52.2023.456
Sanzione pecuniaria per inosservanza del salario minimo prescritto dalla LSM
27 febbraio 2024Italiano10 min
In sintesi, l'Esecutivo cantonale - accertato che la collaboratrice non era una stagista che poteva sfuggire all'applicazione
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.456
Lugano
27
febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 12 dicembre
2023 della
RI
1
contro
la decisione del 15 novembre 2023 (n. 5466) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione dell'8 novembre 2022 dell'Ufficio dell'ispettorato del
lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione
pecuniaria per mancato rispetto del salario minimo;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La RI 1, con sede a
Bellinzona, è una società attiva nel settore della produzione e del commercio
di prodotti alimentari (cfr. iscrizione a RC).
Il 29 agosto 2022 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento
delle finanze e dell'economia - che aveva ricevuto la copia dell'attestato di
notifica di un'attività lucrativa con assunzione d'impiego riferita alle
prestazioni di __________ per la predetta società - ha invitato la datrice di
lavoro a compilare il modulo “audit dipendente” e a fornire copia del contatto
di lavoro (e/o altro) stipulato, copia del cedolino di busta paga (e/o altro)
per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 28 settembre 2022, la distinta
dettagliata dei giorni di lavoro svolti (con orari e pause), la descrizione
dettagliata delle mansioni e il curriculum vitae della suddetta lavoratrice.
B. Dopo aver analizzato
la documentazione prodotta, l'UIL ha constatato che la retribuzione minima non
era stata rispettata. Il 22 settembre 2022 ha
quindi intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una
sanzione amministrativa giusta l'art. 7 della legge sul salario minimo dell'11
dicembre 2019 (LSM; RL 843.600) per inosservanza del salario minimo.
In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a __________,
che non poteva essere ritenuta stagista, un salario per i mesi di luglio e
agosto 2022 inferiore (fr. 2'235.80 complessivi) a quello minimo (fr. 7'404.30
complessivi) prescritto (differenza del - 69.80%).
Dopo avere raccolto le sue osservazioni, l'8 novembre 2022 l'autorità
cantonale le ha inflitto una multa di fr. 8'270.-. La decisione è stata resa
sulla base degli art. 1, 2, 4, 6 e 7 LSM, del relativo regolamento del 18
novembre 2020 (RLSM; RL 843.610) e del decreto esecutivo concernente il salario
minimo orario per settore economico, nella versione in vigore all'epoca del
controllo (BU 56/2020 del 20 novembre
2020, pag. 332 segg.).
C. Con giudizio del 15
novembre 2023, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.
In sintesi, l'Esecutivo cantonale - accertato che la collaboratrice non era una stagista che poteva sfuggire all'applicazione
della LSM - ha ritenuto che vi fossero gli estremi per infliggere una sanzione
pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione
impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta
pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che la sanzione sia annullata
rispettivamente ridotta nella misura del 50% e contestando ogni spesa.
La ricorrente - che in questa sede non contesta più l'applicabilità del salario
minimo - si duole del fatto che il Governo non abbia tenuto conto nella
commisurazione della sanzione della reintegrazione salariale a favore della
dipendente, avvenuta già nel febbraio 2023.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il
Consiglio di Stato. L'autorità dipartimentale si rimette invece al
giudizio del Tribunale.
F. Non vi è stato
un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a
presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo
Tribunale è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), applicabile per il
rimando dell'art. 7 cpv. 4 LSM. Il gravame
in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm e presentato da una
persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm),
è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. A seguito dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 9
aprile 2013 denominata “Salviamo il lavoro in Ticino!”, approvata in votazione
popolare il 14 giugno 2015, è stato introdotto nella Costituzione della
Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000) l'art.
13.
cpv. 3, secondo cui ogni persona ha diritto ad un salario minimo che
le assicuri un tenore di vita dignitoso, con la precisazione che, se un salario
minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d'obbligatorietà
generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di
Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per
mansione e settore economico interessati.
2.2
Allo scopo di attuare tale disposto costituzionale, l'11 dicembre 2019 il Gran Consiglio ha adottato la LSM
(cfr. art. 1), entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
Salvo alcune eccezioni (cfr. art. 3), tale normativa si applica a tutti i
rapporti di lavoro che si svolgono nel Cantone
(cfr. art. 2 cpv. 1) e non ammette deroghe a svantaggio del lavoratore o della lavoratrice
(cfr. art. 2 cpv. 2).
Il salario minimo lordo legale - che prevale sui contratti normali di lavoro con salari minimi inferiori (cfr. art. 2
cpv. 3) - è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di fr. 19.75/ora
e una soglia superiore di fr. 20.25/ora, in base a quanto stabilito dall'art. 4 e dai successivi decreti esecutivi concernenti il salario minimo orario per settore
economico (RL 843.620). La sua
introduzione è prevista per fasi, secondo le scadenze di attuazione sancite
dall'art. 11. Entro il 31 dicembre 2021, il salario minimo orario lordo per il
settore delle industrie alimentari doveva ammontare a fr. 19.- (cfr. art. 11
cpv. 2 LSM e decreto esecutivo del 18 novembre 2020, BU 56/2020 citato).
3.
3.1. Posto che la
ricorrente non contesta la violazione rimproveratale - segnatamente di aver
versato alla dipendente __________ un salario inferiore (fr. 2'235.80) a quello minimo prescritto (fr. 7'404.30)
-, ai fini del presente giudizio occorre soltanto chiedersi se la
sanzione inflittale sia conforme alle norme applicabili.
3.2
Giusta l'art. 7 cpv. 1 LSM, l'autorità cantonale competente
può, per infrazioni alla legge o alle disposizioni di applicazione, pronunciare
una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a fr.
30'000. Il capoverso 2 della medesima disposizione precisa che la sanzione
amministrativa è proporzionale all'importo risparmiato dai datori di lavoro o
dalle datrici di lavoro e ammonta al 160% della differenza tra il salario
dovuto secondo la legge e il salario effettivamente versato; in caso di
comprovata integrazione salariale retroattiva, la sanzione può essere ridotta
fino al 50% della suddetta differenza salariale. La sanzione comminata dal cpv.
1.
della norma corrisponde a quella prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. f della
legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e
il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8
ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per infrazioni
alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di
lavoro ai sensi dell'art. 360a del codice delle obbligazioni del 30
marzo 1911 (CO; RS 220) commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori
in Svizzera (cfr. Messaggio n. 7452 dell'8 novembre 2017 sulla nuova legge sul
salario minimo, ad art. 7, pag. 16). I criteri per la commisurazione della sua
entità (cpv. 2) ricalcano del resto le raccomandazioni emanate dalla Segreteria
di Stato dell'economia (SECO) - l'ultima volta il 24 ottobre 2022 - in materia
di violazioni alla LDist (cfr. in particolare il punto n. 1.4 che rimanda al
punto n. 1.2).
3.3
In concreto, il Governo ha confermato la sanzione di fr.
8'270.- inflitta dall'UIL, ritenendola adeguata alla gravità oggettiva
dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. Ha in particolare
considerato che, non avendo dimostrato di avere coperto l'ammanco salariale
della sua dipendente, l'insorgente non poteva beneficiare di una riduzione ai
sensi dell'art. 7 cpv. 2 LSM della sanzione (che, in base all'art. 7 cpv. 1
LSM, era stata fissata al 160% dell'importo [fr. 5'168.50] risparmiato dalla
datrice di lavoro).
La ricorrente contesta tale conclusione, evidenziando
sostanzialmente di avere proceduto alla reintegrazione salariale già nel
febbraio 2023, senza tuttavia che il Consiglio di Stato ne tenesse conto.
3.4
Ora, come anche riconosce l'autorità dipartimentale (cfr. risposta, pag. 2),
in questa sede l'insorgente ha effettivamente dimostrato di avere coperto già
il 27 febbraio 2023 (ovvero circa un mese dopo che le era stata intimata la
risposta dell'UIL al suo ricorso davanti al Governo) l'ammanco salariale in
questione (cfr. conteggio straordinario 2023 del 28 febbraio 2023).
Della circostanza - di sicura rilevanza per l'entità della
sanzione (cfr. avvio della procedura amministrativa del 22 settembre 2022, pag.
2) - ha tuttavia omesso di informare le autorità, che non ne potevano quindi
essere al corrente (cfr. pure citata risposta al Tribunale). In particolare, l'Esecutivo
cantonale, davanti al quale a quel momento era pendente il procedimento, non ha
potuto tenerne conto ai fini della sua decisione.
Tale versamento completivo può invece essere considerato in questa sede: la
sanzione inflitta dall'UIL e confermata dal Governo (fr. 8'270.-) va pertanto
ridotta a fr. 2'585.- (50% della differenza salariale di fr. 5'168.50) giusta
l'art. 7 cpv. 2 LSM. Una sanzione di tale entità risulta più opportunamente
ragguagliata alle circostanze del caso concreto e comunque rispettosa del principio
della proporzionalità.
4.
Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la
decisione dell'UIL, così come quella del Consiglio di Stato che la tutela,
riformata nel senso che la multa inflitta è ridotta a fr. 2'585.-. La risoluzione
dipartimentale, così come quella governativa, sono invece confermate nella
misura in cui pongono a carico dell'insorgente delle modeste tasse di
giustizia, ritenuto che il parziale accoglimento del gravame deriva dal fatto
che soltanto davanti al Tribunale la ricorrente ha dimostrato di avere
proceduto alla reintegrazione salariale.
In questa sede, visto l'esito, si può invece prescindere dal prelievo di una
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'insorgente
(art. 49 cpv. 1 LPAmm), non patrocinata.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la risoluzione del 15 novembre
2023.
(n. 5466) del Consiglio di Stato e quella dell'Ufficio dell'ispettorato
del lavoro dell'8 novembre 2022 sono riformate nel
senso che la sanzione amministrativa è ridotta a fr. 2'585.-. Per il resto sono
confermate.
2.
Non si
preleva tassa di giustizia. Alla ricorrente va restituito l'importo versato a
titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera