52.2023.436
Rifiuto del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS
18 novembre 2024Italiano16 min
i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.436
Lugano
18
novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 28 novembre
2023 di
RI
1
rappresentata
dal PA 1
contro
la risoluzione del 25 ottobre 2023 (n. 5054) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del 22 agosto 2022 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione, in materia di rifiuto del rinnovo di un permesso
di dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. La cittadina italiana RI
1 (1955) è giunta in Svizzera il 1° dicembre 2009 ottenendo un permesso di
dimora UE/AELS, con termine di controllo fissato per il 30 novembre 2014 e in
seguito prorogato fino al 30 novembre 2019, per soggiorno privato senza
l'esercizio di un'attività lucrativa. Essa lavorava all'estero presso la __________
S.p.A.
b. Il 19 luglio 2018
la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la
richiesta del 10 aprile 2017 di RI 1 di porla al beneficio di un'autorizzazione
di domicilio, avendo una procedura esecutiva in corso di fr. 5'985.-. Le ha
comunque prorogato il permesso di dimora UE/AELS per un anno, con termine di
controllo al 30 novembre 2020, per la ricerca di un posto di lavoro, visto che il
rapporto d'impiego era stato sciolto dalla società (licenziamento collettivo)
con effetto a partire dal 31 dicembre 2018 e l'interessata beneficiava delle
indennità di disoccupazione nel nostro Paese a partire dal 1° agosto 2018, non
essendo più impiegata dal 28 luglio precedente.
c. Il 1° gennaio 2020 RI
1 è stata posta al beneficio di una rendita di vecchiaia AVS e della relativa prestazione
complementare.
B. Dopo aver dato a RI 1 la
possibilità di esprimersi, il 22 agosto 2022 la Sezione della popolazione ha
deciso di non rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS, che aveva richiesto il
10 novembre 2020, e le ha fissato un termine fino al 22 ottobre successivo per
lasciare il territorio svizzero.
L'Autorità ha tenuto conto del fatto che l'interessata non
disponeva di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento, visto
che dal 1° gennaio 2020 percepiva mensilmente una rendita AVS di fr. 93.- assortita
da una prestazione complementare di fr. 1'979.- (comprensiva del premio
forfetario dell'assicurazione malattia di fr. 544.-) e non aveva ancora
maturato il diritto alla rendita di anzianità in base alla legislazione italiana,
non avendo raggiunto i 67 anni di età come pure 20 anni di contribuzione necessari,
la cui richiesta poteva essere presentata unicamente nel 2023. Oltre a ciò,
essa non adempiva né gli estremi del diritto di rimanere né del caso di rigore
personale per poter continuare a soggiornare nel nostro Paese. Il provvedimento
è stato reso sulla base dell'art. 24 allegato I all'Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS
0.142.112.681) e degli art. 20, 22 e
23 dell'ordinanza sull'introduzione
della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203),
96 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, dal 1° gennaio 2019 rinominata legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]), 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS
0.101) e 5 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
C. Con giudizio del 25 ottobre
2023 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero
sempre gli estremi per non rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS sulla
scorta dei motivi addotti dal Dipartimento,
anche tenendo conto dei problemi di salute invocati solo con l'allegato di
replica e attestati dal certificato del dr. med. __________ del 21
novembre 2022 (melanoma, ipertensione arteriosa, struma tiroideo multi-nodulare
che comportava deviazioni della trachea con crisi dispnoiche, diabete mellito,
diverticolite, artrosi C5-D1).
D. Contro la predetta pronunzia
governativa la soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso
di dimora UE/AELS con l'esonero dal pagamento dell'anticipo per le presunte
spese processuali della causa.
RI 1 sostiene di poter prevalersi del diritto di rimanere ai
sensi dell'art. 4 allegato I ALC, essendo stata in disoccupazione volontaria
prima del pensionamento e avendo percepito le relative indennità.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il
Consiglio di Stato sia il Dipartimento,
quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se del caso in seguito.
F. In fase di replica
l'insorgente ribadisce i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica il
Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo non si è
espresso.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione del 30 aprile
2021 (LALSI; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi
dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'ALC, direttamente applicabile,
si rivolge ai cittadini elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte
della Comunità (attuale Unione) europea e disciplina il loro diritto di
entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione
di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea
di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2
paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; DTF
131 II 339 consid. 2).
In concreto, essendo cittadina italiana e titolare di un
documento di legittimazione valido, la ricorrente può prevalersi in linea di
principio del menzionato accordo bilaterale
per chiedere il rinnovo del suo permesso di
soggiorno senza l'esercizio di un'attività
lucrativa.
2.2. Gli art. 6 ALC e 24 par. 1 allegato I ALC garantiscono
ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il
diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente se dimostrano
però di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi
finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante
il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui
dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati
sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un
richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro
situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul
calcolo dell'aiuto sociale.
Fatti
I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE
o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati
sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo
che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a
percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).
2.3. Sulla base dell'art. 7 lett. c ALC, l'art. 4 allegato I ALC in relazione
con il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e la direttiva
75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo il testo in vigore al
momento della firma dell'accordo", riconosce ai cittadini di una parte
contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di rimanere sul
territorio di un'altra parte contraente dopo avere cessato la propria attività
economica.
2.4. Un diritto di soggiorno UE/AELS sul
territorio di un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte
delle autorità competenti di una carta di soggiorno (art. 2
allegato I ALC). La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un
cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC
non ha carattere costitutivo, ma dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2, 134
IV 57 consid. 4). Ne discende che quando le condizioni previste dall'ALC per la
concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date - e non
sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego (art. 5
allegato I ALC) -, il documento richiesto va concesso o rinnovato; in
effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno, ma si limita ad
attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4.4, 136 II 329 consid. 2 e 3).
Ritenuto che il campo di applicazione personale e temporale
dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in
Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno
garantito dall'accordo in parola al momento
determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF
134 II 10 consid. 2, 130 II 1 consid. 3.4), i
permessi di soggiorno di breve durata
UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e
i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più
adempite le condizioni per il loro rilascio (cfr. art. 23 cpv. 1 OLCP).
3. Come accennato in narrativa
RI 1, la quale non ha mai esercitato un'attività lucrativa nel nostro Paese (era
titolare di un permesso di dimora UE/AELS per soggiorno privato fino al 30
novembre 2019), percepisce dal mese di gennaio 2020 una prestazione
complementare alla rendita AVS che, al momento della decisione dipartimentale
del 22 agosto 2022, ammontava a fr. 1'979.- incluso il premio forfetario dell'assicurazione
malattia di fr. 544.-.
Ora, tale circostanza fattuale è
determinante per l'esito della vertenza. In effetti, per giurisprudenza,
laddove nell'ambito dell'applicazione dell'ALC la persona interessata senza
attività deve richiedere l'aiuto sociale o le prestazioni complementari,
conformemente all'art. 24 par. 8 allegato I ALC, il diritto di soggiorno non sussiste più al punto che
possono essere intraprese misure volte a mettervi fine (DTF 135 II 265 consid.
3.5-3.7). Non disponendo di mezzi finanziari sufficienti per non dover
ricorrere all'aiuto dello Stato ospitante, ne discende che l'insorgente non può
conservare il suo permesso di dimora UE/AELS, ritenuto che neppure in questa
sede ha documentato di poter contare su altre entrate che le permettano di
rinunciare alla prestazione complementare.
4. La ricorrente sostiene però
di poter prevalersi del diritto di rimanere, essendo stata in disoccupazione involontaria
prima del pensionamento con il diritto di percepire le relative indennità.
4.1. Come detto, sulla base
dell'art. 7 lett. c ALC, l'art. 4 allegato I ALC in relazione con il
regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e la direttiva
75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo il testo in vigore al
momento della firma dell'accordo", riconosce ai cittadini di una parte
contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di rimanere sul
territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la propria
attività economica.
Più precisamente, il regolamento 1251/70 prevede il diritto
di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro al
lavoratore: che al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età
riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti
alla pensione di vecchiaia e ha ivi occupato un impiego almeno durante gli
ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni (art. 2
par. 1 lett. a); che, essendo residente senza interruzione sul territorio di
tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a
seguito di inabilità permanente al lavoro (art. 2 par. 1 lett. b prima frase),
mentre se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a
carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di
durata della residenza (art. 2 par. 1 lett. b seconda frase). L'art. 2 del regolamento
1251/70 disciplina quindi il diritto di rimanere dopo avere cessato di
esercitare un'attività lucrativa dipendente sulla base di due criteri,
indipendenti tra loro: una precisa durata di residenza e una precisa durata di
attività (DTF 144 II 121 consid. 3.5.1 e 3.5.2).
Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che
possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni
dell'ALC o della convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS
(art. 22 OLCP). Il diritto di rimanere è volto a garantire l'ulteriore
permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa e, di
principio, sussiste indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca
l'aiuto sociale o eventuali prestazioni complementari (cfr. anche DTF 141 II 1 consid.
4.1; STF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 consid. 7.2, 2C_587/2013 del 30 ottobre
2013 consid. 3.2; SEM, Istruzioni OLCP-01/2022, n. 8.3.1).
4.2. Fermo restando che RI
1 non pretende di avere cessato di esercitare un'attività subordinata a
seguito di inabilità permanente al lavoro come prevede l'art. 2 par. 1 lett. b
prima frase del regolamento 1251/70 testé menzionato, essa non può invocare
neppure la lettera a di tale normativa, visto che il 1° gennaio 2020, quando ha
raggiunto l'età riconosciuta dall'AVS per la rendita di vecchiaia, non occupava
in Svizzera un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi, pur risiedendovi ininterrottamente
da più di tre anni.
Non permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli
l'art. 4 par. 2 del regolamento 1251/70, secondo cui i periodi di
disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del
lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodi di
occupazione ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 testé menzionato. Pur
considerando il fatto che la Sezione della popolazione le aveva prorogato il
permesso di dimora UE/AELS, di cui beneficiava dal 2009 per soggiorno privato, questa
volta per la ricerca di un posto di lavoro poiché a quel momento beneficiava nel
nostro Paese delle indennità di disoccupazione, l'insorgente dimentica però che
l'art. 1 prima frase del regolamento in parola indica espressamente che le relative
disposizioni si applicano ai cittadini di uno Stato membro che sono stati
occupati in qualità di lavoratori dipendenti nel territorio di un altro Stato
membro. Ciò che non è il caso della qui ricorrente, non avendo mai svolto
un'attività nello Stato ospitante. In effetti, RI 1 ha sempre lavorato nel
Paese di origine, a __________, fino al 28 luglio 2018, quando ha cessato la
propria attività a seguito del licenziamento collettivo operato dalla società.
5. Non adempiendo le
condizioni per poter risiedere nel nostro Paese, bisogna pertanto concludere che
i presupposti per non rinnovarle il permesso sono di principio dati.
Inoltre la ricorrente non può appellarsi ad altre norme, di
diritto internazionale o interno, per dedurre un diritto al rilascio o alla
proroga dell'autorizzazione di soggiorno.
6. A
questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata
dalla Sezione della popolazione.
6.1.
Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono
conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero,
considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del
suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il
pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura
venisse confermata (art. 96 LStrI).
Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni
sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va
svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3;
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro
Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).
6.2. La ricorrente risiede
stabilmente in Svizzera dal mese di dicembre 2009, alloggiando sempre a __________.
Ora, pur ammettendo che la sua presenza nel nostro
Paese va considerata di lunga durata, bisogna
tenere conto che essa non dispone di mezzi finanziari sufficienti per il
proprio mantenimento al punto che dal 2020 deve far capo alla complementare per
far fronte ai suoi bisogni essenziali. Benché le prestazioni complementari,
in diritto interno, non siano definite quale aiuto sociale in senso stretto, le
stesse limitano però le finanze pubbliche e devono quindi essere prese in
considerazione anche nella ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 8
cpv. 2 CEDU, visto che il benessere economico dello Stato può costituire un
motivo di allontanamento dal territorio (STF 2C_914/2020 dell'11 marzo 2021
consid. 5.10).
Bisogna anche considerare che RI 1 è nata e cresciuta in Italia,
dove ha vissuto per oltre 50 anni. Il suo ritorno
in Patria, dove potrà continuare a beneficiare della rendita di vecchiaia svizzera in quanto
cittadina dell'UE, non le porrà quindi insormontabili problemi di reinserimento, avendovi
pure lavorato. Non possono certo essere considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di un alloggio che essa
dovrà forzatamente affrontare una volta rientrata in Italia, trattandosi di un
aspetto del tutto normale che tocca la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese
d'origine anche dopo una prolungata assenza all'estero. Pur prendendo
atto che in questa sede la ricorrente non invoca più i problemi di salute che
la affliggono, descritti in narrativa, va in ogni caso osservato che la vicina
Penisola possiede le strutture sanitarie adeguate per curare le patologie di
cui soffre. Dal profilo poi delle
relazioni familiari e sociali, non è dato di vedere come essa non possa risiedere nella regione di confine, visto pure che risiedeva
a __________ prima di giungere in Svizzera, a __________. In tal modo, anche le
relazioni con il figlio __________ (1988), residente nel nostro Cantone e
titolare di un permesso di domicilio, vengono salvaguardate.
6.3. Si deve pertanto concludere che il provvedimento dipartimentale
litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle
disposizioni legali determinanti e non procede da un esercizio abusivo del
potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità.
7. 7.1. Stante tutto quanto
precede, il ricorso deve dunque essere respinto con conseguente conferma della
decisione impugnata.
7.2. La tassa di giustizia e le spese, commisurate tenendo
conto della situazione economica della ricorrente, sono poste a suo carico, in
quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il cancelliere