52.2023.460
Opposizione ad un progetto stradale (art. 20 Lstr)
31 dicembre 2024Italiano11 min
i ricorrenti avrebbero, come visto, dovuto inoltrare un'opposizione motivata,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.460
Lugano
31
dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Sonja Dobrijevic
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2023 di
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
patrocinati
da: PA 1
Contro
la risoluzione dell'8 novembre
2023 (n. 5228) del Consiglio di Stato che, in parziale accoglimento
dell'impugnativa presentata dagli insorgenti, conferma, fatta eccezione del
dispositivo n. 2, la decisione del 22 febbraio 2022 con cui il Municipio di
Novazzano approva il progetto stradale relativo il riscatto e la sistemazione
di via __________;
ritenuto, in
fatto
che il Municipio di Novazzano ha disposto la pubblicazione dal 30 giugno
al 31 agosto 2021 del progetto stradale per il riscatto e la sistemazione di
via __________, strada di servizio secondo il piano regolatore, che
funge d'accesso alle due zone edificabili di __________ e alle aree agricole
retrostanti, situate nel parco della __________;
che essa verrà
realizzata essenzialmente in corrispondenza del mapp. 6__________, di proprietà
coattiva di fondi di pertinenza (tra gli altri) di RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e CO
1; il mapp. 6__________ detiene a sua volta in proprietà coattiva il mapp. 7__________;
sui fondi è previsto il passaggio di una ciclopista d'importanza regionale
(Stabio-Novazzano-Chiasso);
che, in estrema
sintesi, l'intervento consiste nel riscatto della strada privata e nella sua
asfaltatura, con (dove necessario) adattamento del calibro e la realizzazione
di una piazzola di scambio; essa terminerà al margine sud-est del mapp. 1__________,
sul mapp. __________8 di CO 1, dove verrà ricavata la piazza di giro;
che nel termine di
pubblicazione sono giunte le opposizioni di CO 1, da un lato, e di RI 1, RI 2, RI
3 e RI 4, dall'altro;
che, in particolare,
questi ultimi hanno domandato l'ampliamento dell'espropriazione a tutta la
superficie dei fondi di proprietà degli opponenti toccati dal tracciato da via __________
a via alla __________;
che il 22 febbraio 2022
il Municipio di Novazzano ha approvato il progetto; l'opposizione presentata da
CO 1 è stata parzialmente accolta (dispositivo n. 2) e l'espropriazione estesa
all'intero mapp. 6__________ (compreso dunque la porzione di 70 m2
posta oltre la piazza di giro); le ulteriori richieste degli opponenti sono
state disattese;
che il 29 marzo 2022,
con separati analoghi ricorsi, RI 1 e RI 2, rispettivamente RI 3 e RI 4 sono
insorti davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione municipale appena
descritta, postulando in ordine la sospensione della procedura di approvazione
in attesa della risoluzione delle controversie relative alla realizzazione di
due tratte della citata ciclopista; nel merito hanno chiesto
- nel
caso l'opposizione alla pista ciclabile fosse stata accolta, la non
approvazione del progetto stradale contestato,
- nel
caso l'opposizione fosse stata respinta, la trasmissione degli atti al
Tribunale di espropriazione per i suoi incombenti;
che con risoluzione
dell'8 novembre 2023 il Consiglio di Stato, negata la sospensione della
procedura, ha parzialmente accolto i ricorsi presentati contro la decisione del
Municipio, confermandola a eccezione del dispositivo n. 2; non occorre qui
dettagliarne i motivi;
che con ricorso del 13
dicembre 2023, assistito da una replica, RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 insorgono ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo domandando, in ordine, la
sospensione della procedura sino a evasione dei ricorsi del 14 settembre 2022 (inc.
n. 52.2022.280) e 15 febbraio 2023 (inc. n. 52.2023.58) da loro presentati
davanti al medesimo Tribunale contro le tratte della citata pista
ciclopedonale;
che nel merito essi
chiedono che
- nel
caso il Tribunale accolga i citati ricorsi, il progetto stradale concernete il
riscatto e la sistemazione di via __________ non sia approvato,
- nel
caso il Tribunale respinga i ricorsi, che gli atti siano trasmessi al Tribunale
di espropriazione per i suoi incombenti;
che, per i motivi che
si vedranno, non è qui necessario riportare i dettagli delle argomentazioni
sollevate dagli insorgenti;
che CO 1 postula la
reiezione del gravame, rinviando alle risposte da lui presentate davanti al
Governo; il Comune domanda che il ricorso, in quanto ricevibile, sia respinto
con argomenti che verranno discussi, ove necessario, in seguito; il Consiglio
di Stato, senza formulare osservazioni, e la Divisione delle Costruzioni
(Divisione), con argomenti di cui semmai si dirà in appresso, chiedono di
disattendere l'impugnativa;
che
il Tribunale ha informato le parti di riservarsi la possibilità di esaminare la
legittimazione attiva dei qui insorgenti davanti al Consiglio di Stato, dando
loro la possibilità di esprimersi; non essendo inoltre escluso che detto esame
possa sfociare in una reformatio in peius, i ricorrenti sono stati resi
attenti della possibilità di ritirare il ricorso;
che la Divisione non
ha formulato osservazioni, il Comune si è limitato a precisare di ritenere che
a essere irricevibile sarebbero i ricorsi di prima istanza, CO 1 è rimasto
silente, mentre i ricorrenti si sono limitati a comunicare di mantenere
l'impugnativa; le relative prese di posizione vengono intimate con il presente
giudizio;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date
dall'art. 35 cpv. 2 della legge
sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100); la legittimazione attiva dei ricorrenti in questa
sede è certa (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100, applicabile grazie al combinato dei disposti
31 cpv. 1 e 25 Lstr);
che il ricorso è
dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria, per i motivi che si vedranno (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che la Lstr affida ai
comuni e agli altri enti locali il compito di provvedere alla costruzione, alla
sistemazione e alla manutenzione delle strade che non sono di competenza del
Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che
garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi
(art. 5 cpv. 1 Lstr);
che nel caso della
costruzione di una strada pubblica da parte di un comune, la procedura di
approvazione del progetto stradale comunale (art. 30 segg. Lstr) sostituisce
quella usuale del rilascio del permesso di costruzione (RDAT II-1993 n. 36 consid.
6.2.);
che giusta l'art. 30
cpv. 1 Lstr, approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento,
l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto
stradale comunale;
che il progetto
stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo
sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e
accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle
infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a in
combinato disposto con l'art. 30 cpv. 3 Lstr);
che l'importante
revisione della Lstr del 12 aprile 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007,
ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di
pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle
contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr;
RL 710.100; cfr. il relativo messaggio 11 febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC,
anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag. 4135 segg., 4157 seg.);
che per questo motivo
il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione
sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati
dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella
d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per
ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti,
la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le
offerte d'indennità (art. 17 cpv. 1 lett. a-d Lstr in combinato disposto con
l'art. 30 cpv. 3 Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr);
che l'art. 31 cpv. 1
Lstr pone il principio secondo il quale, oltre a quanto stabilito dagli
articoli da 32 a 35, si applicano per analogia gli articoli 16 cpv. 2 e 3 e da
18 a 26; il municipio, prosegue la norma (cpv. 2), sostituisce il Consiglio di
Stato e rispettivamente il Dipartimento nelle competenze loro attribuite dagli
art. 18 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b, 20 cpv. 1, 21 cpv. 2, 22, 23, 24 cpv. 2 prima
frase e cpv. 3 prima frase, 26 cpv. 2;
che
il municipio pubblica il progetto per trenta giorni, durante i quali chiunque
abbia interesse può prenderne conoscenza (art. 32 cpv. 1);
che nel termine di
pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare
opposizione al progetto stradale, atteso che chi non fa opposizione è escluso
dal seguito della procedura; per essere ricevibile, l'opposizione deve indicare
il motivo del contrasto col diritto applicabile (art. 20 cpv. 1-3 Lstr);
che,
inoltre, entro il termine di pubblicazione vanno sollevate tutte le obiezioni
al diritto d'espropriazione e presentate tutte le domande di modificazione dei
piani, d'ampliamento dell'espropriazione e d'indennità (art. 21 cpv. 1 Lstr);
che la procedura del
progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del piano in un
singolo caso; di conseguenza, le autorità (di approvazione o di ricorso) sono
in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con il piano regolatore
(RDAT II-1993 loc. cit.);
che il progetto è
approvato dal Municipio, al quale spetta anche la competenza di evadere le
domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr);
che quando l'acquisto
dei terreni e degli altri diritti necessari per la realizzazione del progetto
stradale non possa aver luogo bonalmente, dopo la conclusione della procedura
d'approvazione del progetto stradale si esegue la procedura d'espropriazione ai
sensi della Lespr; vengono discusse solo le pretese annunciate (art. 26 cpv. 1
Lespr);
che, in concreto, va
subito disattesa la domanda di sospendere la procedura in ordine sino
all'evasione dei ricorsi relativi ai progetti stradali per la realizzazione
della pista ciclabile; come si vedrà l'esito di queste impugnative non
influenza il destino della presente procedura;
che per poter
impugnare la decisione con cui il Municipio ha approvato il progetto stradale,
Fatti
i ricorrenti avrebbero, come visto, dovuto inoltrare un'opposizione motivata,
che indicasse il contrasto del progetto con il diritto applicabile;
che a discapito di
quanto indicato nel suo titolo, l'atto del 25 agosto 2021 degli insorgenti non
adempie ai citati requisiti;
che essi, infatti, si
sono limitati a postulare l'ampliamento dell'espropriazione (domanda n. 1) e
reclamare un'indennità espropriativa di fr. 28 il m2 agli usuali
interessi; temi che esulavano dalla procedura di ricorso che hanno avviato,
attenendo invece a quella espropriativa;
che a sostegno della
loro domanda gli opponenti hanno poi (coerentemente) invocato l'art. 5 cpv. 1
Lespr, omettendo tuttavia di confrontarsi con il progetto stradale, indicando
le ragioni per le quali esso non poteva essere approvato, senza neppure
postulare un simile esito;
che, in difetto di una
valida opposizione al progetto stradale, il Governo non doveva entrare nel
merito del ricorso, che avrebbe dovuto invece dichiarare d'acchito
irricevibile;
che, come
preannunciato dalla Corte, è dunque giocoforza riformare la decisione impugnata
in questo senso, ciò che comporta anche la necessità di ridefinire gli oneri
processuali di prima sede, ponendo la tassa di giustizia interamente in capo ai
ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i quali sono inoltre tenuti a versare
un'indennità per ripetibili al Comune, patrocinato e sprovvisto di servizio
giuridico (art. 49 cpv. 2 LPAmm);
che non possono invece
essere riconosciute ripetibili in favore di CO 1, avvocato che ha agito in
causa propria (cfr. fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid.
7.2.);
che in merito al dispositivo n. 2 della decisione
municipale va comunque rilevato che la questione dell'estensione
dell'espropriazione all'intero mapp. 6__________ non doveva essere decisa dal
Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, poiché pure essa si configura in
realtà quale domanda di ampliamento dell'espropriazione e attiene, come a
ragione aveva indicato il Municipio nella decisione di approvazione, alla fase
di acquisizione dei fondi;
che il ricorso è quindi
evaso nel senso appena spiegato; la tassa di giustizia viene accollata agli
insorgenti, soccombenti, i quali sono tenuti a versare un'indennità per
ripetibili al Comune, ma non ad CO 1, in forza dei motivi appena addotti in
relazione agli oneri processuali di prima istanza.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
evaso ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza la
risoluzione dell'8 novembre 2023 (n. 5228) del Consiglio di Stato è così
riformulata:
1.
I ricorsi sono irricevibili.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr. 600.-
è posta a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno complessivamente fr. 1'200.-
per ripetibili al Comune di Novazzano.
3.
Invariato.
4.
Invariato.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dagli insorgenti, resta a loro carico.
Essi rifonderanno pari importo per ripetibili al Comune di Novazzano.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera