52.2023.56
Commessa pubblica. Aggiudicazione. Valutazione offerte
16 maggio 2023Italiano23 min
I. Con
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.56
Lugano
16
maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio
2023 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 1° febbraio 2023 del Municipio del
Comune di CO 2 che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato la commessa
concernente le opere da impresario costruttore per il risanamento di un
tratto stradale all'CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 gennaio 2022 il
Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore
per gli interventi di risanamento delle infrastrutture pubbliche situate in Via
__________ dall'imbocco sulla strada cantonale ai posteggi di __________ (FU
19/2022 pag. 6).
Il bando annunciava che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior
offerente secondo i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione (cfr. avviso di gara, punto n. 5 e capitolato d'appalto, pos.
224.100):
Economicità 50%
Attendibilità dei prezzi d'offerta 15%
Attendibilità programma lavori 15%
Referenze per lavori eseguiti analoghi 12%
Formazione degli apprendisti 5%
Perfezionamento professionale 3%
B. Entro il termine utile
sono giunte al committente sei offerte di importi compresi tra fr. 599'689.30 e
fr. 869'951.75. Dopo valutazione delle stesse, il committente ha deliberato la
commessa alla RI 1, giunta prima in graduatoria con l'offerta dal prezzo più
basso e un punteggio di 5.80.
C. Contro la delibera, il
20 maggio 2022 l'CO 1, seconda classificata, è insorta dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo. Con decisione del 14 ottobre 2022 la Corte ha
parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione municipale e rinviando
gli atti al committente per nuova decisione (STA 52.2022.161). Il Tribunale ha
respinto le censure tendenti all'esclusione dell'offerta della RI 1 per carenze
formali. In relazione alla valutazione dell'offerta secondo i criteri di
aggiudicazione annunciati, esso ha rilevato che in merito a una referenza
addotta dalla RI 1 (PGS lotto __________ __________, __________) il committente
non aveva raccolto le informazioni necessarie per determinarne la validità
secondo le regole di gara. Inoltre, due dei tre dipendenti dichiarati in
perfezionamento professionale dalla deliberataria non potevano essere
conteggiati ai fini dell'attribuzione del punteggio. Dubbia appariva pure la
posizione del terzo dipendente, A__________. Infine, il Tribunale ha seguito la
tesi dell'insorgente secondo cui le tempistiche di lavoro indicate dalla terza ditta
classificata, E__________, non corrispondevano al programma lavori allegato
alla sua offerta. Tale incongruenza meritava di essere corretta dal
committente. A quest'ultimo sono quindi stati rinviati gli atti per nuova
decisione, previo esperimento delle verifiche del caso.
D. Ripreso possesso
dell'incartamento, l'ente appaltante ha raccolto informazioni presso il Comune
di __________ in relazione alle opere oggetto della referenza addotta dalla RI
1 e concluso per l'ammissibilità della stessa. Ha inoltre interpellato la
predetta concorrente in merito alla posizione del dipendente A__________,
giungendo alla conclusione che il collaboratore possa essere conteggiato tra il
personale in perfezionamento professionale. Il committente ha infine analizzato
il programma lavori della ditta E__________, da cui è emersa una tempistica di
120 giorni lavorativi, e verificato anche quello degli altri concorrenti. Rivalutato
il relativo criterio di aggiudicazione la stazione appaltante ha stilato la
seguente classifica finale.
1.
CO 1 5.73
2.
RI 1 5.63
3.
E__________ 5.08
4.
__________ B____________________ 4.87
5.
C__________ 3.23
Con decisione del 1°
febbraio 2023 il committente ha quindi deliberato la commessa alla CO 1.
E. Contro la predetta
decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,
chiedendone l'annullamento e la conseguente delibera in proprio favore, previa
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene innanzitutto che il
committente avrebbe dovuto estromettere l'offerta della C__________ in quanto
mancante del programma lavori. Inoltre, le tempistiche calcolate per la ditta E__________
non sarebbero corrette, dovendosi attestare a 125 giorni. Il programma lavori
dell'impresa deliberataria, inoltre, mostra che la stessa ha previsto ben due
periodi di fermo cantiere. Tali giorni di inattività dovrebbero essere comunque
conteggiati. Anche le tempistiche indicate dalla __________ B__________
meritano di essere corrette con l'aggiunta di un giorno per lo sgombero dei
macchinari, che la stessa non ha compreso nel totale.
F. All'accoglimento
del gravame si oppone il committente, che conferma la bontà del proprio
operato, conforme alle indicazioni contenute nella sentenza di rinvio del Tribunale.
G. Pure CO 1 si oppone al
gravame. Avversa le tesi della ricorrente e sostiene che andrebbero piuttosto
riviste le tempistiche indicate da quest'ultima, a cui andrebbero aggiunti 9
giorni. In ogni caso, gli accertamenti esperiti dal committente avrebbero
portato alla luce che la referenza attinente alle opere di __________ __________
non sarebbe ammissibile siccome l'importo di liquidazione non raggiunge i fr.
100'000.- IVA inclusa. Nemmeno potrebbe essere conteggiato il dipendente __________
tra il personale in perfezionamento professionale.
H. Con le successive
comparse scritte le parti hanno confermato le rispettive tesi, precisandole con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Fatti
I. Con
decreto del 26 aprile 2023 la giudice delegata del Tribunale ha estromesso la
duplica del committente in quanto tardiva.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La ricorrente, partecipante al concorso e seconda classificata, è
legittimata a contestare la decisione con cui
il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb
e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, ossia il carteggio completo concernente l'appalto e
l'ulteriore documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv.
1 LPAmm).
Considerandi
2.
La ricorrente,
preso atto delle valutazioni della committenza in relazione al criterio di
aggiudicazione attendibilità programma lavori, osserva che a differenza
delle altre concorrenti, la C__________ non ha prodotto il programma lavori. Le
tempistiche considerate per la valutazione sono quelle inserite nell'apposita
tabella nel capitolato (pos. 624.300). L'omissione del documento avrebbe dovuto
condurre l'ente appaltante a escludere la concorrente: l'importanza dello
stesso ai fini della valutazione è evidente nel caso concreto, in cui il
committente ha verificato i giorni di lavoro dichiarati dagli altri offerenti
confrontandoli con quanto esposto nel diagramma. Committente e aggiudicataria
obiettano che le condizioni di gara non comminavano la sanzione dell'esclusione
dell'offerta per la mancata consegna del programma lavori. Questo non figurava
infatti nell'elenco dei documenti da produrre obbligatoriamente.
L'estromissione dell'offerta costituirebbe un eccesso di formalismo: i giorni
previsti dalla C__________ sono in linea con quelli preventivati dal
committente e non comportano una ripercussione sul rapporto prestazione-prezzo.
2.1
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli
offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e
tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal
committente. L'offerta,
sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle
commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del
12.
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), allestita in forma scritta,
chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono
alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse
della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte
(cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La
conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque
un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in
ogni caso riservato il principio di
proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo
eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10
luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014
n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26
ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1,
52.2013.2
del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009
consid. 6.; Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,
vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
2.2
Il capitolato d'appalto elencava i documenti da allegare
all'offerta alle pos. 252 segg. distinguendo tra documenti legali -
amministrativi (pos. 252.100) e documenti per la valutazione
dell'offerta (pos. 252.200). Tra i primi, il committente ha enumerato le
dichiarazioni previste dall'art. 39 RLCPubb/CIAP e il rapporto sulla sicurezza
del lavoro (pos. 252.110 e seg.) e ha previsto che in caso di mancanza di uno o
più documenti il committente avrebbe assegnato un termine perentorio di 5
giorni per produrli, pena l'esclusione dell'offerta (pos. 252.100). In
relazione alla seconda categoria di documenti, il capitolato prevedeva invece
quanto segue:
252.200
Documenti
per la valutazione dell'offerta
252.210
l documenti necessari per valutare l'offerta secondo i criteri di
aggiudicazione enunciati devono essere allegati all'offerta. Conformemente all'art.
42.
del RLCPubb, nel caso di assenza o palese allestimento incompleto di uno più
documenti richiesti, l'offerta sarà direttamente estromessa dalla procedura d'aggiudicazione.
252.220
l
documenti necessari sono:
-
elenco prezzi (EP)
-
autocertificazione
dell'imprenditore (completare tabella pag. 7)
-
lista delle referenze di
lavori analoghi (completare tabella cap. 224.510)
-
distinta apprendisti
(completare tabella cap. 224.600)
-
distinta addetti in
perfezionamento professionale (completare tabella cap. 224.700)
-
tempistiche esecutive
previste (compilare tabella cap. 624.300)
-
la distinta degli
eventuali subappaltatori, qualora ammesso. È compito dell'imprenditore
verificare che ogni subappaltatore risulti in regola con le dichiarazioni al
punto 252.110.
252.300
Da
inoltrare successivamente su richiesta.
La sede
appaltante può in ogni momento richiedere all'offerente ulteriori analisi dei
prezzi offerti e altre informazioni relative al presente appalto (per esempio:
copie delle offerte di eventuali subappaltatori, analisi dei prezzi di singole
posizioni) o di carattere più generale (per es. Certificato rilasciato dell'Ufficio
Esecuzione e Fallimenti attestante che il concorrente non si trovi in una delle
condizioni previste dall'art. 39 cpv. 6) del RLCPubb.
252.400
L'offerente dovrà presentare prima della firma del contratto d'appalto il
programma dei lavori dettagliato, aggiornato e approvato dalla sede appaltante
o da suoi rappresentanti.
Il
capitolato d'appalto enunciava poi le seguenti prescrizioni in relazione al
programma lavori (pag. 32, pos. 624 segg.):
L'offerente dovrà allestire con l'offerta un programma
lavori dettagliato da allegare all'offerta. Il programma lavori deve essere
presentato in maniera realistica ed attendibile e in sintonia con le
metodologie di lavoro. Il programma lavori deve indicare i macchinari previsti
in funzione delle lavorazioni svolte.
Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della
Norma SIA 118, l'offerente dovrà tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e
del programma lavori di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si
assumerà totale responsabilità senza risarcimento alcuno, rispettivamente senza
diritto ad un aggiornamento dei termini indicati nel programma lavori.
Il documento conteneva
poi una griglia che l'offerente era tenuto a compilare inserendo il totale dei
giorni lavorativi per le diverse fasi (pos. 624.300).
2.3
L'attendibilità
del programma lavori costituisce nella presente fattispecie un criterio di
aggiudicazione, valutato con il metodo descritto alla pos. 224.400, ossia
quello comunemente usato per giudicare l'attendibilità dei prezzi. Le
tempistiche proposte dagli offerenti sono in sostanza valutate in base al loro
scostamento rispetto a una durata media (durata di riferimento, Tr),
che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità. Questo
valore dipende quindi dalla durata dei lavori media proposta dagli offerenti (To)
e dalla durata dei lavori prevista dal committente (110, cfr. preventivo
depositato dall'ente appaltante).
Secondo questo metodo,
ricevono la nota 6 le offerte che si distanziano, in un senso o nell'altro, al
massimo del 10% dal valore Tr, mentre ottengono la nota 1 quelle
inferiori o superiori a questo
valore di oltre il 30%. Per le altre
tempistiche proposte, la nota è calcolata secondo il metodo dell'interpolazione
lineare, con formule precisamente indicate nel bando.
2.4
L'esigenza di allegare all'offerta un programma lavori dettagliato emerge
chiaramente dalla pos. 624.100 del capitolato, nonché dall'indice degli
allegati dell'offerente di cui alla pag. 110 del capitolato. Malgrado la pos.
252.220
non ne faccia esplicita menzione tra i documenti necessari, limitandosi
a indicare tempistiche esecutive previste (compilare tabella cap. 624.300), l'importanza
del programma lavori è data già dal fatto che la sua attendibilità è oggetto di
un criterio di aggiudicazione. Se è vero che i concorrenti erano tenuti a
indicare nella tabella alla pos. 624.300 il numero di giorni totali previsti
per l'esecuzione delle opere, è pur vero che con il programma lavori
dettagliato il concorrente dava prova della fattibilità delle tempistiche
previste. La necessità di allegare all'offerta il programma lavori in forma
grafica è stata pure confermata dal committente, con la risposta a una domanda
di un concorrente su questo tema, inviata a tutti i partecipanti alla gara
(doc. E prodotto dalla ricorrente). Inoltre, come rettamente sostiene la
ricorrente, in concreto il programma lavori dei concorrenti si è dimostrato
fondamentale per la verifica dei giorni indicati. Il documento è quindi da
ritenere tra quelli che devono essere obbligatoriamente allegati all'offerta,
pena l'esclusione della stessa. Non porta ad altra conclusione il fatto che la
pos. 252.400 citava che prima della firma del contratto l'offerente deve
presentare il programma dei lavori dettagliato, aggiornato e approvato
dall'ente appaltante. L'obbligo di presentare un programma lavori aggiornato
dopo l'aggiudicazione non dispensava il concorrente dall'inoltro di un
programma lavori unitamente all'offerta. L'offerta della C__________ difettava
pertanto di un documento necessario e andava esclusa dalla gara in quanto
incompleta.
3.
Secondo la
ricorrente, il committente non avrebbe conteggiato correttamente i giorni di
lavoro esposti dalla E__________ nel suo programma lavori. Sostiene che
andrebbero presi in considerazione 125 giorni. A torto. Il committente ha
illustrato nel doc. allegato I il computo dei giorni di lavoro per questa
offerta, che corrisponde precisamente a quanto indicato nel programma lavori
della ditta. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, questo conteggio
non prevede alcun periodo di fermo cantiere. Il totale di 120 giorni preso in
considerazione va quindi confermato.
4.
4.1. L'insorgente
contesta inoltre la valutazione del committente nella misura in cui non avrebbe
conteggiato i periodi di fermo cantiere indicati nel programma lavori
dell'impresa aggiudicataria. A ben vedere, soggiunge, pure il programma lavori della
ricorrente prevedeva due momenti di interruzione dei lavori, che essa ha però ritenuto
di conteggiare comunque, trattandosi di giorni utili alla direzione lavori per
coordinare e organizzare i lavori di altri artigiani. I disagi causati dal
cantiere permarrebbero in quei giorni di interruzione dei lavori: la strada
resta inagibile, con tanto di macchinari depositati e aperture nel suolo. Il
principio della parità di trattamento impone che questi periodi siano
conteggiati allo stesso modo per tutti i concorrenti. L'aggiudicataria ribatte di
aver previsto una pausa al termine delle fasi di intervento, durante la quale
la strada sarà agibile e i macchinari parcheggiati nell'apposita area di
cantiere prevista dal committente. Tali giorni non possono quindi essere
conteggiati come lavorativi, non essendolo. Sostiene pure che le tempistiche
offerte dalla ricorrente dovrebbero essere aumentate di 9 giorni, siccome essa prevedrebbe
di lavorare il mese di agosto.
4.2
Il programma
lavori della deliberataria prevede due periodi di chiusura del cantiere:
quattro giorni dal 27 giugno al 1° luglio 2022 e cinque giorni lavorativi dal
26.
al 30 settembre 2022. Anche il programma lavori dell'insorgente include due
momenti in cui non sono svolti lavori: dal 18 giugno al 30 giugno 2022, corrispondenti
a otto giorni lavorativi, e dal 10 settembre al 2 ottobre 2022 per quindici
giorni lavorativi. Emerge infatti dal grafico presentato con l'offerta che in
queste date non sono contemplati interventi di alcun genere. La ricorrente ha
infatti previsto di terminare il 17 giugno 2022 le opere di installazione della
segnaletica, posa dadi e formazione plania grezza (specificate nel dettaglio con
i numeri ID 4, 11 e 12) per poi riprendere con gli interventi solo il 1° luglio
(segnaletica, delimitazione e scavo tracciato opere n. 15, 25, 27). La ditta ha
quindi indicato di terminare il 9 settembre 2022 le prestazioni di segnaletica
e formazione plania grezza (n. 15 e 22) e di ricominciare solo il 3 ottobre
2022.
con l'installazione della segnaletica e delle delimitazioni (n. 36).
La ricorrente ha trattato questi giorni di fermo cantiere al pari di quelli lavorativi.
Essa ha infatti conteggiato i giorni lavorativi dall'11 aprile 2022 (inizio
lavori) al 27 ottobre 2022 (fine cantiere), giungendo a un totale di 127
giorni, che il committente ha corretto in 128. La correzione minima applicata
dimostra l'attendibilità dei giorni indicati dall'insorgente e il fatto che
essa, contrariamente a quanto sostiene la deliberataria, non ha previsto di
eseguire le opere di tracciamento canalizzazione e taglio pavimentazione
stradale (n. 16) e scavo tracciato (n. 17) durante le ferie dell'edilizia le
prime due settimane di agosto. Lo si evince dall'indicazione dei giorni dedicati
a tali interventi: 9 giorni dal 4 luglio al 29 agosto 2022 per la fase n. 16,
nonché 20 giorni dal 6 luglio 2022 al 29 agosto 2022 per la fase n. 17.
Malgrado graficamente sul programma lavori sia stata tracciata una riga
continua sulle prime due settimane di agosto, i giorni indicati a margine non
lasciano dubbio sul fatto che gli stessi non sono stati conteggiati.
A ragione, la ricorrente ritiene che occorre applicare alle offerte lo stesso
metro di giudizio. Il committente ha scorto nel programma lavori della
deliberataria le due settimane di inattività e ha deciso di non conteggiarle.
Tale modo di procedere non è insostenibile e va pertanto applicato anche
all'offerta dell'insorgente, che vedrà quindi ridursi i giorni di lavoro da 128
a 105.
5.
5.1. L'insorgente
critica anche il conteggio dei giorni di lavoro previsti dalla __________ B__________:
nel calcolo non sarebbe stato inserito un giorno per lo sgombero dei macchinari
e del materiale di cantiere. Il committente ribatte che tale attività può
avvenire in contemporanea con le operazioni descritte nel programma lavori, non
vi sarebbe quindi motivo di aggiungere un giorno. La deliberataria osserva
invece che la __________ B__________ ha escluso di lavorare il venerdì santo,
trattandosi di un giorno festivo imposto dal contratto collettivo di lavoro nel
ramo delle pavimentazioni stradali.
5.2
La tesi della ricorrente non è priva di fondamento. Sebbene sia del tutto
verosimile che la __________ B__________ possa organizzare lo sgombero dei
macchinari e del materiale di cantiere entro le tempistiche annunciate,
svolgendo tale operazione in concomitanza degli ultimi interventi, ciò non è
quello che risulta dal suo programma lavori. Infatti, la concorrente ha
indicato di utilizzare i macchinari fino al 9 settembre 2022, oltre la data di
fine lavori prevista l'8 settembre 2022. Questo giorno supplementare, indicato
nel programma lavori, merita pertanto di essere conteggiato. Tuttavia, dallo
stesso emerge pure chiaramente che il venerdì santo (15 aprile 2022) è stato
ritenuto festivo, come sostiene la deliberataria. Il totale dei giorni resta
quindi invariato rispetto a quanto stabilito dal committente (93).
6.
Resta da
esaminare se la nuova valutazione esperita dal committente in relazione
all'offerta della ricorrente sia sostenibile. In particolare, la deliberataria
ribadisce le critiche avanzate in sede di ricorso contro la prima decisione di
delibera riguardo alla referenza PGS lotto __________ __________, __________.
Dalle informazioni raccolte dalla committenza emergerebbe che l'importo di
liquidazione dell'opera oggetto di referenza si attesta a fr. 96'971.65 IVA
inclusa e non raggiunge pertanto il limite di fr. 100'000.- fissato dal bando
di concorso.
6.1
Le regole di gara definivano il metodo di valutazione del criterio di
aggiudicazione referenze in funzione del numero di lavori analoghi
eseguiti negli ultimi 5 anni. Erano ammesse opere simili a quella oggetto della
commessa, con un importo di liquidazione (IVA compresa) di almeno fr. 100'000.-
(pos. 224.510).
L'oggetto della referenza consiste nelle opere di attuazione del piano generale
di smaltimento (PGS) deliberate dal Comune di __________ alla RI 1 nel 2019. La
ricorrente sostiene di aver svolto lavori di una certa importanza, che hanno
interessato sia il Comune, sia altri enti pubblici e persone private. Con la
sentenza del 14 ottobre 2022 il Tribunale ha rinviato gli atti al committente
affinché accertasse il valore delle opere, che non risultava in maniera
incontrovertibile dagli atti. Esaminando le censure avanzate da CO 1,
ricorrente in quella sede, il Tribunale ha inoltre rilevato che la validità
della referenza non poteva essere messa in dubbio soltanto per il fatto che la
commessa aveva portato alla stipulazione di un contratto d'appalto con il
Comune di __________) e altri contratti distinti con soggetti pubblici e
privati. Determinante a questo scopo era il quesito di sapere se i lavori
addotti a titolo di referenza potessero essere considerati quale opera unica,
aggiudicata nell'ambito di un solo concorso e se il valore complessivo
raggiungesse i fr. 100'000.- (STA 52.2022.161 citata consid. 5.3.).
6.2
Il committente ha ammesso la referenza addotta basandosi sulla
documentazione richiamata dal Comune di __________ e in particolare sul
consuntivo delle opere a carico degli enti pubblici, che attesta un importo
totale di fr. 104'659.90 IVA inclusa.
Dalle informazioni raccolte dall'ente appaltante emerge tuttavia che le opere
di attuazione del PGS aggiudicate alla ricorrente a seguito del concorso
indetto dal Comune di __________ sono state liquidate nel novembre 2019 dal
committente per fr. 96'971.65 IVA inclusa. L'importo di fr. 104'659.50, preso
in considerazione dal Municipio di CO 2, comprende anche un intervento di fr.
7'678.85 eseguito nel 2020. Come spiega l'ingegnere incaricato dal Comune di __________,
in uno scritto del 23 marzo 2023 al legale della ricorrente, tali prestazioni,
fatturate il 2 settembre 2020, concernono una lavorazione resasi ancora
necessaria nell'ambito del completamento della separazione delle acque
richiesta dal municipio. Il medesimo soggiunge che la realizzazione è
avvenuta alle stesse condizioni dell'appalto del 2019 conformemente al
contratto datato 4 settembre 2019. Sono state pertanto mantenute le tariffe
senza l'aggiunta di rincari (cfr. doc. K prodotto dall'insorgente).
Da quanto precede,
appare alquanto dubbio che nell'importo totale delle opere possa essere
considerato anche questo intervento di fr. 7'678.85, che sembra costituire
un'opera supplementare inizialmente non prevista, eseguita diversi mesi dopo la
liquidazione finale. La questione non merita di essere ulteriormente
approfondita siccome l'importo di fr. 100'000.- per l'ammissibilità della
referenza risulta comunque raggiunto grazie agli interventi eseguiti sui fondi
privati. Dagli atti acquisiti dal committente risulta infatti che il Comune di __________
ha coordinato le operazioni sui fondi privati interpellando gli interessati a
cui incombevano gli oneri di separazione delle acque meteoriche all'interno del
fondo, il ripristino di allacciamenti non idonei e la posa di eventuali nuovi
allacciamenti. In quell'occasione è stato comunicato ai proprietari che tali
lavori erano obbligatori ed è stato indicato che i costi sarebbero stati
preventivati, laddove richiesto, direttamente dalla RI 1 in quanto
deliberataria delle opere di attuazione del PGS 2019. Gli interventi eseguiti a
carico dei privati dalla ditta RI 1 si inseriscono quindi in un insieme di
prestazioni che costituisce un'unica opera. Questi vanno quindi presi in
considerazione per calcolare l'importanza dei lavori realizzati dalla ditta e
di conseguenza valutare la sua capacità di eseguirne di simili. La ricorrente
ha prodotto fatture indirizzate ai privati per le opere predette, per un totale
di fr. 47'826.25, che sommati ai fr. 96'971.65 permette di ritenere ampiamente
superato il valore minimo di fr. 100'000.- fissato dagli atti di gara.
7.
L'aggiudicataria
contesta infine la nota assegnata alla ricorrente per il criterio di
aggiudicazione perfezionamento professionale. Sostiene che il dipendente A__________
non possa essere considerato ai fini del punteggio.
Dalla documentazione che la ricorrente ha presentato all'ente appaltante
nell'ambito del nuovo esame delle offerte risulta che A__________, classe 1980,
è stato assunto dalla ricorrente come aiuto muratore dal 2 maggio 2016 con un
contratto di lavoro, che prevedeva uno stipendio mensile di fr. 4'824.-. Il
dipendente ha quindi ottenuto l'AFC come muratore il 20 dicembre 2016 senza
formazione professionale di base. Dal 1° gennaio 2017 al 1° aprile 2018 lo
stesso ha quindi lavorato come muratore AFC dalla RI 1, con uno stipendio
iniziale di fr. 5'550.-. A__________ non ha quindi svolto alcun tirocinio per
l'ottenimento del diploma, nemmeno presso la RI 1, che l'ha impiegato con un
contratto di lavoro e non come apprendista. Lo stesso non può quindi essere
considerato quale dipendente in perfezionamento professionale secondo la giurisprudenza
di questo Tribunale (cfr. STA 52.2022.152 del 6 settembre 2022 consid. 3.3). Le
motivazioni della ricorrente, secondo cui il dipendente è stato assunto con un
contratto di lavoro anziché di tirocinio per aiutarlo in una situazione
personale difficile non permettono di giungere ad altra conclusione. La
ricorrente, senza personale in perfezionamento, ottiene quindi per il relativo
criterio di aggiudicazione la nota 2.25, che ponderata al 3% corrisponde a
0.07
8.
La classifica va
quindi rielaborata sulla base di quanto testé stabilito. A partire dai dati inclusi
nella tabella sottostante, occorre calcolare il punteggio per i criteri di
aggiudicazione attendibilità dei prezzi e attendibilità programma
lavori.
prezzo
giorni PL
RI 1
599'689.30
105.
CO 1
615'463.10
115.
E__________
661'164.05
120.
__________
B__________
686'964.95
93.
C__________
esclusa
esclusa
8.1
Criterio attendibilità
dei prezzi (15%)
Po
640'820.35
Pp
746'558.45
F
0.30
Pr
665'221.45
Pmin
465'655.02
Pinf
598'699.31
Psup
731'743.60
Pmax
864'787.89
nota
punti
RI 1
6.00
0.90
CO 1
6.00
0.90
E__________
6.00
0.90
__________
B__________
6.00
0.90
8.2
Criterio attendibilità
programma lavori (15%)
To
108.
Tp
110.
F
0.30
Tr
109.
Tmin
76.
Tinf
98.
Tsup
120.
Tmax
141.
nota
punti
RI 1
6.00
0.90
AA 1
6.00
0.90
E__________
6.00
0.90
__________
B__________
4.90
0.73
8.3
Classifica finale
Economicità
Attendibilità
Referenze
Plausibilità
PL
Apprendisti
Perf.
professionale
TOT
RI 1
3.00
0.90
0.72
0.90
0.30
0.07
5.89
AA 1
2.87
0.90
0.72
0.90
0.30
0.12
5.81
E__________
2.49
0.90
0.72
0.90
0.30
0.18
5.49
__________
B__________
2.27
0.90
0.72
0.73
0.30
0.18
5.11
La graduatoria vede in
prima posizione la ricorrente, con 5.89 punti, davanti all'CO 1, giunta al
secondo rango con il punteggio 5.81. Il ricorso merita pertanto accoglimento.
9.
Visto quanto
precede il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. La commessa è
quindi aggiudicata alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb).
10.
Il presente giudizio rende priva
di oggetto la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al
gravame.
11.
La tassa di giustizia è posta a
carico dei resistenti in ragione del reciproco grado di soccombenza (art. 47
cpv. 1 e 6 LPAmm). Essi rifonderanno alla ricorrente congrue ripetibili (art.
49.
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 1° febbraio 2023 con cui il Municipio del Comune di CO 2 ha aggiudicato la
commessa concernente le opere da impresario costruttore per il risanamento di
un tratto stradale alla CO 1 è annullata.
1.2
La commessa è
aggiudicata alla RI 1.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico di CO 1 e del committente in ragione
di un mezzo (fr. 2'000.-) ciascuno. Essi rifonderanno inoltre alla ricorrente
fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili. Alla ricorrente è restituito
l'anticipo versato.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera