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Decisione

52.2023.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 giugno 2023Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I rimproveri rivolti contro la condizione di cui si tratta vanno pertanto

respinti.

4. Sulla base delle

considerazioni che precedono, nella misura in cui non è divenuto privo

d'oggetto, il ricorso deve pertanto essere respinto.

5. La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente e dell'ente banditore secondo il

reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili, non essendoci parti patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui non è privo di oggetto, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della RI 1 e del Comune di CO 1 in

ragione di metà ciascuno. Alla RI 1 è restituito l'anticipo versato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera