52.2023.443
Iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati
22 marzo 2024Italiano11 min
contorni della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.443
Lugano
22
marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 5 dicembre
2023 dell'
RI
1
contro
la decisione del 8 novembre 2023 (n. 18.2023.253) con
cui la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello ha respinto la
sua istanza d'iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. L'avv. RI 1,
cittadino svizzero, è titolare di una patente di avvocato rilasciata dalla
Corte di appello di Milano nel novembre 2016.
b. Il 1° gennaio 2017
egli è stato assunto quale vicecancelliere ausiliario a tempo pieno presso il
Tribunale penale cantonale, ottenendo la nomina esattamente due anni più tardi.
c. Con istanza del 21
giugno 2023, l'avv. RI 1 ha chiesto alla Commissione per l'avvocatura del
Tribunale d'appello (Commissione) di essere iscritto nel Registro cantonale
degli avvocati in quanto intenzionato a esercitare a metà tempo l'attività
professionale grazie a un congedo non pagato al 50% concessogli dal Tribunale
d'appello a far tempo dal 1° settembre 2023.
d. Dalla predetta data egli gestisce a metà tempo il proprio studio legale a
Lugano, mentre per l'altro 50% continua a svolgere la funzione di
vicecancelliere (in seno però alla Camera di diritto tributario, avendo
ottenuto un trasferimento interno per un anno).
e. Dal 20 settembre 2023 è inoltre iscritto all'Albo degli avvocati degli Stati
membri dell'UE.
B. Dopo vicissitudini che
non occorre qui ripercorrere, con decisione dell'8 novembre 2023 la
Commissione, ritenuto il mancato adempimento delle condizioni poste dagli art.
7 e 30 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23
giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) per l'iscrizione al Registro cantonale degli
avvocati, ha respinto l'istanza.
C. Avverso la predetta
risoluzione l'interessato si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la sua iscrizione nel
citato registro; in via subordinata, chiede di essere ammesso a un colloquio di
verifica delle sue competenze professionali. In ogni caso, postula il
risarcimento delle spese sostenute per l'iscrizione all'Albo degli avvocati di
Como, effettuata a seguito del qui controverso diniego.
Lamentando un'interpretazione formalista della legge da parte della
Commissione, il ricorrente contesta che non ci siano altre vie, oltre a quelle
menzionate nella decisione impugnata, per ottenere l'iscrizione nel Registro
cantonale degli avvocati. Rilevato che all'iscrizione all'Albo pubblico degli
avvocati degli Stati dell'UE ostava nel suo caso l'attività di vicecancelliere
a tempo pieno, ritiene che negargli la possibilità di dimostrare l'effettivo e
regolare esercizio di un'attività riguardante il diritto svizzero (o quantomeno
di essere sottoposto a un colloquio di verifica delle proprie competenze
professionali) sia lesivo dei principi della proporzionalità e della parità di
trattamento, considerata l'attività svolta a tempo pieno sull'arco di quasi
sette anni in seno al Tribunale d'appello. L'iscrizione all'Albo pubblico
sarebbe infatti solo un
mezzo - ma non l'unico - per permettere
all'avvocato straniero di operare nel sistema giuridico svizzero.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone la Commissione, con argomentazioni di cui si dirà,
se necessario, in seguito.
E. In sede di replica,
l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni.
La Commissione ha rinunciato a presentare una duplica, limitandosi a ribadire
la richiesta di reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1
della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), senza istruttoria. I
contorni della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali.
Non occorre in particolare procedere all'audizione personale dell'insorgente (al
fine di fornire un aggiornamento in merito all'attività professionale nel
frattempo svolta), peraltro sollecitata soltanto in caso di ritardo
nell'emanazione della decisione, ciò che non è all'evidenza il caso. Giova in
ogni caso ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale
garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente
che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140
consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA
52.2023.20 del 23 giugno 2023 consid. 1.2).
2.
2.1. Allo scopo di garantire la
libera circolazione degli avvocati (art. 1), la LLCA prescrive in particolare
l'istituzione di registri cantonali (art. 5), stabilendo che una volta iscritto
in un tale registro l'avvocato può esercitare la professione in tutta la
Svizzera senza ulteriori autorizzazioni (art. 4; cfr. Messaggio del 28
aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli
avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e pag. 5010, n. 22; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 108).
L'avvocato intenzionato a esercitare
la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro degli avvocati del Cantone in cui dispone
di un indirizzo professionale (cfr.
art. 6 cpv. 1). A tal fine, deve adempiere determinate condizioni di formazione
(art. 7) e personali (art. 8), fissate esaustivamente a livello federale (art.
6 cpv. 2; cfr. François
Bohnet/Vincent Mar-tenet, Droit de la
profession d'avocat, Berna 2009, n. 647).
Quanto in particolare alle condizioni di formazione, l'art. 7 cpv. 1
dispone che l'avvocato dev'essere titolare di una patente, che i Cantoni
possono rilasciare soltanto qualora abbia concluso determinati studi in
giurisprudenza (lett. a) e svolto in Svizzera un praticantato di almeno un anno
conclusosi con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche
teoriche e pratiche (lett. b). Al di là delle esigenze minime poste a livello
federale, i Cantoni rimangono liberi di prevedere requisiti (di formazione e
personali) più restrittivi per il rilascio delle loro patenti (cfr. art. 3 cpv.
1; cfr. Messaggio LLCA, pag. 5014, n. 232.4 e pag. 5016, n. 232.5; Fellmann, op. cit., n.
110, 112 e 121; Mercedes Novier,
Condition de formation de l'avocat: apports de la jurisprudence récente, in:
François Bohnet/Benoît
Chappuis/Kaspar Schiller/Benjamin Schumacher [curatori],
Gegenwart und Zukunft des Anwaltsberufs, Berna 2023, pag. 230 seg.; Benoît Chappuis/Mathieu Châtelain, in:
Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis/François Bohnet, Loi sur
les avocats, II ed., Basilea 2022, n. 3 ad art. 7). In Ticino, l'art. 13 lett. b LAvv prevede infatti un periodo biennale di
praticantato (di cui almeno un anno in uno studio
legale nel Cantone).
2.2.
2.2.1. L'iscrizione in un registro cantonale consente agli avvocati provenienti
dagli Stati membri dell'UE o dell'AELS di essere completamente parificati agli
avvocati svizzeri (cfr. art. 30 cpv. 2 LLCA; cfr. pure Messaggio citato, pag. 5032,
n. 234.41; Fell-mann, op.
cit., n. 194; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 848).
Gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS hanno due
possibilità per iscriversi in un registro cantonale senza dover adempiere le
condizioni di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. b LLCA: possono sostenere una prova
attitudinale (art. 30 cpv. 1 lett. a LLCA che rinvia all'art. 31 LLCA) oppure
comprovare di avere svolto la professione in Svizzera previa iscrizione per
almeno tre anni all'albo degli avvocati che esercitano con il loro titolo
professionale di origine. In quest'ultima evenienza - prevista dall'art. 30
cpv. 1 lett. b LLCA - l'avvocato iscritto da almeno tre anni al citato albo
pubblico (art. 28 LLCA) deve dimostrare di avere esercitato durante questo
periodo un'attività effettiva e regolare riguardante il diritto svizzero (n.
1); se l'attività riguardante il diritto svizzero si è protratta per un periodo
inferiore, deve sostenere con successo un colloquio di verifica delle
competenze professionali (n. 2 che rimanda all'art. 32 LLCA; cfr. Messaggio citato, pag. 5032 seg., n. 234.41; Philipp Fischer, Les activités d'avocats
étrangers en Suisse - questions choisies, in: Bohnet/Chappuis/Schiller/Schumacher, op. cit.,
pag. 214; Chappuis/Châtelain, op. cit., n. 4 ad art. 30; Fellmann, op.
cit., n. 193; Bohnet/Mar-tenet, op.
cit., n. 851).
Effettiva è l'attività che l'avvocato svolge personalmente e sotto la
propria responsabilità; regolare è invece quella che è interrotta soltanto da
eventi della vita quotidiana (cfr. Messaggio citato, pag. 5033, n. 234.41).
2.2.2. Lo stesso regime si applica, giusta l'art. 2 cpv. 3 LLCA, ai cittadini
svizzeri abilitati a esercitare l'avvocato in uno Stato membro dell'UE o
dell'AELS con uno dei titoli professionali indicati nell'allegato (cfr. Chappuis/Châtelain, op. cit., n. 3a ad art. 30; Hans Nater, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori],
Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Considerandi
II ed., Zurigo 2011, n. 20 ad art. 2; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 849).
3.
3.1
Pacifico è in concreto che il
ricorrente - titolare di un brevetto di avvocato italiano dal 2016 - non adempie
le condizioni d'iscrizione di cui all'art. 7 LLCA, non essendo in possesso di
una patente cantonale conseguita dopo il superamento di un esame al termine di
un periodo di pratica di due anni (art. 13 lett. b LAvv). Nemmeno l'interessato
del resto lo pretende.
3.2
L'insorgente - che rileva di non essersi potuto iscrivere prima all'Albo
pubblico degli avvocati UE e AELS a causa della sua funzione di vicecancelliere
a tempo pieno, incompatibile (…) con lo svolgimento di un'altra attività
professionale - ritiene in concreto sproporzionato il diniego della
postulata iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati, che si
giustificherebbe invece alla luce della solida e vasta esperienza maturata nel
diritto svizzero durante gli anni di lavoro in seno al Tribunale d'appello. Al
proposito lamenta che, nell'insistere sull'imprescindibilità dell'iscrizione
all'Albo pubblico, la Commissione non abbia tenuto conto della reale ratio di
tale esigenza, determinando così un'impropria assimilazione tra lui, cittadino svizzero
che ha operato per sette anni nel diritto svizzero, e il cittadino “straniero”
privo di ogni familiarità con il diritto svizzero.
Ora, l'art. 30 LLCA - che, al contrario di quanto apparentemente preteso nel
gravame, non si applica soltanto ai cittadini degli Stati membri dell'UE e
dell'AELS (art. 2 cpv. 2 lett. a LLCA), ma anche ai cittadini svizzeri
abilitati a esercitare l'avvocatura in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS
(cfr. art. 2 cpv. 3 LLCA), come il ricorrente - prevede due sole possibilità
per l'iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati: il superamento di una
prova attitudinale (art. 30 cpv. 1 lett. a LLCA) oppure la dimostrazione di
essere stato iscritto per almeno tre anni all'Albo pubblico degli avvocati UE e
AELS e (1) di avere esercitato un'attività effettiva e regolare riguardante il
diritto svizzero per tutto il periodo o, in alternativa, (2) di avere sostenuto
con successo un colloquio di verifica delle competenze professionali (art. 30
cpv. 1 lett. b LLCA). Tertium non datur (cfr. supra, consid.
2.2.1).
Nel caso concreto, è ben vero che, in difetto di iscrizione all'Albo pubblico
degli avvocati dell'UE e dell'AELS, il ricorrente non può prevalersi dell'art.
30.
cpv. 1 lett. b LLCA. Nulla gli impedisce tuttavia di sottoporsi alla prova
attitudinale giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. a LLCA, in occasione della quale
potrà dimostrare le competenze acquisite durante gli anni di lavoro in Svizzera.
Prova, questa, che non presuppone che il candidato abbia già esercitato la
professione di avvocato in Svizzera (cfr. art. 31 cpv. 1 LLCA; cfr. pure Andreas Kellerhals/Tobias Baumgartner,
in: Fellmann/
Zindel, op. cit., n. 4 ad art. 30) e che, con tutta verosimiglianza, non
potrebbe essere superata con successo dal cittadino “straniero” che per la
prima volta fa ingresso in Ticino ed inizia ad operarvi da zero (cfr.
ricorso, pag. 5). L'asserita assimilazione di tale situazione con la sua non è
quindi all'evidenza data. Nel vuoto cade dunque anche la censura di violazione
del principio dell'uguaglianza.
4.
4.1
Stante quanto precede, il ricorso
dev'essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
4.2
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata
dall'insorgente, resta interamente a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera