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Decisione

52.2023.456

Sanzione pecuniaria per inosservanza del salario minimo prescritto dalla LSM

27 febbraio 2024Italiano10 min

In sintesi, l'Esecutivo cantonale - accertato che la collaboratrice non era una stagista che poteva sfuggire all'applicazione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.456

Lugano

27

febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 12 dicembre

2023 della

RI

1

contro

la decisione del 15 novembre 2023 (n. 5466) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione dell'8 novembre 2022 dell'Ufficio dell'ispettorato del

lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione

pecuniaria per mancato rispetto del salario minimo;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. La RI 1, con sede a

Bellinzona, è una società attiva nel settore della produzione e del commercio

di prodotti alimentari (cfr. iscrizione a RC).

Il 29 agosto 2022 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento

delle finanze e dell'economia - che aveva ricevuto la copia dell'attestato di

notifica di un'attività lucrativa con assunzione d'impiego riferita alle

prestazioni di __________ per la predetta società - ha invitato la datrice di

lavoro a compilare il modulo “audit dipendente” e a fornire copia del contatto

di lavoro (e/o altro) stipulato, copia del cedolino di busta paga (e/o altro)

per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 28 settembre 2022, la distinta

dettagliata dei giorni di lavoro svolti (con orari e pause), la descrizione

dettagliata delle mansioni e il curriculum vitae della suddetta lavoratrice.

B. Dopo aver analizzato

la documentazione prodotta, l'UIL ha constatato che la retribuzione minima non

era stata rispettata. Il 22 settembre 2022 ha

quindi intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una

sanzione amministrativa giusta l'art. 7 della legge sul salario minimo dell'11

dicembre 2019 (LSM; RL 843.600) per inosservanza del salario minimo.

In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a __________,

che non poteva essere ritenuta stagista, un salario per i mesi di luglio e

agosto 2022 inferiore (fr. 2'235.80 complessivi) a quello minimo (fr. 7'404.30

complessivi) prescritto (differenza del - 69.80%).

Dopo avere raccolto le sue osservazioni, l'8 novembre 2022 l'autorità

cantonale le ha inflitto una multa di fr. 8'270.-. La decisione è stata resa

sulla base degli art. 1, 2, 4, 6 e 7 LSM, del relativo regolamento del 18

novembre 2020 (RLSM; RL 843.610) e del decreto esecutivo concernente il salario

minimo orario per settore economico, nella versione in vigore all'epoca del

controllo (BU 56/2020 del 20 novembre

2020, pag. 332 segg.).

C. Con giudizio del 15

novembre 2023, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.

In sintesi, l'Esecutivo cantonale - accertato che la collaboratrice non era una stagista che poteva sfuggire all'applicazione

della LSM - ha ritenuto che vi fossero gli estremi per infliggere una sanzione

pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione

impugnata conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la predetta

pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che la sanzione sia annullata

rispettivamente ridotta nella misura del 50% e contestando ogni spesa.

La ricorrente - che in questa sede non contesta più l'applicabilità del salario

minimo - si duole del fatto che il Governo non abbia tenuto conto nella

commisurazione della sanzione della reintegrazione salariale a favore della

dipendente, avvenuta già nel febbraio 2023.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il

Consiglio di Stato. L'autorità dipartimentale si rimette invece al

giudizio del Tribunale.

F. Non vi è stato

un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a

presentare una replica.

Considerato, in diritto

1. La competenza di questo

Tribunale è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), applicabile per il

rimando dell'art. 7 cpv. 4 LSM. Il gravame

in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm e presentato da una

persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm),

è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. A seguito dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 9

aprile 2013 denominata “Salviamo il lavoro in Ticino!”, approvata in votazione

popolare il 14 giugno 2015, è stato introdotto nella Costituzione della

Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000) l'art.

13.

cpv. 3, secondo cui ogni persona ha diritto ad un salario minimo che

le assicuri un tenore di vita dignitoso, con la precisazione che, se un salario

minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d'obbligatorietà

generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di

Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per

mansione e settore economico interessati.

2.2

Allo scopo di attuare tale disposto costituzionale, l'11 dicembre 2019 il Gran Consiglio ha adottato la LSM

(cfr. art. 1), entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

Salvo alcune eccezioni (cfr. art. 3), tale normativa si applica a tutti i

rapporti di lavoro che si svolgono nel Cantone

(cfr. art. 2 cpv. 1) e non ammette deroghe a svantaggio del lavoratore o della lavoratrice

(cfr. art. 2 cpv. 2).

Il salario minimo lordo legale - che prevale sui contratti normali di lavoro con salari minimi inferiori (cfr. art. 2

cpv. 3) - è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di fr. 19.75/ora

e una soglia superiore di fr. 20.25/ora, in base a quanto stabilito dall'art. 4 e dai successivi decreti esecutivi concernenti il salario minimo orario per settore

economico (RL 843.620). La sua

introduzione è prevista per fasi, secondo le scadenze di attuazione sancite

dall'art. 11. Entro il 31 dicembre 2021, il salario minimo orario lordo per il

settore delle industrie alimentari doveva ammontare a fr. 19.- (cfr. art. 11

cpv. 2 LSM e decreto esecutivo del 18 novembre 2020, BU 56/2020 citato).

3.

3.1. Posto che la

ricorrente non contesta la violazione rimproveratale - segnatamente di aver

versato alla dipendente __________ un salario inferiore (fr. 2'235.80) a quello minimo prescritto (fr. 7'404.30)

-, ai fini del presente giudizio occorre soltanto chiedersi se la

sanzione inflittale sia conforme alle norme applicabili.

3.2

Giusta l'art. 7 cpv. 1 LSM, l'autorità cantonale competente

può, per infrazioni alla legge o alle disposizioni di applicazione, pronunciare

una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a fr.

30'000. Il capoverso 2 della medesima disposizione precisa che la sanzione

amministrativa è proporzionale all'importo risparmiato dai datori di lavoro o

dalle datrici di lavoro e ammonta al 160% della differenza tra il salario

dovuto secondo la legge e il salario effettivamente versato; in caso di

comprovata integrazione salariale retroattiva, la sanzione può essere ridotta

fino al 50% della suddetta differenza salariale. La sanzione comminata dal cpv.

1.

della norma corrisponde a quella prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. f della

legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e

il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8

ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per infrazioni

alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di

lavoro ai sensi dell'art. 360a del codice delle obbligazioni del 30

marzo 1911 (CO; RS 220) commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori

in Svizzera (cfr. Messaggio n. 7452 dell'8 novembre 2017 sulla nuova legge sul

salario minimo, ad art. 7, pag. 16). I criteri per la commisurazione della sua

entità (cpv. 2) ricalcano del resto le raccomandazioni emanate dalla Segreteria

di Stato dell'economia (SECO) - l'ultima volta il 24 ottobre 2022 - in materia

di violazioni alla LDist (cfr. in particolare il punto n. 1.4 che rimanda al

punto n. 1.2).

3.3

In concreto, il Governo ha confermato la sanzione di fr.

8'270.- inflitta dall'UIL, ritenendola adeguata alla gravità oggettiva

dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. Ha in particolare

considerato che, non avendo dimostrato di avere coperto l'ammanco salariale

della sua dipendente, l'insorgente non poteva beneficiare di una riduzione ai

sensi dell'art. 7 cpv. 2 LSM della sanzione (che, in base all'art. 7 cpv. 1

LSM, era stata fissata al 160% dell'importo [fr. 5'168.50] risparmiato dalla

datrice di lavoro).

La ricorrente contesta tale conclusione, evidenziando

sostanzialmente di avere proceduto alla reintegrazione salariale già nel

febbraio 2023, senza tuttavia che il Consiglio di Stato ne tenesse conto.

3.4

Ora, come anche riconosce l'autorità dipartimentale (cfr. risposta, pag. 2),

in questa sede l'insorgente ha effettivamente dimostrato di avere coperto già

il 27 febbraio 2023 (ovvero circa un mese dopo che le era stata intimata la

risposta dell'UIL al suo ricorso davanti al Governo) l'ammanco salariale in

questione (cfr. conteggio straordinario 2023 del 28 febbraio 2023).

Della circostanza - di sicura rilevanza per l'entità della

sanzione (cfr. avvio della procedura amministrativa del 22 settembre 2022, pag.

2) - ha tuttavia omesso di informare le autorità, che non ne potevano quindi

essere al corrente (cfr. pure citata risposta al Tribunale). In particolare, l'Esecutivo

cantonale, davanti al quale a quel momento era pendente il procedimento, non ha

potuto tenerne conto ai fini della sua decisione.

Tale versamento completivo può invece essere considerato in questa sede: la

sanzione inflitta dall'UIL e confermata dal Governo (fr. 8'270.-) va pertanto

ridotta a fr. 2'585.- (50% della differenza salariale di fr. 5'168.50) giusta

l'art. 7 cpv. 2 LSM. Una sanzione di tale entità risulta più opportunamente

ragguagliata alle circostanze del caso concreto e comunque rispettosa del principio

della proporzionalità.

4.

Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la

decisione dell'UIL, così come quella del Consiglio di Stato che la tutela,

riformata nel senso che la multa inflitta è ridotta a fr. 2'585.-. La risoluzione

dipartimentale, così come quella governativa, sono invece confermate nella

misura in cui pongono a carico dell'insorgente delle modeste tasse di

giustizia, ritenuto che il parziale accoglimento del gravame deriva dal fatto

che soltanto davanti al Tribunale la ricorrente ha dimostrato di avere

proceduto alla reintegrazione salariale.

In questa sede, visto l'esito, si può invece prescindere dal prelievo di una

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'insorgente

(art. 49 cpv. 1 LPAmm), non patrocinata.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la risoluzione del 15 novembre

2023.

(n. 5466) del Consiglio di Stato e quella dell'Ufficio dell'ispettorato

del lavoro dell'8 novembre 2022 sono riformate nel

senso che la sanzione amministrativa è ridotta a fr. 2'585.-. Per il resto sono

confermate.

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Alla ricorrente va restituito l'importo versato a

titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera