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Decisione

52.2023.56

Commessa pubblica. Aggiudicazione. Valutazione offerte

16 maggio 2023Italiano23 min

I. Con

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.56

Lugano

16

maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 13 febbraio

2023 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 1° febbraio 2023 del Municipio del

Comune di CO 2 che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato la commessa

concernente le opere da impresario costruttore per il risanamento di un

tratto stradale all'CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 28 gennaio 2022 il

Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore

per gli interventi di risanamento delle infrastrutture pubbliche situate in Via

__________ dall'imbocco sulla strada cantonale ai posteggi di __________ (FU

19/2022 pag. 6).

Il bando annunciava che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior

offerente secondo i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di

ponderazione (cfr. avviso di gara, punto n. 5 e capitolato d'appalto, pos.

224.100):

Economicità 50%

Attendibilità dei prezzi d'offerta 15%

Attendibilità programma lavori 15%

Referenze per lavori eseguiti analoghi 12%

Formazione degli apprendisti 5%

Perfezionamento professionale 3%

B. Entro il termine utile

sono giunte al committente sei offerte di importi compresi tra fr. 599'689.30 e

fr. 869'951.75. Dopo valutazione delle stesse, il committente ha deliberato la

commessa alla RI 1, giunta prima in graduatoria con l'offerta dal prezzo più

basso e un punteggio di 5.80.

C. Contro la delibera, il

20 maggio 2022 l'CO 1, seconda classificata, è insorta dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo. Con decisione del 14 ottobre 2022 la Corte ha

parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione municipale e rinviando

gli atti al committente per nuova decisione (STA 52.2022.161). Il Tribunale ha

respinto le censure tendenti all'esclusione dell'offerta della RI 1 per carenze

formali. In relazione alla valutazione dell'offerta secondo i criteri di

aggiudicazione annunciati, esso ha rilevato che in merito a una referenza

addotta dalla RI 1 (PGS lotto __________ __________, __________) il committente

non aveva raccolto le informazioni necessarie per determinarne la validità

secondo le regole di gara. Inoltre, due dei tre dipendenti dichiarati in

perfezionamento professionale dalla deliberataria non potevano essere

conteggiati ai fini dell'attribuzione del punteggio. Dubbia appariva pure la

posizione del terzo dipendente, A__________. Infine, il Tribunale ha seguito la

tesi dell'insorgente secondo cui le tempistiche di lavoro indicate dalla terza ditta

classificata, E__________, non corrispondevano al programma lavori allegato

alla sua offerta. Tale incongruenza meritava di essere corretta dal

committente. A quest'ultimo sono quindi stati rinviati gli atti per nuova

decisione, previo esperimento delle verifiche del caso.

D. Ripreso possesso

dell'incartamento, l'ente appaltante ha raccolto informazioni presso il Comune

di __________ in relazione alle opere oggetto della referenza addotta dalla RI

1 e concluso per l'ammissibilità della stessa. Ha inoltre interpellato la

predetta concorrente in merito alla posizione del dipendente A__________,

giungendo alla conclusione che il collaboratore possa essere conteggiato tra il

personale in perfezionamento professionale. Il committente ha infine analizzato

il programma lavori della ditta E__________, da cui è emersa una tempistica di

120 giorni lavorativi, e verificato anche quello degli altri concorrenti. Rivalutato

il relativo criterio di aggiudicazione la stazione appaltante ha stilato la

seguente classifica finale.

1.

CO 1 5.73

2.

RI 1 5.63

3.

E__________ 5.08

4.

__________ B____________________ 4.87

5.

C__________ 3.23

Con decisione del 1°

febbraio 2023 il committente ha quindi deliberato la commessa alla CO 1.

E. Contro la predetta

decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,

chiedendone l'annullamento e la conseguente delibera in proprio favore, previa

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene innanzitutto che il

committente avrebbe dovuto estromettere l'offerta della C__________ in quanto

mancante del programma lavori. Inoltre, le tempistiche calcolate per la ditta E__________

non sarebbero corrette, dovendosi attestare a 125 giorni. Il programma lavori

dell'impresa deliberataria, inoltre, mostra che la stessa ha previsto ben due

periodi di fermo cantiere. Tali giorni di inattività dovrebbero essere comunque

conteggiati. Anche le tempistiche indicate dalla __________ B__________

meritano di essere corrette con l'aggiunta di un giorno per lo sgombero dei

macchinari, che la stessa non ha compreso nel totale.

F. All'accoglimento

del gravame si oppone il committente, che conferma la bontà del proprio

operato, conforme alle indicazioni contenute nella sentenza di rinvio del Tribunale.

G. Pure CO 1 si oppone al

gravame. Avversa le tesi della ricorrente e sostiene che andrebbero piuttosto

riviste le tempistiche indicate da quest'ultima, a cui andrebbero aggiunti 9

giorni. In ogni caso, gli accertamenti esperiti dal committente avrebbero

portato alla luce che la referenza attinente alle opere di __________ __________

non sarebbe ammissibile siccome l'importo di liquidazione non raggiunge i fr.

100'000.- IVA inclusa. Nemmeno potrebbe essere conteggiato il dipendente __________

tra il personale in perfezionamento professionale.

H. Con le successive

comparse scritte le parti hanno confermato le rispettive tesi, precisandole con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Fatti

I. Con

decreto del 26 aprile 2023 la giudice delegata del Tribunale ha estromesso la

duplica del committente in quanto tardiva.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. La ricorrente, partecipante al concorso e seconda classificata, è

legittimata a contestare la decisione con cui

il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb

e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, ossia il carteggio completo concernente l'appalto e

l'ulteriore documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv.

1 LPAmm).

Considerandi

2.

La ricorrente,

preso atto delle valutazioni della committenza in relazione al criterio di

aggiudicazione attendibilità programma lavori, osserva che a differenza

delle altre concorrenti, la C__________ non ha prodotto il programma lavori. Le

tempistiche considerate per la valutazione sono quelle inserite nell'apposita

tabella nel capitolato (pos. 624.300). L'omissione del documento avrebbe dovuto

condurre l'ente appaltante a escludere la concorrente: l'importanza dello

stesso ai fini della valutazione è evidente nel caso concreto, in cui il

committente ha verificato i giorni di lavoro dichiarati dagli altri offerenti

confrontandoli con quanto esposto nel diagramma. Committente e aggiudicataria

obiettano che le condizioni di gara non comminavano la sanzione dell'esclusione

dell'offerta per la mancata consegna del programma lavori. Questo non figurava

infatti nell'elenco dei documenti da produrre obbligatoriamente.

L'estromissione dell'offerta costituirebbe un eccesso di formalismo: i giorni

previsti dalla C__________ sono in linea con quelli preventivati dal

committente e non comportano una ripercussione sul rapporto prestazione-prezzo.

2.1

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli

offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e

tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal

committente. L'offerta,

sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle

commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del

12.

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), allestita in forma scritta,

chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono

alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse

della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte

(cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La

conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque

un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in

ogni caso riservato il principio di

proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo

eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10

luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014

n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26

ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1,

52.2013.2

del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009

consid. 6.; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

2.2

Il capitolato d'appalto elencava i documenti da allegare

all'offerta alle pos. 252 segg. distinguendo tra documenti legali -

amministrativi (pos. 252.100) e documenti per la valutazione

dell'offerta (pos. 252.200). Tra i primi, il committente ha enumerato le

dichiarazioni previste dall'art. 39 RLCPubb/CIAP e il rapporto sulla sicurezza

del lavoro (pos. 252.110 e seg.) e ha previsto che in caso di mancanza di uno o

più documenti il committente avrebbe assegnato un termine perentorio di 5

giorni per produrli, pena l'esclusione dell'offerta (pos. 252.100). In

relazione alla seconda categoria di documenti, il capitolato prevedeva invece

quanto segue:

252.200

Documenti

per la valutazione dell'offerta

252.210

l documenti necessari per valutare l'offerta secondo i criteri di

aggiudicazione enunciati devono essere allegati all'offerta. Conformemente all'art.

42.

del RLCPubb, nel caso di assenza o palese allestimento incompleto di uno più

documenti richiesti, l'offerta sarà direttamente estromessa dalla procedura d'aggiudicazione.

252.220

l

documenti necessari sono:

-

elenco prezzi (EP)

-

autocertificazione

dell'imprenditore (completare tabella pag. 7)

-

lista delle referenze di

lavori analoghi (completare tabella cap. 224.510)

-

distinta apprendisti

(completare tabella cap. 224.600)

-

distinta addetti in

perfezionamento professionale (completare tabella cap. 224.700)

-

tempistiche esecutive

previste (compilare tabella cap. 624.300)

-

la distinta degli

eventuali subappaltatori, qualora ammesso. È compito dell'imprenditore

verificare che ogni subappaltatore risulti in regola con le dichiarazioni al

punto 252.110.

252.300

Da

inoltrare successivamente su richiesta.

La sede

appaltante può in ogni momento richiedere all'offerente ulteriori analisi dei

prezzi offerti e altre informazioni relative al presente appalto (per esempio:

copie delle offerte di eventuali subappaltatori, analisi dei prezzi di singole

posizioni) o di carattere più generale (per es. Certificato rilasciato dell'Ufficio

Esecuzione e Fallimenti attestante che il concorrente non si trovi in una delle

condizioni previste dall'art. 39 cpv. 6) del RLCPubb.

252.400

L'offerente dovrà presentare prima della firma del contratto d'appalto il

programma dei lavori dettagliato, aggiornato e approvato dalla sede appaltante

o da suoi rappresentanti.

Il

capitolato d'appalto enunciava poi le seguenti prescrizioni in relazione al

programma lavori (pag. 32, pos. 624 segg.):

L'offerente dovrà allestire con l'offerta un programma

lavori dettagliato da allegare all'offerta. Il programma lavori deve essere

presentato in maniera realistica ed attendibile e in sintonia con le

metodologie di lavoro. Il programma lavori deve indicare i macchinari previsti

in funzione delle lavorazioni svolte.

Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della

Norma SIA 118, l'offerente dovrà tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e

del programma lavori di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si

assumerà totale responsabilità senza risarcimento alcuno, rispettivamente senza

diritto ad un aggiornamento dei termini indicati nel programma lavori.

Il documento conteneva

poi una griglia che l'offerente era tenuto a compilare inserendo il totale dei

giorni lavorativi per le diverse fasi (pos. 624.300).

2.3

L'attendibilità

del programma lavori costituisce nella presente fattispecie un criterio di

aggiudicazione, valutato con il metodo descritto alla pos. 224.400, ossia

quello comunemente usato per giudicare l'attendibilità dei prezzi. Le

tempistiche proposte dagli offerenti sono in sostanza valutate in base al loro

scostamento rispetto a una durata media (durata di riferimento, Tr),

che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità. Questo

valore dipende quindi dalla durata dei lavori media proposta dagli offerenti (To)

e dalla durata dei lavori prevista dal committente (110, cfr. preventivo

depositato dall'ente appaltante).

Secondo questo metodo,

ricevono la nota 6 le offerte che si distanziano, in un senso o nell'altro, al

massimo del 10% dal valore Tr, mentre ottengono la nota 1 quelle

inferiori o superiori a questo

valore di oltre il 30%. Per le altre

tempistiche proposte, la nota è calcolata secondo il metodo dell'interpolazione

lineare, con formule precisamente indicate nel bando.

2.4

L'esigenza di allegare all'offerta un programma lavori dettagliato emerge

chiaramente dalla pos. 624.100 del capitolato, nonché dall'indice degli

allegati dell'offerente di cui alla pag. 110 del capitolato. Malgrado la pos.

252.220

non ne faccia esplicita menzione tra i documenti necessari, limitandosi

a indicare tempistiche esecutive previste (compilare tabella cap. 624.300), l'importanza

del programma lavori è data già dal fatto che la sua attendibilità è oggetto di

un criterio di aggiudicazione. Se è vero che i concorrenti erano tenuti a

indicare nella tabella alla pos. 624.300 il numero di giorni totali previsti

per l'esecuzione delle opere, è pur vero che con il programma lavori

dettagliato il concorrente dava prova della fattibilità delle tempistiche

previste. La necessità di allegare all'offerta il programma lavori in forma

grafica è stata pure confermata dal committente, con la risposta a una domanda

di un concorrente su questo tema, inviata a tutti i partecipanti alla gara

(doc. E prodotto dalla ricorrente). Inoltre, come rettamente sostiene la

ricorrente, in concreto il programma lavori dei concorrenti si è dimostrato

fondamentale per la verifica dei giorni indicati. Il documento è quindi da

ritenere tra quelli che devono essere obbligatoriamente allegati all'offerta,

pena l'esclusione della stessa. Non porta ad altra conclusione il fatto che la

pos. 252.400 citava che prima della firma del contratto l'offerente deve

presentare il programma dei lavori dettagliato, aggiornato e approvato

dall'ente appaltante. L'obbligo di presentare un programma lavori aggiornato

dopo l'aggiudicazione non dispensava il concorrente dall'inoltro di un

programma lavori unitamente all'offerta. L'offerta della C__________ difettava

pertanto di un documento necessario e andava esclusa dalla gara in quanto

incompleta.

3.

Secondo la

ricorrente, il committente non avrebbe conteggiato correttamente i giorni di

lavoro esposti dalla E__________ nel suo programma lavori. Sostiene che

andrebbero presi in considerazione 125 giorni. A torto. Il committente ha

illustrato nel doc. allegato I il computo dei giorni di lavoro per questa

offerta, che corrisponde precisamente a quanto indicato nel programma lavori

della ditta. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, questo conteggio

non prevede alcun periodo di fermo cantiere. Il totale di 120 giorni preso in

considerazione va quindi confermato.

4.

4.1. L'insorgente

contesta inoltre la valutazione del committente nella misura in cui non avrebbe

conteggiato i periodi di fermo cantiere indicati nel programma lavori

dell'impresa aggiudicataria. A ben vedere, soggiunge, pure il programma lavori della

ricorrente prevedeva due momenti di interruzione dei lavori, che essa ha però ritenuto

di conteggiare comunque, trattandosi di giorni utili alla direzione lavori per

coordinare e organizzare i lavori di altri artigiani. I disagi causati dal

cantiere permarrebbero in quei giorni di interruzione dei lavori: la strada

resta inagibile, con tanto di macchinari depositati e aperture nel suolo. Il

principio della parità di trattamento impone che questi periodi siano

conteggiati allo stesso modo per tutti i concorrenti. L'aggiudicataria ribatte di

aver previsto una pausa al termine delle fasi di intervento, durante la quale

la strada sarà agibile e i macchinari parcheggiati nell'apposita area di

cantiere prevista dal committente. Tali giorni non possono quindi essere

conteggiati come lavorativi, non essendolo. Sostiene pure che le tempistiche

offerte dalla ricorrente dovrebbero essere aumentate di 9 giorni, siccome essa prevedrebbe

di lavorare il mese di agosto.

4.2

Il programma

lavori della deliberataria prevede due periodi di chiusura del cantiere:

quattro giorni dal 27 giugno al 1° luglio 2022 e cinque giorni lavorativi dal

26.

al 30 settembre 2022. Anche il programma lavori dell'insorgente include due

momenti in cui non sono svolti lavori: dal 18 giugno al 30 giugno 2022, corrispondenti

a otto giorni lavorativi, e dal 10 settembre al 2 ottobre 2022 per quindici

giorni lavorativi. Emerge infatti dal grafico presentato con l'offerta che in

queste date non sono contemplati interventi di alcun genere. La ricorrente ha

infatti previsto di terminare il 17 giugno 2022 le opere di installazione della

segnaletica, posa dadi e formazione plania grezza (specificate nel dettaglio con

i numeri ID 4, 11 e 12) per poi riprendere con gli interventi solo il 1° luglio

(segnaletica, delimitazione e scavo tracciato opere n. 15, 25, 27). La ditta ha

quindi indicato di terminare il 9 settembre 2022 le prestazioni di segnaletica

e formazione plania grezza (n. 15 e 22) e di ricominciare solo il 3 ottobre

2022.

con l'installazione della segnaletica e delle delimitazioni (n. 36).

La ricorrente ha trattato questi giorni di fermo cantiere al pari di quelli lavorativi.

Essa ha infatti conteggiato i giorni lavorativi dall'11 aprile 2022 (inizio

lavori) al 27 ottobre 2022 (fine cantiere), giungendo a un totale di 127

giorni, che il committente ha corretto in 128. La correzione minima applicata

dimostra l'attendibilità dei giorni indicati dall'insorgente e il fatto che

essa, contrariamente a quanto sostiene la deliberataria, non ha previsto di

eseguire le opere di tracciamento canalizzazione e taglio pavimentazione

stradale (n. 16) e scavo tracciato (n. 17) durante le ferie dell'edilizia le

prime due settimane di agosto. Lo si evince dall'indicazione dei giorni dedicati

a tali interventi: 9 giorni dal 4 luglio al 29 agosto 2022 per la fase n. 16,

nonché 20 giorni dal 6 luglio 2022 al 29 agosto 2022 per la fase n. 17.

Malgrado graficamente sul programma lavori sia stata tracciata una riga

continua sulle prime due settimane di agosto, i giorni indicati a margine non

lasciano dubbio sul fatto che gli stessi non sono stati conteggiati.

A ragione, la ricorrente ritiene che occorre applicare alle offerte lo stesso

metro di giudizio. Il committente ha scorto nel programma lavori della

deliberataria le due settimane di inattività e ha deciso di non conteggiarle.

Tale modo di procedere non è insostenibile e va pertanto applicato anche

all'offerta dell'insorgente, che vedrà quindi ridursi i giorni di lavoro da 128

a 105.

5.

5.1. L'insorgente

critica anche il conteggio dei giorni di lavoro previsti dalla __________ B__________:

nel calcolo non sarebbe stato inserito un giorno per lo sgombero dei macchinari

e del materiale di cantiere. Il committente ribatte che tale attività può

avvenire in contemporanea con le operazioni descritte nel programma lavori, non

vi sarebbe quindi motivo di aggiungere un giorno. La deliberataria osserva

invece che la __________ B__________ ha escluso di lavorare il venerdì santo,

trattandosi di un giorno festivo imposto dal contratto collettivo di lavoro nel

ramo delle pavimentazioni stradali.

5.2

La tesi della ricorrente non è priva di fondamento. Sebbene sia del tutto

verosimile che la __________ B__________ possa organizzare lo sgombero dei

macchinari e del materiale di cantiere entro le tempistiche annunciate,

svolgendo tale operazione in concomitanza degli ultimi interventi, ciò non è

quello che risulta dal suo programma lavori. Infatti, la concorrente ha

indicato di utilizzare i macchinari fino al 9 settembre 2022, oltre la data di

fine lavori prevista l'8 settembre 2022. Questo giorno supplementare, indicato

nel programma lavori, merita pertanto di essere conteggiato. Tuttavia, dallo

stesso emerge pure chiaramente che il venerdì santo (15 aprile 2022) è stato

ritenuto festivo, come sostiene la deliberataria. Il totale dei giorni resta

quindi invariato rispetto a quanto stabilito dal committente (93).

6.

Resta da

esaminare se la nuova valutazione esperita dal committente in relazione

all'offerta della ricorrente sia sostenibile. In particolare, la deliberataria

ribadisce le critiche avanzate in sede di ricorso contro la prima decisione di

delibera riguardo alla referenza PGS lotto __________ __________, __________.

Dalle informazioni raccolte dalla committenza emergerebbe che l'importo di

liquidazione dell'opera oggetto di referenza si attesta a fr. 96'971.65 IVA

inclusa e non raggiunge pertanto il limite di fr. 100'000.- fissato dal bando

di concorso.

6.1

Le regole di gara definivano il metodo di valutazione del criterio di

aggiudicazione referenze in funzione del numero di lavori analoghi

eseguiti negli ultimi 5 anni. Erano ammesse opere simili a quella oggetto della

commessa, con un importo di liquidazione (IVA compresa) di almeno fr. 100'000.-

(pos. 224.510).

L'oggetto della referenza consiste nelle opere di attuazione del piano generale

di smaltimento (PGS) deliberate dal Comune di __________ alla RI 1 nel 2019. La

ricorrente sostiene di aver svolto lavori di una certa importanza, che hanno

interessato sia il Comune, sia altri enti pubblici e persone private. Con la

sentenza del 14 ottobre 2022 il Tribunale ha rinviato gli atti al committente

affinché accertasse il valore delle opere, che non risultava in maniera

incontrovertibile dagli atti. Esaminando le censure avanzate da CO 1,

ricorrente in quella sede, il Tribunale ha inoltre rilevato che la validità

della referenza non poteva essere messa in dubbio soltanto per il fatto che la

commessa aveva portato alla stipulazione di un contratto d'appalto con il

Comune di __________) e altri contratti distinti con soggetti pubblici e

privati. Determinante a questo scopo era il quesito di sapere se i lavori

addotti a titolo di referenza potessero essere considerati quale opera unica,

aggiudicata nell'ambito di un solo concorso e se il valore complessivo

raggiungesse i fr. 100'000.- (STA 52.2022.161 citata consid. 5.3.).

6.2

Il committente ha ammesso la referenza addotta basandosi sulla

documentazione richiamata dal Comune di __________ e in particolare sul

consuntivo delle opere a carico degli enti pubblici, che attesta un importo

totale di fr. 104'659.90 IVA inclusa.

Dalle informazioni raccolte dall'ente appaltante emerge tuttavia che le opere

di attuazione del PGS aggiudicate alla ricorrente a seguito del concorso

indetto dal Comune di __________ sono state liquidate nel novembre 2019 dal

committente per fr. 96'971.65 IVA inclusa. L'importo di fr. 104'659.50, preso

in considerazione dal Municipio di CO 2, comprende anche un intervento di fr.

7'678.85 eseguito nel 2020. Come spiega l'ingegnere incaricato dal Comune di __________,

in uno scritto del 23 marzo 2023 al legale della ricorrente, tali prestazioni,

fatturate il 2 settembre 2020, concernono una lavorazione resasi ancora

necessaria nell'ambito del completamento della separazione delle acque

richiesta dal municipio. Il medesimo soggiunge che la realizzazione è

avvenuta alle stesse condizioni dell'appalto del 2019 conformemente al

contratto datato 4 settembre 2019. Sono state pertanto mantenute le tariffe

senza l'aggiunta di rincari (cfr. doc. K prodotto dall'insorgente).

Da quanto precede,

appare alquanto dubbio che nell'importo totale delle opere possa essere

considerato anche questo intervento di fr. 7'678.85, che sembra costituire

un'opera supplementare inizialmente non prevista, eseguita diversi mesi dopo la

liquidazione finale. La questione non merita di essere ulteriormente

approfondita siccome l'importo di fr. 100'000.- per l'ammissibilità della

referenza risulta comunque raggiunto grazie agli interventi eseguiti sui fondi

privati. Dagli atti acquisiti dal committente risulta infatti che il Comune di __________

ha coordinato le operazioni sui fondi privati interpellando gli interessati a

cui incombevano gli oneri di separazione delle acque meteoriche all'interno del

fondo, il ripristino di allacciamenti non idonei e la posa di eventuali nuovi

allacciamenti. In quell'occasione è stato comunicato ai proprietari che tali

lavori erano obbligatori ed è stato indicato che i costi sarebbero stati

preventivati, laddove richiesto, direttamente dalla RI 1 in quanto

deliberataria delle opere di attuazione del PGS 2019. Gli interventi eseguiti a

carico dei privati dalla ditta RI 1 si inseriscono quindi in un insieme di

prestazioni che costituisce un'unica opera. Questi vanno quindi presi in

considerazione per calcolare l'importanza dei lavori realizzati dalla ditta e

di conseguenza valutare la sua capacità di eseguirne di simili. La ricorrente

ha prodotto fatture indirizzate ai privati per le opere predette, per un totale

di fr. 47'826.25, che sommati ai fr. 96'971.65 permette di ritenere ampiamente

superato il valore minimo di fr. 100'000.- fissato dagli atti di gara.

7.

L'aggiudicataria

contesta infine la nota assegnata alla ricorrente per il criterio di

aggiudicazione perfezionamento professionale. Sostiene che il dipendente A__________

non possa essere considerato ai fini del punteggio.

Dalla documentazione che la ricorrente ha presentato all'ente appaltante

nell'ambito del nuovo esame delle offerte risulta che A__________, classe 1980,

è stato assunto dalla ricorrente come aiuto muratore dal 2 maggio 2016 con un

contratto di lavoro, che prevedeva uno stipendio mensile di fr. 4'824.-. Il

dipendente ha quindi ottenuto l'AFC come muratore il 20 dicembre 2016 senza

formazione professionale di base. Dal 1° gennaio 2017 al 1° aprile 2018 lo

stesso ha quindi lavorato come muratore AFC dalla RI 1, con uno stipendio

iniziale di fr. 5'550.-. A__________ non ha quindi svolto alcun tirocinio per

l'ottenimento del diploma, nemmeno presso la RI 1, che l'ha impiegato con un

contratto di lavoro e non come apprendista. Lo stesso non può quindi essere

considerato quale dipendente in perfezionamento professionale secondo la giurisprudenza

di questo Tribunale (cfr. STA 52.2022.152 del 6 settembre 2022 consid. 3.3). Le

motivazioni della ricorrente, secondo cui il dipendente è stato assunto con un

contratto di lavoro anziché di tirocinio per aiutarlo in una situazione

personale difficile non permettono di giungere ad altra conclusione. La

ricorrente, senza personale in perfezionamento, ottiene quindi per il relativo

criterio di aggiudicazione la nota 2.25, che ponderata al 3% corrisponde a

0.07

8.

La classifica va

quindi rielaborata sulla base di quanto testé stabilito. A partire dai dati inclusi

nella tabella sottostante, occorre calcolare il punteggio per i criteri di

aggiudicazione attendibilità dei prezzi e attendibilità programma

lavori.

prezzo

giorni PL

RI 1

599'689.30

105.

CO 1

615'463.10

115.

E__________

661'164.05

120.

__________

B__________

686'964.95

93.

C__________

esclusa

esclusa

8.1

Criterio attendibilità

dei prezzi (15%)

Po

640'820.35

Pp

746'558.45

F

0.30

Pr

665'221.45

Pmin

465'655.02

Pinf

598'699.31

Psup

731'743.60

Pmax

864'787.89

nota

punti

RI 1

6.00

0.90

CO 1

6.00

0.90

E__________

6.00

0.90

__________

B__________

6.00

0.90

8.2

Criterio attendibilità

programma lavori (15%)

To

108.

Tp

110.

F

0.30

Tr

109.

Tmin

76.

Tinf

98.

Tsup

120.

Tmax

141.

nota

punti

RI 1

6.00

0.90

AA 1

6.00

0.90

E__________

6.00

0.90

__________

B__________

4.90

0.73

8.3

Classifica finale

Economicità

Attendibilità

Referenze

Plausibilità

PL

Apprendisti

Perf.

professionale

TOT

RI 1

3.00

0.90

0.72

0.90

0.30

0.07

5.89

AA 1

2.87

0.90

0.72

0.90

0.30

0.12

5.81

E__________

2.49

0.90

0.72

0.90

0.30

0.18

5.49

__________

B__________

2.27

0.90

0.72

0.73

0.30

0.18

5.11

La graduatoria vede in

prima posizione la ricorrente, con 5.89 punti, davanti all'CO 1, giunta al

secondo rango con il punteggio 5.81. Il ricorso merita pertanto accoglimento.

9.

Visto quanto

precede il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. La commessa è

quindi aggiudicata alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb).

10.

Il presente giudizio rende priva

di oggetto la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al

gravame.

11.

La tassa di giustizia è posta a

carico dei resistenti in ragione del reciproco grado di soccombenza (art. 47

cpv. 1 e 6 LPAmm). Essi rifonderanno alla ricorrente congrue ripetibili (art.

49.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 1° febbraio 2023 con cui il Municipio del Comune di CO 2 ha aggiudicato la

commessa concernente le opere da impresario costruttore per il risanamento di

un tratto stradale alla CO 1 è annullata.

1.2

La commessa è

aggiudicata alla RI 1.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico di CO 1 e del committente in ragione

di un mezzo (fr. 2'000.-) ciascuno. Essi rifonderanno inoltre alla ricorrente

fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili. Alla ricorrente è restituito

l'anticipo versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera