro altri, irrispettosa della differenza di

generazione e di ruoli. Pure la distanza fisica dagli allievi, che spesso lo

abbracciano, non sarebbe quella corretta.

b. La seconda

testimonianza raccolta dal direttore riporta un episodio avvenuto alla cena di

classe con gli allievi di quarta, in cui un alunno avrebbe mostrato al docente

la foto di una sua amica in pantaloncini e t-shirt, a cui sarebbe seguito sguardo

e sorriso da "intenditori". Lo stesso ragazzo, in occasione della

preparazione delle pergamene di cartone da lanciare agli scolari più piccoli il

giorno della consegna delle licenze, avrebbe inserito il seguente messaggio: "Ti

auguro 4 anni stupendi. Se hai bisogno di informazioni sul Pompei chiedi al

prof RI 1".

c. Infine, la terza segnalazione giunta al direttore riferisce quanto segue:

Mercoledì 15 giugno una ragazza di IV media presente

in biblioteca mi ha confidato di aver paura del prof. RI 1, per alcuni atteggiamenti

e comportamenti. Mi ha detto che durante la gita delle IV a __________ è

entrato in una chat con alcuni allievi, nella quale si scambiano foto di

ragazze/donne. Mi ha detto che spesso con i ragazzi fa commenti sull'aspetto

fisico delle ragazze e anche delle mamme. Mentre lei era con me in biblioteca,

il prof. RI 1 è passato da qui e io ho visto che lui si è avvicinato e le ha

sussurrato qualcosa all'orecchio. Appena lui se ne è andato, la ragazza mi ha

riferito che le ha detto: "Come sei bella, chissà quante teste farai

girare oggi" ed era a disagio.

Il direttore, nel suo

esposto alla SIM, ha aggiunto che il docente cercherebbe sistematicamente un

approccio molto diretto con le nuove colleghe, con richieste di appuntamenti

insistenti.

B. Il 30 agosto 2022 si è

tenuto un incontro tra RI 1, T__________, G__________, capo della Sezione

amministrativa del DECS e X 1, durante il quale il docente è stato informato delle

critiche mossegli.

C. A seguito del

colloquio e di una presa di posizione scritta del docente, frattanto difeso da

un legale, il Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta amministrativa nei suoi

confronti, ritenuto che il suo comportamento poteva configurare una violazione

dei doveri di servizio. L'inchiesta è stata affidata a un'apposita commissione,

composta da G__________, T__________ e __________, giurista del DECS, che in

esito a un interrogatorio formale di RI 1 gli ha prospettato l'adozione di una

misura disciplinare quale l'ammonimento, dandogli l'occasione di formulare

osservazioni.

D. Raccolte le

osservazioni del docente, che ha contestato gli addebiti mossigli, il Consiglio

di Stato, con decisione del 18 ottobre 2023 ha inflitto a RI 1 un ammonimento.

L'autorità di nomina, sulla scorta della segnalazione del direttore, ha

ritenuto il comportamento del docente inappropriato e lesivo dei doveri di

servizio. A giudizio del Governo, il docente avrebbe agito in modo improprio

per rapporto alla sua funzione e al suo ruolo educativo, dando modo ad alcuni

allievi di vedere foto di donne presenti sul sito di incontri Tinder,

rivolgendo battute inadeguate agli allievi e cercando in diverse occasioni

appuntamenti e incontri con le colleghe appena arrivate in sede. Le odierne

contestazioni, ha soggiunto, contraddirebbero del resto le prime ammissioni

fatte dal docente in occasione del colloquio informale del 30 agosto 2022, in

cui si è detto dispiaciuto per la leggerezza commessa in relazione alle foto

dell'applicazione Tinder e per le sue esternazioni, suscettibili di

essere percepite come inopportune e fastidiose da parte degli allievi.

E. Contro la predetta

decisione insorge RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e, in via subordinata, il rinvio degli atti

all'autorità di nomina affinché si pronunci nuovamente dopo aver esperito

ulteriori accertamenti.

Il ricorrente censura innanzitutto l'agire dell'autorità, che non avrebbe

allestito un verbale del primo incontro in cui gli ha dato occasione di

esprimersi in merito agli addebiti mossigli, costringendolo ad allestire un

memoriale personale dei contenuti del colloquio. Questo documento andrebbe

ritenuto fede facente e dimostrerebbe che il docente non ha ammesso alcunché. L'autorità

non avrebbe poi esperito alcun accertamento vero e proprio, né effettuato l'audizione

dei docenti segnalanti contrariamente a quanto da lui richiesto, violando così

il suo diritto di essere sentito. Gli addebiti mossi sarebbero d'altro canto

generici, per cui la misura disciplinare non meriterebbe di essere confermata.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione

amministrativa. Sostiene innanzitutto che la procedura si sia svolta in modo

corretto, tutelando sia i docenti che hanno segnalato i fatti sia gli allievi. I

rimproveri mossi all'insorgente sarebbero fondati e troverebbero sufficiente

riscontro nelle dichiarazioni dei docenti. Senza contare le ammissioni del

ricorrente in occasione del primo incontro informale tenutosi il 30 agosto

2022, che aveva lo scopo di evitare l'inchiesta disciplinare, come previsto

dalle normative applicabili nel caso in cui la fattispecie risulti chiara.

G. Con la replica, il

ricorrente ribadisce le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per

quanto necessario, nei seguenti considerandi.

H. L'allegato di duplica

presentato dall'autorità di nomina va estromesso dagli atti, per i motivi

meglio esposti nei considerandi in diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,

direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il 19 gennaio 2024 il Tribunale ha intimato la replica al

Consiglio di Stato, assegnandogli un termine di 15 giorni per duplicare. L'atto

è stato consegnato per l'invio raccomandato interno il 19 gennaio 2024 alla

Messaggeria governativa. Il 30 gennaio 2024, la giudice delegata del Tribunale

ha prorogato il termine di 15 giorni, su richiesta dell'autorità.

L'ordinanza del 19 gennaio 2024 risulta notificata il giorno stesso. Infatti, la

consegna al servizio usuale di messaggeria da parte di un ufficio vale, oltre

che come invio per il mittente, simultaneamente anche quale ricezione per

l'ufficio destinatario, pure servito abitualmente dal medesimo servizio di

messaggeria. La particolarità dell'invio per posta interna è in effetti

caratterizzata dal fatto che il momento dell'invio e quello della ricezione

coincidono, perché sia il mittente sia il destinatario usufruiscono dello

stesso servizio di messaggeria e inviano e ricevono la posta (interna ed

esterna) per questo tramite. Essendo determinante per la consegna brevi manu

il momento della ricezione e non quello della percezione, nel caso della posta

interna la notificazione è da ritenersi adempiuta al momento della consegna

alla messaggeria (cfr. STF 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1.3.4 segg.

in: RtiD II-2011 n. 34, pag. 149 segg; II-2009 n. 4c, pag. 625 segg.; Messaggio

n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 4.4 pag. 13). Il

termine per presentare la duplica è quindi iniziato a decorrere il 20 gennaio

2024, ossia il giorno successivo alla notifica (art. 13 cpv. 1 LPAmm). Per

effetto della proroga di 15 giorni, questo è scaduto il 19 febbraio 2024. Il

memoriale di duplica, inoltrato dal DECS soltanto il 21 febbraio 2024, è

pertanto tardivo. Lo stesso va quindi estromesso dagli atti senza intimazione

alle parti.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi per esaminare la fondatezza e la

proporzionalità del provvedimento impugnato emergono in maniera

sufficientemente circostanziata.

Considerandi

2.

L'insorgente

rimprovera all'autorità di nomina di non aver dato seguito alla sua richiesta

probatoria di effettuare dei confronti con i propri accusatori, rimasti nell'ombra.

Ritiene così violato il suo diritto di essere sentito.

2.1

Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di

essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale

cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte

dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in

quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia

presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende

tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere

efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3,

136.

I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra queste, il diritto di

offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid.

3.4, 135 I 279 consid. 2.3 e rimandi; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017

consid. 5.2.1). Il diritto all'assunzione delle prove offerte presuppone che il

fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario

per constatare questo fatto e che la relativa domanda sia formulata nelle forme

e nei termini prescritti. Tale garanzia non impedisce inoltre all'autorità di

porre un termine all'istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno

permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non

potrebbero condurla a modificare il suo convincimento. Nell'ambito di questa

valutazione, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento (cfr. DTF

141.

I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii; STF 2C_583/2017 citata

consid. 5.2.1).

2.2

Nel caso concreto, il ricorrente, rivolgendosi all'autorità, si è

dichiarato per scritto a disposizione per un confronto con i tre testimoni

citati nel rapporto al fine di chiarire la propria posizione. A questo

proposito, occorre rilevare che un'audizione in contraddittorio dei docenti che

hanno inoltrato la propria segnalazione appare un mezzo di prova utile e

pertinente a delineare i contorni degli episodi descritti. Va tuttavia pure considerato,

da un lato, che la predetta dichiarazione dell'insorgente, per di più espressa

da un legale, non costituisce un'esplicita richiesta probatoria. D'altro canto,

per i motivi che meglio saranno esposti, dalle prese di posizione scritte

rilasciate dall'insorgente nel corso dell'inchiesta apparivano elementi

sufficienti a infliggere la misura dell'ammonimento, senza che ci fosse bisogno

di interrogare i colleghi. È del resto comprensibile l'intento dell'autorità di

nomina di non coinvolgere più del dovuto i docenti, nell'ottica di evitare

l'insorgere di situazioni conflittuali sul posto di lavoro. Sulle segnalazioni

raccolte dal direttore dell'istituto scolastico il ricorrente ha comunque avuto

ampio modo di prendere posizione proponendo la propria versione dei fatti. La

censura di violazione del diritto di essere sentito va quindi disattesa.

3.

3.1. I doveri

degli impiegati cantonali e dei docenti sono definiti dal capitolo VII della

LORD. I dipendenti, dispone a titolo di norma generale l'art. 22 cpv. 1 LORD,

agiscono in conformità alle leggi e agli interessi dello Stato, svolgendo

personalmente il proprio servizio e dedicandovi la loro intera attività lavorativa.

Essi, soggiunge la norma (cpv. 2), svolgono coscienziosamente i compiti loro

affidati, contribuendo con spirito di iniziativa e di collaborazione al

miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio alla collettività.

Il dipendente, precisa l'art. 23 cpv. 1 LORD, deve mostrarsi degno della stima

e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno

corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa, sia nella

vita privata. Egli si comporta con tatto e cortesia nelle relazioni con il

pubblico e verso i superiori e i colleghi (art. 23 cpv. 2 LORD). Per quanto

attiene al caso specifico dei docenti, la legislazione scolastica contiene

inoltre numerose norme di carattere comportamentale, educativo e pedagogico

rivolte al corpo insegnante. In particolare, gli art. 45 e 46 della legge sulla

scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100) incaricano il docente

dell'istruzione e dell'educazione degli allievi e lo chiamano a svolgere la sua

attività in ossequio ai diritti degli studenti, tenuto conto della loro età,

della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della

scuola. Vista l'importanza che riveste la

scuola nella nostra società e dell'influsso che essa esercita sugli

allievi, in particolare su quelli minorenni, occorre porre esigenze severe per

quanto attiene al comportamento che i docenti devono assumere (DTF 138 I 113

consid. 5.4 non pubblicato, con riferimenti).

3.2

Secondo l'art. 32 cpv. 1 LORD, le trasgressioni ai

doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'ammonimento;

b) la multa

sino fr. 3'000.-;

c) la riduzione

dello stipendio fino a un massimo del 10%, durante un anno al massimo;

d) la

sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino

a otto mesi;

In caso di provvedimento disciplinare, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le

questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata (art.

90.

LPAmm). Se giudica ingiustificata una misura disciplinare diversa dal

licenziamento, la annulla e può sostituirla con un provvedimento meno grave

(art. 91 cpv. 3 LPAmm).

4.

Il ricorrente

contesta la misura dell'ammonimento. Nega di aver agito in modo contrario ai

suoi doveri di servizio e richiama le sue prese di posizione inviate

all'autorità di nomina, nelle quali ha contestualizzato i fatti posti alla base

del provvedimento.

4.1

In queste prese di posizione, il docente ammette di aver consultato

l'applicazione Tinder durante una gita scolastica. Nega tuttavia che vi

fosse un capannello di allievi radunato alle sue spalle, non escludendo comunque

la possibilità che alcuni di essi fossero effettivamente dietro di lui. Sarebbe

stato tuttavia proprio il richiamo della docente a riporre il telefono ad

attirare l'attenzione dei ragazzi. Non esclude nemmeno di aver avuto uno

scambio di battute allusive con un allievo, ritenendo tuttavia che questo debba

essere interpretato in modo adeguato e non ambiguo.

L'insorgente riconosce inoltre che alcuni scolari gli hanno mostrato fotografie

di ragazze durante una cena di classe e che uno studente in particolare gliene

ha inviata una sul cellulare ritraente una donna in bichini.

Per quanto attiene infine all'episodio occorso in biblioteca, il docente non

esclude che possa essersi rivolto a un'allieva dicendole "come sei

bella, chissà quante teste farai girare oggi". Si sarebbe tuttavia

trattato di un complimento senza nessun doppio fine.

4.2

Dalle dichiarazioni del docente emerge che lo stesso ha effettivamente

tenuto atteggiamenti inadeguati al ruolo di insegnante di scuola media. Innanzitutto,

l'uso di un'applicazione per incontri durante una gita scolastica, in presenza

degli allievi, appare fuori luogo. Pure inopportuno è lasciarsi andare a scambi

di battute allusivi e tollerare l'invio di foto di donne in bichini da parte di

alunni. Già dalla descrizione degli episodi fornita dal ricorrente emerge la

tendenza a instaurare un dialogo "tra pari" con gli allievi, che non

risulta conforme al suo ruolo educativo e pedagogico. Così come l'apprezzamento

rivolto all'alunna, senz'altro suscettibile di destare imbarazzo e disagio, va

biasimato.

Ciò che preoccupa, a leggere le prese di posizione dell'insorgente, è la sua

tendenza a banalizzare talune situazioni, in particolare appellandosi al fatto

che alcuni avvenimenti si siano verificati nel tempo libero, o durante una

pausa. Sebbene in occasione di una cena di classe non ci si aspetti un

comportamento rigoroso come durante le lezioni, nulla toglie che il ruolo del docente

non si esaurisca all'interno della sede scolastica. Né il fatto di trovarsi in pausa

durante una gita dispensa l'insegnante dal suo ruolo educativo. Alcuni gesti

che implicano una confidenza inusuale nel rapporto tra docente e allievo, come

l'invio di fotografie di donne in costume da bagno, vanno senz'altro

scoraggiati. È inoltre più che opportuno che l'insegnante eviti attività

private in presenza di allievi, quali la ricerca di incontri tramite portali

online, che possano alimentare conversazioni di dubbio gusto. Oltre a ciò, si

rileva che in più di un'occasione il ricorrente si pone sulla difensiva

chiedendosi se i colleghi segnalanti vogliano insinuare che abbia tentato di

adescare allievi. Così facendo il medesimo, senza mostrare alcun segno di

autocritica, evita di mettersi in discussione e perde di vista il punto

centrale della questione: alcuni gesti e atteggiamenti sono comunque

sconvenienti, indipendentemente dalla reale intenzione di chi li mette in atto.

Gli stessi, anche qualora siano in realtà privi di malizia, si prestano a

essere mal interpretati, ciò che in un ambiente scolastico, per di più in

presenza di minori preadolescenti, va indubbiamente evitato.

4.3

Alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene che il

ricorrente abbia violato i suoi doveri di servizio, e in particolare quello che

impone di tenere un contegno corretto e dignitoso nello svolgimento della

funzione. La misura dell'ammonimento, adeguata e proporzionata, se non

addirittura generosa, merita pertanto conferma.

5.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera