Lexipedia

Decisione

52.2023.436

Rifiuto del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

18 novembre 2024Italiano16 min

i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.436

Lugano

18

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 28 novembre

2023 di

RI

1

rappresentata

dal PA 1

contro

la risoluzione del 25 ottobre 2023 (n. 5054) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione del 22 agosto 2022 del Dipartimento delle istituzioni,

Sezione della popolazione, in materia di rifiuto del rinnovo di un permesso

di dimora UE/AELS;

ritenuto, in

fatto

A. a. La cittadina italiana RI

1 (1955) è giunta in Svizzera il 1° dicembre 2009 ottenendo un permesso di

dimora UE/AELS, con termine di controllo fissato per il 30 novembre 2014 e in

seguito prorogato fino al 30 novembre 2019, per soggiorno privato senza

l'esercizio di un'attività lucrativa. Essa lavorava all'estero presso la __________

S.p.A.

b. Il 19 luglio 2018

la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la

richiesta del 10 aprile 2017 di RI 1 di porla al beneficio di un'autorizzazione

di domicilio, avendo una procedura esecutiva in corso di fr. 5'985.-. Le ha

comunque prorogato il permesso di dimora UE/AELS per un anno, con termine di

controllo al 30 novembre 2020, per la ricerca di un posto di lavoro, visto che il

rapporto d'impiego era stato sciolto dalla società (licenziamento collettivo)

con effetto a partire dal 31 dicembre 2018 e l'interessata beneficiava delle

indennità di disoccupazione nel nostro Paese a partire dal 1° agosto 2018, non

essendo più impiegata dal 28 luglio precedente.

c. Il 1° gennaio 2020 RI

1 è stata posta al beneficio di una rendita di vecchiaia AVS e della relativa prestazione

complementare.

B. Dopo aver dato a RI 1 la

possibilità di esprimersi, il 22 agosto 2022 la Sezione della popolazione ha

deciso di non rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS, che aveva richiesto il

10 novembre 2020, e le ha fissato un termine fino al 22 ottobre successivo per

lasciare il territorio svizzero.

L'Autorità ha tenuto conto del fatto che l'interessata non

disponeva di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento, visto

che dal 1° gennaio 2020 percepiva mensilmente una rendita AVS di fr. 93.- assortita

da una prestazione complementare di fr. 1'979.- (comprensiva del premio

forfetario dell'assicurazione malattia di fr. 544.-) e non aveva ancora

maturato il diritto alla rendita di anzianità in base alla legislazione italiana,

non avendo raggiunto i 67 anni di età come pure 20 anni di contribuzione necessari,

la cui richiesta poteva essere presentata unicamente nel 2023. Oltre a ciò,

essa non adempiva né gli estremi del diritto di rimanere né del caso di rigore

personale per poter continuare a soggiornare nel nostro Paese. Il provvedimento

è stato reso sulla base dell'art. 24 allegato I all'Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri

sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS

0.142.112.681) e degli art. 20, 22 e

23 dell'ordinanza sull'introduzione

della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203),

96 della legge federale sugli

stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, dal 1° gennaio 2019 rinominata legge

federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]), 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e

l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS

0.101) e 5 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

C. Con giudizio del 25 ottobre

2023 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo

l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero

sempre gli estremi per non rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS sulla

scorta dei motivi addotti dal Dipartimento,

anche tenendo conto dei problemi di salute invocati solo con l'allegato di

replica e attestati dal certificato del dr. med. __________ del 21

novembre 2022 (melanoma, ipertensione arteriosa, struma tiroideo multi-nodulare

che comportava deviazioni della trachea con crisi dispnoiche, diabete mellito,

diverticolite, artrosi C5-D1).

D. Contro la predetta pronunzia

governativa la soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso

di dimora UE/AELS con l'esonero dal pagamento dell'anticipo per le presunte

spese processuali della causa.

RI 1 sostiene di poter prevalersi del diritto di rimanere ai

sensi dell'art. 4 allegato I ALC, essendo stata in disoccupazione volontaria

prima del pensionamento e avendo percepito le relative indennità.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il

Consiglio di Stato sia il Dipartimento,

quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se del caso in seguito.

F. In fase di replica

l'insorgente ribadisce i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica il

Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo non si è

espresso.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire

nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione del 30 aprile

2021 (LALSI; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi

dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. L'ALC, direttamente applicabile,

si rivolge ai cittadini elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte

della Comunità (attuale Unione) europea e disciplina il loro diritto di

entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione

di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea

di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2

paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; DTF

131 II 339 consid. 2).

In concreto, essendo cittadina italiana e titolare di un

documento di legittimazione valido, la ricorrente può prevalersi in linea di

principio del menzionato accordo bilaterale

per chiedere il rinnovo del suo permesso di

soggiorno senza l'esercizio di un'attività

lucrativa.

2.2. Gli art. 6 ALC e 24 par. 1 allegato I ALC garantiscono

ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il

diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente se dimostrano

però di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi

finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante

il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui

dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati

sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un

richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro

situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul

calcolo dell'aiuto sociale.

Fatti

I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE

o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati

sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo

che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a

percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

2.3. Sulla base dell'art. 7 lett. c ALC, l'art. 4 allegato I ALC in relazione

con il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e la direttiva

75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo il testo in vigore al

momento della firma dell'accordo", riconosce ai cittadini di una parte

contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di rimanere sul

territorio di un'altra parte contraente dopo avere cessato la propria attività

economica.

2.4. Un diritto di soggiorno UE/AELS sul

territorio di un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte

delle autorità competenti di una carta di soggiorno (art. 2

allegato I ALC). La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un

cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC

non ha carattere costitutivo, ma dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2, 134

IV 57 consid. 4). Ne discende che quando le condizioni previste dall'ALC per la

concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date - e non

sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego (art. 5

allegato I ALC) -, il documento richiesto va concesso o rinnovato; in

effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno, ma si limita ad

attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4.4, 136 II 329 consid. 2 e 3).

Ritenuto che il campo di applicazione personale e temporale

dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in

Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno

garantito dall'accordo in parola al momento

determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF

134 II 10 consid. 2, 130 II 1 consid. 3.4), i

permessi di soggiorno di breve durata

UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e

i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più

adempite le condizioni per il loro rilascio (cfr. art. 23 cpv. 1 OLCP).

3. Come accennato in narrativa

RI 1, la quale non ha mai esercitato un'attività lucrativa nel nostro Paese (era

titolare di un permesso di dimora UE/AELS per soggiorno privato fino al 30

novembre 2019), percepisce dal mese di gennaio 2020 una prestazione

complementare alla rendita AVS che, al momento della decisione dipartimentale

del 22 agosto 2022, ammontava a fr. 1'979.- incluso il premio forfetario dell'assicurazione

malattia di fr. 544.-.

Ora, tale circostanza fattuale è

determinante per l'esito della vertenza. In effetti, per giurisprudenza,

laddove nell'ambito dell'applicazione dell'ALC la persona interessata senza

attività deve richiedere l'aiuto sociale o le prestazioni complementari,

conformemente all'art. 24 par. 8 allegato I ALC, il diritto di soggiorno non sussiste più al punto che

possono essere intraprese misure volte a mettervi fine (DTF 135 II 265 consid.

3.5-3.7). Non disponendo di mezzi finanziari sufficienti per non dover

ricorrere all'aiuto dello Stato ospitante, ne discende che l'insorgente non può

conservare il suo permesso di dimora UE/AELS, ritenuto che neppure in questa

sede ha documentato di poter contare su altre entrate che le permettano di

rinunciare alla prestazione complementare.

4. La ricorrente sostiene però

di poter prevalersi del diritto di rimanere, essendo stata in disoccupazione involontaria

prima del pensionamento con il diritto di percepire le relative indennità.

4.1. Come detto, sulla base

dell'art. 7 lett. c ALC, l'art. 4 allegato I ALC in relazione con il

regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e la direttiva

75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo il testo in vigore al

momento della firma dell'accordo", riconosce ai cittadini di una parte

contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di rimanere sul

territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la propria

attività economica.

Più precisamente, il regolamento 1251/70 prevede il diritto

di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro al

lavoratore: che al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età

riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti

alla pensione di vecchiaia e ha ivi occupato un impiego almeno durante gli

ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni (art. 2

par. 1 lett. a); che, essendo residente senza interruzione sul territorio di

tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a

seguito di inabilità permanente al lavoro (art. 2 par. 1 lett. b prima frase),

mentre se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia

professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a

carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di

durata della residenza (art. 2 par. 1 lett. b seconda frase). L'art. 2 del regolamento

1251/70 disciplina quindi il diritto di rimanere dopo avere cessato di

esercitare un'attività lucrativa dipendente sulla base di due criteri,

indipendenti tra loro: una precisa durata di residenza e una precisa durata di

attività (DTF 144 II 121 consid. 3.5.1 e 3.5.2).

Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che

possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni

dell'ALC o della convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS

(art. 22 OLCP). Il diritto di rimanere è volto a garantire l'ulteriore

permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa e, di

principio, sussiste indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca

l'aiuto sociale o eventuali prestazioni complementari (cfr. anche DTF 141 II 1 consid.

4.1; STF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 consid. 7.2, 2C_587/2013 del 30 ottobre

2013 consid. 3.2; SEM, Istruzioni OLCP-01/2022, n. 8.3.1).

4.2. Fermo restando che RI

1 non pretende di avere cessato di esercitare un'attività subordinata a

seguito di inabilità permanente al lavoro come prevede l'art. 2 par. 1 lett. b

prima frase del regolamento 1251/70 testé menzionato, essa non può invocare

neppure la lettera a di tale normativa, visto che il 1° gennaio 2020, quando ha

raggiunto l'età riconosciuta dall'AVS per la rendita di vecchiaia, non occupava

in Svizzera un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi, pur risiedendovi ininterrottamente

da più di tre anni.

Non permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli

l'art. 4 par. 2 del regolamento 1251/70, secondo cui i periodi di

disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del

lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodi di

occupazione ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 testé menzionato. Pur

considerando il fatto che la Sezione della popolazione le aveva prorogato il

permesso di dimora UE/AELS, di cui beneficiava dal 2009 per soggiorno privato, questa

volta per la ricerca di un posto di lavoro poiché a quel momento beneficiava nel

nostro Paese delle indennità di disoccupazione, l'insorgente dimentica però che

l'art. 1 prima frase del regolamento in parola indica espressamente che le relative

disposizioni si applicano ai cittadini di uno Stato membro che sono stati

occupati in qualità di lavoratori dipendenti nel territorio di un altro Stato

membro. Ciò che non è il caso della qui ricorrente, non avendo mai svolto

un'attività nello Stato ospitante. In effetti, RI 1 ha sempre lavorato nel

Paese di origine, a __________, fino al 28 luglio 2018, quando ha cessato la

propria attività a seguito del licenziamento collettivo operato dalla società.

5. Non adempiendo le

condizioni per poter risiedere nel nostro Paese, bisogna pertanto concludere che

i presupposti per non rinnovarle il permesso sono di principio dati.

Inoltre la ricorrente non può appellarsi ad altre norme, di

diritto internazionale o interno, per dedurre un diritto al rilascio o alla

proroga dell'autorizzazione di soggiorno.

6. A

questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata

dalla Sezione della popolazione.

6.1.

Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono

conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero,

considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del

suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il

pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura

venisse confermata (art. 96 LStrI).

Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni

sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va

svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3;

sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro

Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

6.2. La ricorrente risiede

stabilmente in Svizzera dal mese di dicembre 2009, alloggiando sempre a __________.

Ora, pur ammettendo che la sua presenza nel nostro

Paese va considerata di lunga durata, bisogna

tenere conto che essa non dispone di mezzi finanziari sufficienti per il

proprio mantenimento al punto che dal 2020 deve far capo alla complementare per

far fronte ai suoi bisogni essenziali. Benché le prestazioni complementari,

in diritto interno, non siano definite quale aiuto sociale in senso stretto, le

stesse limitano però le finanze pubbliche e devono quindi essere prese in

considerazione anche nella ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 8

cpv. 2 CEDU, visto che il benessere economico dello Stato può costituire un

motivo di allontanamento dal territorio (STF 2C_914/2020 dell'11 marzo 2021

consid. 5.10).

Bisogna anche considerare che RI 1 è nata e cresciuta in Italia,

dove ha vissuto per oltre 50 anni. Il suo ritorno

in Patria, dove potrà continuare a beneficiare della rendita di vecchiaia svizzera in quanto

cittadina dell'UE, non le porrà quindi insormontabili problemi di reinserimento, avendovi

pure lavorato. Non possono certo essere considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di un alloggio che essa

dovrà forzatamente affrontare una volta rientrata in Italia, trattandosi di un

aspetto del tutto normale che tocca la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese

d'origine anche dopo una prolungata assenza all'estero. Pur prendendo

atto che in questa sede la ricorrente non invoca più i problemi di salute che

la affliggono, descritti in narrativa, va in ogni caso osservato che la vicina

Penisola possiede le strutture sanitarie adeguate per curare le patologie di

cui soffre. Dal profilo poi delle

relazioni familiari e sociali, non è dato di vedere come essa non possa risiedere nella regione di confine, visto pure che risiedeva

a __________ prima di giungere in Svizzera, a __________. In tal modo, anche le

relazioni con il figlio __________ (1988), residente nel nostro Cantone e

titolare di un permesso di domicilio, vengono salvaguardate.

6.3. Si deve pertanto concludere che il provvedimento dipartimentale

litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle

disposizioni legali determinanti e non procede da un esercizio abusivo del

potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità.

7. 7.1. Stante tutto quanto

precede, il ricorso deve dunque essere respinto con conseguente conferma della

decisione impugnata.

7.2. La tassa di giustizia e le spese, commisurate tenendo

conto della situazione economica della ricorrente, sono poste a suo carico, in

quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il cancelliere