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Decisione

52.2023.87

Licenza edilizia a posteriori per il cambiamento di destinazione da casa di abitazione a pensione privata di famiglia senza alloggio. Ordine di immediata cessazione dell'attività di ristorazione e alloggio. Fuori zona

3 luglio 2025Italiano22 min

ampliamenti esterni, come anche in cambiamenti (parziali) di destinazione. Il quesito di sapere se

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.87

Lugano

3

luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2023

di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

- la decisione del 1° febbraio 2023 (n.

433) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso

la risoluzione con cui il Municipio di CO 1 le ha ordinato l'immediata

cessazione dell'attività di ristorazione/alloggio svolta al mapp. __________

di sua proprietà, con allontanamento della segnaletica pubblicitaria e

- la decisione del 1° febbraio 2023

(n. 434) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente

avverso la risoluzione dell'11 agosto 2022 con cui il Municipio di CO 1 le ha

negato la licenza edilizia a posteriori per il cambiamento di destinazione

della casa di abitazione in una pensione privata di famiglia senza alloggio

al suddetto mappale;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è proprietaria del

mapp. __________ di __________, fuori zona edificabile, sul quale prima del

1972 è stato costruito un edificio abitativo su due piani con un appartamento

al piano superiore (cucina, camera, soggiorno e servizi) a livello della strada

di accesso, e altri due al piano seminterrato, un bilocale e un monolocale.

B. a. Senza aver richiesto

alcun permesso, in data imprecisata RI 1 ha trasformato e ampliato verso

l'esterno il monolocale per creare uno spazio di ristorazione, di cui si

occupava con il marito C__________ (club privato). All'esterno di questi spazi è

stata posata una struttura fissa in metallo coperta (circa 45 m2) e con

vetri scorrevoli laterali, dove sono stati posti vari tavoli, utilizzata come

terrazza per gli ospiti.

b. Dopo aver ordinato la sospensione dei lavori abusivi in corso e raccolto

l'avviso cantonale negativo dei Servizio generali del Dipartimento del

territorio (n. 84525 del 23 agosto 2013), il 10 ottobre 2013 il Municipio ha

negato la licenza edilizia richiesta a posteriori nel maggio 2013 per gli

interventi eseguiti. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata. I lavori

sono comunque stati portati a termine.

c. Il 21 agosto 2014 il Municipio ha ordinato la rimozione della struttura in

metallo, della tenda e dei serramenti scorrevoli. Anche questa ingiunzione è

cresciuta in giudicato.

C. Malgrado la decisione di

diniego della licenza edilizia e l'ordine di ripristino

dello stato precedente, RI 1 e C__________ hanno continuato negli anni seguenti

la loro attività di ristorazione. Le numerose diffide dall'astenersi da ogni

attività abusiva, stante pure l'assenza delle necessarie autorizzazioni secondo

la legislazione sugli esercizi pubblici, emesse dal Municipio, dall'allora

Ufficio del commercio e dei passaporti, dalla Sezione della polizia

amministrativa e dal Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del

Dipartimento delle istituzioni, sono rimaste lettera morta.

D. Con scritto del 17 febbraio

2021 l'Esecutivo comunale ha diffidato la proprietaria a eseguire il ripristino

della situazione preesistente della casa di abitazione e la rimozione di tutte

le opere abusive entro il 31 marzo 2021. Essa non ha impugnato la decisione,

senza tuttavia darvi seguito.

E. a. Il 21 dicembre 2021 RI 1

ha inoltrato una nuova domanda di costruzione a posteriori concernente la tenda

solare (per la quale ha chiesto una deroga delle distanze dal bosco fino a 8

metri) e il cambiamento di destinazione da taverna privata a pensione privata

di famiglia senza alloggio. Questa nuova attività di ristorazione si estende

praticamente a tutto il piano seminterrato negli spazi già occupati dai due

appartamenti, compresa la terrazza esterna. All'interno si trovano una sala con

nove posti a sedere, una cucina, due bagni, un locale aperitivi con annesso office-bar,

accanto al quale vi è uno spazio disponibile. È pubblicizzata con vari cartelli

sulle vie di accesso come ristorante __________

e su vari siti internet.

b. Con avviso del 24 maggio 2022 (n. 122019) i Servizi generali si sono opposti

alla domanda. Premesso che la copertura della terrazza aveva già fatto oggetto

non solo di un diniego di licenza ma anche di un ordine di rimozione,

definitivi, che non potevano essere rimessi in discussione, per il rimanente hanno

rilevato che la nuova attività di tipo commerciale non poteva essere

autorizzata con un permesso ordinario giusta l'art. 22 della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 22 giungo 1979 (LPT; RS 700) né la

trasformazione dell'edificio poteva beneficiare di un permesso in base all'art.

24 LPT in assenza di ubicazione vincolata. In ogni caso le canne fumarie e di

ventilazione della cucina si ponevano in contrasto con gli interessi ambientali

preponderanti (altezza minima dei camini sui tetti non rispettata). Hanno pure

negato di poter rilasciare un permesso secondo l'art. 24c LPT data la

modifica sostanziale dell'identità delle preesistenze.

c. Preso atto di ciò, il

Municipio l'11 agosto 2022, fondandosi sull'art. 42 della legge edilizia

cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), ha ordinato l'immediata sospensione

di ogni lavoro in corso sul fondo __________ e l'immediata cessazione di ogni

attività di ristorazione e/o pensione di famiglia senza alloggio così come

l'immediata rimozione della segnaletica che pubblicizza l'attività di

ristorazione. Con separata decisione di stessa data ha pure negato la licenza

edilizia a posteriori per il cambiamento di destinazione richiesto. Per la

struttura di copertura della terrazza, è stato ribadito il principio secondo

cui la stessa era già stata decisa in precedenza e il diniego non poteva più

essere rimesso in discussione.

F. RI 1 ha impugnato entrambe

le risoluzioni comunali dinanzi al Consiglio di Stato, che ha respinto i

ricorsi con separate decisioni del 1° febbraio 2023. In sunto, il Governo ha dapprima

ritenuto (ris. n. 433) che l'ordine cautelare fosse giustificato a fronte

dell'assenza di un valido e definitivo titolo autorizzativo per l'attività di

ristorazione fuori zona edificabile, a quel momento ancora al vaglio delle

autorità ricorsuale. Ha poi tutelato con la seconda decisione (ris. n. 434) il

diniego della licenza, visto che l'originaria destinazione abitativa del piano

seminterrato è stata completamente sovvertita, diventando commerciale, senza

che fosse giustificata da ragioni oggettive né da esigenze di adattamento di

tipo abitativo o energetico dell'edificio.

G. a. Avverso entrambe le

decisioni governative RI 1 è insorta con un unico atto ricorsuale dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, al pari di

quelle municipali, e il rilascio della licenza edilizia per il cambiamento di

destinazione e per la protezione solare fissa sulla terrazza. In via

subordinata ha postulato il rilascio della licenza per il solo cambiamento di

destinazione e, in via ancor più subordinata il rinvio degli atti al Municipio

per nuova decisione al senso dei considerandi.

b. Al ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza osservazioni, l'Ufficio

delle domande di costruzione (UDC) e il Municipio. I Servizi generali della

Polizia cantonale sono rimasti silenti.

c. In replica la

ricorrente si riconferma nelle proprie allegazioni e domande. Chiede inoltre

che venga intersecato dalla risposta del Municipio, allorquando riporta che la

ricorrente e suo marito non hanno rispettato gli ordini impartiti, un passaggio

considerato diffamante, riferito alla necessità di adire le autorità penali che

hanno emanato due decreti di accusa definitivi e aperto un ulteriore

procedimento a loro carico.

d. Con la duplica il Municipio e l'UDC ribadiscono le loro precedenti prese di

posizione.

e. Delle argomentazioni delle parti si dirà nei considerandi in appresso.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

LE. Certa è la legittimazione dell'insorgente, personalmente e direttamente

toccata dai giudizi impugnati (art. 21 cpv. 2 e 45 LE; art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. La ricorrente ha impugnato entrambe le decisioni governative con un unico

ricorso dinanzi a questa Corte. La tempestività è certamente data nella misura

in cui contesta la decisione con cui l'Esecutivo cantonale ha respinto il suo

gravame avverso il diniego della licenza edilizia (ris. gov. n. 434; art. 68

cpv. 1 LPAmm). Occorrerebbe determinare se lo è anche per la contestazione

dell'altra risoluzione con cui è stato respinto il ricorso contro l'ordine

municipale di sospensione dei lavori, di cessazione di ogni attività di

ristorazione e di rimozione di ogni pubblicità (ris. gov. n. 433). Se tale

ordine fosse effettivamente una decisione cautelare basata sull'art. 42 LE così

come impostato dal Municipio, l'impugnativa avrebbe dovuto essere interposta

entro il termine di 15 giorni non solo dinanzi al Consiglio di Stato (ciò che

la ricorrente ha fatto in modo corretto), ma anche dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo (art. 68 cpv. 2 LPAmm; cfr. STA 52.2022.146 del 22

marzo 2024 consid. 1.2.1. e rinvii). In concreto sarebbe dunque tardivo. Per

contro, se la base legale dovesse essere individuata nell'art. 43 LE, norma che

la ricorrente aveva peraltro tematizzato in prima istanza, il ricorso sarebbe

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Il tenore e il contenuto dell'ordine

municipale non permettono di dirimere immediatamente e agevolmente il quesito

che, sia come che sia, non merita approfondimento poiché il ricorso è irricevibile

per un altro motivo.

1.3. In effetti, la ricorrente non spende una sola parola per confutare le tesi

che hanno condotto il Governo alla reiezione del suo gravame contro la

decisione cautelare, ai sensi dell'art. 42 LE, limitandosi a fare riferimento alle

argomentazioni da essa sviluppate in merito al diniego della licenza edilizia a

posteriori (ricorso pag. 11 n. 35 e 36). Tema, quest'ultimo, certo collegato

con la decisione cautelare del Municipio, ma che risponde ad altri criteri e

condizioni. Così facendo essa non si ravvede della disattenzione del suo

obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 LPAmm, per cui il suo

ricorso non può che essere dichiarato irricevibile in quanto interposto contro

la risoluzione governativa n. 433.

1.4. Con questa riserva, il ricorso è quindi ricevibile in ordine e il giudizio

può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1

LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con

sufficiente chiarezza dalle tavole processuali e in particolare dalla numerosa

serie di fotografie. A una valutazione anticipata, le prove richieste in modo

generico dalla ricorrente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la

conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

2. 2.1. La ricorrente chiede

che venga intersecato il passaggio "2 decreti d'accusa"

contenuto a pag. 3 nella risposta del Municipio dinanzi a questo Tribunale,

ritenuto diffamante, dato che essa non avrebbe ricevuto alcuna sanzione penale,

a differenza del marito. Anzi, nei confronti della ricorrente vi sarebbe solo

un decreto di non luogo a procedere, che essa allega agli atti.

2.2. Il passaggio ritenuto offensivo è stato ripreso nella risposta del

Municipio che lo ha estrapolato dalla sentenza del Consiglio di Stato (ris.

gov. n. 433 ad I., pag. 3). Questa riportava a sua volta la presa di posizione

della Polizia cantonale invitata ad esprimersi in merito alla fattispecie. In

quell'ambito quest'ultima Autorità aveva anche allegato copia del decreto

d'accusa dell'8 agosto 2015 spiccato nei confronti di RI 1 per contravvenzione

alla legislazione vigente in materia di esercizi pubblici per l'esercizio di

attività di ristorazione senza autorizzazioni alla gerenza, copia del decreto

d'accusa del 4 settembre 2020 nei confronti di C__________ per la medesima

infrazione (entrambi asseritamente cresciuti in giudicato) e copia di un ultimo

decreto d'accusa del 3 dicembre 2021, sempre nei confronti di C__________ e per

le stesse infrazioni, il cui procedimento era a quel momento ancora in corso (doc.

11-13 inc. EDI.2022.242). Ora, i fatti penali ritenuti offensivi sono stati

ricordati dal Municipio nella descrizione degli antefatti della vicenda e sono

documentati negli atti dell'incarto e permettevano di inquadrare compiutamente

la vertenza. Al di là dell'errore nel menzionare unicamente RI 1 quale autrice

colpevole delle infrazioni e non anche il marito C__________, non si vede come

le stesse possano essere qualificate come diffamanti e pertanto sconvenienti al

punto tale da doverle intersecare (art. 12 LPAmm). Corrispondono e riportano

semplicemente la realtà dei fatti e rientrano senza dubbio nei limiti

dell'ammissibile. Tanto più che la ricorrente non ha finora mostrato alcun

segno di risentimento per quegli stessi fatti riportati né si è fatta parte

attiva per chiedere che venissero intersecati già nella precedente sede. L'istanza

deve quindi essere respinta.

3. 3.1. L'insorgente rimprovera

anzitutto al Consiglio di Stato l'arbitraria omissione dell'esame della

domanda di costruzione a posteriori per la posa di una protezione solare fissa.

Stessa pecca sarebbe da ascrivere al Municipio. Ammesso che la copertura della

terrazza aveva già fatto oggetto nel 2013 di un diniego del permesso e di un

ordine di ripristino, a mente sua entrambe le Autorità non si sarebbero

avvedute della nuova richiesta di deroga dalle distanze dal bosco (da 10 metri

a 8 metri). La domanda presentata nel 2021 sarebbe quindi sostanzialmente

diversa rispetto a quella precedente, respinta, e avrebbe imposto un'evasione nel

merito. Lamenta quindi una violazione del diritto di essere sentita, del

principio dell'affidamento e della sicurezza del diritto. Ciò anche a seguito

del comportamento del Municipio che nel 2014 le avrebbe comunicato che essa avrebbe

potuto chiarire ogni modifica o cambiamento della destinazione della casa di

abitazione con una domanda di costruzione, ora negatale. A torto.

3.2. È indubbio che l'autorizzazione per la copertura della terrazza con una

struttura fissa, che si presentava esattamente come quella qui oggetto di

ricorso era già stata richiesta e negata con decisione del 10 ottobre 2013. Addirittura

vi è già un ordine di demolizione della medesima e una diffida, cresciuti in

giudicato. L'accertamento dell'esistenza e dei limiti della violazione

materiale del diritto è quindi già stato eseguito ed è vincolante. L'astretta

non fa valere modifiche di fatto o di diritto rilevanti, suscettibili di

possibilmente legalizzare l'opera mediante l'inoltro di un'istanza di riesame

rispettivamente l'avvio di una nuova procedura volta al rilascio del permesso

(cfr. STF 1A.178/1992 del 15 ottobre 1993

in ZBl 95/1994 pag. 81 segg. consid. 2f; Ruoss

Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer

Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 111 e segg.; BVR

1994 pag. 431 segg. consid. 3; cfr. anche sul diritto al riesame delle

decisioni: STA 52.2010.91 del 13 agosto 2010 consid. 2.3-2.6). Non è tale la

richiesta di deroga dalle distanze dal bosco, che la ricorrente avanza per

tentare invano di rimettere in discussione le precedenti decisioni di diniego

della licenza edilizia e di demolizione a lei sfavorevoli. Il diritto è rimasto

tale e la precedente domanda di costruzione aveva già fatto oggetto di esame da

parte della Sezione forestale che si era opposta proprio per il mancato rispetto

delle distanze dal bosco e, perlomeno implicitamente, ha quindi negato che

potesse essere concessa una deroga. Al di là di questo aspetto, non va comunque

dimenticato che la copertura della terrazza con un nuovo elemento fisso era

stata ritenuta contraria al diritto non solo per la distanza dal bosco ma anche

per il contrasto con gli art. 24 e segg. LPT (in particolare art. 24c LPT). Le

motivazioni date a suo tempo a questo proposito mantengono perfettamente la

loro validità. A ragione dunque l'Autorità comunale non si è chinata di nuovo

su una questione già evasa in via definitiva. La decisione del Consiglio di

Stato, che rettamente considera questi principi (consid. 2) è dunque immune

dalle violazioni del diritto invocate dalla ricorrente (violazione del diritto

di essere sentita, del principio dell'affidamento e della sicurezza del

diritto) e non può che essere confermata. Non sovverte questa conclusione

nemmeno lo scritto in cui il Municipio nel 2014 avvertiva la ricorrente della

possibilità di chiarire la situazione di un cambiamento di destinazione

dell'uso abitativo dell'edificio eretto sulla sua proprietà, visto il suo

tenore informativo e affatto vincolante. Di questa possibilità la ricorrente ha

peraltro fatto uso inoltrando nel 2021 la domanda di costruzione a posteriori

qui oggetto di disamina. A questo punto resta unicamente da esaminare il

cambiamento di destinazione per la nuova attività di ristorazione che la

ricorrente ha avviato nei locali un tempo destinati ad abitazione.

4. 4.1. La part. __________ è

sita fuori della zona edificabile. L'attività di ristorazione (commerciale)

richiesta quale cambiamento di destinazione rispetto alla precedente abitativa del

piano seminterrato non può conseguire un permesso ordinario (art. 22 cpv. 1

LPT). Nessuno lo pretende, né tantomeno nessuno pretende che la licenza edilizia

possa essere rilasciata sulla base degli art. 24, 24a, 24b o 24d

LPT. Potrebbe invece entrare in considerazione l'applicazione dell'art. 24c

LPT.

4.2. L'art. 24c LPT dispone che

al di fuori delle zone edificabili gli

edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione, ma non più

conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella

propria situazione di fatto (Besitzstandsgarantie). Con l'autorizzazione dell'autorità competente,

prosegue la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati,

trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano

stati eretti o modificati legalmente (erweiterte

Besitzstandsgarantie).

In virtù del cpv. 4 della norma, l'aspetto esterno di un edificio può essere

modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo

conforme agli standard attuali o per un risanamento energetico, oppure per

migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio. In ogni caso, conclude

il cpv. 5, è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della

pianificazione territoriale.

4.3. L'art.

41 cpv. 1 OPT precisa che l'art. 24c LPT è applicabile a edifici e

impianti costruiti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione

diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale

(edifici e impianti secondo il diritto anteriore). Da questo profilo fa stato,

di regola, il 1° luglio 1972, data che coincide con l'entrata in vigore della

legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LCIA; RU

1972 I 1120 segg.) che ha esplicitamente introdotto il principio di separazione

del territorio edificato da quello inedificato (DTF 129 II 396 consid. 4.2.1).

Il cpv. 2 del disposto stabilisce poi che l'art. 24c LPT non è applicabile a edifici e

impianti agricoli isolati non abitati.

A sua volta, l'art. 42

OPT dispone che una trasformazione è considerata parziale e un ampliamento è

considerato moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto, unitamente ai

dintorni, rimane conservata nei tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti

volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante

per la valutazione dell'identità, prosegue la norma (cpv. 2), è quello in cui

si trovava l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una zona non

edificabile (cpv. 2). Di regola, quindi, il 1° luglio 1972 (STF 1C_312/2016 del

3 aprile 2017 consid. 2.1 e 4.1). In

base al cpv. 3, il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga

sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze.

Valgono in ogni caso le seguenti regole:

a. all'interno del volume

esistente dell'edificio la superficie utile lorda computabile non può essere

ampliata oltre il 60%, fermo restando che la posa di un'isolazione esterna è

considerata quale ampliamento all'interno del volume esistente dell'edificio;

b. si può procedere

a un ampliamento esterno se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo

24c cpv. 4 LPT; in questo caso, l'ampliamento totale, sia in relazione

alla superficie utile lorda computabile, sia in relazione alla superficie

totale (somma della superficie utile lorda computabile e della superficie

accessoria lorda) non deve superare il 30% o

Fatti

i 100 m2; gli ampliamenti all'interno del volume esistente

dell'edificio sono computati solo per metà;

c. i lavori di trasformazione non devono consentire

una modifica rilevante dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo

temporaneamente.

Giusta l'art. 42 cpv.

1 OPT gli interventi sono pertanto ammessi nella misura in cui l'identità

dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei

tratti essenziali; sono inoltre ammessi miglioramenti volti a cambiare

l'aspetto esterno. Le modifiche possono consistere in trasformazioni interne,

ampliamenti esterni, come anche in cambiamenti (parziali) di destinazione. Il quesito di sapere se

l'identità dell'edificio o dell'impianto resti sostanzialmente immutata, va

valutato tenendo conto globalmente di tutte le circostanze (art. 42 cpv. 3 OPT;

DTF 147 II 25 consid. 3.8; STF 1C_312/2016 del 3 aprile 2017 consid. 3.3). Occorre segnatamente considerare

gli aumenti della superficie utile lorda, ma anche le modifiche di tutti gli

altri aspetti determinanti dal punto di vista dell'identità sostanziale

(volume, aspetto esteriore, cambiamenti di utilizzazione, estensione

dell'urbanizzazione, accrescimento del comfort ecc.; DTF 132 II 21 consid.

7.1.2; STF 1C_617/2019 del 27 maggio 2019 consid. 5.2; STA 52.2010.63 del 15

marzo 2011 consid. 3.1.2). La valutazione globale deve dunque comprendere in

particolare l'aspetto esterno dell'immobile, la tipologia e l'estensione della

destinazione d'uso, il numero di unità abitative, l'accessibilità, lo scopo

economico e l'impatto sull'urbanizzazione e sull'ambiente (STF 1C_312/2016 citata consid. 3.1, 1C_488/2010

dell'8 settembre 2011 consid. 2.3, pubbl. in: ZBl 113/2012 pag. 271; Rudolf Muggli, in Heinz

Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [curatori],

Praxiskommentar RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo 2017, art. 24c

n. 24 e segg.). L'identità non è in ogni caso più data se sono superati i

limiti quantitativi fissati dall'art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT per gli

ampliamenti all'interno e all'esterno del volume esistente.

Per gli

ampliamenti all'esterno del volume occorre inoltre che sia rispettato l'art. 24c

cpv. 4 LPT (STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.3, 1C_415/2014 del 1°

ottobre 2015 consid. 3.6).

Per quanto riguarda

specificatamente i cambiamenti di destinazione, l'identità dell'edificio è

considerata conservata se il nuovo utilizzo non porta a uno scopo economico

completamente diverso, che non si distingue significativamente dall'utilizzo

originario (Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Zurigo 2006, pag. 629), anche nel caso in cui non vi sia un

ampliamento esterno o interno dei locali a ciò adibiti (DTF 132 II 21 consid. 7.2.1, 113 Ib 303 consid. 3b; (Benoît

Bovay/ Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des

constructions et permis de construire, RDAF 2021 I pag. 321, 2014 I pag. 136). In

ogni caso, la trasformazione deve essere di importanza ridotta rispetto allo

stato preesistente dell'edificio (DTF 127 II 215 consid. 3a., 123 II 256

consid. 4). Ciò non è in particolare data nel caso di conversione di una

struttura abitativa in ristorante (STF 1A.78/2001 del 16 luglio 2004, consid.

4) o di un caffè con soli piatti freddi in ristorante che serve sia piatti

freddi che caldi (STF 1C_347/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 3.3).

5. Prima del 1° luglio 1972 nella

parte inferiore dell'edificio sulla part. __________ della ricorrente vi erano

un bilocale e un monolocale. Da tale uso abitativo, la ricorrente ha chiesto di

essere autorizzata a svolgere un'attività completamente nuova di ristorazione

sotto forma di pensione privata di famiglia senza alloggio (per la quale non

dispone peraltro di alcuna autorizzazione ai sensi della Lear). Ha già

predisposto gli spazi nel seminterrato, che ora è composto da una cucina aperta

verso una sala pranzo, una zona aperitivi con annesso un disponibile, un office-bar

e altri spazi accessori (bagni, toilette, corridoi, accessi). Questa

trasformazione e il cambiamento di destinazione configurano senza dubbio una

modifica radicale delle condizioni d'utilizzazione precedenti che travalicano i

limiti fissati dagli art. 24c LPT e 42 OPT sopra ricordati: la

destinazione abitativa dei locali è stata completamente abbandonata in favore

di una destinazione commerciale legata alla ristorazione. Poco importa in che

forma quest'ultima viene svolta. Contrariamente a quanto invano sostenuto dalla

ricorrente, non v'è chi non veda come l'attuale uso del piano seminterrato a

fini ristorativi non possa essere paragonato, per modalità e intensità di

sfruttamento, all'uso abitativo dei due modesti appartamenti. È in ogni caso

atto a generare ripercussioni diverse e localmente percettibili

sull'ordinamento delle utilizzazioni, con andirivieni di veicoli e persone che

generano rumori, anche comportamentali, con la loro permanenza più o meno

prolungata, non solo all'interno ma anche all'esterno sulla terrazza o in

giardino, e alle quali vengono serviti cibi e bevande, seppur teoricamente solo

nelle usuali ore dei pasti (colazione pranzo e cena), ma in modo regolare

sull'arco di tutto l'anno. Né va dimenticato che l'esercizio pubblico

necessiterebbe anche di un certo numero di posteggi da autorizzare per gli

avventori. L'uso che ne deriva risulta quindi fondamentalmente diverso rispetto

a quello precedente e l'identità dell'edificio è in concreto irrimediabilmente

stravolta. Del resto, come visto, anche il Tribunale federale ha già confermato

che non è possibile autorizzare un cambiamento di destinazione di un edificio

abitativo in un ristorante al di fuori della zona edificabile. Questa

conclusione non muta nemmeno se si considera che in concreto gli spazi al

pianterreno, al di sopra dell'esercizio pubblico, continuano a mantenere l'uso

abitativo di un tempo, vista la radicale trasformazione del seminterrato. Per

la sua ammissibilità la nuova destinazione non deve divergere sostanzialmente

dalla precedente, ciò che con ogni evidenza non è il caso nella fattispecie,

nemmeno considerando l'edificio in tutte le sue parti e nei suoi differenti usi.

Irrilevante è pure il fatto che la trasformazione dei locali interessa solo l'interno

dell'immobile, senza alterazione dell'aspetto esterno (della terrazza coperta

si è già detto in precedenza), per cui i limiti quantitativi di cui all'art. 42

cpv. 3 OPT potrebbero anche essere rispettati. A ragione il Consiglio di Stato

ha quindi confermato il diniego della licenza edilizia per il contrasto con gli

art. 24c LPT e 42 OPT.

6. Visto quanto precede, il

ricorso deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. La tassa di

giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa

rifonderà al Comune resistente, privo di servizio giuridico proprio,

un'indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza di

intersecazione è respinta.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 2'200.-, già anticipata nella misura di fr. 1'800.-, è posta a

carico della ricorrente che rifonderà al Comune di CO 1 fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera