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Decisione

52.2023.65

Revoca della licenza di condurre per la durata di 1 mese

18 aprile 2023Italiano15 min

i suoi ricordi di tempi passati, la precedenza sarebbe spettata a lui, che stava

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.65

Lugano

18

aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 17 febbraio

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 18 gennaio 2023 (n. 159) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 28 ottobre 2022 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di un mese;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è nato il __________

1939 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1961.

Attualmente pensionato,

non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

B. a. Il 18 maggio 2022, verso

le ore 9.35, RI 1 circolava alla guida del veicolo immatricolato TI __________ in

territorio di Münchenbuchsee (Canton Berna) quando si è immesso in una

rotatoria senza concedere la precedenza a un veicolo proveniente da sinistra

che è stato costretto a frenare bruscamente per evitare una collisione.

Interrogato dalla polizia bernese, il conducente - che ha affermato di avere

rivolto la sua attenzione al traffico proveniente in senso inverso dalla

Bielstrasse - ha riferito di non essere stato abituato alla nuova viabilità. Secondo

Fatti

i suoi ricordi di tempi passati, la precedenza sarebbe spettata a lui, che stava

percorrendo la strada principale. Ha inoltre spiegato di avere notato il

veicolo proveniente da sinistra soltanto dopo essersi immesso nella rotatoria e

di non avere perciò frenato bensì accelerato per evitare un'eventuale

collisione.

In un successivo scritto del 19 maggio 2022 alla polizia bernese, il

conducente - originario della zona, che dunque ben conosce (pur risiedendo in

Ticino) - ha evidenziato come la rotatoria, per lui completamente nuova, fosse

stata creata provvisoriamente a seguito dell'apertura di un cantiere stradale,

precisando di non avere potuto vedere il cartello che ne segnalava la presenza

a causa della deviazione obbligata del traffico. Ha ribadito di essere stato

concentrato sul traffico proveniente in senso inverso dalla Bielstrasse (dato

che doveva intersecare la corsia di contromano) e di essersi reso conto dell'esistenza

della rotatoria soltanto allorquando ha notato un veicolo provenire da sinistra.

Ha infine concluso che, se non si è verificato un incidente, è perché ha avuto

ancora una volta fortuna (nochmals Glück gehabt).

b. Preso atto del relativo rapporto della polizia bernese, con scritto del 5

ottobre 2022 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che,

dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine

dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire

eventuali sue responsabilità.

c. A seguito dei

predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 1° luglio 2022 - pervenuto alla

Sezione della circolazione il 10 ottobre successivo - il Ministero pubblico del

Canton Berna ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alle norme della

circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per essersi

immesso in una rotonda omettendo negligentemente di concedere la precedenza a

un veicolo che già vi si trovava, costringendolo a una brusca frenata per evitare

una collisione. Ne ha quindi proposto la condanna al pagamento di una multa di

fr. 300.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e la sanzione

inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che

è quindi passata in giudicato incontestata.

d. Alla luce del già

citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 13 ottobre 2022

la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un

procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le

sue osservazioni, il 28 ottobre 2022 ha risolto di revocargli la licenza di

condurre per la durata di un mese (dal 24 aprile al 27 maggio 2023 inclusi),

autorizzando comunque in tale periodo la guida di veicoli delle categorie

speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv.

1 lett. a e 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione

alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

B. Con giudizio del 18

gennaio 2023, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Disattesa una censura relativa al diritto di essere sentito, l'Esecutivo

cantonale ha anzitutto rilevato come l'accertamento dei fatti operato in sede

penale, di principio vincolante anche per l'autorità amministrativa, non fosse in

concreto contestato. Ha quindi constatato la sussistenza di un'infrazione medio

grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett.

a LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di

imporre ex lege una revoca della patente per la durata di un mese. Ha

infine respinto l'istanza, peraltro formulata soltanto in sede di replica, di

concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria, ritenuto che il

ricorrente non aveva minimamente illustrato né tantomeno documentato la sua

situazione finanziaria.

C. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone la riforma nel senso che nei suoi confronti sia pronunciato

soltanto un ammonimento.

Prevalendosi di un

precedente deciso da questo Tribunale, il ricorrente contesta che l'infrazione

ascrittagli possa essere considerata medio grave. Il pericolo cagionato sarebbe

soltanto minimo, ritenuto come non si sia verificata in concreto alcuna

collisione e come egli abbia posto rimedio al suo errore accelerando e uscendo

al più presto dalla zona di pericolo. Anche la sua colpa andrebbe

relativizzata. Evidenzia inoltre la sua ottima reputazione quale conducente, la

condotta tenuta durante la procedura e la sua particolare necessità di disporre

della patente per motivi personali. Chiede infine di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

D. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio

provvedimento.

E. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre

1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente,

personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è

destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza

istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano del resto

l'assunzione di particolari mezzi di prova.

2.

Il ricorrente non contesta l'accertamento dei fatti così come operato

dalle autorità penali (cfr. supra, consid. Bc), che vincola peraltro

anche l'autorità amministrativa (cfr. DTF 123

Considerandi

II 97 consid. 3c/aa), come correttamente rilevato dal Governo (cfr. decisione

impugnata, consid. 4.1), per modo che in questa sede occorre chinarsi

unicamente sulla qualifica giuridica dell'infrazione.

2.1

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali

non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari

comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per

stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del

singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca

non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv.

1.

lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti o altri reati di cui

occorra tener conto, la licenza di condurre deve

essere revocata per almeno un mese (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a

LCStr).

2.2

Il Tribunale federale ha

ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr. DTF

136.

II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2) che l'infrazione medio

grave così come definita dall'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in

pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta

l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo

per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a

LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).

2.3

Per l'art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve

comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che

usano la strada conformemente alle norme stabilite.

Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente

deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai

suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 dell'ordinanza sulle norme della

circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa che il

conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione

(cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo

conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la

configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo

prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018

del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2).

L'art. 36 cpv. 2 LCStr sancisce che alle intersezioni la precedenza spetta al

veicolo che giunge da destra, ritenuto che i veicoli che circolano sulle strade

designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. La

norma riserva tuttavia qualsiasi altro

disciplinamento mediante segnali (od ordini della polizia).

Secondo l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l'utente della strada deve

osservare i segnali e le demarcazioni stradali, ivi compresi quelli di “Area

con percorso rotatorio obbligato” e “Dare precedenza” (cfr. art. 24 cpv. 4 e 36

cpv. 2 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr;

RS 741.21), ritenuto che essi hanno la priorità sulle norme generali (cfr. art.

27.

cpv. 1 seconda frase LCStr; cfr. pure art. 36 cpv. 2 seconda frase LCStr). Prima

di entrare in un'area con percorso rotatorio obbligato, il conducente deve

rallentare e dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella

rotatoria (art. 41b cpv. 1 ONC; cfr. pure art. 24 cpv. 4 OSStr). Chi è

tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto;

egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare,

fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC). Il conducente

prioritario è ostacolato nella sua marcia ai sensi della predetta disposizione

quando deve modificare bruscamente il suo modo di guidare, ad esempio perché

costretto a frenare, ad accelerare o a fare una manovra volta a evitare la

collisione, indipendentemente dal verificarsi della stessa (cfr. DTF 143 IV 500

consid. 1.2.1, 114 IV 146, 105 IV 341 consid. 3a).

2.4

In concreto, dagli atti risulta che il 18 maggio 2022, verso le ore

9.35, RI 1 stava circolando alla guida della sua vettura in territorio di

Münchenbuchsee diretto a Berna via Kirchlindach (cfr. scritto del 19 maggio

2022). A causa di una deviazione del traffico dovuta alla presenza di un

cantiere (cfr. e-mail del 12 dicembre 2022 allegata alla replica al Consiglio

di Stato), si è immesso sulla Bernstrasse (in direzione di Bienna) soltanto

all'altezza del ristorante Bären Buchsi (e non attraverso la Talstrasse, che

risultava sbarrata). Intenzionato a proseguire su quella che era sempre stata

la strada principale e compiere quindi la curva piegante a sinistra che immette

nella Oberdorfstrasse, ha per sua stessa ammissione concentrato la sua

attenzione sul traffico che giungeva in senso inverso da Bienna, senza

accorgersi che, al posto dell'intersezione a lui nota, era stata creata una

rotatoria provvisoria (cfr. citato scritto del 19 maggio 2022; cfr. peraltro

pure progetto di riqualifica del comparto, consultabile sul sito internet www.muenchenbuchsee-zentrumsbereich.ch).

Ciò che ha realizzato solo allorquando ha scorto un veicolo proveniente da

sinistra che poco prima si trovava sullo sbocco dalla Oberdorfstrasse. A quel

punto, ha accelerato per togliersi al più presto dalla zona di pericolo,

omettendo di concedere la dovuta precedenza al predetto veicolo che ha così dovuto

frenare bruscamente per evitare una collisione, così come accertato in sede

penale.

Dal profilo oggettivo, il ricorrente, giunto a una rotatoria, non si è accorto

della sua presenza e ha omesso di rallentare e concedere la precedenza al

veicolo che giungeva da sinistra. Così facendo, ha violato fondamentali norme a

tutela della sicurezza stradale, quali sono quelle che impongono al conducente

di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di rallentare o fermarsi,

prima di entrare in una rotatoria, per concedere

la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra, senza ostacolarne la marcia (cfr.

supra, consid. 2.3). Posto che il veicolo prioritario ha dovuto

frenare bruscamente per evitare la collisione che altrimenti si sarebbe

senz'altro verificata, la condotta di guida dell'insorgente - visto il concreto

rischio di incidente - ha creato una concreta messa in pericolo della sicurezza altrui (cfr. Cédric Mizel,

Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna, 2015, pag.

297). Del resto, per sua stessa ammissione, è soltanto per fortuna (nochmals

Glück gehabt)

che i due veicoli non hanno cozzato l'uno contro

l'altro. Già soltanto per questa ragione è escluso che l'infrazione possa

essere considerata lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, cioè

caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. La stessa va

invece ritenuta oggettivamente grave.

Dal profilo soggettivo, l'insorgente avrebbe dovuto prestare maggiore

attenzione alla strada, ciò che gli avrebbe permesso di accorgersi per tempo

del cambiamento della viabilità e della presenza della nuova rotatoria

provvisoria, come pure del veicolo proveniente da sinistra. E ciò pur

considerando che la rotatoria era stata soltanto dipinta sulla carreggiata

(cfr. replica al Governo, pag. 2, punto n. 6; cfr. peraltro pure citato sito

internet, in particolare fotografia sub “Zentrumsbereich”). Il ricorrente

rileva di non avere potuto vedere la relativa segnaletica che si sarebbe

trovata in un punto davanti al quale, a causa della deviazione del traffico dovuta

al cantiere, non sarebbe transitato. Al di là di tale circostanza (che appare

invero assai improbabile), nemmeno il ricorrente sostiene che non fossero regolarmente

presenti le relative demarcazioni sulla carreggiata (cfr. allegato 2 all'OSStr,

n. 6.13), che pure avrebbe dovuto osservare giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr. In

queste circostanze, il fatto che si sia accorto della presenza della rotatoria

soltanto quando vi si era già immesso dimostra che egli ha prestato

un'attenzione insufficiente alla strada e alla circolazione. E ciò benché in

casu la situazione concreta, con la presenza di un cantiere che aveva

comportato una deviazione del traffico, imponesse da parte sua un'attenzione

accresciuta (cfr. supra, consid. 2.3). Non v'è quindi dubbio che

per l'accaduto all'insorgente sia imputabile una colpa medio grave (a

quest'ultimo proposito, cfr. Mizel,

op. cit., pag. 349 e rif.).

Ad ogni modo, quand'anche gli si volesse benevolmente attribuire una colpa solo

leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione

commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso medio grave

previsto dall'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. supra, consid.

2.2).

Non porta ad altra conclusione il precedente citato nel gravame (STA

52.2007.221

del 25 settembre 2007), riguardante peraltro un caso diverso

(mancata concessione della precedenza di un veicolo sopraggiungente da destra,

all'interno di una zona 30).

2.5

Se ne deve concludere che,

tornando applicabile l'art. 16b LCStr, il provvedimento

amministrativo della durata di un mese tutelato dal Consiglio di Stato non può

che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale

ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della

proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il

genere di violazione di cui si macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b

cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza

di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente,

effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in

fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF

1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

3.

3.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve essere respinto.

3.2

La domanda di assistenza giudiziaria va anch'essa respinta,

ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della

possibilità di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

3.3

La tassa di giustizia, comunque ridotta in considerazione della sua

precaria situazione finanziaria (cfr. doc. 4), è posta a carico del ricorrente,

secondo soccombenza (art. 47

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano

ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

giudice presidente La vicecancelliera