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Decisione

52.2023.87

Licenza edilizia a posteriori per il cambiamento di destinazione da casa di abitazione a pensione privata di famiglia senza alloggio. Ordine di immediata cessazione dell'attività di ristorazione e all

3 luglio 2025Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i 100 m2; gli ampliamenti all'interno del volume esistente

dell'edificio sono computati solo per metà;

c. i lavori di trasformazione non devono consentire

una modifica rilevante dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo

temporaneamente.

Giusta l'art. 42 cpv.

1 OPT gli interventi sono pertanto ammessi nella misura in cui l'identità

dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei

tratti essenziali; sono inoltre ammessi miglioramenti volti a cambiare

l'aspetto esterno. Le modifiche possono consistere in trasformazioni interne,

ampliamenti esterni, come anche in cambiamenti (parziali) di destinazione. Il quesito di sapere se

l'identità dell'edificio o dell'impianto resti sostanzialmente immutata, va

valutato tenendo conto globalmente di tutte le circostanze (art. 42 cpv. 3 OPT;

DTF 147 II 25 consid. 3.8; STF 1C_312/2016 del 3 aprile 2017 consid. 3.3). Occorre segnatamente considerare

gli aumenti della superficie utile lorda, ma anche le modifiche di tutti gli

altri aspetti determinanti dal punto di vista dell'identità sostanziale

(volume, aspetto esteriore, cambiamenti di utilizzazione, estensione

dell'urbanizzazione, accrescimento del comfort ecc.; DTF 132 II 21 consid.

7.1.2; STF 1C_617/2019 del 27 maggio 2019 consid. 5.2; STA 52.2010.63 del 15

marzo 2011 consid. 3.1.2). La valutazione globale deve dunque comprendere in

particolare l'aspetto esterno dell'immobile, la tipologia e l'estensione della

destinazione d'uso, il numero di unità abitative, l'accessibilità, lo scopo

economico e l'impatto sull'urbanizzazione e sull'ambiente (STF 1C_312/2016 citata consid. 3.1,1C_488/2010

dell'8 settembre 2011 consid. 2.3, pubbl. in: ZBl 113/2012 pag. 271; Rudolf Muggli, in Heinz

Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [curatori],

Praxiskommentar RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo 2017, art. 24c

n. 24 e segg.). L'identità non è in ogni caso più data se sono superati i

limiti quantitativi fissati dall'art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT per gli

ampliamenti all'interno e all'esterno del volume esistente.

Per gli

ampliamenti all'esterno del volume occorre inoltre che sia rispettato l'art. 24c

cpv. 4 LPT (STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.3,1C_415/2014 del 1°

ottobre 2015 consid. 3.6).

Per quanto riguarda

specificatamente i cambiamenti di destinazione, l'identità dell'edificio è

considerata conservata se il nuovo utilizzo non porta a uno scopo economico

completamente diverso, che non si distingue significativamente dall'utilizzo

originario (Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Zurigo 2006, pag. 629), anche nel caso in cui non vi sia un

ampliamento esterno o interno dei locali a ciò adibiti (DTF 132 II 21 consid. 7.2.1, 113 Ib 303 consid. 3b; (Benoît

Bovay/ Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des

constructions et permis de construire, RDAF 2021 I pag. 321, 2014 I pag. 136). In

ogni caso, la trasformazione deve essere di importanza ridotta rispetto allo

stato preesistente dell'edificio (DTF 127 II 215 consid. 3a., 123 II 256

consid. 4). Ciò non è in particolare data nel caso di conversione di una

struttura abitativa in ristorante (STF 1A.78/2001 del 16 luglio 2004, consid.

4) o di un caffè con soli piatti freddi in ristorante che serve sia piatti

freddi che caldi (STF 1C_347/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 3.3).

5. Prima del 1° luglio 1972 nella

parte inferiore dell'edificio sulla part. __________ della ricorrente vi erano

un bilocale e un monolocale. Da tale uso abitativo, la ricorrente ha chiesto di

essere autorizzata a svolgere un'attività completamente nuova di ristorazione

sotto forma di pensione privata di famiglia senza alloggio (per la quale non

dispone peraltro di alcuna autorizzazione ai sensi della Lear). Ha già

predisposto gli spazi nel seminterrato, che ora è composto da una cucina aperta

verso una sala pranzo, una zona aperitivi con annesso un disponibile, un office-bar

e altri spazi accessori (bagni, toilette, corridoi, accessi). Questa

trasformazione e il cambiamento di destinazione configurano senza dubbio una

modifica radicale delle condizioni d'utilizzazione precedenti che travalicano i

limiti fissati dagli art. 24c LPT e 42 OPT sopra ricordati: la

destinazione abitativa dei locali è stata completamente abbandonata in favore

di una destinazione commerciale legata alla ristorazione. Poco importa in che

forma quest'ultima viene svolta. Contrariamente a quanto invano sostenuto dalla

ricorrente, non v'è chi non veda come l'attuale uso del piano seminterrato a

fini ristorativi non possa essere paragonato, per modalità e intensità di

sfruttamento, all'uso abitativo dei due modesti appartamenti. È in ogni caso

atto a generare ripercussioni diverse e localmente percettibili

sull'ordinamento delle utilizzazioni, con andirivieni di veicoli e persone che

generano rumori, anche comportamentali, con la loro permanenza più o meno

prolungata, non solo all'interno ma anche all'esterno sulla terrazza o in

giardino, e alle quali vengono serviti cibi e bevande, seppur teoricamente solo

nelle usuali ore dei pasti (colazione pranzo e cena), ma in modo regolare

sull'arco di tutto l'anno. Né va dimenticato che l'esercizio pubblico

necessiterebbe anche di un certo numero di posteggi da autorizzare per gli

avventori. L'uso che ne deriva risulta quindi fondamentalmente diverso rispetto

a quello precedente e l'identità dell'edificio è in concreto irrimediabilmente

stravolta. Del resto, come visto, anche il Tribunale federale ha già confermato

che non è possibile autorizzare un cambiamento di destinazione di un edificio

abitativo in un ristorante al di fuori della zona edificabile. Questa

conclusione non muta nemmeno se si considera che in concreto gli spazi al

pianterreno, al di sopra dell'esercizio pubblico, continuano a mantenere l'uso

abitativo di un tempo, vista la radicale trasformazione del seminterrato. Per

la sua ammissibilità la nuova destinazione non deve divergere sostanzialmente

dalla precedente, ciò che con ogni evidenza non è il caso nella fattispecie,

nemmeno considerando l'edificio in tutte le sue parti e nei suoi differenti usi.

Irrilevante è pure il fatto che la trasformazione dei locali interessa solo l'interno

dell'immobile, senza alterazione dell'aspetto esterno (della terrazza coperta

si è già detto in precedenza), per cui i limiti quantitativi di cui all'art. 42

cpv. 3 OPT potrebbero anche essere rispettati. A ragione il Consiglio di Stato

ha quindi confermato il diniego della licenza edilizia per il contrasto con gli

art. 24c LPT e 42 OPT.

6. Visto quanto precede, il

ricorso deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. La tassa di

giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa

rifonderà al Comune resistente, privo di servizio giuridico proprio,

un'indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza di

intersecazione è respinta.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 2'200.-, già anticipata nella misura di fr. 1'800.-, è posta a

carico della ricorrente che rifonderà al Comune di CO 1 fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera