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Decisione

52.2023.465

Nozione di economia domestica per l'imposizione di tasse d'uso comunali

6 maggio 2024Italiano13 min

assoggettamento ai tributi in parola, ma sostengono che, non essendovi in concreto

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.465

Lugano

6

maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 14 dicembre

2023 di

RI

1 e RI 2,

rappresentate

da: RA 1

contro

la decisione del 15 novembre 2023 (n. 5476) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti

avverso la decisione del 9 marzo 2023 del Municipio CO 1, in materia di tasse

d'uso comunali per l'anno 2022;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 e RI 2 sono dal

13 aprile 2021 comproprietarie in ragione di metà ciascuna del mappale n. __________

del Comune di __________ (sezione __________). Dal 1° luglio 2021 esse

risultano domiciliate presso l'edificio che insiste su tale fondo.

B. Il 1° aprile 2022 il

Municipio di __________, in parte per il tramite dell'Azienda acqua potabile,

ha trasmesso a RI 1 e RI 2 sei fatture per la riscossione delle tasse per la

fornitura di acqua potabile, per l'utilizzo delle canalizzazioni e per il

servizio di raccolta rifiuti, relative all'anno 2021 (calcolate pro rata

temporis dall'acquisto dell'immobile) e intestate singolarmente alle due

interessate (tre fatture ciascuna).

Il 28 aprile 2022 ciascuna di esse ha compilato il proprio formulario ricevuto

dal Comune per la notifica dei rubinetti e degli apparecchi esistenti negli

appartamenti, per consentire la corretta imposizione della tassa sull'acqua

potabile.

Il 19 e il 29 settembre 2022 sono poi state inviate ad ognuna delle due

proprietarie le tasse d'uso comunali anche per l'anno 2022, ancora una volta

calcolate in funzione della presenza di due distinte economie domestiche. Dopo

uno scambio di corrispondenza tramite e-mail, le interessate hanno contestato queste

ultime fatture, in seguito confermate su reclamo dall'Esecutivo comunale di __________

con decisione del 9 marzo 2023.

C. Mediante giudizio del

15 novembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalle

contribuenti avverso la predetta risoluzione municipale. Il Governo cantonale

ha in sostanza rilevato che, indipendentemente dalle quote di comproprietà del

fondo, nell'edificio in parola vi sono due appartamenti separati. Considerato

che le contribuenti stesse avevano chiesto all'amministrazione comunale di specificare

nel loro indirizzo l'interno attribuito ad ognuna delle due (per RI 1 l'interno

2 e per RI 2 l'interno 1), che vi sono due cassette delle lettere distinte e che

sono stati compilati due formulari per la notifica dei rubinetti e degli

apparecchi, l'Esecutivo cantonale ha confermato le querelate tassazioni che

impongono le amministrate singolarmente.

D. Avverso quest'ultima

pronuncia RI 1 e RI 2 insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, unitamente alla decisione

resa dal Municipio, e postulano di essere tassate come un'unica economia

domestica. Delle ragioni poste a fondamento del gravame si dirà in

seguito.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni. A identica conclusione perviene il Comune di __________ con

argomentazioni di cui si dirà, ove necessario, nei considerandi che seguono.

F. In sede di

replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10

marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione attiva delle ricorrenti,

destinatarie della decisione governativa impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 lett. b LOC),

e la tempestività del ricorso (art. 68 cpv. 1 LPAmm; art. 213 LOC) sono certe,

per cui il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.2. In allegato al loro gravame le ricorrenti hanno versato agli atti anche

sei fatture datate del 15 settembre 2023 relative alle tasse d'uso della loro

proprietà per il 2023, lamentandosi del fatto che le stesse sono state di nuovo

emesse separatamente per le due abitazioni. Tuttavia, atteso che il presente

gravame è diretto contro la decisione del 15 novembre 2023 del Consiglio di

Stato, oggetto della presente vertenza è e può unicamente essere il quesito di

sapere se le tasse d'uso per il 2022 siano da confermare o meno. Ogni altra

domanda che esula da questo tema è pertanto irricevibile in questa sede. Le

suddette fatture vengono trasmesse per competenza al Municipio di __________

(art. 6 LPAmm).

2. 2.1. Le tasse riscosse dalle Autorità comunali

per la fornitura di acqua potabile, per il servizio di raccolta rifiuti e per

l'utilizzo delle canalizzazioni delle acque di scarico sono tasse d'uso, nel

senso che costituiscono un compenso particolare imposto al privato per una

prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (cfr. DTF 111 Ia 326 pubbl. in RDAT 1986 n. 38 consid. 7; Adelio

Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, n. 56 e segg.). Questi

contributi, basati su diverse legislazioni (cfr. pro multis STA

52.2018.95 del 21 maggio 2019 consid. 3 e 4 e 52.2022.25 del 29 settembre 2023

consid. 3), devono rispettare i principi generali vigenti in materia di

tributi causali, vale a dire il principio di copertura dei costi e quello di

equivalenza, come pure quelli di parità di trattamento e del divieto di

arbitrio.

Ognuna di queste contribuzioni comprende di norma un importo di base

indipendente dall'utilizzo del servizio, destinato a coprire i costi legati

alla manutenzione delle reti cittadine, e un importo calcolato in funzione del

consumo effettivo (STF 2C_656/2008

del 29 maggio 2009 consid. 3.4. e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: URP

1999, pag. 539 segg., in particolare pag. 556; art. 18, 18a e 18b della

legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione

dell'ambiente del 24 marzo 2004; LALPAmb; RL 831.100).

2.2. Nel Comune di __________ questi servizi e il loro relativo finanziamento

sono previsti dai vari regolamenti comunali adottati per disciplinare le

materie e, segnatamente dal regolamento comunale sulla gestione dei

rifiuti dell'11 giugno 2018 (RGR), dal regolamento organico dell'Azienda comunale acqua

potabile del 26 novembre 2004 (RAAP) e dal regolamento per

il prelievo della tassa d'allacciamento e della tassa d'uso in materia di

smaltimento e depurazione delle acque luride del 9 giugno 2006 (RPT), tutti

approvati dall'Autorità cantonale, nonché dalle relative ordinanze municipali di applicazione.

Per quanto qui di interesse, benché responsabili del pagamento siano in specie

Fatti

i proprietari dei fondi (art. 15 cpv. 5 RGR, art. 17 cpv. 1 RAAP e art. 8 cpv.

4 RPT), questi tributi dipendono dall'utilizzo, effettivo e/o potenziale, dei

servizi pubblici in esame. In questo senso la legislazione comunale stabilisce

che le tasse per la fornitura dell'acqua potabile, per l'uso delle

canalizzazioni e per il servizio di raccolta dei rifiuti sono calcolate - tra

altre categorie - per ogni economia domestica (art. 15 cpv. 3 lett. a RGR, art.

30 cpv. 1 RAAP e art. 8 cpv. 2 RPT, la tassa per l'uso delle fognature è in

specie una percentuale della tassa per la fornitura di acqua potabile).

3. 3.1. Le

ricorrenti, le quali non contestano l'ammontare delle fatture che sono state

loro notificate, si lamentano in sostanza del fatto che il Municipio le abbia

tassate come due distinte economie domestiche, anziché come una sola.

Osservato preliminarmente che alcune fatture riportano erroneamente la dicitura

abitazione secondaria, esse non mettono in discussione il loro

assoggettamento ai tributi in parola, ma sostengono che, non essendovi in concreto

nessuna divisione della proprietà fondiaria, né attribuzione in uso esclusivo

di alcune parti della medesima all'una o all'altra proprietaria, il loro edificio

deve essere considerato come un'unica abitazione. Affermano in questo senso che

l'indicazione nell'indirizzo dei due interni e l'esistenza di due cassette

delle lettere serve unicamente per separare più facilmente la posta. Le

ricorrenti sostengono d'altronde che l'edificio dispone di un unico

allacciamento alle canalizzazioni per le acque luride e che la cucina al

secondo piano, di dimensioni ridotte e poco attrezzata, sarebbe usata solo per

poter pranzare nel giardino presente al medesimo piano. Neppure la presenza di

doppi servizi, situazione del tutto usuale in molte case, permetterebbe di

concludere per l'esistenza di due abitazioni distinte.

3.2. Preliminarmente va rilevato che effettivamente in due fatture intestate a RI

1 vi è l'indicazione abitazione secondaria; si tratta tuttavia

all'evidenza di un errore che non ha conseguenze. Premesso che a livello

impositivo la distinzione tra abitazione primaria e secondaria è rilevante

unicamente per la tassa sui rifiuti, fattura che riporta la dicitura corretta,

non vi sono dubbi l'edificio presso il quale le ricorrenti sono domiciliate sia

interamente usato quale abitazione primaria.

Per il resto le insorgenti non contestano, a giusto titolo, che le tasse d'uso

vengano calcolate per ogni economia domestica, pratica ampiamente diffusa per

questo genere di tributi e finanche prevista per legge (cfr. art. 18a cpv. 3 LALPAmb;

STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.4.

e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.), limitandosi, come detto, a

sostenere di costituire un'unica economia domestica e di dover essere tassate

di conseguenza.

3.3. Innanzitutto non giova alle tesi delle ricorrenti pretendere di essere

comproprietarie in ragione di metà ciascuna di un unico edificio e sottolineare

come non vi siano parti dell'immobile destinate all'uso esclusivo da parte di

una o dell'altra proprietaria (mediante costituzione di PPP o in altro modo), trattandosi

questi di aspetti che non risultano per nulla dirimenti in specie. I querelati

tributi non gravano infatti i proprietari fondiari in quanto tali ma sono a

carico di coloro che usufruiscono (o possono usufruire) dei relativi servizi

pubblici messi a disposizione dal Comune, ciò che in specie non è contestato,

dal momento che è certo che le insorgenti vivono stabilmente a __________ e

fanno uso della rete dell'acqua potabile, della rete fognaria e del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'esistenza di una o più economie

domestiche all'interno del medesimo stabile non dipende quindi da come è

strutturata dal profilo civilistico la proprietà dell'immobile, ma dal numero

delle utenze. Altrettanto irrilevante è poi il fatto che il fondo dispone di un

unico allacciamento alla rete fognaria (e verosimilmente di una sola condotta principale

per l'approvvigionamento idrico; cfr. art. 21 terza frase RAAP), ciò che in

realtà è del tutto normale in quanto a essere allacciato alle condotte urbane è

l'intero immobile e non le singole abitazioni esistenti al suo interno, senza

che questo abbia ripercussioni sul prelievo delle tasse d'uso.

Ora, un'economia domestica comprende tutte le persone che vivono nella stessa

abitazione (art. 3 lett. d della legge federale sull'armonizzazione dei

registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone del 23 giugno

2006; LArRA; RS 431.02), atteso che un'abitazione consiste in un insieme di

locali adatti a un uso abitativo, che costituiscono un'unità costruttiva, dotati

di un'entrata dall'esterno o da un'area comune con altre abitazioni all'interno

dell'edificio, che dispongono di una cucina e non costituiscono una cosa mobile

(art. 2 cpv. 1 della legge sulle abitazioni secondarie [LASec; RS 702] e art. 2

lett. c dell'ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni

[OREA; RS 431.841]).

Nel caso in esame le insorgenti hanno acquistato un mappale su cui

effettivamente insiste un unico edificio; lo stesso tuttavia, da quanto risulta

dal registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA Federale; cfr.

numero EGID 191724638 riferito all'immobile in parola) e come sostenuto

dall'Autorità comunale, è composto da due distinti appartamenti del tutto

indipendenti l'uno dall'altro.

Nonostante il 9 giugno 2019 le insorgenti abbiano notificato l'esecuzione di

lavori di manutenzione interni allo stabile (segnatamente dei servizi igienici,

delle cucine e la formazione di alcuni muri in cartongesso, autorizzati con

risoluzione municipale n. 337/2021 del 15 giugno 2021), dai documenti versati

agli atti non emerge che l'assetto delle due unità abitative sia stato

cambiato, né esse pretendono di averlo segnalato all'Autorità. Infatti, l'immobile

si erge su tre livelli, di cui quello inferiore destinato a legnaia, lavanderia

comune con due boiler (uno per appartamento) e un ripostiglio (doc. D allegato

al ricorso); i due superiori invece sono composti ognuno da una camera da

letto, un bagno, una cucina e un salotto aperto su una sala da pranzo. I due

piani superiori dispongono ognuno, così come prima dei lavori, di una porta di

ingresso indipendente che dà sulle scale comuni che conducono alla porta da cui

si accede all'esterno dell'edificio (doc. B allegato alla risposta del 16

maggio 2023). Le ricorrenti possono certamente trasformare il loro stabile cambiando

anche il numero di abitazioni esistenti al suo interno, senza che il numero di

cucine sia di per sé decisivo; allo stato attuale delle cose però non risulta che

dal profilo edilizio e architettonico i locali presenti nell'edificio formino

una sola unità abitativa.

3.4. L'appartenenza a un'economia domestica formata da più persone deve inoltre

essere di annuncio nell'ambito delle procedure per la registrazione della

popolazione residente (art. 7 cpv. 1 n. 22, 12 e 13 del regolamento della legge

di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e

concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della

popolazione del 2 dicembre 2009; RLALArRa; RL 144.110). Ora, nel caso di specie

le ricorrenti hanno indicato all'Autorità comunale, così come sembrerebbe anche

all'Autorità cantonale competente in materia di polizia degli stranieri e

all'Autorità italiana nell'ambito della loro registrazione all'AIRE (cfr. e-mail

del 24 agosto 2021 di cui al doc. A allegato alla risposta del 16 maggio 2023),

di possedere due distinti recapiti. Circostanza, questa, che trova d'altra

parte puntuale riscontro nell'esistenza all'esterno dell'edificio di due

separate cassette delle lettere.

Sebbene non abbia effetti preclusivi sulla possibilità di contestare le tasse d'uso

2022, resta comunque anche il fatto che, ricevute il 1° aprile 2022 le fatture

per le tasse d'uso del 2021 - che già erano emesse tenendo conto dell'esistenza

di due distinte economie domestiche - le stesse non sono state impugnate dalle

insorgenti, le quali, anzi, dando ulteriormente l'impressione per atti

concludenti di condividere le modalità con cui erano state imposte, hanno

compilato, senza nulla eccepire, i formulari per la notifica dei rubinetti e

degli apparecchi presenti nei due appartamenti, inviati a ciascuna di loro dall'amministrazione

comunale e dai quali, di nuovo, risultavano due distinte unità abitative.

3.5. Ne discende dunque che le tasse d'uso per il 2022 emesse nei confronti

delle ricorrenti non prestano il fianco a nessuna critica, laddove considerano

la presenza sul mappale n. __________ del Comune di __________ (sezione __________)

di due distinte unità abitative, imponibili separatamente.

4. 4.1. Stante

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza delle ricorrenti

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'Autorità resistente,

che non ne ha fatto richiesta e non è patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalle ricorrenti, resta a loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera