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Decisione

52.2023.66

Commessa pubblica. Concorso di architettura

4 agosto 2023Italiano42 min

sostenibilità finanziaria e ai costi d'investimento indicati dall'ente banditore

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.66

Lugano

4

agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 18 febbraio

2023 di

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

RI

5

RI

6

RI

7

RI

8

RI

9

RI

10

RI

11

RI

12

"C__________",

patrocinati da: PA 1

contro

a.

la decisione dell'8 febbraio 2023 (n. 613) del

Consiglio di Stato che in esito al pubblico concorso di progetto a due fasi

per la progettazione della nuova sede del Museo cantonale di storia naturale

a Locarno ha deliberato la commessa al gruppo interdisciplinare denominato "I__________";

b.

la decisione del 19 gennaio 2023 della giuria del

suddetto concorso che ha attribuito il primo rango e il primo premio al

gruppo "I__________";

ritenuto, in

fatto

A. a. L'11 aprile 2022 la

Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite della Sezione della logistica del

Dipartimento delle finanze e dell'economia, ha indetto un concorso di progetto

a due fasi per la progettazione della nuova sede del Museo cantonale di storia

naturale a Locarno (FU n. 70 dell'11 aprile 2022 e simap di stessa data n.

1256703). Il concorso era retto dal concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato

secondo la procedura libera. Il programma di concorso indicava che in via

sussidiaria era applicabile il regolamento dei concorsi d'architettura e

d'ingegneria SIA 142 (edizione 2009, con linee guida aggiuntive).

b. L'obiettivo

annunciato dal programma di concorso era l'assegnazione di un mandato di

progettazione per la nuova sede del Museo cantonale di storia naturale presso

il comparto del monastero di Santa Caterina, sul fondo n. 227 del Comune di Locarno.

La procedura prevedeva una prima fase, in cui i concorrenti erano chiamati a

elaborare una proposta di tipo prevalentemente planivolumetrico e concettuale e

al termine della quale sarebbero stati selezionati un massimo di 12 progetti

significativi. Per la seconda fase, agli autori sarebbe stato chiesto di

ampliare il gruppo di progettazione interdisciplinare con le figure

professionali indicate più avanti negli atti di concorso (programma di

concorso, pag. 5, capitolo 1.4).

c. Il documento annunciava

la composizione della giuria incaricata di esaminare e giudicare le proposte che

sarebbero giunte in forma anonima (pag. 6, capitolo 2.6). Essa avrebbe

stabilito la graduatoria dei progetti, deciso l'attribuzione dei premi e di

eventuali acquisti e redatto un rapporto all'attenzione dell'ente banditore con

le raccomandazioni per il procedere successivo (programma di concorso, pag. 5, capitolo

1.4).

Il committente ha

previsto l'attribuzione da tre a cinque premi e l'assegnazione di un indennizzo

di fr. 10'000.- a ognuno dei gruppi interdisciplinari che avrebbero consegnato

il progetto della Fase 2 in modo conforme al programma di concorso. La giuria

disponeva di fr. 280'000.- per l'attribuzione di premi, eventuali acquisti e

indennizzi (programma di concorso, pag. 12, capitolo 2.11).

Per quanto attiene

all'aggiudicazione del mandato, il programma di concorso sanciva che l'ente

banditore sarebbe stato di principio vincolato alla raccomandazione della

giuria (pag. 12, capitolo 2.12 prima frase).

d. L'ente banditore ha

annunciato i seguenti criteri di valutazione per ognuna delle fasi (programma

di concorso, pag. 41 seg., capitolo 7 segg.).

Criteri di valutazione per la Fase 1

Fatti

I criteri di valutazione per la Fase 1 sono:

1) Inserimento nel contesto urbanistico:

a) la relazione con il sito e con gli edifici esistenti,

con particolare considerazione delle peculiarità del nucleo di Locarno e dei

beni culturali presenti;

b)

la

qualità e l'identità degli spazi esterni.

2) Aspetti architettonici e funzionali:

a) la riconoscibilità della destinazione dell'impianto

urbanistico;

b) carattere dell'architettura, rispetto alla tipologia

dell'edificio, alla sua vocazione pubblica e al contesto urbanistico

circostante;

c) l'organizzazione delle diverse funzioni e le relazioni

tra di esse, inclusi gli aspetti logistici.

3) Aspetti museografici:

a) qualità, attrattività e funzionalità dell'offerta

destinata ai visitatori (museo);

b) qualità, funzionalità e razionalità degli spazi di

ricerca e di lavoro (istituto);

c) "benchmark" con realizzazioni espositive

analoghe recenti

4) Aspetti finanziari: l'economicità intesa come costo

globale (presumibile investimento proposto +costi gestionali e di manutenzione

lungo il ciclo di vita).

5)

Sostenibilità: Coerenza del progetto con

i princìpi descritti.

Criteri di valutazione per la Fase 2

I criteri di valutazione per la Fase 2 sono:

1) Aspetti urbanistici

a) Inserimento nel sito, chiarezza e coerenza del

concetto urbanistico

b) Qualità dei rapporti con il contesto e degli spazi

esterni proposti

c) Riconoscibilità della destinazione dell'edificio e

degli spazi esterni

d) Qualità della gestione dei flussi di persone e mezzi

2) Aspetti architettonici e funzionali

a) Chiarezza e coerenza della tipologia proposta

b) Espressione formale e strutturale

c) Riconoscibilità della destinazione dell'edificio

d) Qualità degli spazi interni, qualità ed elasticità di

fruizione e convivialità degli spazi comuni

e) Qualità del concetto museale

3)

Aspetti

museografici relativi all'esposizione permanente

a) Coerenza con i contenuti e la concezione auspicata dal

committente

b) Carattere e attrattività dell'architettura interna e

dell'impianto scenografico complessivo

c) Chiarezza della sequenza degli spazi e degli ambienti

espositivi in funzione degli accessi e degli spostamenti interni

d) Originalità delle soluzioni di allestimento dei

diversi temi, ambientazione visiva e sonora degli spazi

e) Elasticità e possibilità di adattamento degli spazi in

funzione di successivi adattamenti dei temi espositivi

f) Razionalità logistica in relazione agli altri

spazi-funzione annessi (p.es. spazi didattici, mostre temporanee, auditorio,

officine di allestimento ecc.)

g) "benchmark" con realizzazioni espositive

analoghe recenti

4) Aspetti costruttivi e statici

Qualità e coerenza

del sistema costruttivo e statico in relazione alle scelte progettuali adottate

e in ottica della durata di vita della costruzione.

5) Aspetti tecnici

Qualità e coerenza

dei concetti tecnici proposti, in particolare per quanto concerne gli impianti

di ventilazione e di sicurezza.

6) Aspetti energetici

a) Conformità normativa, qualità e coerenza del concetto

energetico

b) Impostazione energetica dell'edificio in relazione al

ciclo di vita, all'energia grigia, e ai criteri dello standard SNBS 2.1.

7) Aspetti finanziari

a) Economicità costruttiva e gestionale

b) Coerenza delle scelte progettuali in relazione alla

sostenibilità finanziaria e ai costi d'investimento indicati dall'ente banditore

8) Sostenibilità

Conformità allo standard SNBS (valutazione qualitativa

e quantitativa).

B. a. Al committente sono

pervenuti quaranta progetti. Al termine della prima fase di concorso la giuria

ne ha selezionati 11 che ha ammesso alla fase 2. Tra questi, il progetto

denominato C__________ e quello intitolato I__________.

b. La giuria, per il tramite del notaio incaricato di seguire la procedura, ha informato

i partecipanti della loro ammissione alla seconda fase del concorso, segnalando

le criticità riscontrate e fornendo indicazioni per lo sviluppo del progetto.

C. a. Raccolto il parere

di consulenti esperti in diversi ambiti, la giuria ha valutato le undici proposte

pervenute. Essa ha quindi stilato la graduatoria che vede al primo rango il

progetto I__________, agli autori del quale ha assegnato il primo premio di fr.

65'000.-. Ha invece attribuito il secondo posto, e quindi il secondo premio di

fr. 45'000.-, agli autori del progetto C__________. Nel suo rapporto del 30

gennaio 2023, la giuria ha pertanto raccomandato al committente di deliberare

il mandato agli autori del progetto I__________.

b. Per quanto qui interessa, il rapporto della giuria esprime i seguenti

giudizi sui primi due progetti classificati.

I__________

Aspetti urbanistici ed architettonici

Il corpo di fabbrica del nuovo museo chiude con

decisione il lato sud del comparto del monastero . Il volume riprende l'altezza

del muro di cinta per alzarsi di due piani arretrati verso la città vecchia.

Verso il giardino presenta tutta la sua altezza, che equivale a quella della

gronda dell'edificio del monastero su via Pannelle. La frammentazione del

fronte sul giardino ne mitiga l'impatto. Viene considerato positivamente il

fatto che l'altezza massima del nuovo edificio rimanga di un piano inferiore

rispetto al volume edificabile. I nuovi volumi e gli spazi esterni sono nell'insieme

convincenti in relazione alle esigenze di tutela del complesso monumentale. L'accesso

pedonale avviene sia da via Santa Caterina - via Pannelle, che dal vicolo Cappuccini

e dalla via Cappucini, dove è previsto anche l'accesso veicolare. Il

rafforzamento dei percorsi pedonali urbani che ne deriva è apprezzato dalla

giuria. Una corte di ingresso, che gli autori chiamano Nuovo Chiostro,

distribuisce gli accessi al museo, come pure alla biblioteca e alla

caffetteria, ambedue abilmente ricavate nell'edificio storico. La scala

attraverso cui si accede da via Santa Caterina - via Pannelle è invece un

elemento estraneo da ripensare. L'ingresso al museo è ben visibile dall'esterno

e spazialmente interessante internamente. L'auditorium con il suo ingresso

separato è ben situato. Al piano superiore si trovano gli spazi per le mostre

temporanee, gli uffici e una parte dell'esposizione permanente, che continua

nei due piani sotterranei dove sono previsti anche i depositi. L'ampiezza degli

spazi espositivi e la loro configurazione promettono eccezionale flessibilità,

il loro collegamento verticale è assicurato da una grande scala e da uno spazio

a tutt'altezza illuminato zenitalmente, che a parere della giuria potrebbe

essere più generoso. Le finestre previste per le officine nel piano interrato

che bucano il muro storico di cinta non sono accettabili. La facciata si

articola in due parti orizzontali, una lapidea che riprende i sassi del muro di

cinta, una vetrata, trasparente o translucida, rivestita e protetta da una

struttura metallica. L'intenzione degli autori di "continuare l'opus

incertum del muro di cinta" non convince del tutto la giuria, che

preferirebbe un riferimento più concettuale e allineato allo spirito del luogo,

ascetico e silenzioso. La soluzione della porta a scomparsa camuffata di pietra

appare una forzatura. Dovrà essere rivista in chiave funzionale ed in relazione

all'area di carico/scarico. La giuria incontra anche qualche difficoltà a

riferire l'esile pergolato di acciaio, antistante il fronte, alle colonne dell'edificio

storico, come pretendono gli autori del progetto: mentre la parte che riquadra

il Nuovo Chiostro è plausibile, quella che continua lungo la facciata viene

giudicata opinabile. La struttura della nuova fabbrica è in parte in

calcestruzzo riciclato, in parte in legno e acciaio. Questo corrisponde alla

stratificazione della facciata. La giuria apprezza l'approccio, ritiene però

che la dimensione della sostenibilità possa venir maggiormente curata nella

prossima fase del progetto. Nel suo complesso, il progetto è un intervento

intelligente e elegante che sfrutta appieno le potenzialità del comparto,

rispettandone le caratteristiche e le straordinarie qualità. La giuria è 30

gennaio 2023 15 convinta del suo valore e che l'esplicito e ambizioso

riferimento a Fernand Pouillon possa essere concretizzato.

Aspetti museografici e funzionali

Il progetto interpreta al meglio l'impostazione dell'esposizione

permanente. La volontà di evidenziare le peculiarità della natura del Cantone

Ticino, mettendole in prospettiva su scala più ampia, conferisce grande qualità

alla proposta museografica. Questo indirizzo permette altresì di "personalizzare"

il museo e di differenziarlo da altri musei di storia naturale più generalisti.

Il concetto museografico è molto dettagliato sia in termini di contenuti che di

soluzioni scenografiche. Le sezioni sono collegate fisicamente attraverso un

percorso ad anello e visivamente attraverso uno spazio a tutta altezza

illuminato zenitalmente (canon de lumière). Le mostre temporanee sono

accessibili sia da un ingresso indipendente sia poste in continuità al percorso

della mostra permanente. L'ascensore, inteso come macchina per il viaggio nel

tempo, diventa parte integrante del percorso espositivo. Tutte le proposte

riguardanti l'uso pedagogico dei giardini, la distribuzione degli spazi di

lavoro e la qualità visiva dell'ingresso sono perfettamente padroneggiate.

Aspetti costruttivi e statici

Per la parte esistente si propone un approccio

conservativo con il mantenimento della struttura che viene completata e

rinforzata. La struttura sopraelevata del primo piano è in acciaio e coperta da

panelli in legno ed alluminio. La struttura sopra all'entrata è costituita da

solette nervate in calcestruzzo armato, su cui poggiano parte della struttura

del tetto. Il resto della struttura è costituito da solette e pareti in

calcestruzzo armato riciclato. Le scelte strutturali sono coerenti col progetto

architettonico ed implementabili senza grosse difficoltà.

Fisica/energia della costruzione e sostenibilità

Positiva la presenza di spazi semipubblici e l'energia

necessaria per l'esercizio. Aspetti negativi sono invece dati dall'energia

grigia per la costruzione, dallo scavo, dal percorso veicolare esterno, dalla

limitata flessibilità, dalla smontabilità e dai costi di manutenzione per la

pulizia degli elementi traslucidi.

Aspetti finanziari

Parte sotterranea di quasi il 60%, compattezza molto

buona.

C__________

Aspetti urbanistici ed architettonici

Il progetto propone una riconfigurazione degli spazi

esterni, disponendo un grande spazio di accesso. L'edificio principale, in

continuità con la preesistenza, ne ricalca il calibro, ma anche la forte

valenza tettonica. La giuria ha particolarmente apprezzato la soluzione

adottata per le facciate. Esse infatti, senza alcuna mimesi, facendo del

sistema costruttivo la propria forma espressiva, completano il muro perimetrale

della preesistenza stabilendo con essa una relazione di complementarità. Gli

spazi sono organizzati in secondo una gerarchia ben articolata che contribuisce

a conferire una ricca drammaturgia al percorso espositivo lasciando riconoscere

un la presenza di un "fil rouge" tra il concetto museografico e l'articolazione

degli spazi. Gli ambienti interni hanno una buona relazione con l'esterno. Il

progetto paesaggistico, è in ottima sintonia con l'articolazione dei nuovo

edificio. Ogni sua sezione, pur presentando un carattere proprio, è integrata

in un concetto unitario, contribuendo a conferire drammaturgia anche alla

composizione del parco. La varietà di scenari di cui si compone la sistemazione

esterna si presta a diventare parte del percorso espositivo. Desta perplessità

l'area di manovra dei fornitori che, contemplando una commistione con la

pergola, risulta poco funzionale oltre che in contrasto con la tutela dell'ortaglia.

Aspetti museografici e funzionali

Un punto di forza è la scalabilità degli spazi,

soprattutto quelli relativi alle due sezioni poste ai piani superiori, ciò che

fornisce molta flessibilità nella scelta dell'allestimento. Ciononostante, il

trattamento scenografico delle sezioni è poco sviluppato, tanto da lasciar

trasparire un certo disequilibrio tra le sezioni stesse e gli spazi destinati

ai vari temi (la prima sezione è d. 70 mq più piccola rispetto alle altre due)

e possibili problemi di circolazione interna in relazione agli altri

spazi-funzione annessi destinati al pubblico. Il progetto pone correttamente le

collezioni al centro del discorso scientifico, ma la monumentalità dell'architettura

interna e degli spazi di collegamento conferiscono al tutto un carattere un po'

troppo pesante ed austero, che sembra sovrastare i contenti museografici e poco

si confà alle caratteristiche di un museo di scienze naturali. Lo spazio

dedicato alle mostre temporanee rispetta invece le indicazioni del programma e

propone una struttura poco restrittiva. Un altro punto di forza è l'attenzione

posta nell'organizzazione e nella destinazione degli spazi esterni, a vocazione

didattica ed educativa.

Aspetti costruttivi e statici

Per gli spazi esistenti si propongono due approcci

diversi: il rinforzo strutturale conservativo nell'ala nord e il rifacimento

dei solai nell'ala sud. La nuova edificazione prevede un sistema di tegoli

prefabbricati e precompressi e appoggio su facciata portante. La scelta di

procedere con due approcci diversi nella parte esistente dell'istituto Santa

Caterina è razionale e coerente con la destinazione d'uso. La soluzione

proposta per la nuova parte è razionale, relativamente economica e realizzabile

in tempi brevi. L'alto grado di prefabbricazione permette di accelerare i tempi

di realizzazione e si rispecchia 30 gennaio 2023 14 positivamente anche sulla

qualità degli elementi finiti. La suddivisone in tre spazi distinti conferisce

flessibilità alla struttura.

Fisica/energia della costruzione e sostenibilità

Gli aspetti positivi sono dati dalla flessibilità,

dalla "decostruibilità", il contributo alla biodiversità, il

contenuto fabbisogno energetico e le basse emissioni di CO2 per la costruzione

(scavo limitato e uso misto dei materiali), le vetrate ridotte, gli spazi

semipubblici esterni ed interni e la possibilità di una relazione con il chiostro

delle monache, così come l'ispezionabilità e la manutenibilità. Carenti invece

l'illuminazione naturale, la protezione termica estiva, la coibentazione

interna, l'accesso ai locali tecnici e le indicazioni sull'accesso esterno per

disabili.

Aspetti finanziari

Parte sotterranea di quasi il 50%, buona compattezza

D. Con decisione dell'8

febbraio 2023 il Consiglio di Stato, preso atto del rapporto finale della

giuria, ha attribuito il mandato di progettazione della nuova sede del Museo

cantonale di storia naturale al gruppo mandatario interdisciplinare denominato

I__________, composto da CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5e CO 6.

E. Contro la predetta

decisione governativa e contro la decisione della giuria insorgono ora dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo i membri del gruppo di lavoro

inerdisciplinare C__________, ossia: RI 1, RI 2, RI 3, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8, RI

9, RI 10, RI 11 e RI 12. Chiedono l'annullamento delle decisioni e di

conseguenza l'aggiudicazione in proprio favore della commessa nonché

l'attribuzione del primo premio. Sostengono che il progetto del gruppo

aggiudicatario non rispetta le disposizioni del programma di concorso e doveva

pertanto essere escluso dalla gara. Più precisamente, il progetto non

rispetterebbe due vincoli pianificatori. Esso contravverrebbe infatti al

vincolo della tutela dei muri di cinta, siccome prevede svariati interventi

costruttivi sul manufatto. Inoltre, non rispetterebbe il vincolo pianificatorio

dell'area di nuova edificazione, prevedendo un porticato esterno al di fuori

della stessa. Il committente avrebbe pertanto leso il principio della parità di

trattamento tra i concorrenti, favorendo una soluzione impraticabile.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il committente. Esso eccepisce innanzitutto

l'irricevibilità del gravame. Da un lato in quanto rivolto contro il verdetto

della giuria, che non costituirebbe una decisione impugnabile. In secondo

luogo, il gruppo ricorrente non sarebbe legittimato a interporre ricorso contro

la delibera siccome privo di possibilità di ottenere la commessa. La legale non

avrebbe neppure dimostrato l'avvenuto conferimento del proprio potere di

rappresentanza. Nel merito, l'ente appaltante difende la scelta, basata

sull'articolato parere della giuria, composta da esperti del settore. Le

critiche del gruppo insorgente concernono aspetti marginali che non incidono

sulla qualità generale della soluzione proposta, che come tutte le altre,

compresa quella del gruppo ricorrente, presenta elementi migliorabili. In ogni

caso, il programma di concorso non vietava in modo assoluto interventi sul muro

di cinta. Né si può ritenere che il progetto violi condizioni essenziali della

futura zona pianificatoria per aver previsto un "porticato" (in

realtà una pergola) al di fuori dell'area di nuova edificazione.

G. Pure il gruppo

aggiudicatario avversa il gravame. Anch'esso difende la conformità del progetto

sia con l'area di nuova edificazione sia con i principi di tutela dei muri

perimetrali protetti. Contesta invece la bontà del progetto C__________, che

non rispetterebbe le disposizioni antincendio e prevedrebbe un intervento

inammissibile ai muri perimetrali protetti.

H. Con i successivi

allegati scritti, le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di

cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto componenti del gruppo

interdisciplinare secondo classificato al concorso, i ricorrenti sono

legittimati a contestare la decisione con cui il committente assegna la

commessa al gruppo I__________ (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

La facoltà della legale di introdurre il ricorso a nome e per conto degli

stessi è pure dimostrata dai documenti versati agli atti. Nella misura in cui è

interposto contro tale decisione il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP),

è ricevibile in ordine.

1.2. Il committente contesta la ricevibilità del gravame nella misura in cui è

interposto contro la delibera con cui la giuria ha stabilito la classifica e assegnato

i premi ai concorrenti. Sostiene non si tratti di un atto impugnabile.

Secondo

l'art. 15 cpv. 1bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:

a)

il bando di concorso

della commessa;

b)

la decisione

sull'inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13

lett. e;

c)

la decisione sulla

scelta dei partecipanti nella procedura

selettiva;

d)

l'esclusione dalla

procedura;

e)

l'attribuzione

dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione della procedura

d'aggiudicazione.

Come già rilevato in

passato da questo Tribunale, la classificazione dei partecipanti al concorso, l'assegnazione

di premi e l'eventuale acquisto di progetti non sono atti impugnabili, poiché

non rientrano nel novero dei provvedimenti contro i quali la legislazione sulle

commesse pubbliche prevede la possibilità di ricorrere (STA 52.2005.229-230 del

Considerandi

2.

agosto 2005 consid. 1.2 con riferimenti, 52.2010.416 del 4 dicembre 2010). In

quanto interposto contro la risoluzione della giuria, che non costituisce una

decisione impugnabile, il ricorso è quindi irricevibile.

1.3

Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione di prove

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto

dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte

bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

2.

2.1. Il concorso

pubblico di progetto è definito all'art. 4 lett. m del regolamento di

applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale

sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) come forma

di messa in concorrenza intesa a fornire un piano o un progetto ai fini della

realizzazione di un'opera. Secondo l'art. 13b cpv. 1 RLCPubb/CIAP, esso è

assoggettato, salvo diversa disposizione del bando, alle pertinenti norme della

categoria professionale interessata (cfr. art. 12 cpv. 3 CIAP), atteso che la

legislazione sulle commesse pubbliche è prevalente (art. 13b cpv. 2

RLCPubb/CIAP).

2.2

In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso

e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto

di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP). Il controllo

dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma

circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i

limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in

spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in

particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente

istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di

una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di

potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la

decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive,

fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento o alla proporzionalità. In altre parole, l'autorità giudiziaria

esamina liberamente se il committente ha applicato in modo corretto la

legislazione determinante. In tale contesto, quando il diritto materiale lascia

a quest'ultimo un ampio potere di apprezzamento, ciò che è il caso in

particolare nella fase di valutazione e di confronto delle offerte, il giudice

deve tuttavia badare a non interferire indebitamente nella libertà di decisione

del committente. L'autorità giudiziaria non deve infatti sostituire il proprio

potere di apprezzamento a quello dell'ente appaltante riguardo

all'aggiudicazione di una commessa pubblica, perché in tal caso adotterebbe un

giudizio di opportunità esaminando l'adeguatezza della decisione, e ciò non le

è consentito. Ciò, in pratica, può essere equiparato ad un controllo limitato

all'arbitrio (DTF 141 II 353 consid. 3).

2.3

Nell'ambito di una procedura per un concorso di progettazione, l'ampio

potere di apprezzamento di cui dispone il committente è messo ancora più in

evidenza, nella misura in cui per la decisione di aggiudicazione egli si affida

a una giuria di esperti. Inoltre, per questo genere di commesse è solito concedere

ai concorrenti una grande libertà a inoltrare progetti il più possibile

creativi, per cui va evitato che l'autorità di ricorso adita si atteggi a giuria

superiore (decisione incidentale TAF B-3544/2008 del 2 luglio 2008 consid. 7.1.3,

commentata in: BR 2009 pag. 85 segg.). Il potere discrezionale della giuria

verte tuttavia in particolare sul giudizio in merito alla qualità tecnica o

architettonica delle proposte inoltrate. Nell'esercizio di questo potere la

giuria, e di riflesso il committente, sono comunque vincolati al rispetto delle

prescrizioni di gara stabilite nel bando, con la conseguenza che, se un

progetto si discosta in maniera essenziale da tali prescrizioni, va escluso

dalla procedura. La regola s'impone a garanzia dei principi fondamentali,

validi anche per i concorsi di progettazione, della trasparenza della procedura

e della parità di trattamento tra i concorrenti (STF 2P.260/2005 dell'8 marzo

2006.

consid. 2.2). In particolare, laddove un bando di concorso prevede il

rispetto delle norme di attuazione del piano regolatore, i progetti devono

presentare sufficienti garanzie di realizzabilità. La portata dei vincoli

pianificatori non può essere relativizzata in funzione del carattere

preliminare della procedura di concorso per rapporto alla realizzazione

concreta dell'opera. Nelle fasi che seguono il concorso è infatti possibile

affinare la proposta presentata, ma non correggere delle irregolarità

importanti (STF citata consid. 2.3). Pertanto, possono essere prese in

considerazione eventuali modifiche insuscettibili di stravolgere le

caratteristiche essenziali del progetto (cfr. STA 52.2005.229-230 citata

consid. 3.3). D'altro canto, non è fuori luogo tener conto di un'eventuale

deroga alle normative edilizie, soprattutto se il suo ottenimento appare

alquanto incerto in considerazione della rilevanza delle difformità. È in ogni

caso sostenibile ammettere che le autorità di ricorso debbano comunque imporsi

un certo riserbo laddove i disposti edilizi e pianificatori lasciano margini d'apprezzamento

al committente (STF citata, ibidem con riferimenti).

3.

3.1. Nel

programma di concorso, il committente ha esposto i passi che hanno preceduto

l'avvio della gara, in esito ai quali è stato individuato il comparto del

Monastero di Santa Caterina quale futura sede del Museo cantonale di storia

naturale. Tale scelta ha condotto a una procedura di mandati di studio in

parallelo, svolta nel corso del 2020 e in esito alla quale è stata definita l'impostazione

urbanistica, planivolumetrica e funzionale del nuovo Museo (pag. 3, capitolo

1.1). Premesso che gli obiettivi del committente vertono da un lato alla

realizzazione ex-novo degli spazi museali (per scopi tecnico-amministrativi,

rispettivamente didattico - espositivi) e dall'altro lato alla sistemazione

degli esterni, comprensivi di un nuovo accesso veicolare (pag. 4, capitolo 1.2),

l'ente banditore ha descritto i compiti dei progettisti, evidenziando la

necessità di coniugare la funzione pubblica del museo con la sostanza

storico-culturale presente. In particolare, esso ha indicato gli elementi da

considerare per lo sviluppo architettonico dell'edificio, emersi dal mandato di

studio in parallelo che ha portato alla scelta dell'impostazione urbanistica

del nuovo insediamento (pag. 23 seg., capitolo 4.3).

3.2

Il programma di concorso forniva una descrizione del contesto storico,

urbanistico e culturale del comparto (pag. 18 segg., capitolo 4.1) e illustrava

così la situazione pianificatoria (pag. 22):

La situazione pianificatoria

Dal profilo puramente formale il fondo n. 227 RFD

risulta formalmente ancora soggetto alle disposizioni del Piano regolatore

particolareggiato del Centro storico approvato dal Consiglio di Stato (CdS) l'8

gennaio 1985 con Ris. N. 160 (PRP-CS 1985), il quale lo assegna integralmente

al Settore d'intervento C Risanamento conservativo. (…)

Il 1 luglio 2020 il CdS, con Ris. n. 3500, ha

approvato una variante del PRP-CS, che prevedeva l'inclusione della parte

preponderante del fondo n. 227 RFD nel Settore d'intervento EP-AP edifici ed attrezzature

di interesse pubblico, mentre la fascia a nord del fondo, in corrispondenza

degli edifici esistenti (le ville ottocentesche, il palazzo Fonti e gli edifici

rurali dismessi appartenenti al convento), veniva assegnata al settore C

Risanamento conservativo (doc. 12). Il CdS ha sospeso l'approvazione relativa

alla superficie del fondo n. 227, in attesa dell'esito della procedura per

l'insediamento della nuova sede del Museo cantonale di storia naturale.

In analogia con la procedura relativa al PRP-CS, il

Municipio, sentiti i competenti uffici cantonali ha ritenuto opportuno

sospendere ogni decisione pianificatoria riguardante il comparto di Santa

Caterina, in attesa delle risultanze dei mandati di studio paralleli volti ad

identificare una soluzione per l'insediamento del nuovo Museo di storia

naturale e delle successive decisioni pianificatorie. A seguito dell'esito dei

mandati di studio in parallelo, è stata avviata la procedura di modifica del

Piano regolatore particolareggiato del centro storico di Locarno (PRP-CS), i

cui contenuti sono illustrati al cap. 4.5. Nel frattempo, il Municipio di

Locarno ha licenziato il Messaggio all'attenzione del Legislativo relativo

all'adozione della variante. (…)

Su questo tema, il

documento, al capitolo 4.5, prescriveva quanto segue (pag. 29 segg.):

4.5

Vincoli pianificatori

La variante del PRP-CS

Sulla scorta dell'esito dei mandati di studio

paralleli (cap. 4.1, "L'impostazione urbanistica"), nel 2021 il Municipio

di Locarno ha avviato la procedura di variante del PRP-CS atta a porre le basi

per confermare la destinazione per scopi pubblici del fondo n. 227 RFD con l'apertura

alla sua pubblica fruizione, così come già previsto dalla variante adottata in

precedenza dal Consiglio comunale (PRPCS 2020) e permettere l'insediamento

della futura nuova sede del Museo cantonale di storia naturale.

Concretamente, la variante, sottoposta al Dipartimento

del territorio per esame preliminare ai sensi dell'art. 25 Lst e già oggetto

della procedura di informazione e partecipazione ai sensi dell'art. 26 Lst, propone:

la conferma dell'apertura alla

pubblica fruizione del fondo n. 227 RFD, con una modifica sostanziale delle

destinazioni ammesse, assegnando l'intero fondo al Settore d'intervento AP-EP:

edifici ed attrezzature d'interesse pubblico (art. 4 delle Norme di attuazione

del PRP-CS 2020);

la sostanziale tutela del

patrimonio edilizio, con alcune eccezioni esplicitate in dettaglio, già

parzialmente protetto a livello cantonale e nell'ambito delle disposizioni già

in vigore nel Centro storico;

il mantenimento sostanziale dello

spazio libero quale parte determinante dell'insieme storicoculturale, nel

contesto della nuova edificazione ammessa per i bisogni del nuovo Museo.

Concetto pianificatorio

La variante del PRP-CS propone per il comparto

definito dal mappale N. 227 RFD la seguente impostazione:

l'edificazione da conservare (in

colore arancio e viola),

l'area di nuova edificazione

(rosa),

i muri da conservare (linee

rosse),

lo spazio libero da conservare

(grigio chiaro),

gli accessi (pallini verdi),

edifici minori la cui demolizione

è ammessa (giallo).

Aspetti normativi

Per tutti gli edifici (esclusi quelli per i quali è

ammessa la demolizione) sono soggetti alle prescrizioni del "risanamento

conservativo" previsto delle Norme di attuazione del PRP-CS (doc. 12).

La variante in corso di allestimento, per il fondo n. 227

prevede in particolare

nell'area di nuova edificazione:

-

una SUL massima di 6'000 mq;

-

un'altezza massima (al colmo in

caso di tetto a falde o alla gronda in caso di tetto piano) che non può

superare l'altezza al colmo dell'Istituto Santa Caterina;

-

la possibilità di realizzare un

tetto piano, in deroga alle disposizioni dell'art. 43 delle NAPR-CS;

-

la possibilità di edificare fino a

confine e in contiguità con altri edifici, in deroga alle disposizioni dell'art.

43.

delle NAPRP-CS;

la possibilità di realizzare due

nuove aperture lungo i muri perimetrali, una da via Cappuccini (accesso

pedonale e veicolare) ed una dal vicolo dei Cappuccini (accesso pedonale) alle condizioni

poste dall'art. 44a cpv. 2 NAPRP-CS

La demolizione dei subalterni è consentita unicamente

in presenza di un comprovato interesse pubblico cantonale che qualifica il

sedime e l'intero comparto.

3.3

Con riferimento

agli accessi e alla viabilità, il programma di concorso stabiliva quanto segue

(pag. 32).

4.7

Accessi e viabilità

Lo schema generale degli accessi all'area di concorso

è illustrata nella Figura 8, al cap. 4.5.

I tre accessi esistenti sono posti su via delle

Monache (accesso al giardino del monastero) e due su via Santa Caterina

(entrata al convento e entrata all'Istituto scolastico).

Le nuove aperture comportano la demolizione parziale

del muro perimetrale e dell'edificio rurale lungo Via Cappuccini e la

demolizione parziale del muro perimetrale su vicolo Cappuccini.

L'accesso da via Cappuccini è il solo accesso

funzionale veicolare possibile e necessario per i contenuti museali. La sua

progettazione richiede un'attenta ponderazione dell'inserimento paesaggistico,

urbanistico e architettonico di ogni intervento costruttivo (terrazzamenti,

muri di sostegno, ecc.) che sarà necessario per garantire i raccordi tra le

varie quote da collegare con il giardino e con la proposta di area di carico-scarico

del nuovo Museo.

Il carico massimo della strada è limitato a 24

tonnellate a partire dal ponte che sormonta il torrente Ramogna, fino all'incrocio

via Cappuccini-via Marcacci, all'altezza della Biblioteca cantonale. Oltre questo

punto vige il divieto di transito con veicoli pesanti, che possono entrare ed

uscire solo da via Sempione.

I progettisti, tenuto conto delle esigenze e dei

vincoli di cui sopra, dovranno prevedere un adeguato accesso per le merci ed il

materiale, così come un'adeguata area di carico e scarico.

Il progetto dovrà anche prevedere la separazione tra

gli accessi agli edifici destinati ai visitatori e quelli destinati agli

impiegati o per scopo di servizio.

4.

4.1. Secondo il

gruppo ricorrente, il progetto vincitore meritava l'esclusione dal concorso in

quanto in contrasto con un vincolo pianificatorio tendente alla tutela dei muri

di cinta. Lo stesso sarebbe irrealizzabile siccome prevede svariati interventi

costruttivi sul manufatto, in particolare sul lato sud del perimetro verso il

mapp. 4__________. Il progetto prevede infatti nuove aperture: si tratta di finestre

a feritoia per l'apporto di luce naturale all'interno di locali, da realizzare

tramite la demolizione controllata di parti del muro nonché l'introduzione di

architravi. Inoltre, all'interno del muro di cinta è stata prevista una nuova

apertura come uscita di sicurezza in caso di incendio. Questa comporta l'accesso

verso un fondo privato senza diritto di passo (mapp. 4__________). La

fattibilità del concetto antincendio non sarebbe quindi garantita. I

progettisti hanno inoltre previsto la realizzazione di due piani ipogei a

ridosso del muro di cinta: un seminterrato (-1) e un interrato (-2). Ciò presuppone

la sotto muratura dello stesso e il consolidamento delle fondazioni con

micropali. Tali interventi, fortemente invasivi, non potrebbero essere ammessi.

4.2

In risposta alle

critiche del gruppo ricorrente, il committente ha osservato che gli atti di

gara non vietavano in modo assoluto qualsiasi intervento sul muro di cinta.

Oltretutto, la denominazione "nuove aperture" farebbe riferimento

soltanto ad accessi pedonali e veicolari, non a finestre o fessure.

Il gruppo

aggiudicatario sostiene che il diritto in materia di protezione dei beni

culturali non impone né l'immutabilità né la conservazione integrale degli

oggetti tutelati.

4.3

Nella prima fase

del concorso, sono state poste diverse domande dai concorrenti in relazione ai

muri di cinta e alla disposizione degli accessi, ottenendo dal committente le

risposte di seguito riportate (doc. 28: risposte alle domande sul programma del

concorso del 17 giugno 2022).

D18. Quando

è stato rinnovato il muro di cinta intorno alla proprietà? Successivamente alla

sua edificazione sono state apportate modifiche significative al manufatto

(sopraelevazioni, rinforzi, .. )? Se sì dove e in che epoche?

R18. I muri

di cinta sono stati oggetto di svariati interventi di manutenzione nel corso

dei decenni e nell'insieme sono parte integrante del bene culturale. In questo

senso potranno prevedersi unicamente interventi di consolidamento strutturale,

restauro, conservazione e valorizzazione dove necessario.

D56. Secondo

quanto espresso dal concetto pianificatorio i muri di cinta figurano

chiaramente tra i manufatti da conservare. Che tipo di conservazione si intende

garantire se lo stesso progetto di riferimento ne prevede di fatto la

demolizione mediante un'edificazione a confine? L'ente banditore ritiene

altrimenti possibile costruire a confine conservando i muri? Con che

procedimenti?

Qual è la quota del nuovo accesso previsto lungo il

vicolo Cappuccini nel mandato di studio? Le quote del vicolo Cappuccini fornite

e presenti nel modello non sembrano corrispondere a quanto verificato durante

la visita. In caso di dislivello importante tra il vicolo e il mappale, occorre

prevedere un accesso con una scala anche se tale scala entra in conflitto con

l'area di carico scarico previsto nel mandato di studio? Oppure è possibile

spostare tale entrata?

R56. La

conservazione dei muri perimetrali fa riferimento allo schema 8 di pag. 30 del Programma

di concorso e al doc. 17 (IBC - Inventario dei beni culturali) e non prevede

nuove aperture e quelle indicate nello schema vanno mantenute dove previsto. I

muri sono parte integrante del complesso tutelato e devono essere conservati

secondo i principi elencati doc. 27.

I concorrenti sono chiamati a proporre delle soluzioni

urbanistiche, architettoniche e tecniche in grado di rispondere a tutte le

esigenze poste dal Programma di concorso.

La quota del nuovo accesso previsto lungo il vicolo

Cappuccini è deducibile dalla planimetria delle curve di livello in 3D presente

nel doc. 9.

D57. È

lecito proporre delle aperture nei muri di cinta da conservare per portare luce

agli spazi interni del nuovo intervento?

Secondo l'art. 34 del regolamento comunale: è

possibile aprire il muro perimetrale per più di 1 m?

R57. La

conservazione dei muri perimetrali fa riferimento allo schema 8 di pag. 30 del

Programma di concorso e al doc. 17 (IBC - Inventario dei beni culturali) e non

prevede nuove aperture e quelle indicate nello schema vanno mantenute dove

previsto. I muri sono parte integrante del complesso tutelato e devono essere

conservati secondo i principi elencati nel doc. 27 Principi per la tutela dei

monumenti storici in Svizzera.

Inoltre, secondo l'art. 34 NAPR PRP-CS, nei muri di

cinta "Non è ammessa la demolizione e la formazione di nuove aperture,

salvo in casi di provata e assoluta necessità. Le nuove aperture non possono

superare la larghezza di m 1.00." Nella norma, che concerne i muri di

cinta in senso lato, si fa riferimento ad aperture che solitamente sono pensate

per garantire un accesso al fondo e non tanto a portare luce ad eventuali

locali.

Infine, come indicato nel cap. 4.8 del Programma di

concorso, ai concorrenti è chiesta particolare attenzione affinché le

peculiarità dell'area di concorso siano conservate. È compito dei concorrenti

definire quali soluzioni urbanistiche, architettoniche e tecniche adottare

affinché questo obiettivo sia adempiuto.

D66. Possono

esserci solo i 5 ingressi indicati (3 esistenti, 2 nuovi)? Il museo dovrebbe

essere accessibile ai visitatori attraverso gli ingressi esistenti a sud o

attraverso il nuovo ingresso a ovest?

Oltre all'apertura per l'accesso veicolare, è possibile

aprire un'ulteriore apertura pedonale nel muro di cinta sul lato nord verso Via

Cappuccini (in un'ottica futura dove le Ville e Palazzo Franzoni potrebbero

essere utilizzati con contenuti pubblici)?

L'accesso veicolare proposto risulta molto vincolante

e penalizza le sistemazioni esterne. E' possibile contemplare un altro accesso?

Sono possibili alcuni leggeri spostamenti negli

accessi al comparto indicati nel programma di concorso?

L'entrata principale del museo deve essere attraverso

uno degli accessi previsti nel perimetro o tutti gli accessi hanno la stessa

importanza e solo una volta all'interno del lotto ci sarà l'accesso principale

al museo?

R66. Come

indicato nel cap. 4.5 del Programma di concorso sono previsti gli accessi

indicati nella Figura 8 a pag. 30. Essi servono sia ai visitatori del Museo,

sia ai fruitori del parco e non posso essere spostati. Si veda anche la

risposta R67.

D67. Accessi

veicolari: Dal bando di concorso si evince che il solo accesso funzionale

veicolare possibile e necessario sarà da via Cappuccini. Tuttavia, all'interno

dell'allegato 014 pag. 21 la proposta d'intervento viene giudicata invasiva. Si

potrebbe chiarire questo aspetto in maniera più precisa?

R67. Il

committente ha preso atto del rapporto del collegio degli esperti ed è

cosciente che l'accesso veicolare è un aspetto da approfondire. Come indicato

nel doc. 14, e nel cap. 4.7 del Programma di concorso, si ribadisce che la

soluzione "richiede un'attenta ponderazione dell'inserimento

paesaggistico, urbanistico e architettonico di ogni intervento costruttivo

(terrazzamenti, muri di sostegno, ecc.) (…) per garantire i raccordi tra le

varie quote da collegare con il giardino e con la proposta di area di

carico-scarico del nuovo Museo."

4.4

4.4.1

L'impostazione del programma di concorso e le successive precisazioni

del committente in risposta alle domande dei concorrenti non lasciavano dubbi

sul fatto che essi si sarebbero dovuti attenere alle normative pianificatorie

in corso di allestimento. Le stesse, seppur non ancora in vigore, valgono quindi

quali condizioni di gara.

Queste

ammettono due nuove aperture sul muro di cinta e ne definiscono in modo preciso

la posizione (cfr. programma di concorso, pag. 30 e scheda grafica del Comparto

chiesa e convento di Santa Caterina, Mappale n. 227 RFD, a cui rinvia il nuovo art.

58b cpv. 3, in via di approvazione, delle norme di attuazione del piano

particolareggiato di protezione del centro storico di Locarno del 30 maggio

1983.

[NAPRP-CS]). Si tratta di un accesso pedonale e veicolare a nord, da via

Cappuccini, e uno pedonale a ovest, da vicolo dei Cappuccini, alle condizioni

poste dall'art. 44a cpv. 2 NAPRP-CS. Quest'ultima norma prevede che lungo i

confini con le strade, laddove non sorgono edifici a confine, devono essere

mantenute le cinte esistenti; se mancanti devono essere realizzate cinte nuove,

con caratteristiche analoghe a quelli esistenti. Nelle cinte, soggiunge la

norma, sono ammesse solo limitate aperture, nella misura necessaria a garantire

l'accessibilità pedonale e veicolare.

Come osserva il committente, gli atti di gara utilizzano il termine generico aperture

e quelli più specifici di accesso veicolare e accesso pedonale.

Essi non menzionano esplicitamente finestre o feritoie. Nemmeno con le risposte

alle domande sopra riportate il committente ha vietato in modo inequivocabile

la progettazione di simili interventi. La questione di sapere se le contestate

finestre a feritoia possano essere autorizzate secondo le normative in via di

approvazione può tuttavia essere lasciata aperta dal momento che, come si

vedrà, anche in caso di risposta negativa, il difetto non imporrebbe

l'esclusione del progetto del gruppo aggiudicatario.

4.4.2

L'Ufficio dei

beni culturali, nel suo rapporto dell'11 gennaio 2023, non ha sollevato alcuna

perplessità riguardo alle aperture previste dagli aggiudicatari. Diversamente,

con il suo rapporto finale, la giuria ha osservato che le finestre previste

per le officine nel piano interrato che bucano il muro storico di cinta non

sono accettabili. Tale aspetto non ha tuttavia impedito alla giuria di

valutare positivamente il progetto nel suo complesso e indicare al committente che

nell'ambito della futura progettazione, l'apporto di luce previsto al piano

seminterrato, tramite aperture a feritoia nel muro storico, andrà

opportunamente calibrato. Ciò significa che la giuria ha comunque ammesso

la fattibilità del progetto, previa modifica non sostanziale dello stesso. Conclusione

sulla cui pertinenza non vi è motivo di dubitare. In effetti, anche qualora le

feritoie non fossero autorizzabili, il progetto sarebbe verosimilmente

realizzabile senza stravolgere le sue caratteristiche essenziali. Una soluzione

alternativa per garantire l'apporto di luce naturale nei locali non sembra

infatti impraticabile: la tesi del gruppo aggiudicatario secondo cui, in caso

di mancata apertura delle feritoie, la luce potrebbe essere fatta derivare dal

tetto non appare priva di fondamento. Per quanto utili allo scopo di illuminare

stanze che necessitano di luce per la loro destinazione, le predette aperture

non influiscono in modo sostanziale sulle proprietà del progetto nel suo

insieme. Queste concernono un aspetto che può essere definito in sede futura

senza intaccare le caratteristiche essenziali dell'edificio.

4.5

4.5.1

Il progetto vincitore prevede gli accessi ai visitatori in posizione

conforme a quanto stabilito dal programma di concorso.

Esso contempla tuttavia

due vie di fuga tramite ulteriori aperture sul muro di cinta, una a sud, come

rilevato dagli insorgenti, e l'altra verso Vicolo Cappuccini.

Tale deviazione dalle

indicazioni del committente non è stata rilevata né dalla giuria né dall'UBC. Pur

facendo prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento del

committente, fondato sul parere della giuria, questo Tribunale non si può

esimere dal rilevare che le due aperture previste nel muro perimetrale quali

uscite di sicurezza difficilmente possono essere ritenute compatibili con il

vincolo a cui rinviano gli atti di gara. La disposizione delle porte

d'emergenza non appare comunque un elemento determinante per inficiare la bontà

del progetto nel suo complesso. Una diversa pianificazione delle vie di fuga

non comporta infatti lo stravolgimento delle sue caratteristiche essenziali.

Non bisogna dimenticare che il progetto concerne un'opera ampia e articolata,

la cui valutazione si basa su molteplici aspetti, urbanistici, architettonici

ed estetici, oltre che attinenti al concetto museale. L'esclusione dello stesso

per un simile difetto minore apparirebbe sproporzionata. Tanto più che se

occorresse valutare in modo intransigente il rispetto del vincolo, pure la

proposta dei ricorrenti dovrebbe essere esclusa. Essi hanno infatti previsto

una via di fuga nella stessa posizione del gruppo aggiudicatario, lungo il muro

perimetrale verso il vicolo Cappuccini, tramite un'apertura supplementare

rispetto agli accessi indicati nel programma di concorso (cfr. tavole C__________,

pag. 4 e 6).

4.5.2

Il gruppo

ricorrente non può essere seguito nemmeno dove asserisce che le opere di

consolidamento delle fondazioni del muro tutelato costituiscano un intervento

troppo invasivo e quindi inammissibile. In difetto di particolari disposizioni

nel programma di concorso e di obiezioni dell'UBC, nulla lascia supporre a

questo stadio di esame dei progetti che tali interventi si pongano in contrasto

con la tutela del bene storico. D'altra parte, pure il progetto C__________

prevede una sotto muratura della cinta, seppur con modalità diverse.

5.

Il gruppo

ricorrente ritiene inoltre che il progetto I__________ non rispetterebbe il

vincolo pianificatorio dell'area di nuova edificazione, prevedendo un porticato

esterno al di fuori della stessa. Il committente avrebbe pertanto leso il

principio della parità di trattamento tra i concorrenti, favorendo una

soluzione impraticabile.

5.1

In relazione all'area di nuova edificazione, il committente ha fornito le

seguenti indicazioni, rispondendo alle domande dei concorrenti (doc. 28:

risposte alle domande sul programma del concorso del 17 giugno 2022):

D. 45 La

zona di nuova edificazione deve corrispondere necessariamente a quella

individuata dal progetto dello Studio __________ risultato vincitore del MSP,

ovvero all'ambito sudoccidentale del comparto?

(…)

L'area definita come area di nuova edificazione è da

ritenere come raccomandata o vincolante?

(…)

Secondo il diagramma di cui al cap. 4.5, figura 8: la

zona di nuova edificazione di colore rosa chiaro corrisponde alla zona di

edificazione consentita? Il nuovo edificio deve essere costruito in quest'area

o possiamo proporre un volume al di là di quest'area?

Il progetto di nuova costruzione deve svilupparsi

inderogabilmente all'interno dell'area colorata in rosa individuata nella

proposta di variante del PRP-CS riportata al p.to 4.5 del Programma di Concorso

o può al contrario derogare tale limite, pur intervenendo nella porzione

sud-ovest del lotto e rispettando gli altri limiti indicati?

Quanto è vincolante il perimetro dell'area edificabile

stimata in seguito a MSP? Sono possibili proposte che differiscono in parte

dall'area data?

Ci si può discostare leggermente, con la nuova

costruzione, dal perimetro individuato dal progetto di riferimento?

R45. L'area

di nuova edificazione non è modificabile e di conseguenza è vincolante. Essa

indica i limiti della nuova costruzione sia per la parte fuori terra che per la

parte interrata. A tale proposito si ricorda che tale area è il risultato della

procedura dei MSP.

D49. Il

superamento dell'area di nuova edificazione ai sensi del punto 4.5, figura 8

del programma comporterà una squalifica automatica?

R49. Gli

elaborati consegnati dai concorrenti sono esaminati dal coordinatore del

concorso per verificare la conformità dei progetti e dei documenti con il

Programma di concorso. I risultati della verifica sono consegnati alla giuria

in un rapporto nel quale sono indicati, con le motivazioni, i progetti conformi

e non conformi.

Competente per la decisione di ammissione o di

esclusione al giudizio è la giuria.

5.2

Dalle

disposizioni del programma di concorso e dalle successive precisazioni fornite

dal committente in risposta alle domande dei concorrenti emerge chiaramente che

l'area di nuova costruzione era da ritenere vincolante.

Il progetto del gruppo

aggiudicatario prevede un pergolato in metallo al di fuori dell'area di nuova

edificazione. Il coordinatore del concorso ha richiamato l'attenzione del

committente su questo aspetto, invitandolo a verificare il rispetto del

predetto vincolo (esame preliminare del 13 gennaio 2023).

La giuria, come si

legge nel suo rapporto finale, ha ritenuto opinabile la scelta di introdurre

quello che ha definito un "esile pergolato" lungo la facciata, ma non

ha eccepito alcunché in merito al rispetto dell'area di nuova edificazione. Le

parti dibattono sul quesito di sapere se la struttura debba essere considerata

un portico o una pergola. Il gruppo insorgente ritiene infatti che solo in

questo secondo caso il manufatto potrebbe essere ammesso al di fuori dell'area

di nuova edificazione, quale elemento del giardino. Soluzione da esso stesso

progettata, con una pergola tradizionale al di fuori dell'area di costruzione. La

questione non merita di essere risolta dal momento che, in qualsiasi modo la si

intenda, la struttura costituisce un elemento di dettaglio a cui si può semmai

facilmente rinunciare senza impatto sull'insieme del progetto. Rispettivamente,

la stessa potrebbe essere senza sforzo sostituita con una tipica pergola come

quella progettata dagli insorgenti.

6.

Visto quanto

precede, la decisione del Consiglio di Stato, fondata sul parere di una giuria

composta da esperti e assistita da consulenti specializzati nei diversi

settori, non lede il diritto. La scelta del progetto vincitore è sostanziata da

motivi oggettivi. Questa non discende da un uso scorretto dell'ampio potere di

apprezzamento riservato al committente né viola i principi che governano il

diritto delle commesse pubbliche. Il ricorso va quindi respinto nella misura

della sua ricevibilità, senza che occorra esaminare le censure

dell'aggiudicatario in relazione alla conformità del progetto del gruppo

ricorrente.

7.

L'emanazione del

presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto

sospensivo al gravame.

8.

La tassa di

giustizia è posta a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Ai resistenti sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 5'000.-, già anticipata dai ricorrenti in ragione di fr.

3'000.-, rimane a loro carico. Essi rifonderanno fr. 3'000.- ai membri del

gruppo aggiudicatario a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110)

nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera