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Decisione

52.2023.69

Istanza di urbanizzazione di un fondo attribuito alla zona residenziale, ma privo d'accesso carrabile - nozione di accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT - urbanizzazione generale e part

14 maggio 2025Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi privati di cui si è detto in precedenza, che si immettono su via F__________.

4.4.3. Ferme queste premesse occorre concludere che dal

profilo pianificatorio, l'assetto del comparto G__________ è ormai ampiamente consolidato

da anni e che il piano regolatore vi ha trovato per gran parte attuazione.

Inoltre già all'epoca dell'adozione del piano del traffico l'urbanizzazione al

suo interno veniva attuata attraverso la stipula di accordi privati tra i

proprietari e l'iscrizione a registro fondiario delle necessarie servitù di

passo. Merita dunque tutela l'argomento del Municipio, secondo cui dopo

l'approvazione del piano del traffico nel 2005, le circostanze che avevano

determinato l'impostazione viaria attuale per il comparto G__________ non siano

mutate in misura tale da giustificarne un adattamento.

4.5.

4.5.1. La giurisprudenza federale citata al consid. 4.1 è

chiara e il Tribunale federale l'ha ribadita ancora in tempi relativamente

recenti (STF 1C_386/2015 dell'8 dicembre 2015 consid. 3.3). Dalla medesima si

evince che è possibile fare capo agli strumenti del diritto civile per ottenere

un diritto di passo necessario soltanto in casi affatto eccezionali, ossia in

presenza di uno stato di necessità, che sussiste allorquando con i mezzi di

diritto pubblico non può essere ottenuta un'idonea urbanizzazione di un fondo,

ciò che si avvera nella presente fattispecie. Infatti, il ricorso agli

strumenti pianificatori per risolvere il problema di accesso al mapp. 136__________

si rivela privo di un sufficiente interesse pubblico, ritenuto che per tutti i

motivi esposti in precedenza (situazione fondiaria ed edificatoria ormai da

lungo tempo consolidate), l'assetto urbanistico nel comparto G__________,

seppure non ottimale e non privo di criticità, ha trovato per la maggior parte

attuazione e, per questo motivo, non entra (più) in linea di conto l'adozione

di misure di ricomposizione particellare (cfr. anche STF 1C_273/2014 citata

consid. 4.1). Inoltre, tutti i proprietari, escluso il ricorrente, hanno

provveduto privatamente, con l'ottenimento di accessi veicolari del diritto

privato, a collegare i loro fondi alle strade (pubbliche) di servizio.

4.5.2. Dal profilo del principio della proporzionalità, come

rettamente rilevato dal Governo nel giudizio impugnato, la creazione di una

strada pubblica per allacciare il (solo) mapp. 136__________ alla rete viaria

esistente, ne risulterebbe lesiva sia per rapporto all'estensione del vincolo

che verrebbe a gravare i fondi adiacenti a quello del ricorrente, sia dal

profilo dei costi che la collettività dovrebbe sostenere. Nulla può dedurre il

ricorrente della tesi addotta in sede di replica, secondo cui il raccordo di

via F__________ e/o via R__________ al suo fondo sarebbe da considerarsi come

una misura di urbanizzazione secondaria, attuabile al momento

dell'edificazione, senza necessità di consolidamento nel piano del traffico.

Come spiegato in precedenza, la costruzione di una strada pubblica di

urbanizzazione deve sempre essere pianificata, rispettivamente, come spiegato

al consid. 4.3, in ogni caso i raccordi privati ai fondi e al loro interno sono

a carico dei privati.

4.6. In definitiva, non si può che concludere che in concreto

si è in presenza di una situazione eccezionale, che sfugge alla regola secondo

cui l'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT deve innanzitutto essere

assicurato mediante gli strumenti pianificatori e che giustifica di fare uso

degli strumenti del diritto privato. Il ricorrente potrà adire eventualmente le

vie civili per ottenere l'iscrizione a registro fondiario di una servitù di

passo veicolare sino alla sua proprietà.

5. Per

tutti i motivi che precedono, la decisione del Municipio del 1° aprile 2022 e

quella governativa che la tutela meritano conferma e il ricorso dev'essere

respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente, che già l'ha

anticipata. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera