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Decisione

52.2023.70

Dipendente comunale. Licenziamento. Richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso dinanzi al Consiglio di Stato

12 giugno 2023Italiano11 min

di Stato per nuovo giudizio; in via subordinata chiede che gli sia data la possibilità

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.70

Lugano

12

giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 23 febbraio

2023 di

RI

1

contro

la decisione del 7 febbraio 2023 (n. 6) del

presidente del Consiglio di Stato che ha respinto la sua istanza di

restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso presentato contro la

decisione del 20 dicembre 2022 del Municipio di CO 1;

ritenuto, in

fatto

che RI 1 è alle

dipendenze del Comune di CO 1 dal 2 novembre 2017 come vicesegretario;

che il 6 settembre 2022 il dipendente è stato sospeso immediatamente e a titolo

provvisorio dalla sua attività lavorativa, fino a quando sarebbe stata fatta

chiarezza in merito a presunte molestie sessuali di cui era stato accusato;

fatti su cui il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale;

che con decisione del

Fatti

20 dicembre 2022 il Municipio ha sciolto il rapporto di impiego per disdetta

con effetto al 31 marzo 2022 e l'ha immediatamente esonerato dallo svolgimento

dell'attività lavorativa; l'autorità di nomina ha motivato la decisione

adducendo diverse criticità nel comportamento dell'impiegato (presunte pratiche

di mobbing e molestie sessuali, violazioni dell'orario di entrata in servizio e

delle disposizioni concernenti il monte ore e le timbrature, prelievo di

contanti non autorizzato e altri comportamenti poco rispettosi);

che con la predetta

risoluzione il Municipio ha stabilito che un eventuale ricorso non avrebbe

avuto effetto sospensivo;

che il dipendente ha interposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro la

decisione di licenziamento, chiedendo la restituzione dell'effetto sospensivo

al suo gravame;

che con risoluzione del 7 febbraio 2023, il presidente del Governo, raccolte le

osservazioni del Municipio, ha respinto la domanda cautelare, ritenendo in

sintesi preponderante l'interesse dell'ente pubblico al buon funzionamento del

servizio rispetto a quello dell'insorgente di continuare a lavorare nelle more

della procedura;

che contro quest'ultima decisione RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Consiglio

di Stato per nuovo giudizio; in via subordinata chiede che gli sia data la possibilità

di esprimersi nuovamente dinanzi al Consiglio di Stato; invoca innanzitutto la

violazione del suo diritto di essere sentito siccome la risoluzione del

presidente del Governo è stata adottata senza che gli fosse data la possibilità

di esprimersi sulla risposta del Municipio in ambito provvisionale, intimatagli

solo con la decisione; quest'ultima non sarebbe inoltre convenientemente

motivata; nel merito sostiene che la sua presenza in ufficio, eventualmente in

una sede dislocata, non comprometterebbe in alcun modo il buon funzionamento

del servizio;

che all'accoglimento

del ricorso si oppone l'autorità di nomina, con motivi di cui si dirà, ove

necessario, in appresso;

che pure il presidente del Consiglio di Stato chiede di respingere il ricorso, senza

formulare osservazioni;

che il ricorrente non ha replicato;

che l'istanza

supercautelare inoltrata il 30 marzo 2023 dal ricorrente è stata respinta dal

giudice delegato con decreto del giorno seguente;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100); la legittimazione attiva

del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 lett. b LOC);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine;

che il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, che forniscono sufficienti elementi utili

per il giudizio, senza che occorra procedere all'assunzione delle prove

sollecitate dall'insorgente (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che il ricorrente

lamenta innanzitutto la violazione del proprio diritto di essere sentito,

ritenendo che il presidente del Consiglio di Stato avrebbe quantomeno dovuto

notificargli le osservazioni dell'autorità di nomina, permettendogli così di

eventualmente replicare, prima di emanare la decisione con cui ha negato la

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

che la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati

innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale; se questa risulta insufficiente,

valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);

che il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino

la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella

sua situazione giuridica (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4);

che a livello cantonale tale principio è sancito all'art. 34 LPAmm secondo cui

le parti hanno il diritto di essere sentite; di principio l'autorità, prima di

prendere una decisione, permette alle parti di esercitare, di regola per

scritto, questo diritto (art. 35 cpv. 1 e 2 LPAmm);

che la giurisprudenza relativa all'art. 29 cpv. 2 Cost. precisa che nelle

procedure concernenti misure provvisionali la norma non riveste la stessa

portata che le è attribuita nelle cause di merito; le decisioni concernenti

l'effetto sospensivo devono per loro natura essere rese rapidamente e senza

lunghi accertamenti; l'autorità può quindi, a meno che circostanze specifiche

lo giustifichino, prescindere dal sentire in maniera dettagliata gli

interessati o dall'ordinare un secondo scambio di scritti; il diritto di essere

sentito dell'istante è in principio già garantito con il deposito della sua

domanda in materia di concessione dell'effetto sospensivo (DTF 139 I 189

consid. 3.3);

che in altre parole, in materia di misure provvisionali non vi è un diritto

assoluto alla replica; un tale diritto può giustificarsi se la risposta

dell'autorità precedente contiene elementi nuovi decisivi sui quali il giudice

intende fondare la propria decisione (DTF citata, consid. 3.5, STF 2C_836/2020

del 18 febbraio 2021 consid. 3.2.2);

che nel caso di specie, con il ricorso interposto dinanzi al Consiglio di

Stato, il ricorrente ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al

gravame motivando in modo esteso la propria istanza; il medesimo ha argomentato

il proprio interesse privato a che la decisione di disdetta del rapporto di

impiego non fosse immediatamente esecutiva adducendo il potenziale danno per la

sua persona, con particolare riferimento all'impossibilità di presentare la

propria candidatura presso altri datori di lavoro, nonché al deterioramento del

suo stato di salute; d'altro canto, il ricorrente ha sostenuto che il Municipio

non avrebbe potuto far valere un interesse pubblico alla revoca dell'effetto

sospensivo, non avendo il dipendente intaccato il buon funzionamento

dell'amministrazione comunale;

che con le sue osservazioni, l'autorità di nomina si è opposta al ripristino

dell'effetto sospensivo al ricorso, sostenendo che gli episodi riportati nella

decisione di licenziamento hanno compromesso il buon funzionamento del servizio

e che la situazione ha pregiudicato irrimediabilmente il rapporto di fiducia,

di modo che un reintegro del dipendente sarebbe da escludere; il Municipio ha

quindi contestato le allegazioni dell'insorgente, che non avrebbe dimostrato

l'esistenza di un interesse privato preponderante atto a giustificare la

concessione dell'effetto sospensivo;

che l'insorgente ha ben espresso la propria posizione con la richiesta di

restituzione dell'effetto sospensivo, argomentando il proprio interesse al

mantenimento del rapporto di impiego nelle more della procedura, così come la

sussidiarietà dell'interesse pubblico che il Municipio avrebbe potuto addurre;

che le motivazioni addotte dall'autorità di nomina, tutto sommato prevedibili, non

ponevano la necessità di far prendere posizione nuovamente al ricorrente; un

doppio scambio di scritti non si imponeva, mentre l'interesse alla celerità

della decisione cautelare appariva senz'altro prevalente; la censura va quindi

respinta;

che l'insorgente

ravvisa una violazione del suo diritto di essere sentito anche nella carenza di

motivazione della decisione impugnata;

che il presidente del Governo, dopo aver esposto nel dettaglio i fatti e

premesso di fondare il proprio giudizio sull'apparenza, impregiudicato l'esito

della vertenza nel merito, ha ritenuto che l'interesse dell'autorità comunale

all'immediata esecuzione della propria decisione, ovvero al buon funzionamento

del servizio, era senz'altro superiore a quello del ricorrente a continuare la

sua attività pendente causa; ha d'altro canto rilevato che l'insorgente non aveva

dimostrato un concreto pregiudizio per cui il proprio interesse personale dovesse

essere considerato prevalente a quello del Comune;

che la motivazione è

comprensibile e risulta adeguata per rapporto alle esigenze imposte dalla

natura cautelare della decisione, basata su una valutazione sommaria degli

elementi noti; anche questa censura va pertanto disattesa;

che giusta l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non

dispongano altrimenti; in questo caso, soggiunge la norma, il ricorrente

può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la

sospensione della decisione; un tale provvedimento si configura quale misura

provvisionale (art. 37 LPAmm);

che l'esito della

domanda cautelare dipende da un confronto degli interessi contrapposti, volto a

stabilire a quale delle parti in lite appaia

più giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento e i rischi

necessariamente connessi con l'incertezza dell'esito finale; l'esecutività

immediata si giustifica di norma quando l'interesse

pubblico a una sollecita attuazione della decisione prevale sull'interesse dell'amministrato

a che la decisione non esplichi effetti prima della suo passaggio in giudicato

formale (Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad

art. 47; inoltre Hansjörg Seiler in Bernhard

Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II

ed., Zurigo 2016, n. 150 ad art. 55 e

relativo rinvio a n. 92 segg.; Benoît

Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 582

segg.);

che la ponderazione

degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima

facie degli elementi di giudizio noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a;

GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle Häner,

Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsprozess, in: RDS 1997 II 332 e seg.);

che nell'ambito di questa valutazione l'autorità deve

evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di

situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili, e che

per questo stesso motivo essa può tener conto del probabile esito della lite

solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso (cfr. DTF 139 III 86 consid.

4.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3, 127 II 132 consid. 3, 99 Ib 215 consid. 5 con

riferimenti; STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3;

Bovay, op.

cit. pag. 583; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, Basilea/Francoforte sul Meno 1991, 4. ed., n. 2079; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 924);

che l'esito della causa pendente dinanzi al Governo non appare scontato e deve

essere oggetto di attenta disamina; a giusta ragione il presidente

dell'Esecutivo cantonale non ha deciso l'istanza in base alle possibilità di

esito favorevole del ricorso;

che il ricorrente ha senz'altro un interesse privato a mantenere il suo posto

di lavoro nelle more della procedura;

che d'altro canto, l'autorità di nomina vanta un indubbio interesse pubblico

all'immediato allontanamento del dipendente del quale ha espressamente

dichiarato di non avere più fiducia;

che a questo stadio,

l'interesse pubblico al buon andamento del servizio va considerato prevalente a

quello del dipendente di svolgere l'attività lavorativa; indipendentemente

dall'esito della lite, il rischio che la presenza del dipendente possa

ostacolare il corretto svolgimento dell'amministrazione comunale è concreto;

che la conclusione del presidente del Governo secondo cui nelle more della

procedura non appare giustificato mantenere alle dipendenze del Comune il

funzionario licenziato reintegrandolo provvisoriamente nell'organico è

pienamente sostenibile;

che il ricorso va quindi respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); il

ricorrente è tenuto a rifondere congrue ripetibili al Comune, assistito da un

legale (art. 49 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, a cui è restituito

l'anticipo versato in eccesso. Il ricorrente rifonderà fr. 1'000.- al Comune di

CO 1 a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a

e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera