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Decisione

52.2023.471

Mancata ammissione al corso di diploma in insegnamento per le scuole di maturità (SUPSI)

13 giugno 2024Italiano13 min

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.471

Lugano

13

giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 22 dicembre

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 22 novembre 2023 del direttore

generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

(SUPSI) che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione del 5

giugno 2023 del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI in

materia di mancata ammissione al corso di diploma in insegnamento per le

scuole di maturità;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1, in possesso di un

master in matematica conseguito all'università di __________, ha inoltrato la

propria candidatura per l'ammissione alla formazione per l'ottenimento del

diploma di insegnamento della disciplina matematica per l'anno accademico 2023/2024,

sia per le scuole di maturità sia per il livello secondario I.

B. Con e-mail del 24

febbraio 2023, RI 1 ha informato il DFA che, in quanto dislessico, nel corso

dei suoi studi universitari gli veniva assegnato un terzo del tempo in più per

sostenere gli esami scritti e per la preparazione di quelli orali. Ha quindi

chiesto se anche per le prove di ammissione al DFA sarebbe stata applicata tale

misura e, se del caso, di ottenere indicazioni circa la procedura da seguire.

In risposta, i

segretariati dei rispettivi corsi di master hanno confermato al candidato che

avrebbe beneficiato di tempo supplementare in occasione delle prove.

C. a. RI 1 ha sostenuto

come previsto l'esame online di ammissione al diploma di insegnamento per le

scuole di maturità il 22 marzo 2023. Durante lo svolgimento dello stesso, ha

inoltrato un'e-mail al segretariato, segnalando di non capire una domanda. In

particolare l'indicazione "sviluppi le sue considerazioni" in

relazione a un quesito matematico sarebbe stata troppo generica.

In risposta, il servizio preposto ha comunicato che non era previsto il

rilascio di indicazioni supplementari. Un'ora dopo, il candidato ha segnalato

di essere in totale crisi di panico e che la formulazione poco chiara

dei quesiti e l'impossibilità di fare domande a riguardo lo avevano

completamente bloccato. Appreso dal segretariato che non era possibile ottenere

supporto, RI 1 ha concluso e inviato per e-mail l'esame, annotando di essere

emotivamente distrutto e di avere intenzione di fare ricorso. Proposito che ha

ribadito il giorno seguente, dichiarandosi rammaricato di non avere potuto

affrontare l'esame in maniera adeguata, essendo subentrata una situazione di

panico che lo aveva bloccato e inibito, pregiudicando la qualità

della prova. Ciò che avrebbe comprovato con un certificato medico.

b. L'insorgente ha sostenuto e superato l'esame di ammissione al Master in

insegnamento per il livello secondario I.

D. Con scritto del 3

aprile 2023, RI 1, allegando un certificato medico del 28 marzo precedente

attestante un attacco di panico clinicamente rilevante avvenuto durante lo

svolgimento dell'esame, ha chiesto alla SUPSI una deroga alla procedura di

valutazione al fine di potere accedere senza esame d'ammissione alla formazione

per il diploma di insegnamento per le scuole di maturità. La stessa sarebbe

eccessivamente impegnativa per un dislessico e rischierebbe inoltre di

causargli un nuovo attacco di panico. Segnala di essere stato ammesso alla

formazione per le scuole di maturità alla Haute École Pédagogique di Losanna,

ma di non disporre di una padronanza sufficiente della lingua francese per

seguire tale percorso.

E. a. Il 24 aprile 2023,

la Commissione di ammissione ha comunicato a RI 1 l'esito negativo del suo

esame di ammissione al diploma di insegnamento per le scuole di maturità. In

relazione alla richiesta del 3 aprile precedente, ha informato il candidato che

in caso di impedimento a svolgere l'esame è necessario presentare un

certificato medico entro 7 giorni dalla data dell'esame, per potere recuperare

l'esame nel limite del possibile.

b. Contro la predetta

decisione, RI 1 ha interposto reclamo dinanzi alla Direzione del DFA, che lo ha

respinto il 5 giugno 2023.

F. Con decisione

del 22 novembre 2023 il direttore generale della SUPSI ha disatteso il gravame

interposto da RI 1 contro la predetta decisione, confermando la mancata

ammissione al corso di laurea. Ritiene corrette le misure messe in atto per

facilitare il candidato nello svolgimento del suo esame, che non ne aveva

richieste di ulteriori.

G. RI 1 insorge dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione del direttore

generale della SUPSI chiedendone l'annullamento e la sua conseguente ammissione

alla formazione. In via subordinata domanda che gli sia concessa la possibilità

di ripetere in tempi brevi la prova, previa attribuzione di misure compensative

individualizzate conformi alla sua disabilità. Premette di non essere stato

informato né sulle possibili misure individualizzate a sua disposizione né

sulle modalità di esame, malgrado abbia segnalato di soffrire di dislessia.

Sostiene che il tempo supplementare concessogli si sarebbe rivelato inutile

data la tipologia di prova a cui si è sottoposto, a fronte dell'ampiezza dei

quesiti e dalla totale mancanza di possibilità di richiedere informazioni sugli

stessi. In ogni caso, il certificato medico presentato andrebbe tenuto in

considerazione, dando la facoltà al ricorrente di ripetere l'esame in tempi

brevi e con le adeguate misure compensative, sempre che non fosse già

riconosciuta direttamente la sua idoneità a frequentare il corso. Eccepisce una

mancanza di informazione e di trasparenza costitutiva di violazione dei

principi della buona fede e della parità di trattamento, oltre che dei principi

enunciati nelle normative della SUPSI in merito alle pari opportunità.

L'accesso alla formazione gli sarebbe precluso a causa del suo handicap,

per cui si ritiene discriminato.

H. All'accoglimento del

gravame si oppone la SUPSI per il tramite del suo direttore generale. Sostiene

che il ricorrente ha ottenuto, quale facilitazione, tempo supplementare per lo

svolgimento dell'esame, come da lui richiesto. Ulteriori misure compensative

non sono state sollecitate dall'insorgente e pertanto non sono state valutate.

Spettava al candidato, conscio dei propri limiti e con una lunga carriera

accademica alle spalle, richiedere altre misure prima dell'esame o un'analisi

personalizzata dei propri disturbi. Il Piano di azione pari opportunità,

diversità e inclusione 2021-2024 della SUPSI dichiara che l'attenzione al tema

della disabilità e dei disturbi specifici dell'apprendimento è evidenziata nei

regolamenti per il bachelor e il master e accenna alla possibilità di identificare

e adottare misure individualizzate in situazioni in cui ci si trova confrontati

con candidati con tali difficoltà. Rimane tuttavia compito del singolo

interessato attivarsi e richiedere l'intervento dei delegati gender e diversity.

La SUPSI segnala che il candidato ha potuto beneficiare di colloqui

personalizzati preventivi con le responsabili dei corsi di master e diploma, in

occasione dei quali avrebbe potuto manifestare eventuali sue necessità per lo

svolgimento dell'esame. Rileva infine che il termine di sette giorni per la

produzione di un certificato medico è noto ai candidati sin dall'inizio della

procedura di ammissione.

Fatti

I. Con la

replica, il ricorrente ribadisce le proprie tesi, con precisazioni di cui si

dirà, per quanto necessario, in appresso. Eccepisce l'inammissibilità

dell'allegato di risposta, in quanto sottoscritto soltanto dal direttore

generale della SUPSI, che non detiene diritto di firma individuale per

rappresentare l'istituto. Domanda pure l'ammissione all'assistenza giudiziaria.

J. Con la duplica,

il direttore generale della SUPSI osserva di essere legittimato, in quanto

autorità che ha reso la decisione impugnata, a sottoscrivere gli allegati di

causa in autonomia. Per il resto, conferma le argomentazioni espresse con la

risposta.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1

lett. b della legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (LSU; RL

421.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv. 3 LSU), è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Pure ricevibili sono la risposta e la duplica sottoscritte dal direttore

generale della SUPSI, Autorità che ha emanato la decisione impugnata.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv.

1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione

prodotta dalle parti.

Considerandi

2.

Il ricorrente

sostiene che non sarebbe stato adeguatamente informato né sulle possibili

misure individualizzate a sua disposizione né sulle modalità di esame, malgrado

abbia segnalato di soffrire di dislessia. Sostiene che il tempo supplementare

concessogli si sarebbe rivelato inutile data la tipologia di prova a cui si è

sottoposto, a fronte dell'ampiezza dei quesiti e dalla totale mancanza di

possibilità di richiedere informazioni sugli stessi.

2.1

Il regolamento

della formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di

maturità della SUPSI, approvato nel mese di novembre 2022 (regolamento), regola

la procedura di ammissione a tale formazione. L'art. 4 n. 4 prevede in

particolare che in considerazione del numero limitato di posti disponibili, in

aggiunta all'adempimento dei requisiti di ammissione, il DFA prevede l'obbligo

di sostenere degli esami di graduatoria. La norma rinvia per i dettagli ad

apposite direttive. Queste ultime indicano che l'esame scritto avviene online (capitolo

3a delle direttive relative alla procedura di ammissione alla formazione per

l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità, anno

accademico 2023/2024; direttive), mentre le linee guida per i candidati al Diploma

di insegnamento per le scuole di maturità anno accademico 2023/2024 precisano

che lo stesso consta di un quesito generale riguardante la conoscenza della

scuola media superiore svizzera e ticinese e di due quesiti riguardanti la

materia di insegnamento postulata (pag. 2). Il documento indica inoltre le

modalità di consegna e informa che il candidato che, per questioni di salute,

non è in condizioni di svolgere l'esame scritto online deve comunicarlo il

prima possibile e presentare un certificato medico entro i 7 giorni successivi

alla data dell'esame. Per questi candidati, soggiungono le linee guida, sarà

stabilita, nel limite del possibile, una modalità di recupero dello stesso

(cfr. capitolo 3a n. 10 direttive, dello stesso tenore).

2.2

L'art. 7 del regolamento

prevede che i candidati con disabilità o con disturbi specifici

dell'apprendimento tali da influenzare significativamente il regolare

svolgimento della loro formazione, sono invitati a informare la Direzione del

DFA o il responsabile della formazione al momento della domanda di ammissione.

La Direzione, soggiunge la norma, si riserva la facoltà di richiedere al

candidato un attestato che ne precisi le ricadute sul piano della formazione e

le misure dispensative o compensative messe in atto in precedenza e/o

eventualmente che il candidato si sottoponga a una valutazione specialistica,

affinché venga comprovata la necessità di misure di sostegno. In assenza di

tale informazione da parte del candidato, rispettivamente nel caso in cui il medesimo

non dovesse produrre tale attestato o non dovesse sottoporsi alla valutazione

specialistica eventualmente richiesta, nessuna misura verrà messa in atto.

2.3

Le informazioni

sulle modalità di esame reperibili sulle linee guida permettono di rendersi conto

che l'esame scritto prevede di dover rispondere a tre quesiti, uno di carattere

generale riguardante la conoscenza della scuola media superiore e due specifici

sulla materia di insegnamento. La modalità dell'esame (online), e la sua durata

sono note, così come le battute massime consentite per ogni quesito. Il

ricorrente ha postulato l'ammissione alla formazione segnalando il suo disturbo

di dislessia e chiedendo di poter disporre, come durante i suoi studi

universitari, di un terzo del tempo in più per svolgere l'esame, facoltà che

gli è stata concessa. È pienamente condivisibile la posizione della SUPSI

secondo cui dal candidato, che ha conseguito con successo un percorso di studi

completo in ambito universitario, ci si può aspettare che si informi diligentemente

sull'offerta di eventuali ulteriori misure di sostegno e ne faccia semmai

richiesta. Avendo il medesimo domandato unicamente di disporre di più tempo per

svolgere la prova, al pari di quanto gli era stato concesso all'Università di __________,

nulla può essere ragionevolmente rimproverato all'autorità per non aver

disposto altri ausili.

3.

Secondo

l'insorgente, l'autorità avrebbe dovuto tenere conto del certificato medico

attestante il suo attacco di panico, presentato dopo l'esame, dandogli la

facoltà di ripetere la prova in tempi brevi e con le adeguate misure

compensative. Ciò benché il certificato sia stato inoltrato poco oltre il

termine di sette giorni indicato sulle direttive e sulle linee guida.

Innanzitutto, va ricordato che il ricorrente, con la produzione del certificato

medico, ha chiesto di essere esentato dall'obbligo di sostenere un esame, non

ha invece domandato di poterlo ripetere in tempi brevi. In ogni caso, si rileva

che il ricorrente sostiene con fermezza che la non riuscita dell'esame non sia

da attribuire all'attacco di panico, ma all'assenza di adeguate misure di

sostegno per lo svolgimento dello stesso. L'attacco di panico non sarebbe che

una conseguenza di questa mancanza di mezzi a sua disposizione (cfr. e-mail del

ricorrente del 12 giugno 2023). In queste circostanze, indipendentemente dalla

tempestività della presentazione del certificato medico, il sopraggiunto malessere

non appare un valido motivo per mettere in discussione la validità della prova,

che il ricorrente sostiene non sarebbe stato in grado di affrontare.

Occorrerebbe piuttosto chiedersi se la dislessia stessa debba essere

considerata la causa dell'insuccesso e se possa eventualmente giustificare la

ripetizione dell'esame. Sennonché, come sopra rilevato, l'assenza di specifici

e adeguati ausili auspicati a posteriori dall'insorgente per lo svolgimento

dell'esame è da rimproverare solamente al candidato. Dal profilo della

proporzionalità, si rileva infine che al ricorrente è aperta la possibilità di

chiedere l'ammissione al corso nei prossimi anni, senza vincoli (capitolo 5 n.

3.

direttive).

4.

Visto quanto

precede il ricorso deve essere respinto.

5.

5.1. La domanda

di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, inoltrata con la replica, deve

pure essere disattesa in quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di

esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

5.2

La tassa di giustizia, comunque sia contenuta, è posta carico del

ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili in assenza di parti vincenti patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico

(cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera