52.2023.457
Licenza edilizia per la ricostruzione di un edificio in zona agricola
28 agosto 2025Italiano13 min
i Servizi generali (avviso n. 0126255-VG-2022 del 7 aprile 2023) che ha ritenuto
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Incarto n.
52.2023.457
Lugano
28
agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre
2023 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione dell'8 novembre 2023 (n. 5246) del
Consiglio di Stato che ha respinto la sua impugnativa avverso la risoluzione
con cui il Municipio di Caslano gli ha negato la licenza edilizia concernente
il deposito sul mapp. __________ di sua proprietà;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è proprietario del
mapp. __________ di Caslano, di oltre 16'000 m2, sito al di fuori
della zona edificabile, in zona agricola, all'interno della zona di protezione
delle acque sotterranee S3. In data imprecisata, ma in ogni caso prima del 1972,
sul fondo è stato edificato tra l'altro un edificio (8 m x 8.50 m), in legno,
utilizzato quale deposito e rimessa per utensili e macchinari agricoli vari. Esso
si trova praticamente sul confine con la part. 1_____, sempre di proprietà di RI
1.
B. a. Il 24 ottobre 2022 RI 1
ha inoltrato al Municipio di Caslano una domanda di costruzione parzialmente a
posteriori per diversi lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio.
L'intervento prevedeva di sostituire tutta la struttura portante, le pareti e
il tetto, che viene semplificato con due falde simmetriche. La costruzione,
rivestita con perline in legno, è stata leggermente ridotta sul lato sud-ovest
(da 8.5 m a 6.14 m) e allungata su quello nord-est/sud-est (da 8.00 m a 10.14
m), mentre l'altezza al colmo è stata abbassata di circa 1 m.
b. Su richiesta dell'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio, RI 1 ha precisato che avrebbe
proceduto a pavimentare totalmente l'interno dell'edificio con un rivestimento
stagno in calcestruzzo, fino ad allora presente solo sulla metà della superficie.
Il progetto prevede inoltre un pozzetto separatore di oli e l'allacciamento
alla fognatura comunale tramite pozzetto esistente sulla limitrofa part. 1__________.
Le acque di scarico dal tetto e dai vialetti verrebbero smaltite tramite
infiltrazione superficiale. Non vi sarebbe alcun deposito di sostanze
potenzialmente nocive per le acque.
c. La domanda di
costruzione ha suscitato l'opposizione del Dipartimento del territorio, tramite
Fatti
i Servizi generali (avviso n. 0126255-VG-2022 del 7 aprile 2023) che ha ritenuto
il progetto non conforme alla destinazione agricola e in contrasto con
interessi agricoli contrari preponderanti, in assenza dei quali avrebbe potuto di
per sé essere autorizzato in applicazione dell'art. 24c della legge
sulla pianificazione del territorio del 22 giungo 1979 (LPT; RS 700).
d. A fronte di tale avviso negativo (vincolante), l'Esecutivo comunale ha
quindi negato il rilascio della postulata licenza edilizia (risoluzione del 19
aprile 2023).
C. Con decisione l'8 novembre
2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso la
predetta risoluzione municipale. Da un punto in vista formale, ha ritenuto che
la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata e che la fattispecie non
abbisognasse dell'esperimento di un sopralluogo per essere acclarata
ulteriormente. Nel merito, in estrema sintesi, ha negato l'esistenza delle
condizioni per il rilascio di un permesso ordinario (art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT), siccome non conforme alla zona agricola (art. 16a LPT), o
eccezionale (art. 24 LPT), in assenza di ubicazione vincolata. Nemmeno l'art.
24c LPT potrebbe venire in soccorso, dato che i lavori non sarebbero
limitati quantitativamente e qualitativamente e non rientrerebbero nella
mera eliminazione di difetti dovuti all'usura del tempo. Si tratterebbe in
effetti, come sostenuto dalla Sezione dell'Agricoltura, di una ricostruzione
totale dell'edificio e non di una manutenzione straordinaria.
D. a. RI 1 impugna il giudizio
governativo dinanzi a questo Tribunale, al quale chiede di annullarlo e di
rinviare gli atti al Municipio per il rilascio della licenza edilizia. Lamenta
la mancata tenuta di un sopralluogo da parte dell'Autorità inferiore, che
chiede anche in questa sede, e un'insufficiente motivazione delle ragioni per
cui la Sezione dell'Agricoltura si è opposta al rilascio della licenza, riprese
nella risposta dell'UDC dinanzi al Governo. Nel merito, contesta l'esistenza di
presunti interessi agricoli preponderanti che osterebbero agli interventi
prospettati e ribadisce che l'edificio non viene ampliato, anzi ridotto nelle
sue dimensioni per una migliore integrazione nel paesaggio. Ritiene quindi
adempiute le condizioni di cui all'art. 42 OPT per la concessione del permesso
edilizio.
b. Il Consiglio di Stato chiede di respingere il ricorso, senza formulare
osservazioni. L'UDC si limita a richiamare le sue precedenti allegazioni. Dal
canto suo, il Municipio di Caslano ricorda che il diniego della licenza è la
conseguenza dell'avviso negativo dipartimentale, vincolante, e si rimette al
giudizio del Tribunale.
c. Il ricorrente in replica, preso atto dei generici contenuti delle risposte
che non farebbero che avvalorare le sue tesi, chiede nuovamente l'esperimento
di un sopralluogo, la cui necessità è contestata in duplica dall'UDC.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, proprietario e istante in licenza (cfr.
art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emerge
con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti. Visto anche
l'esito, non occorre dar seguito al sopralluogo richiesto dal ricorrente.
Considerandi
2.
Non si entra nel merito
della censura di violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per
l'insufficiente motivazione del parere della Sezione dell'Agricoltura, ripreso
nella sua risposta davanti al Consiglio di Stato. Oggetto di impugnativa
dinanzi a questo è in effetti la decisione governativa, che in quanto tale non
è censurata di insufficiente motivazione, e non già le prese di posizione dei
vari uffici dipartimentali.
3.
Come
ricordato in narrativa, il progetto edilizio contestato prevede la sostituzione
di tutta la struttura portante del manufatto agricolo, esistente da una
settantina d'anni, delle pareti laterali esterne e del tetto. L'entità di
questi interventi non possono che essere considerati quale ricostruzione totale
della struttura precedente. Vista la loro portata, oltrepassano chiaramente i
limiti di una manutenzione o di un semplice consolidamento dell'edificio.
Ciò detto, resta pertanto da esaminare se il permesso possa essere rilasciato
sulla base dell'art. 24c LPT, circostanza negata dal Consiglio di Stato,
poiché gli interventi non sarebbero limitati qualitativamente e
quantitativamente (…) e non rientrano pertanto nel campo della mera
eliminazione di difetti dovuti all'usura del tempo (decisione impugnata,
consid. 10). Nessuno pretende invece, giustamente, che questi interventi
possano beneficiare di un permesso ordinario giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT siccome conformi alla destinazione agricola della zona (art. 16 e 16a
LPT, art. 34 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000; OPT; RS 700.1). Tantomeno i medesimi possono esser autorizzati sulla base di un
permesso eccezionale secondo gli art. 24, 24a e 24b LPT.
4.
4.1. Secondo
l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti
utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla
destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione
di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, prosegue la
norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati
parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti
o modificati legalmente. Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e
gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, eretti o
trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della
zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Il Consiglio federale emana
disposizioni al fine di evitare ripercussioni negative per l'agricoltura (cpv.
3). L'aspetto esterno di un edificio, aggiunge la norma (cpv. 4), può essere
modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo
conforme agli standard attuali o per un risanamento energetico, oppure per
migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio. In ogni caso è fatta
salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale (cpv. 5).
L'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o
trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della
zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo
il diritto anteriore; cfr. art. 41 cpv. 1 OPT). Non è invece applicabile a
edifici e impianti agricoli isolati non abitati a meno che non sia dimostrato un loro uso non agricolo
antecedente al 1° luglio 1972 (art. 41 cpv. 2 OPT;
cfr. Rudolf Muggli, in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen
ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, ad art. 24c n. 20).
4.2
L'art. 42 OPT dispone che una trasformazione è considerata parziale e un
ampliamento è considerato moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto,
unitamente ai dintorni, rimane conservata nei tratti essenziali; sono ammessi
miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento
determinante per la valutazione dell'identità è quello in cui si trovava
l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una zona non edificabile
(cpv. 2). Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga
sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze
(cpv. 3 primo periodo). In ogni caso non è più garantita qualora siano superati
i limiti quantitativi prescritti dall'art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT per gli
ampliamenti all'esterno e all'interno del volume esistente dell'edificio. I
lavori di trasformazione non devono inoltre consentire una modifica rilevante
dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente (art. 42
cpv. 3 lett. c OPT).
4.3
La ricostruzione di un edificio o un impianto distrutto, volontariamente
(demolizione) o involontariamente (cause naturali, catastrofe) è possibile soltanto se al momento della distruzione o della
demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi era
ancora un interesse alla sua utilizzazione
(art. 42 cpv. 4 OPT; cfr. DTF 127 II 209 consid. 3a). La tutela delle
situazioni acquisite non si estende infatti anche a edifici abbandonati da
tempo, in rovina, inutilizzabili o pronti alla demolizione; le rovine non
possono essere trasformate in nuove costruzioni (cfr. STF 1C_207/2015 del 9
settembre 2015 consid. 4.1, 1C_125/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1 e
rimandi). Anche in caso di ricostruzione deve
inoltre essere preservata l'identità dell'edificio esistente nei tratti
essenziali (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3, STF 1C_554/2011 del 2 aprile 2012 consid. 3.2; Bernhard Waldmann/Peter
Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 24c e rimandi). Entro
questi termini, può anche essere trasformato parzialmente (cfr. Rudolf Muggli, op. cit., n.
39.
e 42 ad art. 24c; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 24c).
In particolare, in base all'art. 42 cpv. 4 OPT, il volume dell'edificio può
essere ricostruito entro i limiti necessari per realizzare la superficie
ammessa ai sensi del cpv. 3 (esclusa la lett. a, relativa all'ampliamento
all'interno del volume esistente), mentre l'ubicazione può divergere in misura
minima, ove risulti indicato dal profilo oggettivo.
4.4
Nella fattispecie, tutte le condizioni esatte dall'art. 24c LPT e
dall'art. 42 OPT sono adempiute, contrariamente a quanto sostenuto nella
decisione impugnata che invero non affronta il tema dell'adempimento o no dei
requisiti ai quali la ricostruzione dell'edificio fuori zona deve sottostare.
Ora, il nuovo edificio, che si situa sostanzialmente
sull'impiantito di quello precedente, ne riprende i tratti essenziali, le
caratteristiche e la tipologia di costruzione: le pareti esterne, in legno,
sono intermezzate da ampie aperture che permettono il transito per la sosta
degli usuali macchinari agricoli; il tetto, semplificato in due falde
simmetriche, è in lamiera. L'edificio risulta essere stato ridotto nelle sue
dimensioni, soprattutto per quanto riguarda l'altezza al colmo, inferiore di
circa 1 m rispetto al precedente manufatto. Fatto, questo, che permette di
concludere per un miglioramento significativo del suo inserimento nel paesaggio
(di tale circostanza ne danno atto anche le Autorità dipartimentali nel loro
avviso, pag. 2). Ritenuto che non è richiesto che il vecchio stato sia identico
al nuovo, in concreto l'identità è quindi sostanzialmente mantenuta. Nessuno
mette inoltre in dubbio che il ricorrente faceva/fa ancora uso regolare della
costruzione come deposito/rimessa e che egli avanza un interesse sempre attuale
a continuare l'utilizzo dello stabile in questi termini, non fosse altro che
per mettere a riparo, come in passato, i vari macchinari e utensili che servono
tra l'altro alla gestione del vasto fondo di sua proprietà. Del resto, anche i
Servizi generali hanno confermato che di per sé i lavori potrebbero essere
autorizzati poiché rispettosi delle condizioni di cui all'art. 24c LPT.
Quanto ai preponderanti interessi contrari (art. 43a OPT), argomento
dirimente per negare il rilascio della licenza edilizia, essi si rivelano
assolutamente inconsistenti. Tali interessi, come specificato nella risposta
dell'UDC all'impugnativa in prima sede, consisterebbero nella sottrazione di
fatto di superficie agricola utile. Ora, la ricostruzione del precedente
edificio non sottrare nulla in più rispetto a quanto non già sottratto in
precedenza da oltre 60 anni. È anzi vero il contrario, dato che la superficie
sulla quale insiste il nuovo stabile è inferiore di circa il 10% rispetto a
quella occupata dal precedente manufatto (da 68 m2 si è passati a 62
m2 circa). In ogni caso, le norme del diritto federale applicabili
alla fattispecie ammettono addirittura un moderato aumento esterno delle
quantità edificatorie (nei termini di cui all'art. 42 cpv. 3 lett. b OPT in
relazione con il cpv. 4 della stessa norma), per cui a maggior ragione nella
fattispecie la ricostruzione prevista non pone alcun problema da questo punto
di vista. Avallare la tesi dell'Autorità cantonale equivarrebbe a svuotare di
ogni significato e portata le possibilità previste dall'art. 24c LPT di
intervenire su qualsiasi edificio fuori zona edificabile in contrasto con la
destinazione di zona. Infine, si rileva che l'Autorità competente non ha sollevato
altri interessi contrari alla realizzazione del progetto avversato. Non vi sono
dunque motivi per negare la ricostruzione dell'edificio in questione. In
accoglimento del ricorso, la decisione impugnata, al pari di quella municipale
con cui la domanda di costruzione è stata respinta, devono essere annullate.
Gli atti vanno ritornati al Municipio affinché proceda a rilasciare senz'altro
la licenza edilizia così come postulato dall'istante.
5.
Non si preleva tassa di
giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il ricorrente, che in questa sede era
patrocinato da un legale, ha diritto alle ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). In
concreto si giustifica di porle a carico dello Stato, che con il suo avviso
dipartimentale errato, al quale il Municipio era vincolato (art. 7 cpv. 2 LE),
ha inutilmente provocato il presente contenzioso.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
dell'8 novembre 2023 del Consiglio di Stato (n. 5246) e la risoluzione del
Municipio di Caslano del 19 aprile 2023 sono annullate;
1.2
gli atti sono
ritornati al Municipio di Caslano per il rilascio della licenza edilizia così
come postulato dal ricorrente.
2.
Non si
preleva tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato. A
quest'ultimo lo Stato del Cantone Ticino rifonderà fr. 1'500.- a titolo di
ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera