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Decisione

52.2023.80

Licenza edilizia per la posa di una voliera esterna

9 aprile 2025Italiano19 min

per ridurre ulteriormente il rumore (posa di un sistema oscurante e di un rivestimento

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.80

Lugano

9

aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 28 febbraio

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 25 gennaio 2023 (n. 269) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 21 giugno 2022 con cui il Municipio di Coldrerio

gli ha negato la licenza edilizia per la posa di una voliera esterna (part. __________);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è proprietario di

un terreno (part. __________) con una casa d'abitazione situata a Coldrerio, in

zona residenziale estensiva (R2).

B. a. Con notifica di

costruzione del 29 settembre 2021, RI 1 ha chiesto al Municipio la licenza

edilizia a posteriori per la posa di una voliera esterna destinata a 40

pappagallini (agapornis, comunemente noti come inseparabili). La

gabbia, avente una superficie di più o meno 3 m2 e un'altezza di un

paio di metri, è posizionata sul lato est del fondo, verso via __________, e

ancorata all'edificio tramite dei travetti.

ESTRATTO PLANIMETRIA

Alla domanda è stata allegata una perizia sul rumore generato dalla voliera,

che considera un riparo fonico (lungo 15 m e alto 2 m, formato da pannelli)

collocato dal proprietario verso il confine est e prospetta altri interventi

per ridurre ulteriormente il rumore (posa di un sistema oscurante e di un rivestimento

fonoassorbente dell'intradosso del tetto della gabbia).

b. Nel termine di

pubblicazione, l'istanza ha suscitato l'opposizione di CO 1, proprietario del

fondo (part. __________) dirimpettaio, situato sull'altro lato di via __________.

c. Nonostante il

preavviso favorevole della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del

suolo (SPAAS), Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR; che ha però chiesto

l'adozione degli ulteriori interventi prospettati dalla perizia), il 21 giugno

2022 il Municipio ha negato la licenza edilizia postulata. In particolare, dopo

aver richiamato l'art. 48 delle norme di attuazione del piano regolatore di

Coldrerio (NAPR), che in zona R2 permette solo attività economiche e commerciali

compatibili con la residenza, e l'art. 31 NAPR, che vieta la costruzione di

nuove stalle, pollai, porcili, canili, conigliere, concimaie e simili

nell'interno dell'abitato o nell'immediata vicinanza di case d'abitazione o di

uso collettivo, ha ritenuto che la voliera per la tenuta di 40 pappagallini

fosse riconducibile a un simile impianto vietato.

C. Il 25 gennaio 2023 il

Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso la

predetta decisione.

In breve, dopo aver negato

una violazione del diritto di essere sentito (per carenza di motivazione) e ammesso

la legittimazione del vicino a opporsi, il Governo si è chinato sulla

conformità di zona. Dopo aver illustrato il quadro normativo, ha essenzialmente

osservato come tale requisito andrebbe valutato in base alle caratteristiche di

una voliera (dimensioni, specie e numero di animali custoditi) e ammesso solo

se l'impianto ha una funzione subalterna e accessoria a quella abitativa e non

provoca immissioni incompatibili con la residenza. Ricordata anche la

giurisprudenza e la tipologia di rumore, ha poi rilevato come, in concreto, la

voliera con 40 uccelli della specie agapornis non fosse riconducibile a

una piccola gabbia da giardino, ma piuttosto a un pollaio, vietato dall'art. 31

NAPR. Ha quindi a sua volta concluso che la stessa fosse incompatibile con tale

norma e più in generale con la destinazione della zona residenziale R2 (art. 48

NAPR). Infine, ha rigettato in quanto inammissibili e premature le censure

riferite a eventuali misure esecutive.

D. Contro tale giudizio, RI

1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che

sia annullato e che gli atti vengano rinviati al Municipio per nuova decisione.

In buona sostanza, l'insorgente eccepisce un errato accertamento dei fatti

rilevanti e la violazione del diritto. In particolare contesta che la voliera,

per dimensioni e tipologia di animali, sia assimilabile a un pollaio, negando

qualsiasi analogia con il caso giurisprudenziale (STA 52.2004.261 del 28

settembre 2004) evocato dalla precedente istanza e richiamando una direttiva

concernente la protezione degli animali relativa alle galline. Rimprovera poi

al Governo di non essersi confrontato con le immissioni concretamente indotte

dalla voliera (inferiori ai limiti prescritti per la zona di situazione),

sorvolando anche altri punti (quali le critiche riferite alla registrazione

prodotta dal vicino, che andrebbe espunta dall'incarto). In ogni caso, segnala

di aver nel frattempo diminuito il numero di uccelli e implementato altre

misure atte a contenerne il cinguettio (posa di un telo oscurante e di un

rivestimento fonoassorbente sulla parte superiore della voliera); chiede quindi

di tener conto di tali aspetti e che il permesso sia semmai subordinato alla

tenuta di un numero massimo di esemplari.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) si limita a richiamare le sue precedenti prese di

posizione. Il Municipio chiede che il ricorso sia respinto; così pure CO 1, con

argomenti di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.

F. Con la replica e

le dupliche, il ricorrente rispettivamente l'UDC e il vicino resistente si sono

essenzialmente riconfermati nelle loro conclusioni e domande di giudizio, sviluppando

in parte i rispettivi argomenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, proprietario e istante in licenza,

personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è

destinatario (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La

situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente

chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti. A una valutazione anticipata

(cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), il sopralluogo sollecitato dalle

parti, al pari delle altre prove genericamente richieste dal ricorrente (edizione

e richiamo documenti, perizia, testi e ogni altra ammessa) non

appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini della pronuncia.

2. 2.1. Giusta

l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett.

b della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100),

l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti

sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò

significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto

insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione

assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto

con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle

finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate, le nuove

costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della

zona in cui si collocano (cfr. STA 52.2019.524 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1

in RtiD I-2022 n. 42 consid. 2.1 e rinvii; Alexander Ruch,

in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen,

Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zurigo 2020,

n. 78 ad art. 22; Adelio Scolari,

Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 472 ad art. 67 LALPT).

2.2. La zona residenziale è per

principio destinata all'abitazione e all'insediamento di quelle attività che

sono strettamente connesse con questa specifica finalità. Per giurisprudenza,

la vocazione di tali zone non esclude a priori la possibilità di tenere degli

animali più o meno domestici. La detenzione a titolo ricreativo di alcuni

animali da compagnia può essere considerata quale parte integrante dell'abitare.

Essa è in particolare conforme alla funzione residenziale quando configura

un'attività collaterale, subalterna alla destinazione abitativa. Non deve avere

implicazioni di natura commerciale, né essere fonte di immissioni moleste,

inconciliabili con la destinazione abitativa della zona. Nelle zone

residenziali possono quindi essere ammessi manufatti destinati alla detenzione

di un limitato numero di animali. Determinanti ai fini del giudizio sulla

conformità non sono tanto le dimensioni dei fabbricati, quanto piuttosto il

numero e il genere di animali che vi vengono alloggiati, rispettivamente le

caratteristiche specifiche della zona interessata (cfr. STF 1C_538/2011 del 25

giugno 2012 consid. 2.3 e 5; STA 52.2019.392 del 16 giugno 2021 consid. 2.4 in

RtiD I-2022 n. 43, 52.2010.86 del 28 luglio 2010 consid. 2.2, 52.2004.261 citata

consid. 2.1, 52.1994.124 del 21 luglio 1994 consid. 2.2 in RDAT I-1995 n. 33).

2.3. In base all'art. 48 NAPR, nella zona residenziale estensiva (R2),

oltre all'uso abitativo, sono permesse anche attività economiche e commerciali

compatibili con la vocazione residenziale. Non si tratta quindi di una zona esclusivamente

abitativa, ma mista. La norma non specifica il concetto di attività economiche

e commerciali compatibili con la vocazione residenziale. Coerentemente

con le definizioni dell'art. 10 NAPR, v'è da ritenere che sono essenzialmente

da considerare tali quelle non moleste, ovvero che per la loro natura si

inseriscono nell'abitato e non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da

quelle che derivano dall'abitare (non invece quelle solo poco moleste,

che l'art. 10 NAPR circoscrive all'ambito delle attività artigianali,

non ammesse in zona R2). Interpretazione, questa, che si concilia

peraltro anche con l'assegnazione del grado di sensibilità al rumore (GdS II) attribuito

all'area in questione (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza contro

l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986; OIF; RS 814.41).

2.4. L'art. 31 NAPR, rientrante nelle norme

edificatorie generali, vieta dal canto suo la costruzione di nuove stalle,

pollai, porcili, canili, conigliere, concimaie e simili nell'interno

dell'abitato o nell'immediata vicinanza di case d'abitazione o di uso

collettivo.

Questa prescrizione, introdotta nell'ambito della variante di PR

(approvata con ris. gov. n. 4627 del 1° ottobre 2002) che ha integrato nelle

NAPR le disposizioni già contenute nel vecchio regolamento edilizio comunale

del 1977 (cfr. messaggio municipale del 7 maggio 2001 relativo alle varianti),

è stata verosimilmente mutuata dalla vecchia legge sanitaria del 18 novembre

1954 (BU 1955, 9), che all'art. 104 conteneva un divieto pressoché identico. La

norma persegue finalità d'ordine essenzialmente igienico sanitario. Essa vieta

segnatamente le nuove strutture destinate alla stabulazione di animali (quali

stalle, pollai, ecc.), che da questo profilo possono risultare conflittuali con

le abitazioni. Non vieta per contro la tenuta a titolo ricreativo di qualsiasi

animale domestico, che può generalmente essere considerata quale parte

integrante dell'abitare e compatibile con la zona residenziale.

3. 3.1. In concreto, come visto in narrativa, qui

controversa è la voliera per la detenzione di 40 agapornidi, che il

ricorrente ha posato nel suo giardino, sul lato est del fondo. Il Municipio ha

negato il permesso a posteriori richiamando gli art. 31 e 48 NAPR, e ritenendo

in particolare che la controversa voliera, per analogia, caratteristiche ed

emissioni prodotte,

fosse paragonabile a un impianto simile a quelli

vietati dall'art. 31 NAPR. Ad analoga conclusione è essenzialmente pervenuto il

Governo, considerando segnatamente che la voliera con i 40 pappagallini

inseparabili non fosse riconducibile a una piccola gabbia da giardino, ma

piuttosto a un pollaio (considerando anche, a titolo di paragone, che la

struttura posata per caratteristiche e dimensioni permetterebbe di allevare

almeno 6 unità di pollame domestico). Ha quindi a sua volta dedotto che la stessa

fosse incompatibile con l'art. 31 NAPR e più in generale con la destinazione

della zona residenziale R2 (art. 48 NAPR).

3.2. Ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non appare

effettivamente insostenibile considerare che la tenuta di un numero così

elevato di esemplari di agapornis in una voliera esterna non sia

conforme alla zona residenziale di situazione e non rientri nei limiti della

funzione abitativa ammessa dall'art. 48 NAPR. Un simile insediamento trascende

in effetti chiaramente la semplice detenzione di qualche animali a titolo

ricreativo, che può generalmente ancora essere ritenuta compatibile in un

quartiere residenziale, in quanto volta a soddisfare i bisogni degli abitanti.

Non può del resto essere ignorato che il cinguettio di questi uccelli diurni

(di modeste dimensioni, ca. 13-18 cm) può notoriamente diventare rumoroso (cfr.

Ufficio

federale della sicurezza alimentare e di veterinaria [USAV], Vögel Tiergerecht

halten - passende Gehege und die richtige Einrichtung, 2017, pag.

9; Schweizer Tierschutz STS, STS-Merkblatt Agaporniden, 2018, pag. 1 e 2; Basler

Tierschutzverein, Merkblatt Agaporniden, 2022, pag. 1 e 3). Peraltro, anche

secondo la perizia fonica prodotta dal ricorrente, il carico fonico generato

dai 40 volatili (pari a un livello sonoro medio LAeq di 72.4 dBA, misurato a

una distanza di 2 m), valutato secondo la direttiva dell'Ufficio federale dell'ambiente

(UFAM, Aiuto all'esecuzione per la valutazione dei rumori quotidiani, 2014), è

stato ritenuto - senza l'adozione di ulteriori misure per la riduzione delle

emissioni - come notevolmente molesto. A prescindere dalla registrazione

evocata dal ricorrente, dal profilo delle ripercussioni che ne scaturiscono, soprattutto

in termini di rumori molesti (valutati nel quadro delle norme pianificatorie,

cfr. STA 52.2019.392 citata consid. 2.2 e rinvii), la tenuta di un numero così

elevato di pappagallini non si concilia oggettivamente con la zona di

situazione (che non ammette neppure attività economiche moleste, incompatibili

con la residenza, supra consid. 2.3). Al di là del divieto dell'art. 31

NAPR e del paragone effettuato dal Governo con le unità di pollame domestico

che potrebbero essere allevate nella gabbia, la conclusione a cui è pervenuto

il Municipio sulla non conformità di zona della voliera con 40 pappagallini (in

applicazione del diritto comunale autonomo, cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6; STF

1C_616/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.1; STA 52.2020.390/391 del 16 agosto

2023 consid. 3.6 e rinvii) merita pertanto conferma.

Non porta evidentemente ad altra conclusione la generica affermazione dell'insorgente

secondo cui nella zona R2 sorgerebbero allevamenti di galline, voliere di

dimensioni ben maggiori e canili. Una simile affermazione, del tutto

vaga e priva di qualsiasi riscontro oggettivo, non è evidentemente idonea a

fondare un diritto alla parità di trattamento (cfr. DTF 148 I 271 consid. 2.2),

tanto meno nell'illegalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1).

3.3. Resta da verificare se la licenza edilizia non possa invece essere

rilasciata per un numero minore di esemplari, così come in sostanza chiede l'insorgente

a titolo sussidiario.

Come visto, la detenzione a titolo ricreativo di alcuni animali da compagnia (e

quindi anche di volatili) può normalmente essere ritenuta conforme alla zona abitativa

(cfr. pure STA 52.2004.261 citata consid. 2.3, che menziona piccole gabbie di

uccelli). Inoltre, nemmeno dall'art. 31 NAPR può essere dedotto un divieto tassativo

alla custodia di qualche pennuto di piccola taglia in un quartiere residenziale

(cfr. supra consid. 2.4). Ciò detto, considerato che gli inseparabili

devono necessariamente essere tenuti in coppia e preferibilmente in un gruppo

(con un numero di esemplari pari), e che una voliera con una superficie di

almeno 2 m2 e un'altezza di 2 m rientra tra quelle raccomandate per

una detenzione rispettosa degli animali di 2-6 agapornidi (non ristretta alla

sola osservanza dei requisiti minimi della legislazione sulla protezione degli

animali, cfr. USAV, op. cit., pag. 9; Schweizer Tierschutz STS, op. cit., pag.

3 seg.), in concreto v'è da ritenere che nulla osti al rilascio del permesso a

posteriori per la voliera in oggetto, in quanto destinata a non più di 6 esemplari

di questa specie. Dal profilo pianificatorio, anche le ripercussioni (rumori

molesti, esalazioni) che possono derivare da un gruppo così limitato di

inseparabili, non può ragionevolmente essere considerata inconciliabile con la

vocazione residenziale della zona. Né risulta peraltro contraria alla

legislazione federale sulla protezione ambientale evocata dal resistente, come

si vedrà qui seguito.

4. 4.1.

Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7

ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le

vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte

(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante

esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate

nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio

e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni,

conclude la norma (cpv. 3), sono inasprite se è certo o probabile che gli

effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o

molesti.

Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, la costruzione di impianti fissi è autorizzata

solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di

pianificazione nelle vicinanze (cfr. pure art. 7 cpv. 1 OIF). Questa norma vale

anche per quegli impianti - come quelli che generano il cd. rumore quotidiano o

del tempo libero (Alltagslärm), tra cui rientra una voliera - per i

quali gli allegati dell'OIF non hanno fissato dei valori limite d'esposizione

al rumore. In questi casi, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche

direttamente in base ai criteri stabiliti dalla LPAmb in base ai criteri

stabiliti dall'art. 15, unitamente agli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3

OIF). Secondo l'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore

sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni

non molestino considerevolmente la popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i

valori di pianificazione per nuovi impianti fissi devono invece essere

inferiori ai valori limite delle immissioni; ciò significa, per giurisprudenza,

che il rumore proveniente dall'impianto può generare al massimo un disturbo di

poca importanza (höchstens geringfügige Störungen; cfr. DTF 137 II 30

consid. 3.4, 130 II 32 consid. 2.2). Nella valutazione caso per caso si tiene

essenzialmente conto della natura e intensità del rumore, degli orari e della

frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione

della zona interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul modo di sentire

soggettivo di singole persone, ma procedere a una valutazione oggettiva,

tenendo conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone

particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; cfr. DTF 133

Considerandi

II 292 consid. 3.3, 123 II 325 consid. 4d/bb; STA 52.2010.86 citata consid.

3.2). Elementi utili per il giudizio possono essere dedotti da direttive delle

autorità specializzate della Confederazione, dei Cantoni o private fondate su

sufficienti conoscenze specialistiche, quali la citata direttiva dell'UFAM del

2014.

sulla valutazione dei rumori quotidiani (cfr. STF 1C_386/2016 del 13

dicembre 2017 consid. 4.2).

4.2

In concreto, come già accennato, la perizia fonica prodotta dal ricorrente

ha analizzato il disturbo generato dalla voliera con 40 pappagallini in base

alla predetta direttiva, giudicandolo come notevolmente molesto. Per ridurre le

emissioni, ha quindi considerato l'effetto schermante della barriera fonica

(formata da pannelli fonoassorbenti) collocata verso il confine est del fondo,

rilevando come tale intervento (che diminuisce di 7.1 dB(A) il livello sonoro

medio LAeq misurato presso il ricettore più vicino sull'edificio

del resistente [40.4 dB(A)], a 19.5 m di distanza) mitigasse la percettibilità

del rumore e le alte frequenze emesse dagli animali, pur restando notevolmente

molesto in base alla direttiva, a causa della sua permanenza nella fascia

notturna. Quali ulteriori misure, lo studio ha quindi prospettato la posa

di un sistema oscurante (volto a impedire agli uccelli di vedere la luce dopo

le 21.00 e prima delle 7.00, in modo da tardare l'inizio del loro cinguettio,

soprattutto d'estate) e di un rivestimento fonoassorbente dell'intradosso del tetto

della voliera (- 1 dB(A) ca.). Misure, queste, che anche l'UPR ha imposto a

titolo di condizione (supra consid. Ac) e che il ricorrente ha frattanto

apparentemente attuato (diminuendo pure il numero di pennuti, cfr. ricorso pag.

11).

In queste circostanze, non v'è ragione di dubitare che limitando il numero di

inseparabili a non più di 6 unità - ovvero a meno di ¼ di quelli considerati

nello studio fonico - il disturbo derivante dalla voliera potrà essere tutt'al

più esiguo e contenuto nella misura massima possibile (cfr. art. 11 cpv. 2 e 25

cpv. 1 LPAmb, art. 7 cpv. 1 OIF). Ogni dimezzamento dell'energia sonora

corrisponde in effetti a un'ulteriore riduzione di 3dB(A) (cfr. pure studio

fonico pag. 25).

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Il giudizio

impugnato è di conseguenza annullato, unitamente al diniego del permesso e gli

atti sono rinviati al Municipio affinché rilasci al ricorrente la licenza

edilizia a posteriori per la voliera, da destinare a un numero massimo di 6 agapornis.

Il permesso dovrà essere subordinato all'adozione di tutte le misure di

riduzione delle emissioni già imposte dall'autorità dipartimentale (cfr.

scritto del 3 febbraio 2022).

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è suddivisa tra

le parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in

cui non sono compensate, il ricorrente verserà inoltre al resistente, assistito

da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm), a valere per entrambe le sedi di giudizio. Il Comune ne va esente

essendo comparso in lite per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm)

rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la

decisione del 25 gennaio 2023 (n. 269) del Consiglio di Stato e la risoluzione

del 21 giugno 2022 del Municipio di Coldrerio sono annullate;

1.2. gli

atti sono rinviati al Municipio di Coldrerio affinché rilasci a RI 1 la licenza

edilizia a posteriori per la voliera, nei limiti indicati al consid. 5.1.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è suddivisa tra RI 1 (fr. 1'350.-) e CO 1 (fr. 450.-).

Il ricorrente verserà inoltre a quest'ultimo fr. 1'000.- a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi di giudizio. All'insorgente va retrocesso l'importo

versato in eccesso a titolo di anticipo.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera