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Decisione

52.2023.460

Opposizione ad un progetto stradale (art. 20 Lstr)

31 dicembre 2024Italiano11 min

i ricorrenti avrebbero, come visto, dovuto inoltrare un'opposizione motivata,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.460

Lugano

31

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Sonja Dobrijevic

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2023 di

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

patrocinati

da: PA 1

Contro

la risoluzione dell'8 novembre

2023 (n. 5228) del Consiglio di Stato che, in parziale accoglimento

dell'impugnativa presentata dagli insorgenti, conferma, fatta eccezione del

dispositivo n. 2, la decisione del 22 febbraio 2022 con cui il Municipio di

Novazzano approva il progetto stradale relativo il riscatto e la sistemazione

di via __________;

ritenuto, in

fatto

che il Municipio di Novazzano ha disposto la pubblicazione dal 30 giugno

al 31 agosto 2021 del progetto stradale per il riscatto e la sistemazione di

via __________, strada di servizio secondo il piano regolatore, che

funge d'accesso alle due zone edificabili di __________ e alle aree agricole

retrostanti, situate nel parco della __________;

che essa verrà

realizzata essenzialmente in corrispondenza del mapp. 6__________, di proprietà

coattiva di fondi di pertinenza (tra gli altri) di RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e CO

1; il mapp. 6__________ detiene a sua volta in proprietà coattiva il mapp. 7__________;

sui fondi è previsto il passaggio di una ciclopista d'importanza regionale

(Stabio-Novazzano-Chiasso);

che, in estrema

sintesi, l'intervento consiste nel riscatto della strada privata e nella sua

asfaltatura, con (dove necessario) adattamento del calibro e la realizzazione

di una piazzola di scambio; essa terminerà al margine sud-est del mapp. 1__________,

sul mapp. __________8 di CO 1, dove verrà ricavata la piazza di giro;

che nel termine di

pubblicazione sono giunte le opposizioni di CO 1, da un lato, e di RI 1, RI 2, RI

3 e RI 4, dall'altro;

che, in particolare,

questi ultimi hanno domandato l'ampliamento dell'espropriazione a tutta la

superficie dei fondi di proprietà degli opponenti toccati dal tracciato da via __________

a via alla __________;

che il 22 febbraio 2022

il Municipio di Novazzano ha approvato il progetto; l'opposizione presentata da

CO 1 è stata parzialmente accolta (dispositivo n. 2) e l'espropriazione estesa

all'intero mapp. 6__________ (compreso dunque la porzione di 70 m2

posta oltre la piazza di giro); le ulteriori richieste degli opponenti sono

state disattese;

che il 29 marzo 2022,

con separati analoghi ricorsi, RI 1 e RI 2, rispettivamente RI 3 e RI 4 sono

insorti davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione municipale appena

descritta, postulando in ordine la sospensione della procedura di approvazione

in attesa della risoluzione delle controversie relative alla realizzazione di

due tratte della citata ciclopista; nel merito hanno chiesto

- nel

caso l'opposizione alla pista ciclabile fosse stata accolta, la non

approvazione del progetto stradale contestato,

- nel

caso l'opposizione fosse stata respinta, la trasmissione degli atti al

Tribunale di espropriazione per i suoi incombenti;

che con risoluzione

dell'8 novembre 2023 il Consiglio di Stato, negata la sospensione della

procedura, ha parzialmente accolto i ricorsi presentati contro la decisione del

Municipio, confermandola a eccezione del dispositivo n. 2; non occorre qui

dettagliarne i motivi;

che con ricorso del 13

dicembre 2023, assistito da una replica, RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 insorgono ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo domandando, in ordine, la

sospensione della procedura sino a evasione dei ricorsi del 14 settembre 2022 (inc.

n. 52.2022.280) e 15 febbraio 2023 (inc. n. 52.2023.58) da loro presentati

davanti al medesimo Tribunale contro le tratte della citata pista

ciclopedonale;

che nel merito essi

chiedono che

- nel

caso il Tribunale accolga i citati ricorsi, il progetto stradale concernete il

riscatto e la sistemazione di via __________ non sia approvato,

- nel

caso il Tribunale respinga i ricorsi, che gli atti siano trasmessi al Tribunale

di espropriazione per i suoi incombenti;

che, per i motivi che

si vedranno, non è qui necessario riportare i dettagli delle argomentazioni

sollevate dagli insorgenti;

che CO 1 postula la

reiezione del gravame, rinviando alle risposte da lui presentate davanti al

Governo; il Comune domanda che il ricorso, in quanto ricevibile, sia respinto

con argomenti che verranno discussi, ove necessario, in seguito; il Consiglio

di Stato, senza formulare osservazioni, e la Divisione delle Costruzioni

(Divisione), con argomenti di cui semmai si dirà in appresso, chiedono di

disattendere l'impugnativa;

che

il Tribunale ha informato le parti di riservarsi la possibilità di esaminare la

legittimazione attiva dei qui insorgenti davanti al Consiglio di Stato, dando

loro la possibilità di esprimersi; non essendo inoltre escluso che detto esame

possa sfociare in una reformatio in peius, i ricorrenti sono stati resi

attenti della possibilità di ritirare il ricorso;

che la Divisione non

ha formulato osservazioni, il Comune si è limitato a precisare di ritenere che

a essere irricevibile sarebbero i ricorsi di prima istanza, CO 1 è rimasto

silente, mentre i ricorrenti si sono limitati a comunicare di mantenere

l'impugnativa; le relative prese di posizione vengono intimate con il presente

giudizio;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date

dall'art. 35 cpv. 2 della legge

sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100); la legittimazione attiva dei ricorrenti in questa

sede è certa (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100, applicabile grazie al combinato dei disposti

31 cpv. 1 e 25 Lstr);

che il ricorso è

dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria, per i motivi che si vedranno (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che la Lstr affida ai

comuni e agli altri enti locali il compito di provvedere alla costruzione, alla

sistemazione e alla manutenzione delle strade che non sono di competenza del

Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che

garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi

(art. 5 cpv. 1 Lstr);

che nel caso della

costruzione di una strada pubblica da parte di un comune, la procedura di

approvazione del progetto stradale comunale (art. 30 segg. Lstr) sostituisce

quella usuale del rilascio del permesso di costruzione (RDAT II-1993 n. 36 consid.

6.2.);

che giusta l'art. 30

cpv. 1 Lstr, approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento,

l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto

stradale comunale;

che il progetto

stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo

sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e

accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle

infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a in

combinato disposto con l'art. 30 cpv. 3 Lstr);

che l'importante

revisione della Lstr del 12 aprile 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007,

ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di

pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle

contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr;

RL 710.100; cfr. il relativo messaggio 11 febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC,

anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag. 4135 segg., 4157 seg.);

che per questo motivo

il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione

sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati

dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella

d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per

ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti,

la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le

offerte d'indennità (art. 17 cpv. 1 lett. a-d Lstr in combinato disposto con

l'art. 30 cpv. 3 Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr);

che l'art. 31 cpv. 1

Lstr pone il principio secondo il quale, oltre a quanto stabilito dagli

articoli da 32 a 35, si applicano per analogia gli articoli 16 cpv. 2 e 3 e da

18 a 26; il municipio, prosegue la norma (cpv. 2), sostituisce il Consiglio di

Stato e rispettivamente il Dipartimento nelle competenze loro attribuite dagli

art. 18 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b, 20 cpv. 1, 21 cpv. 2, 22, 23, 24 cpv. 2 prima

frase e cpv. 3 prima frase, 26 cpv. 2;

che

il municipio pubblica il progetto per trenta giorni, durante i quali chiunque

abbia interesse può prenderne conoscenza (art. 32 cpv. 1);

che nel termine di

pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare

opposizione al progetto stradale, atteso che chi non fa opposizione è escluso

dal seguito della procedura; per essere ricevibile, l'opposizione deve indicare

il motivo del contrasto col diritto applicabile (art. 20 cpv. 1-3 Lstr);

che,

inoltre, entro il termine di pubblicazione vanno sollevate tutte le obiezioni

al diritto d'espropriazione e presentate tutte le domande di modificazione dei

piani, d'ampliamento dell'espropriazione e d'indennità (art. 21 cpv. 1 Lstr);

che la procedura del

progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del piano in un

singolo caso; di conseguenza, le autorità (di approvazione o di ricorso) sono

in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con il piano regolatore

(RDAT II-1993 loc. cit.);

che il progetto è

approvato dal Municipio, al quale spetta anche la competenza di evadere le

domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr);

che quando l'acquisto

dei terreni e degli altri diritti necessari per la realizzazione del progetto

stradale non possa aver luogo bonalmente, dopo la conclusione della procedura

d'approvazione del progetto stradale si esegue la procedura d'espropriazione ai

sensi della Lespr; vengono discusse solo le pretese annunciate (art. 26 cpv. 1

Lespr);

che, in concreto, va

subito disattesa la domanda di sospendere la procedura in ordine sino

all'evasione dei ricorsi relativi ai progetti stradali per la realizzazione

della pista ciclabile; come si vedrà l'esito di queste impugnative non

influenza il destino della presente procedura;

che per poter

impugnare la decisione con cui il Municipio ha approvato il progetto stradale,

Fatti

i ricorrenti avrebbero, come visto, dovuto inoltrare un'opposizione motivata,

che indicasse il contrasto del progetto con il diritto applicabile;

che a discapito di

quanto indicato nel suo titolo, l'atto del 25 agosto 2021 degli insorgenti non

adempie ai citati requisiti;

che essi, infatti, si

sono limitati a postulare l'ampliamento dell'espropriazione (domanda n. 1) e

reclamare un'indennità espropriativa di fr. 28 il m2 agli usuali

interessi; temi che esulavano dalla procedura di ricorso che hanno avviato,

attenendo invece a quella espropriativa;

che a sostegno della

loro domanda gli opponenti hanno poi (coerentemente) invocato l'art. 5 cpv. 1

Lespr, omettendo tuttavia di confrontarsi con il progetto stradale, indicando

le ragioni per le quali esso non poteva essere approvato, senza neppure

postulare un simile esito;

che, in difetto di una

valida opposizione al progetto stradale, il Governo non doveva entrare nel

merito del ricorso, che avrebbe dovuto invece dichiarare d'acchito

irricevibile;

che, come

preannunciato dalla Corte, è dunque giocoforza riformare la decisione impugnata

in questo senso, ciò che comporta anche la necessità di ridefinire gli oneri

processuali di prima sede, ponendo la tassa di giustizia interamente in capo ai

ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i quali sono inoltre tenuti a versare

un'indennità per ripetibili al Comune, patrocinato e sprovvisto di servizio

giuridico (art. 49 cpv. 2 LPAmm);

che non possono invece

essere riconosciute ripetibili in favore di CO 1, avvocato che ha agito in

causa propria (cfr. fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid.

7.2.);

che in merito al dispositivo n. 2 della decisione

municipale va comunque rilevato che la questione dell'estensione

dell'espropriazione all'intero mapp. 6__________ non doveva essere decisa dal

Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, poiché pure essa si configura in

realtà quale domanda di ampliamento dell'espropriazione e attiene, come a

ragione aveva indicato il Municipio nella decisione di approvazione, alla fase

di acquisizione dei fondi;

che il ricorso è quindi

evaso nel senso appena spiegato; la tassa di giustizia viene accollata agli

insorgenti, soccombenti, i quali sono tenuti a versare un'indennità per

ripetibili al Comune, ma non ad CO 1, in forza dei motivi appena addotti in

relazione agli oneri processuali di prima istanza.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

evaso ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza la

risoluzione dell'8 novembre 2023 (n. 5228) del Consiglio di Stato è così

riformulata:

1.

I ricorsi sono irricevibili.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 600.-

è posta a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno complessivamente fr. 1'200.-

per ripetibili al Comune di Novazzano.

3.

Invariato.

4.

Invariato.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dagli insorgenti, resta a loro carico.

Essi rifonderanno pari importo per ripetibili al Comune di Novazzano.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera