52.2023.471
Mancata ammissione al corso di diploma in insegnamento per le scuole di maturità (SUPSI)
13 giugno 2024Italiano13 min
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.471
Lugano
13
giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre
2023 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 22 novembre 2023 del direttore
generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI) che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione del 5
giugno 2023 del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI in
materia di mancata ammissione al corso di diploma in insegnamento per le
scuole di maturità;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1, in possesso di un
master in matematica conseguito all'università di __________, ha inoltrato la
propria candidatura per l'ammissione alla formazione per l'ottenimento del
diploma di insegnamento della disciplina matematica per l'anno accademico 2023/2024,
sia per le scuole di maturità sia per il livello secondario I.
B. Con e-mail del 24
febbraio 2023, RI 1 ha informato il DFA che, in quanto dislessico, nel corso
dei suoi studi universitari gli veniva assegnato un terzo del tempo in più per
sostenere gli esami scritti e per la preparazione di quelli orali. Ha quindi
chiesto se anche per le prove di ammissione al DFA sarebbe stata applicata tale
misura e, se del caso, di ottenere indicazioni circa la procedura da seguire.
In risposta, i
segretariati dei rispettivi corsi di master hanno confermato al candidato che
avrebbe beneficiato di tempo supplementare in occasione delle prove.
C. a. RI 1 ha sostenuto
come previsto l'esame online di ammissione al diploma di insegnamento per le
scuole di maturità il 22 marzo 2023. Durante lo svolgimento dello stesso, ha
inoltrato un'e-mail al segretariato, segnalando di non capire una domanda. In
particolare l'indicazione "sviluppi le sue considerazioni" in
relazione a un quesito matematico sarebbe stata troppo generica.
In risposta, il servizio preposto ha comunicato che non era previsto il
rilascio di indicazioni supplementari. Un'ora dopo, il candidato ha segnalato
di essere in totale crisi di panico e che la formulazione poco chiara
dei quesiti e l'impossibilità di fare domande a riguardo lo avevano
completamente bloccato. Appreso dal segretariato che non era possibile ottenere
supporto, RI 1 ha concluso e inviato per e-mail l'esame, annotando di essere
emotivamente distrutto e di avere intenzione di fare ricorso. Proposito che ha
ribadito il giorno seguente, dichiarandosi rammaricato di non avere potuto
affrontare l'esame in maniera adeguata, essendo subentrata una situazione di
panico che lo aveva bloccato e inibito, pregiudicando la qualità
della prova. Ciò che avrebbe comprovato con un certificato medico.
b. L'insorgente ha sostenuto e superato l'esame di ammissione al Master in
insegnamento per il livello secondario I.
D. Con scritto del 3
aprile 2023, RI 1, allegando un certificato medico del 28 marzo precedente
attestante un attacco di panico clinicamente rilevante avvenuto durante lo
svolgimento dell'esame, ha chiesto alla SUPSI una deroga alla procedura di
valutazione al fine di potere accedere senza esame d'ammissione alla formazione
per il diploma di insegnamento per le scuole di maturità. La stessa sarebbe
eccessivamente impegnativa per un dislessico e rischierebbe inoltre di
causargli un nuovo attacco di panico. Segnala di essere stato ammesso alla
formazione per le scuole di maturità alla Haute École Pédagogique di Losanna,
ma di non disporre di una padronanza sufficiente della lingua francese per
seguire tale percorso.
E. a. Il 24 aprile 2023,
la Commissione di ammissione ha comunicato a RI 1 l'esito negativo del suo
esame di ammissione al diploma di insegnamento per le scuole di maturità. In
relazione alla richiesta del 3 aprile precedente, ha informato il candidato che
in caso di impedimento a svolgere l'esame è necessario presentare un
certificato medico entro 7 giorni dalla data dell'esame, per potere recuperare
l'esame nel limite del possibile.
b. Contro la predetta
decisione, RI 1 ha interposto reclamo dinanzi alla Direzione del DFA, che lo ha
respinto il 5 giugno 2023.
F. Con decisione
del 22 novembre 2023 il direttore generale della SUPSI ha disatteso il gravame
interposto da RI 1 contro la predetta decisione, confermando la mancata
ammissione al corso di laurea. Ritiene corrette le misure messe in atto per
facilitare il candidato nello svolgimento del suo esame, che non ne aveva
richieste di ulteriori.
G. RI 1 insorge dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione del direttore
generale della SUPSI chiedendone l'annullamento e la sua conseguente ammissione
alla formazione. In via subordinata domanda che gli sia concessa la possibilità
di ripetere in tempi brevi la prova, previa attribuzione di misure compensative
individualizzate conformi alla sua disabilità. Premette di non essere stato
informato né sulle possibili misure individualizzate a sua disposizione né
sulle modalità di esame, malgrado abbia segnalato di soffrire di dislessia.
Sostiene che il tempo supplementare concessogli si sarebbe rivelato inutile
data la tipologia di prova a cui si è sottoposto, a fronte dell'ampiezza dei
quesiti e dalla totale mancanza di possibilità di richiedere informazioni sugli
stessi. In ogni caso, il certificato medico presentato andrebbe tenuto in
considerazione, dando la facoltà al ricorrente di ripetere l'esame in tempi
brevi e con le adeguate misure compensative, sempre che non fosse già
riconosciuta direttamente la sua idoneità a frequentare il corso. Eccepisce una
mancanza di informazione e di trasparenza costitutiva di violazione dei
principi della buona fede e della parità di trattamento, oltre che dei principi
enunciati nelle normative della SUPSI in merito alle pari opportunità.
L'accesso alla formazione gli sarebbe precluso a causa del suo handicap,
per cui si ritiene discriminato.
H. All'accoglimento del
gravame si oppone la SUPSI per il tramite del suo direttore generale. Sostiene
che il ricorrente ha ottenuto, quale facilitazione, tempo supplementare per lo
svolgimento dell'esame, come da lui richiesto. Ulteriori misure compensative
non sono state sollecitate dall'insorgente e pertanto non sono state valutate.
Spettava al candidato, conscio dei propri limiti e con una lunga carriera
accademica alle spalle, richiedere altre misure prima dell'esame o un'analisi
personalizzata dei propri disturbi. Il Piano di azione pari opportunità,
diversità e inclusione 2021-2024 della SUPSI dichiara che l'attenzione al tema
della disabilità e dei disturbi specifici dell'apprendimento è evidenziata nei
regolamenti per il bachelor e il master e accenna alla possibilità di identificare
e adottare misure individualizzate in situazioni in cui ci si trova confrontati
con candidati con tali difficoltà. Rimane tuttavia compito del singolo
interessato attivarsi e richiedere l'intervento dei delegati gender e diversity.
La SUPSI segnala che il candidato ha potuto beneficiare di colloqui
personalizzati preventivi con le responsabili dei corsi di master e diploma, in
occasione dei quali avrebbe potuto manifestare eventuali sue necessità per lo
svolgimento dell'esame. Rileva infine che il termine di sette giorni per la
produzione di un certificato medico è noto ai candidati sin dall'inizio della
procedura di ammissione.
Fatti
I. Con la
replica, il ricorrente ribadisce le proprie tesi, con precisazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in appresso. Eccepisce l'inammissibilità
dell'allegato di risposta, in quanto sottoscritto soltanto dal direttore
generale della SUPSI, che non detiene diritto di firma individuale per
rappresentare l'istituto. Domanda pure l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
J. Con la duplica,
il direttore generale della SUPSI osserva di essere legittimato, in quanto
autorità che ha reso la decisione impugnata, a sottoscrivere gli allegati di
causa in autonomia. Per il resto, conferma le argomentazioni espresse con la
risposta.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1
lett. b della legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (LSU; RL
421.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv. 3 LSU), è quindi ricevibile in ordine.
1.2. Pure ricevibili sono la risposta e la duplica sottoscritte dal direttore
generale della SUPSI, Autorità che ha emanato la decisione impugnata.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv.
1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione
prodotta dalle parti.
Considerandi
2.
Il ricorrente
sostiene che non sarebbe stato adeguatamente informato né sulle possibili
misure individualizzate a sua disposizione né sulle modalità di esame, malgrado
abbia segnalato di soffrire di dislessia. Sostiene che il tempo supplementare
concessogli si sarebbe rivelato inutile data la tipologia di prova a cui si è
sottoposto, a fronte dell'ampiezza dei quesiti e dalla totale mancanza di
possibilità di richiedere informazioni sugli stessi.
2.1
Il regolamento
della formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di
maturità della SUPSI, approvato nel mese di novembre 2022 (regolamento), regola
la procedura di ammissione a tale formazione. L'art. 4 n. 4 prevede in
particolare che in considerazione del numero limitato di posti disponibili, in
aggiunta all'adempimento dei requisiti di ammissione, il DFA prevede l'obbligo
di sostenere degli esami di graduatoria. La norma rinvia per i dettagli ad
apposite direttive. Queste ultime indicano che l'esame scritto avviene online (capitolo
3a delle direttive relative alla procedura di ammissione alla formazione per
l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità, anno
accademico 2023/2024; direttive), mentre le linee guida per i candidati al Diploma
di insegnamento per le scuole di maturità anno accademico 2023/2024 precisano
che lo stesso consta di un quesito generale riguardante la conoscenza della
scuola media superiore svizzera e ticinese e di due quesiti riguardanti la
materia di insegnamento postulata (pag. 2). Il documento indica inoltre le
modalità di consegna e informa che il candidato che, per questioni di salute,
non è in condizioni di svolgere l'esame scritto online deve comunicarlo il
prima possibile e presentare un certificato medico entro i 7 giorni successivi
alla data dell'esame. Per questi candidati, soggiungono le linee guida, sarà
stabilita, nel limite del possibile, una modalità di recupero dello stesso
(cfr. capitolo 3a n. 10 direttive, dello stesso tenore).
2.2
L'art. 7 del regolamento
prevede che i candidati con disabilità o con disturbi specifici
dell'apprendimento tali da influenzare significativamente il regolare
svolgimento della loro formazione, sono invitati a informare la Direzione del
DFA o il responsabile della formazione al momento della domanda di ammissione.
La Direzione, soggiunge la norma, si riserva la facoltà di richiedere al
candidato un attestato che ne precisi le ricadute sul piano della formazione e
le misure dispensative o compensative messe in atto in precedenza e/o
eventualmente che il candidato si sottoponga a una valutazione specialistica,
affinché venga comprovata la necessità di misure di sostegno. In assenza di
tale informazione da parte del candidato, rispettivamente nel caso in cui il medesimo
non dovesse produrre tale attestato o non dovesse sottoporsi alla valutazione
specialistica eventualmente richiesta, nessuna misura verrà messa in atto.
2.3
Le informazioni
sulle modalità di esame reperibili sulle linee guida permettono di rendersi conto
che l'esame scritto prevede di dover rispondere a tre quesiti, uno di carattere
generale riguardante la conoscenza della scuola media superiore e due specifici
sulla materia di insegnamento. La modalità dell'esame (online), e la sua durata
sono note, così come le battute massime consentite per ogni quesito. Il
ricorrente ha postulato l'ammissione alla formazione segnalando il suo disturbo
di dislessia e chiedendo di poter disporre, come durante i suoi studi
universitari, di un terzo del tempo in più per svolgere l'esame, facoltà che
gli è stata concessa. È pienamente condivisibile la posizione della SUPSI
secondo cui dal candidato, che ha conseguito con successo un percorso di studi
completo in ambito universitario, ci si può aspettare che si informi diligentemente
sull'offerta di eventuali ulteriori misure di sostegno e ne faccia semmai
richiesta. Avendo il medesimo domandato unicamente di disporre di più tempo per
svolgere la prova, al pari di quanto gli era stato concesso all'Università di __________,
nulla può essere ragionevolmente rimproverato all'autorità per non aver
disposto altri ausili.
3.
Secondo
l'insorgente, l'autorità avrebbe dovuto tenere conto del certificato medico
attestante il suo attacco di panico, presentato dopo l'esame, dandogli la
facoltà di ripetere la prova in tempi brevi e con le adeguate misure
compensative. Ciò benché il certificato sia stato inoltrato poco oltre il
termine di sette giorni indicato sulle direttive e sulle linee guida.
Innanzitutto, va ricordato che il ricorrente, con la produzione del certificato
medico, ha chiesto di essere esentato dall'obbligo di sostenere un esame, non
ha invece domandato di poterlo ripetere in tempi brevi. In ogni caso, si rileva
che il ricorrente sostiene con fermezza che la non riuscita dell'esame non sia
da attribuire all'attacco di panico, ma all'assenza di adeguate misure di
sostegno per lo svolgimento dello stesso. L'attacco di panico non sarebbe che
una conseguenza di questa mancanza di mezzi a sua disposizione (cfr. e-mail del
ricorrente del 12 giugno 2023). In queste circostanze, indipendentemente dalla
tempestività della presentazione del certificato medico, il sopraggiunto malessere
non appare un valido motivo per mettere in discussione la validità della prova,
che il ricorrente sostiene non sarebbe stato in grado di affrontare.
Occorrerebbe piuttosto chiedersi se la dislessia stessa debba essere
considerata la causa dell'insuccesso e se possa eventualmente giustificare la
ripetizione dell'esame. Sennonché, come sopra rilevato, l'assenza di specifici
e adeguati ausili auspicati a posteriori dall'insorgente per lo svolgimento
dell'esame è da rimproverare solamente al candidato. Dal profilo della
proporzionalità, si rileva infine che al ricorrente è aperta la possibilità di
chiedere l'ammissione al corso nei prossimi anni, senza vincoli (capitolo 5 n.
3.
direttive).
4.
Visto quanto
precede il ricorso deve essere respinto.
5.
5.1. La domanda
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, inoltrata con la replica, deve
pure essere disattesa in quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di
esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).
5.2
La tassa di giustizia, comunque sia contenuta, è posta carico del
ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili in assenza di parti vincenti patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico
(cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera