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Decisione

52.2023.443

Iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati

22 marzo 2024Italiano11 min

contorni della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.443

Lugano

22

marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 5 dicembre

2023 dell'

RI

1

contro

la decisione del 8 novembre 2023 (n. 18.2023.253) con

cui la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello ha respinto la

sua istanza d'iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. L'avv. RI 1,

cittadino svizzero, è titolare di una patente di avvocato rilasciata dalla

Corte di appello di Milano nel novembre 2016.

b. Il 1° gennaio 2017

egli è stato assunto quale vicecancelliere ausiliario a tempo pieno presso il

Tribunale penale cantonale, ottenendo la nomina esattamente due anni più tardi.

c. Con istanza del 21

giugno 2023, l'avv. RI 1 ha chiesto alla Commissione per l'avvocatura del

Tribunale d'appello (Commissione) di essere iscritto nel Registro cantonale

degli avvocati in quanto intenzionato a esercitare a metà tempo l'attività

professionale grazie a un congedo non pagato al 50% concessogli dal Tribunale

d'appello a far tempo dal 1° settembre 2023.

d. Dalla predetta data egli gestisce a metà tempo il proprio studio legale a

Lugano, mentre per l'altro 50% continua a svolgere la funzione di

vicecancelliere (in seno però alla Camera di diritto tributario, avendo

ottenuto un trasferimento interno per un anno).

e. Dal 20 settembre 2023 è inoltre iscritto all'Albo degli avvocati degli Stati

membri dell'UE.

B. Dopo vicissitudini che

non occorre qui ripercorrere, con decisione dell'8 novembre 2023 la

Commissione, ritenuto il mancato adempimento delle condizioni poste dagli art.

7 e 30 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23

giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) per l'iscrizione al Registro cantonale degli

avvocati, ha respinto l'istanza.

C. Avverso la predetta

risoluzione l'interessato si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la sua iscrizione nel

citato registro; in via subordinata, chiede di essere ammesso a un colloquio di

verifica delle sue competenze professionali. In ogni caso, postula il

risarcimento delle spese sostenute per l'iscrizione all'Albo degli avvocati di

Como, effettuata a seguito del qui controverso diniego.

Lamentando un'interpretazione formalista della legge da parte della

Commissione, il ricorrente contesta che non ci siano altre vie, oltre a quelle

menzionate nella decisione impugnata, per ottenere l'iscrizione nel Registro

cantonale degli avvocati. Rilevato che all'iscrizione all'Albo pubblico degli

avvocati degli Stati dell'UE ostava nel suo caso l'attività di vicecancelliere

a tempo pieno, ritiene che negargli la possibilità di dimostrare l'effettivo e

regolare esercizio di un'attività riguardante il diritto svizzero (o quantomeno

di essere sottoposto a un colloquio di verifica delle proprie competenze

professionali) sia lesivo dei principi della proporzionalità e della parità di

trattamento, considerata l'attività svolta a tempo pieno sull'arco di quasi

sette anni in seno al Tribunale d'appello. L'iscrizione all'Albo pubblico

sarebbe infatti solo un

mezzo - ma non l'unico - per permettere

all'avvocato straniero di operare nel sistema giuridico svizzero.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone la Commissione, con argomentazioni di cui si dirà,

se necessario, in seguito.

E. In sede di replica,

l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni.

La Commissione ha rinunciato a presentare una duplica, limitandosi a ribadire

la richiesta di reiezione del gravame.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1

della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), senza istruttoria. I

contorni della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali.

Non occorre in particolare procedere all'audizione personale dell'insorgente (al

fine di fornire un aggiornamento in merito all'attività professionale nel

frattempo svolta), peraltro sollecitata soltanto in caso di ritardo

nell'emanazione della decisione, ciò che non è all'evidenza il caso. Giova in

ogni caso ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale

garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente

che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140

consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA

52.2023.20 del 23 giugno 2023 consid. 1.2).

2.

2.1. Allo scopo di garantire la

libera circolazione degli avvocati (art. 1), la LLCA prescrive in particolare

l'istituzione di registri cantonali (art. 5), stabilendo che una volta iscritto

in un tale registro l'avvocato può esercitare la professione in tutta la

Svizzera senza ulteriori autorizzazioni (art. 4; cfr. Messaggio del 28

aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli

avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e pag. 5010, n. 22; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 108).

L'avvocato intenzionato a esercitare

la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro degli avvocati del Cantone in cui dispone

di un indirizzo professionale (cfr.

art. 6 cpv. 1). A tal fine, deve adempiere determinate condizioni di formazione

(art. 7) e personali (art. 8), fissate esaustivamente a livello federale (art.

6 cpv. 2; cfr. François

Bohnet/Vincent Mar-tenet, Droit de la

profession d'avocat, Berna 2009, n. 647).

Quanto in particolare alle condizioni di formazione, l'art. 7 cpv. 1

dispone che l'avvocato dev'essere titolare di una patente, che i Cantoni

possono rilasciare soltanto qualora abbia concluso determinati studi in

giurisprudenza (lett. a) e svolto in Svizzera un praticantato di almeno un anno

conclusosi con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche

teoriche e pratiche (lett. b). Al di là delle esigenze minime poste a livello

federale, i Cantoni rimangono liberi di prevedere requisiti (di formazione e

personali) più restrittivi per il rilascio delle loro patenti (cfr. art. 3 cpv.

1; cfr. Messaggio LLCA, pag. 5014, n. 232.4 e pag. 5016, n. 232.5; Fellmann, op. cit., n.

110, 112 e 121; Mercedes Novier,

Condition de formation de l'avocat: apports de la jurisprudence récente, in:

François Bohnet/Benoît

Chappuis/Kaspar Schiller/Benjamin Schumacher [curatori],

Gegenwart und Zukunft des Anwaltsberufs, Berna 2023, pag. 230 seg.; Benoît Chappuis/Mathieu Châtelain, in:

Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis/François Bohnet, Loi sur

les avocats, II ed., Basilea 2022, n. 3 ad art. 7). In Ticino, l'art. 13 lett. b LAvv prevede infatti un periodo biennale di

praticantato (di cui almeno un anno in uno studio

legale nel Cantone).

2.2.

2.2.1. L'iscrizione in un registro cantonale consente agli avvocati provenienti

dagli Stati membri dell'UE o dell'AELS di essere completamente parificati agli

avvocati svizzeri (cfr. art. 30 cpv. 2 LLCA; cfr. pure Messaggio citato, pag. 5032,

n. 234.41; Fell-mann, op.

cit., n. 194; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 848).

Gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS hanno due

possibilità per iscriversi in un registro cantonale senza dover adempiere le

condizioni di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. b LLCA: possono sostenere una prova

attitudinale (art. 30 cpv. 1 lett. a LLCA che rinvia all'art. 31 LLCA) oppure

comprovare di avere svolto la professione in Svizzera previa iscrizione per

almeno tre anni all'albo degli avvocati che esercitano con il loro titolo

professionale di origine. In quest'ultima evenienza - prevista dall'art. 30

cpv. 1 lett. b LLCA - l'avvocato iscritto da almeno tre anni al citato albo

pubblico (art. 28 LLCA) deve dimostrare di avere esercitato durante questo

periodo un'attività effettiva e regolare riguardante il diritto svizzero (n.

1); se l'attività riguardante il diritto svizzero si è protratta per un periodo

inferiore, deve sostenere con successo un colloquio di verifica delle

competenze professionali (n. 2 che rimanda all'art. 32 LLCA; cfr. Messaggio citato, pag. 5032 seg., n. 234.41; Philipp Fischer, Les activités d'avocats

étrangers en Suisse - questions choisies, in: Bohnet/Chappuis/Schiller/Schumacher, op. cit.,

pag. 214; Chappuis/Châtelain, op. cit., n. 4 ad art. 30; Fellmann, op.

cit., n. 193; Bohnet/Mar-tenet, op.

cit., n. 851).

Effettiva è l'attività che l'avvocato svolge personalmente e sotto la

propria responsabilità; regolare è invece quella che è interrotta soltanto da

eventi della vita quotidiana (cfr. Messaggio citato, pag. 5033, n. 234.41).

2.2.2. Lo stesso regime si applica, giusta l'art. 2 cpv. 3 LLCA, ai cittadini

svizzeri abilitati a esercitare l'avvocato in uno Stato membro dell'UE o

dell'AELS con uno dei titoli professionali indicati nell'allegato (cfr. Chappuis/Châtelain, op. cit., n. 3a ad art. 30; Hans Nater, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori],

Kommentar zum Anwaltsgesetz,

Considerandi

II ed., Zurigo 2011, n. 20 ad art. 2; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 849).

3.

3.1

Pacifico è in concreto che il

ricorrente - titolare di un brevetto di avvocato italiano dal 2016 - non adempie

le condizioni d'iscrizione di cui all'art. 7 LLCA, non essendo in possesso di

una patente cantonale conseguita dopo il superamento di un esame al termine di

un periodo di pratica di due anni (art. 13 lett. b LAvv). Nemmeno l'interessato

del resto lo pretende.

3.2

L'insorgente - che rileva di non essersi potuto iscrivere prima all'Albo

pubblico degli avvocati UE e AELS a causa della sua funzione di vicecancelliere

a tempo pieno, incompatibile (…) con lo svolgimento di un'altra attività

professionale - ritiene in concreto sproporzionato il diniego della

postulata iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati, che si

giustificherebbe invece alla luce della solida e vasta esperienza maturata nel

diritto svizzero durante gli anni di lavoro in seno al Tribunale d'appello. Al

proposito lamenta che, nell'insistere sull'imprescindibilità dell'iscrizione

all'Albo pubblico, la Commissione non abbia tenuto conto della reale ratio di

tale esigenza, determinando così un'impropria assimilazione tra lui, cittadino svizzero

che ha operato per sette anni nel diritto svizzero, e il cittadino “straniero”

privo di ogni familiarità con il diritto svizzero.

Ora, l'art. 30 LLCA - che, al contrario di quanto apparentemente preteso nel

gravame, non si applica soltanto ai cittadini degli Stati membri dell'UE e

dell'AELS (art. 2 cpv. 2 lett. a LLCA), ma anche ai cittadini svizzeri

abilitati a esercitare l'avvocatura in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS

(cfr. art. 2 cpv. 3 LLCA), come il ricorrente - prevede due sole possibilità

per l'iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati: il superamento di una

prova attitudinale (art. 30 cpv. 1 lett. a LLCA) oppure la dimostrazione di

essere stato iscritto per almeno tre anni all'Albo pubblico degli avvocati UE e

AELS e (1) di avere esercitato un'attività effettiva e regolare riguardante il

diritto svizzero per tutto il periodo o, in alternativa, (2) di avere sostenuto

con successo un colloquio di verifica delle competenze professionali (art. 30

cpv. 1 lett. b LLCA). Tertium non datur (cfr. supra, consid.

2.2.1).

Nel caso concreto, è ben vero che, in difetto di iscrizione all'Albo pubblico

degli avvocati dell'UE e dell'AELS, il ricorrente non può prevalersi dell'art.

30.

cpv. 1 lett. b LLCA. Nulla gli impedisce tuttavia di sottoporsi alla prova

attitudinale giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. a LLCA, in occasione della quale

potrà dimostrare le competenze acquisite durante gli anni di lavoro in Svizzera.

Prova, questa, che non presuppone che il candidato abbia già esercitato la

professione di avvocato in Svizzera (cfr. art. 31 cpv. 1 LLCA; cfr. pure Andreas Kellerhals/Tobias Baumgartner,

in: Fellmann/

Zindel, op. cit., n. 4 ad art. 30) e che, con tutta verosimiglianza, non

potrebbe essere superata con successo dal cittadino “straniero” che per la

prima volta fa ingresso in Ticino ed inizia ad operarvi da zero (cfr.

ricorso, pag. 5). L'asserita assimilazione di tale situazione con la sua non è

quindi all'evidenza data. Nel vuoto cade dunque anche la censura di violazione

del principio dell'uguaglianza.

4.

4.1

Stante quanto precede, il ricorso

dev'essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

4.2

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata

dall'insorgente, resta interamente a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera